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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 01/12/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1604 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Boezio n. 14, nello studio dell'Avv. Parte_1
RI GI e dell'Avv. GOMBIA LOREDANA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. EUTIZI
CINZIA in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16.07.2024, chiedeva al Tribunale di Parte_1 condannare l' a corrispondere in proprio favore i ratei dell'assegno ordinario di invalidità CP_1 di cui all'art. 1 L. 222/84 (essendo stato il relativo requisito sanitario riconosciuto con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 19.12.2023 nel procedimento n. R.G.
2137/2022 a decorrere dal mese di ottobre 2021, ovvero dal momento della revoca della prestazione), oltre interessi legali e spese di lite, da distrarsi.
L' si è costituito rilevando di aver già provveduto a riconoscere il diritto in questione CP_1 producendo comunicazione di liquidazione del 13.06.2025. In particolare, deduceva di aver TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
provveduto alla ricostituzione della prestazione con la originaria decorrenza del 1.08.2015 e al calcolo degli arretrati dovuti dalla data della revoca della prestazione (ovvero, dal mese di ottobre 2021), nonché di aver iniziato ad erogare regolarmente la prestazione a partire dal mese di luglio 2025 mediante accredito di un importo pari ad €15.959,50 comprensivo degli arretrati
(importo così quantificato al netto delle detrazioni IRPEF e della trattenuta per inadempimento agli obblighi di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento applicata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 9 settembre 1973, n. 602).
2. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna, il procuratore della parte ricorrente non ha contestato quanto affermato da in punto di quantificazione degli importi CP_1 corrisposti a titolo di ratei e di arretrati – con le ovvie conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. – confermando di aver ricevuto l'erogazione della prestazione oggetto della domanda avanzata con il presente giudizio e richiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Pertanto, il processo è stato deciso.
Non residuando, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al
50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta;
CP_1 la restante metà delle spese di lite – liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni previdenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.c., cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/12/2022, n. 35756 – vanno poste a carico dell' considerato che il ricorrente ha ricevuto il pagamento dei ratei e degli CP_1 arretrati soltanto a decorrere dal mese di luglio 2025, ovvero successivamente alla notifica del ricorso introduttivo (effettuata in data 29.07.2024). Come previsto dall'art. 4 D.M. cit., si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n.
10206).
Tali spese vanno distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese di giudizio, CP_1 che liquida, per l'intero, in complessivi €3.784,65, di cui €3.291,00 per compensi ed €493,65 per spese generali, oltre IVA e C.P.A., da distrarsi;
compensa la restante metà delle spese.
Civitavecchia, 01/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1604 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Boezio n. 14, nello studio dell'Avv. Parte_1
RI GI e dell'Avv. GOMBIA LOREDANA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. EUTIZI
CINZIA in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16.07.2024, chiedeva al Tribunale di Parte_1 condannare l' a corrispondere in proprio favore i ratei dell'assegno ordinario di invalidità CP_1 di cui all'art. 1 L. 222/84 (essendo stato il relativo requisito sanitario riconosciuto con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 19.12.2023 nel procedimento n. R.G.
2137/2022 a decorrere dal mese di ottobre 2021, ovvero dal momento della revoca della prestazione), oltre interessi legali e spese di lite, da distrarsi.
L' si è costituito rilevando di aver già provveduto a riconoscere il diritto in questione CP_1 producendo comunicazione di liquidazione del 13.06.2025. In particolare, deduceva di aver TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
provveduto alla ricostituzione della prestazione con la originaria decorrenza del 1.08.2015 e al calcolo degli arretrati dovuti dalla data della revoca della prestazione (ovvero, dal mese di ottobre 2021), nonché di aver iniziato ad erogare regolarmente la prestazione a partire dal mese di luglio 2025 mediante accredito di un importo pari ad €15.959,50 comprensivo degli arretrati
(importo così quantificato al netto delle detrazioni IRPEF e della trattenuta per inadempimento agli obblighi di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento applicata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 9 settembre 1973, n. 602).
2. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna, il procuratore della parte ricorrente non ha contestato quanto affermato da in punto di quantificazione degli importi CP_1 corrisposti a titolo di ratei e di arretrati – con le ovvie conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. – confermando di aver ricevuto l'erogazione della prestazione oggetto della domanda avanzata con il presente giudizio e richiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Pertanto, il processo è stato deciso.
Non residuando, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al
50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta;
CP_1 la restante metà delle spese di lite – liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni previdenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.c., cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/12/2022, n. 35756 – vanno poste a carico dell' considerato che il ricorrente ha ricevuto il pagamento dei ratei e degli CP_1 arretrati soltanto a decorrere dal mese di luglio 2025, ovvero successivamente alla notifica del ricorso introduttivo (effettuata in data 29.07.2024). Come previsto dall'art. 4 D.M. cit., si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n.
10206).
Tali spese vanno distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese di giudizio, CP_1 che liquida, per l'intero, in complessivi €3.784,65, di cui €3.291,00 per compensi ed €493,65 per spese generali, oltre IVA e C.P.A., da distrarsi;
compensa la restante metà delle spese.
Civitavecchia, 01/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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