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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/07/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 333/2023
promossa da
Parte_1
-appellante- Avvocatura dello Stato
contro
Controparte_1
- appellata – Avv. Alessandro Antichi Avv. Giovanni Nicolò Antichi
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 411/2023 del Tribunale di Grosseto Sezione civile, pubblicata il 09.05.2023. All'udienza del 30.01.2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, previo separato dispositivo, seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Grosseto, sezione civile, con la sentenza appellata, previa riunione del procedimento RG n. 2176/2011 al RG n. 2175/2011 ed espletata separata istruttoria, ha accolto i ricorsi in opposizione, ex art. 22 L. n. 689/1981, di avverso le ordinanze di Controparte_1 ingiunzione n. 107/2011 e n. 108/2011 del 30.06.2011, notificate il 05.07.2011, della Direzione Provinciale del Lavoro di , con cui Pt_1 era ingiunto allo stesso il pagamento di sanzioni pecuniarie per gli pagina 1 di 11 illeciti amministrativi relativi all'irregolare occupazione da parte del del lavoratore nella giornata del 18.09.2006 e CP Parte_2 all'infortunio sul lavoro occorso allo stesso il 18.09.2006 (n. 107/2011 € 4.150,00, oltre spese, per l'occupazione alle dipendenze non risultante dalle scritture o altra documentazione contabile e l'omessa consegna della prescritta dichiarazione di assunzione, di cui sotto a) e b); n. 108/2011 € 3.263,60, oltre spese, per omessa istituzione dei prescritti libri matricola e paga, registro infortuni, omessa comunicazione all' e al Centro , omessa denuncia all' e alla CP_2 CP_3 CP_2
Au di P.S. dell'i voro occorso al lavorat Parte_2 il 18.09.2006, di cui sotto da c a h).
[...]
In particolare: a) € 3.650,00 per la violazione dell'art. 3 comma 3 D.L. n. 12/2002 convertito con L. n. 73/2002, come modificato dalla L. n. 248/2006 (penalità stabilita dall'art. 36bis D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006), per aver occupato alle proprie dipendenze nella giornata dal 18.09.2006 il lavoratore Parte_2 non risultante dalle scritture o da altra documentazione
[...] obbligatoria;
b) € 500,00 per la violazione dell'art. 4bis comma 2 D.Lgs. n. 181/2000, modificato dall'art. 6 comma 1 D.lgs. n. 297/2022 (penalità prevista dall'art. 19 comma 2 D.lgs. n. 276/2003), per l'omessa consegna al suddetto dipendente, all'atto di assunzione in data 18.09.2006, della dichiarazione contenente i dati delle registrazioni effettuate nel libro matricola;
c) € 120,00 per la violazione dell'art. 20 D.P.R. n. 1124/1965, (penalità prevista dall'art. 195 D.P.R. n. 1124/1965), per aver omesso di istituire il regolamentari libri matricola e paga pur occupando personale dipendente dal 18.09.2006; d) € 1.160,00 per la violazione dell'art. 4 comma 5 lett. o) D.lgs. n. 626/1994 (penalità stabilita dall'art. 89 D.lgs. n. 626/1994) per aver omesso di istituire il prescritto registro infortuni;
e) € 51,00 per la violazione dell'art. 14 comma 2 D.lgs. n. 38/2000 (penalità stabilita dall'art. 14 D.lgs. n. 38/2000), per avere omesso di comunicare alla locale sede il codice fiscale del lavoratore CP_2
contestualmente all'assunzione del 18.09.2006; Parte_2
f) € 240,00 per la violazione dell'art. 9bis L. n. 608/1996, modificato dall'art. 6 comma 2 D.lgs. n. 297/2002 (penalità prevista dall'art. 19 comma 3 D.lgs. n. 276/2003), per aver omesso di comunicare al competente Centro per l'Impiego, il giorno antecedente pagina 2 di 11 l'instaurazione del rapporto di lavoro, l'assunzione del suddetto dipendente avvenuta il 18.09.2006; g) € 840,00 per la violazione dell'art. 53 D.P.R. n. 1124/1965 (penalità prevista dall'art. 2 comma 1 lett. b) L. n. 561/1993) per aver omesso di presentare alla competente locale sede provinciale dell , entro due giorni, la denuncia dell'infortunio occorso al CP_2 lavoratore il 18.09.2006, prognosticato guaribile Parte_2 in più di tre giorni;
h) € 840,00 per la violazione dell'art. 54 D.P.R. n. 1124/1965 (penalità prevista dall'art. 2 comma 1 lett. b) L. n. 561/1993) per aver omesso di presentare alla competente Autorità di P.S. entro due giorni, la denuncia dell'infortunio occorso al lavoratore il 18.09.2006, prognosticato guaribile in più di tre Parte_2 giorni. Ha quindi condannato la resistente Controparte_4
alle spese di giudizio, liquidate in € 2.552,00, oltre accessori.
