Sentenza 28 marzo 2022
Ordinanza collegiale 10 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 28/03/2022, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/03/2022
N. 00258/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00882/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di IN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 882 del 2021, proposto da
ER De GE, rappresentato e difeso dagli avvocati Manlio Formica e Monica Cerrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Lanzetta e Alessandro Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via Cesare Beccaria n. 29;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 790/2015, pubblicata dal Giudice del Lavoro di NO l’1.12.2015 (NRG 1324/2015), notificata all’INPS in data 26-28 aprile 2016, non impugnata, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 il dott. ER Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Letto, il ricorso notificato a mezzo pec il 15 dicembre 2021 e depositato il medesimo giorno, con cui il sig. ER De GE ha adito questo Tribunale, ai sensi degli artt. 112 e ss. del c.p.a, chiedendo:
- l’accertamento dell’inadempimento dell’INPS agli obblighi nascenti dalla sentenza n. 790/2015, pubblicata l’1.12.2015, con cui il Giudice del Lavoro di NO accogliendo il ricorso proposto dal ricorrente dichiarava “insussistente l’obbligo di iscrizione del ricorrente alla gestione separata dal 1° gennaio 2008 e, conseguentemente, insussistente l’obbligo di versamento dei contributi richiesti dall’INPS”;
- ordinarsi all’INPS, in ottemperanza al giudicato nascente dalla succitata di disporre in via immediata la cancellazione del nominativo del ricorrente dalla gestione separata;
- dichiararsi la nullità di tutti gli atti posti in essere in violazione del giudicato;
- assegnarsi all’INPS un termine, non superiore a giorni 30 (trenta) per adempiere agli obblighi sanciti dal giudicato, come sopra precisati;
- nominarsi fin d’ora un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva nel caso i resistenti risultino ulteriormente inadempienti;
- stabilirsi la corresponsione da parte dell’INPS a favore del ricorrente di una somma di denaro per il caso di ulteriori ritardi/violazioni/inosservanze nell’esecuzione del giudicato, ex art. 114 comma 4 lett. e) cpa;
Considerato, che il ricorrente deduce:
- che l’Ente resistente, non solo non effettuava la cancellazione del nominativo del ricorrente dalla gestione separata ma, in palese violazione del predetto accertamento giudiziale inoppugnabile, perseverava nel richiedere la corresponsione dei relativi contributi, subissandolo di intimazioni, cartelle di pagamento e quant’altro, in riscontro ai quali il sig. De GE era costretto ad inoltrare altrettante diffide ed appositi ricorsi amministrativi al Comitato Provinciale;
- che la sentenza ottemperanda è passata in giudicato (non essendo stata impugnata entro i termini di legge) nonostante la notifica all’INPS, avvenuta in data 26/28 aprile 2016; E’ evidente come, allo stato, siano trascorsi oltre 5 anni dal passaggio in giudicato, senza che l’Ente resistente abbia adempiuto a quanto disposto dal Giudice del Lavoro di NO (in sintesi: depennare il nominativo del ricorrente dalla gestione separata, non essendo egli tenuto al versamento dei relativi contributi “dal 1° gennaio 2008”);
Visto, l’atto depositato il 24 febbraio 2022 con cui si è costituito in giudizio l’INPS chiedendo il rigetto del ricorso;
Considerato, che l’art. 112 comma 2 prevede che l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione – tra le altre – delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;
Vista, la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza rilasciata in data 29.11.2021 dalla cancelleria Lavoro del Tribunale di NO;
Viste, le domande di nomina di commissario ad acta e di condanna, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni ulteriore ritardo;
Considerato, che il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto non essendo contestato che l’INPS non ha ottemperato alla sentenza in argomento cancellando l’iscrizione del ricorrente alla gestione separata a far data dal 1° gennaio 2008;
Ritenuto, che la domanda di fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va accolta, disponendosi l’irrogazione a carico dell’INPS della predetta penalità nella misura di € 50 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo da parte dell’INPS nella ottemperanza alla sentenza; Precisato, che l’inadempimento rilevante ai fini della penalità di mora – che decorre dal giorno della comunicazione in via amministrativa, ovvero, se anteriore, della notifica della presente decisione – avrà come termine finale il giorno di insediamento del Commissario ad acta e che il ricorrente dovranno, comunque, evitare soluzioni di continuità tra la scadenza del termine assegnato per ottemperare e l’insediamento del Commissario, sollecitandone tempestivamente l’intervento;
Considerato, che dopo l’insediamento del Commissario ad acta non v’è più necessità di “coazione all’adempimento”, né un ritardo ulteriormente imputabile alla P.A. (v. T.A.R. Lazio, IN, Sez. I, 31 ottobre 2012, n. 822), anche per il definitivo trasferimento dei poteri in capo al Commissario ad acta e della preclusione di ulteriori interventi della P.A. dopo che quest’ultimo si sia attivato;
Considerato, in conclusione, che l’odierno ricorso possiede i requisiti sopra indicati ed è pertanto meritevole di accoglimento in quanto, ad oggi, l’INPS non ha provveduto a cancellare il ricorrente dalla Gestione Separata a far data dal 1.1.2008;
Ritenuto, che le spese del giudizio devono seguire la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di IN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul R.G. 882/21, lo accoglie e per l’effetto così dispone:
a) assegna all’INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura del ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti alla esecuzione della sentenza indicata in epigrafe;
b) condanna l’INPS al pagamento della penalità di mora nella misura e nei termini di cui in motivazione;
c) dispone che, allo spirare di tale termine di trenta giorni, ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad actus, il Direttore della Ragioneria Territoriale di IN o funzionario da lui delegato, che sarà nominato su sollecitazione di parte ricorrente;
d) pone a carico dell’INPS il compenso del commissario, e dispone sin d’ora il pagamento dell’acconto di € 600,00 (seicento), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario, cui dovrà essere allegata una documentata relazione di chiarimento sull’attività svolta;
e) condanna l’INPS al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento), oltre Spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi a favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari;
f) ordina la restituzione del contributo unificato;
g) dispone la trasmissione di copia della sentenza alla Corte dei Conti per le valutazioni di competenza in ordine a eventuali profili di responsabilità amministrativa dei funzionari dell’Amministrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IN nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Ivo Correale, Consigliere
ER Maria Bucchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER Maria Bucchi | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO