Articolo 6 della Legge 4 giugno 1985, n. 281
Articolo 5Articolo 7
Versione
3 luglio 1985
Art. 6.
Dopo l' articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e' aggiunto il seguente articolo:
"ART. 4-bis. - Fatti salvi i precedenti articoli 3 e 4, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa puo' richiedere alle societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto e alle societa' ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano direttamente o indirettamente, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, di altri dati a loro disposizione. Puo' altresi' richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle societa' ed enti controllanti ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile .
Le societa' fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di societa' appartenenti a terzi sono tenute a comunicare alla Commissione, se questa lo richieda, le generalita' dei fiducianti.
Le notizie di cui ai commi precedenti possono essere richieste anche a societa' ed enti esteri.
La Commissione informa la Banca d'Italia delle richieste che interessano aziende ed istituti di credito".
Nota all'art. 6:
Il testo dell'art. 3 e' stato sostituito dall'art. 5 della presente legge. Il testo dell' art. 4 del decreto-legge n. 95 dell'8 aprile 1974 , convertito con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e' il seguente:
"Art. 4. - Le societa' con azioni quotate in borsa devono comunicare alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, mediante lettera raccomandata:
1) almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, il bilancio con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e con gli allegati di cui al quarto comma dell'articolo 2424 del codice civile ;
2) almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterle, le proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni e fusione con altre societa', insieme ad apposita relazione illustrativa degli amministratori;
3) entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato sulle materie indicate ai numeri 1) e 2), il verbale dell'assemblea, le deliberazioni adottate, il bilancio approvato;
4) entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale e le eventuali deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi.
Analoghe comunicazioni devono essere fatte dagli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa, con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Commissione, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti e sentiti gli amministratori.
La violazione delle disposizioni del presente articolo e' punita a norma dell'ultimo comma dell'art. 3".
Entrata in vigore il 3 luglio 1985