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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/03/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6191/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6191/2023 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
QUALE ( ) Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
Parte_2
OPPOSTI
Oggi 13 marzo 2025 innanzi al dott. Pier Paolo Lanni, sono comparsi l'Avv. Tognetti, il quale precisa come da foglio depositato telematicamente, l'Avv. Perrino, in sostituzione dell'Avv. Coronella, la quale precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., l'Avv. Rossato la quale precisa come da foglio depositato telematicamente.
Il giudice invita quindi le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. I difensori discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi. L'Avv. Tognetti richiama la sentenza n. 2160/24 della Corte d'Appello di Venezia e n. 344/2025 della Corte di
Cassazione.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, alle ore 18, pronuncia mediante lettura la seguente sentenza.
Il giudice pagina 1 di 7 Pier Paolo Lanni
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Pier Paolo Lanni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6191/2023 R.G., promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CORRADO Parte_1 C.F._1
TOGNETTI
OPPONENTE contro
(C.F. ) rappresentata da CP_2 P.IVA_1 [...]
che agisce tramite la mandataria in Controparte_3 Controparte_1 persona del legale rappresentante (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DARIO P.IVA_2
GIONA CORONELLA
in persona del Parte_2 legale rappresentante (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAURA ROSSATO P.IVA_3
OPPOSTI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La causa ha ad oggetto la fase a cognizione piena di un'opposizione all'esecuzione, il cui svolgimento processuale e il cui thema decidendum possono essere riassunto nei seguenti termini: -) la quale mandataria della Controparte_1 CP_2
ha promosso una procedura esecutiva immobiliare nei confronti di
[...] [...]
avente ad oggetto gli immobili di cui ai mappali n. 805 e n. 839 (già n. 507) Parte_1
pagina 3 di 7 del foglio 54 del Catasto di Isola della Scala, e cioè l'abitazione della famiglia dell'esecutato e un terreno;
-) in particolare, la procedura esecutiva è stata promossa in forza del decreto ingiuntivo n. 280/16 del Tribunale di Pordenone pronunciato nei confronti dell'esecutato in forza di una garanzia personale, relativa ad rapporto di prestito agrario in favore della risalente al Parte_3
2014; -) nella procedura esecutiva (RGE 461/21 Tribunale di Verona) è intervenuta la di in forza dei decreti ingiuntivi nn. 2363/15 e Controparte_4 Parte_2
2364/15 del Tribunale di Verona, pronunciati nei confronti dell'esecutato in forza di garanzie personali, rispettivamente, del 2002 e del 2004, fatte valere in relazione a rapporti di debito facenti capo, rispettivamente, alla Parte_3
[..
e alla -) ha quindi proposto opposizione Parte_4 Parte_1 all'esecuzione, eccependo l'impignorabilità ex art. 170 c.c. dell'immobile censito al mappale n. 839, poiché conferito in un fondo patrimoniale costituito il 17.5.91 e registrato il 23.5.91, e ciò sul presupposto dell'estraneità ai bisogni della famiglia delle obbligazioni oggetto dei titoli esecutivi;
-) in particolare l'opponente, a sostegno della difesa, ha dedotto che l'estraneità ai bisogni della famiglia sarebbe dimostrata dalla circostanza che le due società beneficiarie delle due fideiussioni erano in perdita e quindi non avrebbero potuto generare redditi a quel fine (e comunque non hanno distribuito utili negli anni 2014 e 2105), dalla circostanza che lo stesso opponente era sostanzialmente privo di redditi e dalla circostanza che i bisogni della famiglia erano soddisfatti con il reddito mensile della moglie dell'opponente, dei figli e con l'alienazione da parte dell'opponente di un immobile per un corrispettivo di € 300.000, versato tra il 2011 e il 2015; -) l'istanza di sospensione dell'esecuzione è stata rigettata con ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 10.3.23, confermata in sede di reclamo con ordinanza collegiale del 14.7.2023; -) con atto di citazione notificato il 19.9.23 il debitore ha quindi introdotto la fase a cognizione piena dell'opposizione, reiterando le difese già svolte nella fase cautelare, e, con comparse depositate il 2.11.23 e il 16.11.23 si sono costituiti il creditore procedente e quello intervenuto, reiterando, a loro volta le difese svolte nella fase cautelare e richiamando i provvedimenti adottati a rigetto dell'istanza di sospensione.
Ai fini della decisione va premesso in diritto che: -) l'onere della prova pagina 4 di 7 dell'estraneità ai bisogni della famiglia dell'assunzione del debito fatto valere in via esecutiva e l'onere della prova della consapevolezza di questa estraneità da parte dei creditori gravano sul debitore esecutato (v., tra le altre, Cass. n. 22761/15 e Cass. n.
29982/21); -) la nozione di bisogni familiari rilevante ai sensi dell'art. 170 c.c. va intesa in senso lato: sono tali quelli volti non soltanto al soddisfacimento delle necessità cd. essenziali o indispensabili della famiglia, ma anche ad esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della medesima, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa ed al miglioramento del suo benessere economico, restando escluse ragioni voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (v., tra le altre, Cass. n. 2904/21, Cass. n. 41255/21 e Cass. 31755/23); -) per questo motivo anche i debiti contratti nell'esercizio dell'attività di impresa possono ritenersi funzionali ai bisogni così intesi, qualora vi sia la prova che l'attività di impresa sia destinata a generare utilità per il sostentamento generale della famiglia (v. sempre, Cass. n.
2904/21, Cass. n. 41255/21 e Cass. n. 31755/23); -) ed anzi, deve presumersi, secondo l'id quod plerumque accidit, che anche i debiti contratti nell'esercizio dell'attività di impresa sia attinente alla soddisfazione dei bisogni familiari intesi in senso ampio, poiché dagli artt. 2 e 29 Cost. e 143 e 144 c.c. si desume l'ordinaria destinazione alle esigenze familiari dell'attività di ciascuno dei coniugi, salvo la prova di un diverso accordo dei coniugi ai sensi dell'art. 144 c.c. (in questi termini si richiama la motivazione di Cass. n. 32146/24); -) per lo stesso motivo, e nella stessa ottica, anche la prestazione di fideiussioni tese a favorire l'attività di impresa può ritenersi funzionale ai bisogni della famiglia (v., in particolare, Cass. n. 29983/21).
A questi orientamenti si presta adesione.
Sulla base di questa premessa, con specifico riferimento alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, va osservato che: -) l'opponente non risulta percettore di redditi estranei all'attività di impresa;
-) l'attività di impresa è esercitata con ridotta organizzazione societaria e in un contesto familiare (la è una società semplice Pt_3 partecipata solo dall'opponente stesso e dalla figlia, mentre la è una Parte_4
società a responsabilità limitata con socio unico, ovvero l'opponente); -) nel caso di attività di impresa esercitate in contesto familiare, con prevalenza dell'elemento personale ed organizzazione ridotta, la presunzione, secondo l'id quod plerumque
pagina 5 di 7 accidit, della destinazione funzionale a produrre redditi per i bisogni familiari è ancor più forte;
-) questa presunzione, poi, non è superata dal rilievo che tali società non risultano aver distribuito utili negli anni 2014 e 2015 (periodo di formazione dei titoli fatti valere), poiché, in primo luogo, l'assunzione delle obbligazioni del debitore deve essere fatta risalire alle fideiussioni (rispettivamente del 2002, del 2044 e del 2014) e, in secondo luogo, il rilascio delle fideiussioni era finalizzato a garantire l'accesso delle società al credito bancario ed era, quindi, strumentale al mantenimento o al rafforzamento di quell'attività di impresa, naturalmente destinata a creare utilità destinate alle esigenze della famiglia;
-) nella prospettiva evidenziata diviene irrilevante la circostanza che il coniuge e i figli dell'opponente avessero redditi per far fronte ai bisogni della famiglia;
-) peraltro, è stata acquisita la prova presuntiva del contrario;
-) ed infatti, i redditi dei figli non sono stati provati, mentre è stata provata la percezione da parte della moglie dell'opponente di un reddito mensile di circa € 1.500 e l'incasso da parte della stessa di una somma di € 300.000 tra il 2011 e il 2015 a fronte della vendita di un immobili;
-) ma, tenuto anche conto del patrimonio immobiliare della famiglia (basti considerare, al riguardo, che l'immobile sottoposto ad esecuzione non costituisce l'abitazione della famiglia ed è stimato in misura superiore ad € 600.000), il reddito mensile della moglie dell'opponente non appare sufficiente a soddisfare i bisogni familiari in senso lato, mentre l'entrata straordinaria non consente di comprendere come la famiglia abbia fatto fronte ai relativi bisogni ordinari nel periodo precedente o come intenda farvi fronte in ottica futura;
-) proprio questi rilievi, invero, corroborano ulteriormente la presunzione della strumentalità dell'attività di impresa dell'opponente al soddisfacimento (anche solo in ottica futura) dei bisogni della famiglia.
Sulla base di questi rilievi l'eccezione di impignorabilità dei beni ex art. 170 c.c. deve ritenersi infondata e, conseguentemente, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal DM n. 55/14 (in ragione della concentrazione della decisione su considerazioni di diritto già esaminate nella fase cautelare) e in rapporto al valore dei crediti fatti valere rispettivamente dai due opposti.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna a rimborsare alla le spese di lite Parte_1 Controparte_2
che liquida in complessivi € 7053, oltre rimborso forfettario delle spese generali
(15 %), Iva e cpa;
3) condanna a rimborsare alla Parte_1 [...]
le spese di lite che liquida in complessivi € 7053, Parte_2
oltre rimborso forfettario delle spese generali (15 %), Iva e cpa.
Così deciso in Verona, il 13.3.25
Il Giudice
Pier Paolo Lanni
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6191/2023 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
QUALE ( ) Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
Parte_2
OPPOSTI
Oggi 13 marzo 2025 innanzi al dott. Pier Paolo Lanni, sono comparsi l'Avv. Tognetti, il quale precisa come da foglio depositato telematicamente, l'Avv. Perrino, in sostituzione dell'Avv. Coronella, la quale precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., l'Avv. Rossato la quale precisa come da foglio depositato telematicamente.
Il giudice invita quindi le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. I difensori discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi. L'Avv. Tognetti richiama la sentenza n. 2160/24 della Corte d'Appello di Venezia e n. 344/2025 della Corte di
Cassazione.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, alle ore 18, pronuncia mediante lettura la seguente sentenza.
Il giudice pagina 1 di 7 Pier Paolo Lanni
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Pier Paolo Lanni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6191/2023 R.G., promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CORRADO Parte_1 C.F._1
TOGNETTI
OPPONENTE contro
(C.F. ) rappresentata da CP_2 P.IVA_1 [...]
che agisce tramite la mandataria in Controparte_3 Controparte_1 persona del legale rappresentante (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DARIO P.IVA_2
GIONA CORONELLA
in persona del Parte_2 legale rappresentante (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAURA ROSSATO P.IVA_3
OPPOSTI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La causa ha ad oggetto la fase a cognizione piena di un'opposizione all'esecuzione, il cui svolgimento processuale e il cui thema decidendum possono essere riassunto nei seguenti termini: -) la quale mandataria della Controparte_1 CP_2
ha promosso una procedura esecutiva immobiliare nei confronti di
[...] [...]
avente ad oggetto gli immobili di cui ai mappali n. 805 e n. 839 (già n. 507) Parte_1
pagina 3 di 7 del foglio 54 del Catasto di Isola della Scala, e cioè l'abitazione della famiglia dell'esecutato e un terreno;
-) in particolare, la procedura esecutiva è stata promossa in forza del decreto ingiuntivo n. 280/16 del Tribunale di Pordenone pronunciato nei confronti dell'esecutato in forza di una garanzia personale, relativa ad rapporto di prestito agrario in favore della risalente al Parte_3
2014; -) nella procedura esecutiva (RGE 461/21 Tribunale di Verona) è intervenuta la di in forza dei decreti ingiuntivi nn. 2363/15 e Controparte_4 Parte_2
2364/15 del Tribunale di Verona, pronunciati nei confronti dell'esecutato in forza di garanzie personali, rispettivamente, del 2002 e del 2004, fatte valere in relazione a rapporti di debito facenti capo, rispettivamente, alla Parte_3
[..
e alla -) ha quindi proposto opposizione Parte_4 Parte_1 all'esecuzione, eccependo l'impignorabilità ex art. 170 c.c. dell'immobile censito al mappale n. 839, poiché conferito in un fondo patrimoniale costituito il 17.5.91 e registrato il 23.5.91, e ciò sul presupposto dell'estraneità ai bisogni della famiglia delle obbligazioni oggetto dei titoli esecutivi;
-) in particolare l'opponente, a sostegno della difesa, ha dedotto che l'estraneità ai bisogni della famiglia sarebbe dimostrata dalla circostanza che le due società beneficiarie delle due fideiussioni erano in perdita e quindi non avrebbero potuto generare redditi a quel fine (e comunque non hanno distribuito utili negli anni 2014 e 2105), dalla circostanza che lo stesso opponente era sostanzialmente privo di redditi e dalla circostanza che i bisogni della famiglia erano soddisfatti con il reddito mensile della moglie dell'opponente, dei figli e con l'alienazione da parte dell'opponente di un immobile per un corrispettivo di € 300.000, versato tra il 2011 e il 2015; -) l'istanza di sospensione dell'esecuzione è stata rigettata con ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 10.3.23, confermata in sede di reclamo con ordinanza collegiale del 14.7.2023; -) con atto di citazione notificato il 19.9.23 il debitore ha quindi introdotto la fase a cognizione piena dell'opposizione, reiterando le difese già svolte nella fase cautelare, e, con comparse depositate il 2.11.23 e il 16.11.23 si sono costituiti il creditore procedente e quello intervenuto, reiterando, a loro volta le difese svolte nella fase cautelare e richiamando i provvedimenti adottati a rigetto dell'istanza di sospensione.
Ai fini della decisione va premesso in diritto che: -) l'onere della prova pagina 4 di 7 dell'estraneità ai bisogni della famiglia dell'assunzione del debito fatto valere in via esecutiva e l'onere della prova della consapevolezza di questa estraneità da parte dei creditori gravano sul debitore esecutato (v., tra le altre, Cass. n. 22761/15 e Cass. n.
29982/21); -) la nozione di bisogni familiari rilevante ai sensi dell'art. 170 c.c. va intesa in senso lato: sono tali quelli volti non soltanto al soddisfacimento delle necessità cd. essenziali o indispensabili della famiglia, ma anche ad esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della medesima, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa ed al miglioramento del suo benessere economico, restando escluse ragioni voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (v., tra le altre, Cass. n. 2904/21, Cass. n. 41255/21 e Cass. 31755/23); -) per questo motivo anche i debiti contratti nell'esercizio dell'attività di impresa possono ritenersi funzionali ai bisogni così intesi, qualora vi sia la prova che l'attività di impresa sia destinata a generare utilità per il sostentamento generale della famiglia (v. sempre, Cass. n.
2904/21, Cass. n. 41255/21 e Cass. n. 31755/23); -) ed anzi, deve presumersi, secondo l'id quod plerumque accidit, che anche i debiti contratti nell'esercizio dell'attività di impresa sia attinente alla soddisfazione dei bisogni familiari intesi in senso ampio, poiché dagli artt. 2 e 29 Cost. e 143 e 144 c.c. si desume l'ordinaria destinazione alle esigenze familiari dell'attività di ciascuno dei coniugi, salvo la prova di un diverso accordo dei coniugi ai sensi dell'art. 144 c.c. (in questi termini si richiama la motivazione di Cass. n. 32146/24); -) per lo stesso motivo, e nella stessa ottica, anche la prestazione di fideiussioni tese a favorire l'attività di impresa può ritenersi funzionale ai bisogni della famiglia (v., in particolare, Cass. n. 29983/21).
A questi orientamenti si presta adesione.
Sulla base di questa premessa, con specifico riferimento alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, va osservato che: -) l'opponente non risulta percettore di redditi estranei all'attività di impresa;
-) l'attività di impresa è esercitata con ridotta organizzazione societaria e in un contesto familiare (la è una società semplice Pt_3 partecipata solo dall'opponente stesso e dalla figlia, mentre la è una Parte_4
società a responsabilità limitata con socio unico, ovvero l'opponente); -) nel caso di attività di impresa esercitate in contesto familiare, con prevalenza dell'elemento personale ed organizzazione ridotta, la presunzione, secondo l'id quod plerumque
pagina 5 di 7 accidit, della destinazione funzionale a produrre redditi per i bisogni familiari è ancor più forte;
-) questa presunzione, poi, non è superata dal rilievo che tali società non risultano aver distribuito utili negli anni 2014 e 2015 (periodo di formazione dei titoli fatti valere), poiché, in primo luogo, l'assunzione delle obbligazioni del debitore deve essere fatta risalire alle fideiussioni (rispettivamente del 2002, del 2044 e del 2014) e, in secondo luogo, il rilascio delle fideiussioni era finalizzato a garantire l'accesso delle società al credito bancario ed era, quindi, strumentale al mantenimento o al rafforzamento di quell'attività di impresa, naturalmente destinata a creare utilità destinate alle esigenze della famiglia;
-) nella prospettiva evidenziata diviene irrilevante la circostanza che il coniuge e i figli dell'opponente avessero redditi per far fronte ai bisogni della famiglia;
-) peraltro, è stata acquisita la prova presuntiva del contrario;
-) ed infatti, i redditi dei figli non sono stati provati, mentre è stata provata la percezione da parte della moglie dell'opponente di un reddito mensile di circa € 1.500 e l'incasso da parte della stessa di una somma di € 300.000 tra il 2011 e il 2015 a fronte della vendita di un immobili;
-) ma, tenuto anche conto del patrimonio immobiliare della famiglia (basti considerare, al riguardo, che l'immobile sottoposto ad esecuzione non costituisce l'abitazione della famiglia ed è stimato in misura superiore ad € 600.000), il reddito mensile della moglie dell'opponente non appare sufficiente a soddisfare i bisogni familiari in senso lato, mentre l'entrata straordinaria non consente di comprendere come la famiglia abbia fatto fronte ai relativi bisogni ordinari nel periodo precedente o come intenda farvi fronte in ottica futura;
-) proprio questi rilievi, invero, corroborano ulteriormente la presunzione della strumentalità dell'attività di impresa dell'opponente al soddisfacimento (anche solo in ottica futura) dei bisogni della famiglia.
Sulla base di questi rilievi l'eccezione di impignorabilità dei beni ex art. 170 c.c. deve ritenersi infondata e, conseguentemente, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal DM n. 55/14 (in ragione della concentrazione della decisione su considerazioni di diritto già esaminate nella fase cautelare) e in rapporto al valore dei crediti fatti valere rispettivamente dai due opposti.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna a rimborsare alla le spese di lite Parte_1 Controparte_2
che liquida in complessivi € 7053, oltre rimborso forfettario delle spese generali
(15 %), Iva e cpa;
3) condanna a rimborsare alla Parte_1 [...]
le spese di lite che liquida in complessivi € 7053, Parte_2
oltre rimborso forfettario delle spese generali (15 %), Iva e cpa.
Così deciso in Verona, il 13.3.25
Il Giudice
Pier Paolo Lanni
pagina 7 di 7