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Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/09/2024, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 951/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 951/2020
All'udienza del 19 settembre 2024 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi:
per parte attrice l'avv. ANDREA MESIANO
per avv. ORNATI e avv. ZURLO l'avv. CLAUDIO ARCADI Controparte_1
Il giudice invita le parti a concludere e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-
sexies c.p.c.
L'avv. MESIANO sottolinea l'inidoneità ai fini dell'interruzione della prescrizione dei documenti ex adverso prodotti, mancando un valido avviso di ricevimento e non essendo comprensibile se la raccomandata sia stata inviata mediante poste o tramite operatore privato. Rileva che non è provata l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco. Conclude per l'accoglimento dell'opposizione.
L'avv. ARCADI impugna e contesta ogni avversa deduzione, eccezione e domanda,
riportandosi agli scritti difensivi di e ai verbali di causa, nonché alla CP_2
documentazione versata in atti. Insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.
All'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale di udienza e il giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisone,
assenti le parti.
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In persona del giudice unico dott. Stefano Palmaccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 951/2020 R.G. promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Castori (c.f. ) e dall'avv. EA ES (c.f. C.F._2
), giusta procura in atti;
C.F._3
- PARTE ATTRICE - contro
(P. VA ), e per essa, quale procuratore, Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
(P. VA , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed EA C.F._4
Ornati (C.F. ; C.F._5
- PARTE CONVENUTA -
Conclusioni delle parti:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
1. in accoglimento delle deduzioni ed argomentazioni esposte in narrativa al punto 1 della narrativa che precede, in via preliminare ed in rito, revocare, dichiarare inefficace e privo di effetto alcuno ai sensi e per gli effetti dell'art. 644 c.p.c. il decreto ingiuntivo di pagamento n. 900/2019 per la somma di Euro 23.534,15 oltre accessori e spese, emesso in data 10.10.2020 dal Tribunale di Civitavecchia, Giudice monocratico dott.ssa Benedetta
Bazuro nell'ambito del giudizio R.G. 2448/2019 in favore di (c.f. Controparte_2
) ed in danno dell'opponente signor (c.f. P.IVA_1 Parte_1 C.F._6
);
[...]
2. in via subordinata e nel merito, in accoglimento di quanto dedotto al punto 2 della narrativa che precede, sempre previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare estinta per intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt.
2946 e 2948 Cod. civ. ogni e qualsiasi obbligazione di pagamento / restituzione del pagina 2 di 7 prestito o pretesa creditoria riconnessa o conseguente alla produzione documentale ex adverso effettuata al n. 5 dell'indice atti allegato alla domanda monitoria denominata “05 contratto n. 13508201002”
3. in via ulteriormente subordinata e nel merito, sempre previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare comunque insussistente, infondata e priva di presupposti ogni e qualsiasi anche diversa pretesa creditoria fatta valere o che dovesse essere fatta valere da parte opposta nei confronti dell'opponente
4. emettere ogni altra riconnessa o conseguente statuizione utile o necessaria all'esito della istruttoria dibattimentale
5. vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio”
Per Controparte_2
“In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della Parte_1 società della somma di euro 25.534,15 oltre interessi o della diversa, Controparte_2 maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre VA e Cpa, nonché successive occorrende.
In via istruttoria
Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento..”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 10.03.2020, ha convenuto in giudizio Parte_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 900/2019, Controparte_2 emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 11.10.2019 e notificato il 26.2.2020, in forza del quale gli era stato intimato di pagare la somma di € 23.534,15, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di Controparte_2
Come emerge dal ricorso monitorio, il decreto ingiuntivo opposto era stato chiesto e ottenuto da in veste di cessionaria per effetto di contratto di cessione Controparte_2 di crediti in blocco del 16.1.2017, sulla premessa dell'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale n. 13508201002 intrattenuto da Parte_1
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha eccepito:
a) l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto notificato oltre il termine perentorio disposto dall'art 644 c.p.c.;
pagina 3 di 7 b) la prescrizione del diritto di credito, stante il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per quanto concerne gli interessi periodici e del termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c. per la quota capitale. si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza dei motivi di Controparte_2 opposizione sollevati dalla controparte e chiedendone il rigetto.
Il giudizio è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti.
***
In via pregiudiziale, non è fondata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per violazione del termine previsto dall'art. 644 c.p.c.
Secondo l'orientamento della S.C., “nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644
c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c.”
(Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, n.17478; cfr. altresì Cassazione civile sez. I,
31/10/2007, n.22959, secondo cui “la notificazione del decreto ingiuntivo anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c., applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente”).
Dagli atti di causa emerge che la convenuta abbia tentato una prima volta di notificare il decreto ingiuntivo in data 30.10.2019 presso l'indirizzo di Via Roma, 98, Manziana, con esito negativo avendo l'ufficiale giudiziario attestato l'insufficienza dell'indirizzo
“trattandosi di un complesso residenziale con il n. 98 non diviso in zone e lettere, circa un centinaio di caseggiati”. La notifica è stata validamente ripetuta il 26.2.2020, con consegna dell'atto nelle mani del destinatario, presso l'indirizzo di Via Roma, 98/A4, int. 2 ,
Manziana.
Non è in dubbio, pertanto, che la prima notifica sia stata tentata in un luogo non privo di collegamento con il destinatario, trattandosi del medesimo complesso residenziale
(ancorché ritenuto dall'ufficiale giudiziario insufficientemente identificato) in cui egli è effettivamente residente e presso il quale è stata poi rinnovata la notifica.
Ne discende che nel termine di 60 giorni dall'emanazione del decreto ingiuntivo in data 11.10.2019 non vi è stata inesistenza dell'attività notificatoria, dovendo considerarsi pagina 4 di 7 nulla e non inesistente la notifica del 30.10.2019, tanto implicando che il decreto ingiuntivo non possa essere dichiarato inefficace.
Peraltro, anche qualora l'eccezione fosse stata fondata, non sarebbe venuto meno il dovere del Tribunale di pronunciare sulla fondatezza della domanda proposta con il ricorso monitorio. È pacifico, infatti, che “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. In particolare la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (Cass. civ., 13 giugno 2013, n. 14910)” (Corte di Cassazione Sezione III Civile
Sentenza n. 3908 del 2016).
Nel merito, è fondata l'eccezione di prescrizione.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la prescrizione quinquennale prevista dall'articolo 2948, n. 4, c.c., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione “e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo (Cassazione civile sez. I, 23.10.2014, n.
22580).
Soprattutto, è acquisito nella giurisprudenza il principio per cui la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi che ne costituiscono il corrispettivo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2948 n. 4) c.c. (cfr.
Tribunale Roma sez. XVII, 03.03.2020, n.4627; Tribunale Roma sez. IX, 06.03.2017,
n.4552; Cassazione civile sez. I, 08.08.2013, n.18951).
Nella fattispecie in esame, la pretesa creditoria dedotta in giudizio da CP_2 rinverrebbe la propria fonte nel contratto di prestito personale di € 20.000,00 stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro da e da altro mutuatario il 28.9.2001, con Parte_1 erogazione concessa il 2.1.2003, in virtù del quale l'opponente si era obbligato a pagare tutte le somme dovute alla banca (incluse quelle per interessi sul capitale mutuato) con un pagina 5 di 7 piano di rimborso consistente in 60 rate mensili, di cui (fatto pacifico) la prima da corrispondersi entro il 27.02.2003 e l'ultima il 27.01.2008 (all. 5 ricorso monitorio).
In applicazione dei sopra richiamati principi, il termine di prescrizione della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo è dunque di dieci anni, con decorrenza dalla scadenza dell'ultima rata. Di conseguenza, in assenza di validi atti interruttivi, la prescrizione sarebbe maturata il 27.1.2018.
Parte convenuta ha dedotto che prima del consolidarsi della prescrizione sarebbero intervenute “lettere di al fine di sollecitare il pagamento della somma CP_2 successivamente oggetto di ingiunzione e comunicare la cessione del credito (cfr. doc. 5-
6)” (già allegate al fascicolo monitorio sub doc. 7).
Parte attrice ha tuttavia espressamente negato di aver ricevuto le predette lettere raccomandate, disconoscendone il contenuto e gli effetti.
In effetti, non vi è prova che la lettera raccomandata datata 20.4.2017, avente ad oggetto comunicazione della cessione del credito e intimazione di pagamento, come pure l'altra lettera datata 16.1.2017, siano state ricevute dall'opponente.
A comprova dell'esito della spedizione, ha prodotto un'unica busta, recante CP_2 un timbro di attestazione della compiuta giacenza, di cui risulta tuttavia difficilmente decifrabile la data, mentre del tutto oscure sono tanto l'identità quanto la qualità di chi ha apposto la firma assolutamente incomprensibile presente sulla busta stessa. Alla busta risulta unito un avviso di ricevimento non compilato in alcuna delle sue parti.
La mancanza di prova certa circa il soggetto che avrebbe curato il recapito della raccomandata, non essendo peraltro chiaro neppure se il mittente si sia avvalso del servizio postale o di un operatore privato, in uno alla carenza di un valido avviso di ricevimento e all'incertezza della data annotata sulla missiva, rendono impossibile attribuire efficacia fidefacente all'attestazione di compiuta giacenza riportata sulla busta.
Non è possibile affermare che l'intimazione di pagamento sia pervenuta nella sfera giuridica di conoscibilità del debitore, tantomeno in tempo utile per interrompere la prescrizione.
Di conseguenza, non è sufficientemente provato, in assenza di altri validi atti interruttivi, che il termine decennale di prescrizione del credito maturato il 27.1.2018 sia stato tempestivamente interrotto.
In accoglimento dell'eccezione sollevata dall'opponente, deve quindi dichiararsi la prescrizione del credito dedotto in giudizio dalla convenuta.
Per l'effetto, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Ogni altra domanda, eccezione e questione risulta assorbita.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri ex DM 55/14, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, revoca e dichiara nullo il decreto ingiuntivo n. 900/19 dell'11.10.2019;
2) condanna al pagamento in favore Controparte_2 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.500,00 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a. (se dovuta) come per legge;
Così deciso ex art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 19/09/2024, del cui verbale la presente sentenza costituisce parte integrante
Il giudice dott. Stefano Palmaccio
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 951/2020
All'udienza del 19 settembre 2024 innanzi al dott. Stefano Palmaccio sono comparsi:
per parte attrice l'avv. ANDREA MESIANO
per avv. ORNATI e avv. ZURLO l'avv. CLAUDIO ARCADI Controparte_1
Il giudice invita le parti a concludere e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-
sexies c.p.c.
L'avv. MESIANO sottolinea l'inidoneità ai fini dell'interruzione della prescrizione dei documenti ex adverso prodotti, mancando un valido avviso di ricevimento e non essendo comprensibile se la raccomandata sia stata inviata mediante poste o tramite operatore privato. Rileva che non è provata l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco. Conclude per l'accoglimento dell'opposizione.
L'avv. ARCADI impugna e contesta ogni avversa deduzione, eccezione e domanda,
riportandosi agli scritti difensivi di e ai verbali di causa, nonché alla CP_2
documentazione versata in atti. Insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.
All'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale di udienza e il giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisone,
assenti le parti.
IL GIUDICE
dott. Stefano Palmaccio pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In persona del giudice unico dott. Stefano Palmaccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 951/2020 R.G. promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Castori (c.f. ) e dall'avv. EA ES (c.f. C.F._2
), giusta procura in atti;
C.F._3
- PARTE ATTRICE - contro
(P. VA ), e per essa, quale procuratore, Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
(P. VA , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed EA C.F._4
Ornati (C.F. ; C.F._5
- PARTE CONVENUTA -
Conclusioni delle parti:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
1. in accoglimento delle deduzioni ed argomentazioni esposte in narrativa al punto 1 della narrativa che precede, in via preliminare ed in rito, revocare, dichiarare inefficace e privo di effetto alcuno ai sensi e per gli effetti dell'art. 644 c.p.c. il decreto ingiuntivo di pagamento n. 900/2019 per la somma di Euro 23.534,15 oltre accessori e spese, emesso in data 10.10.2020 dal Tribunale di Civitavecchia, Giudice monocratico dott.ssa Benedetta
Bazuro nell'ambito del giudizio R.G. 2448/2019 in favore di (c.f. Controparte_2
) ed in danno dell'opponente signor (c.f. P.IVA_1 Parte_1 C.F._6
);
[...]
2. in via subordinata e nel merito, in accoglimento di quanto dedotto al punto 2 della narrativa che precede, sempre previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare estinta per intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt.
2946 e 2948 Cod. civ. ogni e qualsiasi obbligazione di pagamento / restituzione del pagina 2 di 7 prestito o pretesa creditoria riconnessa o conseguente alla produzione documentale ex adverso effettuata al n. 5 dell'indice atti allegato alla domanda monitoria denominata “05 contratto n. 13508201002”
3. in via ulteriormente subordinata e nel merito, sempre previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare comunque insussistente, infondata e priva di presupposti ogni e qualsiasi anche diversa pretesa creditoria fatta valere o che dovesse essere fatta valere da parte opposta nei confronti dell'opponente
4. emettere ogni altra riconnessa o conseguente statuizione utile o necessaria all'esito della istruttoria dibattimentale
5. vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio”
Per Controparte_2
“In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della Parte_1 società della somma di euro 25.534,15 oltre interessi o della diversa, Controparte_2 maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre VA e Cpa, nonché successive occorrende.
In via istruttoria
Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento..”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 10.03.2020, ha convenuto in giudizio Parte_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 900/2019, Controparte_2 emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 11.10.2019 e notificato il 26.2.2020, in forza del quale gli era stato intimato di pagare la somma di € 23.534,15, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di Controparte_2
Come emerge dal ricorso monitorio, il decreto ingiuntivo opposto era stato chiesto e ottenuto da in veste di cessionaria per effetto di contratto di cessione Controparte_2 di crediti in blocco del 16.1.2017, sulla premessa dell'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale n. 13508201002 intrattenuto da Parte_1
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha eccepito:
a) l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto notificato oltre il termine perentorio disposto dall'art 644 c.p.c.;
pagina 3 di 7 b) la prescrizione del diritto di credito, stante il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per quanto concerne gli interessi periodici e del termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c. per la quota capitale. si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza dei motivi di Controparte_2 opposizione sollevati dalla controparte e chiedendone il rigetto.
Il giudizio è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti.
***
In via pregiudiziale, non è fondata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per violazione del termine previsto dall'art. 644 c.p.c.
Secondo l'orientamento della S.C., “nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644
c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c.”
(Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, n.17478; cfr. altresì Cassazione civile sez. I,
31/10/2007, n.22959, secondo cui “la notificazione del decreto ingiuntivo anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c., applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente”).
Dagli atti di causa emerge che la convenuta abbia tentato una prima volta di notificare il decreto ingiuntivo in data 30.10.2019 presso l'indirizzo di Via Roma, 98, Manziana, con esito negativo avendo l'ufficiale giudiziario attestato l'insufficienza dell'indirizzo
“trattandosi di un complesso residenziale con il n. 98 non diviso in zone e lettere, circa un centinaio di caseggiati”. La notifica è stata validamente ripetuta il 26.2.2020, con consegna dell'atto nelle mani del destinatario, presso l'indirizzo di Via Roma, 98/A4, int. 2 ,
Manziana.
Non è in dubbio, pertanto, che la prima notifica sia stata tentata in un luogo non privo di collegamento con il destinatario, trattandosi del medesimo complesso residenziale
(ancorché ritenuto dall'ufficiale giudiziario insufficientemente identificato) in cui egli è effettivamente residente e presso il quale è stata poi rinnovata la notifica.
Ne discende che nel termine di 60 giorni dall'emanazione del decreto ingiuntivo in data 11.10.2019 non vi è stata inesistenza dell'attività notificatoria, dovendo considerarsi pagina 4 di 7 nulla e non inesistente la notifica del 30.10.2019, tanto implicando che il decreto ingiuntivo non possa essere dichiarato inefficace.
Peraltro, anche qualora l'eccezione fosse stata fondata, non sarebbe venuto meno il dovere del Tribunale di pronunciare sulla fondatezza della domanda proposta con il ricorso monitorio. È pacifico, infatti, che “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. In particolare la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (Cass. civ., 13 giugno 2013, n. 14910)” (Corte di Cassazione Sezione III Civile
Sentenza n. 3908 del 2016).
Nel merito, è fondata l'eccezione di prescrizione.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la prescrizione quinquennale prevista dall'articolo 2948, n. 4, c.c., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione “e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo (Cassazione civile sez. I, 23.10.2014, n.
22580).
Soprattutto, è acquisito nella giurisprudenza il principio per cui la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi che ne costituiscono il corrispettivo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2948 n. 4) c.c. (cfr.
Tribunale Roma sez. XVII, 03.03.2020, n.4627; Tribunale Roma sez. IX, 06.03.2017,
n.4552; Cassazione civile sez. I, 08.08.2013, n.18951).
Nella fattispecie in esame, la pretesa creditoria dedotta in giudizio da CP_2 rinverrebbe la propria fonte nel contratto di prestito personale di € 20.000,00 stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro da e da altro mutuatario il 28.9.2001, con Parte_1 erogazione concessa il 2.1.2003, in virtù del quale l'opponente si era obbligato a pagare tutte le somme dovute alla banca (incluse quelle per interessi sul capitale mutuato) con un pagina 5 di 7 piano di rimborso consistente in 60 rate mensili, di cui (fatto pacifico) la prima da corrispondersi entro il 27.02.2003 e l'ultima il 27.01.2008 (all. 5 ricorso monitorio).
In applicazione dei sopra richiamati principi, il termine di prescrizione della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo è dunque di dieci anni, con decorrenza dalla scadenza dell'ultima rata. Di conseguenza, in assenza di validi atti interruttivi, la prescrizione sarebbe maturata il 27.1.2018.
Parte convenuta ha dedotto che prima del consolidarsi della prescrizione sarebbero intervenute “lettere di al fine di sollecitare il pagamento della somma CP_2 successivamente oggetto di ingiunzione e comunicare la cessione del credito (cfr. doc. 5-
6)” (già allegate al fascicolo monitorio sub doc. 7).
Parte attrice ha tuttavia espressamente negato di aver ricevuto le predette lettere raccomandate, disconoscendone il contenuto e gli effetti.
In effetti, non vi è prova che la lettera raccomandata datata 20.4.2017, avente ad oggetto comunicazione della cessione del credito e intimazione di pagamento, come pure l'altra lettera datata 16.1.2017, siano state ricevute dall'opponente.
A comprova dell'esito della spedizione, ha prodotto un'unica busta, recante CP_2 un timbro di attestazione della compiuta giacenza, di cui risulta tuttavia difficilmente decifrabile la data, mentre del tutto oscure sono tanto l'identità quanto la qualità di chi ha apposto la firma assolutamente incomprensibile presente sulla busta stessa. Alla busta risulta unito un avviso di ricevimento non compilato in alcuna delle sue parti.
La mancanza di prova certa circa il soggetto che avrebbe curato il recapito della raccomandata, non essendo peraltro chiaro neppure se il mittente si sia avvalso del servizio postale o di un operatore privato, in uno alla carenza di un valido avviso di ricevimento e all'incertezza della data annotata sulla missiva, rendono impossibile attribuire efficacia fidefacente all'attestazione di compiuta giacenza riportata sulla busta.
Non è possibile affermare che l'intimazione di pagamento sia pervenuta nella sfera giuridica di conoscibilità del debitore, tantomeno in tempo utile per interrompere la prescrizione.
Di conseguenza, non è sufficientemente provato, in assenza di altri validi atti interruttivi, che il termine decennale di prescrizione del credito maturato il 27.1.2018 sia stato tempestivamente interrotto.
In accoglimento dell'eccezione sollevata dall'opponente, deve quindi dichiararsi la prescrizione del credito dedotto in giudizio dalla convenuta.
Per l'effetto, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Ogni altra domanda, eccezione e questione risulta assorbita.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri ex DM 55/14, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, revoca e dichiara nullo il decreto ingiuntivo n. 900/19 dell'11.10.2019;
2) condanna al pagamento in favore Controparte_2 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.500,00 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a. (se dovuta) come per legge;
Così deciso ex art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 19/09/2024, del cui verbale la presente sentenza costituisce parte integrante
Il giudice dott. Stefano Palmaccio
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