Articolo 1 della Legge 28 aprile 1998, n. 130
Versione
22 maggio 1998
Art. 1. 1. L' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 , dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 , e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.
2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalita' di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota al titolo e all' art. 1:
- La legge 21 marzo 1990, n. 53 , reca: "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale".
Entrata in vigore il 22 maggio 1998
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