Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01199/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01948/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1948 del 2024, proposto da AR IE e UC DA, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Buonocore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Praiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 53/2024 emessa, il 12/08/2024, dal Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Praiano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Praiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, i ricorrenti, premesso di essere proprietari, tra l’altro, del fondo rustico sito in Praiano, alla località “Muriciello” con accesso da via G. Marconi e strada comunale Vico Conca, riportato al catasto al foglio 5, mappale 804 e 805, hanno impugnato l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 53/2024 emessa, il 12/08/2024, dal Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Praiano.
2. A fondamento del ricorso, hanno lamentato l’erroneità e l’illegittimità della gravata ordinanza, sulla scorta delle seguenti doglianze in diritto:
I) Violazione e falsa applicazione artt. 31, 32 e seg. D.P.R. 380/01. Violazione e falsa applicazione art. 3 – quater, commi 1 e 2 L. 112/2013, artt. 10 septies D.L. 21/2022, conv. con L. 51/2022, e smi (art. 4-quater comma 1 D.L. 181/2023). Violazione art. 97 Cost., artt. 3, 7, 8, 10 L. 241/90. Eccesso di potere per essere l’istruttoria carente, incerta, contraddittoria, perplessa, travisamento dei fatti.
Con il motivo di ricorso in esame, i ricorrenti hanno eccepito un preteso difetto di istruttoria per mancata valutazione dei vari titoli edilizi rilasciati, assumendo, da un verso, che tali titoli fossero ancora vigenti all’atto del sopralluogo e dell’ingiunzione di demolizione e, da un altro verso, che le opere riscontrate dal Comune fossero, anche in ipotesi di scadenza del titolo, “meramente provvisorie, funzionali esclusivamente all’organizzazione del cantiere e all’esecuzione dei lavori”.
II) Violazione artt. 31, 22, 36 e 37 D.P.R. 380/2001 Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza istruttoria, omessa motivazione.
Con il motivo di ricorso in esame, i ricorrenti hanno contestato l’ordinanza impugnata assumendo che l’UTC sarebbe stato tenuto a valutare se ricorresse la conformità dell’intervento con lo strumento urbanistico di Praiano.
III) Violazione Art. 7, l. 241/90, stante la violazione delle garanzie procedimentali previste dalla richiamata norma.
3. Sulla scorta delle descritte causali, hanno invocato l’integrale accoglimento della domanda.
4. Si è costituito il Comune di Praiano per resistere al ricorso.
5. All’udienza pubblica del 25 giugno 2025, la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
6. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
7. In primo luogo, va detto che non coglie nel segno il primo motivo di ricorso, come sopra descritto.
7.1. Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che la messe di titoli richiamati dalla parte ricorrente, relativa, un gruppo, a ripristino terrazzamenti, rampe di scale, messa in sicurezza del costone roccioso e, un altro, a realizzazione box interrato non presenta alcuna affinità rispetto a quanto emerso dal sopralluogo, rispetto al tipo di attività in itinere ed agli interventi praticati, non riconducibili ai pregressi titoli.
Invero, in occasione del sopralluogo è emersa: - la realizzazione di un accesso all’area difforme da quello assentito; - l’esecuzione di uno sbancamento in roccia di consistenti dimensioni (fronte lungo mt. 42,00, profondo mt. 7,00 ed alto mt. 2,40) per circa 1.200,00 mc.; - installazione a monte della zona di ingresso di un box monoblocco coibentato per deposito attrezzi, magazzino, servizi igienici, spogliatoi, etc.; - adibizione di un’area dedicata al taglio e alla lavorazione della pietra estratta con realizzazione di una tettoia a copertura di dimensioni mt. 7 x 5; - adibizione di un’area allo stoccaggio dei materiali estratti e/o raccolti; - adibizione di un’area allo stazionamento di automezzi e macchinari per movimento terra.
Pertanto, gli interventi contestati hanno realizzato una totale trasformazione della destinazione d’uso dell’intera proprietà da agricola ad attività di cava con accessoria zona di lavorazione e stoccaggio per successivo riutilizzo del materiale di risulta, anche a beneficio dell’attività di impresa detenuta dal proprietario.
Come condivisibilmente rimarcato dalla difesa erariale, il repertorio annesso alla relazione di sopralluogo ha consentito di accertare che le opere contestate hanno irrimediabilmente compromesso le caratteristiche originarie del declivio (area adibita al taglio e alla lavorazione della pietra locale; area di stoccaggio del materiale inerte; automezzi e macchinari per movimentazione terra).
Dunque le contestazioni in esame vanno respinte.
8. Parimenti prive di pregio si rivelano le censure con le quali si deduce l’illegittimità dell’ordine di demolizione alla luce della conformità urbanistica delle opere.
La realizzazione delle opere edilizie descritte nell’ordine di demolizione in assenza del prescritto titolo edilizio, infatti, costituisce elemento sufficiente a giustificare l’adozione del provvedimento impugnato; tale circostanza impone al Comune di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi a prescindere dall’eventuale compatibilità delle opere gli con strumenti urbanistici.
Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, infatti, la conformità urbanistica delle opere deve essere oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione comunale solo nell’ipotesi in cui il privato abbia presentato un’istanza di accertamento di conformità (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 20/07/2021, n. 5457: “In presenza di abusi edilizi, la vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo all’autorità comunale, prima di emanare l’ordinanza di demolizione, di verificarne la sanabilità ai sensi dell’art. 36, D.P.R. n. 380 del 2001 e tanto si evince chiaramente dagli artt. 27 e 31, del medesimo D.P.R. n. 380 del 2001 cit., che obbligano il responsabile del competente ufficio comunale a reprimere l’abuso, senza alcuna valutazione di sanabilità, nonché dallo stesso art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001 che rimette all’esclusiva iniziativa della parte interessata l’attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica ivi disciplinato”).
9. Infine, sono infondate le censure volte a denunciare l’assenza della comunicazione di avvio del procedimento in quanto l’ordinanza di demolizione costituisce espressione di un potere vincolato e doveroso in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, rispetto al quale non è richiesto alcun apporto partecipativo del privato (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 11/05/2022, n.3707 “L’attività di repressione degli abusi edilizi, mediante l’ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell’art. 7 L. n. 241 del 1990, considerando che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso”; Cons. Stato, sez. II, 01/09/2021, n.6181: “Al sussistere di opere abusive la pubblica amministrazione ha il dovere di adottare l’ordine di demolizione; per questo motivo, avendo tale provvedimento natura vincolata, non è neanche necessario che venga preceduto da comunicazione di avvio del procedimento”).
In ogni caso, trattandosi di procedimento vincolato, troverebbe applicazione l’art. 21-octies, co. 2, L. n. 241 del 1990, posto che il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato.
10. Alla stregua di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Praiano, che liquida in euro 1.500, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gaetana Marena, Presidente
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Laura Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Gaetana Marena |
IL SEGRETARIO