Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 18/02/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01399/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04304/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4304 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ge.I.S. S.r.l. - Casa di Cura Villa degli Ulivi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio eletto in Napoli, via Santa Lucia n. 81;
Asl Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Augusto Chiosi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Giosuè Carducci n. 61;
nei confronti
Casa di Cura Villa Ortensia del Centro Medico Cales S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Rubinacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento:
a) dell’illegittimo silenzio serbato dalla Regione Campania sull’istanza di incremento del tetto di spesa del 05.04.2024, sollecitata il 18.06.2024, con conseguente accertamento dell’obbligo di provvedere all’adozione di un provvedimento espresso sulla richiesta formulata;
b) della delibera della Giunta Regione Campania n. 405 del 31.07.2024, avente ad oggetto “ Determinazione dei limiti di spesa e dei relativi contratti con le case di cura private per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nell’esercizio 2024 – Assegnazione provvisoria suscettibile di modifiche in corso d’anno ”;
c) di tutti gli atti richiamati e/o allegati in quelli impugnati e/o menzionati sopra o di seguito nel ricorso, se e in quanto lesivi;
d) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi (…).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente in data 30.10.2024, per l’annullamento, previa sospensione:
a) della nota ASL Caserta prot. n. 247865 del 17.10.24 con cui si è comunicato che “ la Casa di Cura deve ritenersi priva di contratto conseguentemente cesserà la remunerazione delle prestazioni a carico del SSR e verrà avviato l’iter per l’immediata sospensione dell’accreditamento ”;
b) della nota ASL Caserta prot. n. 253797 del 23.10.2024 con cui comunica in ragione della mancata sottoscrizione del contratto la comunicazione dell’avvio del procedimento volto alla sospensione/revoca dell’accreditamento;
c) di ogni altro atto lesivo degli interessi della ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente in data 28.01.2025, per l’annullamento, previa sospensione:
a) della Delibera della Giunta Regionale n. 735 del 21.12.2024, avente ad oggetto “ Integrazione dei limiti di spesa assegnati alle case di cura private accreditate per gli esercizi 2023 e 2024 ”;
b) di tutti gli atti richiamati e/o allegati in quelli impugnati e/o menzionati sopra o di seguito nel ricorso, se e in quanto lesivi;
c) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque lesivi dei diritti e interessi della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di “Casa di Cura Villa Ortensia del Centro Medico Cales” S.r.l., della Regione Campania e della Asl Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il dott. Vincenzo Sciascia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato in data 11.09.2024 e depositato il 17.09.2024, la società ricorrente impugnava gli atti suddetti, ed esponeva:
- di essere titolare della Casa di Cura Villa degli Ulivi s.r.l. operante nel territorio della Provincia di Caserta, autorizzata ed accreditata con il S.S.N. per l’erogazione di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero di lungodegenza per cui era dotata di 22 posti letto, nonché per l’attività di psichiatria residenziale per adulti con disagio psichico SIR per n. 60 posti letto (n. 30 di riabilitazione psichiatrica intensiva e n. 30 di riabilitazione psichiatrica);
- di lamentare da tempo l’inadeguatezza del budget assegnato dalla Regione Campania per le suddette prestazioni ad indirizzo di lungodegenza (risultato sufficiente, nell’ultimo anno, a garantire l’assistenza continuativa per soli 13 p.l. a fronte dei 22 accreditati) e di avere invitato la Regione e la ASL Caserta, con atto acquisito al prot. n. 173005 del 05.04.2024, a svolgere un incontro formale ai fini della riconversione dei posti letto di lungodegenza in posti letto SIR, o, in subordine, di un sensibile incremento del budget di spesa per le prestazioni di lungodegenza, adeguato alle capacità produttive della struttura;
- che la Regione Campania, con nota prot. n. 289586 del 15.04.2024, in riscontro al predetto atto d’invito, non forniva alcuna risposta alla richiesta di incremento del budget di spesa per le prestazioni di lungodegenza, soffermandosi sulla sola richiesta di riconversione dei p.l. di lungodegenza autorizzati ed accreditati, per i quali chiedeva informazioni all’ASL Caserta;
- che la ASL Caserta, con nota prot. n. 109537 del 24.04.2024, riscontrava il quesito posto dalla Regione Campania, rappresentando il soddisfacimento dell’intero fabbisogno assistenziale;
- di avere trasmesso alla Regione, in data 18.06.2024, un ulteriore atto d’invito, con il quale sollecitava l’amministrazione a “ dare adeguato riscontro alla richiesta di incremento del budget di spesa per le prestazioni di lungodegenza, in ragione dell’inadeguatezza dell’importo assegnato di € 684.149,00 rispetto ai 22 p.l. accreditati; - ad aggiornare il fabbisogno dei posti letto S.I.R. al fine di consentire, ove sussista fabbisogno, la richiesta riconversione dei 22 p.l. di lungodegenza in p.l. S.I.R. ”;
- che al suddetto atto d’invito la Regione non forniva alcuna risposta;
- che la Regione adottava la D.G. n. 405 del 31.07.2024 con cui determinava i limiti di spesa per le prestazioni di assistenza ospedaliera da erogarsi nell’anno 2024, dal cui esame emergeva che - nonostante i plurimi inviti trasmessi dalla ricorrente - il tetto di spesa assegnato alla GEIS Villa degli Ulivi per l’anno 2024 era pari ad € 660.127,00.
2. Tanto premesso, la ricorrente proponeva le domande innanzi riportate sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
2.1. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 241/90. Violazione del giusto procedimento di legge. Violazione degli artt. 24 e 97 Costituzione. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza. Violazione della circolare regionale n. 2045/c del 06.08.2018 ”.
Sosteneva la ricorrente che la Regione era rimasta inadempiente all’obbligo (di cui all’art. 2 L. 241/1990) di concludere il procedimento amministrativo (iniziato su istanza del privato) mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
2.2. “ Violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede dell’azione amministrativa. Violazione del legittimo affidamento. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Sviamento. Perplessità. Contraddittorietà. Disparità di trattamento ”.
Asseriva che il deliberato regionale era viziato da difetto d’istruttoria, non avendo tenuto conto delle plurime richieste della ricorrente di adeguamento del budget all’effettiva capacità occupazionale, ed essendole stato storicamente assegnato un limite di spesa inadeguato rispetto a tale capacità di 22 p.l. accreditati per le prestazioni di lungodegenza, e tale da consentirle di utilizzare solo 13 p.l., per non esaurire già nei primi mesi dell’anno l’incongruo tetto di spesa determinato dall’amministrazione regionale.
Argomentava di trovarsi in una posizione di “svantaggio” rispetto alle altre strutture accreditate per l’erogazione delle prestazioni di lungodegenza, le quali – in forza di un budget adeguato - potevano produrre nel pieno delle loro capacità occupazionali.
Esponeva che la Regione, nel determinare il tetto per ogni singola struttura, utilizzava quale parametro il miglior risultato di fatturato nel triennio 2021–2023, criterio che risultava falsato per la ricorrente, siccome fondato su una (sotto)produzione di soli 13 p.l. a fronte dei 22 p.l. accreditati.
2.3. “ Violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede dell’azione amministrativa. Violazione del legittimo affidamento. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Sviamento. Perplessità. Contraddittorietà. Disparità di trattamento ”.
Illustrava la ricorrente che la Regione doveva procedere a ripartire tra varie strutture accreditate il budget complessivo di € 740.000.000,00, di cui € 700.000.000,00 applicando tutti i criteri già utilizzati negli anni precedenti.
Precisava che il suddetto “tetto di spesa base” di € 700.000.000,00 veniva ripartito secondo i seguenti criteri:
1) una quota di € 347.269.440,00, veniva assegnata in rapporto alla produzione storica a tariffa (ricoveri e PACC), al netto degli abbattimenti LEA e delle altre decurtazioni operate dalle ASL, assumendo come riferimento la migliore produzione annuale realizzata da ciascuna casa di cura negli ultimi tre anni (2021, 2022 e 2023) ;
2) una quota di € 210.000.000,00, veniva assegnata in base al ricavo medio regionale dei posti letto delle varie discipline ospedaliere, applicato allo specifico numero e mix di posti letto/disciplina di ciascuna casa di cura, calcolato con gli stessi criteri applicati per il 2022 nella D.G.R.C. n. 556/2022 e per il 2023 nella D.G.R.C. n. 652/2023, ma aggiornato sui ricoveri e PACC 2023;
3) una quota di € 120.150.000,00 per finanziare i diversi incentivi/disincentivi;
4) una quota di € 22.580.560,00, assegnata per remunerare le funzioni di pronto soccorso, prima assistenza e rinnovo CCNL, con gli stessi importi complessivi applicati negli ultimi anni.
In riferimento al criterio usato per la ripartizione della prima quota (di € 347.269.440,00), la ricorrente evidenziava:
- che il proprio migliore fatturato era stato pari ad € 668.152,00, e che esso era stato utilizzato per determinare il peso percentuale della struttura, utilizzato come “driver” per la ripartizione del tetto;
- che tale driver, pari alla percentuale dello 0,08465, era stata utilizzata come “quota d’accesso” ai fini della suddivisione di tale prima quota di tetto di spesa, con la conseguente assegnazione della somma di € 293.969,00.
Affermava che, dall’analisi di tale preliminare meccanismo algebrico, emergeva l’erroneità da cui era inficiato il sistema, in quanto il suddetto miglior risultato di fatturato era basato solo sui 13 posti letto effettivamente utilizzati dalla struttura (a causa del tetto inadeguato), e non sulla reale capacità produttiva.
Sosteneva inoltre che illegittimamente il suddetto peso percentuale (0,08465%) era stato calcolato dalla Regione sulla base della somma (€ 789.296.811,00) di tutti i fatturati migliori prodotti dalle strutture accreditate nel triennio 2021 – 2023, somma di gran lunga superiore rispetto alla quota effettiva da suddividere.
In riferimento alla ripartizione della seconda quota (di € 210.000.000,00), la ricorrente evidenziava che le era stato assegnato l’importo di € 232.122,00, facendo riferimento al criterio del “ricavo medio regionale” dei posti letto delle varie discipline ospedaliere, applicato allo specifico numero e mix di posti letto/disciplina di ciascuna casa di cura.
In questo caso il “driver” attribuito alla ricorrente era stato pari allo 0,11053998%, percentuale utilizzata come “quota d’accesso” ai fini della suddivisione della seconda fetta di tetto di spesa in questione.
Lamentava che anche la determinazione della seconda quota risultava parziale e falsata, in quanto riferita ad un ricavo medio calcolato solo sui 13 p.l. effettivamente utilizzati dalla struttura a causa dell’inadeguato tetto assegnato dalla Regione.
Argomentava che il sistema utilizzato da quest’ultima finiva per premiare le strutture che nel corso dell’anno avevano sforato il tetto di spesa, in contraddizione con gli obblighi di rispetto del budget imposto dalla normativa di settore e dagli stessi contratti sottoscritti.
Deduceva che il criterio introdotto dalla Regione creava un meccanismo perverso, ad esclusivo vantaggio della stessa, atteso che una struttura sanitaria, nella speranza di vedersi incrementati gli importi del tetto di spesa da assegnare nell’anno successivo, era portata ad erogare prestazioni in consapevole superamento del limite assegnato, al solo fine di alzare il livello della produzione e risultare così più avvantaggiata nella distribuzione delle successive risorse.
Concludeva che la Regione, al fine di garantire un tetto di spesa congruo rispetto alla capacità occupazionale della ricorrente, avrebbe dovuto calcolare il tetto di spesa moltiplicando il ricavo medio per il numero dei posti letto accreditati, con la conseguente attribuzione dell’importo di € 816.313,00.
3. Con le rispettive memorie, depositate in data 04.10.2024, si costituivano in giudizio “Casa di cura villa Ortensia del centro medico Cales” s.r.l. e la Regione Campania, per opporsi all’accoglimento del ricorso.
4. Con motivi aggiunti notificati in data 15/25.10.2024 e depositati il 30.10.2024, la ricorrente proponeva le domande innanzi riportate ed esponeva:
- che la ASL Caserta, con le note impugnate, sul presupposto che la ricorrente non aveva sottoscritto il contratto, aveva avviato il procedimento di sospensione del rapporto di accreditamento;
- che, qualora la ricorrente avesse sottoscritto il contratto, avrebbe reso inammissibile o improcedibile l’impugnativa (alla luce della sentenza del Consiglio di Stato - sez. III, del 21.04.2023 n. 4076, relativa agli effetti processuali che possono derivare dalla sottoscrizione della clausola di salvaguardia contenuta nel contratto ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992);
- che, qualora la ricorrente non avesse sottoscritto il contratto, ne sarebbe seguita la sospensione dell’accreditamento, con l’analoga conseguenza dell’inammissibilità del gravame, potendo i tetti di spesa essere utilmente contestati solo dai soggetti accreditati con il S.S.N..
5. Tanto premesso, la ricorrente proponeva la domanda innanzi riportata, sulla base del seguente motivo aggiunto: “ Violazione dell’art. 24 della Costituzione ”.
Sosteneva la ricorrente di essere stretta da una “morsa” delle amministrazioni che, di fatto, le impedivano di esercitare il proprio diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall’art. 24.
6. Con memoria depositata in data 21.11.2024, si costituiva in giudizio la ASL di Caserta, eccependo:
- l’inammissibilità dell’impugnativa di un atto endoprocedimentale (le suddette note impugnate);
- il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al ricorso introduttivo del giudizio.
7. Con memorie depositate rispettivamente in data 23 e 27.12.2024 e 03.01.2025, la ASL e la ricorrente insistevano nelle proprie argomentazioni difensive e conclusioni.
La ASL, in particolare, eccepiva l’ « ulteriore inammissibilità dei motivi aggiuntivi per mancata specifica impugnativa del punto 7.4 della delibera della giunta regionale della Campania n. 405 del 31/01/2024 », secondo cui « le case di cura private che entro il 31 agosto 2024 non avranno sottoscritto il contratto ex art. 8 quinquies, secondo lo schema approvato dalla presente delibera, ovvero appongono riserve in ordine alla proposta contrattuale formulata dalla ASL competente in base alle disposizioni recate dalla presente delibera, si intenderanno prive di contratto e, pertanto, per tali strutture dalla stessa data cessa la remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario pubblico e si applica l’immediata sospensione del rapporto di accreditamento, ai sensi dell’art. 8 – quinquies, comma 2 quinquies, del D. Lgs. 502/1992 (introdotto dal comma 1- quinquies dell’art. 79 del D.Lgs 112/2008, convertito nella legge n, 133/2008) ».
Ne deduceva che la sospensione dell’accreditamento nei confronti della Casa di Cura Villa degli Ulivi era già operante, con la conseguente carenza di interesse della stessa all’impugnativa degli atti di cui al ricorso principale ed ai motivi aggiuntivi.
8. Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 28.01.2025, la ricorrente esponeva:
- che, in data 23.01.2025, la Regione Campania aveva versato in atti la D.G.R. n. 735 del 21.12.2024, avente ad oggetto “ Integrazione dei limiti di spesa assegnati alle case di cura private accreditate per gli esercizi 2023 e 2024 ” ed i relativi allegati;
- che, con tale delibera, la Regione aveva previsto un incremento dei limiti di spesa per l’esercizio 2024 per le case di cura “post acuzie” pari a € 3.000.000,00, da suddividersi sulla scorta dei criteri dettati dalla “nota AIOP n. 715 del 29.10.2024”;
- che, con specifico riguardo alla posizione della ricorrente, era stato riconosciuto un incremento del budget di spesa 2024, pari ad € 23.671,61, sicché il limite di spesa complessivo attribuito alla ricorrente per l’esercizio 2024 era incrementato ad € 683.798,61;
- che quindi la ricorrente rimaneva, comunque, la struttura per post acuzie con il budget di gran lunga più basso dell’intera Regione;
- che la Regione aveva attribuito il suddetto incremento di euro 23.671,61, basandosi ancora una volta sul tetto fissato dalla D.G.R. n. 405 del 31.07.2024, che era stato calcolato facendo riferimento a soli 13 p.l. in luogo dei 22 p.l. di cui è dotata la struttura.
9. Tanto premesso, la ricorrente proponeva le domande suddette sulla base dei seguenti motivi aggiunti.
9.1. “ Illegittimità derivata ”.
Asseriva che la D.G.R. n. 735/2024, nella parte in cui mutuava i criteri ovvero costituiva atto confermativo o consequenziale di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti, era affetta dai medesimi profili di illegittimità già denunciati.
9.2. “ Violazione di legge. Violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede dell’azione amministrativa. Violazione del legittimo affidamento. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Sviamento. Perplessità. Contraddittorietà. Disparità di trattamento ”.
Evidenziava la ricorrente che la Regione aveva posto, come base di calcolo per l’incremento, il budget di spesa fissato per il 2024, pari ad euro 660.127,00, già contestato poiché ritenuto incongruo rispetto alla capacità occupazionale della struttura. Censurava quindi il difetto di istruttoria in cui sarebbe incorsa la Regione, poiché aveva calcolato la differenza tra i budget 2018/2019 e quello del 2024, pari ad € 54.210,65, ed aveva utilizzato tale importo per calcolare il “driver” percentuale utile alla ripartizione dell’incremento.
Rilevava che anche l’“addendum 2024”, risultava parziale e falsato, poiché determinato solo in base ai 13 p.l. effettivamente utilizzati dalla struttura e non sulla reale capacità produttiva di 22 p.l. accreditati. Sosteneva che la Regione avrebbe dovuto calcolare il tetto di spesa moltiplicando il ricavo medio per il numero dei posti letto accreditati, per un importo complessivo calcolato in € 816.313,00.
10. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2025, il ricorso veniva discusso, come da verbale, e trattenuto per la decisione.
11. Si esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto al ricorso introduttivo sollevata dalla ASL nella memoria del 21.11.2024.
L’eccezione è fondata, in quanto, con il ricorso introduttivo, la ricorrente impugnava (oltre il silenzio serbato dalla Regione) la sola delibera della Giunta regionale della Campania n. 405 del 31.07.2024, rispetto alla quale la ASL non è passivamente legittimata a resistere in giudizio.
12. Parimenti fondata è l’eccezione – pure sollevata dalla ASL nella memoria da ultimo citata – di inammissibilità del primo ricorso per motivi aggiunti, con il quale si impugnavano le note emesse dalla ASL rispettivamente in data 17 e 23.10.2024.
È evidente infatti che tali note – contenendo la comunicazione che sarebbe stato avviato l’iter per l’immediata sospensione dell’accreditamento, nonché quella relativa all’avvio del procedimento inteso alla sospensione/revoca dell’accreditamento – non integrano gli estremi di provvedimenti lesivi dell’interesse della parte privata. È condivisibile infatti l’orientamento secondo cui « È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso proposto avverso un atto da qualificarsi come mera comunicazione di avvio del procedimento, in quanto tale privo di autonoma capacità lesiva, non concretizzando alcuna lesione, in via diretta e immediata, della situazione giuridica soggettiva fatta valere dal ricorrente, invece necessaria per la nascita del relativo interesse a ricorrere » (T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 03/09/2020, n. 9326).
13. Ritiene invece il Collegio che non sia fondata l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti, sollevata dalla ASL, per la mancata specifica impugnazione del punto 7.4 della D.G.R. n. 405/2024, che prevede la necessità di applicare l’immediata sospensione del rapporto di accreditamento per le case di cura private che, entro il 31.08.2024, non abbiano sottoscritto il contratto di cui all’art. 8 quinquies D. lgs. n. 502/1992.
Infatti, l’argomentazione difensiva della ASL – secondo cui la mancata sottoscrizione del contratto determinerebbe l’inammissibilità dei motivi aggiunti – non coglie nel segno, nel momento in cui trascura la circostanza che tale immediata sospensione dovrebbe comunque essere comminata dalla stessa ASL, che invece – per quanto risulta, allo stato, dagli atti di causa – si è limitata ad emettere degli atti preliminari, nell’ambito del procedimento che dovrebbe condurre alla sospensione, ma non ancora il provvedimento della sospensione medesima.
14. Nel merito, quanto al ricorso introduttivo del giudizio, facendo seguito all’avviso ex art. 73, co. 3, c.p.a. emesso dal Tribunale con l’ordinanza dell’08/10.10.2024, deve essere dichiarata l’inammissibilità della domanda relativa al silenzio, risultando piuttosto che la Regione fornì, con la delibera impugnata (n. 405/2024), una risposta sostanzialmente negativa all’istanza di incremento del tetto di spesa, proposta in data 05.04.2024 e sollecitata il 18.06.2024.
15. Il secondo e il terzo motivo del ricorso introduttivo, nonché i motivi aggiunti depositati in data 28.01.2025 sono infondati.
Non è condivisibile l’argomentazione secondo cui la mancata considerazione delle plurime richieste di adeguamento del budget integri gli estremi del difetto di istruttoria. È più ragionevole ritenere, piuttosto, che l’amministrazione, pur prendendo atto di tali richieste di incremento, si sia comunque determinata nel senso di non accoglierle e di stabilire i budget sulla base di criteri individuati nell’esercizio del proprio potere discrezionale.
Né è condivisibile la censura con cui si denuncia una pretesa disparità di trattamento rispetto alle altre strutture accreditate, emergendo che la quantificazione del tetto di spesa assegnato a ciascuna di esse è avvenuta applicando a tutti i soggetti interessati i criteri stabiliti nella delibera di Giunta regionale n. 405/2024, e che la diversità del tetto attribuita a ciascuna struttura è derivata (non da una disparità nell’applicare il trattamento previsto in via generale e astratta, bensì) dalla diversità delle concrete caratteristiche che connotano ciascun soggetto accreditato.
Quanto alla censura con la quale si stigmatizza il vizio da cui sarebbe affetto, nel suo complesso, il sistema di distribuzione delle risorse delineato dalla Regione, ritiene il Collegio che non sia condivisibile l’argomentazione secondo cui l’amministrazione non avrebbe dovuto tenere conto del parametro rappresentato dal precedente fatturato, ed avrebbe dovuto piuttosto considerare il parametro dei posti letto autorizzati (in numero di 22, rispetto ai 13 effettivamente utilizzati). Nessuno dei due parametri, infatti, si appalesa irragionevole, sicché, nell’impossibilità di esprimere una valutazione di manifesta illogicità sul primo parametro, non compete al giudice amministrativo operare una scelta discrezionale tra criteri parimenti ragionevoli.
È condivisibile infatti l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le valutazioni della pubblica amministrazione sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie, ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ovvero, ancora, salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire, in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri, proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorità amministrativa (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. III, 06/12/2021, n. 8159).
16. In definitiva, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti depositati il 28.01.2025 sono infondati e devono essere rigettati; mentre i motivi aggiunti depositati in data 30.10.2024 devono essere dichiarati inammissibili.
17. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. È necessario comunque, quanto ai rapporti tra la ricorrente e la controinteressata, considerare che quest’ultima ha depositato (in data 04.10.2024) scritti difensivi riferiti al solo ricorso introduttivo.
D’altro canto, la ritenuta infondatezza dell’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti sollevata dalla ASL (per la mancata impugnazione del punto 7.4 della D.G.R. n. 405/2024) giustifica la compensazione delle spese di lite tra quest’ultima e la ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della ASL rispetto al ricorso introduttivo del giudizio;
- dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti depositato dalla ricorrente in data 30.10.2024;
- respinge nel merito il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti depositati il 28.01.2025.
Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dall’amministrazione resistente, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori dovuti come per legge; la condanna altresì a rifondere le spese sostenuta dalla controinteressata, liquidate in € 1.200,00, oltre accessori dovuti come per legge. Compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente e la ASL.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
Vincenzo Sciascia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Sciascia | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO