Decreto decisorio 14 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 14/09/2021, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/09/2021
N. 01642/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1642 del 2015, proposto da
Allevamenti Zootecnici Trevigiani Soc. Agr. Sas di Rech Simone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Bressan, Annamaria Tassetto, Nicola Magaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Annamaria Tassetto in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Vedelago, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Favaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Diego Bernardi in Venezia, S. Croce, 252;
Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile non costituito in giudizio;
nei confronti
Schiavonesca Società Agricola Sas di IN SA & C non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza del Comune di Vedelago n. 68 del 6.08.2015 di demolizione di opere edilizie abusive e di ripristino dell’area, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quello impugnato, ivi compreso il parere della Commissione edilizia comunale del 29.07.2015 favorevole all’emissione dell’ordinanza di demolizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vedelago;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 25 novembre 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 14 settembre 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO