Ordinanza cautelare 18 giugno 2021
Decreto cautelare 22 luglio 2021
Ordinanza collegiale 2 agosto 2021
Ordinanza cautelare 20 settembre 2021
Ordinanza collegiale 17 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 22 febbraio 2022
Sentenza 31 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 31/10/2022, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/10/2022
N. 01741/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00704/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 704 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Puglia, Comando Interregionale Carabinieri -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso principale:
- della determina del Comandante interregionale Carabinieri “-OMISSIS-” del 15.4.2021, notificata il 19.4.2021, con cui, nel dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV^ n. 7310/2019, è stata nuovamente disposta nei confronti del ricorrente la cessazione dal servizio permanente per infermità ai sensi dell'art. 929 del D. Lgs. n. 66/2010;
- del verbale della C.M.O. di Bari-OMISSIS- dell'11.1.2021 con cui è stata confermata l'inidoneità permanente al servizio;
- ove occorra, della determina del Comando Regionale “Puglia” prot.-OMISSIS- del 26.3.2021, notificata il 3.4.2021, avente ad oggetto il preavviso dell'adozione del decreto di cessazione dal servizio;
nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la ricostruzione della carriera dal 4.11.2015, data di collocamento in quiescenza, ad oggi, sotto il profilo giuridico, economico-retributivo e previdenziale, con conseguenziale corresponsione delle somme arretrate quale differenza economica tra l'importo del trattamento pensionistico erroneamente erogato e la retribuzione spettante, ivi comprese le somme previste per la mancata fruizione del congedo ordinario e straordinario e per la progressione di carriera, con interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
del diritto, altresì, al risarcimento dal danno patrimoniale e non patrimoniale patito in conseguenza della condotta illegittima della P.A. convenuta;
B) quanto ai motivi aggiunti depositati il 20 luglio 2021:
- della determina del Comandante interregionale Carabinieri “-OMISSIS-” del 6.7.2021, notificata il 17.7.2021, con cui, nel dare esecuzione all'ordinanza del T.A.R. Lecce n. 352/2021, è stata sospesa la determina impugnata col ricorso principale, in attesa della pronuncia giurisdizionale di merito e del nuovo accertamento medico-legale da parte della C.M.O. competente, anziché disporre la reintegrazione in servizio provvisoria ed interinale del ricorrente;
C) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 16 dicembre 2021:
- del verbale -OMISSIS- del 30.09.2021 della C.M.O. di -OMISSIS- con cui, in esecuzione della determina del Comandante interregionale Carabinieri “-OMISSIS-” del 06.07.2021, il ricorrente è stato nuovamente dichiarato permanentemente inidoneo al servizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2022 il dott. Andrea Vitucci e nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Richiamata l’ordinanza collegiale istruttoria di questa Sezione n. 43 del 17 gennaio 2022, del seguente tenore:
<< 1) Premesso che, con il ricorso principale, assistito da domanda cautelare, il ricorrente impugnava il decreto di cessazione dal servizio permanente per infermità e il presupposto verbale della C.M.O. -OMISSIS- dell’11.1.2021.
2) Premesso che, con ordinanza cautelare di questa Sezione n. 352 del 18 giugno 2021, veniva accolta la domanda di tutela in via d’urgenza, per le seguenti ragioni:
“1) Premesso che il ricorrente si duole del verbale -OMISSIS- dell’11.1.21, con cui la C.M.O., pur dando atto della cardiopatia “con funzione sistolica conservata ed in buon compenso cardiovascolare”, ha:
- a) emesso giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato e d’istituto nell’Arma, di idoneità alla riserva e al transito nei ruoli civili della Difesa;
- b) ritenuto che l’infermità prevalente fosse la cardiopatia;
2) Rilevato che, così opinando, la C.M.O.:
- a) non ha indicato – differentemente da quanto rilevato dalla sentenza C.d.S. n. 7310/2019 – i motivi per i quali il ricorrente dovesse essere ancora ritenuto permanentemente non idoneo;
- b) nel ritenere prevalente la cardiopatia, non ha compiutamente accertato “la rilevanza clinica delle altre patologie riscontrate, né se si trattasse di patologie pregresse risolte e/o stabilizzate e/o determinanti ai fini dell’inidoneità al servizio”, come invece affermato dalla cit. sentenza C.d.S. n. 7310/2019;
3) Ritenuto quindi che la domanda cautelare vada accolta per sussistenza del fumus boni iuris e che, per l’effetto, vadano sospesi gli atti impugnati, con fissazione dell’udienza pubblica [del 13 ottobre 2021];
4) Ritenuto di rinviare al definitivo la regolamentazione delle spese della presente fase”.
3) Premesso che, nelle more dell’udienza pubblica del 13 ottobre 2021, parte ricorrente, in data 7 luglio 2021, depositava istanza di esecuzione della suddetta ordinanza cautelare.
4) Premesso che, in data 20 luglio 2021, parte ricorrente depositava primi motivi aggiunti, assistiti da domanda cautelare, avverso l’atto prot. -OMISSIS- del 6 luglio 2021 del Comando Interregionale “-OMISSIS-”, con cui la P.A., in pretesa esecuzione della suddetta ordinanza di questa Sezione n. 352/21, ha sospeso l’esecuzione del provvedimento di cessazione dal servizio permanente del ricorrente fino alla definizione della presente controversia nel merito e fino alla nuova valutazione medico-legale del ricorrente.
5) Premesso che, con ordinanza n. 1244 del 2 agosto 2021, questa Sezione prendeva atto della rinuncia di parte ricorrente all’istanza di esecuzione della suddetta ordinanza cautelare n. 352/21.
6) Premesso che, con successiva ordinanza cautelare n. 552 del 20 settembre 2021, questa Sezione respingeva la domanda di tutela in via d’urgenza connessa ai motivi aggiunti depositati il 20 luglio 2021, ritenendo che:
“3) […] - a) effettivamente, il suddetto atto del Comando Interregionale prot. -OMISSIS- del 6 luglio 2021 non faccia altro che ripetere ciò che è stato già disposto da questa Sezione con la cit. ordinanza n. 352 del 18 giugno 2021, ordinanza con cui è stata sospesa la cessazione del militare dal servizio permanente;
- b) quindi, non essendo l’atto del Comando Interregionale prot. -OMISSIS- innovativo dell’ordine giuridico, la domanda cautelare proposta contro lo stesso sia da respingere per carenza di interesse, fermo restando l’obbligo conformativo che, in base alla suddetta ordinanza cautelare n. 352/21, grava sull’Arma dei Carabinieri, la quale non può ignorare che, essendo sospesa ope iudicis la cessazione dal servizio permanente, si riespande lo status di militare del ricorrente;
4) […], come da deposito del ricorrente del 9 settembre 2021, il militare è stato convocato per nuova visita medica davanti alla C.M.O. di -OMISSIS- in data 23 settembre 2021 e ritenuto che, in quella sede, la C.M.O. dovrà necessariamente tenere conto dei rilievi formulati da questa Sezione con la citata ordinanza cautelare n. 352/2021, che a sua volta richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 7310/2019”.
7) Premesso che l’udienza pubblica del 13 ottobre 2021 veniva rinviata, a verbale, all’udienza pubblica del 2 marzo 2022, su istanza del ricorrente del 12 ottobre 2021, in cui veniva rappresentata l’esigenza di proporre motivi aggiunti avverso il nuovo verbale di inidoneità, conseguente alla predetta visita del 23 settembre 2021.
8) Premesso che, in esito alla visita medica del 23 settembre 2021, veniva infatti emesso verbale della C.M.O. di -OMISSIS- BL/S -OMISSIS- del 30 settembre 2021, di nuova inidoneità, di cui il ricorrente si duole con secondi motivi aggiunti, depositati in data 16 dicembre 2021 e assistiti da domanda cautelare, per la cui trattazione è stata fissata l’odierna camera di consiglio del 13 gennaio 2022, in esito alla quale viene resa la presente ordinanza collegiale istruttoria.
