Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – composta da:
1) dr. Giuseppe Lupo Presidente
2) dr. Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) dr. Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2166/2021 R.G., promossa in questo grado di giudizio
DA
Parte_1
(C.F. , rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
appellante
CONTRO con sede a MI (Codice fiscale, registro imprese e Controparte_1 partita IVA n. , rappresentata e difesa dall'avv. Caterina de Tilla;
P.IVA_2 appellata
Conclusioni dell'appellante: “Dichiarare il parziale difetto di legittimazione passiva della , la quale resiste nel presente giudizio solo “in proprio” e non CP_1
n.q. di mandataria all'incasso per le ragioni di cui al paragrafo I del presente appello;
• Nel merito, riformare la sentenza di primo grado, revocando e/o annullando il decreto ingiuntivo opposto dichiarando la prescrizione, totale o parziale, delle avverse domande (paragrafo II dell'appello) ovvero l'infondatezza
nel merito delle avverse doglianze (paragrafi III e IV); • In ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio”.
Conclusioni dell'appellata:” 1) in via principale, respingere l'appello, le domande e le eccezioni proposte dall ON
con l'Atto di citazione in appello in quanto inammissibili e/o
[...] comunque infondati in fatto e in diritto e per l'effetto confermare (per la parte relativa ai capi ex adverso impugnati) la Sentenza di primo grado n. 4665/2021 emessa dal Tribunale di Palermo il 3 dicembre 2021 e pubblicata in pari data o, comunque, accogliere le conclusioni assunte nel giudizio di primo grado, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e da intendersi direttamente riproposte dinanzi codesta Ecc.ma Corte;
2) in via di appello incidentale, riformare parzialmente la sentenza n. 4665/2021 emessa dal Tribunale di Palermo il 3 dicembre 2021 e pubblicata in pari data, nella parte in cui il Tribunale di Palermo ha liquidato le spese di lite relative al giudizio di opposizione pari in Euro 3.897,50 e, per
l'effetto, condannare l ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] pagamento, in favore di delle spese di lite in misura Controparte_1 conforme a quanto previsto dal DM 55/2014; 3) in subordine, in via di appello incidentale condizionato, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte
d'Appello dovesse accogliere l'appello formulato dell
[...]
: - accertare e dichiarare ON
l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente nel giudizio di primo grado, in quanto generica e tardiva, per i motivi meglio illustrati in narrativa;
- accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in atto, CP_1
è creditrice dell
[...] ON
della somma di Euro 87.369,31 (ovvero della diversa, maggiore
[...]
o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa) a titolo di capitale residuo in relazione alle fatture azionate, oltre interessi moratori ex D.lgs.
231/2002 da calcolarsi sull'importo nominale originario di ciascuna fattura
(complessivamente pari ad Euro 96.647,30) dalle singole scadenze al saldo e, 3
per l'effetto - condannare l ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in
[...] favore di e nei termini di legge, la somma complessiva di Controparte_1
Euro 87.369,31 (ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa) a titolo di capitale residuo in relazione alle fatture azionate, oltre interessi moratori ex da calcolarsi sull'importo nominale originario di ciascuna fattura (complessivamente pari ad Euro 96.647,30) dalle singole scadenze al saldo e rivalutazione monetaria;
in ulteriore subordine: accertare e dichiarare che è legittimata alla riscossione per Controparte_1 conto di della somma di Euro 87.369,31 (ovvero della Parte_2 diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa) a titolo di capitale residuo in relazione alle fatture azionate, in forza dei
Mandati alla gestione e all'incasso richiamati in atti e, per l'effetto condannare
l , in ON persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di
[...] della somma di Euro 87.369,31 (ovvero della diversa, maggiore o CP_1 minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa) a titolo di capitale residuo in relazione alle fatture azionate, oltre interessi moratori ex D.lgs.
231/2002 da calcolarsi sull'importo nominale originario di ciascuna fattura
(complessivamente pari ad Euro 96.647,30) dalle singole scadenze al saldo e rivalutazione monetaria In ogni caso condannare, in ogni caso, l
[...]
, in persona del legale ON rappresentante pro tempore, a pagare in favore di le Controparte_1 spese, diritti e onorari del procedimento monitorio (comprese le spese di notifica
e l'imposta di registro) e del giudizio di opposizione (primo grado e appello). condannare l ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei
[...] danni da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4665 del 3 dicembre 2021 il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione proposta dall ON
(nel prosieguo indicato semplicemente ) avverso il
[...] CP_2 decreto ingiuntivo n.6735/19 emesso il 12.12.2019 e notificato il 30.12.2019 - contenente l'intimazione al pagamento a favore di Controparte_1 dell'importo complessivo di euro 87.369,31, oltre “interessi di mora sull'importo di
€ 96.647,30 nella misura e con le decorrenze di cui al D.Lgs. 231/2002 sino all'effettivo soddisfo” e spese borsuali e della procedura - e condannava l'opponente a rifondere alla controparte le spese di giudizio, quantificate nell'importo di euro 3.897,50 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Il giudicante riteneva che la somma ingiunta, pretesa a titolo di saldo per la somministrazione di energia elettrica effettuata da a vari uffici Parte_2 del prefato Assessorato, trovasse adeguata prova nella produzione già in sede monitoria delle relative fatture (afferenti agli anni 2012-2014) e che il diritto di a chiederne la corresponsione derivasse dalla sua veste, Controparte_1 parimenti documentata, di cessionaria dei predetti crediti o, in subordine, di soggetto autorizzato all'incasso in forza di espresso mandato conferitole dalla società elettrica;
valutava che le questioni dedotte dall'Assessorato circa l'inefficacia delle cessioni sia perché notificate ad un destinatario errato, ossia alla DE della Regione ICna e non al competente assessorato, sia perché comunque non accettate, diversamente da quanto richiesto dalla disciplina speciale posta dagli artt.69-70 del R.D. n.2440/1923, andassero disattese;
rigettava anche la eccezione di prescrizione, seppur tempestivamente sollevata dall'opponente, alla luce degli atti interruttivi prodotti dalla società opposta, e valutava come infondata la contestazione afferente al quantum della pretesa e indimostrato il pagamento del debito.
Interponeva appello l riproponendo le difese ed eccezioni già CP_2 avanzate in primo grado. Inoltre, in merito alla eccezione di prescrizione, adduceva: a) che la diffida inviata via p.e.c. l'1.12.2014 da CP_1 5
sollecitava il pagamento solo di fatture relative all'anno 2014; b) né per essa né per quella del 6.3.2015 l'opposta aveva curato di “incrociare” gli elenchi allegati alle diffide, composti da svariate pagine, con quello delle fatture oggetto del provvedimento monitorio;
c) non erano stati allegati i file in formato “eml” di recapito telematico delle diffide. Tornava poi a lamentare l'inidoneità dei predetti atti interruttivi sotto il profilo che erano stati indirizzati alla DE della mentre la richiesta relativa alle fatture degli anni 2012-2013 ON avrebbe dovuto essere rivolta nei propri confronti e quella per le fatture del 2014 all'Assessorato Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, articolazione dell'Amministrazione che a partire da tale anno, in forza del disposto della L.R.
n.9/2013, aveva assunto la gestione centralizzata delle utenze di energia elettrica. Ribadiva che la notifica degli atti di cessione dei crediti tra Parte_2
e non poteva di per sé avere valenza interruttiva e, in ogni
[...] CP_1 caso, che dalla documentazione prodotta emergeva prova che l'opposta avesse avuto conoscenza del rifiuto manifestato dalla , da ritenersi ON idoneo a privare di efficacia le cessioni.
Si costituiva tempestivamente la società appellata, contestando su ogni punto i motivi di gravame;
proponeva appello incidentale avverso la quantificazione delle spese di lite compiuta dal giudice di prime cure, lamentando che fosse stata effettuata sotto i minimi tariffari, e ripresentava, anche in forma di appello incidentale subordinato, le difese e domande originarie assorbite dal decisum;
chiedeva anche la condanna della controparte ai sensi dell'art.96 c.p.c.; il tutto come da conclusioni sopra trascritte.
La causa, trattata in forma “scritta”, veniva posta in decisione il 17.7.2024 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
********************
Col primo motivo di gravame l'appellante principale torna a lamentare che la controparte, dopo avere richiesto il decreto ingiuntivo esclusivamente in veste di cessionaria dei crediti, in sede di costituzione nel giudizio di opposizione aveva speso anche la qualità di mandataria all'incasso per conto di Parte_2 così deducendo due titoli diversi e tra loro incompatibili. 6
La doglianza si presenta infondata.
Esaminando il ricorso che portò alla emissione del decreto ingiuntivo opposto, emerge chiaramente che ebbe dapprima ad allegare e poi a CP_1 spendere entrambe le qualifiche che le consentivano di ottenere il pagamento delle somme richieste (al punto 1.3 del ricorso erano menzionati i due atti di cessione del 21.11.2013 e del 26.6.2014 e i coevi mandati “alla gestione e all'incasso” dei medesimi crediti mentre al punto 1.5 la richiedente ribadiva che, in forza di tali atti, “era titolare e/o comunque legittimata all'incasso” dei crediti).
Nel decreto la sorte veniva poi ingiunta “in forza dei rapporti e delle vicende negoziali di cui al ricorso”.
In ogni caso, e solo per completezza, va ricordato che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità deve ritenersi consentito, in adesione ai principi affermati dalle Sezioni Unite nelle sentenze n.ri 12310/2015 e 22404/2018, la possibilità anche per la parte convenuta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo di proporre, con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata, “una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità
a quella originariamente proposta” (Cass 9633/2022).
Nel caso in esame si ravvisano tali elementi e in merito alla incompatibilità dei due titoli va evidenziato che la qualifica di mandataria all'incasso della compagnia elettrica fu pattuita tra cedente e cessionaria ed è stata poi spesa da
[...]
solo in termini subordinati, per l'eventualità che le cessioni venissero CP_1 ritenute invalide o inefficaci.
Le cessioni in esame devono comunque ritenersi efficaci a prescindere dal rifiuto
(o, più propriamente, non adesione) manifestato dalla Regione IC con le note rispettivamente del 13.6.2024 e del 29.8.2014 provenienti dall'Assessorato
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica. 7
Infatti, se è vero che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, tale rifiuto giunse a conoscenza di , come emerge dal contenuto CP_1 della diffida del 6.3.2015, non risulta essere stata dimostrata la sussistenza dei presupposti di artt.69-70 del R.D. n.2440/1923, che, a loro volta, richiamano l'art.9, allegato E, della Legge n.2248/1865, non essendo mai stato espressamente dedotto che i crediti in questione si riferiscano a “contratti in corso”, requisito necessario per l'operatività della disciplina speciale e che deve sussistere sino al momento della decisione (v. Cass. 9789/94, citata dalla appellata, e successivamente: Cass.15153/2000, 268/2006, 2209/2007).
Quanto alla questione della prescrizione dei crediti azionati, va innanzitutto osservato che solo in questo grado l ha contestato, in relazione ai CP_2 profili riportati ai superiori punti a) b) e c), la valenza interruttiva delle note inviate nel corso degli anni dalla controparte e da questa tempestivamente depositate in primo grado. Tale contestazione, concretandosi in uno sviluppo delle allegazioni a sostegno della iniziale eccezione, va quindi ritenuta tardiva (v. Cass. sent.
23220/2005).
In ogni caso, anche a ritenere diversamente, le diffide dell'1.12.2014 e del
6.3.2015, quest'ultima afferente a tutti i crediti ceduti, indirizzate alla DE della Regione IC, alla Segreteria della Regione IC e all'Ufficio Legale
(documenti n.ri 24 e 25 della produzione di allegata alla memoria CP_1 ex art.183 co.6 n.2 c.p.c.), corredate da ricevuta di effettiva consegna telematica
– sul punto l'appellante si è solo limitato a contestare che non si tratterebbe di ricevuta in formato ”eml”, formato da ritenersi necessario solo per atti di natura processuale (arg. ex Cass. 25686/23) - devono considerarsi idonee a produrre l'effetto interruttivo tenuto conto che la DE è comunque organo dotato di rappresentanza per l'intera Amministrazione regionale siciliana (arg. ex Cass.
14315/13) e, più in generale, alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte in materia di apparenza del diritto e di affidamento del terzo nei rapporti con le articolazioni di un medesimo apparato amministrativo (si veda Cass.
20414/2016). 8
Tale considerazione vale, a fortiori, per la nota del 30.9.2018 inviata da
[...]
al Dipartimento della Funzione Pubblica (documento n.28), tenuto conto CP_1 che tale Dipartimento dal 2014 aveva assunto la gestione centralizzata delle utenze di energia elettrica e provveduto a comunicare la non accettazione da parte della Regione IC (complessivamente intesa, in tutte le sue articolazioni) delle due cessioni.
Rimane poi meramente assertiva la doglianza circa il fatto in sé che
[...]
non abbia “incrociato” gli elenchi delle fatture allegate alle diffide con CP_1 quello delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo senza la contestazione espressa della mancata inclusione.
Per quanto concerne l'ultimo motivo della impugnazione principale, lo stesso si presenta generico e non supportato da alcun riscontro documentale, non avendo l'appellante prodotto in giudizio il testo della convenzione “Rata fissa” che, secondo la sua prospettazione – non coincidente con quanto sostenuto dalla controparte in fase monitoria - avrebbe regolato in via esclusiva il rapporto con in ogni caso, il motivo attiene solo alle modalità e alla Parte_2 tempistica di pagamento delle fatture – che, a dire della difesa erariale, sarebbe
“sempre avvenuto sull'ammontare forfettario complessivo delle stesse, salvo un conguaglio finale..” - e non alla quantificazione dei consumi elettrici e alla conseguente determinazione dei corrispettivi complessivi.
Né potrebbero addebitarsi alla cessionaria, a distanza di anni, gli asseriti originari ritardi della compagnia elettrica nella trasmissione periodica delle fatture, incombenza che peraltro non incide sull'obbligazione dell'utente al versamento del corrispettivo.
In conclusione, l'appello principale va integralmente rigettato con conseguente assorbimento dei motivi dell'appello incidentale condizionato.
Merita invece accoglimento l'appello incidentale diretto afferente alla quantificazione della condanna alle spese di lite.
Il primo giudice ha liquidato l'importo di euro 3.897,50 sostenendo di avere applicato le tariffe di cui al D.M. 55/2014 vigenti ratione temporis ma, in effetti, in base ai parametri ivi previsti in relazione al valore della causa, l'importo minimo 9
avrebbe dovuto essere pari ad euro 7.795,00, come dedotto e chiesto da
[...]
e ciò tenendo conto di tutte le fasi del giudizio. CP_1
A tale riguardo, a confutazione della difesa spiegata sul punto dall'Assessorato nei suoi scritti conclusivi, non può dubitarsi che nel primo grado di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto è comunque chiamato a studiare le allegazioni della controparte e ad integrare e modulare la propria difesa alla luce del contenuto delle stesse e che anche solo il mero esame del provvedimento emesso in sede monitoria e lo scambio delle memorie di cui all'art.183 c.p.c. giustificano la liquidazione della fase istruttoria (v., sul primo profilo, Cass. ord.
20993/2020).
Secondo la regola della soccombenza, l'Assessorato va condannato al pagamento delle spese sostenute da anche in questo Controparte_1 grado. Le stesse si liquidano, applicando i parametri tariffari (nei valori minimi per le fasi di “trattazione” e “decisionale” in assenza di elementi di novità, medi per le altre fasi), nella misura complessiva di euro 9.603,00, oltre accessori di legge.
Non si ravvisano, invece, i presupposti per una condanna dell'appellante anche ai sensi dell'art.96 c.p.c. non potendosi l'impugnazione qualificare come temeraria. 10
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n.ro 4665 del 3 dicembre 2021; previo rigetto dell'appello principale proposto dall
[...]
ed accoglimento di quello incidentale ON proposto da Controparte_1
- ridetermina nell'importo di euro 7.795,00, su cui gli accessori di legge già riconosciuti, l'ammontare delle spese di lite di cui al punto 3) del dispositivo della sentenza di primo grado, confermando nel resto.
Condanna il prefato Assessorato a rifondere a le spese di Controparte_1 lite anche del presente grado, liquidate in complessivi euro 9.603,00, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/2014, CPA e IVA come per legge.
Palermo, 14.1.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo