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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 460/2024 RGAC, vertente:
TRA
nato a Susa il [...] a [...] (codice fiscale ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Falerna, via Mazzini 4/bis, presso lo studio dell'avv. Nicola
Gambaro che lo rappresenta e difende;
Appellante.
E
Controparte_1
Appellata non costituita
con l'intervento del P.G. sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 856/2023, resa inter partes dal Tribunale di Lamezia Terme, Sezione
Civile, in composizione collegiale, relatrice la dott.ssa Teresa Valeria Grieco, R.G. n.
1869/2016, mai notificata e pubblicata il 23.10.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, e pertanto: “revocare o annullare i capi 2 e 3 della sentenza di primo grado, e cioè l'assegnazione della casa famigliare alla signora , nonché CP_1 l'obbligo di versamento a carico dell'appellante della somma di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”.
PER IL P.G.: “Si conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata”.
RILEVATO IN FATTO
, con ricorso, adiva il Tribunale di Lamezia Terme affinché venisse pronunciata Parte_1
la separazione dal coniuge con la quale aveva contratto matrimonio Controparte_1
concordatario il 22 dicembre 1984.
Deduceva il ricorrente che dall'unione erano nati tre figli, e Per_1 Per_2 Per_3 quest'ultimo, diplomato ma non ancora economicamente autosufficiente, convivente con i genitori e poneva in rilievo, sotto altro profilo, che la convivenza coniugale era divenuta intollerabile a causa delle incompatibilità caratteriali intercorrenti tra i coniugi.
Evidenziava, inoltre, il , di essere impiegato presso il Comune di Falerna in qualità di Pt_1
addetto RSU, mentre la , economicamente indipendente, lavorava in qualità di CP_1
collaboratrice scolastica.
Il ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di separazione dal coniuge e l'adozione degli opportuni provvedimenti in ordine alla collocazione del figlio, dichiarandosi disponibile a tenerlo con sé sino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva nel giudizio che - pur aderendo alla Controparte_1
domanda di separazione - chiedeva, tuttavia, che la stessa venisse addebitata al , in Pt_1
ragione delle condotte violente esercitate da quest'ultimo sia nei propri confronti che nei confronti del figlio Per_3
La resistente chiedeva l'assegnazione della casa coniugale ed il riconoscimento dell'obbligo, a carico di controparte, di corrisponderle un assegno mensile pari ad euro 400,00, quale contributo al mantenimento del figlio, maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente.
All'esito dell'udienza del 4 maggio 2017, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava l'abitazione familiare alla che la avrebbe abitata CP_1
unitamente al figlio, poneva a carico del un contributo al mantenimento del figlio Pt_1 dell'importo di euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat oltre allee spese straordinarie per il figlio nella misura del 50%. All'udienza del 17 ottobre 2017, il ricorrente chiedeva la modifica del provvedimento presidenziale deducendo che il figlio aveva intrapreso un'attività lavorativa.
Con sentenza non definitiva n. 1587/2018, il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e fissava udienza per il prosieguo.
Nelle more, il proponeva ricorso ex art.709 comma 4 c.p.c. per la modifica delle Pt_1
condizioni di separazione deducendo di essere a conoscenza della circostanza che il figlio svolgeva attività lavorativa in nero presso l'impresa individuale “Palermo Oliva”.
L'istanza non trovava accoglimento.
Il ricorrente all'udienza del 5.9.2022 reiterava l'istanza di modifica delle condizioni della separazione, che veniva, ancora una volta, disattesa.
Infine, all'udienza del 5 aprile 2023, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 856/2023, emessa il 21.9.2023 e pubblicata il 23.10.2023, il Tribunale di
Lamezia Terme così statuiva:
<1) dichiara che la separazione è addebitabile a;
Parte_1
2) conferma l'assegnazione della casa coniugale a , genitore convivente con Controparte_1
il figlio maggiorenne;
Persona_4
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Parte_1 Controparte_1
mensile di euro 300,00, quale contributo al mantenimento del figlio , da pagarsi entro il Per_3
giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dalla domanda, oltre al 50%
delle spese straordinarie per il figlio;
4) dichiara interamente compensate tra ricorrente e resistente le spese e competenze del
presente giudizio>>.
In particolare, il giudice di primo grado accertava la fondatezza della domanda di addebito della separazione avanzata dalla , evidenziando che era emerso ex actis la circostanza che CP_1
il avesse consumato, nel corso del rapporto coniugale, condotte violente e aggressive, Pt_1
peraltro, in presenza del figlio (tale circostanza era desumibile, in particolare, dalla Per_3
documentazione relativa al procedimento penale promosso nei confronti del e Pt_1
conclusosi con sentenza di condanna).
Sotto altro profilo, con riguardo ai rapporti economico-patrimoniali, il Tribunale osservava che erano assenti fattori modificativi - successivi ai provvedimenti presidenziali - tali da giustificare una modifica dell'assetto per come cristallizzatosi. In particolare, il giudice di primo grado evidenziava che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica, da parte di costituisse circostanza pacifica e che, in ogni Per_3
caso, il non aveva fornito prova del contrario. Pt_1
A tali fini, proseguiva il Tribunale, non poteva ritenersi sufficiente la certificazione del centro per l'impiego, prodotta dal ricorrente, poiché attestante un'attività lavorativa svolta dal ragazzo in un periodo temporale eccessivamente ristretto.
Il Tribunale confermava, pertanto, il contributo al mantenimento di in misura pari ad Per_3
euro 300,00, mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avverso tale provvedimento, ha proposto appello chiedendo, in via Parte_1
pregiudiziale e cautelare, la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e, in via principale e nel merito, la revoca dei capi 2) e 3) della sentenza impugnata, relativi all'assegnazione della casa coniugale e al contributo al mantenimento del figlio.
Con il primo motivo di appello, il ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in Pt_1 cui ha erroneamente posto, a carico del ricorrente, l'onere di provare il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio.
Secondo l'appellante, infatti, stante l'orientamento consolidatosi in materia di mantenimento dei figli, l'onere di provare che il mancato raggiungimento della autosufficienza economica incolpevole doveva essere posto a carico della in quanto richiedente. CP_1
Con il secondo motivo di appello, il ha censurato la sentenza impugnata nella parte in Pt_1
cui ha assegnato la casa coniugale alla svolgendo le seguenti censure: a) <posto CP_1
che tale misura è preordinata alla tutela dei figli quando sono ancora minorenni, al fine di non
sradicarli dal contesto famigliare ed amicale in cui sono cresciuti, e di salvaguardare i loro legami affettivi. Nel caso di e della madre tale elemento è del tutto assente e privo di Per_3
senso, per il fatto che né lui, né tantomeno la madre fruitrice, hanno più alcun rapporto con i famigliari del padre>> (cfr. p. 4 dell'atto di appello); b) <L'erroneità e ingiustizia della sentenza sono ancor più visibili nella conferma dell'assegnazione alla della casa CP_1
famigliare, ereditata da dal padre , assegnazione che poteva essere Parte_1 Per_5
mantenuta solo se il figlio fosse stato ancora minorenne, e non dopo che aveva lavorato Per_3
per soli due mesi quattro anni prima senza aver dato la dovuta prova di aver in seguito cercato seriamente un lavoro>> (cfr. p. 5 dell'atto di appello).
Il PG ha concluso per il rigetto dell'appello.
pur ritualmente citata, non si è costituita nel giudizio. Controparte_1 All'udienza del 28 novembre 2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposto di note,
l'appellante depositava note di conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, deve osservarsi che è divenuta definitiva, poiché trascorsa in giudicato, la statuizione in punto di addebito della separazione a carico di . Parte_1
Deve, inoltre, essere dichiarata la contumacia di che, sebbene ritualmente Controparte_1
citata, non si è costituita nel giudizio.
2. Tanto rilevato, deve evidenziarsi che il primo motivo di appello, concernente la pretesa insussistenza dei presupposti ai fini del riconoscimento del contributo di mantenimento al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, è fondato e può, pertanto, trovare accoglimento.
Al riguardo deve rilevarsi che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, <in tema
di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso
sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il figlio “adulto” in ragione del principio di autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma
collocazione lavorativa>> (cfr. Cass. civ. n. 26875 del 2023; in senso conforme anche Cass. civ. n. 38366 del 20211).
Nella specie, - 29 anni - ha conseguito il diploma come perito industriale, senza aver Per_3
proseguito un percorso di studi ovvero coltivato progetti di natura diversa, anche professionale2.
È, piuttosto, emerso che disoccupato (cfr. relativa certificazione del Centro per Per_3
l'impiego di Lamezia Terme), ha svolto, nel corso degli anni, attività lavorativa saltuaria ed essenzialmente irregolare. Rileva, l'impiego come “addetto inserimento dati” presso un'azienda di Lamezia Terme, svolto dal 4 marzo del 2019 al 24 maggio dello stesso anno (cfr. nota ditta “Palermo Oliva”).
Si tratta di attività che può ragionevolmente presumersi non essere stata l'unica esperienza lavorativa intrapresa dal ragazzo nel corso degli anni.
Invero, la , negli atti difensivi del primo grado di giudizio, ha dedotto che il ragazzo CP_1
- all'epoca del giudizio ventisettenne - aveva svolto <lavori saltuari, stagionali o a tempo determinato la cui tipologia non garantisce una sufficiente stabilità>> (cfr. p. 2 della memoria di replica del 26 giugno 2023).
La natura delle attività lavorative svolte - precarie e saltuarie - intraprese da oggi più Per_3
che maggiorenne - avendo raggiunto l'età di 29 anni ed essendosi diplomato presumibilmente dieci anni fa - non può assurgere a circostanza tale da giustificare il mancato raggiungimento di una autosufficienza economica e, quindi, la permanenza sine die del contributo al mantenimento, in assenza di altre e specifiche circostanze individuali atte a giustificare la sua impossibilità di inserirsi nel mondo del lavoro (come, ad esempio, di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o, dovute ad un ciclo formativo da concludere se intrapreso e proseguito concretamente).
Sotto tale aspetto, la difficoltà di acquisire competenze specifiche in ragione della precarietà
degli impieghi, dedotta dalla e, quindi, la natura precaria degli impieghi stessi non CP_2
giustifica ex se la permanenza del contributo al mantenimento, trattandosi, in ogni caso, di esperienze lavorative che, al di là della ristrettezza del periodo temporale in cui sono state svolte, sono, comunque, in grado di arricchire il curriculum di consentendogli di Per_3
cercare, più proficuamente, una stabile occupazione.
Né la circostanza, parimenti evidenziata dalla nel corso del giudizio di primo grado, CP_1 circa l'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro in generale, appare significativa, considerato, oltretutto, che dalla cessazione dell'ultimo impiego di - risalente al 2019 - Per_3
non è stata fornita prova, neppure in via presuntiva, del tentativo di quest'ultimo di cercare un'altra più stabile occupazione né della volontà concreta di intraprendere percorsi formativi volti ad acquisire le competenze professionali mancanti.
Del resto, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, il principio della autoresponsabilità impone al figlio di non abusare del diritto ad essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione (cfr., sul punto, Cass. civ. n. 32406 del 20214).
come già osservato in precedenza, più che maggiorenne, avendo ormai terminato il suo Per_3
percorso formativo, con il raggiungimento del diploma, e non avendo coltivato progetti alternativi - intraprendo, comunque, sia pure saltuariamente, attività lavorativa - può ragionevolmente essere considerato in grado di reperire un'occupazione lavorativa al fine di procacciarsi autonomamente i mezzi per il proprio mantenimento.
Dagli svolti rilievi, consegue la revoca del contributo al mantenimento di posto a carico Per_3
del . Pt_1
Il secondo motivo di appello, concernente il venir meno dei presupposti ai fini dell'assegnazione della casa coniugale, è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
Deve, in primo luogo, evidenziarsi che, al contrario di quanto dedotto dall'odierno appellante - come noto - l'assegnazione della casa familiare non costituisce provvedimento da disporsi nei soli casi in cui vi siano figli minori, trattandosi di misura la cui ratio protettiva afferisce anche ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, ivi stabilmente dimoranti.
Né, tanto meno, assume significativa portata la circostanza, pure dedotta dal , circa il Pt_1 rapporto conflittuale di con la famiglia di quest'ultimo, dimorante nello stesso stabile, Per_3 giacché l'assegnazione della casa coniugale soddisfa l'esigenza di assicurare la conservazione dell'habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare5, essendo, invece, estranea, rispetto alla suddetta valutazione, la natura dei rapporti intercorrenti tra e i familiari dal lato paterno. Per_3
Inoltre, risulta ancora convivente con la madre nella casa familiare, non essendo stato Per_3
allegato ovvero dedotto un suo trasferimento o allontanamento permanente dalla suddetta residenza. Del resto, fatte salve le valutazioni svolte in punto di colpevole mancato raggiungimento della indipendenza economica, può, tuttavia, ragionevolmente ritenersi che, non avendo ancora il ragazzo una stabile occupazione, debba soddisfare le sue esigenze abitative e primarie continuando a vivere, unitamente a sua madre, nella casa coniugale.
Né a tale considerazione osta il venire meno dell'obbligo contributivo a carico del che Pt_1 non comporta anche l'automatismo consistente nel venire meno delle esigenze connesse all'assegnazione della casa coniugale.
Sotto tale profilo, occorre porre in rilievo quanto precisato dal Supremo Collegio sul punto: a)
<Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 – analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.l.vo n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori>>;b) <tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale
protezione>> Cass. n. 3015 del 2018; Cass.n. 21334/2013.
Dai principi sopra compendiati può, quindi, desumersi che il raggiungimento della indipendenza economica giustifica il venir meno delle esigenze connesse all'assegnazione della casa coniugale, laddove invece, nel caso di specie, ne permangono i presupposti, considerato che come osservato in precedenza, versa ancora in una condizione di precarietà, non Per_3
avendo uno stabile impiego e non potendo, per nozioni di logica ed esperienza, trovare una sistemazione alternativa.
I mutamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di onere della prova in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente nonché la parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio di appello.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Lamezia Terme n. 856/2023 del 23.10.2023, con l'intervento del P.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: - in parziale accoglimento dell'appello, dispone la revoca del contributo al mantenimento del figlio , posto a carico di;
Persona_4 Parte_1
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 10.12.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così massimata: <Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso>>. 2 2 Per come dichiarato in sede di comparizione personale da e non contestato dalla : <mio Parte_1 CP_1 figlio è diplomato in perito industriale ma non svolge alcuna attività lavorativa (…)>>. Per_3 3 Così la nella memoria di replica del 26 giugno 2023, depositata nel corso del giudizio di primo grado: CP_1
<Ebbene, sulla mancata autosufficienza economica, in capo al figlio , hanno influito una serie di fattori: 1) Per_3 lavori saltuari, stagionali o a tempo determinato la cui tipologia non garantisce una sufficiente stabilità; 2) l'elevata disoccupazione;
3) l'impossibilità di poter acquisire una competenza professionale in un settore specifico, stante la precarietà degli stessi lavori>>. 4 In un caso analogo a quello che ci occupa: << (…) La Corte territoriale, con motivazione adeguata e facendo corretta applicazione dell'art. 337 septies c.c., secondo i principi affermati da questa Corte e condivisi dal Collegio in tema di mantenimento del figlio maggiorenne (cfr. Cass. n. 12952/2016; Cass. n. 18076/2014; Cass. Sez. Un. 20448/2014), ha rilevato che il figlio, oramai trentaduenne, aveva abbandonato gli studi all'età di sedici anni, aveva frequentato corsi di formazione professionale negli anni 2011 e 2012, aveva avuto esperienze lavorative, seppur saltuarie, e non risultavano presenti circostanze oggettive o soggettive tali da giustificare la sua impossibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. La Corte di merito ha, dunque, dato concreta applicazione al principio della autoresponsabilità, che impone al figlio di non abusare del diritto ad essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perchè "l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione" e, nella valutazione degli indici di rilevanza, come enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 12952/2016 e Cass. n. 18076/2014 citate), ha correttamente ritenuto di dover ponderare la sussistenza dei requisiti per il mantenimento con rigore crescente con il crescere dell'età del figlio>>. 5 Cfr. tra molte, Cass. civ. n. 15367 del 2015; in senso conforme, Cass. civ. n, 25694 del 2018.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 460/2024 RGAC, vertente:
TRA
nato a Susa il [...] a [...] (codice fiscale ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Falerna, via Mazzini 4/bis, presso lo studio dell'avv. Nicola
Gambaro che lo rappresenta e difende;
Appellante.
E
Controparte_1
Appellata non costituita
con l'intervento del P.G. sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 856/2023, resa inter partes dal Tribunale di Lamezia Terme, Sezione
Civile, in composizione collegiale, relatrice la dott.ssa Teresa Valeria Grieco, R.G. n.
1869/2016, mai notificata e pubblicata il 23.10.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, e pertanto: “revocare o annullare i capi 2 e 3 della sentenza di primo grado, e cioè l'assegnazione della casa famigliare alla signora , nonché CP_1 l'obbligo di versamento a carico dell'appellante della somma di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”.
PER IL P.G.: “Si conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata”.
RILEVATO IN FATTO
, con ricorso, adiva il Tribunale di Lamezia Terme affinché venisse pronunciata Parte_1
la separazione dal coniuge con la quale aveva contratto matrimonio Controparte_1
concordatario il 22 dicembre 1984.
Deduceva il ricorrente che dall'unione erano nati tre figli, e Per_1 Per_2 Per_3 quest'ultimo, diplomato ma non ancora economicamente autosufficiente, convivente con i genitori e poneva in rilievo, sotto altro profilo, che la convivenza coniugale era divenuta intollerabile a causa delle incompatibilità caratteriali intercorrenti tra i coniugi.
Evidenziava, inoltre, il , di essere impiegato presso il Comune di Falerna in qualità di Pt_1
addetto RSU, mentre la , economicamente indipendente, lavorava in qualità di CP_1
collaboratrice scolastica.
Il ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di separazione dal coniuge e l'adozione degli opportuni provvedimenti in ordine alla collocazione del figlio, dichiarandosi disponibile a tenerlo con sé sino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva nel giudizio che - pur aderendo alla Controparte_1
domanda di separazione - chiedeva, tuttavia, che la stessa venisse addebitata al , in Pt_1
ragione delle condotte violente esercitate da quest'ultimo sia nei propri confronti che nei confronti del figlio Per_3
La resistente chiedeva l'assegnazione della casa coniugale ed il riconoscimento dell'obbligo, a carico di controparte, di corrisponderle un assegno mensile pari ad euro 400,00, quale contributo al mantenimento del figlio, maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente.
All'esito dell'udienza del 4 maggio 2017, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava l'abitazione familiare alla che la avrebbe abitata CP_1
unitamente al figlio, poneva a carico del un contributo al mantenimento del figlio Pt_1 dell'importo di euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat oltre allee spese straordinarie per il figlio nella misura del 50%. All'udienza del 17 ottobre 2017, il ricorrente chiedeva la modifica del provvedimento presidenziale deducendo che il figlio aveva intrapreso un'attività lavorativa.
Con sentenza non definitiva n. 1587/2018, il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e fissava udienza per il prosieguo.
Nelle more, il proponeva ricorso ex art.709 comma 4 c.p.c. per la modifica delle Pt_1
condizioni di separazione deducendo di essere a conoscenza della circostanza che il figlio svolgeva attività lavorativa in nero presso l'impresa individuale “Palermo Oliva”.
L'istanza non trovava accoglimento.
Il ricorrente all'udienza del 5.9.2022 reiterava l'istanza di modifica delle condizioni della separazione, che veniva, ancora una volta, disattesa.
Infine, all'udienza del 5 aprile 2023, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 856/2023, emessa il 21.9.2023 e pubblicata il 23.10.2023, il Tribunale di
Lamezia Terme così statuiva:
<1) dichiara che la separazione è addebitabile a;
Parte_1
2) conferma l'assegnazione della casa coniugale a , genitore convivente con Controparte_1
il figlio maggiorenne;
Persona_4
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Parte_1 Controparte_1
mensile di euro 300,00, quale contributo al mantenimento del figlio , da pagarsi entro il Per_3
giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dalla domanda, oltre al 50%
delle spese straordinarie per il figlio;
4) dichiara interamente compensate tra ricorrente e resistente le spese e competenze del
presente giudizio>>.
In particolare, il giudice di primo grado accertava la fondatezza della domanda di addebito della separazione avanzata dalla , evidenziando che era emerso ex actis la circostanza che CP_1
il avesse consumato, nel corso del rapporto coniugale, condotte violente e aggressive, Pt_1
peraltro, in presenza del figlio (tale circostanza era desumibile, in particolare, dalla Per_3
documentazione relativa al procedimento penale promosso nei confronti del e Pt_1
conclusosi con sentenza di condanna).
Sotto altro profilo, con riguardo ai rapporti economico-patrimoniali, il Tribunale osservava che erano assenti fattori modificativi - successivi ai provvedimenti presidenziali - tali da giustificare una modifica dell'assetto per come cristallizzatosi. In particolare, il giudice di primo grado evidenziava che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica, da parte di costituisse circostanza pacifica e che, in ogni Per_3
caso, il non aveva fornito prova del contrario. Pt_1
A tali fini, proseguiva il Tribunale, non poteva ritenersi sufficiente la certificazione del centro per l'impiego, prodotta dal ricorrente, poiché attestante un'attività lavorativa svolta dal ragazzo in un periodo temporale eccessivamente ristretto.
Il Tribunale confermava, pertanto, il contributo al mantenimento di in misura pari ad Per_3
euro 300,00, mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avverso tale provvedimento, ha proposto appello chiedendo, in via Parte_1
pregiudiziale e cautelare, la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e, in via principale e nel merito, la revoca dei capi 2) e 3) della sentenza impugnata, relativi all'assegnazione della casa coniugale e al contributo al mantenimento del figlio.
Con il primo motivo di appello, il ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in Pt_1 cui ha erroneamente posto, a carico del ricorrente, l'onere di provare il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio.
Secondo l'appellante, infatti, stante l'orientamento consolidatosi in materia di mantenimento dei figli, l'onere di provare che il mancato raggiungimento della autosufficienza economica incolpevole doveva essere posto a carico della in quanto richiedente. CP_1
Con il secondo motivo di appello, il ha censurato la sentenza impugnata nella parte in Pt_1
cui ha assegnato la casa coniugale alla svolgendo le seguenti censure: a) <posto CP_1
che tale misura è preordinata alla tutela dei figli quando sono ancora minorenni, al fine di non
sradicarli dal contesto famigliare ed amicale in cui sono cresciuti, e di salvaguardare i loro legami affettivi. Nel caso di e della madre tale elemento è del tutto assente e privo di Per_3
senso, per il fatto che né lui, né tantomeno la madre fruitrice, hanno più alcun rapporto con i famigliari del padre>> (cfr. p. 4 dell'atto di appello); b) <L'erroneità e ingiustizia della sentenza sono ancor più visibili nella conferma dell'assegnazione alla della casa CP_1
famigliare, ereditata da dal padre , assegnazione che poteva essere Parte_1 Per_5
mantenuta solo se il figlio fosse stato ancora minorenne, e non dopo che aveva lavorato Per_3
per soli due mesi quattro anni prima senza aver dato la dovuta prova di aver in seguito cercato seriamente un lavoro>> (cfr. p. 5 dell'atto di appello).
Il PG ha concluso per il rigetto dell'appello.
pur ritualmente citata, non si è costituita nel giudizio. Controparte_1 All'udienza del 28 novembre 2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposto di note,
l'appellante depositava note di conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, deve osservarsi che è divenuta definitiva, poiché trascorsa in giudicato, la statuizione in punto di addebito della separazione a carico di . Parte_1
Deve, inoltre, essere dichiarata la contumacia di che, sebbene ritualmente Controparte_1
citata, non si è costituita nel giudizio.
2. Tanto rilevato, deve evidenziarsi che il primo motivo di appello, concernente la pretesa insussistenza dei presupposti ai fini del riconoscimento del contributo di mantenimento al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, è fondato e può, pertanto, trovare accoglimento.
Al riguardo deve rilevarsi che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, <in tema
di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso
sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il figlio “adulto” in ragione del principio di autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma
collocazione lavorativa>> (cfr. Cass. civ. n. 26875 del 2023; in senso conforme anche Cass. civ. n. 38366 del 20211).
Nella specie, - 29 anni - ha conseguito il diploma come perito industriale, senza aver Per_3
proseguito un percorso di studi ovvero coltivato progetti di natura diversa, anche professionale2.
È, piuttosto, emerso che disoccupato (cfr. relativa certificazione del Centro per Per_3
l'impiego di Lamezia Terme), ha svolto, nel corso degli anni, attività lavorativa saltuaria ed essenzialmente irregolare. Rileva, l'impiego come “addetto inserimento dati” presso un'azienda di Lamezia Terme, svolto dal 4 marzo del 2019 al 24 maggio dello stesso anno (cfr. nota ditta “Palermo Oliva”).
Si tratta di attività che può ragionevolmente presumersi non essere stata l'unica esperienza lavorativa intrapresa dal ragazzo nel corso degli anni.
Invero, la , negli atti difensivi del primo grado di giudizio, ha dedotto che il ragazzo CP_1
- all'epoca del giudizio ventisettenne - aveva svolto <lavori saltuari, stagionali o a tempo determinato la cui tipologia non garantisce una sufficiente stabilità>> (cfr. p. 2 della memoria di replica del 26 giugno 2023).
La natura delle attività lavorative svolte - precarie e saltuarie - intraprese da oggi più Per_3
che maggiorenne - avendo raggiunto l'età di 29 anni ed essendosi diplomato presumibilmente dieci anni fa - non può assurgere a circostanza tale da giustificare il mancato raggiungimento di una autosufficienza economica e, quindi, la permanenza sine die del contributo al mantenimento, in assenza di altre e specifiche circostanze individuali atte a giustificare la sua impossibilità di inserirsi nel mondo del lavoro (come, ad esempio, di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o, dovute ad un ciclo formativo da concludere se intrapreso e proseguito concretamente).
Sotto tale aspetto, la difficoltà di acquisire competenze specifiche in ragione della precarietà
degli impieghi, dedotta dalla e, quindi, la natura precaria degli impieghi stessi non CP_2
giustifica ex se la permanenza del contributo al mantenimento, trattandosi, in ogni caso, di esperienze lavorative che, al di là della ristrettezza del periodo temporale in cui sono state svolte, sono, comunque, in grado di arricchire il curriculum di consentendogli di Per_3
cercare, più proficuamente, una stabile occupazione.
Né la circostanza, parimenti evidenziata dalla nel corso del giudizio di primo grado, CP_1 circa l'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro in generale, appare significativa, considerato, oltretutto, che dalla cessazione dell'ultimo impiego di - risalente al 2019 - Per_3
non è stata fornita prova, neppure in via presuntiva, del tentativo di quest'ultimo di cercare un'altra più stabile occupazione né della volontà concreta di intraprendere percorsi formativi volti ad acquisire le competenze professionali mancanti.
Del resto, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, il principio della autoresponsabilità impone al figlio di non abusare del diritto ad essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione (cfr., sul punto, Cass. civ. n. 32406 del 20214).
come già osservato in precedenza, più che maggiorenne, avendo ormai terminato il suo Per_3
percorso formativo, con il raggiungimento del diploma, e non avendo coltivato progetti alternativi - intraprendo, comunque, sia pure saltuariamente, attività lavorativa - può ragionevolmente essere considerato in grado di reperire un'occupazione lavorativa al fine di procacciarsi autonomamente i mezzi per il proprio mantenimento.
Dagli svolti rilievi, consegue la revoca del contributo al mantenimento di posto a carico Per_3
del . Pt_1
Il secondo motivo di appello, concernente il venir meno dei presupposti ai fini dell'assegnazione della casa coniugale, è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
Deve, in primo luogo, evidenziarsi che, al contrario di quanto dedotto dall'odierno appellante - come noto - l'assegnazione della casa familiare non costituisce provvedimento da disporsi nei soli casi in cui vi siano figli minori, trattandosi di misura la cui ratio protettiva afferisce anche ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, ivi stabilmente dimoranti.
Né, tanto meno, assume significativa portata la circostanza, pure dedotta dal , circa il Pt_1 rapporto conflittuale di con la famiglia di quest'ultimo, dimorante nello stesso stabile, Per_3 giacché l'assegnazione della casa coniugale soddisfa l'esigenza di assicurare la conservazione dell'habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare5, essendo, invece, estranea, rispetto alla suddetta valutazione, la natura dei rapporti intercorrenti tra e i familiari dal lato paterno. Per_3
Inoltre, risulta ancora convivente con la madre nella casa familiare, non essendo stato Per_3
allegato ovvero dedotto un suo trasferimento o allontanamento permanente dalla suddetta residenza. Del resto, fatte salve le valutazioni svolte in punto di colpevole mancato raggiungimento della indipendenza economica, può, tuttavia, ragionevolmente ritenersi che, non avendo ancora il ragazzo una stabile occupazione, debba soddisfare le sue esigenze abitative e primarie continuando a vivere, unitamente a sua madre, nella casa coniugale.
Né a tale considerazione osta il venire meno dell'obbligo contributivo a carico del che Pt_1 non comporta anche l'automatismo consistente nel venire meno delle esigenze connesse all'assegnazione della casa coniugale.
Sotto tale profilo, occorre porre in rilievo quanto precisato dal Supremo Collegio sul punto: a)
<Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 – analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.l.vo n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori>>;b) <tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale
protezione>> Cass. n. 3015 del 2018; Cass.n. 21334/2013.
Dai principi sopra compendiati può, quindi, desumersi che il raggiungimento della indipendenza economica giustifica il venir meno delle esigenze connesse all'assegnazione della casa coniugale, laddove invece, nel caso di specie, ne permangono i presupposti, considerato che come osservato in precedenza, versa ancora in una condizione di precarietà, non Per_3
avendo uno stabile impiego e non potendo, per nozioni di logica ed esperienza, trovare una sistemazione alternativa.
I mutamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di onere della prova in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente nonché la parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio di appello.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Lamezia Terme n. 856/2023 del 23.10.2023, con l'intervento del P.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: - in parziale accoglimento dell'appello, dispone la revoca del contributo al mantenimento del figlio , posto a carico di;
Persona_4 Parte_1
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 10.12.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così massimata: <Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso>>. 2 2 Per come dichiarato in sede di comparizione personale da e non contestato dalla : <mio Parte_1 CP_1 figlio è diplomato in perito industriale ma non svolge alcuna attività lavorativa (…)>>. Per_3 3 Così la nella memoria di replica del 26 giugno 2023, depositata nel corso del giudizio di primo grado: CP_1
<Ebbene, sulla mancata autosufficienza economica, in capo al figlio , hanno influito una serie di fattori: 1) Per_3 lavori saltuari, stagionali o a tempo determinato la cui tipologia non garantisce una sufficiente stabilità; 2) l'elevata disoccupazione;
3) l'impossibilità di poter acquisire una competenza professionale in un settore specifico, stante la precarietà degli stessi lavori>>. 4 In un caso analogo a quello che ci occupa: << (…) La Corte territoriale, con motivazione adeguata e facendo corretta applicazione dell'art. 337 septies c.c., secondo i principi affermati da questa Corte e condivisi dal Collegio in tema di mantenimento del figlio maggiorenne (cfr. Cass. n. 12952/2016; Cass. n. 18076/2014; Cass. Sez. Un. 20448/2014), ha rilevato che il figlio, oramai trentaduenne, aveva abbandonato gli studi all'età di sedici anni, aveva frequentato corsi di formazione professionale negli anni 2011 e 2012, aveva avuto esperienze lavorative, seppur saltuarie, e non risultavano presenti circostanze oggettive o soggettive tali da giustificare la sua impossibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. La Corte di merito ha, dunque, dato concreta applicazione al principio della autoresponsabilità, che impone al figlio di non abusare del diritto ad essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perchè "l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione" e, nella valutazione degli indici di rilevanza, come enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 12952/2016 e Cass. n. 18076/2014 citate), ha correttamente ritenuto di dover ponderare la sussistenza dei requisiti per il mantenimento con rigore crescente con il crescere dell'età del figlio>>. 5 Cfr. tra molte, Cass. civ. n. 15367 del 2015; in senso conforme, Cass. civ. n, 25694 del 2018.