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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 08/04/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3597 R.G. dell'anno 2017
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05.02.1977 e ivi residente in [...], rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Francesco Celluprica ( e Fabio Fischetti C.F._2
( ), giusta procura in calce al presente atto, elettivamente domiciliata C.F._3
presso lo Studio Legale Barzanò & Zanardo, Via Piemonte 26 – 00187 Roma.
- ATTRICE
E
, nato a [...] il [...] ed ivi res.te alla Via B. Pergi n. Controparte_1
5, C.F. , , nato a [...] il [...] C.F._4 Controparte_2
ed ivi res.te alla Via San Liborio Nuova 9, C.F. e C.F._5 [...]
, nata a [...] il [...] ed ivi res.te alla Via Terme di Traiano n. 173, CP_3
C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Estefana Panfilo (C.F. C.F._6
) del Foro di Civitavecchia, con studio in Civitavecchia alla Via Achille C.F._7
Montanucci n. 8 (00053), presso il quale hanno eletto domicilio, giusta procura in atti
- CONVENUTI
NONCHE'
(P.IVA ) soggetta a Controparte_4 P.IVA_1
procedura di liquidazione controllata n.2/2024, Curatore Dott. Persona_1 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
( ) come da sentenza n. 28/2024 del Tribunale di Civitavecchia, C.F._8
contumace
- CONVENUTA
OGGETTO: divisione
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 aprile 2024 i difensori delle parti concludevano come segue:
Per l'attrice:
“Voglia l'illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via principale: nominare un consulente tecnico per la formazione della massa ereditaria da dividersi tra gli eredi;
- procedere alla definizione del preciso ammontare spettante a ciascun erede e all'attribuzione alla Sig.ra della quota a lei spettante;
Parte_2
- ordinare l'immediata divisione dei beni in comunione ereditaria, tenendo conto di quanto medio tempore già acquisito dagli altri eredi, procedendo alle dovute restituzioni e/o compensazioni;
- porre le relative spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio;
- condannare la all'indennizzo nei confronti della Sig.ra ai sensi CP_4 Parte_2 dell'art. 2041 c.c. per l'indebito arricchimento dalla stessa conseguito, con vittoria di spese competenze ed onorari. In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare la natura della lettera del 18.12.2008;
- nel caso in cui l'Ill.mo Giudice configuri un contratto, accertare e dichiarare
l'annullamento o la nullità o comunque l'invalidità del contratto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare e nonché la ed CP_1 Controparte_2 CP_4
eventualmente la Sig.ra alla restituzione di quanto indebitamente conseguito, CP_3
nonché al risarcimento del danno;
- nel caso in cui sia accertata e/o dichiarata l'esistenza di un contratto valido, qualunque ne sia la natura, accertare l'inadempimento da parte di e nonché della CP_2 Controparte_1 relativamente al mancato versamento del prezzo e all'assunzione della Controparte_4
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Sig.ra e per gli effetti, procedere alla determinazione del prezzo ex. art. Parte_1
82 disp. att. c.c. e condannare le controparti in solido ad adempiere, mediante versamento alla Sig. del prezzo determinato, unitamente al risarcimento del danno Parte_1
ex art. 1218 c.c. in relazione alla mancata assunzione;
- in via subordinata, dichiarare l'inadempimento della alle prescrizioni CP_4 contenute nella lettera (o contratto) del 18.12.2008 e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione o risolvere il contratto e condannare la stessa alla restituzione di quanto conseguito nonché al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, nella somma indicata nell'atto e/o che risulterà di giustizia, oltre le somme dovute sull'importo stabilito e che sarebbero state dovute a titolo interessi o contributi pensionistici e previdenziali;
- in caso di accertata invalidità del contratto o accertato inadempimento, estendere le condanne restitutorie e risarcitorie – richieste in solido contro e e CP_2 Controparte_1 alla – alla Sig.ra in ragione del suo coinvolgimento attivo o CP_4 Parte_3
omissivo, un suo illecito, un suo arricchimento;
In ogni caso: - con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
Per i convenuti , E : Controparte_1 Controparte_2 CP_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e in via preliminare, accogliere l'eccezione ex art. 164, co. 4 c.p.c. di nullità e/o invalidità dell'atto di citazione per omessa determinazione del valore della massa ereditaria nonché del valore delle quote ereditarie;
nel merito, accertare e dichiarare esclusi dalla massa ereditaria i beni di cui alla impresa familiare di dante e i due conti correnti intestati al de cuius CP_4
perché frutto di diverso accordo tra i coeredi;
sempre nel merito e segnatamente alla erede
accertare e dichiarare quanto già acquisito dalla ridetta nel corso Parte_1 degli anni;
e in ogni caso, rigettare qualsivoglia domanda svolta dall'attrice siccome infondata in fatto ed in diritto e non provata;
il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio (Iva e cpa come per legge)”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
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Con atto di citazione datato 12.10.2017 citava in giudizio i convenuti, Parte_1
rispettivamente, i Sig.ri e in qualità di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 coeredi, e la in qualità di società che ha “acquisito” uno dei beni Controparte_5
ereditari, al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni:
- nominare un consulente tecnico per la formazione della massa ereditaria da dividersi e delle singole quote;
- ordinare la divisione dei cespiti ereditari descritti in atto di citazione;
- attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante tenendo conto di quanto già acquisito nel corso degli anni;
- porre le relative spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio;
- condannare la all'indennizzo nei confronti della Sig.ra ai sensi CP_4 Parte_2 dell'art. 2041 c.c. per l'indebito arricchimento dalla stessa conseguito, con vittoria di spese competenze ed onorari.
Si costituivano in giudizio e eccependo, in Controparte_1 Controparte_2 CP_3 via preliminare, la nullità e/o invalidità dell'atto di citazione ex art. 164, co. 4 c.p.c. per omessa determinazione del valore della massa ereditaria, nonché, del valore delle quote ereditarie;
nel merito, chiedendo di accertare e dichiarare esclusi dalla massa ereditaria i beni di cui alla impresa familiare di nonché, i conti correnti intestati al de cuius CP_6 perché beni frutto di differenti accordi tra tutti i coeredi compresa l'odierna attrice;
sempre nel merito accertare e dichiarare quanto già acquisito da nel corso degli Parte_1
anni prima del decesso del dante causa;
e, in ogni caso, rigettare qualsivoglia domanda svolta dall'attrice siccome infondata in fatto ed in diritto e non provata;
il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.
Si costituiva in giudizio la società convenuta rilevando la propria carenza di legittimazione passiva, l'infondatezza della domanda attrice e la litispendenza della domanda di indebito arricchimento in quanto oggetto di diverso procedimento giudiziario pendente innanzi al
Tribunale di Roma, Sezione Imprese.
Il giudice, preso atto di quanto rilevato, concedeva alle parti i termini ex art. 183, VI comma c.p.c.
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La parte attrice ed i convenuti e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
apportavano modifiche alle conclusioni formulate.
All'esito dell'udienza del 4 aprile 2019, questo Giudice, preliminarmente all'ammissione delle consulenze tecniche, chiedeva a parte attrice di voler integrare gli atti con apposita certificazione ipocatastale ovvero certificazione notarile relativa all'immobile di Fiuminata che veniva depositata in data 3 ottobre 2019.
Alla successiva udienza del 23 ottobre 2019, le parti insistevano per l'ammissione dei mezzi istruttori indicati in atti, contestando le formulazioni avversarie. Veniva disposto un breve rinvio per permettere alle parti di trovare un eventuale accordo sull'immobile di Fiuminata.
Alla successiva udienza del 22 luglio 2020, questo Giudice, preso atto dell'assenza di un accordo tra le parti, disponeva l'espletamento di una consulenza tecnica valutativa del bene immobile in comunione ed una consulenza tecnica valutativa dell'impresa caduta in successione, rinviando all'udienza del 17 marzo 2021 per il relativo giuramento.
In data 5 luglio 2021, il Dott. depositava apposita istanza dando atto dell'esistenza di CP_7 difformità urbanistiche sull'immobile che occorreva sanare. In particolare rilevava la presenza di una domanda di condono, depositata dai precedenti proprietari, sospesa per incompletezza della documentazione.
All'udienza del 20 ottobre 2021, parte attrice, dopo aver preso contatto con la vecchia proprietà, dava atto della prosecuzione della procedura di sanatoria, chiedendo un rinvio per il completamento delle relative attività. Questo Giudice sospendeva quindi ogni rilievo sull'immobile in attesa di una sua piena regolarizzazione.
Nella medesima udienza, il Dott. Vianelli, chiedeva al Giudice l'autorizzazione ad accedere al cassetto fiscale del Sig. che veniva concessa. CP_6
In data 14 febbraio 2022 veniva depositata la consulenza contabile.
All'udienza dell'1 febbraio 2022 le parti si riportavano ai propri scritti chiedendo la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza dell'11 giugno 2023 questo Giudice rimetteva la causa sul ruolo:
“considerato che, dopo la precisazione delle conclusioni, la parte attrice ha depositato il permesso di costruire in sanatoria mentre la convenuta Controparte_8 ha depositato la sentenza n. 2788/2023 della Corte d'appello di Roma pubblicata il
18/04/2023;
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considerato che in linea generale la produzione di documentazione in sede di comparsa conclusionale sarebbe irrilevante in quanto come ritenuto dalla Corte di cassazione (Cass. 4 dicembre 2014 n. 25655) la produzione documentale, anche tardiva per ragioni attinenti alla formazione dell'atto, non è ammissibile oltre la precisazione delle conclusioni ossia fino a quando la trattazione orale della causa non sia stata chiusa, con la conseguenza che la produzione documentale attuata solo con il deposito della comparsa conclusionale si rivela tardiva e, quindi, inammissibile;
che tuttavia, nel caso in esame, entrambi i documenti potrebbero essere acquisiti in sede di appello e, per tale motivo, ragioni di economia processuale inducono a tener conto di tale produzione in quanto;
a) il permesso a costruire in sanatoria potrebbe rendere astrattamente divisibile un bene che
è attualmente e pacificamente in comunione tra l'attrice ed i convenuti , Controparte_1
e;
Controparte_2 CP_3
b) le vicende, peraltro altalenanti sotto il profilo che riguarda questo giudizio, della causa svoltasi in sede cautelare ed in primo grado dinanzi al Tribunale di Roma ed in secondo grado dinanzi alla Corte d'appello di Roma rilevano sia rispetto alla domanda principale che rispetto alle domande riconvenzionali proposte in questo giudizio;
che infatti la parte attrice ha dedotto che tra i beni oggetto della comunione ereditaria vi era
l'azienda appartenuta al de cuius mentre i convenuti hanno dedotto che tale azienda era uscita dalla comunione ereditaria con un atto posto in essere da tutti gli eredi in data 18 dicembre 2008 e su tale questione si sono pronunciati i giudici del Tribunale di Roma e poi della Corte d'appello dapprima affermando in sede cautelare che “dal contenuto dell'accordo del 18 dicembre 2008 può evincersi che gli eredi del predetto abbiano CP_4 inteso cedere l'attività alla odierna ricorrente e, in tal modo, trasferire a quest'ultima anche il diritto all'utilizzo dei relativi segni distintivi” e che “l'accordo del 18 Dicembre 2008 può dunque, considerarsi quale formalizzazione di un accordo già raggiunto e realizzato dalle parti, le quali, ad operazione conclusa, hanno inteso documentare la loro volontà negoziale cui avevano dato esecuzione nel periodo immediatamente precedente alla sottoscrizione dello stesso” poi in sede di merito che ““in base al complessivo esame delle posizioni delle parti e della documentazione prodotte dalle stesse si deve ritenere che effettivamente dopo il decesso
CP_ del sig. si sia verificata la cessione dell'azienda in favore della CP_6
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sia pure mediante operazioni autonome, il che non fa venir meno l'unitarietà CP_4 dell'operazione complessiva perseguita dalle parti (per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1405 del 22/01/2013), evidenziata dalla sostanziale totalità delle attività cedute e dalla conseguente cessazione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale da parte degli eredi” infine in appello ritenendo “contrariamente all'assunto del Tribunale”, che “non vi sono elementi concludenti per inferire che la s.d.f. costituita dagli eredi abbia ceduto CP_4
l'azienda paterna alla società odierna appellata…..” e che “la scrittura privata del
18.12.2008 ……. non ha natura di cessione d'azienda, traducendosi nel mero mandato alla società S.E.C. s.r.l. di compiere le operazioni necessarie per “ chiudere” le “ posizioni” dell'azienda paterna e della s.d.f. e nella enunciazione in termini generali dei futuri accordi tra gli eredi, per cui la avrebbe acquistato i beni “ giacenti” dell'azienda Controparte_4 paterna e sarebbe succeduta in una serie di contratti già propri dell'azienda paterna, mentre
l'odierna appellante sarebbe stata assunta quale dipendente a tempo indeterminato dalla società medesima. In tale lettera manca invece l'accordo inerente alla cessione non già di singoli beni, ma del complesso dell'azienda, quale descritta e disciplinata dall'art. 2555 c.c., cioè del novero dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, comprensivo sia dei beni che della loro organizzazione, cioè dell'avviamento e della clientela, in guisa tale da poter ravvisare che il trasferimento abbia avuto ad oggetto un'unità organica e dinamica, dotata della propria “inerzia”, finalizzata allo svolgimento dell'impresa. Inoltre, pur essendo l'ipotetica cessionaria società di capitali iscritta nel registro delle imprese, la prova del contratto di cessione non si trae da alcuno scritto, né tantomeno vi è stata la pubblicità della cessione e cioè il deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2556 II comma c.c. ( cfr. anche la visura prodotta dall'appellata). Né la vendita, anche successiva, di singoli beni o l'esercizio della medesima azienda da parte della depongono nel senso di ritenere provata la Controparte_4 cessione d'azienda “ attraverso operazioni autonome”, contrariamente all'assunto del
Tribunale: appare piuttosto che sia proseguita di fatto la gestione dell'azienda paterna da parte della società, in attesa tuttavia che fosse definita anche la posizione della coerede odierna appellante che – come messo in risalto anche dal primo Giudice – si era opposta al trasferimento a titolo oneroso dei beni aziendali dall'azienda paterna alla società gestita dai soli fratelli”; rilevato che la Corte d'appello ha rilevato la insussistenza della cessione in
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relazione al primo motivo di impugnazione pur rilevando che tale questione non fosse poi decisiva per ritenere legittimo l'uso del segno distintivo “ da parte della sig.ra CP_4
CP_4 considerato che la questione da sollevare d'ufficio attiene al carattere vincolante di tale pronuncia, ove passata in giudicato, ai fini della qualificazione della scrittura privata del
18.12.2008, qualificazione che è oggetto sia della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti che della reconventio reconventionis; che tale questione è rilevante ai fini del presente giudizio poiché consente di determinare la composizione attuale dell'asse ereditario, indipendentemente dalla cessione dei singoli beni aziendali che, secondo la prospettazione della parte attrice sarebbe stata posta in essere dai convenuti”
La rimessione della causa sul ruolo aveva, quindi, la finalità di consentire alle parti il contraddittorio sul punto, di accertare l'eventuale passaggio in giudicato della sentenza della
Corte d'appello di Roma ed, eventualmente, di disporre una CTU volta a determinare il valore dell'immobile oggetto di comunione e valutare l'opportunità di ammettere le ulteriori richieste istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
All'udienza del 29 maggio 2024 la causa era nuovamente trattenuta in decisione ma questo
Giudice, con ordinanza del 29 ottobre 2024, dichiarava l'interruzione del giudizio prendendo atto che con la memoria depositata in data 18 settembre 2024 la difesa della Società aveva rappresentato che era stata aperta una Controparte_9
procedura di liquidazione controllata per la stessa società e che l'art. Controparte_5
270, comma 5, CCII rinvia agli artt. 143 comma 3 CCII e e che dal combinato disposto delle due norme emergeva come l'apertura della liquidazione controllata determinasse l'interruzione del processo che avesse ad oggetto rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, quale quello oggetto del giudizio.
Con ricorso del 22 novembre 2024 chiedeva fissare nuova udienza al Parte_1
fine di consentire la prosecuzione del processo medio tempore interrotto, nei confronti di tutte le parti.
Si costituivano E contestano ed Controparte_1 Controparte_2 CP_3
impugnano le avverse domande siccome infondate in fatto ed in diritto e non provate e si
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riportavano alle conclusioni che già precedentemente avevano rassegnato in sede di comparsa di conclusione e risposta.
Dopo la riassunzione la soggetta a procedura di Controparte_4
liquidazione controllata n.2/2024, non si costituiva e se ne deve dichiarare la contumacia in quanto: “La riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303 cod. proc. civ., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benchè costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto” (cfr. Cass. 30 settembre 2008 n.24331).
All'udienza del 2 aprile 2025 la causa era nuovamente trattenuta in decisione.
2. Oggetto del giudizio
Preliminarmente occorre definire l'oggetto del giudizio.
L'attrice nell'atto introduttivo del giudizio ha così ricostruito la vicenda che ha dato origine alla causa:
- in data 20 marzo 2008 il Sig. rispettivamente padre dell'odierna attrice, di CP_6
e e marito della Sig.ra decedeva lasciando in CP_1 Controparte_2 CP_3
eredità ai figli e alla moglie:
a) l'attività economica dallo stesso gestita e fondata, ossia l'agenzia di pompe funebri
[...]
, CP_6
b) il 50% della proprietà un immobile sito in Fiuminata (Macerata), frazione Fonte di Brescia
n. 23;
c) due conti correnti bancari presso la filiale di Civitavecchia ( CP_10 [...]
identificati con il n. c/c n. 15793 e n. 5136733, aventi, alla data del decesso, CP_11
un attivo di Euro 3.813,00 e Euro 30.544,00;
- l'attrice subentrava così per 1/9 nella proprietà dell'immobile di Fiuminata, con attribuzione di una quota analoga ai due fratelli e dei restanti 6/9 alla madre;
subentrava invece nella titolarità degli altri beni/attività per la quota di 2/9, come gli altri due fratelli, mentre la moglie subentrava nella quota di 1/3;
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- gli eredi non avevano mai proceduto allo scioglimento della comunione, rimanendo così contitolari dei diritti sui beni entrati a far parte della successione;
- i convenuti avevano acquisito tutti i beni dell'asse ereditario ed in particolare:
a) i conti correnti bancari, di fatto svuotati e privati di ogni consistenza dai convenuti;
b) l'immobile di Fiuminata, in relazione al quale è sorta una controversia per spossessamento a danno dell'attrice, risolta in sede di mediazione giudiziale;
c) l'azienda paterna, della quale si sono indebitamente appropriati i Sig.ri e CP_1 CP_2
nonché la società da loro partecipata.
- con riferimento alla azienda l'attrice ha dedotto che i sig.ri e a CP_1 Controparte_2
partire dalla morte del padre, avevano sostanzialmente integrato e assorbito l'azienda paterna,
e i rispettivi valori, nella loro società di imprese funebri, la senza nulla Controparte_4 corrispondere o riconoscere agli altri eredi e all'attrice, Sig.ra Persona_2
Sulla base di tale ricostruzione delle circostanze di fatto indicate in atto di citazione l'attrice ha formulato le seguenti domande:
1) ordinare la divisione dei cespiti ereditari descritti in atto di citazione;
2) attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante tenendo conto di quanto già acquisito nel corso degli anni;
3) porre le relative spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio;
4) condannare la all'indennizzo nei confronti della Sig.ra ai sensi CP_4 Parte_2 dell'art. 2041 c.c. per l'indebito arricchimento dalla stessa conseguito, con vittoria di spese competenze ed onorari.
Successivamente nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 l'attrice ha formulato le seguenti domande poi ribadite in sede conclusionale:
“- accertare e dichiarare la natura della lettera del 18.12.2008 (cfr. Doc. 18);
- nel caso in cui l'Ill.mo Giudice configuri un contratto, accertare e dichiarare
l'annullamento o la nullità o comunque l'invalidità del contratto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare e nonché la ed CP_1 Controparte_2 CP_4
eventualmente la Sig.ra alla restituzione di quanto indebitamente conseguito, CP_3
nonché al risarcimento del danno;
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- nel caso in cui sia accertata e/o dichiarata l'esistenza di un contratto valido, qualunque ne sia la natura, accertare l'inadempimento da parte di e nonché della CP_2 Controparte_1 relativamente al mancato versamento del prezzo e all'assunzione della Controparte_4
Sig.ra e per gli effetti, procedere alla determinazione del prezzo ex. art. Parte_1
82 disp. att. c.c. e condannare le controparti in solido ad adempiere, mediante versamento alla Sig. del prezzo determinato, unitamente al risarcimento del danno Parte_1
ex art. 1218 c.c. in relazione alla mancata assunzione;
- in via subordinata, dichiarare l'inadempimento della alle prescrizioni CP_4
contenute nella lettera (o contratto) del 18.12.2008 e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione o risolvere il contratto e condannare la stessa alla restituzione di quanto conseguito nonché al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, nella somma indicata nell'atto e/o che risulterà di giustizia, oltre le somme dovute sull'importo stabilito e che sarebbero state dovute a titolo interessi o contributi pensionistici e previdenziali;
- in caso di accertata invalidità del contratto o accertato inadempimento, estendere le condanne restitutorie e risarcitorie – richieste in solido contro e e CP_2 Controparte_1 alla – alla Sig.ra in ragione del suo coinvolgimento attivo o CP_4 Parte_3 omissivo, un suo illecito, un suo arricchimento”.
Le domande proposte alla prima udienza del 21 febbraio 2018 ed in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 devono essere qualificate come reconventio reconventionis rispetto alla domanda riconvenzionale con la quale i convenuti e e CP_1 Controparte_2 CP_3 hanno chiesto “accertare e dichiarare esclusi dalla massa ereditaria i beni di cui alla
[...]
impresa familiare di e i due conti correnti intestati al de cuius perché frutto CP_6
di diverso accordo tra i coeredi;
sempre nel merito e segnatamente alla erede Parte_1
accertare e dichiarare quanto già acquisito dalla ridetta nel corso degli anni”,
[...]
Si tratta infatti di una domanda consequenziale alla domanda riconvenzionale dei convenuti che deve ritenersi ammissibile in base al principio affermato dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ( a partire da Cass. Sez, Un. 15 giugno 2015 n. 12310), secondo il quale la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in
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giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
I convenuti e in comparsa di risposta, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
hanno eccepito che della successione di facevano parte, come riportato nella CP_6
denuncia di successione:
1. immobili e diritti reali immobiliari per un valore di €. 20.498,50;
2. aziende, azioni, obbligazioni e quote societarie per un valore di €. 100.000,00;
3. altri cespiti per un valore di €. 34.357,99.
Per un valore totale di €. 154.856,49.
Tuttavia secondo i convenuti tra gli eredi dopo l'apertura della successione erano intercorsi degli accordi che “non hanno reso disponibili né divisibili” l'impresa ed i conti correnti, poiché la Ditta Individuale ha cessato l'attività, e i rapporti di conto corrente sono stati chiusi.
Rispetto alla ditta individuale, alla morte del padre gli eredi, secondo la prospettazione delle convenute, avevano deciso concordemente di chiudere e/o di cessare l'attività cedendo a titolo oneroso alla i beni giacenti dell'impresa incaricando l'ufficio Controparte_5
contabile S.E.C. s.r.l. e di compiere ogni operazione necessaria alla chiusura di tutte le posizioni del de cuius e quelle conseguenti alla società di fatto CP_12
Nell'atto stipulato gli eredi così disponevano:
- “di non aver nulla in contrario che la acquisti tutti i beni giacenti Controparte_13
presso la ditta CP_6
- la suddetta società subentri nella titolarità, contratti, accordi, gestioni, Controparte_4
locazioni, convenzioni, utenze, ecc. già poste in essere da CP_6
- l'erede venga assunta a tempo indeterminato alle dipendenze della Parte_1
con le modalità dei CCNL per la categoria e secondo gli accordi che Controparte_4 saranno stabiliti tra le parti”.
Secondo la prospettazione della parte attrice a tale atto avrebbe dovuto far seguito
“un'apposita e specifica contrattazione tra le parti”, atta a disciplinare nel dettaglio, le modalità, i termini e il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio aziendale alla
[...]
e quale contropartita si sarebbe dovuto anche procedere alla riassunzione CP_4 nell'impresa della Sig.ra ma ciò non accadeva, ed i convenuti e Parte_2 CP_2 CP_1
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concludevano l'acquisizione di fatto dell'azienda paterna in favore della loro società e senza nulla corrispondere agli altri eredi.
Le domande iniziali proposte dall'attrice nei confronti dei fratelli e della madre sono inammissibili in quanto, come riconosciuto dalla stessa attrice con la formulazione della reconventio reconventionis, e stabilito, riguardo alla sola impresa, con sentenza n. 13669/2020 del 07.10.2020 dal Tribunale di Roma l'impresa ed i conti correnti sono usciti dalla comunione ereditaria sulla base di una serie di atti posti in essere successivamente alla apertura della successione e formalmente realizzati da tutti gli eredi.
A seguito del rigetto dell'appello la sentenza è passata in giudicato.
La pronuncia del Tribunale di Roma sul punto deve ritenersi abbia definito questo aspetto della vicenda in quanto ha specificamente dichiarato che l'impresa che, secondo la prospettazione della parte attrice, era parte della comunione ereditaria al momento della apertura della successione, non ne fa più parte essendo cessata.
Riguardo ai conti correnti in data 1.04.2008, l'attrice unitamente ad ed CP_1 CP_2
diede incarico alla Unicredit Group Banca di Roma di chiudere i due conti correnti
[...]
bancari del de cuius allo scopo di trasferire il denaro sul conto corrente bancario n. 6869734 intestato alla Sig.ra moglie del de cuius (cfr. Doc. n. 9 allegato alla comparsa CP_3
di risposta).
Pertanto non si può procedere allo scioglimento della comunione ereditaria sulla impresa e sui conti correnti poiché i beni sono usciti dalla comunione ereditaria dopo l'apertura della successione.
3. Scioglimento della comunione
Quanto all'unico immobile rientrante nell'asse ereditario deve osservarsi come in data
16/02/2023 veniva rilasciato dal Comune di Fiuminata il permesso di costruire in sanatoria n°4/2023 ex art. 47/85, di cui alla pratica edilizia n°231/86, intestato a Persona_3
(richiedente condono) e relativi intestatari, dal 1990 e 2008, CP_3 CP_2
, (Allegato 3a Urbanistica post-condono alla relazione del CTU)
[...] CP_1 Parte_1
e come dagli accertamenti compiuti in sede di sopralluogo di accesso e rilievi, l'immobile risulta corrispondente agli atti grafici urbanistici legittimanti (fatta eccezione per l'ubicazione sul relativo tramezzo interno della porta del vano “studio” posto al PT dell'abitazione,
13 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
fattispecie che ritenersi non integrare un abuso essendo solo una inesatta rappresentazione grafica non comportante sanatoria in quanto assimilabile ai dettami dell'art. 34bis T.U.E. commi 1 e 2 - introdotto dalla L.120/2020 - riguardo le tolleranze costruttive ovvero riguardo la diversa collocazione di opere interne rispetto il titolo legittimante).
Con relazione datata 8 maggio 2024, il CTU Arch. determinava in euro 66.000,00 il CP_7
valore di mercato più probabile del compendio in piena proprietà dei condividenti.
Di conseguenza agli stessi spettavano le seguenti quote ereditarie:
a la quota di 6/9: pari ad euro 44.000,00; CP_3
ad , la quota di 1/9: pari ad euro 7.333,33; Controparte_2
ad la quota di 1/9: pari ad euro 7.333,33; Controparte_1
ad la quota di 1/9: pari ad euro 7.333,33. Parte_1
L'articolo 720 c.c. stabilisce che: “Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia
o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto”.
Non vi è dubbio che gli immobili in comunione non sono convenientemente divisibili, come ha rilevato il CTU in quanto con riferimento al subalterno 1 PT-1-2 abitazione A/3: la separazione in natura dei beni comporterebbe spese eccessive, opere di modifica, servitù reciproche o limiti di godimento, ed inciderebbe sensibilmente sul valore di mercato;
con riferimento al subalterno 2 PS1 garage C/6 e al subalterno 3 PS1 cantina C/2: la divisione in lotti separati dal Sub. 1 inciderebbe sensibilmente sul valore di mercato.
Pertanto l'immobile deve essere attribuito per intero a che è titolare della CP_3
quota maggiore con obbligo della stessa di versare a ciascuno degli altri condividenti la somma di euro 7.333,00.
Tuttavia la domanda di versamento del conguaglio è stata formulata unicamente dall'attrice ed, in questo giudizio, deve condannarsi al pagamento unicamente delle Parte_4 somme dovute all'attrice.
14 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
4. Spese
In considerazione della soccombenza reciproca essendo stata accolta la domanda di divisione ma relativamente ad un bene di limitato valore ed essendo state rigettate la domanda riconvenzionale dei convenuti e la reconventio reconventionis dell'attrice, devono compensarsi tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 3597 del 2017
R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede:
1) dichiara la contumacia della soggetta a procedura Controparte_4
di liquidazione controllata n.2/2024 del Tribunale di Civitavecchia;
2) dispone lo scioglimento della comunione sui seguenti immobili siti in Comune di
Fiuminata, Fraz. Fonte di Brescia n°23 Fg. 42, P.lla 19 e Fg. 42, P.lla 196 (graffata) sub 1 cat
A/3 classe 1 consistenza 6 vani superficie totale 151 mq. escluse aree scoperte rendita
260,29€; Sub. 2 categoria C/6 classe 1 consistenza 14 mq. superficie totale 23mq rendita
15,18€; Sub. 3 categoria C/2 classe 1 consistenza 30 mq. superficie totale 43mq rendita
20,14€ assegnandone la proprietà a CP_3
3) determina il conguaglio come segue:
- dovrà versare ad e CP_3 Parte_1 Controparte_1 CP_2
la somma di € 7.333,00 ciascuno a titolo di conguaglio e condanna al
[...] CP_3
pagamento del conguaglio a favore di Parte_1
4) in caso di mancato pagamento del conguaglio a quest'ultima entro il termine di giorni 90 dal passaggio in giudicato della sentenza ordina l'iscrizione di ipoteca legale sull'immobile oggetto di causa a favore di Parte_1
5) dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Civitavecchia, 7 aprile 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3597 R.G. dell'anno 2017
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05.02.1977 e ivi residente in [...], rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Francesco Celluprica ( e Fabio Fischetti C.F._2
( ), giusta procura in calce al presente atto, elettivamente domiciliata C.F._3
presso lo Studio Legale Barzanò & Zanardo, Via Piemonte 26 – 00187 Roma.
- ATTRICE
E
, nato a [...] il [...] ed ivi res.te alla Via B. Pergi n. Controparte_1
5, C.F. , , nato a [...] il [...] C.F._4 Controparte_2
ed ivi res.te alla Via San Liborio Nuova 9, C.F. e C.F._5 [...]
, nata a [...] il [...] ed ivi res.te alla Via Terme di Traiano n. 173, CP_3
C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Estefana Panfilo (C.F. C.F._6
) del Foro di Civitavecchia, con studio in Civitavecchia alla Via Achille C.F._7
Montanucci n. 8 (00053), presso il quale hanno eletto domicilio, giusta procura in atti
- CONVENUTI
NONCHE'
(P.IVA ) soggetta a Controparte_4 P.IVA_1
procedura di liquidazione controllata n.2/2024, Curatore Dott. Persona_1 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
( ) come da sentenza n. 28/2024 del Tribunale di Civitavecchia, C.F._8
contumace
- CONVENUTA
OGGETTO: divisione
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 aprile 2024 i difensori delle parti concludevano come segue:
Per l'attrice:
“Voglia l'illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via principale: nominare un consulente tecnico per la formazione della massa ereditaria da dividersi tra gli eredi;
- procedere alla definizione del preciso ammontare spettante a ciascun erede e all'attribuzione alla Sig.ra della quota a lei spettante;
Parte_2
- ordinare l'immediata divisione dei beni in comunione ereditaria, tenendo conto di quanto medio tempore già acquisito dagli altri eredi, procedendo alle dovute restituzioni e/o compensazioni;
- porre le relative spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio;
- condannare la all'indennizzo nei confronti della Sig.ra ai sensi CP_4 Parte_2 dell'art. 2041 c.c. per l'indebito arricchimento dalla stessa conseguito, con vittoria di spese competenze ed onorari. In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare la natura della lettera del 18.12.2008;
- nel caso in cui l'Ill.mo Giudice configuri un contratto, accertare e dichiarare
l'annullamento o la nullità o comunque l'invalidità del contratto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare e nonché la ed CP_1 Controparte_2 CP_4
eventualmente la Sig.ra alla restituzione di quanto indebitamente conseguito, CP_3
nonché al risarcimento del danno;
- nel caso in cui sia accertata e/o dichiarata l'esistenza di un contratto valido, qualunque ne sia la natura, accertare l'inadempimento da parte di e nonché della CP_2 Controparte_1 relativamente al mancato versamento del prezzo e all'assunzione della Controparte_4
2 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sig.ra e per gli effetti, procedere alla determinazione del prezzo ex. art. Parte_1
82 disp. att. c.c. e condannare le controparti in solido ad adempiere, mediante versamento alla Sig. del prezzo determinato, unitamente al risarcimento del danno Parte_1
ex art. 1218 c.c. in relazione alla mancata assunzione;
- in via subordinata, dichiarare l'inadempimento della alle prescrizioni CP_4 contenute nella lettera (o contratto) del 18.12.2008 e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione o risolvere il contratto e condannare la stessa alla restituzione di quanto conseguito nonché al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, nella somma indicata nell'atto e/o che risulterà di giustizia, oltre le somme dovute sull'importo stabilito e che sarebbero state dovute a titolo interessi o contributi pensionistici e previdenziali;
- in caso di accertata invalidità del contratto o accertato inadempimento, estendere le condanne restitutorie e risarcitorie – richieste in solido contro e e CP_2 Controparte_1 alla – alla Sig.ra in ragione del suo coinvolgimento attivo o CP_4 Parte_3
omissivo, un suo illecito, un suo arricchimento;
In ogni caso: - con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
Per i convenuti , E : Controparte_1 Controparte_2 CP_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e in via preliminare, accogliere l'eccezione ex art. 164, co. 4 c.p.c. di nullità e/o invalidità dell'atto di citazione per omessa determinazione del valore della massa ereditaria nonché del valore delle quote ereditarie;
nel merito, accertare e dichiarare esclusi dalla massa ereditaria i beni di cui alla impresa familiare di dante e i due conti correnti intestati al de cuius CP_4
perché frutto di diverso accordo tra i coeredi;
sempre nel merito e segnatamente alla erede
accertare e dichiarare quanto già acquisito dalla ridetta nel corso Parte_1 degli anni;
e in ogni caso, rigettare qualsivoglia domanda svolta dall'attrice siccome infondata in fatto ed in diritto e non provata;
il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio (Iva e cpa come per legge)”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
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Con atto di citazione datato 12.10.2017 citava in giudizio i convenuti, Parte_1
rispettivamente, i Sig.ri e in qualità di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 coeredi, e la in qualità di società che ha “acquisito” uno dei beni Controparte_5
ereditari, al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni:
- nominare un consulente tecnico per la formazione della massa ereditaria da dividersi e delle singole quote;
- ordinare la divisione dei cespiti ereditari descritti in atto di citazione;
- attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante tenendo conto di quanto già acquisito nel corso degli anni;
- porre le relative spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio;
- condannare la all'indennizzo nei confronti della Sig.ra ai sensi CP_4 Parte_2 dell'art. 2041 c.c. per l'indebito arricchimento dalla stessa conseguito, con vittoria di spese competenze ed onorari.
Si costituivano in giudizio e eccependo, in Controparte_1 Controparte_2 CP_3 via preliminare, la nullità e/o invalidità dell'atto di citazione ex art. 164, co. 4 c.p.c. per omessa determinazione del valore della massa ereditaria, nonché, del valore delle quote ereditarie;
nel merito, chiedendo di accertare e dichiarare esclusi dalla massa ereditaria i beni di cui alla impresa familiare di nonché, i conti correnti intestati al de cuius CP_6 perché beni frutto di differenti accordi tra tutti i coeredi compresa l'odierna attrice;
sempre nel merito accertare e dichiarare quanto già acquisito da nel corso degli Parte_1
anni prima del decesso del dante causa;
e, in ogni caso, rigettare qualsivoglia domanda svolta dall'attrice siccome infondata in fatto ed in diritto e non provata;
il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.
Si costituiva in giudizio la società convenuta rilevando la propria carenza di legittimazione passiva, l'infondatezza della domanda attrice e la litispendenza della domanda di indebito arricchimento in quanto oggetto di diverso procedimento giudiziario pendente innanzi al
Tribunale di Roma, Sezione Imprese.
Il giudice, preso atto di quanto rilevato, concedeva alle parti i termini ex art. 183, VI comma c.p.c.
4 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
La parte attrice ed i convenuti e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
apportavano modifiche alle conclusioni formulate.
All'esito dell'udienza del 4 aprile 2019, questo Giudice, preliminarmente all'ammissione delle consulenze tecniche, chiedeva a parte attrice di voler integrare gli atti con apposita certificazione ipocatastale ovvero certificazione notarile relativa all'immobile di Fiuminata che veniva depositata in data 3 ottobre 2019.
Alla successiva udienza del 23 ottobre 2019, le parti insistevano per l'ammissione dei mezzi istruttori indicati in atti, contestando le formulazioni avversarie. Veniva disposto un breve rinvio per permettere alle parti di trovare un eventuale accordo sull'immobile di Fiuminata.
Alla successiva udienza del 22 luglio 2020, questo Giudice, preso atto dell'assenza di un accordo tra le parti, disponeva l'espletamento di una consulenza tecnica valutativa del bene immobile in comunione ed una consulenza tecnica valutativa dell'impresa caduta in successione, rinviando all'udienza del 17 marzo 2021 per il relativo giuramento.
In data 5 luglio 2021, il Dott. depositava apposita istanza dando atto dell'esistenza di CP_7 difformità urbanistiche sull'immobile che occorreva sanare. In particolare rilevava la presenza di una domanda di condono, depositata dai precedenti proprietari, sospesa per incompletezza della documentazione.
All'udienza del 20 ottobre 2021, parte attrice, dopo aver preso contatto con la vecchia proprietà, dava atto della prosecuzione della procedura di sanatoria, chiedendo un rinvio per il completamento delle relative attività. Questo Giudice sospendeva quindi ogni rilievo sull'immobile in attesa di una sua piena regolarizzazione.
Nella medesima udienza, il Dott. Vianelli, chiedeva al Giudice l'autorizzazione ad accedere al cassetto fiscale del Sig. che veniva concessa. CP_6
In data 14 febbraio 2022 veniva depositata la consulenza contabile.
All'udienza dell'1 febbraio 2022 le parti si riportavano ai propri scritti chiedendo la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza dell'11 giugno 2023 questo Giudice rimetteva la causa sul ruolo:
“considerato che, dopo la precisazione delle conclusioni, la parte attrice ha depositato il permesso di costruire in sanatoria mentre la convenuta Controparte_8 ha depositato la sentenza n. 2788/2023 della Corte d'appello di Roma pubblicata il
18/04/2023;
5 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
considerato che in linea generale la produzione di documentazione in sede di comparsa conclusionale sarebbe irrilevante in quanto come ritenuto dalla Corte di cassazione (Cass. 4 dicembre 2014 n. 25655) la produzione documentale, anche tardiva per ragioni attinenti alla formazione dell'atto, non è ammissibile oltre la precisazione delle conclusioni ossia fino a quando la trattazione orale della causa non sia stata chiusa, con la conseguenza che la produzione documentale attuata solo con il deposito della comparsa conclusionale si rivela tardiva e, quindi, inammissibile;
che tuttavia, nel caso in esame, entrambi i documenti potrebbero essere acquisiti in sede di appello e, per tale motivo, ragioni di economia processuale inducono a tener conto di tale produzione in quanto;
a) il permesso a costruire in sanatoria potrebbe rendere astrattamente divisibile un bene che
è attualmente e pacificamente in comunione tra l'attrice ed i convenuti , Controparte_1
e;
Controparte_2 CP_3
b) le vicende, peraltro altalenanti sotto il profilo che riguarda questo giudizio, della causa svoltasi in sede cautelare ed in primo grado dinanzi al Tribunale di Roma ed in secondo grado dinanzi alla Corte d'appello di Roma rilevano sia rispetto alla domanda principale che rispetto alle domande riconvenzionali proposte in questo giudizio;
che infatti la parte attrice ha dedotto che tra i beni oggetto della comunione ereditaria vi era
l'azienda appartenuta al de cuius mentre i convenuti hanno dedotto che tale azienda era uscita dalla comunione ereditaria con un atto posto in essere da tutti gli eredi in data 18 dicembre 2008 e su tale questione si sono pronunciati i giudici del Tribunale di Roma e poi della Corte d'appello dapprima affermando in sede cautelare che “dal contenuto dell'accordo del 18 dicembre 2008 può evincersi che gli eredi del predetto abbiano CP_4 inteso cedere l'attività alla odierna ricorrente e, in tal modo, trasferire a quest'ultima anche il diritto all'utilizzo dei relativi segni distintivi” e che “l'accordo del 18 Dicembre 2008 può dunque, considerarsi quale formalizzazione di un accordo già raggiunto e realizzato dalle parti, le quali, ad operazione conclusa, hanno inteso documentare la loro volontà negoziale cui avevano dato esecuzione nel periodo immediatamente precedente alla sottoscrizione dello stesso” poi in sede di merito che ““in base al complessivo esame delle posizioni delle parti e della documentazione prodotte dalle stesse si deve ritenere che effettivamente dopo il decesso
CP_ del sig. si sia verificata la cessione dell'azienda in favore della CP_6
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sia pure mediante operazioni autonome, il che non fa venir meno l'unitarietà CP_4 dell'operazione complessiva perseguita dalle parti (per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1405 del 22/01/2013), evidenziata dalla sostanziale totalità delle attività cedute e dalla conseguente cessazione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale da parte degli eredi” infine in appello ritenendo “contrariamente all'assunto del Tribunale”, che “non vi sono elementi concludenti per inferire che la s.d.f. costituita dagli eredi abbia ceduto CP_4
l'azienda paterna alla società odierna appellata…..” e che “la scrittura privata del
18.12.2008 ……. non ha natura di cessione d'azienda, traducendosi nel mero mandato alla società S.E.C. s.r.l. di compiere le operazioni necessarie per “ chiudere” le “ posizioni” dell'azienda paterna e della s.d.f. e nella enunciazione in termini generali dei futuri accordi tra gli eredi, per cui la avrebbe acquistato i beni “ giacenti” dell'azienda Controparte_4 paterna e sarebbe succeduta in una serie di contratti già propri dell'azienda paterna, mentre
l'odierna appellante sarebbe stata assunta quale dipendente a tempo indeterminato dalla società medesima. In tale lettera manca invece l'accordo inerente alla cessione non già di singoli beni, ma del complesso dell'azienda, quale descritta e disciplinata dall'art. 2555 c.c., cioè del novero dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, comprensivo sia dei beni che della loro organizzazione, cioè dell'avviamento e della clientela, in guisa tale da poter ravvisare che il trasferimento abbia avuto ad oggetto un'unità organica e dinamica, dotata della propria “inerzia”, finalizzata allo svolgimento dell'impresa. Inoltre, pur essendo l'ipotetica cessionaria società di capitali iscritta nel registro delle imprese, la prova del contratto di cessione non si trae da alcuno scritto, né tantomeno vi è stata la pubblicità della cessione e cioè il deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2556 II comma c.c. ( cfr. anche la visura prodotta dall'appellata). Né la vendita, anche successiva, di singoli beni o l'esercizio della medesima azienda da parte della depongono nel senso di ritenere provata la Controparte_4 cessione d'azienda “ attraverso operazioni autonome”, contrariamente all'assunto del
Tribunale: appare piuttosto che sia proseguita di fatto la gestione dell'azienda paterna da parte della società, in attesa tuttavia che fosse definita anche la posizione della coerede odierna appellante che – come messo in risalto anche dal primo Giudice – si era opposta al trasferimento a titolo oneroso dei beni aziendali dall'azienda paterna alla società gestita dai soli fratelli”; rilevato che la Corte d'appello ha rilevato la insussistenza della cessione in
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relazione al primo motivo di impugnazione pur rilevando che tale questione non fosse poi decisiva per ritenere legittimo l'uso del segno distintivo “ da parte della sig.ra CP_4
CP_4 considerato che la questione da sollevare d'ufficio attiene al carattere vincolante di tale pronuncia, ove passata in giudicato, ai fini della qualificazione della scrittura privata del
18.12.2008, qualificazione che è oggetto sia della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti che della reconventio reconventionis; che tale questione è rilevante ai fini del presente giudizio poiché consente di determinare la composizione attuale dell'asse ereditario, indipendentemente dalla cessione dei singoli beni aziendali che, secondo la prospettazione della parte attrice sarebbe stata posta in essere dai convenuti”
La rimessione della causa sul ruolo aveva, quindi, la finalità di consentire alle parti il contraddittorio sul punto, di accertare l'eventuale passaggio in giudicato della sentenza della
Corte d'appello di Roma ed, eventualmente, di disporre una CTU volta a determinare il valore dell'immobile oggetto di comunione e valutare l'opportunità di ammettere le ulteriori richieste istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
All'udienza del 29 maggio 2024 la causa era nuovamente trattenuta in decisione ma questo
Giudice, con ordinanza del 29 ottobre 2024, dichiarava l'interruzione del giudizio prendendo atto che con la memoria depositata in data 18 settembre 2024 la difesa della Società aveva rappresentato che era stata aperta una Controparte_9
procedura di liquidazione controllata per la stessa società e che l'art. Controparte_5
270, comma 5, CCII rinvia agli artt. 143 comma 3 CCII e e che dal combinato disposto delle due norme emergeva come l'apertura della liquidazione controllata determinasse l'interruzione del processo che avesse ad oggetto rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, quale quello oggetto del giudizio.
Con ricorso del 22 novembre 2024 chiedeva fissare nuova udienza al Parte_1
fine di consentire la prosecuzione del processo medio tempore interrotto, nei confronti di tutte le parti.
Si costituivano E contestano ed Controparte_1 Controparte_2 CP_3
impugnano le avverse domande siccome infondate in fatto ed in diritto e non provate e si
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riportavano alle conclusioni che già precedentemente avevano rassegnato in sede di comparsa di conclusione e risposta.
Dopo la riassunzione la soggetta a procedura di Controparte_4
liquidazione controllata n.2/2024, non si costituiva e se ne deve dichiarare la contumacia in quanto: “La riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303 cod. proc. civ., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benchè costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto” (cfr. Cass. 30 settembre 2008 n.24331).
All'udienza del 2 aprile 2025 la causa era nuovamente trattenuta in decisione.
2. Oggetto del giudizio
Preliminarmente occorre definire l'oggetto del giudizio.
L'attrice nell'atto introduttivo del giudizio ha così ricostruito la vicenda che ha dato origine alla causa:
- in data 20 marzo 2008 il Sig. rispettivamente padre dell'odierna attrice, di CP_6
e e marito della Sig.ra decedeva lasciando in CP_1 Controparte_2 CP_3
eredità ai figli e alla moglie:
a) l'attività economica dallo stesso gestita e fondata, ossia l'agenzia di pompe funebri
[...]
, CP_6
b) il 50% della proprietà un immobile sito in Fiuminata (Macerata), frazione Fonte di Brescia
n. 23;
c) due conti correnti bancari presso la filiale di Civitavecchia ( CP_10 [...]
identificati con il n. c/c n. 15793 e n. 5136733, aventi, alla data del decesso, CP_11
un attivo di Euro 3.813,00 e Euro 30.544,00;
- l'attrice subentrava così per 1/9 nella proprietà dell'immobile di Fiuminata, con attribuzione di una quota analoga ai due fratelli e dei restanti 6/9 alla madre;
subentrava invece nella titolarità degli altri beni/attività per la quota di 2/9, come gli altri due fratelli, mentre la moglie subentrava nella quota di 1/3;
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- gli eredi non avevano mai proceduto allo scioglimento della comunione, rimanendo così contitolari dei diritti sui beni entrati a far parte della successione;
- i convenuti avevano acquisito tutti i beni dell'asse ereditario ed in particolare:
a) i conti correnti bancari, di fatto svuotati e privati di ogni consistenza dai convenuti;
b) l'immobile di Fiuminata, in relazione al quale è sorta una controversia per spossessamento a danno dell'attrice, risolta in sede di mediazione giudiziale;
c) l'azienda paterna, della quale si sono indebitamente appropriati i Sig.ri e CP_1 CP_2
nonché la società da loro partecipata.
- con riferimento alla azienda l'attrice ha dedotto che i sig.ri e a CP_1 Controparte_2
partire dalla morte del padre, avevano sostanzialmente integrato e assorbito l'azienda paterna,
e i rispettivi valori, nella loro società di imprese funebri, la senza nulla Controparte_4 corrispondere o riconoscere agli altri eredi e all'attrice, Sig.ra Persona_2
Sulla base di tale ricostruzione delle circostanze di fatto indicate in atto di citazione l'attrice ha formulato le seguenti domande:
1) ordinare la divisione dei cespiti ereditari descritti in atto di citazione;
2) attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante tenendo conto di quanto già acquisito nel corso degli anni;
3) porre le relative spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio;
4) condannare la all'indennizzo nei confronti della Sig.ra ai sensi CP_4 Parte_2 dell'art. 2041 c.c. per l'indebito arricchimento dalla stessa conseguito, con vittoria di spese competenze ed onorari.
Successivamente nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 l'attrice ha formulato le seguenti domande poi ribadite in sede conclusionale:
“- accertare e dichiarare la natura della lettera del 18.12.2008 (cfr. Doc. 18);
- nel caso in cui l'Ill.mo Giudice configuri un contratto, accertare e dichiarare
l'annullamento o la nullità o comunque l'invalidità del contratto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare e nonché la ed CP_1 Controparte_2 CP_4
eventualmente la Sig.ra alla restituzione di quanto indebitamente conseguito, CP_3
nonché al risarcimento del danno;
10 di 15 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- nel caso in cui sia accertata e/o dichiarata l'esistenza di un contratto valido, qualunque ne sia la natura, accertare l'inadempimento da parte di e nonché della CP_2 Controparte_1 relativamente al mancato versamento del prezzo e all'assunzione della Controparte_4
Sig.ra e per gli effetti, procedere alla determinazione del prezzo ex. art. Parte_1
82 disp. att. c.c. e condannare le controparti in solido ad adempiere, mediante versamento alla Sig. del prezzo determinato, unitamente al risarcimento del danno Parte_1
ex art. 1218 c.c. in relazione alla mancata assunzione;
- in via subordinata, dichiarare l'inadempimento della alle prescrizioni CP_4
contenute nella lettera (o contratto) del 18.12.2008 e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione o risolvere il contratto e condannare la stessa alla restituzione di quanto conseguito nonché al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, nella somma indicata nell'atto e/o che risulterà di giustizia, oltre le somme dovute sull'importo stabilito e che sarebbero state dovute a titolo interessi o contributi pensionistici e previdenziali;
- in caso di accertata invalidità del contratto o accertato inadempimento, estendere le condanne restitutorie e risarcitorie – richieste in solido contro e e CP_2 Controparte_1 alla – alla Sig.ra in ragione del suo coinvolgimento attivo o CP_4 Parte_3 omissivo, un suo illecito, un suo arricchimento”.
Le domande proposte alla prima udienza del 21 febbraio 2018 ed in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 devono essere qualificate come reconventio reconventionis rispetto alla domanda riconvenzionale con la quale i convenuti e e CP_1 Controparte_2 CP_3 hanno chiesto “accertare e dichiarare esclusi dalla massa ereditaria i beni di cui alla
[...]
impresa familiare di e i due conti correnti intestati al de cuius perché frutto CP_6
di diverso accordo tra i coeredi;
sempre nel merito e segnatamente alla erede Parte_1
accertare e dichiarare quanto già acquisito dalla ridetta nel corso degli anni”,
[...]
Si tratta infatti di una domanda consequenziale alla domanda riconvenzionale dei convenuti che deve ritenersi ammissibile in base al principio affermato dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ( a partire da Cass. Sez, Un. 15 giugno 2015 n. 12310), secondo il quale la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in
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giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
I convenuti e in comparsa di risposta, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
hanno eccepito che della successione di facevano parte, come riportato nella CP_6
denuncia di successione:
1. immobili e diritti reali immobiliari per un valore di €. 20.498,50;
2. aziende, azioni, obbligazioni e quote societarie per un valore di €. 100.000,00;
3. altri cespiti per un valore di €. 34.357,99.
Per un valore totale di €. 154.856,49.
Tuttavia secondo i convenuti tra gli eredi dopo l'apertura della successione erano intercorsi degli accordi che “non hanno reso disponibili né divisibili” l'impresa ed i conti correnti, poiché la Ditta Individuale ha cessato l'attività, e i rapporti di conto corrente sono stati chiusi.
Rispetto alla ditta individuale, alla morte del padre gli eredi, secondo la prospettazione delle convenute, avevano deciso concordemente di chiudere e/o di cessare l'attività cedendo a titolo oneroso alla i beni giacenti dell'impresa incaricando l'ufficio Controparte_5
contabile S.E.C. s.r.l. e di compiere ogni operazione necessaria alla chiusura di tutte le posizioni del de cuius e quelle conseguenti alla società di fatto CP_12
Nell'atto stipulato gli eredi così disponevano:
- “di non aver nulla in contrario che la acquisti tutti i beni giacenti Controparte_13
presso la ditta CP_6
- la suddetta società subentri nella titolarità, contratti, accordi, gestioni, Controparte_4
locazioni, convenzioni, utenze, ecc. già poste in essere da CP_6
- l'erede venga assunta a tempo indeterminato alle dipendenze della Parte_1
con le modalità dei CCNL per la categoria e secondo gli accordi che Controparte_4 saranno stabiliti tra le parti”.
Secondo la prospettazione della parte attrice a tale atto avrebbe dovuto far seguito
“un'apposita e specifica contrattazione tra le parti”, atta a disciplinare nel dettaglio, le modalità, i termini e il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio aziendale alla
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e quale contropartita si sarebbe dovuto anche procedere alla riassunzione CP_4 nell'impresa della Sig.ra ma ciò non accadeva, ed i convenuti e Parte_2 CP_2 CP_1
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concludevano l'acquisizione di fatto dell'azienda paterna in favore della loro società e senza nulla corrispondere agli altri eredi.
Le domande iniziali proposte dall'attrice nei confronti dei fratelli e della madre sono inammissibili in quanto, come riconosciuto dalla stessa attrice con la formulazione della reconventio reconventionis, e stabilito, riguardo alla sola impresa, con sentenza n. 13669/2020 del 07.10.2020 dal Tribunale di Roma l'impresa ed i conti correnti sono usciti dalla comunione ereditaria sulla base di una serie di atti posti in essere successivamente alla apertura della successione e formalmente realizzati da tutti gli eredi.
A seguito del rigetto dell'appello la sentenza è passata in giudicato.
La pronuncia del Tribunale di Roma sul punto deve ritenersi abbia definito questo aspetto della vicenda in quanto ha specificamente dichiarato che l'impresa che, secondo la prospettazione della parte attrice, era parte della comunione ereditaria al momento della apertura della successione, non ne fa più parte essendo cessata.
Riguardo ai conti correnti in data 1.04.2008, l'attrice unitamente ad ed CP_1 CP_2
diede incarico alla Unicredit Group Banca di Roma di chiudere i due conti correnti
[...]
bancari del de cuius allo scopo di trasferire il denaro sul conto corrente bancario n. 6869734 intestato alla Sig.ra moglie del de cuius (cfr. Doc. n. 9 allegato alla comparsa CP_3
di risposta).
Pertanto non si può procedere allo scioglimento della comunione ereditaria sulla impresa e sui conti correnti poiché i beni sono usciti dalla comunione ereditaria dopo l'apertura della successione.
3. Scioglimento della comunione
Quanto all'unico immobile rientrante nell'asse ereditario deve osservarsi come in data
16/02/2023 veniva rilasciato dal Comune di Fiuminata il permesso di costruire in sanatoria n°4/2023 ex art. 47/85, di cui alla pratica edilizia n°231/86, intestato a Persona_3
(richiedente condono) e relativi intestatari, dal 1990 e 2008, CP_3 CP_2
, (Allegato 3a Urbanistica post-condono alla relazione del CTU)
[...] CP_1 Parte_1
e come dagli accertamenti compiuti in sede di sopralluogo di accesso e rilievi, l'immobile risulta corrispondente agli atti grafici urbanistici legittimanti (fatta eccezione per l'ubicazione sul relativo tramezzo interno della porta del vano “studio” posto al PT dell'abitazione,
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fattispecie che ritenersi non integrare un abuso essendo solo una inesatta rappresentazione grafica non comportante sanatoria in quanto assimilabile ai dettami dell'art. 34bis T.U.E. commi 1 e 2 - introdotto dalla L.120/2020 - riguardo le tolleranze costruttive ovvero riguardo la diversa collocazione di opere interne rispetto il titolo legittimante).
Con relazione datata 8 maggio 2024, il CTU Arch. determinava in euro 66.000,00 il CP_7
valore di mercato più probabile del compendio in piena proprietà dei condividenti.
Di conseguenza agli stessi spettavano le seguenti quote ereditarie:
a la quota di 6/9: pari ad euro 44.000,00; CP_3
ad , la quota di 1/9: pari ad euro 7.333,33; Controparte_2
ad la quota di 1/9: pari ad euro 7.333,33; Controparte_1
ad la quota di 1/9: pari ad euro 7.333,33. Parte_1
L'articolo 720 c.c. stabilisce che: “Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia
o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto”.
Non vi è dubbio che gli immobili in comunione non sono convenientemente divisibili, come ha rilevato il CTU in quanto con riferimento al subalterno 1 PT-1-2 abitazione A/3: la separazione in natura dei beni comporterebbe spese eccessive, opere di modifica, servitù reciproche o limiti di godimento, ed inciderebbe sensibilmente sul valore di mercato;
con riferimento al subalterno 2 PS1 garage C/6 e al subalterno 3 PS1 cantina C/2: la divisione in lotti separati dal Sub. 1 inciderebbe sensibilmente sul valore di mercato.
Pertanto l'immobile deve essere attribuito per intero a che è titolare della CP_3
quota maggiore con obbligo della stessa di versare a ciascuno degli altri condividenti la somma di euro 7.333,00.
Tuttavia la domanda di versamento del conguaglio è stata formulata unicamente dall'attrice ed, in questo giudizio, deve condannarsi al pagamento unicamente delle Parte_4 somme dovute all'attrice.
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4. Spese
In considerazione della soccombenza reciproca essendo stata accolta la domanda di divisione ma relativamente ad un bene di limitato valore ed essendo state rigettate la domanda riconvenzionale dei convenuti e la reconventio reconventionis dell'attrice, devono compensarsi tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 3597 del 2017
R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede:
1) dichiara la contumacia della soggetta a procedura Controparte_4
di liquidazione controllata n.2/2024 del Tribunale di Civitavecchia;
2) dispone lo scioglimento della comunione sui seguenti immobili siti in Comune di
Fiuminata, Fraz. Fonte di Brescia n°23 Fg. 42, P.lla 19 e Fg. 42, P.lla 196 (graffata) sub 1 cat
A/3 classe 1 consistenza 6 vani superficie totale 151 mq. escluse aree scoperte rendita
260,29€; Sub. 2 categoria C/6 classe 1 consistenza 14 mq. superficie totale 23mq rendita
15,18€; Sub. 3 categoria C/2 classe 1 consistenza 30 mq. superficie totale 43mq rendita
20,14€ assegnandone la proprietà a CP_3
3) determina il conguaglio come segue:
- dovrà versare ad e CP_3 Parte_1 Controparte_1 CP_2
la somma di € 7.333,00 ciascuno a titolo di conguaglio e condanna al
[...] CP_3
pagamento del conguaglio a favore di Parte_1
4) in caso di mancato pagamento del conguaglio a quest'ultima entro il termine di giorni 90 dal passaggio in giudicato della sentenza ordina l'iscrizione di ipoteca legale sull'immobile oggetto di causa a favore di Parte_1
5) dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Civitavecchia, 7 aprile 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
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