Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/06/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. ssa Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 560 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to FERRARO GIUSEPPE Parte_1
appellante
E
con l'avv.to ALTOMARE HERMAN Controparte_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
premesso il rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze Parte_1
della società convenuta con decorrenza dal 5.7.2010 per lo svolgimento di mansioni di
“operatrice di mensa”, esponeva di essere stata licenziata in data 21.4.2023 all'esito di procedura di licenziamento collettivo avviata con comunicazione del 14.11.2022 e, dedotta l'illegittimità del recesso datoriale, impugnato stragiudizialmente con missiva del 25.5.23, chiedeva al tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, previo annullamento dell'accordo di conciliazione e transazione intercorso tra le parti, di dichiarare l'illegittimo e per l'effetto annullare il licenziamento oggetto di impugnativa per violazione dell'art. 4 della legge n. 223/91 ovvero, in subordine, per violazione dell'art. 3 della legge n. 604/66 con conseguente applicazione delle tutele previste dall'art. 18 St. Lav. in ragione del requisito dimensionale della società datoriale vale a
Nella resistenza della controparte, il tribunale di Cosenza ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Ha rilevato che parte ricorrente sostiene che il negozio sostanziale racchiuso nel verbale di conciliazione è nullo per assenza degli elementi essenziali dell'accordo transattivo e, in particolare, quello delle reciproche concessioni nonché l'assenza di lite da prevenire ovvero in atto;
assume, inoltre, che tale negozio è annullabile per vizio della volontà e, segnatamente, per dolo siccome il suo consenso è stato carpito mediante raggiri non avendo potuto previamente visionare il contenuto dell'accordo, riferito in termini diversi da quello di poi sottoscritto e con la rassicurazione che la sua sottoscrizione serviva soltanto per ricevere il pagamento del T.F.R., altrimenti non liquidabile.
Ha ritenuto che:
1. le reciproche concessioni alle quali fa riferimento l'art. 1965, primo comma, cod. civ., possono riguardare anche liti future non ancora instaurate e che nel caso di specie dal tenore dell'accordo si evince che le parti – nel premettere che il rapporto di lavoro intercorso si è concluso con recesso datoriale all'esito della procedura di licenziamento collettivo alla data di ricezione a mano della lettera di licenziamento – nel fare riferimento al fine comune di comporre l'insorgenda lite di cui sopra (con chiaro riferimento al licenziamento della ricorrente) hanno evidentemente inteso prevenire la possibile e futura controversia relativa al licenziamento stesso;
2. al punto 5 dell'accordo la società , nell'accettare le rinunce della CP_1
lavoratrice di cui al punto 4, dichiara a sua volta di non avere più nulla a pretendere per qualsivoglia ragione, diritto o pretesa nei confronti della lavoratrice, in relazione al pregresso rapporto di lavoro. Nella memoria di costituzione la società ha dedotto – senza alcuna contestazione di controparte – di aver rinunciato al recupero nei confronti della lavoratrice di somma, indebitamente erogata a titolo di premio di produttività e che
Pag. 2 di 13 la stessa avrebbe dovuto restituire donde la sussistenza delle reciproche concessioni al fine di prevenire futura lite;
3. se pure nell'atto sottoscritto dalle parti non vi sia esplicitazione puntuale della rinuncia della società (essendo indicata la sua rinuncia a pretese nei confronti della lavoratrice non indicate nello specifico), tale rinuncia non deve tuttavia emergere necessariamente dal testo dell'accordo, potendo comunque risultare anche da elementi esterni ad esso e, nel caso in esame, la società ha dedotto – senza contestazione alcuna – di aver rinunciato ad agire per la restituzione di somme erogate indebitamente, siccome in misura superiore a quella prevista dal CCNL;
in particolare, nel caso di specie, detta reciprocità è integrata dall'accettazione dalla lavoratrice del licenziamento intimato e della rinuncia alla sua impugnazione da una parte e, dall'altra, dalla rinuncia dalla società datrice alla restituzione delle somme indebitamente erogate.
In ordine al denunciato vizio della volontà a fondamento del quale parte ricorrente invoca l'annullamento del negozio transattivo ai sensi degli art. 1427 e 1439 c.c, ha rilevato che “le pur scarne e generiche allegazioni sul punto non risultano neppure oggetto di istanza di prova; invero, parte ricorrente assume genericamente di essere stata vittima di
Pag. 3 di 13 le dovute spiegazioni in ordine al contenuto ed agli effetti dell'accordo che si accingeva
a sottoscrivere.
Orbene, non indicando in maniera esplicita l'autore dei raggiri che avrebbe subito, le doglianze in ordine alla condotta del sindacalista sembrano condurre all'individuazione nello stesso dell'autore dei raggiri atti ad indurla inconsapevolmente alla sottoscrizione dell'accordo. Tali raggiri si sarebbero realizzati in forma omissiva attraverso l'omessa esplicitazione da parte sua della convenienza all'accordo che prevedeva la rinuncia all'impugnativa del licenziamento. Nel resto, invero, parte ricorrente non individua né offre elementi atti ad individuare nella controparte dell'accordo l'autore dei
Ciò posto e rilevato che il dolo del terzo, giusto il disposto del comma 2 dell'art. 1439
c.c., è causa di annullamento del contratto solo se i raggiri usati dal terzo erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio, si osserva “già in sé (ed a prescindere dall'assenza di prova) la mera omessa <prospettazione in modo chiaro delle ragioni per cui fosse conveniente rinunziare alle rivendicazioni avverso il licenziamento collettivo> non integra i raggiri rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1439 c.c. posto che A norma dell'art. 1439 cod. civ., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 cod. civ. (ex plurimis, Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 12424 del 25/05/2006 mentre la
Pag. 4 di 13 Avverso tale decisione ha interposto gravame la ed ha lamentato che il tribunale Pt_1 ha errato nel non riconoscere la nullità dell'accordo sottoscritto in sede sindacale per mancanza di effettive concessioni da parte datoriale;
l'assenza all'interno del verbale di transazione del benchè minimo riferimento al credito retribuitivo di nei Parte_2 confronti della lavoratrice dimostra, al contrario, l'inesistenza dello stesso o al più che il relativo debito restitutorio fosse stato già rimesso alla Pt_1
Ha ribadito l'illegittimità del licenziamento perché la società non aveva adempiuto alla comunicazione ex art. 4, comma 9, della legge 223/1991 e perché la chiusura dell'attività di cucina era stata formalmente annunciata ma non completamente attuata e altri lavoratori, con la qualifica di OSS, erano stati impiegati in tale attività; conseguentemente, la società aveva scelto in modo arbitrario i lavoratori da licenziare, adottando un comportamento discriminatorio nei suoi confronti in violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.
La parte appellata ha chiesto il rigetto del gravame, perché infondato, reiterando le istanze di prova testimoniale.
Nelle note di trattazione scritta l'appellante ha limitato la domanda, invocando la tutela indennitaria ovvero, richiamando i precedenti di questa Corte su cause analoghe, ha chiesto la declaratoria di nullità dell'accordo sindacale del 21 aprile 2023 e di illegittimità del licenziamento per violazione delle procedure previste dalla legge
223/1991 con condanna della al pagamento in suo favore di Controparte_1
un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Allo scadere del termine fissato con decreto del 18.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. L'appello è fondato alla luce delle argomentazioni poste alla base delle sentenze (cfr
Corte d'Appello Catanzaro n. 176/2025 e n. 348/2025) che questa Corte ha emesso in vicende analoghe e che si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c. nella parte d'interesse.
1.1.Nella materia oggetto di causa devono trovare applicazione i seguenti principi:
Pag. 5 di 13 - quello secondo cui la reciprocità delle concessioni è elemento essenziale alla qualificazione dell'accordo tra lavoratore e datore di lavoro in termini di atto di transazione (ex multis, Cass. Ord. n° 28848/2018: Alla dichiarazione con la quale il lavoratore rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal pregresso rapporto di lavoro può essere riconosciuto valore di transazione solo ove l'accordo tra lavoratore e datore contenga lo scambio di reciproche concessioni, essenziale ad integrare il relativo schema negoziale);
- quello per cui la forma ad probationem, alla quale soggiace la transazione, impone che dalla scrittura “devono risultare gli elementi essenziali del negozio”, per tali dovendosi intendere: a) la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, b) la res dubia o res litigiosa;
c) il nuovo regolamento di interessi che viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite (Cass. 4 settembre 1990, n. 9114; Cass. 7 maggio 1997, n. 3969; Cass.8997/2016), nonché d) le reciproche concessioni attraverso le quali si intende far cessare la situazione di dubbio tra le parti (cfr. la già citata Cass. 28848/18);
- quello per cui, ai fini dell'esistenza e validità della transazione, non è necessario che il documento che la consacra contenga una dettagliata specificazione degli elementi essenziali, giacché nel processo interpretativo dell'accordo, il giudice, in applicazione dei comuni canoni di ermeneutica contrattuale ben può attingere da elementi anche esterni alla scrittura, fatti e circostanze idonei a precisarne i termini (Cass. Sent. N°
9114 cit.; n° 13389 del 08/06/2007; Cass. Sez. Un. n° 16723/2020).
Esaminando la fattispecie nell'ottica di tali principi, la conclusione è che la scrittura presenta un contenuto non conforme allo schema legale della transazione.
Pacifico in giudizio (per averlo affermato il tribunale ) che dal documento emerge la comune volontà di comporre la futura controversia relativa al licenziamento quale unico oggetto di potenziale dissenso (res dubia) tra le parti, ciò che manca irrimediabilmente è
l'elemento delle reciproche concessioni, attuate con vicendevole parziale sacrificio delle rispettive pretese.
Pag. 6 di 13 Nella scrittura, infatti, si dà atto che la lavoratrice < conferma l'intervenuta legittima cessazione del rapporto>; che rinuncia all'impugnativa del licenziamento;
che ottiene null'altro che il pagamento di quanto per legge le spetta a titolo di trattamento di fine rapporto.
In essa non è, invece, indicata alcuna espressa rinuncia della società a far valere proprie specifiche ragioni di credito nei confronti della dipendente;
né vi è un minimo accenno ad aspetti della vicenda lavorativa della ricorrente dalle quali siano scaturite pretese restitutorie che la parte datoriale intende abbandonare. Ed è appena il caso di aggiungere che in tale contesto, assolutamente privo di riferimenti a fatti concreti, la dichiarazione di di voler transigere ogni diritto derivante dall'intercorso rapporto di CP_1 CP_1 lavoro assume il valore di una clausola di mero stile ( clausola n. 5 dell'accordo).
Ritiene, pertanto, la Corte che a fronte dell'abdicazione della lavoratrice ai propri diritti, nel documento non è prospettato alcun vicendevole parziale sacrificio della parte datoriale, alla quale si riconosce sinanche l'agevolazione di corrispondere il TFR in forma rateizzata e senza aggravio di oneri accessori.
Difettando l'elemento dell'aliquid datum aliquid retentum, l'accordo in esame non è dunque idoneo a integrare lo schema della transazione, essendo a tal fine necessario, per come precisato dalla costante giurisprudenza più sopra riportata, lo scambio di reciproche concessioni con la controparte.
Né può soccorrere a colmare detta lacuna l'operazione ermeneutica che la società ha invocato sin dal primo grado (condivisa dal giudice), consistente nel desumere la sussistenza della concessione effettuata in favore della lavoratrice, dal tenore della suddetta clausola n.5 integrata dal fatto, rimasto esterno alla scrittura ma a suo dire pacifico in giudizio e comunque oggetto di prova testimoniale ( nella quale insiste con il gravame), di avere, in sede di transazione, rinunciato a recuperare il premio di produttività indebitamente erogato alla dell'ammontare di euro di €. 805. Pt_1
È dirimente osservare che la giurisprudenza di legittimità consente al giudice di utilizzare dati esterni alla scrittura al fine unico di precisare i termini dell'accordo transattivo ( cfr Cass. Sent. n.9114 cit.; Cass. n. 13389 del 08/06/2007;
Pag. 7 di 13 Cass.sez.Un.16723/2020) e non già per ricavarne gli elementi costitutivi (quali per l'appunto le reciproche concessioni) che i contraenti hanno omesso del tutto di rappresentare nel documento.
Nel caso in esame, dal nuovo regolamento degli interessi consacrato nel documento non
è dato evincere in alcun modo, con certezza e per via logica di consequenzialità, che a fronte della rinuncia della lavoratrice alla impugnazione giudiziale del licenziamento, la società datrice abbia a sua volta rinunciato ad alcunchè: è irrilevante ai fini prospettati dall'appellante la clausola n. 5, giacchè, per come già più sopra evidenziato, essa, nell'assoluta assenza nell'intera scrittura di riferimenti a specifiche ragioni di credito maturate dalla società nei confronti della dipendente, si risolve in una clausola di mero stile, per sua natura non significativa di alcuna seria volontà negoziale (questo è
l'indefinito contenuto della clausola 5: accetta le rinunce di cui al Controparte_1
punto 4) e, a sua volta, dichiara di non avere nulla a pretendere per qualsivoglia ragione, diritto o pretesa … in relazione al pregresso rapporto…).
E allora quello che in realtà l'appellata – reiterando la prova sul punto - richiede al giudice non è una operazione di specificazione del regolamento contrattuale;
quanto invece di potere provare ( se non ritenuto incontestato) un contenuto diverso dell'atto rispetto a quello sottoscritto, in violazione dell'art.1967 cc che, secondo giurisprudenza costante, ciò vieta, consentendo la prova solo di elementi esterni al documento che abbiano la funzione di precisarne il contenuto. (v.Cass. 13389/2007; Cass.n.12211/2011 in motivaz.: non è ammissibile la prova testimoniale relativa al diverso contenuto del rapporto transattivo risultante dal documento sottoscritto dalle parti, sia nel caso di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento, ostandovi il principio di cui all'art.
2725 c.c., sia nel caso si intenda provare un contenuto diverso dell'atto rispetto a quello sottoscritto, ostandovi l'art. 1967 c.c. (cfr., al riguardo, Cass. 2 agosto 2007 n. 17015; tale orientamento giurisprudenziale deve peraltro ritenersi consolidato alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite nella recente sentenza n.16723/2020 nella quale in motivazione è chiarito che: Non è, dunque, sotto il profilo della inammissibilità della prova testimoniale, vertente sull'esistenza e sul contenuto di un contratto da provare
Pag. 8 di 13 per iscritto, che può ravvisarsi un contrasto interpretativo in giurisprudenza, quanto sotto il diverso profilo del regime di rilevabilità dell'eventuale violazione di tale divieto).
1.2.La nullità dell'accordo in oggetto per difetto del requisito delle reciproche concessioni, conduce a ritenere ammissibile l'impugnazione del licenziamento collettivo, seppure l'esame va limitato al denunciato vizio formale della mancata comunicazione ex art. 4 co. 9 della legge 223/1991, avendo la parte appellante reiterato nelle conclusioni solo la declaratoria di illegittimità del recesso sotto tale profilo e della conseguente tutela indennitaria.
1.3. Orbene, anche sul punto si richiamano le argomentazioni di questa Corte in casi analoghi nella parte d'interesse, che conducono a ravvisare la violazione lamentata.
L'odierna appellata reitera la difesa secondo cui alla luce della pronuncia della Suprema
Corte n° 12122/15 nel caso di specie non era dovuta la comunicazione ex art. 4, comma
9, in quanto non si trattava di licenziamento collettivo con messa in mobilità e quindi con scelta dei lavoratori da licenziare facendo ricorso ai criteri di cui all'art. 4 Legge
223/91, ma di licenziamento collettivo caratterizzato da eliminazione del comparto e non essendo i lavoratori sottoposti alla mobilità non vi era alcun obbligo di motivazione.
Pare opportuno chiarire che nel caso di specie la comunicazione ex art. 4, comma 9,
Legge 223/91 è stata omessa non solo nei confronti della Commissione regionale da tale norma indicata, ma anche nei confronti delle organizzazioni sindacali. Ne consegue che
è inconferente la pronuncia di legittimità n° 12122/15.
Inoltre, non è ben chiaro come e perché il fatto di essere impresa non rientrante nel campo di applicazione della CIGS esoneri la società odierna appellata, che ha pacificamente intrapreso la procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale ai sensi degli artt. 4 e 24 legge n.223/91, dall'obbligo di effettuare la comunicazione finale ex art. 4 comma 9 stessa legge a tutti i soggetti ivi indicati. Detta norma impone ai datori di lavoro, senza alcuna distinzione (se ammessi o non ammessi alla CIGS), che “Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei
Pag. 9 di 13 lavoratori licenziati con l'indicazione per ciascun soggetto del nominati del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2”. E d'altra parte, è la stessa finalità che la giurisprudenza costante ha assegnato a tale comunicazione ad escludere che possano esserne esentati alcune tipologie di datori di lavori e a consentire che se ne possa prescindere del tutto essendo il criterio di scelta ben noto a OO.SS. ed alla Regione Calabria, in virtù dei precedenti incontri e delle varie comunicazioni…>. La comunicazione di cui all'art. 4, co. 9 della L. n 223 del
1991, che fa obbligo di indicare “puntualmente” le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei dipendenti da licenziare, è infatti finalizzata a consentire alle organizzazioni sindacali (e tramite esse ai lavoratori interessati) e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti (Cass. civ. Sez. lavoro, 15-06-2015, n. 12344). Essa cristallizza anche le ragioni del recesso, non consentendo al datore di lavoro di dedurre in giudizio, ex post,
l'applicazione di modalità della scelta diverse da quelle risultanti dalla citata comunicazione. E' dunque evidente che non basta sapere quale sia il criterio di scelta che si adotterà per selezionare i dipendenti da licenziare, poiché per verificare la correttezza dell'operazione è altresì indispensabile che quanto meno le organizzazioni di categoria vengano a conoscenza dei presupposti fattuali sulla base dei quali i criteri sono stati applicati (ossia in relazione a ciascuno dei lavoratori lo stato familiare,
l'anzianità e le mansioni, la valutazione comparativa), e ciò avviene per l'appunto con la comunicazione finale. Elementi di segno contrario, come detto, non si traggono neanche dalla sentenza della Cassazione n.12211 del 2015, richiamata dall'appellata, giacché essa stabilisce che non può essere dichiarata l'inefficacia del licenziamento non già per l'ipotesi di integrale mancanza della comunicazione ma in quella, diversa, in cui sia stata “omessa esclusivamente la comunicazione alla Commissione regionale indicata dall'art. 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 - che, in base all'art. 6 della stessa legge, svolge il compito di approvare le liste di mobilità - ed il licenziamento
Pag. 10 di 13 collettivo sia stato disposto, per riduzione del personale, da parte di una impresa non rientrante nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, i cui dipendenti, quindi, non possono beneficiare dell'indennità di mobilità”.
In definitiva, alla luce di quanto sinora esposto, il fatto che non rientri nel CP_1 campo di applicazione della CIGS non elimina l'obbligo della comunicazione de qua a quegli altri soggetti diversi dalla Commissione Regionale, indicati nell'art. 4 comma 9, ai quali compete, per quanto detto, il compito di controllare la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti. La sua omissione (pacifica in giudizio) concreta un vizio di natura procedimentale che si ripercuote sul licenziamento irrogato alla determinandone l'invalidità. Pt_1
1.4. Trattandosi di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, L. n.
223/1991, deve trovare applicazione la tutela indennitaria c.d.forte (da 12 a 24 mensilità) prevista dal comma 5 dell'art. 18 stat.lav. (cfr Cass. n. 19320/2016); in particolare nella formulazione derivante dalle modifiche apportate dall'art. 1 comma 46 della l. n. 92/2012, che trova applicazione ai licenziamenti intimati successivamente all'entrata in vigore di quest'ultima norma e cioè al 18.7.2012 (e per i lavoratori sottratti al dlgs n. 23/2015 ovvero quelli assunti prima del marzo 2015) la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 5 della l. n. 223/91, opera una distinzione di tutela collegata alla tipologia di vizio, prevedendo in caso di violazione dei criteri di scelta la tutela reintegratoria attenuata di cui al quarto comma dell'art. 18 stat.lav. e quella indennitaria forte del comma 5 del medesimo articolo in caso di violazione delle procedure indicate nell'art. 4 comma 12; facendo chiaro riferimento a tutte le fasi della procedura previste dall'art. 4 stesso, per cui comprende anche le comunicazioni di cui al comma nono (cfr
Cass. n. 12095/2016).
Pertanto, il rapporto di lavoro per cui è causa deve dichiararsi risolto con effetto dalla data del licenziamento e la datrice di lavoro essere condannata al pagamento, in favore dell'odierna appellante, di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva che, tenuto conto della significativa anzianità di servizio della lavoratrice ( oltre 12 anni) e delle
Pag. 11 di 13 ragguardevoli dimensioni aziendali (60 unità, cfr. verbale esame congiunto in fasc. ricorrente) si ritiene equo fissare nella misura di n. 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al soddisfo.
Per i motivi suesposti, la sentenza deve essere riformata come da dispositivo.
2. Le spese del doppio grado del giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con ricorso depositato in data 11.5.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 2/2024, così provvede:
1.accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza,
a) dichiara la nullità del verbale di transazione e di conciliazione in sede sindacale impugnato;
b) dichiara l'invalidità del licenziamento intimato ed estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento;
c) condanna la società al pagamento in favore della ricorrente di una indennità risarcitoria pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al soddisfo;
2.condanna la società alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 3000 per il primo grado ed in € 5000 per il secondo grado, oltre accessori come per legge con distrazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data
19.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
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