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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 3156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3156 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12590/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12590/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in CORSO ITALIA 85 Parte_1 C.F._1
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. ABATE GAETANO RICCARDO giusta procura in atti.
ATTORE/I contro
(C.F. ), domiciliato in VIALE IONIO 65 C/O AVV CERBINO Controparte_1 P.IVA_1
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. FAGGELLA PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN
giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/03/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
************
L'opponente con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 27/09/2022, Parte_1 spiegava le seguenti domande;
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito Accogliere la presene opposizione e conseguentemente - accertare e dichiarare la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo alla sig.ra e conseguente la legittimità della proposta opposizione;
- revocare nei confronti di Parte_1
la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo n.58/2018, perché non Parte_1 opposto, resa con decreto del 11.05.2022; - accertare e dichiarare che nulla dall'odierna opponente è dovuto all'ingiungente per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, dichiarare quindi nullo e di nessuno effetto il decreto n.59/2018 R.G.D.I. e revocarlo e/o annullarlo, ovvero, con qualsiasi formula, privarlo di effetti giuridici. Con vittoria di spese e compensi di lite e con riserva di articolare in corso di causa
pagina 1 di 4 i mezzi istruttori.”.
Si costituiva l'opposto che concludeva, chiedendo il rigetto delle avverse domande: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via pregiudiziale: - dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 cpc avversaria non sussistendone i presupposti;
In via preliminare: - respingere, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, in ogni caso, non ricorrendo nel caso di specie i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., la richiesta avversaria di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. - nella denegata ipotesi di accoglimento dell'istanza ex art. 649 c.p.c., voglia il Giudice emettere ordinanza di condanna dell'opponente, ex art. 186 ter c.p.c., per tutte le ragioni esposte nel presente atto, al pagamento, in favore di della somma di euro 12.085,53, oltre interessi di mora da Parte_2 calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia - concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 12.085,53, oltre interessi Parte_2 di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio tenuto conto del capitale puro di cui ha indebitamente beneficiato l'odierno opponente.
Esperita la mediazione con esito negativo e istruito il giudizio, la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.3.2025 è stata posta in decisione con i termini di legge.
************
Con decreto ingiuntivo n. 59/2018 (R.G. n. 17526/2017) pubblicato il 03.01.2018 e notificato il 25.01.2018, il Tribunale di Catania ha ingiunto alla sig.ra di pagare, alla parte Parte_1 ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto: 1) la somma di euro 12.085,53; 2) gli ulteriori interessi moratori (e comunque entro i limiti di cui alla L. 108/1996 da calcolarsi sul solo capitale di euro 12.085,53 fino all'effettivo soddisfo); 3) le spese della procedura di ingiunzione, oltre Spese Generali, I.V.A. e Cassa Avvocati come per legge.
In via pregiudiziale parte opposta ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione promossa ai sensi dell'art. 650 c.p.c. non sussistendone i presupposti di legge.
L'eccezione è infondata.
L'opponente asserisce di aver preso conoscenza del decreto ingiuntivo solo in virtù della notifica dell'atto di precetto ricevuta in data 19.07.2022, assumendo che il decreto ingiuntivo sarebbe stato notificato presso un indirizzo ove l'odierna opponente non aveva più la propria residenza.
A supporto della propria tesi l'opponente produce un certificato di residenza dal quale risulterebbe che l'indirizzo di residenza dell'opponente era cambiato antecedentemente a tale data.
Orbene, è documentale che il decreto ingiuntivo sia stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 25.01.2018, in via Catania n. 2, San Gregorio di Catania 95027 (CT):
pagina 2 di 4 La notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata per compiuta giacenza (DOCC. 5).
La detta notificazione deve ritenersi invalidamente eseguita, in quanto non risulta che sia stata effettuata alcuna ricerca del collegamento eventualmente sussistente tra il detto indirizzo e l'odierna opponente, essendo meramente labiale e immaginario l'assunto di parte opposta per cui l'ufficiale Giudiziario, infatti, recatosi all'indirizzo indicato nella relata di notifica – indirizzo fornito dall'odierna opponente nel contratto azionato monitoriamente - ha rinvenuto il nominativo della sig.ra
sul campanello e sulla cassetta postale ed ha regolarmente espletato l'attività di Parte_1 notifica dell'atto giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Tali circostanze non emergono in alcun modo dalla relata
Ne consegue pertanto che la notifica del decreto ingiuntivo effettuata in data 25.01.2018 non si è validamente perfezionata in data 05.02.2018, risultando quindi ammissibile l'odierna opposizione tardiva, dovendosi, infine, rilevare che l'assunto per cui “La relazione di notifica, in quanto atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso di tutto ciò che si è presentato alla diretta percezione dell'ufficiale giudiziario e dal medesimo certificato” (Tribunale Latina, sez. II, 27/01/2011), presuppone comunque che vi sia un nucleo fattuale minimo attestato rispetto a quale querelarsi di fatto la relata, laddove, nel caso a mano, è mancata in nuce alcuna attestazione sulla presupposta, necessaria, circostanza dell'esistenza di collegamenti tra l'opponente e l'indirizzo presso il quale la notificazione è stata tentata.
pagina 3 di 4 L'invalida notificazione del d.i. non esclude che si sia in presenza di una domanda giudiziale, sicchè, venendo al merito della pretesa creditoria, va osservato che unica eccezione difensiva proposta atterrebbe al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte a garanzia del credito da parte della Pt_1 detto disconoscimento deve però ritenersi inammissibile, siccome effettuato in modo del tutto generico, predicando l'allografia delle sottoscrizioni, senza neanche provare a dare una convincente spiegazione del possesso in capo a parte creditrice della sua carta di identità e della relativa tessera sanitaria, certamente acquisite in copia al momento della sottoscrizione del contratto stesso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 1.800, 00 per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 14 giugno 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12590/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in CORSO ITALIA 85 Parte_1 C.F._1
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. ABATE GAETANO RICCARDO giusta procura in atti.
ATTORE/I contro
(C.F. ), domiciliato in VIALE IONIO 65 C/O AVV CERBINO Controparte_1 P.IVA_1
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. FAGGELLA PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN
giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/03/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
************
L'opponente con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 27/09/2022, Parte_1 spiegava le seguenti domande;
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito Accogliere la presene opposizione e conseguentemente - accertare e dichiarare la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo alla sig.ra e conseguente la legittimità della proposta opposizione;
- revocare nei confronti di Parte_1
la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo n.58/2018, perché non Parte_1 opposto, resa con decreto del 11.05.2022; - accertare e dichiarare che nulla dall'odierna opponente è dovuto all'ingiungente per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, dichiarare quindi nullo e di nessuno effetto il decreto n.59/2018 R.G.D.I. e revocarlo e/o annullarlo, ovvero, con qualsiasi formula, privarlo di effetti giuridici. Con vittoria di spese e compensi di lite e con riserva di articolare in corso di causa
pagina 1 di 4 i mezzi istruttori.”.
Si costituiva l'opposto che concludeva, chiedendo il rigetto delle avverse domande: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via pregiudiziale: - dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 cpc avversaria non sussistendone i presupposti;
In via preliminare: - respingere, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, in ogni caso, non ricorrendo nel caso di specie i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., la richiesta avversaria di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. - nella denegata ipotesi di accoglimento dell'istanza ex art. 649 c.p.c., voglia il Giudice emettere ordinanza di condanna dell'opponente, ex art. 186 ter c.p.c., per tutte le ragioni esposte nel presente atto, al pagamento, in favore di della somma di euro 12.085,53, oltre interessi di mora da Parte_2 calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia - concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 12.085,53, oltre interessi Parte_2 di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio tenuto conto del capitale puro di cui ha indebitamente beneficiato l'odierno opponente.
Esperita la mediazione con esito negativo e istruito il giudizio, la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.3.2025 è stata posta in decisione con i termini di legge.
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Con decreto ingiuntivo n. 59/2018 (R.G. n. 17526/2017) pubblicato il 03.01.2018 e notificato il 25.01.2018, il Tribunale di Catania ha ingiunto alla sig.ra di pagare, alla parte Parte_1 ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto: 1) la somma di euro 12.085,53; 2) gli ulteriori interessi moratori (e comunque entro i limiti di cui alla L. 108/1996 da calcolarsi sul solo capitale di euro 12.085,53 fino all'effettivo soddisfo); 3) le spese della procedura di ingiunzione, oltre Spese Generali, I.V.A. e Cassa Avvocati come per legge.
In via pregiudiziale parte opposta ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione promossa ai sensi dell'art. 650 c.p.c. non sussistendone i presupposti di legge.
L'eccezione è infondata.
L'opponente asserisce di aver preso conoscenza del decreto ingiuntivo solo in virtù della notifica dell'atto di precetto ricevuta in data 19.07.2022, assumendo che il decreto ingiuntivo sarebbe stato notificato presso un indirizzo ove l'odierna opponente non aveva più la propria residenza.
A supporto della propria tesi l'opponente produce un certificato di residenza dal quale risulterebbe che l'indirizzo di residenza dell'opponente era cambiato antecedentemente a tale data.
Orbene, è documentale che il decreto ingiuntivo sia stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 25.01.2018, in via Catania n. 2, San Gregorio di Catania 95027 (CT):
pagina 2 di 4 La notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata per compiuta giacenza (DOCC. 5).
La detta notificazione deve ritenersi invalidamente eseguita, in quanto non risulta che sia stata effettuata alcuna ricerca del collegamento eventualmente sussistente tra il detto indirizzo e l'odierna opponente, essendo meramente labiale e immaginario l'assunto di parte opposta per cui l'ufficiale Giudiziario, infatti, recatosi all'indirizzo indicato nella relata di notifica – indirizzo fornito dall'odierna opponente nel contratto azionato monitoriamente - ha rinvenuto il nominativo della sig.ra
sul campanello e sulla cassetta postale ed ha regolarmente espletato l'attività di Parte_1 notifica dell'atto giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Tali circostanze non emergono in alcun modo dalla relata
Ne consegue pertanto che la notifica del decreto ingiuntivo effettuata in data 25.01.2018 non si è validamente perfezionata in data 05.02.2018, risultando quindi ammissibile l'odierna opposizione tardiva, dovendosi, infine, rilevare che l'assunto per cui “La relazione di notifica, in quanto atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso di tutto ciò che si è presentato alla diretta percezione dell'ufficiale giudiziario e dal medesimo certificato” (Tribunale Latina, sez. II, 27/01/2011), presuppone comunque che vi sia un nucleo fattuale minimo attestato rispetto a quale querelarsi di fatto la relata, laddove, nel caso a mano, è mancata in nuce alcuna attestazione sulla presupposta, necessaria, circostanza dell'esistenza di collegamenti tra l'opponente e l'indirizzo presso il quale la notificazione è stata tentata.
pagina 3 di 4 L'invalida notificazione del d.i. non esclude che si sia in presenza di una domanda giudiziale, sicchè, venendo al merito della pretesa creditoria, va osservato che unica eccezione difensiva proposta atterrebbe al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte a garanzia del credito da parte della Pt_1 detto disconoscimento deve però ritenersi inammissibile, siccome effettuato in modo del tutto generico, predicando l'allografia delle sottoscrizioni, senza neanche provare a dare una convincente spiegazione del possesso in capo a parte creditrice della sua carta di identità e della relativa tessera sanitaria, certamente acquisite in copia al momento della sottoscrizione del contratto stesso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 1.800, 00 per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 14 giugno 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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