[...]
Nello specifico, le due ingiunzioni in contestazione scaturiscono dall'accertamento di cui al prot. n. 6291 del 28.09.2006, a seguito di sopralluogo, effettuato dai Tecnici della Prevenzione della AUSL di Pt_3
, Dipartimento della Prevenzione, chiamati ad intervenire dai Pt_1
Carabinieri di Manciano, a seguito dell'infortunio occorso in data 18.09.06 al sig. all'interno del cantiere edile sito in Parte_2
Manciano, loc. San Carlo, al quale è seguito altro accertamento congiunto della D.P.L. e dell , nonché dalle dichiarazioni rese dallo CP_2 stesso infortunato presso la Caserma dei Carabinieri di Manciano nell'immediatezza dei fatti e, successivamente, presso la sede di CP_2
Caserta, confluiti nel verbale di accertamento e contestazione ito amministrativo n. 15240 del 21.09.2007 e n. 20153 del 06.12.2007 della Direzione Provinciale del Lavoro di . Pt_1
Sinteticamente, in data 18.09.2006 il Sig. si era Parte_2 infortunato nel cantiere edile relativo ad un immobile in costruzione da parte della ditta Roselle Costruzione s.r.l. (amministratore unico Gaetano Chirico), mentre stava effettuando campioni di verniciature sul secondo fabbricato. In particolare, incaricato di eseguire opere di tinteggiatura sulla facciata, ebbe a cadere su una scala fissa a gradini, esterna al fabbricato, mentre stava scendendo, avvalendosi di un ponteggio montato dalla impresa edile Petito Aquilino, ditta appaltatrice, dichiarato, nei giorni precedenti inagibile (vi era segnalazione con cartello di divieto e nastratura bianco/rossa su tutto il perimetro del ponteggio a seguito di pagina 3 di 11 accertamenti nei giorni precedenti di personale del Dipartimento di Prevenzione UF PISLL;
cfr. sulla dinamica dell'infortunio relazione dai Tecnici della Prevenzione della AUSL n. 9 di , Dipartimento Pt_1 della Prevenzione, prot. n. 6291 del 28.09.2006 cit.). Lo stesso 18.09.2006, presso il cantiere, era infatti presente la ditta Petito Aquilino, che stava lavorando su un altro lotto. non Parte_2 era titolare di ditta individuale ed era impegnato sul cantiere senza regolare assunzione. Successivamente, in data 21.09.2006, risulta formalizzato un contratto di appalto tra la committente e la Controparte_5 [...] di (legale rappresentante Sig. Controparte_6 Parte_4 Parte_4
) per la tinteggiatura e verniciatura del fabbricato, dove l'ing.
[...]
(amministratore unico di dal Controparte_1 Controparte_5
19.10.2000 al 05.02.2004, socio della committente e padre dell'amministratore unico alla data dell'infortunio) è indicato essere il progettista (art. 3), avere redatto il piano di sicurezza (art. 4) ed è nominato direttori dei lavori della committente (art. 13) (cfr. contratto di appalto doc. 2 ). CP
, nei due distinti ricorsi promossi presso il Tribunale di Controparte_1
Grosseto, ha negato la sua qualità di datore di lavoro del Pt_2 affermando di essere stato il progettista dell'edificio e il direttore dei lavori della committente ( e che il datore di lavoro Controparte_5 dovesse essere individuato nell'appaltatrice di Controparte_6
(che avrebbe inviato sul cantiere per fare delle Parte_4 Pt_2 prove di colore sul fabbricato in costruzione) o nella committente Roselle Costruzione s.r.l.
Nella sua memoria di costituzione in I grado, la di ha Pt_1 contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, sostenendo la fondatezza degli addebiti mossi sulla base degli accertamenti svolti e delle dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore.
Con la sentenza oggetto di appello, il Tribunale di Grosseto, dopo aver istruito la causa attraverso la prova testimoniale, ha accolto i ricorsi del Sig. annullando le due ordinanze-ingiunzione opposte. CP
Il Tribunale ha ritenuto di prescindere dalle dichiarazioni rese il giorno dell'infortunio dal Sig. motivando che la sola Parte_2 circostanza che l'infortunato si trovasse sul cantiere non sarebbe idonea a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il ricorrente (oggi appellato).
pagina 4 di 11 Il Giudice del primo grado ha poi argomentato che sebbene l'istruttoria orale (sono stati escussi i Tecnici di Prevenzione dell
[...]
e dr. intervenuti Parte_5 Testimone_1 nell'immediatezza presso il cantiere), abbia confermato che l'ing.
sia stato l'unico interlocutore e referente di Controparte_1 Parte_2
dalle dichiarazioni del teste sarebbe emerso che la
[...] Parte_5 ditta Petito aveva dato indicazioni al su come e dove eseguire le Pt_2 campionature. Ha quindi ritenuto che “gli elementi probatori acquisiti dalla AUSL non siano elementi probatori del rapporto di lavoro subordinato contestato al ricorrente che era direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza, libero professionista. Semmai quale datore di lavoro del sig. poteva Pt_2 essere individuato l'appaltatore, o meglio ancora Controparte_6 la co i il era Controparte_5 CP so “prescindere dalle dichiarazioni ri dal il giorno dell'infortunio presso la Caserma dei Carabinieri di Pt_2
o e poi presso la sede dell' ” (cfr. p. 3 sentenza). CP_2
L' ha proposto appello Parte_1 censurando la mancata considerazione di quanto accertato con il verbale di accertamento della DPL, l'omessa valutazione di circostanze rilevanti e l'errata ricostruzione e valutazione dei fatti, in sintesi con un unico motivo di appello ha sviluppato più censure: 1) l'errore del Tribunale nel procedimento valutativo delle prove;
2) errori nella ricostruzione dei fatti;
3) l'errata individuazione dei responsabili. Ha poi evidenziato che la violazione comportante la maxisanzione, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, non distinguesse tra lavoratori autonomi e subordinati. Più dettagliatamente, ad avviso della difesa dell' , il Tribunale Parte_1 avrebbe omesso di valutare le dichiarazioni dell'infortunato, particolarmente attendibili perché rese nell'immediatezza dei fatti. ha infatti reso dichiarazioni il giorno dell'infortunio ai Tecnici di Pt_2
Prevenzione dell'AUSL e il 25.06.2007 agli ispettori dell' , CP_2 sostanzialmente asseveranti rapporti esclusivi con il , che lo CP avrebbe inviato presso il cantiere per svolgere lavori di imbiancatura e per verificare come li facesse, prima di affidargli il lavoro: una sorta di
“prova”, in vista di un'ipotetica futura assunzione. Il Tribunale non avrebbe inoltre valutato, alla luce dell'art. 232 c.p.c., l'omessa presentazione di , senza giustificazione, per Controparte_1 rendere l'interrogatorio formale e quindi non avrebbe ritenuto provati i pagina 5 di 11 fatti dedotti nello stesso: in particolare l'avere l'ing. Controparte_1 contattato personalmente il sig. per proporgli di lavorare per suo Pt_2 conto;
l'avergli dato le direttive sul lavoro da svolgere e l'essere a conoscenza della posizione lavorativa irregolare del Pt_2
Il Tribunale avrebbe inoltre erroneamente ritenuto presente presso il cantiere l'impresa (legale rappresentante di Parte_4 [...]
, al quale, in alternativa alla committente Controparte_6 [...]
ha riferito la subordinazione, mentre in realtà nel Controparte_5 cantiere era presente la ditta Petito Aquilino. Ad avviso dell' sarebbe da ritenersi errata anche Parte_1
l'individuazione, in alternativa, della datorialità in capo a
[...]
in quanto , pur socio, non ha aveva Controparte_5 Controparte_1 alcun potere di rappresentanza e non risulterebbe che abbia agito in nome e per conto della predetta Società, dato che i contatti e l'accordo con erano intercorsi solo con lui. Parte_2
Sempre con riferimento all'errata ricostruzione dei fatti, l' Parte_1 rileva inoltre l'errore del Tribunale nell'indicazione del giorno 06.09.2006, anziché del 18.09.2006, quale data di presenza sul cantiere dell'infortunato.
L'appellato, regolarmente costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello giacché asseritamente non redatto secondo i dettami di cui all'art. 342 c.p.c. (mancata articolazione dell'appello in motivi di impugnazione e indicazione del capo di sentenza che si intende appellare). Ha poi sostenuto che le doglianze avversarie non sarebbero idonee a contrastare la motivazione del Tribunale, fondata sulle dichiarazioni testimoniali dei Tecnici di Prevenzione Sigg.ri e Parte_5
nonché sulla documentazione prodotta in atti con il ricorso Tes_1 introduttivo. Ad avviso dell'appellato non risulterebbe quindi provato il rapporto di subordinazione tra e CP Pt_2
Questo Collegio ritiene che l'appello dell' sia fondato e che Parte_1 conseguentemente la sentenza del Tribunale di Grosseto debba essere riformata, con l'effetto di confermare le ordinanze-ingiunzione n. 107 e 108 del 2011 della DTL di , opposte dal Sig. nel giudizio Pt_1 CP di primo grado. In via preliminare, viene disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello promossa dalla difesa dell'appellato, giacché sebbene non articolato in motivi di appello distinti anche graficamente da paragrafi separati, il ricorso introduttivo mette in luce, puntualmente, i passaggi della sentenza di I grado censurati (evidenziati in neretto p. 2, 3, 4, 5
pagina 6 di 11 dell'appello) e sviluppa, nel dettaglio, la alternativa ricostruzione dei fatti, richiamando gli elementi probatori che valorizza, consentendo alla controparte il pieno e puntuale esercizio del diritto di difesa e al Collegio il riesame del decisum.
Venendo al merito del giudizio, il Tribunale ha erroneamente ritenuto non provata la datorialità in capo a nonostante, ad Controparte_1 avviso di questo Collegio, essa emerga con evidenza dalle circostanze di fatto riscontrate e dalle dichiarazioni rese in più occasioni dal Pt_2 avente un contenuto specifico e dettagliato, particolarmente attendibili perché rilasciate nell'immediatezza del fatto dalla fonte che aveva rapporto diretto con l'accaduto e rimaste costanti e inalterate nel tempo. Le stesse, come noto, se confermate in giudizio, che nel caso di specie non è stato possibile ottenere a causa dell'impedimento giustificato del (certificata impossibilità a fruire dei mezzi di trasporto per Pt_2 limitazione permanente della deambulazione), sono sufficienti da sole a provare l'illecito (da ultimo, Cass. Sez. Lav. Ord. n. 7801/2024), a conferma della loro particolare efficacia probatoria. Quanto al valore probatorio delle dichiarazioni rese nel corso degli accertamenti ispettivi secondo la giurisprudenza di legittimità, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro (ma la considerazione è estensibile, stante la medesima ratio, anche ai verbali redatti dai Tecnici della Prevenzione AUSL), possono costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto sia specifico oppure il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori (Cass. sez. L. sent. n. 3525/2005; Cass. sez. L. sent. n. 15702/2004; Cass. sez. L. sent. n. 9827/2000). Con riferimento all'apprezzamento del materiale dichiarativo reso in sede ispettiva da parte del giudice, il convincimento può fondarsi sulla valutazione di maggiore attendibilità per la non plausibilità delle indicazioni inesatte in sede ispettiva (Cass. n. 3527/2001); in particolare le dichiarazioni “raccolte dagli ispettori in sede di sopralluogo, le quali fanno fede fino a querela di falso in ordine al fatto estrinseco della dichiarazione, in merito al loro contenuto intrinseco, ed in caso di contrasto con quelle successivamente rilasciate nel corso del processo, di regola devono considerarsi senz'altro più attendibili di queste ultime, in quanto da un lato cronologicamente più vicine ai fatti cui si riferiscono, dall'altro scevre da possibili sviamenti dovuti a condizionamenti esterni ovvero a ripensamenti dello stesso dichiarante, volti ad un utilizzo a proprio vantaggio delle stesse” (Cass. sez. L. sent. n. 16927/2006).
pagina 7 di 11 Nel caso in esame escusso il 18.09.2006, giorno Parte_2 dell'infortunio, dai Tecnici di Prevenzione dell'AUSL di , presso Pt_1 la Caserma dei Carabinieri di Manciano, ebbe a dichiarare:
“… Quando sono arrivato in cantiere ho trovato all'interno dello stesso la ditta Petito Aquilino. I lavoratori stessi della mi hanno detto Parte_6 dove andare a fare i campioni di vernice, non eciso perché non conosco nessuno. Io ho contattato l'ing. perché sono Controparte_1 disoccupato e lui mi ha detto di andare in no a fare dei campioni di vernice e poi si riservava di decidere se affidarmi o meno il lavoro. Questa mattina il mio compito era quello esclusivo di fare dei campioni di vernice sul fabbricato del cantiere sito in loc. San Cozzo a Marciano (…) La pittura era nella baracca del cantiere e mi è stata indicata dai lavoratori della ditta Petito che si trovava in cantiere…. I pennelli per poter fare i campioni di vernice che avevo usato li avevo presi dentro un bidone all'interno del cantiere.” (cfr. doc. 5 ). La presenza della ditta Petito Aquilino è stata oggett ente riscontrata dai Tecnici di Prevenzione in occasione del sopralluogo, effettuato nell'immediatezza, presso il cantiere edile, come emerge dall'accertamento di cui al prot. n. 6291 del 28.09.2006, ove è indicata dagli stessi come impresa appaltatrice dei lavori, che aveva montato il ponteggio, già oggetto, nei giorni precedenti di altri colleghi U.F. del PISLL e risultato inidoneo per la mancanza di sistemi di accesso e delle protezioni.
in data 25.06.2007, ha poi reso all'ispettore di Caserta le Pt_2 CP_2 seguenti dichiarazioni:
“Conosco l'ing. il quale è stato mio compagno di scuola, Controparte_1 ed anche sind iù volte quando tornava da gli Pt_1 ho chiesto di farmi lavorare. La sua risposta è stata sempre q mi dovevo iscrivere all'artigianato. Dopo svariate mie insistenze mi disse di andare nel comune di Manciano a mostrargli di saper lavorare prima di affidarmi il lavoro. Il diciotto di settembre dopo averlo concordato con l'ing.
sono partito di buon mattino alla volta di Manciano. Giunto sul CP
e ho avvertito gli altri operai presenti dell'accordo intercorso tra me e l'ing., e mi sono messo a lavorare sull'impalcatura già esistente allestita per l'imbiancatura. Gli operai mi indicarono dov'era la pittura..”) (Cfr. doc. 6 ). Il carattere specifico del dichiarato, circostanziato e costante nel tempo, oltre che specificamente riscontrato in ordine alla riferita presenza della ditta Petito Aquilino, attribuisce sicura attendibilità al narrato. Dalle predette dichiarazioni rese dal soggetto direttamente coinvolto nell'accaduto, emerge che conosceva solo il Sig. Pt_2 Pt_2
pagina 8 di 11 , con cui prese accordi e che lo inviò al cantiere per lavorare quel CP giorno.
che non era un artigiano, vi operò con materiali non propri ma Pt_2 reperiti sul posto, al cantiere, dove ebbe ad effettuare imbiancature in prova perché il valutasse le sue abilità lavorative. CP
Appare quindi al Collegio che il rapporto tra i due soggetti possa essere ricondotto ad un'assunzione in prova, in mancanza di forma scritta richiesta ad substantiam. Come noto l'art. 2096 c.c. richiede per il patto di prova la forma scritta, che per pacifica giurisprudenza è requisito previsto a pena di nullità, con la conseguenza che, in mancanza di essa, il patto di prova deve considerarsi nullo e l'assunzione del lavoratore definitiva ( Cass. sez. L. sent. n. 11427/1993; Cass. sez. L. sent. n. 21758/2010 ). In aggiunta, come correttamente rilevato dalla difesa dell , il Parte_1
Tribunale avrebbe dovuto valutare ex art. 232 c.p.c. l'omessa presentazione del all'udienza dell'11.10.2012, dove avrebbe CP dovuto rendere l'interrogatorio formale, senza alcuna giustificazione. I fatti dedotti nello stesso, ossia l'aver il sig. contattato Controparte_1 direttamente il per proporgli di lavorare per suo conto Pt_2
(fornendogli le direttive sul da farsi) e l'essere a conoscenza della posizione irregolare del predetto, devono quindi ritenersi provati anche per tale motivo, avendo potuto il presentarsi all'udienza per CP contrastare la narrazione del lavoratore. In tema, il Giudice può, con libera valutazione, “ritenere ammessi i fatti di cui all'interrogatorio formale ove la parte chiamata a renderlo non si sia presentata (art. 232 c.p.c.), la mancata risposta può avere una valenza eguale e contraria rispetto alla confessione stragiudiziale, di regola revocabile solo per errore di fatto o violenza" (in motivazione Cass. sez. VI sent. n. 19283/2022). È invece da escludersi, come erroneamente prospettato dal Tribunale, la riconducibilità del rapporto di lavoro alternativamente in capo alla o alla giacché non Controparte_5 Controparte_6 risulta che abbia allegato o dedotto di avere agito per Controparte_1 conto della e per quanto riguarda la Controparte_5 [...]
essa non era neppure presente in cantiere, essendo il Controparte_6 contratto di appalto con la committente di epoca Controparte_5 successiva al giorno di lavoro in esame e Difatti, il contratto di appalto per imbiancatura e verniciatura (committente appaltatrice Controparte_5 Controparte_6
è stato formalizzato successivamente all'infortunio del 18.09.2006
pagina 9 di 11 occorso al precisamente in data 21.09.2006. (cfr. doc .1 Pt_2
). CP
I tecnici dell'AUSL avevano invece accertato la presenza in cantiere di un'altra ditta, la Petito Aquilino, che operava presso altro fabbricato e che aveva montato i ponteggi su quello dove avvenne l'infortunio, dichiarati interdetti, perché irregolari, da precedente intervento della a seguito di precedente infortunio (cfr. teste e relazione Tes_1 relativa all'accertamento dei tecnici della AUSL intervenuti). Lo stesso , nelle dichiarazioni rese all'Ispettorato Controparte_1 CP_2 il 25.01.2 to la circostanza, riferendo che all'inter cantiere “vi erano i dipendenti della Petito Aquilino” (cfr. verbale sommarie informazioni rese alla di All. 8 ). Pt_1
Il contratto tra e è quindi Controparte_9 Controparte_5 cronologicamente successivo, così come la nomina a Direttore dei lavori del , contenuta nel medesimo contratto. CP
, come dichiarato da in più occasioni, era quindi l'unico CP Pt_2 referente di i due erano compaesani e si conoscevano Pt_2 personalmente sin dall'infanzia e fu l'unico a dargli indicazioni CP su dove andare e su cosa fare quel giorno. Le ulteriori dichiarazioni rese dallo stesso all'Ispettore in CP CP_2 data 25.01.2007, d'altro canto, sono per un verso non provate (il Pt_2 sarebbe stato contattato dalla ditta legale Parte_4 rappresentante di , per altro verso smentite da Controparte_9
avrebbe preso contatto con tramite Pt_2 CP Pt_2 [...]
e in parte confessorie, laddove afferma di aver parlato Pt_4 CP telefonicamente con per decidere i colori di vernice da fare. Pt_2
Quanto invece al precedente giurisprudenziale riportato dalla difesa dell'appellato a sostegno delle sue ragioni, la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 229/2009, tra e l , favorevole al Controparte_1 CP0 ricorrente in accertamento negativo, non ha alcun rilievo ai fini del decidere, giacché risulta dichiaratamente fondata sulla mancata produzione in giudizio da parte dell' , sia dell'accertamento dei CP0 tecnici dell'AUSL, che dell'accertamento dell' . CP_2
In conclusione, ritiene il Collegio che l'appello dell' Parte_1
meriti accoglimento e che la sentenza del
[...] Parte_1
Tribunale di Grosseto debba essere riformata, giacché ad avviso del Collegio risulta provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il Sig. e il sig. . Parte_2 Controparte_1
Vengono quindi confermate le due ordinanze di ingiunzione della di n. 107 e 108 del 30.06.2011. Pt_1
pagina 10 di 11 L'appello viene accolto, con condanna dell'appellato alle spese dei due gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.681,00 per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, considerato per il primo grado il valore della causa (5.201-26.000), l'attività svolta (tutte le fasi), applicati i minimi (€ 2.697,00), per il secondo grado il valore della causa (5.201-26.000), l'attività svolta (tre fasi senza istruttoria), applicati i minimi (€ 1.984,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello dell' Parte_1
e in riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto n.
[...]
411/2023 appellata, respinge le opposizioni di alla ordinanza ingiunzione n. Controparte_1
107/2011 del 30.06.2011 della DTL di , notificata il 05.07.2011 Pt_1
e all'ordinanza n. 108/2011 del 30.06.2011 della DTL di , Pt_1 notificata il 05.07.2011. Condanna l'appellato alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio a favore della parte appellante, che liquida in € 4.681,00, per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 30.01.2025 La Consigliera est. Dott. Stefania Carlucci
il Presidente Dott. Flavio Baraschi
pagina 11 di 11