9) Rilevato che, nel suddetto verbale -OMISSIS- del 30 settembre 2021, il ricorrente è stato riconosciuto “permanentemente non idoneo al s.m.i. e d’istituto nell’Arma dei Carabinieri, sì da collocare nella riserva, sì idoneo al transito nei ruoli civili” della Difesa, con la seguente motivazione:
- è stata riconosciuta come infermità prevalente la “cardiopatia ischemica ipertensiva in paziente con pregresso stemi laterale rivascolarizzato mediante PCI primaria su RD e IVA e in elezione su CX e MO, con funzione sistolica conservata ed in buon compenso cardiovascolare”, da considerarsi “ad elevato/molto elevato rischio cardiovascolare, anche in considerazione di eventuali ulteriori fattori di rischio tra cui la dislipidemia e l’insufficienza renale cronica (quest’ultima, peraltro, con un quadro evolutivo peggiorativo riscontrato da accertamenti effettuati c/o questo Centro Ospedaliero). Il rigetto del riconoscimento da Causa di Servizio [della suddetta cardiopatia] da parte del Comitato di Verifica di Roma non consente, d’altronde, di proporre l’interessato per un provvedimento “riforma in modo parziale” che, pure, risulterebbe adeguato allo stato di compenso clinico ed emodinamico dello stesso. Al contrario, per quanto sopra, questa Commissione ritiene che la situazione del paziente ad elevato rischio cardiovascolare sia incompatibile con la piena idoneità al Servizio d’Istituto nell’Arma dei Carabinieri attesa la molteplicità e varietà dei servizi svolti in territorio nazionale e non, l’elevato livello di stress che ne deriva (sforzi fisici, stress psichico, condizioni metereologiche sfavorevoli, difficoltoso controllo dei ritmi e delle qualità alimentari nonché del ritmo sonno-veglia) evidentemente inconciliabili con l’adozione di quello stile di vita fortemente raccomandato in pazienti di questo tipo”.
10) Rilevato, quanto al merito del suddetto accertamento medico-legale, che il ricorrente si duole del fatto di essere stato ritenuto non idoneo alla vita militare sulla base delle stesse motivazioni già censurate con la sentenza del C.d.S. n. 7310/2019, nella quale, a fronte della suddetta cardiopatia – già ascritta alla VI categoria della Tabella A nel provvedimento di diniego di dipendenza da causa di servizio (v. decreto n. 3602 del 6 ottobre 2015, all. 7 ricorso principale e richiamato nello stesso verbale -OMISSIS- cit.) –, si era rilevato quanto segue:
- a) “7 […] la Commissione medica ospedaliera di -OMISSIS- avrebbe dovuto valutare [il ricorrente] idoneo o meno al servizio militare incondizionato nell’Arma dei Carabinieri, tenendo conto del suo concreto stato di salute e degli esiti della cardiopatia ischemica, accertando, con le opportune indagini, l’assenza di ischemia residua, la buona funzione contrattile globale (anche se con lievi ipocinesie zonali, con frazione di eiezione tra 45 e 50%) e la normalità dell’esame Holter senza alterazioni di tipo ischemico e senza aritmie minacciose[…]. Dagli atti di causa, emerge che tali specifiche e approfondite verifiche non sono state eseguite nel caso di specie, allo scopo di emettere il giudizio medico-legale di permanente inidoneità al servizio nell’Arma dei Carabinieri e, quindi, risulta fondata la censura con la quale l’appellante ha lamentato la carenza di istruttoria ed il vizio di motivazione degli atti contestati”;
- b) “8 […] non risulta compiutamente accertata la rilevanza clinica delle altre patologie riscontrate, né se si trattasse di patologie pregresse risolte e/o stabilizzate e/o determinanti ai fini dell’inidoneità al servizio. Anche sotto questo profilo, pertanto, gli atti impugnati risultano viziati da carenza di istruttoria e difetto di motivazione”.
11) Rilevato, sempre in relazione al merito dell’accertamento medico-legale che è stato effettuato, che il ricorrente deduce ulteriormente che, nonostante il suddetto pronunciamento del C.d.S. n. 7310/2019, la C.M.O., nel verbale -OMISSIS- del 30 settembre 2021 cit., pur avendo riconosciuto la prevalenza della cardiopatia e ritenuto le altre patologie ormai risolte – ad eccezione dell’insufficienza renale cronica che si afferma essere al III stadio con lieve evoluzione peggiorativa – si è limitata a una mera visita cardiologica, senza procedere agli specifici accertamenti clinici indicati nella suddetta sentenza del Consiglio di Stato.
12) Rilevato che il ricorrente, sempre in relazione all’accertamento medico-legale effettuato, deduce ancora che:
- a) la C.M.O. ha ribadito lo stesso giudizio negativo, nonostante abbia ritenuto la cardiopatia “con funzione sistolica conservata ed in buon compenso cardiovascolare” e da ascriversi alla VI categoria (essendo stato richiamato nel verbale il decreto di diniego da causa di servizio -OMISSIS-);
- b) la suddetta nefropatia, come da allegata consulenza di parte (allegata ai motivi aggiunti del 16 dicembre 2021), avrebbe modesta incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente;
- c) a conferma della contraddittorietà del giudizio impugnato, la C.M.O. ha concluso nel senso che, se vi fosse stato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della cardiopatia, si sarebbe potuto avere un giudizio di “riforma parziale”, senza considerare che non v’è traccia di alcuna disposizione di legge nel nostro ordinamento che preveda un tale nesso e che l’unica circostanza rilevante in questi casi è data dall’esame obiettivo delle patologie, le quali, a seconda della loro gravità e ascrivibilità a tabella, possono determinare o meno l’inidoneità parziale o totale al servizio.
13) Ritenuto di:
- a) disporre una verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 c.p.a, intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, se la patologia da cui il ricorrente è affetto sia tale da determinare la sua inidoneità permanente al servizio, tenendo conto delle indicazioni fornite nella sentenza del Consiglio di Stato n. 7310/2019;
- b) incaricare, a tal fine, la Commissione Medica di Verifica presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari.
14) Ritenuto altresì di disporre, quanto alle modalità di espletamento della verificazione, nei termini seguenti:
- a) la verificazione dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla notificazione della presente ordinanza, a cura della parte ricorrente, alle Amministrazioni resistenti, anche presso le sedi reali, e all’organo accertatore, sopra indicato;
- b) alla verificazione potranno partecipare i difensori delle parti in causa nonché consulenti medici di loro fiducia, che dovranno essere preavvertiti almeno cinque giorni prima del luogo e del giorno in cui si svolgerà l’incombente istruttorio;
- c) a seguito della verificazione dovrà essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento/elemento idonei a chiarire il punto controverso, ivi compresa l’indicazione degli specifici accertamenti clinici condotti – oltre che motivata nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti –, che sarà depositata presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 5 giorni.
15) Ritenuto di fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 5 aprile 2022.
16) Ritenuto, altresì, che, alla luce dell’evoluzione del giudizio e, segnatamente, della proposizione di due ricorsi per motivi aggiunti, vada fissata, per la definizione della controversia nel suo complesso, la nuova udienza pubblica del 25 ottobre 2022, in luogo della già fissata udienza pubblica del 2 marzo 2022 >>.
II) Rilevato che, con nota acquisita agli atti di causa in data 10 febbraio 2022, la Commissione Medica di Verifica presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari ha comunicato che, entro breve termine, 5 medici specialisti componenti la predetta Commissione, compreso il Presidente, sarebbero stati sostituiti per decorso del termine massimo previsto per il rinnovo della convenzione con il MEF e che, quindi, non sarebbe stato possibile, allo stato delle cose, svolgere la verificazione nei termini previsti nella suddetta ord. n. 43/2022 (cosa che non sarebbe stata comunque possibile fino all’insediamento del nuovo Collegio, compreso il Presidente).
III) Rilevato che, in occasione della camera di consiglio del 16 febbraio 2022, appositamente convocata per la sostituzione dell’organo verificatore, sono emerse le seguenti circostanze:
- a) parte ricorrente aveva proposto ricorso al Consiglio di Stato r.g.n. 4554/2021 per l’ottemperanza alla suddetta sentenza C.d.S. n. 7310/2019, accolto, per la parte demolitoria, con sentenza C.d.S. n. 8301 del 13 dicembre 2021, con la quale sono stati dichiarati nulli, per contrarietà al giudicato, la determina del Comandante Interregionale dei Carabinieri “ -OMISSIS- ” del 15 aprile 2021 ed il verbale della C.M.O. di Bari-OMISSIS- dell’11 gennaio 2021, cioè gli atti impugnati davanti a questa Sezione con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
- b) con la stessa sentenza C.d.S. n. 8301/2021 è stato nominato “ Commissario ad acta l’Ispettore Generale della Sanità Militare, con facoltà di delega ad altro Ufficiale medico, affinché provveda a valutare nuovamente la situazione medico legale del ricorrente, secondo i criteri stabiliti dalla sentenza della Sezione n. 7310 del 2019, che ha richiamato la menzionata Direttiva tecnica del 18 marzo 2009 ”;
- c) il legale del ricorrente ha confermato che il militare è stato convocato a visita collegiale a Roma per il giorno 22 febbraio 2022 e ha rinunciato all’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti depositati il 16 dicembre 2021 nell’ambito del presente giudizio (v. verbale camera di consiglio del 16 febbraio 2022).
IV) Rilevato che, in esito alla suddetta camera di consiglio del 16 febbraio 2022, questa Sezione ha emesso ordinanza cautelare n. 91 del 22 febbraio 2022, con cui, alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, si è ritenuto:
- a) che le ragioni illustrate dalla Commissione Medica di Verifica presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari integrassero, ai sensi dell’art. 20 c.p.a., un giustificato motivo per esonerarla dall’incarico di verificazione che le era stato assegnato;
- b) che, tuttavia, non vi fosse motivo, allo stato delle cose, di procedere alla sostituzione dell’organo verificatore, alla luce del fatto che il ricorrente era già stato convocato a visita (il 22 febbraio 2022) presso altro organo tecnico in esecuzione della sentenza C.d.S. n. 8301/2021, con conseguente declaratoria di non luogo a provvedere sulla sostituzione dell’organo verificatore;
- c) di prendere atto della rinuncia del ricorrente all’istanza cautelare di cui ai motivi aggiunti depositati il 16 dicembre 2021;
- d) di disporre la cancellazione della camera di consiglio fissata per il 5 aprile 2022;
- e) di confermare la fissazione dell’udienza pubblica del 25 ottobre 2022;
- f) di rinviare le spese di quella fase cautelare (di cui ai motivi aggiunti del 16 dicembre 2021) al definitivo.
V) Rilevato che in data 20 maggio 2022 l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio il parere medico-legale reso in esecuzione della sentenza C.d.S. n. 8301/2021 dal Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, su delega dell’Ispettore Generale della Sanità Militare, parere prat. -OMISSIS-, nel quale, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente in data 22 febbraio 2022, si è evidenziato quanto segue:
- a) la direttiva tecnica del 18 marzo 2009 (alla quale fanno richiamo le sentenze C.d.S. n. 7310/2019 e 8301/2021) era stata emanata dal Comando Logistico dell’Esercito, mentre l’Arma dei Carabinieri (alla quale appartiene il ricorrente) è Forza Armata distinta;
- b) anche l’Arma dei Carabinieri, con circolare del 9 ottobre 2009, ha precisato che i giudizi di non idoneità permanente al servizio militare incondizionato possono essere in senso assoluto o meno e, in tale secondo caso, il militare, da ritenersi parzialmente non idoneo, è reimpiegabile, come militare e con le dovute controindicazioni, solo nel caso in cui la patologia sia stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio, ai sensi dell’art.1 D.P.R. 738/1981 (secondo cui il personale delle forze di polizia di cui all’art. 16 L. n. 121/1981 – tra le quali l’Arma dei Carabinieri – “ che abbia riportato una invalidità, che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, derivante da ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto, è utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta ”);
- c) anche in base alla direttiva tecnica dell’Esercito del 18 marzo 2009, il giudizio di idoneità al servizio militare incondizionato può essere formulato in assenza di infermità o in presenza di infermità compatibili con l’incarico all’atto ricoperto dal militare, tenendo conto di età, categoria e grado e, di massima, l’idoneità al servizio incondizionato è compatibile con menomazioni che, in caso di accertamento ai fini della dipendenza da causa di servizio, sarebbero ascrivibili singolarmente o complessivamente alle ultime tre categorie della tabella A (sesta, settima e ottava) nonché alla tabella B;
- d) sempre secondo la suddetta direttiva tecnica dell’Esercito, il giudizio di idoneità al servizio militare non prevede esoneri da incarichi e attività;
- e) in sintesi, anche secondo l’Esercito, il giudizio di idoneità al servizio incondizionato va espresso non già in base alla mera ascrizione della patologia a una data tabella, ma va espresso anche in relazione all’incarico, all’età e al grado, senza la previsione di esoneri da incarichi/posizioni organiche, mansioni, attività, limitazioni di impiego;
- f) quindi, tornando al caso di specie e precisato che il ricorrente non è direttamente destinatario della suddetta direttiva tecnica dell’Esercito, tuttavia indicata nelle sentenze C.d.S. n. 7310/2019 e n. 8301/2021 come termine di riferimento per il nuovo giudizio medico-legale, “ pur volendo classificare favorevolmente la patologia cardiaca a una 6^ categoria della Tabella A, non si può sottacere che coesiste una insufficienza renale cronica al 3° stadio verosimilmente secondaria a danno tubolo interstiziale in buon compenso clinico laboratoristico. Il passaggio tra stadio 2 e stadio 3 nel [ricorrente] si è verificato in meno di un anno. Vale la pena evidenziare anche che il paziente si trova in una condizione di sovrappeso corporeo (indice di massa corporea IMC 27,36, laddove l’Obesità di I grado è attestata con un IMC pari a 30). L’infermità renale, che peraltro concorre negativamente anche sulla prognosi della malattia cardiaca, sulla base delle Tabelle allegate al DPR 834/81 è da classificare, per via analogica, alla voce 15 della 5^ categoria (le nefriti o le nefrosi croniche), comportando, per cumulo, una ascrivibilità alla 3^categoria della Tabella A, categoria compatibile solo con il congedo assoluto” (v. pagg. 10-11 dell’elaborato);
- g) il ricorrente, sebbene goda attualmente di buona salute, “ è cardiopatico, affetto da una insufficienza renale cronica in progressione evolutiva, il che non consente all’Amministrazione di impiegarlo (…) come idoneo al servizio in modo incondizionato soprattutto in riferimento (come dettato dalla Direttiva dell’Esercito) all’ultimo incarico svolto (Appuntato presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS-) ” (pag. 11 dell’elaborato);
- h) d’altra parte, anche l’Arma dei Carabinieri non ammette esoneri per il personale idoneo al servizio incondizionato, ammettendoli solo per il personale parzialmente idoneo ai sensi dell’art. 1 D.P.R. n. 738/1981, ipotesi che non ricorre nel caso di specie in quanto la cardiopatia del ricorrente è stata dichiarata non dipendente da causa di servizio (pag. 11 dell’elaborato);
- i) dunque il ricorrente, pur potendosi astrattamente ritenere, in base al suo quadro clinico, parzialmente idoneo al servizio militare nell’Arma, non ricade in tale ultima ipotesi perché la sua cardiopatia è stata ritenuta non dipendente da causa di servizio, per il che è da dichiararsi non idoneo alle funzioni (pag. 12 dell’elaborato);
- j) tali considerazioni derivano “ dal fatto che, per quanto le condizioni cardiache del militare risultino sostanzialmente stabili, è pur vero che lo sono grazie al fatto che lo stesso osserva, da quando è stato colpito dall’Infarto Acuto del Miocardio, uno stile di vita che gli consente di osservare regolari cicli sonno-veglia, in assenza di alcun impegno psicofisico a impatto stressante. Stravolgere tale equilibrio (con ripresa di turnazioni diurne e notturne, impiego sulle pattuglie, ecc.) significherebbe esporre il [ricorrente] a un rischio se non di recidiva quantomeno di un inevitabile aggravamento della patologia cardiaca e renale” (pag. 12 dell’elaborato);
- k) in definitiva, il ricorrente, sottoposto a visita dal suddetto organo verificatore in data 22 febbraio 2022, “ per l’infermità cardiologica, non dipendente da causa di servizio, e nefrologica (coesistente) da cui risulta affetto, deve considerarsi non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato e al servizio di Istituto nell’Arma dei Carabinieri. Sì reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del Ministero della Difesa ex L. 266/1999 ” (pag. 13 dell’elaborato).
VI) Ritenuto, quanto al ricorso principale e ai primi motivi aggiunti (depositati il 20 luglio 2021), di osservare quanto segue:
- a) essendo stati dichiarati nulli, giusta sentenza C.d.S. n. 8301/2021, gli atti impugnati davanti a questa Sezione con il ricorso introduttivo del presente giudizio - cioè la determina del Comandante Interregionale dei Carabinieri “ -OMISSIS- ” del 15 aprile 2021 (di cessazione del ricorrente dal servizio per infermità a decorrere dal giorno 11 gennaio 2021) ed il verbale della C.M.O. di Bari-OMISSIS- dell’11 gennaio 2021 -, il ricorso principale è da dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non esistendo più l’oggetto dell’impugnazione;
- b) conseguentemente, deve ritenersi venuto meno anche il successivo atto prot. -OMISSIS- del 6 luglio 2021, impugnato con i primi motivi aggiunti (depositati il 20 luglio 2021) e con il quale il Comando Interregionale “-OMISSIS-”, in pretesa esecuzione dell’ord. cautelare di questa Sezione n. 352/2021, aveva sospeso l’esecuzione del provvedimento di cessazione dal servizio permanente del ricorrente fino alla definizione della presente controversia e fino alla nuova valutazione medico-legale del ricorrente, in quanto, come detto, l’atto a monte, cioè la cessazione dal servizio permanente del ricorrente, è stato dichiarato nullo;
- c) ne deriva l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dei primi motivi aggiunti (depositati il 20 luglio 2021).
VII) Ritenuto, quanto ai secondi motivi aggiunti (depositati il 16 dicembre 2021), con i quali il ricorrente ha impugnato il nuovo accertamento medico-legale di cui al verbale della C.M.O. di -OMISSIS- BL/S -OMISSIS- del 30 settembre 2021 (a seguito della visita effettuata il 23 settembre 2021 e in esecuzione della prima ordinanza cautelare di questa Sezione n. 352/2021), di osservare quanto segue:
- a) il verbale C.M.O. di -OMISSIS- BL/S -OMISSIS- del 30 settembre 2021 è da ritenersi sostituito dal successivo atto del commissario ad acta , cioè dal parere medico-legale prat. -OMISSIS-, in quanto quest’ultimo è attuativo del giudicato reso tra le parti e da esso trae la sua forza, rimanendo sindacabile ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a.;
- b) ne deriva che non è più ravvisabile un interesse del ricorrente allo scrutino dei secondi motivi aggiunti (depositati il 16 dicembre 2021), i quali vanno conseguentemente dichiarati improcedibili (non essendovi, quindi, alcun motivo di rinviare l’udienza pubblica del 25 ottobre 2022 – come invece chiesto dal legale di parte ricorrente con istanza del 10 ottobre 2022 in ragione dell’opposizione presentata al Consiglio di Stato avverso la valutazione commissariale – in quanto l’atto del commissario è sindacabile innanzi al giudice dell’ottemperanza, presso il quale si concentra, nel caso specifico, la tutela giudiziaria).
VIII) Ritenuto, in conclusione, che il ricorso principale e i due ricorsi per motivi aggiunti vadano dichiarati improcedibili (come da avviso a verbale dell’udienza del 25 ottobre 2022).
IX) Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, considerata la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui due ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.