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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 886/2024 V.G. Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE PER I MINORENNI
La Corte di Appello di Salerno, Sezione per i Minorenni, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
1. Dott. Vito Colucci Presidente
2. Dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. Dott.ssa Giulia Carleo Consigliere Relatore
4. Dott. Vincenzo Battimiello Consigliere Onorario
5. Dott.ssa Maria Apuzzo Consigliere Onorario ha pronunziato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 886/2024 V.G. Ruolo Generale, instaurato a
+seguito di ricorso iscritto a ruolo in data 8/10/2024 nell'interesse di Pt_1
e di , concernente reclamo avverso il decreto
[...] Parte_2 reso dal Tribunale per i Minorenni di Salerno datato 12/9/2024, reso nel proc.
N. 10000766/22 R.G.V.G., Cronol. 4666/2024 del 12/9/2024,
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Rosanna Carpentieri per mandati datati 7/10/2024, elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore sito in Salerno alla via Velia n. 76;
RECLAMANTI
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Assunta Fuoco, nella qualità Parte_3 di curatore speciale e difensore, avvocato del foro di Salerno;
CONTRADDITTORE
E
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno,
CONTRADDITTORE NECESSARIO
a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 4/3/2025,
OSSERVA
Il provvedimento impugnato. L'istruttoria espletata presso il Tribunale per i Minorenni.
I ricorrenti hanno proposto reclamo avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Salerno datato 12/9/2024, reso nel proc. N. 10000766/22
R.V.G., Cronol. 4666/2024 del 12/9/2024. Con tale decreto il Tribunale per i Minorenni ha così disposto: A)
«Respinge l'istanza e compensa le spese della lite»; B) «pone le spese della curatela definitivamente a carico dei richiedenti ( nata il 13 Parte_1 settembre 1957 e nato il [...]) nella Parte_2 misura del 50%, con pagamento a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 dpr
115/2002 in caso di non ammissione al gratuito patrocinio».
Il Tribunale per i Minorenni ha motivato in maniera ampia e congrua la sua decisione.
Alla luce anche della motivazione del provvedimento impugnato, dagli atti emerge quanto segue.
Il procedimento è relativo al minore nato il 15 luglio Parte_3
2018, di nato il [...] e nata il Persona_1 Persona_2
16.06.80 residenti a [...].
Con ricorso depositato il 18 novembre 2022 dai nonni materni Pt_1
e , nonni materni del piccolo , questi
[...] Parte_2 Pt_3 adivano il Tribunale per i Minorenni per richiedere l'adozione di provvedimenti idonei stabilendosi diritti di visita e frequentazione ex art. 317 bis c.c., essendo il minore stato dato in affido e dichiarato adottabile con decreto del T.M. confermato dalla Corte di Appello.
Nella procedura di decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale (proc. n. 166/2000 V.G.) e di adottabilità (proc. 111/21 MS R.G.) si era accertato che nessuno si era occupato del piccolo e della sua Pt_3 condizione simil-autistica derivante dall'incuria morale e dall'atmosfera disfunzionale in cui il piccolo era vissuto.
I nonni, interrogati come da relazione del 22 marzo 2022, nell'ambito della procedura di adottabilità, risultavano ignari delle condizioni psicofisiche del bambino e tanto più della incuria emotiva e della irrequietezza familiare in cui il piccolo era cresciuto;
i nonni accusavano le istituzioni di ingiustizia e sostenevano che erano disponibili a ospitare madre e figlio presso di loro, ma che era la figlia a dover fare la madre;
essi non Persona_2 mostravano, quindi, di aver instaurato con il piccolo una relazione significativa;
neppure ne conoscevano le complesse condizioni di salute.
Essendo stata richiesta ai nonni una disponibilità all'affido, essi avevano precisato che era la madre a dover mantenere le responsabilità genitoriali;
nella relazione dell'Agro Solidale del 23 maggio 2023 si sottolineava che la nonna, unitamente al marito, in modo Pt_1 Pt_1 costante si occupava, peraltro, dell'altra figlia affidata all'UOSM per Per_3 problematiche psichiche, e che aveva, a sua volta, tre figli di cui uno disabile;
i nonni, quindi, nonostante la loro età, avevano ben quattro persone non autonome e fragilissime da accudire. I nonni non avevano percepito il fatto che avesse un ritardo molto significativo in una condizione Parte_3 simil autistica: “deficit intellettivo con ritardo psicomotorio e del linguaggio in soggetto con deprivazione affettivo - relazionale”; quindi, pur sentendosi affezionati, non si accorgevano dei disagi del piccolo e della deriva irrimediabile che stava prendendo la sua vita, se non si fossero adottate idonee e tempestive terapie. I nonni materni devono occuparsi già di una altra figlia, in gravi difficoltà, e dei suoi tre figli;
un nipote è anche portatore di disabilità.
Un bambino così piccolo e così fragile ha bisogno insopprimibile di figure di riferimento stabili, forti e rassicuranti. I nonni in questa sede chiedono solo di avere degli incontri con il minore. A di là di ogni più profondo aspetto, tenuta presente anche la necessità di non turbare l'equilibrio del piccolo , Pt_3 finalmente inserito in un regime normale di vita che gli sta consentendo il recupero lentissimo delle abilità, è stato incaricato in via prioritaria il piano di Zona, SAAT e Servizio Sociale del luogo di domicilio di di Pt_3 indagare lo stato psicofisico del minore, gli eventuali progressi compiuti e la corrispondenza di una eventuale visita degli ascendenti del ramo biologico a un suo benessere. Va compreso se il minore ricorda in termini positivi la sua vita pregressa e i luoghi di origine o qualche figura parentale. Con il decreto del 20 luglio 2023 si disponeva quanto segue: “Onera il Servizio Sociale del luogo di residenza della coppia dei nonni di indagarne le reali capacità genitoriali di accudimento e seguito, mediante accurato screening piscologico;
si resta in attesa di una relazione tra 4/5 mesi;
Delega il piano di
Zona del luogo di domicilio di di indagare lo stato psicofisico del Pt_3 minore, gli eventuali progressi compiuti e la corrispondenza di una eventuale visita del ramo biologico ad un suo globale benessere, oltre che indagare se ricorda in termini positivi della sua vita pregressa e dei luoghi di Pt_3 origine”.
Dalla nota della Distretto Sanitario 62 pervenuta Parte_4 in data 14/2/2024 sulla affettività e capacità della coppia, con elementi sostanzialmente positivi, tuttavia di desume che i nonni non gestiscono nemmeno in prima persona i bambini di una altra figlia disabile (che appaiono collocati in casa famiglia con rientri a fine settimana); quindi evidentemente i nonni non sono considerati sufficienti nemmeno in relazione a questi tre bambini, che a loro dovrebbero essere direttamente affidati. Da una indagine disposta su , in affidamento familiare da sempre, è emerso, ancora in Pt_3 data 22/5/2024 (dal verbale INPS commissione medica per l'accertamento dell'Handicap) che sussiste scarsa relazione, linguaggio poco strutturato, ipercinetismo, difficoltà nella motricità fine, difficoltà di contatto visivo in evoluzione positiva grazie al clima riparativo.
Il servizio sociale (Agro Solidale) nella relazione del 2/7/2024 riferiva che il nucleo familiare della , congiuntamente alla prole Parte_5 composta da tre minori e dal compagno tale erano in Persona_4 costante osservazione. La , genitrice della Parte_1 Parte_5 già da tempo si era trasferita presso l'abitazione della figlia (allo stato sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari) al fine di coadiuvarla sia nella gestione delle attività di vita quotidiana (essendo la stessa in carico al DSM in Sarno, sia nella cura ed accudimento dei minori, che a decorrere dal 7/6/2024 hanno fatto rientro presso il proprio nucleo familiare. Il primogenito di questi tre minori è affetto da disabilità fisica e utilizza una carrozzina per gli spostamenti, e appare coadiuvato sia dai genitori, sia dalla nonna nell'igiene personale, con una cadenza di quasi due ore. Pt_1
La è stata fatta oggetto di un accesso domiciliare ed è stata Pt_1 ricevuta a colloquio presso l'ufficio del Servizio e ha ribadito di essersi trasferita definitivamente presso l'abitazione della figlia posta su due Per_3 piani. L'appartamento al piano inferiore dotato di ogni comfort e predisposto per la e utilizzato dalla stessa. Quest'ultima ha asserito che il marito Pt_1 vive stabilmente in Pagani e che all'occorrenza, qualora lo stesso ne ravvisasse la necessità, si reca per coadiuvarlo e ritornare stabilmente in
Sarno.
In ordine al nipote la ha manifestato la volontà di Pt_3 Pt_1 incontrarlo e di rendersi disponibile ad accudirlo presso l'abitazione della zia in Sarno. Per_3
La relazione sull'andamento dell'affidamento del minore
[...]
presso un nucleo familiare, invece, indica quanto segue. Il piccolo Pt_3
cresce senza alcuna difficoltà: il suo percorso scolastico è migliorato, Pt_3 concludendosi con il passaggio alla scuola primaria, che comincerà a settembre pv., i cui risultati sono stati illustrati nella relazione scolastica allegata. Le sue condizioni di salute fisica sono da definirsi ottimali, con evidenti progressi, sia sotto l'aspetto ponderale che staturale. Il programma riabilitativo per lui predisposto dalla neuropsichiatra infantile presso il Centro
San Luca di Battipaglia, prevede 2 ore di psicomotricità e 2 ore di logopedia settimanali, che frequenta con regolarità; inoltre, lo scorso mese di maggio è stato rinnovato l'accertamento della l. 104, con scadenza fissata per luglio
2027. All'interno del nucleo familiare affidatario ha stabilito un Pt_3 legame affettivo di appartenenza reciproca, in special modo con la piccola con cui sta crescendo stabilmente da ormai tre anni. Tali condizioni sono state appurate dal personale del servizio operante in tutte le occasioni di incontro in cui, entrambi i bambini, sono stati trovati sempre in ottime condizioni. La famiglia si prende cura di , parimenti ad una altra bambina, con Pt_3 grande devozione e responsabilità. La relazione, risalente al 17/6/2024, indica che relativamente alla storia pregressa, al luoghi di origine e al ramo biologico, , nel nuovo nucleo familiare, non conserva alcun ricordo, Pt_3 mentre il nucleo familiare vale per lui quale unico punto di riferimento. Una eventuale ripresa dei rapporti richiederebbe comunque una previa valutazione delle figure specialistiche che ne seguono il percorso di riabilitazione, data la importante disabilità. sul piano scolastico, pur essendo iscritto in una Pt_3 sezione a tempo pieno, frequenta la scuola in maniera regolare ma solo fino alle ore 13 e 15, riduzione oraria necessaria por poter seguire, presso centro riabilitativo, sia terapia logopedica sia psicomotricità. A scuola è affiancato dall'insegnante di sostegno per 25 ore settimanali e usufruisce, inoltre, di 5 ore settimanali di assistenza specialistica, instaurando con tutte le persone preposte a tali servizi un rapporto di fiducia e affetto. Anche secondo la valutazione della scuola, a casa l'alunno vive in un contesto sereno, molto seguito e legato alle principali figure di riferimento, le quali, anche nei confronti della scuola, mostrano interesse e collaborazione. Secondo le figure educative è migliorata la socializzazione e l'interazione con i pari, anche se, in alcuni momenti ancora permangono momenti di conflitto e difficoltà.
non sempre riesce a frenare gli impulsi e ad accettare le regole. Pt_3
Durante le attività didattiche proposte deve essere affiancato e sollecitato in maniera costante, perché si distrae facilmente a causa dei suoi brevi tempi di attenzione e concentrazione: a volte mostra insofferenza e tende a voler abbandonare il compito. È diventata buona la motricità globale, da migliorare ulteriormente le abilità della motricità fine. Dal punto di vista dell'autonomia, il minore si orienta oramai bene all'intero degli spazi scolastici ed è autonomo sia nell'alimentarsi, sia nell'uso dei servizi igienici. Nonostante il permanere di difficoltà oggettive, si sono comunque conseguiti positivi progressi rispetto alla situazione iniziale. Il Centro presso cui il piccolo segue il trattamento neuropsicomotorio con cadenza bisettimanale ha relazionato di un quadro clinico in evoluzione migliorativa. Gli specialisti del centro hanno riferito che in è presente ancora insicurezza e bisogno di assicurazione e Pt_3 consolazione, che lo portano ad una ricerca continua di gratificazioni anche fisiche (ricerca abbracci) e di contatto fisico da parte soprattutto di figure adulte. Queste sono necessarie anche nel setting terapeutico per procedere nell'esecuzione delle attività proposte. In ambiente domestico il minore presenta importanti difficoltà di attenzione e di pianificazione, dal gioco alle attività quotidiane;
il comportamento risulta talvolta impulsivo e disregolato.
All'interno del setting terapeutico, invece, mostra maggiore aderenza Pt_3 alle regole sociali e del contesto in cui è inserito prediligendo tuttora lo spazio prossimo all'adulto di riferimento. All'interno del setting terapeutico il comportamento del piccolo è, infatti, dettato dal non voler deludere le aspettative della figura di riferimento. I processi cognitivi di attenzione e memoria sono in evoluzione, ma risultano ancora alterati da stancabilità e distraibilità del bambino, perdendo egli facilmente il focus attentivo perché attratto da ciò che avviene nell'ambiente circostante. Il minore appare particolarmente attratto e distratto dai rumori esterni alla stanza (telefono che squilla, passi o porte che si chiudono), richiamando su di essi anche l'attenzione della terapista con lo scopo di distogliere l'interesse dal gioco.
Un ulteriore tentativo di sviamento dal compito sono le numerose domande poste durante la terapia: spesso il minore indica oggetti presenti nella stanza chiedendo "che cos'è?", "perché?". Nel contesto non strutturato, quindi, i tempi di attenzione sostenuta appaiono limitati, perché è ancora presente impulsività e tendenza alla precipitosità. Di contro, in situazioni maggiormente strutturate quali la somministrazione di test, il bambino si mostra maggiormente compliante, in quanto desideroso di ottenere una gratificazione al termine della performance. Per quel che riguarda l'area della organizzazione grafo-motoria, in questa il minore mostra difficoltà, in quanto si richiede una maggiore precisione e programmazione, ma risultano ridotti notevolmente episodi di evitamento del compito. La presa del mezzo grafico risulta divenuta maggiormente adeguata, verificandosi una impugnatura più matura che gli permette la riuscita in compiti di pregrafismo e di coordinazione oculo-manuale. Attualmente emerge una migliore tolleranza a eventuali frustrazioni legate a rimproveri, all'accettazione del "no" o a eventuali perdite nel gioco, se inserito in un piccolo gruppo dove mostra una maggiore capacità di autoregolazione emotiva sotto la supervisione dell'adulto, con rispetto dei turni e dei momenti di attesa. Il minore mostra, tuttavia, una certa predisposizione alla competizione. Risulta buona, pertanto, la capacità di rispettare la turnazione nell'attività ludica strutturata ma non in grado di rispettare turni conversazionali. Per quel che concerne l'area terapeutica, appare opportuno, quindi, continuare il trattamento in corso al fine di favorire la maturazione emotiva del bambino, ridurre i vissuti ansiosi legati anche al confronto con i pari, aumentare il senso di autoefficacia. Sul piano comportamentale occorre migliorare la tolleranza alle frustrazioni promuovendo l'accettazione del no;
occorre potenziare le funzioni esecutive e le abilità visuo-spaziali, e ottimizzare l'aspetto grosso-fine motorio allenando anche le abilità grafico- rappresentative e di pre-grafismo. Appare opportuno adottare terapie continuate e prolungate, che il regime di affidamento familiare consente e sollecita da tempo.
Ad avviso del Tribunale per i Minorenni, quindi, non è opportuno che il piccolo veda e frequenti altre figure di riferimento, tanto più che Pt_3 qui non vi è domanda di affidamento e il contatto con gli adulti non è gestibile dal piccolo. I richiedenti e non hanno Parte_1 Parte_2 con lui alcun rapporto significativo, non ne immaginano le fragilità come emerge dagli atti. È noto che bambini in così gravi difficoltà hanno bisogno assoluto di ritmi costanti e di poche essenziali figure di riferimento, in adulti con relazione continua, preparati alla disabilità e disponibili al suo trattamento, e stabili.
Sulla base di queste considerazioni il Tribunale per i Minorenni ha rigettato l'istanza, con spese della curatela a carico dei richiedenti.
I motivi della impugnazione.
I reclamanti hanno chiesto, in particolare, quanto segue: «Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Salerno, previi gli incombenti di rito, Voglia accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, revocare il decreto impugnato, riconoscendo agli odierni reclamati, ai sensi, dell'art. 317 bis c.c., il diritto a recuperare col nipote un rapporto significativo. In via subordinata, si chiede che la Corte Voglia disporre accertamenti suppletivi, tesi a raccogliere il parere degli specialisti che hanno in cura il minore in ordine alla eventuale nocumento che questi potrebbe patire dalla introduzione nella sua vita della figura degli ascendenti».
I motivi del reclamo possono essere riassunti nei termini seguenti. Con ricorso ex art. 317 bis c.c. depositato in data 18 novembre 2022 i ricorrenti, signori e , assumevano di essere i nonni materni del Pt_6 Parte_2 piccolo nato dalla relazione fra la loro figlia e il signor Parte_3 Per_2
Nell'atto introduttivo si indicavano quelle che erano state le Persona_1 tappe salienti della vicenda giudiziaria che aveva segnato la giovane vita di , il quale – a circa due anni – veniva collocato in una casa famiglia Pt_3 unitamente alla madre, nell'ambito di un procedimento aperto dal T.M. allo scopo di impartire ai genitori idonee prescrizioni tese a potenziare le loro capacità. Ben presto, però, la signora veniva allontanata dalla struttura, Per_2 con la previsione che seguisse una serie di percorsi. Ciò accadeva nel lontano gennaio 2021, ultimo periodo in cui madre e figlio avevano contatti, poi sempre sistematicamente negati dal Tribunale. Analoga sorte toccava agli ascendenti, i quali incontravano per l'ultima volta a fine 2020, ossia Pt_3 prima del collocamento in casa famiglia, per poi vederlo uscire completamente dalle loro vite, come se fosse inevitabile che nonni e genitori subissero il medesimo trattamento e come se fosse scontato che gli incontri protetti venissero considerati pregiudizievoli per entrambi e, quindi, ad entrambi preclusi.
La vicenda relativa alla pronuncia di adottabilità seguiva il suo corso, la signora , madre del minore, proponeva ricorso in Persona_2
Cassazione avverso la sentenza di adottabilità; la Suprema Corte accoglieva il ricorso e rinviava a nuova sezione della Corte ove veniva disposta una
C.T.U. per valutare la capacità genitoriale della donna. I signori e Pt_6
proponevano in proprio ricorso al Tribunale per i Minorenni Parte_2 chiedendo che venisse loro riconosciuto il diritto, così come previsto dall'art. 317 bis del codice civile, a conservare un rapporto significativo con il nipotino. I ricorrenti evidenziavano quanto il diniego opposto e dal Tribunale
e dalla Corte di Appello, nonostante quanto emerso con la relazione del marzo
2022 sopra citata, prendesse le mosse da una erronea interpretazione dell'intera vicenda: non aveva alcun senso, infatti, trincerarsi dietro l'affermazione che i nonni, poiché rei di non aver costruito un legame significativo col nipote, non avessero, pertanto, alcuna ragione per reclamare con lui alcun tipo di rapporto, in quanto a una sola ragione era attribuibile che il minore non serbasse più alcun ricordo del suo passato, e cioè che nessuna
Autorità Giudiziaria aveva mai operato in modo che il passato si trasformasse in un presente fatto di incontri di qualsiasi tipo. E, invece, come detto, i nonni erano stati colpiti da una sorta di effetto domino, per il quale così come venivano sospesi i contatti, anche in forma protetta, fra la madre e il bimbo, evidentemente ritenendo questi incontri potenzialmente pregiudizievoli, allo stesso modo anche i venivano cancellati nel loro ruolo e nella loro Parte_2 funzione. L'istruttoria condotta dal Tribunale era assai scarna, per quanto gli atti versati al fascicolo sembrassero tutti fornire un riscontro e un sostegno a quanto argomentato nell'atto introduttivo. A parte il verbale dell'unica udienza celebrata (quella nella quale i signori , concordemente, Parte_2 avevano ribadito non solo di vivere, ormai dal 2020, con profonda sofferenza il distacco dall'amato nipotino, ma anche di essere disposti a qualsiasi tipo di percorso affinché emergesse la bontà delle loro intenzioni e la loro idoneità a incontrare il piccolo, anche solo in forma protetta), veniva versata al fascicolo una prima relazione (datata maggio 2023) a firma della psicologa e dell'assistente sociale dell'Agro solidale. Il Tribunale si soffermava su quelle che sono le effettive condizioni attuali dei ricorrenti che, da tempo, devolvono ogni cura e ogni energia alla figlia affetta da patologia psichiatrica, e Per_3 ai suoi tre figli. Questa sottolineatura lasciava sottintendere che chi è portatore di simili situazioni delicate e di un tale carico di lavoro di cura, non possa materialmente dedicarsi a un altro nipote. Questa potrebbe essere una osservazione fondata, se soltanto i ricorrenti avessero adito il T.M. per chiedere l'affido del piccolo e non già il mero riconoscimento del Pt_3 loro diritto ad incontrarlo, a rinnovare il legame e a frequentarlo. Al contrario, va ritenuto che il quotidiano impegno dei signori a tutela degli Parte_2 elementi deboli della famiglia, deponga a loro favore. La relazione del maggio dello scorso anno è intrisa di spunti estremamente favorevoli ai ricorrenti. Si legge, ad esempio, che la signora “ribadisce il suo ruolo Pt_1 di nonna, affermando di voler essere presente anche per il nipote , Pt_3 come lo è per gli altri tre nipoti”. Di questa donna definita giustamente “forte e risoluta” si dice che sente molto la mancanza del nipotino e di volersi battere per vederlo, anche se solo in uno spazio neutro. Fondamentale è il passaggio successivo, in cui si legge che la ricorrente è pienamente consapevole di quanto l'allontanamento forzato dal nipote abbia influenzato il suo rapporto coi nonni: a quel punto la appare per quella che è davvero, ossia una Pt_1 donna realista, pragmatica, pienamente consapevole della delicatezza della situazione, tanto da dichiarare di essere disponibile a degli incontri protetti iniziali, tesi a consentire a tutti loro di rinsaldare il rapporto. Il decreto oggetto di gravame censura fortemente il fatto che gli ascendenti non avessero per nulla compreso le difficoltà di , cui successivamente era stato Pt_3 diagnosticato un ritardo psicomotorio e del linguaggio. La relazione, invece,
è la radiografia della sincerità della signora la quale ammette di aver Pt_1 sottovalutato la situazione, dando credito alle rassicurazioni della figlia e del pediatra. Il fascicolo conteneva, inoltre, altre due relazioni sui ricorrenti, datate febbraio e luglio 2024. Nella prima si dava atto che la signora Pt_1 era coinvolta in prima persona nella gestione dei tre nipotini figli di Per_3 uno dei quali disabile. Nella successiva relazione della scorsa estate si raccontava quanto la signora avesse a tal punto rivoluzionato la sua Pt_1 vita per aiutare i nipoti da lasciare il marito a Pagani e trasferirsi a casa della figlia a Sarno. Si leggeva anche che la donna era così impegnata in Per_3 prima persona da curare ella stessa le esigenze igieniche del nipote in carrozzella, che lavava e cambiava ogni due ore. Emergeva la incontestabile idoneità dei signori , i quali – ancora una volta – si erano detti non Parte_2 solo consapevoli delle difficoltà che gli incontri con avrebbero potuto Pt_3 mostrare inizialmente, ma anche della necessità di prepararsi per gestire al meglio il nipotino, seguendo le prescrizioni di chi, finora, era stato preposto al suo recupero e alla somministrazione delle terapie. Il decreto rimarcava che i non erano stati ritenuti idonei all'affido dei tre nipotini, Parte_2 nonostante la relazione dello scorso luglio lodasse il coinvolgimento in prima linea soprattutto della nonna. Il Tribunale continuava ad argomentare come se la pur riconosciuta idoneità non fosse comunque sufficiente ad offrire al bambino un sostegno continuativo (sostegno che è irrinunciabile quando di un minore si chieda l'affido e non già quando si rivendichi il diritto alla conservazione di un rapporto tramite incontri protetti). La difesa non ha avuto accesso alla relazione sull'andamento dell'affido del minore. Non si può estirpare alla radice il diritto di due nonni di frequentare il nipote, con delicatezza e discrezione, in nulla compromettendo una realtà di affido che riconoscono come salvifica per il piccolo. ha incontrato l'ultima Pt_3 volta i nonni a fine 2020, quattro anni fa. Il suo ultimo contatto con la madre risale al mese seguente. Ora il bambino ha sei anni appena compiuti, ma più di metà della sua giovanissima vita non è stata neanche lambita dalla sua famiglia naturale, poiché è transitato dalla struttura alla coppia affidataria.
Il Tribunale avrebbe dovuto richiedere alle “figure specialistiche che seguono il percorso di riabilitazione” di esprimersi in merito alla opportunità della ripresa dei rapporti fra i nonni ed il nipotino. Questa indagine non è stata effettuata e, quindi, l'istruttoria non è completa. I nonni non presentano profili di inidoneità; sono consapevoli dell'oggetto della loro domanda, che è di ripristino degli incontri e non già di affido;
sono consapevoli delle difficoltà che potrebbero incontrare nel percorso per via dell'enorme lasso di tempo trascorso dagli ultimi contatti col nipote;
sono consapevoli che dovrebbero farsi guidare per approcciare in modo giusto alla disabilità di . Il Pt_3 bambino non ricorda la famiglia di origine, ma sarebbe stato inverosimile se lo avesse fatto. Il bambino è super seguito, ha fatto enormi progressi, è molto legato alla famiglia affidataria, ma sarebbe indispensabile che chi è preposto alle sue terapie si pronunciasse in merito alla opportunità della ripresa dei contatti coi nonni. Il Tribunale non può fare le veci dello specialista.
Non si sa se per sarebbe effettivamente pregiudizievole, Pt_3 ovvero rispondente ai suoi interessi, la ripresa del rapporto coi nonni. E' privo di senso ribadire che il rigetto è doveroso, soprattutto perché “qui non vi è domanda di affido”. E' mancata una corretta valutazione del petitum da parte del T.M.: i signori non hanno mai inteso entrare a gamba tesa nella Parte_2 nuova realtà familiare del nipote, ma desiderano solo esercitare un loro diritto, offrendo a un bambino che hanno tanto amato e tanto ancora amano ulteriori occasioni di affetto, rinforzo positivo, tutela delle origini, arricchimento interiore. Non emerge da alcun atto la circostanza che la riattivazione del rapporto nonni/nipote potrebbe essere pregiudizievole per . Pt_3
Così sintetizzati i motivi della impugnazione, va osservato quanto qui di seguito esposto.
La decisione.
Le determinazioni adottate dal Tribunale per i Minorenni con il provvedimento oggetto di reclamo risultano corrette e vanno confermate.
Il Tribunale per i Minorenni ha espletato una istruttoria lunga e complessa. Nel complessivo corso del procedimento i soggetti interessati hanno avuto l possibilità di esprimere il loro punto di vista e di fornire ogni contributo utile ai fini della adozione di provvedimenti conformi all'interesse del minore. Il piccolo (nato in data [...]) è stato dichiarato Parte_3 in stato di adottabilità con sentenza n. 29/2022 del Tribunale per i Minorenni di Salerno. Da ultimo l'appello avverso tale sentenza è stato rigettato dalla
Corte di Appello di Salerno – Sezione per i Minorenni n. 4/2025, pubblicata in data 11/2/2025 (salvo l'esito di eventuali successive impugnazioni).
La presente decisione va adottata alla luce del fatto che, in astratto, i reclamanti (nonni materni del minore) hanno la possibilità di avere rapporti con il minore . Pt_3
Occorre, a questo punto, evidenziare quanto segue. Nel caso in esame si deve procedere a un bilanciamento fra l'interesse dei nonni a mantenere un rapporto con il minore e l'interesse del minore ad affrontare in maniera corretta il suo percorso di crescita. Va apprezzata la volontà dei nonni di non perdere il rapporto con il nipotino. Occorre, tuttavia, rilevare che il minore è stato dichiarato in stato di adottabilità e che egli sta seguendo un percorso che tende a farlo crescere serenamente e a superare le difficoltà che egli ha manifestato di avere.
Il piccolo non ha mai intrattenuto un significativo rapporto Pt_3 con i nonni materni. Questa considerazione si fonda su dati oggettivi e non ha alcuna valenza di rimprovero nei confronti dei nonni.
Dagli atti si evince che il piccolo sin da tenera età non ha più Pt_3 avuto rapporti con la sua famiglia naturale. Ciò è, in sostanza, riconosciuto dagli stessi reclamanti. Nell'atto di reclamo è, infatti, scritto, fra l'altro, quanto segue: « ha incontrato l'ultima volta i nonni a fine 2020, Pt_3 quattro anni fa. Il suo ultimo contatto con la madre risale al mese seguente.
Ora il bambino ha sei anni appena compiuti, ma più di metà della sua giovanissima vita non è stata neanche lambita dalla sua famiglia naturale, poiché è transitato dalla struttura … alla coppia affidataria».
Nella situazione attuale, quindi, non si tratta, in sostanza, di ripristinare significativi rapporti pregressi fra nonni e nipote, bensì di instaurare rapporti che sinora non è stato possibile instaurare.
Il piccolo è, quindi, cresciuto in un ambiente, indipendente da Pt_3 quello della famiglia di origine, che gli ha assicurato una crescita alquanto serena, nel corso della quale si sono registrati netti miglioramenti rispetto a talune problematiche che hanno richiesto e richiedono tuttora percorsi specifici, anche con l'ausilio di operatori specifici. Le problematiche non sono superate del tutto, ma i progressi raggiunti testimoniano la correttezza del percorso intrapreso. Appare assolutamente necessario proseguire questi percorsi per assicurare al piccolo una ulteriore fase di crescita serena Pt_3
e tale da consentire di raggiungere ulteriori obiettivi di miglioramento.
In questa fase della vita di appare senz'altro controproducente Pt_3 inserire nella vita del piccolo elementi del tutto eterogenei rispetto al percorso di crescita intrapreso dal minore.
Egli non ha mai intrattenuto rapporti significativi con i nonni.
L'inserimento di questa figura nel percorso intrapreso potrebbe costituire un elemento di forte disturbo nello svolgimento della crescita del minore in questa fase delicata (per l'età e per le problematiche di ). Pt_3
Dagli atti emerge, peraltro, che avverte la necessità di Pt_3 appoggiarsi a una specifica figura di riferimento;
ogni elemento che possa generare confusione nel minore nella individuazione di questo riferimento appare controproducente in questo momento.
Questo non comporta, va ribadito, un giudizio di disvalore nei confronti dei nonni materni, ma costituisce il frutto di un bilanciamento fra l'interesse dei nonni ad instaurare (non a mantenere, dato che non sono, in sostanza, mai esistiti significativi rapporti nonni – nipote) rapporti con il piccolo e l'interesse del minore a proseguire il suo percorso di Pt_3 crescita e di superamento delle sue problematiche senza l'interferenza di figure al momento estranee a questo percorso e mai inserite in tale percorso.
L'interesse del minore risulta sicuramente prevalente, dato che la struttura della sua personalità è ancora in una delicata fase di formazione e va salvaguardata da possibili elementi di disturbo.
Ciò non esclude che, in prosieguo, si possa eventualmente valutare la possibilità di creare rapporti fra il piccolo e i nonni materni, all'esito Pt_3 dell'attuale fase di crescita del minore.
La decisione del Tribunale per i Minorenni risulta, allo stato, la migliore possibile.
L'attività di carattere istruttorio espletata dal Tribunale per i
Minorenni è stata lunga e approfondita. Ogni ulteriore attività di carattere istruttorio risulta, allo stato, non utile ai fini della decisione. In particolare, risulta non utile espletare una consulenza tecnica di ufficio, atteso che le attuali risultanze degli atti offrono un quadro sufficientemente completo per poter ricostruire in maniera adeguata la vicenda in questione.
Da quanto esposto consegue che tutti i motivi di reclamo proposti nell'interesse di e di risultano Parte_1 Parte_2 infondati e vanno disattesi. Allo stato, quindi, risulta senz'altro condivisibile,
e da confermare, la decisione resa dal Tribunale per i Minorenni avverso la quale è stato proposto reclamo. Il decreto impugnato va, pertanto, confermato.
Sussistono agli atti sufficienti elementi per pervenire alla decisione, senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora esposto. La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
Il reclamo va, pertanto, rigettato e il decreto impugnato va integralmente confermato.
Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, trattandosi di procedimento che non risolve un conflitto tra contrapposti interessi, ma che conclude un procedimento volto alla realizzazione della tutela dell'interesse dei minori, salvo che per le spese di curatela. Le spese della curatela vanno, peraltro, poste a carico dei reclamanti e Parte_1 Parte_2
.
[...] Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la parte reclamante sia tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1- quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione per i Minorenni, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine al reclamo proposto nell'interesse di e , concernente reclamo avverso il Parte_1 Parte_2 decreto reso dal Tribunale per i Minorenni di Salerno datato 12/9/2024, reso nel proc. N. 10000766/22 R.G.V.G., Cronol. 4666/2024 del 12/9/2024, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta il reclamo;
2. conferma il decreto impugnato;
3. nulla per le spese processuali, salvo che per le spese di curatela;
4. pone le spese della curatela a carico dei reclamanti e Parte_1
, con pagamento a favore dello Stato ai sensi Parte_2 dell'art. 133 d.p.r. n. 115 del 2002 in caso di non ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
5. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché le parti reclamanti e siano tenute Parte_1 Parte_2
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002, se dovuto.
Salerno, camera di consiglio del 4/3/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Vito Colucci