TRIB
Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2024, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa iscritta al n. 2479/2022 del RGL, vertente
TRA
p.iva in persona del Suo amm.re Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore, IG.ra , con sede legale in Parte_2
Palermo, via Veronica Gambara n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Rizzuto ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in
Palermo, nella via Generale Domenico Chinnici n. 14, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente;
, con sede in Roma alla via Parte_3
Giuseppe Grazar, n. 14, cod. fisc. e p. iva , ente pubblico P.IVA_3
economico, in persona del legale rappresentante pro tempore – che in forza del disposto di cui all'art. 76 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, subentra a titolo universale nei
Pa rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, Controparte_2
che in ragione della predetta norma è sciolta, cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese ed estinta – rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv.
Guido Fiorino per delega/procura in calce al presente atto conferita dal
Procuratore Speciale , a ciò autorizzato per procura Controparte_3 speciale autenticata il 2 maggio 2022 dal Notaio in Roma rep. Persona_1
n. 177893 racc. 11776 rilasciata allo stesso da , Parte_3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Palermo nella piazza Don Luigi Sturzo, 14
Resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 02.02.2024 ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: dichiara la contumacia di;
CP_1
accoglie l'opposizione ed annulla l'intimazione di pagamento n.
29620229003624674/000; condanna al pagamento delle spese di lite che Parte_3
liquida in € 219,00 per anticipazione ed € 2.400.00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.03.2022, il legale rappresentante della Parte_1
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
29620229003624674/000 notificata il g. 16.02.2022 con cui gli veniva richiesto il pagamento dei contributi previdenziali portati dagli avvisi di addebito nn.
59620150004131248000, 59620160004033577000, 59620160004421753000,
59620160008330379000, 59620160009198923000, 59620170000582351000.
Assumeva che nulla era dovuto contestando la ricezione degli avvisi di addebito indicati in cartella e rappresentava che la società nell'anno 2018 aveva ricevuto due atti di accertamento per parziale versamento dei contributi relativi ai lavoratori a seguito dei quali aveva provveduto tempestivamente a versare le differenze contributive richieste. Produceva a tal fine sia gli avvisi di accertamento notificati che le quietanze di pagamento (cfr: documenti allegati fascicolo ricorrente).
Contestava altresì l'importo richiesto, ben maggiore degli atti di accertamento, deducendo che esso inglobava gli interi contributi previdenziali per i lavoratori e non solo le differenze omesse che ribadiva essere state versate nel termine fissato negli avvisi predetti.
Eccepiva l'illegittima applicazione delle sanzioni anche in considerazione dell'intervenuto decesso del legale rappresentante della società al tempo dell'omesso versamento nonché la prescrizione quinquennale dei crediti contributi per mancata notifica degli avvisi di addebito.
In conclusione chiedeva l'annullamento e/o la revoca dell'atto di intimazione impugnato.
Regolarmente evocati in giudizio ed si costituiva solo quest'ultima. CP_1 CP_4
Si dichiara pertanto la contumacia dell' . CP_1
preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione Parte_3
passiva in merito alle censure per intervenuto pagamento dell'obbligazione previdenziale poiché, trattandosi di avvisi di addebito, provvede alla formazione e notifica l' . Contestava poi quanto dedotto in ordine alla Controparte_5
legittimità delle sanzioni per decesso del legale rappresentante e la prescrizione dei crediti.
La causa senza alcuna attività istruttoria, acquisiti i documenti prodotti dal ricorrente, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate, viene decisa come in epigrafe.
*
Il ricorso è fondato.
Ed invero dall'intimazione di pagamento oggetto di opposizione si evince che gli avvisi di addebito emessi dall' (escluse le cartelle di pagamento che non CP_1
sono oggetto di censura), e dei quali non vi è prova della regolare notifica alla società opponente, sono relativi al versamento di contributi per i lavoratori come risultante dagli CP_6
Ebbene, con atti di accertamento rispettivamente del 21.12.2017 (asseritamente notificato il 2.1.2018) e del 23.01.2028 (asseritamente notificato il 09.02.2018)
l' contestò l'omesso versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori a CP_1
carico, come da “prospetto inadempienze” allegato, e quindi la violazione dell'art. 2 comma 1 bis del D.L. 463/83 conv. in L 638/83 concedendo il termine di tre mesi dalla ricezione dell'atto per procedere al versamento, pena l'applicazione della sanzione amministrativa.
Nel “prospetto inadempienze” indicò in una colonna i periodi di riferimento, nella successiva colonna i contributi dovuti risultanti dal saldo e nella CP_6
successiva ancora i contributi omessi e da versare. Indicò infine nell'ulteriore colonna il numero dell'avviso di addebito sotto la voce “modalità di pagamento” dando anche istruzioni per il versamento (crf: documenti allegati fascicolo ricorrente).
A fronte di tali atti il legale rappresentante pro tempore della società provvide al pagamento, giusta quietanze depositate.
Stando così le cose, non può revocarsi in dubbio che le somme richieste con l'intimazione di pagamento non sono dovute per avere parte ricorrente proceduto al versamento nel termine di tre mesi dalla ricezione dell'atto di accertamento con conseguente estinzione dell'obbligazione.
Ed in detti atti non vengono richiesti i pagamenti dei contributi nella totalità ma soltanto le quote non versate e vengono indicati anche gli avvisi di addebito, che si suppone già emessi in quanto nell'intimazione opposta è riportata una data di notifica anteriore all'accertamento.
Come infatti dedotto da con l'intimazione qui in discussione Parte_1
vengono chiesti non già i parziali versamenti non effettuati ma gli interi oneri contributi, ragion per cui l'importo versato non corrisponde con l'importo intimato. A ciò si aggiunge che la mancata costituzione dell' impedisce di avere CP_1
contezza degli avvisi di addebito e pertanto, in mancanza di contestazione in ordine all'ammontare dei contributi dovuti, deve giocoforza ritenersi estinta l'obbligazione.
In ordine agli avvisi di addebito, solleva il proprio difetto di legittimazione CP_4
passiva.
Un indirizzo ormai costante della Suprema Corte è quello secondo cui “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore….L'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi” (Cass. Sez. III Ord. n. 3870/2024 conferme a Cass. Sez. II n.
14125/2016, Ord. n. 1070/2017 e n. 3105/2017)
Alla luce di quanto ritenuto, è legittimata passiva avendo notificato il CP_4
primo atto di esecuzione.
Il ricorso va pertanto accolto per il primo motivo di opposizione, rimanendo assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite rimangono a carico di e si liquidano ai sensi del DM CP_4
55/2014 e succ. mod., al minimo della tariffa attesa la semplicità delle questioni trattate e la mancata costituzione in giudizio dell'Ente impositore.
PQM
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo a seguito di trattazione scritta del 02.02.2024.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente