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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 31/10/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marcello BUSCEMA Presidente
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore
Dott.ssa Roberta BISOGNO Giudice
sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n° 4452 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025 avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio” su ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2
rispettivamente rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Bartoli il primo e dall'Avv.to Sonia Sirizzotti la seconda, ed elettivamente domiciliata come in atti, giusta delega allegata al ricorso e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
1 Come da note scritte d'udienza (da intendersi quivi integralmente richiamate e trascritte)
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I sigg.ri e hanno depositato in data 17.09.2025 ricorso Parte_3 Parte_2 congiunto per ottenere dal Tribunale di Frosinone la modifica delle condizioni di divorzio concordate tra le parti e recepite con Sentenza n. 9116/2010 del Tribunale di Frosinone emessa il 22.10.2010 con la quale essi hanno stabilito, tra l'altro, che il sig. corrispondesse alla moglie, “quale ulteriore CP_1 contributo al mantenimento dei figli la somma di € 550,00 e quella di € 250,00, quale ulteriore contributo al mantenimento della moglie e ciò sino a quando la stessa sig.ra non Parte_2 abbia trasformato la sua attuale occupazione precaria in stabile”.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato che in seguito sono sopraggiunte circostanze nuove che giustificano una nuova regolamentazione dei rapporti tra esse e segnatamente che i figli sono divenuti maggiorenni, economicamente autosufficienti e non convivono con la madre e che la sig.ra ha una stabile occupazione lavorativa che la rende economicamente autosufficiente Parte_2 ed intrattiene stabile convivenza.
Hanno quindi rappresentato di essere addivenute ad un accordo per modificare le condizioni di divorzio nel senso che:
“ 1) Nessun obbligo al mantenimento dei figli e entrambi maggiorenni Persona_1 Persona_2 ed economicamente autosufficienti;
2) Le parti dichiarano, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, che ciascuno di loro provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra le parti;
3) Le parti dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra, a qualsiasi titolo e ragione e con espressa rinuncia a qualsiasi azione legale;
4) Le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le parti”.
Disposta la trattazione dell'udienza di comparizione delle parti nella forma scritta mediante il deposito di note scritte in sostituzione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; vista la dichiarazione depositata dalle parti di conferma delle condizioni congiuntamente sottoscritte a modifica delle condizioni di divorzio e delle quali esse hanno chiesto al Tribunale il pieno recepimento con sentenza;
acquisito il parere del P.M. come da suo visto apposto il 01/10/2025, la domanda è stata rimessa alla decisione
2 del Collegio, in esito al deposito di note scritte d'udienza che le parti hanno depositato in sostituzione della comparizione personale innanzi al G.R.
2. Preliminarmente, in merito alla competenza per territorio del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11
c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
in tutti gli altri casi, a mente dell'art. 473 bis. 47 c.p.c. richiamato espressamente dall'ultimo cpv dell'473 bis.11 c.p.c. , la competenza territoriale si radica in capo al Tribunale del luogo in cui ha residenza il convenuto o, in caso di sua irreperibilità e di sua residenza all'estero, del luogo di residenza del ricorrente o, se anche questi risiede all'estero, di qualunque Tribunale della Repubblica;
rilevato che dalle certificazioni anagrafiche depositate in atti risulta che entrambi i coniugi sono residenti in [...], Comune ricompreso nel Circondario del Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del Tribunale a conoscere la presente controversia.
3. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché, esaminatone il tenore, le modifiche proposte, giustificate da fatti nuovi sopravvenuti alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tali da incidere sulla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti come disposta, non risultano contrarie alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
Va d'altra parte osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022
n. 149 deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066), di guisa che il Collegio ritiene di poter “prendere atto” e recepire
3 gli accordi raggiunti dalle parti come trasfusi nel ricorso congiuntamente sottoscritto.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la natura consensuale della controversia e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite, come da esse espressamente richiesto.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, pronunziando sulla domanda congiuntamente formulata da
[...]
e iscritta al n. 4452/2025 r.g.v.g. avente ad oggetto Parte_3 Parte_2
“modifica delle condizioni di divorzio”, così decide:
- PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in merito alle nuove condizioni di divorzio di cui al ricorso congiuntamente sottoscritto e segnatamente, a parziale modifica delle condizioni pronunciate con Sentenza n. 9116/2010 del Tribunale di Frosinone emessa il 22.10.2010, DISPONE
1) la revoca dell'obbligo di mantenimento da parte del sig. per i figli e Parte_3 Persona_1
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Persona_2
2) con decorrenza dal mese di gennaio 2025, ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 28/10/2025
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Marcello Buscema dott.ssa Simona Di Nicola
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marcello BUSCEMA Presidente
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore
Dott.ssa Roberta BISOGNO Giudice
sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n° 4452 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025 avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio” su ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2
rispettivamente rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Bartoli il primo e dall'Avv.to Sonia Sirizzotti la seconda, ed elettivamente domiciliata come in atti, giusta delega allegata al ricorso e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
1 Come da note scritte d'udienza (da intendersi quivi integralmente richiamate e trascritte)
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I sigg.ri e hanno depositato in data 17.09.2025 ricorso Parte_3 Parte_2 congiunto per ottenere dal Tribunale di Frosinone la modifica delle condizioni di divorzio concordate tra le parti e recepite con Sentenza n. 9116/2010 del Tribunale di Frosinone emessa il 22.10.2010 con la quale essi hanno stabilito, tra l'altro, che il sig. corrispondesse alla moglie, “quale ulteriore CP_1 contributo al mantenimento dei figli la somma di € 550,00 e quella di € 250,00, quale ulteriore contributo al mantenimento della moglie e ciò sino a quando la stessa sig.ra non Parte_2 abbia trasformato la sua attuale occupazione precaria in stabile”.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato che in seguito sono sopraggiunte circostanze nuove che giustificano una nuova regolamentazione dei rapporti tra esse e segnatamente che i figli sono divenuti maggiorenni, economicamente autosufficienti e non convivono con la madre e che la sig.ra ha una stabile occupazione lavorativa che la rende economicamente autosufficiente Parte_2 ed intrattiene stabile convivenza.
Hanno quindi rappresentato di essere addivenute ad un accordo per modificare le condizioni di divorzio nel senso che:
“ 1) Nessun obbligo al mantenimento dei figli e entrambi maggiorenni Persona_1 Persona_2 ed economicamente autosufficienti;
2) Le parti dichiarano, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, che ciascuno di loro provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra le parti;
3) Le parti dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra, a qualsiasi titolo e ragione e con espressa rinuncia a qualsiasi azione legale;
4) Le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le parti”.
Disposta la trattazione dell'udienza di comparizione delle parti nella forma scritta mediante il deposito di note scritte in sostituzione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; vista la dichiarazione depositata dalle parti di conferma delle condizioni congiuntamente sottoscritte a modifica delle condizioni di divorzio e delle quali esse hanno chiesto al Tribunale il pieno recepimento con sentenza;
acquisito il parere del P.M. come da suo visto apposto il 01/10/2025, la domanda è stata rimessa alla decisione
2 del Collegio, in esito al deposito di note scritte d'udienza che le parti hanno depositato in sostituzione della comparizione personale innanzi al G.R.
2. Preliminarmente, in merito alla competenza per territorio del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11
c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
in tutti gli altri casi, a mente dell'art. 473 bis. 47 c.p.c. richiamato espressamente dall'ultimo cpv dell'473 bis.11 c.p.c. , la competenza territoriale si radica in capo al Tribunale del luogo in cui ha residenza il convenuto o, in caso di sua irreperibilità e di sua residenza all'estero, del luogo di residenza del ricorrente o, se anche questi risiede all'estero, di qualunque Tribunale della Repubblica;
rilevato che dalle certificazioni anagrafiche depositate in atti risulta che entrambi i coniugi sono residenti in [...], Comune ricompreso nel Circondario del Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del Tribunale a conoscere la presente controversia.
3. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché, esaminatone il tenore, le modifiche proposte, giustificate da fatti nuovi sopravvenuti alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tali da incidere sulla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti come disposta, non risultano contrarie alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
Va d'altra parte osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022
n. 149 deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066), di guisa che il Collegio ritiene di poter “prendere atto” e recepire
3 gli accordi raggiunti dalle parti come trasfusi nel ricorso congiuntamente sottoscritto.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la natura consensuale della controversia e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite, come da esse espressamente richiesto.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, pronunziando sulla domanda congiuntamente formulata da
[...]
e iscritta al n. 4452/2025 r.g.v.g. avente ad oggetto Parte_3 Parte_2
“modifica delle condizioni di divorzio”, così decide:
- PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in merito alle nuove condizioni di divorzio di cui al ricorso congiuntamente sottoscritto e segnatamente, a parziale modifica delle condizioni pronunciate con Sentenza n. 9116/2010 del Tribunale di Frosinone emessa il 22.10.2010, DISPONE
1) la revoca dell'obbligo di mantenimento da parte del sig. per i figli e Parte_3 Persona_1
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Persona_2
2) con decorrenza dal mese di gennaio 2025, ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 28/10/2025
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Marcello Buscema dott.ssa Simona Di Nicola
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