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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/11/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
58/2025 RG PROC. UNIT.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO riunito in camera di consiglio composto dai magistrati:
MA Salvatori Presidente
IA IT GI rel.
RI VE GI
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 58/2025 RG PROC. UNIT. promosso da
Parte_1
(P.I. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in P.IVA_1
, 70100, BARI (BA), Controparte_1 con l'avvocato Roberto Ponte
Parte_2
(P.I. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in CORSO P.IVA_2 MONFORTE n. 20, 20122, MILANO (MI), con l'avvocato Roberto Ponte
RICORRENTI
nei confronti di
(P.IVA , corrente in RAVANUSA (AG), 92029, CORSO DELLA Controparte_2 P.IVA_3
REPUBBLICA n.1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_2 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il GI Relatore in camera di consiglio;
1
considerato che
il resistente non si è costituito e verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI;
rilevato che: il creditore vanta un credito nei confronti della Parte_1 Controparte_2 di € 22.042,85, oltre alle spese ed interessi successivi in virtù di n. 3 assegni bancari (n.
3816657744-03 di € 5.514,85 tratto da il 16/08/2024; n. 3816657868-10 di Controparte_2
€ 7.595,83; n. 3816658146-02 di € 8.651,33); il creditore vanta un credito in favore della per Parte_2 Controparte_2
l'importo di € € 11.521,27 (come da fattura n. 837 del 12/02/2024 scad. 30/04/2024 di €
978,26 Fattura n. 3812 del 27/06/2024 scad. 28/08/2024 di € 10.543,01 con correlati DDT), oltre interessi di mora ai tassi di cui al D.lgs. 231/02 pro tempore vigenti maturati dalle scadenze delle singole fatture sino al soddisfo;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in Controparte_2 grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: esposizioni debitorie nei confronti dei predetti creditori per l'importo complessivo di €
33.564,12, verso l'erario per € 26.693,87 ; ultimo bilancio depositato anno 2022; rilevato dunque che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI
e, per altro verso la resistente non ha dimostrato ai sensi dell'art. 121, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett d) CCII;
ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CF , Controparte_2 P.IVA_3 corrente in RAVANUSA (AG), 92029, CORSO DELLA REPUBBLICA n.1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avente quale oggetto il commercio all'ingrosso, senza utilizzo di deposito di prodotti alimentari e bevande (…)
nomina la dott.ssa IA IT GI Delegato per la procedura nomina la dr.ssa Avv. Antonella Martelli con studio in Palermo Curatore, che alla luce
2 dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce in ragione della presumibile complessità della procedura, l'udienza del 9 aprile 2026 ore 10.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al GI Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande 3 dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 5/11/2025
Il GI estensore Il Presidente
IA IT MA Salvatori
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO riunito in camera di consiglio composto dai magistrati:
MA Salvatori Presidente
IA IT GI rel.
RI VE GI
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 58/2025 RG PROC. UNIT. promosso da
Parte_1
(P.I. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in P.IVA_1
, 70100, BARI (BA), Controparte_1 con l'avvocato Roberto Ponte
Parte_2
(P.I. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in CORSO P.IVA_2 MONFORTE n. 20, 20122, MILANO (MI), con l'avvocato Roberto Ponte
RICORRENTI
nei confronti di
(P.IVA , corrente in RAVANUSA (AG), 92029, CORSO DELLA Controparte_2 P.IVA_3
REPUBBLICA n.1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_2 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il GI Relatore in camera di consiglio;
1
considerato che
il resistente non si è costituito e verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI;
rilevato che: il creditore vanta un credito nei confronti della Parte_1 Controparte_2 di € 22.042,85, oltre alle spese ed interessi successivi in virtù di n. 3 assegni bancari (n.
3816657744-03 di € 5.514,85 tratto da il 16/08/2024; n. 3816657868-10 di Controparte_2
€ 7.595,83; n. 3816658146-02 di € 8.651,33); il creditore vanta un credito in favore della per Parte_2 Controparte_2
l'importo di € € 11.521,27 (come da fattura n. 837 del 12/02/2024 scad. 30/04/2024 di €
978,26 Fattura n. 3812 del 27/06/2024 scad. 28/08/2024 di € 10.543,01 con correlati DDT), oltre interessi di mora ai tassi di cui al D.lgs. 231/02 pro tempore vigenti maturati dalle scadenze delle singole fatture sino al soddisfo;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in Controparte_2 grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: esposizioni debitorie nei confronti dei predetti creditori per l'importo complessivo di €
33.564,12, verso l'erario per € 26.693,87 ; ultimo bilancio depositato anno 2022; rilevato dunque che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI
e, per altro verso la resistente non ha dimostrato ai sensi dell'art. 121, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett d) CCII;
ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CF , Controparte_2 P.IVA_3 corrente in RAVANUSA (AG), 92029, CORSO DELLA REPUBBLICA n.1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avente quale oggetto il commercio all'ingrosso, senza utilizzo di deposito di prodotti alimentari e bevande (…)
nomina la dott.ssa IA IT GI Delegato per la procedura nomina la dr.ssa Avv. Antonella Martelli con studio in Palermo Curatore, che alla luce
2 dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce in ragione della presumibile complessità della procedura, l'udienza del 9 aprile 2026 ore 10.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al GI Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande 3 dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 5/11/2025
Il GI estensore Il Presidente
IA IT MA Salvatori
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