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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
n. 48/2025 r.g.
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 48/2025 promosso da: con l'avv. Paolo Cutini e l'avv. Giuseppe Caputi Parte_1 ricorrente contro
e con gli avv.ti Giovanni Taglialatela e Monica Tagliatela CP_1 CP_2 resistente
Letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.3.2025.
Si osserva in ordine al fumus boni iuris, in base ad una valutazione sommaria propria di questa fase, che la tesi dell'appellante secondo cui le eccezioni sollevate in merito alle fideiussioni stipulate non sarebbero ricomprese nell'indagine relativa all'accertamento sulla nullità delle singole clausole per conformità allo schema ABI 2005 perché “specifiche”, come nella specie, che dovrebbe, invece, operare relativamente alle sole fideiussioni c.d. “omnibus”, non ha pregio perché finirebbe col compromettere non solo il diritto di difesa della parte astrattamente lesa, ma anche col pretermettere l'accertamento della natura dei contratti al tempo stipulati da e . CP_2 CP_1
La Corte in ordine alla questione dell'onere della prova sull'an della pretesa riferita alla mancata certificazione dell'estratto ex art. 50 T.U.B. e, più ancora, in merito alle caratteristiche della specifica allegazione documentale gravante sulla parte che intende eccepire la nullità parziale del contratto fideiussorio (ad es. Cass. n. 675/2025) ritiene di non aderire alla recente giurisprudenza (ad es. Cass. n.1170 del 17.1.2025) secondo cui,
Pagina 1 per il periodo successivo al maggio 2005, occorra dimostrare l'esistenza dell'intesa sulla base di fideiussioni rivenienti da istituti bancari coeve a quelle stipulate contenenti le clausole censurate che ripropongano l'illecita intesa anticoncorrenziale per conformità allo schema Abi 2005, perché in presenza di indirizzi giurisprudenziali non uniformi sul punto, sembra necessario porre attenzione al dictum di Cass. Sez. Unite n.41994/2021 secondo cui, per ciò che qui interessa, in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate la produzione del provvedimento dell'Autorità
Garante costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale;
tale provvedimento risulta tempestivamente allegato nel giudizio di primo grado dalla parte su cui l'onere probatorio incombeva.
L'appello non appare pertanto manifestamente fondato.
Posto che nel caso di specie trattandosi di pronuncia dichiarativa che ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo e lo ha revocato, non potrebbe comunque procedersi alla sospensione della efficacia esecutiva della stessa, giacché non potrebbe mai rivivere il decreto ingiuntivo opposto, se non relativamente al solo capo a relativo alla condanna alle spese di lite.
Tuttavia, le superiori considerazioni sul fumus escludono la fondatezza dell'istanza che non può esser esaminata anche in relazione al periculum in mora non dedotto.
P.Q.M.
rigetta l'istanza.
Perugia, 21 marzo 2025
Il Presidente
Claudio Baglioni
Pagina 2
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 48/2025 promosso da: con l'avv. Paolo Cutini e l'avv. Giuseppe Caputi Parte_1 ricorrente contro
e con gli avv.ti Giovanni Taglialatela e Monica Tagliatela CP_1 CP_2 resistente
Letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.3.2025.
Si osserva in ordine al fumus boni iuris, in base ad una valutazione sommaria propria di questa fase, che la tesi dell'appellante secondo cui le eccezioni sollevate in merito alle fideiussioni stipulate non sarebbero ricomprese nell'indagine relativa all'accertamento sulla nullità delle singole clausole per conformità allo schema ABI 2005 perché “specifiche”, come nella specie, che dovrebbe, invece, operare relativamente alle sole fideiussioni c.d. “omnibus”, non ha pregio perché finirebbe col compromettere non solo il diritto di difesa della parte astrattamente lesa, ma anche col pretermettere l'accertamento della natura dei contratti al tempo stipulati da e . CP_2 CP_1
La Corte in ordine alla questione dell'onere della prova sull'an della pretesa riferita alla mancata certificazione dell'estratto ex art. 50 T.U.B. e, più ancora, in merito alle caratteristiche della specifica allegazione documentale gravante sulla parte che intende eccepire la nullità parziale del contratto fideiussorio (ad es. Cass. n. 675/2025) ritiene di non aderire alla recente giurisprudenza (ad es. Cass. n.1170 del 17.1.2025) secondo cui,
Pagina 1 per il periodo successivo al maggio 2005, occorra dimostrare l'esistenza dell'intesa sulla base di fideiussioni rivenienti da istituti bancari coeve a quelle stipulate contenenti le clausole censurate che ripropongano l'illecita intesa anticoncorrenziale per conformità allo schema Abi 2005, perché in presenza di indirizzi giurisprudenziali non uniformi sul punto, sembra necessario porre attenzione al dictum di Cass. Sez. Unite n.41994/2021 secondo cui, per ciò che qui interessa, in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate la produzione del provvedimento dell'Autorità
Garante costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale;
tale provvedimento risulta tempestivamente allegato nel giudizio di primo grado dalla parte su cui l'onere probatorio incombeva.
L'appello non appare pertanto manifestamente fondato.
Posto che nel caso di specie trattandosi di pronuncia dichiarativa che ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo e lo ha revocato, non potrebbe comunque procedersi alla sospensione della efficacia esecutiva della stessa, giacché non potrebbe mai rivivere il decreto ingiuntivo opposto, se non relativamente al solo capo a relativo alla condanna alle spese di lite.
Tuttavia, le superiori considerazioni sul fumus escludono la fondatezza dell'istanza che non può esser esaminata anche in relazione al periculum in mora non dedotto.
P.Q.M.
rigetta l'istanza.
Perugia, 21 marzo 2025
Il Presidente
Claudio Baglioni
Pagina 2