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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 12/06/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA In Nome del Popolo Italiano
Proc. N. 396/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa Francesca Pinacchio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
, con l'avvocato BIASELLA GAETANO, Parte_1
, con l'avvocato IACOBUCCI CLAUDIA, Parte_2
avente ad oggetto: Separazione consensuale dei coniugi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 22/05/2025, hanno esposto che: il giorno 12.9.1999, in Castel di Sangro, hanno contratto matrimonio con rito concordatario, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di
Matrimonio Parte II, n. 10, Serie A, Anno 1999; dall'unione matrimoniale il 26.9.2000 è nata la figlia , oggi maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente.
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse omologata la separazione personale alle condizioni congiuntamente specificate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione consensuale dei coniugi:
[...]
Parte_3
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza;
2) i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
3) i coniugi stabiliscono che nell'immobile attualmente destinato ad abitazione familiare con annesso garage sito in Castel di Sangro, via Sangrina n.13 e censito nel
Catasto Fabbricato al fg.37, mappale 6108 sub. 53 e 109, acquistato da entrambi in comunione dei beni con atto di compravendita del 22.09.2011 a firma del notaio di Castel di Sangro e trascritto alla Conservatoria dell'Aquila in data Pt_4
23.09.2011 ai nn.19347/14960, e per il cui acquisto in pari data gli stessi hanno contratto un mutuo fondiario presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma,
trascritto presso la Conservatoria di L'Aquila al nn.19348/1813, continui a risiedervi il sig. fino a che lo stesso immobile sarà venduto e fino alla detta Parte_2
vendita stabiliscono, altresì, che le rate del mutuo variabile (per l'importo complessivo di circa € 820,00 mensili) saranno corrisposte da entrambi nelle seguenti proporzioni: 2/3 della rata saranno pagate dal sig. e 1/3 dalla sig.ra in Pt_2 Pt_1 ragione del fatto che il sig. continuerà a risiedervi sino alla vendita, il cui Pt_2
ricavato netto sarà suddiviso in egual misura tra la sig.ra e il sig. Pt_1 Pt_2
4) i coniugi stabiliscono, altresì, per quanto concerne le due autovetture nella loro disponibilità, attualmente entrambe intestate al sig. che la Audi A4, Parte_2
tg. CL 456 EX, resti al sig. mentre la Toyota Yaris, tg. CC 650 DC, resti Pt_2
alla sig.ra che provvederà ad effettuarne il relativo passaggio di proprietà; Pt_1
5) i coniugi stabiliscono, infine, che la sig.ra provvederà al pagamento Parte_1
delle somme ancora da corrispondersi concernenti la situazione debitoria della
“Crazy Game di MA Lo ES e BR CO snc”, di cui la stessa era co-
titolare.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del giorno 11.6.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco
Proc. N. 396/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa Francesca Pinacchio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
, con l'avvocato BIASELLA GAETANO, Parte_1
, con l'avvocato IACOBUCCI CLAUDIA, Parte_2
avente ad oggetto: Separazione consensuale dei coniugi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 22/05/2025, hanno esposto che: il giorno 12.9.1999, in Castel di Sangro, hanno contratto matrimonio con rito concordatario, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di
Matrimonio Parte II, n. 10, Serie A, Anno 1999; dall'unione matrimoniale il 26.9.2000 è nata la figlia , oggi maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente.
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse omologata la separazione personale alle condizioni congiuntamente specificate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione consensuale dei coniugi:
[...]
Parte_3
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza;
2) i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
3) i coniugi stabiliscono che nell'immobile attualmente destinato ad abitazione familiare con annesso garage sito in Castel di Sangro, via Sangrina n.13 e censito nel
Catasto Fabbricato al fg.37, mappale 6108 sub. 53 e 109, acquistato da entrambi in comunione dei beni con atto di compravendita del 22.09.2011 a firma del notaio di Castel di Sangro e trascritto alla Conservatoria dell'Aquila in data Pt_4
23.09.2011 ai nn.19347/14960, e per il cui acquisto in pari data gli stessi hanno contratto un mutuo fondiario presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma,
trascritto presso la Conservatoria di L'Aquila al nn.19348/1813, continui a risiedervi il sig. fino a che lo stesso immobile sarà venduto e fino alla detta Parte_2
vendita stabiliscono, altresì, che le rate del mutuo variabile (per l'importo complessivo di circa € 820,00 mensili) saranno corrisposte da entrambi nelle seguenti proporzioni: 2/3 della rata saranno pagate dal sig. e 1/3 dalla sig.ra in Pt_2 Pt_1 ragione del fatto che il sig. continuerà a risiedervi sino alla vendita, il cui Pt_2
ricavato netto sarà suddiviso in egual misura tra la sig.ra e il sig. Pt_1 Pt_2
4) i coniugi stabiliscono, altresì, per quanto concerne le due autovetture nella loro disponibilità, attualmente entrambe intestate al sig. che la Audi A4, Parte_2
tg. CL 456 EX, resti al sig. mentre la Toyota Yaris, tg. CC 650 DC, resti Pt_2
alla sig.ra che provvederà ad effettuarne il relativo passaggio di proprietà; Pt_1
5) i coniugi stabiliscono, infine, che la sig.ra provvederà al pagamento Parte_1
delle somme ancora da corrispondersi concernenti la situazione debitoria della
“Crazy Game di MA Lo ES e BR CO snc”, di cui la stessa era co-
titolare.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del giorno 11.6.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco