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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 28/11/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa AU DA nella causa iscritta al n. 1034 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente
TRA
, C.F. e , C.F. , in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sulla figlia minore Persona_1
, C.F. , elettivamente domiciliati in EL, via Pio X n.18 presso lo
[...] C.F._3
studio dell'Avv. Florinda Iudici, che li rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti
ATTORI
E
, in persona del pro tempore (C.F. ), Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di SS (C.F. ), P.IVA_2
presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174, è elettivamente domiciliata
CONVENUTO
E
(P.I. , Controparte_3 P.IVA_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_4
domiciliata in Milano, Via C. Hajech 10, presso lo studio dell'Avv. Angelo Pariani che la rappresentata e difende in virtù di delega a margine della comparsa di costituzione
ZA MA MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori convenivano in giudizio il
[...]
per sentirlo ritenere responsabile del sinistro occorso alla figlia il giorno Controparte_1 Persona_1
29.03.17 mentre svolgeva l'esercitazione di Cheerleading nella palestra dell'Istituto Comprensivo
“D RE NI Di EL e, conseguentemente, condannare al risarcimento del danno. Ciò
premesso, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di
SS Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Dichiarata se nel caso la
contumacia del convenuto.- in via preliminare, riconoscere e dichiarare la responsabilità del
convenuto nella cauzione del danno subito da a seguito dell'evento sopra Controparte_5
descritto;-per l'effetto, condannare il convenuto, in favore degli attori, in proprio e quali legali
rappresentanti della figlia, al risarcimento di tutti i danni patiti e quantificati in euro 10.816,84
nonché alle rifusione delle spese giudiziarie, oltre competenze ed onorari di causa come da legge”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.10.21, il convenuto si costituiva in CP_1
giudizio per contestare in fatto ed in diritto il contenuto dell'atto di citazione. Eccepiva,
preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164, co. 4, c.p.c. e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia EN Stadtische Versicherung AG
Vienna Insurance Group. Formulava, quindi, le seguenti domande: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale
adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:- in via preliminare, accertare e
dichiarare la nullità della presente domanda ai sensi dell'art. 164, comma IV, c.p.c., per omessa e/o
assoluta incertezza delle ragioni di diritto poste a base della stessa nonché per mancanza
dell'oggetto, in relazione al cd. petitum immediato;
- in via ancora preliminare, ma subordinata
rispetto alla superiore eccezione, disporre lo spostamento dell'udienza di prima comparizione per
consentire la chiamata in causa della EN Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance Group,
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Via Cristoforo Colombo 112 –928003 –
Roma (PEC: per essere da essa garantita e tenuta indenne in ipotesi di Email_1
eventuale condanna, disponendo, per l'effetto, il differimento dell'udienza di prima comparizione delle parti;
- in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare infondata l'azione proposta da
parte attrice in punto di fatto per i motivi sopra descritti, o, comunque, in subordine, procedere ad
una diversa e più corretta individuazione della somma da corrispondere a titolo di risarcimento;
-
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare la EN
Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance Group, in persona del legale rappresentante p.t., a
tenere indenne e manlevare l'Amministrazione convenuta, nei limiti dei massimali contrattuali, da
qualunque somma questo fosse condannato a pagare in ragione dell'incidente per cui è causa”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, il 14.03.22 la EN Stadtische Versicherung AG Vienna
Insurance Group si costituiva in giudizio per contrastare le domande avversarie e rassegnare le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e
deduzione disattesa, così giudicare: Nel merito in via principale: Per tutti i motivi meglio illustrati
in narrativa, respingere le domande formulate dagli attori in quanto infondate in fatto e diritto. In
via subordinata: Nella mera e denegata eventualità in cui non fosse accolta la richiesta formulata in
via principale, liquidare negli stretti limiti di giustizia il danno subito da , che Persona_1
verrà eventualmente accertato al termine dell'espletanda istruttoria nella misura percentuale in cui
avesse ad essere accertata e dichiarata la responsabilità dell' assicurato con Controparte_6
EN Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance Group. In ogni caso, con vittoria di spese e
compensi oltre al rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge da distrarsi in favore del
procuratore antistatario.”
Esaurita la fase istruttoria la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17 della legge 18
giugno 2009, n. 69 e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente. Pertanto, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali di causa e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità della citazione proposta dal convenuto. CP_1
Infatti, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando “l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4
dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da
compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della
domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei
documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle
ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente
il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese» (Cass. 11751/2013;
3363/2019). Nella specie, tenuto conto della specifica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda proposta da parte degli attori e dei documenti allegati, non può ritenersi sussistente alcuna incertezza delle ragioni poste a base della domanda.
In punto di fatto, l'istruttoria espletata ha dimostrato il verificarsi del sinistro occorso alla minore il
29.03.17, nella palestra dell'Istituto Comprensivo “D NI, durante una esercitazione di
Cheerleading, alla presenza dell' insegnante di educazione fisica, e della Persona_2
esperta esterna, Persona_3
La teste ha, infatti, confermato la dinamica del sinistro rappresentata in citazione Testimone_1
e, in particolare, ha dichiarato che nell'occorso la minore si trovava a terra con le gambe Persona_1
divaricate in spaccata, quando veniva spinta da dietro dalla Prof. con una pressione sulla Per_3
schiena, esercitata con entrambe le mani. In particolare, ha riferito “… La professoressa Per_3
nell'esercitare la pressione, si trovava in piedi.” “La sbatteva esattamente la mandibola, ma Pt_1 non ricordo da quale lato della mandibola” “Preciso che la sbatteva due volte sul pavimento. Pt_1
La pressione è stata esercitata due volte”.
La teste , insegnante di scienze motorie presso l'Istituto Comprensivo “D Persona_2
NI ha confermato la relazione a sua firma redatta il 30.03.17 in ordine al verificarsi dell'incidente
(doc. 2 fasc. ), ma ha dichiarato di non di non ricordare se l'incidente fosse avvenuto CP_7
accidentalmente o meno e di non essersi trovata vicino alla ragazza. “Non ricordo dove io mi trovassi
nell'occorso né a quanta distanza fossi dall' alunna Preciso che in ordine a quanto sopra Pt_1
dichiarato non ricordo se la professoressa ha spinto, o taccato solo, l'allieva La stessa teste, Pt_1
ha comunque riferito che nell'occorso la ragazza lamentava forti dolori al mento, tanto che nelle immediatezze le veniva applicato del ghiaccio secco.
Pacificamente, quindi, accertato l'evento di danno, nessun dubbio può esservi sulla sussistenza di una responsabilità in capo al per il pregiudizio sofferto dalla figlia degli attori, CP_7 Persona_1
Orbene, secondo la giurisprudenza, il dovere di vigilanza dell'insegnante, per il danno subito dall'allievo, va commisurato all'età e al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto perché l'istituto scolastico possa essere ritenuto responsabile è
necessario che l'allievo sia stato affidato all'insegnante, potendo quest'ultimo essere chiamato a rispondere dei soli fatti accaduti nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla sua vigilanza.
Ne consegue che colui che agisce per ottenere il risarcimento, deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che invochi la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, affinché sia salvaguardata l'incolumità degli alunni minori.
L'art. 2048 c.c. prevede, infatti, una presunzione di responsabilità in capo all'insegnante per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, superabile solo con la prova, incombente sull'amministrazione scolastica, di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con la diligenza idonea ad impedire il fatto. Per potersi ritenere integrata la suddetta prova non è peraltro sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale.
Ebbene, mentre nel caso in cui si lamenti il danno subito dall'allievo per fatto illecito altrui trova applicazione il disposto di cui all'art. 2048 c.c., nella diversa ipotesi di “autolesionismo”, ovvero di danno cagionato all'alunno da sé stesso, la giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 9346/02) ha qualificato la responsabilità
dell'istituto scolastico e dell'insegnante come contrattuale, trovando quindi applicazione il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.
Ne discende che in entrambe le ipotesi di responsabilità, sopra menzionate, l'una di natura extracontrattuale,
ex art. 2048 c.c., l'altra di matrice contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., vigono le stesse regole di ripartizione dell'onere della prova, dovendo l'attore provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile all'obbligato (Cass. Civ. 8067/07).
Alla luce delle superiori osservazioni, non può non ritenersi provato che il fatto si sia verificato durante lo svolgimento del rapporto e che l'amministrazione convenuta non ha dimostrato che il danno sia stato determinato da causa ad essa non imputabile né di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con la diligenza idonea ad impedire il fatto.
In definitiva, l'Amministrazione convenuta è chiamata a rispondere in via esclusiva e per intero del danno sofferto da . Controparte_5
Secondo quanto riportato nella relazione peritale a firma della dott.ssa e del Dott. Persona_4 Per_5
il danno lamentato dalla figlia degli attori è compatibile con la dinamica dell'infortuno. Con
[...]
riferimento proprio alle lesioni lamentate i predetti consulenti hanno formulato la seguente diagnosi:
“Trauma contusivo rachide cervicale guarito senza postumi anatomici e funzionali;
trauma contusivo
al mento con ecchimosi guarita senza esiti cicatriziali.” Ed hanno concluso la relazione riconoscendo in capo alla ragazza una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 07, parziale al 50% di giorni
20 e al 25% di ulteriori giorni 20.
Alla luce del referto di pronto soccorso, attestante una prognosi di gg 3, si ritiene equo di riconoscere in capo alla ragazza gg. 3 di inabilità temporanea assoluta.
Ciò premesso, per addivenire ad una liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1126 e 2056
c.c., nonché di un danno il più possibile personalizzato, si ritiene di dover avere riguardo in modo particolare all'età della danneggiata ed alla entità della lesione subita, secondo le Tabelle di Milano.
Orbene, in conseguenza delle lesioni come sopra accertate, il danno subito dalla ragazza può
quantificarsi € 345,00 per invalidità temporanea assoluta, € 603,75 per invalidità parziale al 75%, in
€. 1.150,00 per invalidità parziale al 50%, ed in € 575,00 per invalidità parziale al 25% 3 perciò
complessivamente € 2.673,75.
Quale danno patrimoniale agli attori andrà riconosciuta la somma di € 630,00 per le sole spese mediche ritenute congrue, e di cui agli allegati nn. 2, 3, 4 e 9 dell'atto di citazione. In definitiva, agli attori, per le lesioni subite dalla figlia in occasione del sinistro de quo, dovrà riconoscersi la complessiva somma di € 3.303,75.
Sugli importi, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, debiti di valore, sono riconosciuti,
rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate di anno in anno dalla data dell'incidente, ossia il 29.03.2017, alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché i soli interessi legali da tale ultima data al soddisfo.
Ferma la responsabilità dell'Amministrazione convenuta, è fondata la domanda di manleva da quest'ultima proposta nei confronti della EN Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance
Group. Il rapporto assicurativo non è in contestazione, né lo sono la vigenza dell'assicurazione al momento del sinistro e l'inerenza del danno lamentato dagli attori rispetto all'ambito del rischio assicurato. La compagnia chiamata in causa sarà quindi chiamata a tenere indenne e manlevare il convenuto. CP_1 Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d.
“criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cass. n. 16630/13;
Cass. n. 11356/06).
Le spese del giudizio- liquidate ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/ in complessivi € 2.822,09, di cui
€ 282,09 per spese ed € 2.540,00 per onorari, oltre accessori come per legge, e le spese per l'espletata
CTU, seguono la soccombenza.
Dato l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca, le spese tra il convenuto e la EN CP_1
Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance Group, devono compensarsi interamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di SS, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
riconosciuta l'esclusiva responsabilità del convenuto in ordine ai fatti di cui in narrativa, CP_1
così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore al pagamento in favore Controparte_1
di e della somma di € 3.303,75, oltre ancora interessi e rivalutazione Parte_1 Parte_2
monetaria, come in parte motiva;
- condanna il in persona del pro tempore alla rifusione delle spese Controparte_1 CP_2
processuali in favore di e , liquidate in complessivi € 2.822,09, di cui € Parte_1 Parte_2
282,09 per spese ed € 2.540,00 per onorari, oltre accessori come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, interamente a carico del
[...]
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
- accoglie la domanda di manleva proposta dal e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
EN Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance Group, a tenere indenne e manlevato il convenuto dalle conseguenze pregiudizievoli di cui alla presente decisione. CP_1 - compensa integralmente le spese tra il Controparte_1
AG Vienna Insurance Group,
Così deciso in SS il 27 Novembre 2025.
e la EN Stadtische Versicherung
IL GIUDICE
Dott.ssa AU DA
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa AU DA nella causa iscritta al n. 1034 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente
TRA
, C.F. e , C.F. , in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sulla figlia minore Persona_1
, C.F. , elettivamente domiciliati in EL, via Pio X n.18 presso lo
[...] C.F._3
studio dell'Avv. Florinda Iudici, che li rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti
ATTORI
E
, in persona del pro tempore (C.F. ), Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di SS (C.F. ), P.IVA_2
presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174, è elettivamente domiciliata
CONVENUTO
E
(P.I. , Controparte_3 P.IVA_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_4
domiciliata in Milano, Via C. Hajech 10, presso lo studio dell'Avv. Angelo Pariani che la rappresentata e difende in virtù di delega a margine della comparsa di costituzione
ZA MA MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori convenivano in giudizio il
[...]
per sentirlo ritenere responsabile del sinistro occorso alla figlia il giorno Controparte_1 Persona_1
29.03.17 mentre svolgeva l'esercitazione di Cheerleading nella palestra dell'Istituto Comprensivo
“D RE NI Di EL e, conseguentemente, condannare al risarcimento del danno. Ciò
premesso, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di
SS Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Dichiarata se nel caso la
contumacia del convenuto.- in via preliminare, riconoscere e dichiarare la responsabilità del
convenuto nella cauzione del danno subito da a seguito dell'evento sopra Controparte_5
descritto;-per l'effetto, condannare il convenuto, in favore degli attori, in proprio e quali legali
rappresentanti della figlia, al risarcimento di tutti i danni patiti e quantificati in euro 10.816,84
nonché alle rifusione delle spese giudiziarie, oltre competenze ed onorari di causa come da legge”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.10.21, il convenuto si costituiva in CP_1
giudizio per contestare in fatto ed in diritto il contenuto dell'atto di citazione. Eccepiva,
preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164, co. 4, c.p.c. e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia EN Stadtische Versicherung AG
Vienna Insurance Group. Formulava, quindi, le seguenti domande: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale
adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:- in via preliminare, accertare e
dichiarare la nullità della presente domanda ai sensi dell'art. 164, comma IV, c.p.c., per omessa e/o
assoluta incertezza delle ragioni di diritto poste a base della stessa nonché per mancanza
dell'oggetto, in relazione al cd. petitum immediato;
- in via ancora preliminare, ma subordinata
rispetto alla superiore eccezione, disporre lo spostamento dell'udienza di prima comparizione per
consentire la chiamata in causa della EN Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance Group,
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Via Cristoforo Colombo 112 –928003 –
Roma (PEC: per essere da essa garantita e tenuta indenne in ipotesi di Email_1
eventuale condanna, disponendo, per l'effetto, il differimento dell'udienza di prima comparizione delle parti;
- in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare infondata l'azione proposta da
parte attrice in punto di fatto per i motivi sopra descritti, o, comunque, in subordine, procedere ad
una diversa e più corretta individuazione della somma da corrispondere a titolo di risarcimento;
-
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare la EN
Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance Group, in persona del legale rappresentante p.t., a
tenere indenne e manlevare l'Amministrazione convenuta, nei limiti dei massimali contrattuali, da
qualunque somma questo fosse condannato a pagare in ragione dell'incidente per cui è causa”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, il 14.03.22 la EN Stadtische Versicherung AG Vienna
Insurance Group si costituiva in giudizio per contrastare le domande avversarie e rassegnare le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e
deduzione disattesa, così giudicare: Nel merito in via principale: Per tutti i motivi meglio illustrati
in narrativa, respingere le domande formulate dagli attori in quanto infondate in fatto e diritto. In
via subordinata: Nella mera e denegata eventualità in cui non fosse accolta la richiesta formulata in
via principale, liquidare negli stretti limiti di giustizia il danno subito da , che Persona_1
verrà eventualmente accertato al termine dell'espletanda istruttoria nella misura percentuale in cui
avesse ad essere accertata e dichiarata la responsabilità dell' assicurato con Controparte_6
EN Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance Group. In ogni caso, con vittoria di spese e
compensi oltre al rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge da distrarsi in favore del
procuratore antistatario.”
Esaurita la fase istruttoria la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17 della legge 18
giugno 2009, n. 69 e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente. Pertanto, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali di causa e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità della citazione proposta dal convenuto. CP_1
Infatti, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando “l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4
dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da
compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della
domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei
documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle
ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente
il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese» (Cass. 11751/2013;
3363/2019). Nella specie, tenuto conto della specifica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda proposta da parte degli attori e dei documenti allegati, non può ritenersi sussistente alcuna incertezza delle ragioni poste a base della domanda.
In punto di fatto, l'istruttoria espletata ha dimostrato il verificarsi del sinistro occorso alla minore il
29.03.17, nella palestra dell'Istituto Comprensivo “D NI, durante una esercitazione di
Cheerleading, alla presenza dell' insegnante di educazione fisica, e della Persona_2
esperta esterna, Persona_3
La teste ha, infatti, confermato la dinamica del sinistro rappresentata in citazione Testimone_1
e, in particolare, ha dichiarato che nell'occorso la minore si trovava a terra con le gambe Persona_1
divaricate in spaccata, quando veniva spinta da dietro dalla Prof. con una pressione sulla Per_3
schiena, esercitata con entrambe le mani. In particolare, ha riferito “… La professoressa Per_3
nell'esercitare la pressione, si trovava in piedi.” “La sbatteva esattamente la mandibola, ma Pt_1 non ricordo da quale lato della mandibola” “Preciso che la sbatteva due volte sul pavimento. Pt_1
La pressione è stata esercitata due volte”.
La teste , insegnante di scienze motorie presso l'Istituto Comprensivo “D Persona_2
NI ha confermato la relazione a sua firma redatta il 30.03.17 in ordine al verificarsi dell'incidente
(doc. 2 fasc. ), ma ha dichiarato di non di non ricordare se l'incidente fosse avvenuto CP_7
accidentalmente o meno e di non essersi trovata vicino alla ragazza. “Non ricordo dove io mi trovassi
nell'occorso né a quanta distanza fossi dall' alunna Preciso che in ordine a quanto sopra Pt_1
dichiarato non ricordo se la professoressa ha spinto, o taccato solo, l'allieva La stessa teste, Pt_1
ha comunque riferito che nell'occorso la ragazza lamentava forti dolori al mento, tanto che nelle immediatezze le veniva applicato del ghiaccio secco.
Pacificamente, quindi, accertato l'evento di danno, nessun dubbio può esservi sulla sussistenza di una responsabilità in capo al per il pregiudizio sofferto dalla figlia degli attori, CP_7 Persona_1
Orbene, secondo la giurisprudenza, il dovere di vigilanza dell'insegnante, per il danno subito dall'allievo, va commisurato all'età e al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto perché l'istituto scolastico possa essere ritenuto responsabile è
necessario che l'allievo sia stato affidato all'insegnante, potendo quest'ultimo essere chiamato a rispondere dei soli fatti accaduti nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla sua vigilanza.
Ne consegue che colui che agisce per ottenere il risarcimento, deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che invochi la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, affinché sia salvaguardata l'incolumità degli alunni minori.
L'art. 2048 c.c. prevede, infatti, una presunzione di responsabilità in capo all'insegnante per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, superabile solo con la prova, incombente sull'amministrazione scolastica, di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con la diligenza idonea ad impedire il fatto. Per potersi ritenere integrata la suddetta prova non è peraltro sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale.
Ebbene, mentre nel caso in cui si lamenti il danno subito dall'allievo per fatto illecito altrui trova applicazione il disposto di cui all'art. 2048 c.c., nella diversa ipotesi di “autolesionismo”, ovvero di danno cagionato all'alunno da sé stesso, la giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 9346/02) ha qualificato la responsabilità
dell'istituto scolastico e dell'insegnante come contrattuale, trovando quindi applicazione il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.
Ne discende che in entrambe le ipotesi di responsabilità, sopra menzionate, l'una di natura extracontrattuale,
ex art. 2048 c.c., l'altra di matrice contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., vigono le stesse regole di ripartizione dell'onere della prova, dovendo l'attore provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile all'obbligato (Cass. Civ. 8067/07).
Alla luce delle superiori osservazioni, non può non ritenersi provato che il fatto si sia verificato durante lo svolgimento del rapporto e che l'amministrazione convenuta non ha dimostrato che il danno sia stato determinato da causa ad essa non imputabile né di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con la diligenza idonea ad impedire il fatto.
In definitiva, l'Amministrazione convenuta è chiamata a rispondere in via esclusiva e per intero del danno sofferto da . Controparte_5
Secondo quanto riportato nella relazione peritale a firma della dott.ssa e del Dott. Persona_4 Per_5
il danno lamentato dalla figlia degli attori è compatibile con la dinamica dell'infortuno. Con
[...]
riferimento proprio alle lesioni lamentate i predetti consulenti hanno formulato la seguente diagnosi:
“Trauma contusivo rachide cervicale guarito senza postumi anatomici e funzionali;
trauma contusivo
al mento con ecchimosi guarita senza esiti cicatriziali.” Ed hanno concluso la relazione riconoscendo in capo alla ragazza una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 07, parziale al 50% di giorni
20 e al 25% di ulteriori giorni 20.
Alla luce del referto di pronto soccorso, attestante una prognosi di gg 3, si ritiene equo di riconoscere in capo alla ragazza gg. 3 di inabilità temporanea assoluta.
Ciò premesso, per addivenire ad una liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1126 e 2056
c.c., nonché di un danno il più possibile personalizzato, si ritiene di dover avere riguardo in modo particolare all'età della danneggiata ed alla entità della lesione subita, secondo le Tabelle di Milano.
Orbene, in conseguenza delle lesioni come sopra accertate, il danno subito dalla ragazza può
quantificarsi € 345,00 per invalidità temporanea assoluta, € 603,75 per invalidità parziale al 75%, in
€. 1.150,00 per invalidità parziale al 50%, ed in € 575,00 per invalidità parziale al 25% 3 perciò
complessivamente € 2.673,75.
Quale danno patrimoniale agli attori andrà riconosciuta la somma di € 630,00 per le sole spese mediche ritenute congrue, e di cui agli allegati nn. 2, 3, 4 e 9 dell'atto di citazione. In definitiva, agli attori, per le lesioni subite dalla figlia in occasione del sinistro de quo, dovrà riconoscersi la complessiva somma di € 3.303,75.
Sugli importi, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, debiti di valore, sono riconosciuti,
rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate di anno in anno dalla data dell'incidente, ossia il 29.03.2017, alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché i soli interessi legali da tale ultima data al soddisfo.
Ferma la responsabilità dell'Amministrazione convenuta, è fondata la domanda di manleva da quest'ultima proposta nei confronti della EN Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance
Group. Il rapporto assicurativo non è in contestazione, né lo sono la vigenza dell'assicurazione al momento del sinistro e l'inerenza del danno lamentato dagli attori rispetto all'ambito del rischio assicurato. La compagnia chiamata in causa sarà quindi chiamata a tenere indenne e manlevare il convenuto. CP_1 Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d.
“criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cass. n. 16630/13;
Cass. n. 11356/06).
Le spese del giudizio- liquidate ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/ in complessivi € 2.822,09, di cui
€ 282,09 per spese ed € 2.540,00 per onorari, oltre accessori come per legge, e le spese per l'espletata
CTU, seguono la soccombenza.
Dato l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca, le spese tra il convenuto e la EN CP_1
Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance Group, devono compensarsi interamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di SS, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
riconosciuta l'esclusiva responsabilità del convenuto in ordine ai fatti di cui in narrativa, CP_1
così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore al pagamento in favore Controparte_1
di e della somma di € 3.303,75, oltre ancora interessi e rivalutazione Parte_1 Parte_2
monetaria, come in parte motiva;
- condanna il in persona del pro tempore alla rifusione delle spese Controparte_1 CP_2
processuali in favore di e , liquidate in complessivi € 2.822,09, di cui € Parte_1 Parte_2
282,09 per spese ed € 2.540,00 per onorari, oltre accessori come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, interamente a carico del
[...]
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
- accoglie la domanda di manleva proposta dal e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
EN Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance Group, a tenere indenne e manlevato il convenuto dalle conseguenze pregiudizievoli di cui alla presente decisione. CP_1 - compensa integralmente le spese tra il Controparte_1
AG Vienna Insurance Group,
Così deciso in SS il 27 Novembre 2025.
e la EN Stadtische Versicherung
IL GIUDICE
Dott.ssa AU DA