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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/10/2025, n. 3288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3288 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 8367/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8367/2019 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Foschini, presso il cui studio Parte_1 elett.te domicilia in Caserta, al viale delle Betulle n. 11
-attrice- nei confronti di
Controparte_1
- convenuto contumace-
e di rappresentata e difesa dall'Avv. Fernando Brogna, presso il cui studio Controparte_2 elett.te domicilia in Capua (CE), alla Via Villa Vella n. 2
-convenuta-
OGGETTO: risarcimento sinistro
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare 27.05.2025
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la sig.ra evocava in giudizio il Parte_1 CP_1
e la al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al ristoro delle
[...] Controparte_2 lesioni che avrebbe patito, n.q. di terzo trasportato del motociclo mod. MV Augusta tg. EH 55011, in pagina 1 di 7 seguito al sinistro avvenuto in Formia (LT), alla via Unità d'Italia, il giorno 14.04.2018, alle ore 19:15 circa.
Si costituiva la sollevando alcune eccezioni preliminari e contestando la Controparte_3 fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita attraverso l'escussione dei testi e l'espletamento di ctu, all'esito dell'udienza cartolare del 27.05.2025, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
In via preliminare, appare infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla compagnia assicurativa convenuta, per violazione dell'art. 163 c.p.c., in quanto si ritiene che il fatto storico sia descritto in maniera sufficiente, evincendosi chiaramente, dalla rappresentazione contenuta nell'atto introduttivo, che la caduta della sig.ra viene fatta discendere dalla condotta di Parte_1 guida imprudente del CP_1
Ciò chiarito, si ritiene necessario, innanzitutto, sintetizzare i termini della vicenda: parte attrice ha asserito che il giorno 14.04.2018, alle ore 19:15 circa, viaggiava, quale trasportata, a bordo del motociclo mod. MV Augusta tg. EH 55011, di proprietà e condotta da e mentre Controparte_1 procedevano in Formia, sulla via Unità d'Italia, all'altezza del distributore di carburante ESSO, a causa di una improvvisa accelerazione del conducente del motociclo, perdeva l'equilibrio e scivolava dal sellino, rovinando al suolo e che in seguito alla caduta si rendeva necessario l'intervento del 118 e il trasporto presso l'ospedale civile di Formia. In conseguenza delle lesioni riportate, decideva di agire nei confronti della compagnia assicurativa del motociclo, su cui viaggiava, per ottenere il risarcimento dei danni.
Ciò premesso, la domanda esperita ex art. 141 codice delle assicurazioni non può che essere dichiarata inammissibile, in quanto, secondo l'orientamento della Suprema Corte <Ai sensi dell'art. 141 del
d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli>> (Cass.
Sez. 6 - 3, Ord. n. 27263 del 16/09/2022) e nel caso di specie non risultano coinvolti altri veicoli all'infuori del motociclo. Infatti, dalla dinamica come ricostruita in citazione e confermata dai testi escussi, la trasportata sarebbe caduta dal motociclo a causa di un'improvvisa accelerata del conducente che le avrebbe fatto perdere l'equilibrio, per cui non vi è stato il coinvolgimento, nemmeno indiretto, di altro veicolo.
pagina 2 di 7 Tuttavia, parte attrice ha agito nei confronti della Controparte_3 delle assicurazioni e tale domanda si ritiene pienamente fondata.
anche ex art. 144 del codice pagina 3 di 7 A differenza del risarcimento diretto, in questo caso il passeggero deve dimostrare la responsabilità del conducente del veicolo per il sinistro e i danni subiti, onere che si ritiene assolto, in quanto i testi escussi all'udienza del 25.10.2021 hanno confermato che la caduta della trasportata è avvenuta in seguito all'impennata ad opera del conducente il motociclo. In particolare, la teste Testimone_1 riferiva: “preciso che ho visto tutta la scena: la moto ha impennato e la ragazza è scivolata”.
Codesto giudicante non condivide le conclusioni della compagnia assicuratrice, secondo cui vi sarebbe discrasia tra quanto riferito dall'attrice in citazione e quanto, invece, sostenuto dai testi escussi, per il fatto che la abbia parlato di improvvisa accelerata, mentre i testi avrebbero parlato di Parte_1 impennata, in quanto si ritiene che i due concetti non siano in contrasto, tenuto conto che l'impennata deriva comunque da un'accelerata e, in ogni caso, ciò che conta è che la caduta sia dipesa dalla condotta di guida del conducente.
Secondo parte convenuta, inoltre, la teste sarebbe inattendibile, perché in fase stragiudiziale avrebbe dichiarato di aver visto che la sig.ra perdeva sangue dal capo, mentre in giudizio avrebbe Parte_1 riferito che l'infortunata perdeva sangue dalle gambe. In realtà, non si ravvede alcuna contraddizione tra quanto riferito dalla teste in sede stragiudiziale e quanto dalla stessa dichiarato in giudizio, tenuto conto che la , in sede di escussione, dopo aver dichiarato di aver visto del sangue uscire dalle Tes_1 gambe, ha riferito di aver visto del sangue anche fuoriuscire dal capo: “La ragazza era a terra con i pantaloni stracciati e vedevo del sangue uscire dalle gambe, aveva varie ferite anche sul capo perché i capelli erano sporchi di sangue”.
Con riguardo alle contestazioni relative all'altro teste, si ritiene irrilevante, ai fini decisori, capire in che modo il abbia rilasciato i propri dati per essere chiamato a testimoniare. Tes_2
Tra l'altro, le lesioni refertate all'ospedale alla sono state ritenute compatibili con la Parte_1 dinamica anche dal ctu nominato, dott.ssa , la quale, alla pag. 12 del proprio elaborato, Persona_1 riferiva sul punto: “Le lesioni riscontrate appaiono causalmente collegate al sinistro de quo essendo soddisfatti i criteri necessari per la sussistenza del nesso di causa. Dalla raccolta anamnestica non sono emersi precedenti morbosi rilevanti ai fini della presente indagine”.
pagina 4 di 7 Secondo la compagnia assicuratrice, dalla descrizione del fatto storico, come prospettato in citazione, sussisterebbe un'evidente responsabilità della parte attrice, la quale, per cadere all'indietro, non sarebbe stata ben adagiata sul motociclo, per cui la sua caduta al suolo sarebbe logica conseguenza di un suo comportamento del tutto imprudente. In particolare, secondo la convenuta, qualora la trasportata fosse stata ben adagiata sul motociclo e fosse stata ben ancorato al conducente, di sicuro non sarebbe caduta all'indietro. Codesto giudicante, ritiene, in realtà, che quanto asserito dalla compagnia sia semplicemente una sua valutazione, priva di valenza giuridica, in quanto non vi è la prova di alcuna condotta negligente della trasportata.
Per quanto riguarda l'uso del casco, non vi è prova che la non lo indossasse, anzi, da Parte_1 entrambe le testimonianze rese in giudizio, si evincerebbe il contrario. La riferiva “Il casco Tes_1 cadendo si era slacciato” ed il riferiva: “preciso che scesi dalla macchina per prestare Tes_2 soccorso e vidi il casco rotto”.
Ai fini di un concorso di responsabilità, sarebbe stato onere della compagnia assicurativa dimostrare che il casco non era omologato o non idoneo al tipo di motociclo o non allacciato, ma tale onere non è stato assolto.
In merito alle risultanze peritali sul punto, il ctu riferiva: “le lesioni al volto cosi come refertate in sede di Pronto Soccorso fanno ipotizzare che la parte attrice non indossasse il casco nel momento dell'impatto dell'ovoide cranico e del massiccio facciale sul manto stradale”; tuttavia, quanto riferito non è sufficiente a far ritenere sussistente un concorso di colpa, in quanto il ctu fa solamente un'ipotesi e non dice che le lesioni al volto non si sarebbero verificate in caso di corretto utilizzo del casco omologato.
Per le ragioni esposte la domanda di risarcimento ex art. 144 codice assicurazioni si ritiene meritevole di accoglimento.
In merito alla quantificazione dei danni, ci si riporta alle risultanze peritali, non ravvedendo motivi per discostarsene, anche in virtù delle risposte esaustive del ctu alle osservazioni formulate dai ccttpp.
pagina 5 di 7 Il ctu riferiva: “a seguito dell'evento lesivo del trauma del 14/04/2018 la Sig.ra Parte_1
(di anni 33 all'epoca dei fatti) ebbe a riportare le seguenti lesioni: trauma cranico con vasta
[...] ferita lacero-contusa dell'arcata sopracciliare e dello zigomo di destra frattura delle ossa nasali, sofferenza - strumentalmente accertata- del tronco del nervo facciale destro alla sua branca superiore, trauma contusivo della colonna vertebrale con frattura dello spigolo antero-inferiore di L4 – ferita lacero-contusa della coscia sinistra con lesione muscolare, trauma contusivodistorsivo del ginocchio destro con lesione dell'LCA e del LCM - sindrome da distress post-traumatico….Dall'esame dell'iter clinico seguito dalla ed alla luce dell'esperienza clinica, si può affermare che la malattia Parte_1 ha avuto una durata complessiva di 120 giorni, ripartibili in giorni 30 (trenta) giorni di Invalidità
Temporanea Totale;
giorni 60 (sessanta) di Invalidità Temporanea Parziale (valutabile al 75%) e giorni 30 (trenta) di Invalidità Temporanea Parziale (valutabile al 50%), quale sintesi di periodo più lungo a scalare. 3) La IN presenta esiti anatomo funzionali di trauma cranico con sofferenza del nervo facciale destro, esiti anatomo funzionali di frattura delle ossa nasali, esiti anatomo funzionali di frattura della IV vertebra lombare e di valido trauma distorsivo di ginocchio destro.
Pregiudizio estetico di grado moderato. Per quanto attiene il danno biologico (inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto in sè e per sè considerata) - tenuto conto delle percentuali previste dalle percentuali orientative su riportate nonché delle più recenti linee guida della
SIMLA, può essere quantificato nella misura del 30% (trenta per cento)”.
Pertanto, sulla base delle considerazioni e valutazioni esposte, si ritiene di poter liquidare alla parte attrice, complessivamente, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di € 194.571,00 di cui €
10.350,00 a titolo di danno temporaneo ed € 184.221,00 a titolo di danno biologico, comprensivo del danno morale, riconosciuto per presunzioni, tenuto conto della durata della convalescenza e dell'impatto visivo delle lesioni riportate.
Si precisa che non si è tenuto conto della personalizzazione in quanto <In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento>> (Cass.
Sez. 3, Sent. n. 28988 del 11/11/2019). Nel caso in esame non sono stati rinvenuti né tra l'altro dedotti elementi con caratteri di peculiarità tali da motivare una personalizzazione in aumento.
pagina 6 di 7 Trattandosi di un debito di valore, la somma liquidata andrà devalutata al momento del sinistro e rivalutata di anno in anno, secondo gli indici Istat, fino alla presente pronuncia e saranno dovuti anche gli interessi compensativi, oltre gli interessi dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile scaglione fino ad
€ 260.000,00) e dell'attività espletata.
Le spese di ctu seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. III civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
- dichiara l'azione diretta inammissibile;
- accoglie la domanda ex art. 144 cod ass. e per l'effetto condanna la Controparte_3 al pagamento, in favore di parte attrice, a titolo di danno non patrimoniale, della complessiva somma di € 194.571,00 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva e ulteriori interessi dalla pronuncia al soddisfo;
- condanna altresì la al pagamento, in favore di parte attrice, delle Controparte_3 spese di lite, che liquida in € 555,53 per esborsi ed € 13.430,00 per compensi, oltre 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con distrazione;
- pone le spese di ctu, come già liquidate, definitivamente a carico di parte soccombente, con eventuali oneri restitutori
S.M.C.V., 22/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8367/2019 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Foschini, presso il cui studio Parte_1 elett.te domicilia in Caserta, al viale delle Betulle n. 11
-attrice- nei confronti di
Controparte_1
- convenuto contumace-
e di rappresentata e difesa dall'Avv. Fernando Brogna, presso il cui studio Controparte_2 elett.te domicilia in Capua (CE), alla Via Villa Vella n. 2
-convenuta-
OGGETTO: risarcimento sinistro
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare 27.05.2025
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la sig.ra evocava in giudizio il Parte_1 CP_1
e la al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al ristoro delle
[...] Controparte_2 lesioni che avrebbe patito, n.q. di terzo trasportato del motociclo mod. MV Augusta tg. EH 55011, in pagina 1 di 7 seguito al sinistro avvenuto in Formia (LT), alla via Unità d'Italia, il giorno 14.04.2018, alle ore 19:15 circa.
Si costituiva la sollevando alcune eccezioni preliminari e contestando la Controparte_3 fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita attraverso l'escussione dei testi e l'espletamento di ctu, all'esito dell'udienza cartolare del 27.05.2025, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
In via preliminare, appare infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla compagnia assicurativa convenuta, per violazione dell'art. 163 c.p.c., in quanto si ritiene che il fatto storico sia descritto in maniera sufficiente, evincendosi chiaramente, dalla rappresentazione contenuta nell'atto introduttivo, che la caduta della sig.ra viene fatta discendere dalla condotta di Parte_1 guida imprudente del CP_1
Ciò chiarito, si ritiene necessario, innanzitutto, sintetizzare i termini della vicenda: parte attrice ha asserito che il giorno 14.04.2018, alle ore 19:15 circa, viaggiava, quale trasportata, a bordo del motociclo mod. MV Augusta tg. EH 55011, di proprietà e condotta da e mentre Controparte_1 procedevano in Formia, sulla via Unità d'Italia, all'altezza del distributore di carburante ESSO, a causa di una improvvisa accelerazione del conducente del motociclo, perdeva l'equilibrio e scivolava dal sellino, rovinando al suolo e che in seguito alla caduta si rendeva necessario l'intervento del 118 e il trasporto presso l'ospedale civile di Formia. In conseguenza delle lesioni riportate, decideva di agire nei confronti della compagnia assicurativa del motociclo, su cui viaggiava, per ottenere il risarcimento dei danni.
Ciò premesso, la domanda esperita ex art. 141 codice delle assicurazioni non può che essere dichiarata inammissibile, in quanto, secondo l'orientamento della Suprema Corte <Ai sensi dell'art. 141 del
d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli>> (Cass.
Sez. 6 - 3, Ord. n. 27263 del 16/09/2022) e nel caso di specie non risultano coinvolti altri veicoli all'infuori del motociclo. Infatti, dalla dinamica come ricostruita in citazione e confermata dai testi escussi, la trasportata sarebbe caduta dal motociclo a causa di un'improvvisa accelerata del conducente che le avrebbe fatto perdere l'equilibrio, per cui non vi è stato il coinvolgimento, nemmeno indiretto, di altro veicolo.
pagina 2 di 7 Tuttavia, parte attrice ha agito nei confronti della Controparte_3 delle assicurazioni e tale domanda si ritiene pienamente fondata.
anche ex art. 144 del codice pagina 3 di 7 A differenza del risarcimento diretto, in questo caso il passeggero deve dimostrare la responsabilità del conducente del veicolo per il sinistro e i danni subiti, onere che si ritiene assolto, in quanto i testi escussi all'udienza del 25.10.2021 hanno confermato che la caduta della trasportata è avvenuta in seguito all'impennata ad opera del conducente il motociclo. In particolare, la teste Testimone_1 riferiva: “preciso che ho visto tutta la scena: la moto ha impennato e la ragazza è scivolata”.
Codesto giudicante non condivide le conclusioni della compagnia assicuratrice, secondo cui vi sarebbe discrasia tra quanto riferito dall'attrice in citazione e quanto, invece, sostenuto dai testi escussi, per il fatto che la abbia parlato di improvvisa accelerata, mentre i testi avrebbero parlato di Parte_1 impennata, in quanto si ritiene che i due concetti non siano in contrasto, tenuto conto che l'impennata deriva comunque da un'accelerata e, in ogni caso, ciò che conta è che la caduta sia dipesa dalla condotta di guida del conducente.
Secondo parte convenuta, inoltre, la teste sarebbe inattendibile, perché in fase stragiudiziale avrebbe dichiarato di aver visto che la sig.ra perdeva sangue dal capo, mentre in giudizio avrebbe Parte_1 riferito che l'infortunata perdeva sangue dalle gambe. In realtà, non si ravvede alcuna contraddizione tra quanto riferito dalla teste in sede stragiudiziale e quanto dalla stessa dichiarato in giudizio, tenuto conto che la , in sede di escussione, dopo aver dichiarato di aver visto del sangue uscire dalle Tes_1 gambe, ha riferito di aver visto del sangue anche fuoriuscire dal capo: “La ragazza era a terra con i pantaloni stracciati e vedevo del sangue uscire dalle gambe, aveva varie ferite anche sul capo perché i capelli erano sporchi di sangue”.
Con riguardo alle contestazioni relative all'altro teste, si ritiene irrilevante, ai fini decisori, capire in che modo il abbia rilasciato i propri dati per essere chiamato a testimoniare. Tes_2
Tra l'altro, le lesioni refertate all'ospedale alla sono state ritenute compatibili con la Parte_1 dinamica anche dal ctu nominato, dott.ssa , la quale, alla pag. 12 del proprio elaborato, Persona_1 riferiva sul punto: “Le lesioni riscontrate appaiono causalmente collegate al sinistro de quo essendo soddisfatti i criteri necessari per la sussistenza del nesso di causa. Dalla raccolta anamnestica non sono emersi precedenti morbosi rilevanti ai fini della presente indagine”.
pagina 4 di 7 Secondo la compagnia assicuratrice, dalla descrizione del fatto storico, come prospettato in citazione, sussisterebbe un'evidente responsabilità della parte attrice, la quale, per cadere all'indietro, non sarebbe stata ben adagiata sul motociclo, per cui la sua caduta al suolo sarebbe logica conseguenza di un suo comportamento del tutto imprudente. In particolare, secondo la convenuta, qualora la trasportata fosse stata ben adagiata sul motociclo e fosse stata ben ancorato al conducente, di sicuro non sarebbe caduta all'indietro. Codesto giudicante, ritiene, in realtà, che quanto asserito dalla compagnia sia semplicemente una sua valutazione, priva di valenza giuridica, in quanto non vi è la prova di alcuna condotta negligente della trasportata.
Per quanto riguarda l'uso del casco, non vi è prova che la non lo indossasse, anzi, da Parte_1 entrambe le testimonianze rese in giudizio, si evincerebbe il contrario. La riferiva “Il casco Tes_1 cadendo si era slacciato” ed il riferiva: “preciso che scesi dalla macchina per prestare Tes_2 soccorso e vidi il casco rotto”.
Ai fini di un concorso di responsabilità, sarebbe stato onere della compagnia assicurativa dimostrare che il casco non era omologato o non idoneo al tipo di motociclo o non allacciato, ma tale onere non è stato assolto.
In merito alle risultanze peritali sul punto, il ctu riferiva: “le lesioni al volto cosi come refertate in sede di Pronto Soccorso fanno ipotizzare che la parte attrice non indossasse il casco nel momento dell'impatto dell'ovoide cranico e del massiccio facciale sul manto stradale”; tuttavia, quanto riferito non è sufficiente a far ritenere sussistente un concorso di colpa, in quanto il ctu fa solamente un'ipotesi e non dice che le lesioni al volto non si sarebbero verificate in caso di corretto utilizzo del casco omologato.
Per le ragioni esposte la domanda di risarcimento ex art. 144 codice assicurazioni si ritiene meritevole di accoglimento.
In merito alla quantificazione dei danni, ci si riporta alle risultanze peritali, non ravvedendo motivi per discostarsene, anche in virtù delle risposte esaustive del ctu alle osservazioni formulate dai ccttpp.
pagina 5 di 7 Il ctu riferiva: “a seguito dell'evento lesivo del trauma del 14/04/2018 la Sig.ra Parte_1
(di anni 33 all'epoca dei fatti) ebbe a riportare le seguenti lesioni: trauma cranico con vasta
[...] ferita lacero-contusa dell'arcata sopracciliare e dello zigomo di destra frattura delle ossa nasali, sofferenza - strumentalmente accertata- del tronco del nervo facciale destro alla sua branca superiore, trauma contusivo della colonna vertebrale con frattura dello spigolo antero-inferiore di L4 – ferita lacero-contusa della coscia sinistra con lesione muscolare, trauma contusivodistorsivo del ginocchio destro con lesione dell'LCA e del LCM - sindrome da distress post-traumatico….Dall'esame dell'iter clinico seguito dalla ed alla luce dell'esperienza clinica, si può affermare che la malattia Parte_1 ha avuto una durata complessiva di 120 giorni, ripartibili in giorni 30 (trenta) giorni di Invalidità
Temporanea Totale;
giorni 60 (sessanta) di Invalidità Temporanea Parziale (valutabile al 75%) e giorni 30 (trenta) di Invalidità Temporanea Parziale (valutabile al 50%), quale sintesi di periodo più lungo a scalare. 3) La IN presenta esiti anatomo funzionali di trauma cranico con sofferenza del nervo facciale destro, esiti anatomo funzionali di frattura delle ossa nasali, esiti anatomo funzionali di frattura della IV vertebra lombare e di valido trauma distorsivo di ginocchio destro.
Pregiudizio estetico di grado moderato. Per quanto attiene il danno biologico (inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto in sè e per sè considerata) - tenuto conto delle percentuali previste dalle percentuali orientative su riportate nonché delle più recenti linee guida della
SIMLA, può essere quantificato nella misura del 30% (trenta per cento)”.
Pertanto, sulla base delle considerazioni e valutazioni esposte, si ritiene di poter liquidare alla parte attrice, complessivamente, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di € 194.571,00 di cui €
10.350,00 a titolo di danno temporaneo ed € 184.221,00 a titolo di danno biologico, comprensivo del danno morale, riconosciuto per presunzioni, tenuto conto della durata della convalescenza e dell'impatto visivo delle lesioni riportate.
Si precisa che non si è tenuto conto della personalizzazione in quanto <In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento>> (Cass.
Sez. 3, Sent. n. 28988 del 11/11/2019). Nel caso in esame non sono stati rinvenuti né tra l'altro dedotti elementi con caratteri di peculiarità tali da motivare una personalizzazione in aumento.
pagina 6 di 7 Trattandosi di un debito di valore, la somma liquidata andrà devalutata al momento del sinistro e rivalutata di anno in anno, secondo gli indici Istat, fino alla presente pronuncia e saranno dovuti anche gli interessi compensativi, oltre gli interessi dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile scaglione fino ad
€ 260.000,00) e dell'attività espletata.
Le spese di ctu seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. III civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
- dichiara l'azione diretta inammissibile;
- accoglie la domanda ex art. 144 cod ass. e per l'effetto condanna la Controparte_3 al pagamento, in favore di parte attrice, a titolo di danno non patrimoniale, della complessiva somma di € 194.571,00 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva e ulteriori interessi dalla pronuncia al soddisfo;
- condanna altresì la al pagamento, in favore di parte attrice, delle Controparte_3 spese di lite, che liquida in € 555,53 per esborsi ed € 13.430,00 per compensi, oltre 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con distrazione;
- pone le spese di ctu, come già liquidate, definitivamente a carico di parte soccombente, con eventuali oneri restitutori
S.M.C.V., 22/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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