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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/06/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2569/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2569/2024 R.G. avente ad oggetto separazione personale, promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Modica in Via Ovidio n. 3, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Favaccio, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Ricorrente contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...], ed ivi residente in CP_1 C.F._2
Via Camillo Finocchiaro Aprile n. 11; elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di
Pasquale, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 27.11.2024 sulle conclusioni precisate come in atti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e le memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 4 che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1
; CP_1
che ha esposto di aver contratto matrimonio civile in Modica in data 18.7.2008, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Modica, Atto n. 7 parte I, anno 2008; che dall'unione coniugale sono nati i figli (Modica, 8/8/2008) e (Modica, 1/ 8/2015); Per_1 Per_2
che ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso di sé, dettagliando una regolamentazione del diritto di visita paterno e disporsi obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile di euro 400,00, in ragione di euro 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e attribuzione alla stessa dell'intero importo dell'Assegno unico e universale previsto per i figli;
che, costituitosi in giudizio , mentre ha dichiarato di non opporsi alla separazione, ha CP_1
chiesto che il contributo per il mantenimento dei figli previsto a suo carico venisse riconosciuto nella misura pari ad euro 200,00 (euro 100,00 per ciascun figlio) affermando di non essere nella possibilità di pagare un importo maggiore, versando in difficoltà economiche a causa del suo stato di disoccupazione;
che rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti all'udienza del 19.1.2023, le parti sono state autorizzate a vivere separatamente e il giudizio è proseguito nel merito, mentre con separata ordinanza del 23.1.2023 è stato disposto l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare di sua proprietà, una regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori col padre da adottare in caso di disaccordi, e disposto l'obbligo in capo al resistente del versamento della somma di euro 300,00 mensili in favore della moglie a titolo di mantenimento dei due figli minori, al netto dell'assegno unico oltre il 50% delle spese straordinarie;
che la causa, all'udienza tenutasi con modalità cartolare del 27.11.2024 è stata rimessa al collegio per la decisione, con la concessione dei termini di legge;
gli atti sono stati trasmessi al PM sede per il parere;
nel merito, la domanda di separazione è fondata;
invero, la separazione di fatto tra i coniugi, risalente ad alcuni anni, come da entrambi dichiarato,
l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
pagina 2 di 4 che, riguardo alle statuizioni riguardanti i figli minori, ed in continuità con quanto già previsto in seno all'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., del 23.1.2023, va innanzitutto confermato, non essendovi sul punto contrasti fra le parti e nel preminente ed esclusivo interesse dei minori, l'affidamento condiviso degli stessi ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, proprietaria della casa familiare, pur a fronte del mancato costante e regolare versamento delle somme di mantenimento poste a carico del resistente in favore dei figli, come dalla ricorrente eccepito e dal stesso ammesso;
CP_1
che, relativamente al diritto di visita, non avendo le parti dedotto circostanze ostative o sopravvenute, rispetto a quanto già motivato in seno all'ordinanza presidenziale del 23.1.2023, non appare opportuno, neppure in questa sede, dettare una dettagliata calendarizzazione dei tempi di permanenza dei minori con il padre, essendo emersa la concordia dei genitori nelle modalità di frequentazione, apparsa fra l'altro, ampia e costante, prevedendosi, anche in questa sede nell'eventualità di disaccordo e comunque soltanto in riferimento a , prossimo al compimento del decimo anno e non anche , Per_2 Per_1
ormai quasi diciassettenne e, pertanto, in grado di liberamente determinarsi in merito, che gli incontri col padre si svolgano per almeno due pomeriggi alla settimana, oltre alternativamente per due fine settimana dal sabato sera a domenica sera, tenuto conto delle esigenze e degli impegni del minore;
che resta infine da provvedersi sull'unica conflittuale questione in atto tra le parti, concernente la determinazione del quantum di contribuzione al mantenimento dei minori da parte del padre;
che, innanzitutto, va detto che la quantificazione dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio, deve tenere conto non solo delle "rispettive sostanze", ma anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (fra le altre: Cass. n.
6197/2005 e Cass. n. 3974/2002), in uno con la considerazione delle esigenze attuali del figlio, nonché dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che con riferimento al caso di specie, sebbene il dichiari di versare in una non meglio CP_1
specificata né provata condizione di difficoltà economica, che impedirebbe allo stesso di versare con regolarità un contributo per il mantenimento dei figli, va rilevato che lo stesso, dichiarando di svolgere il mestiere di muratore, ammette il possesso di una capacità lavorativa specifica, ed un'esperienza maturata che, in uno al dato per cui riesce a sostenere regolarmente un canone di locazione di euro
300,00 mensili, appaiono discordanti con l'inverosimile stato di disoccupazione dedotto;
che sebbene debba rilevarsi che la ricorrente, oltre ad essere proprietaria della casa familiare, percepisce la somma di euro 700,00 mensili come reddito di cittadinanza e l'indennità di frequenza per pagina 3 di 4 il figlio per euro 297,00, e sebbene vi sia una frequentazione costante tra i minori ed il padre, vi Per_2 sono d'altro canto verosimilmente da considerare anche le esigenze legate all'età adolescenziale dei minori, da tenere in debito conto e destinate ad accrescersi con il proseguire in avanti dell'età; che, pertanto, in continuità a quanto disposto in sede presidenziale, non risultando né dedotti e né provati e/o documentati fatti e circostanze diversi circa la condizione economica del resistente, il contributo economico in capo al per i figli può confermarsi nella misura di euro 300,00 mensili, CP_1
da versarsi in favore della moglie, al netto dell'assegno unico che va riconosciuto per l'intero alla ricorrente, e oltre al 50% delle spese straordinarie. che in relazione all'esito della controversia le spese processuali possono essere interamente compensate tra le parti;
che al Pubblico Ministero in sede sono stati trasmessi gli atti;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio civile in Modica in data 18.7.2008, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Modica, Atto n. 7 parte I, anno 2008;
Affida in maniera condivisa ad entrambi i genitori i figli minori (Modica, 8/8/2008) e Per_1 Per_2
(Modica, 1/ 8/2015) con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, di proprietà esclusiva della stessa;
Regolamenta i tempi di permanenza dei minori con il padre come in parte motiva;
Dispone, a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese, la somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento dei due figli minori, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, al netto dell'assegno unico universale che va riconosciuto e percepito per l'intero dalla ricorrente oltre il 50% delle spese straordinarie;
Parte_1
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;
Cosi deciso in Ragusa il 5.06.2025
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2569/2024 R.G. avente ad oggetto separazione personale, promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Modica in Via Ovidio n. 3, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Favaccio, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Ricorrente contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...], ed ivi residente in CP_1 C.F._2
Via Camillo Finocchiaro Aprile n. 11; elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di
Pasquale, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 27.11.2024 sulle conclusioni precisate come in atti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e le memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 4 che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1
; CP_1
che ha esposto di aver contratto matrimonio civile in Modica in data 18.7.2008, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Modica, Atto n. 7 parte I, anno 2008; che dall'unione coniugale sono nati i figli (Modica, 8/8/2008) e (Modica, 1/ 8/2015); Per_1 Per_2
che ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso di sé, dettagliando una regolamentazione del diritto di visita paterno e disporsi obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile di euro 400,00, in ragione di euro 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e attribuzione alla stessa dell'intero importo dell'Assegno unico e universale previsto per i figli;
che, costituitosi in giudizio , mentre ha dichiarato di non opporsi alla separazione, ha CP_1
chiesto che il contributo per il mantenimento dei figli previsto a suo carico venisse riconosciuto nella misura pari ad euro 200,00 (euro 100,00 per ciascun figlio) affermando di non essere nella possibilità di pagare un importo maggiore, versando in difficoltà economiche a causa del suo stato di disoccupazione;
che rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti all'udienza del 19.1.2023, le parti sono state autorizzate a vivere separatamente e il giudizio è proseguito nel merito, mentre con separata ordinanza del 23.1.2023 è stato disposto l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare di sua proprietà, una regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori col padre da adottare in caso di disaccordi, e disposto l'obbligo in capo al resistente del versamento della somma di euro 300,00 mensili in favore della moglie a titolo di mantenimento dei due figli minori, al netto dell'assegno unico oltre il 50% delle spese straordinarie;
che la causa, all'udienza tenutasi con modalità cartolare del 27.11.2024 è stata rimessa al collegio per la decisione, con la concessione dei termini di legge;
gli atti sono stati trasmessi al PM sede per il parere;
nel merito, la domanda di separazione è fondata;
invero, la separazione di fatto tra i coniugi, risalente ad alcuni anni, come da entrambi dichiarato,
l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
pagina 2 di 4 che, riguardo alle statuizioni riguardanti i figli minori, ed in continuità con quanto già previsto in seno all'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., del 23.1.2023, va innanzitutto confermato, non essendovi sul punto contrasti fra le parti e nel preminente ed esclusivo interesse dei minori, l'affidamento condiviso degli stessi ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, proprietaria della casa familiare, pur a fronte del mancato costante e regolare versamento delle somme di mantenimento poste a carico del resistente in favore dei figli, come dalla ricorrente eccepito e dal stesso ammesso;
CP_1
che, relativamente al diritto di visita, non avendo le parti dedotto circostanze ostative o sopravvenute, rispetto a quanto già motivato in seno all'ordinanza presidenziale del 23.1.2023, non appare opportuno, neppure in questa sede, dettare una dettagliata calendarizzazione dei tempi di permanenza dei minori con il padre, essendo emersa la concordia dei genitori nelle modalità di frequentazione, apparsa fra l'altro, ampia e costante, prevedendosi, anche in questa sede nell'eventualità di disaccordo e comunque soltanto in riferimento a , prossimo al compimento del decimo anno e non anche , Per_2 Per_1
ormai quasi diciassettenne e, pertanto, in grado di liberamente determinarsi in merito, che gli incontri col padre si svolgano per almeno due pomeriggi alla settimana, oltre alternativamente per due fine settimana dal sabato sera a domenica sera, tenuto conto delle esigenze e degli impegni del minore;
che resta infine da provvedersi sull'unica conflittuale questione in atto tra le parti, concernente la determinazione del quantum di contribuzione al mantenimento dei minori da parte del padre;
che, innanzitutto, va detto che la quantificazione dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio, deve tenere conto non solo delle "rispettive sostanze", ma anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (fra le altre: Cass. n.
6197/2005 e Cass. n. 3974/2002), in uno con la considerazione delle esigenze attuali del figlio, nonché dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che con riferimento al caso di specie, sebbene il dichiari di versare in una non meglio CP_1
specificata né provata condizione di difficoltà economica, che impedirebbe allo stesso di versare con regolarità un contributo per il mantenimento dei figli, va rilevato che lo stesso, dichiarando di svolgere il mestiere di muratore, ammette il possesso di una capacità lavorativa specifica, ed un'esperienza maturata che, in uno al dato per cui riesce a sostenere regolarmente un canone di locazione di euro
300,00 mensili, appaiono discordanti con l'inverosimile stato di disoccupazione dedotto;
che sebbene debba rilevarsi che la ricorrente, oltre ad essere proprietaria della casa familiare, percepisce la somma di euro 700,00 mensili come reddito di cittadinanza e l'indennità di frequenza per pagina 3 di 4 il figlio per euro 297,00, e sebbene vi sia una frequentazione costante tra i minori ed il padre, vi Per_2 sono d'altro canto verosimilmente da considerare anche le esigenze legate all'età adolescenziale dei minori, da tenere in debito conto e destinate ad accrescersi con il proseguire in avanti dell'età; che, pertanto, in continuità a quanto disposto in sede presidenziale, non risultando né dedotti e né provati e/o documentati fatti e circostanze diversi circa la condizione economica del resistente, il contributo economico in capo al per i figli può confermarsi nella misura di euro 300,00 mensili, CP_1
da versarsi in favore della moglie, al netto dell'assegno unico che va riconosciuto per l'intero alla ricorrente, e oltre al 50% delle spese straordinarie. che in relazione all'esito della controversia le spese processuali possono essere interamente compensate tra le parti;
che al Pubblico Ministero in sede sono stati trasmessi gli atti;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio civile in Modica in data 18.7.2008, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Modica, Atto n. 7 parte I, anno 2008;
Affida in maniera condivisa ad entrambi i genitori i figli minori (Modica, 8/8/2008) e Per_1 Per_2
(Modica, 1/ 8/2015) con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, di proprietà esclusiva della stessa;
Regolamenta i tempi di permanenza dei minori con il padre come in parte motiva;
Dispone, a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese, la somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento dei due figli minori, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, al netto dell'assegno unico universale che va riconosciuto e percepito per l'intero dalla ricorrente oltre il 50% delle spese straordinarie;
Parte_1
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;
Cosi deciso in Ragusa il 5.06.2025
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
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