Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 3474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3474 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 30/04/2025, lette le note depositate dai difensori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 17358/2023 R.G. promossa da:
, C.F. rappr. e dif. dall'avv. Michele Madaio, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti,
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. Alfredo Controparte_1
Buccella, come da procura in atti,
RESISTENTE
e
, rappr. e Controparte_2
dif. dall'avv. Mauro Elberti, come da procura generale in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento n.
071/2023/90294145/04/000
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
071/2023/90294145/04/000 notificata in data 14.9.2023 e dei sottostanti avvisi di addebito
(gli unici impugnati in questa sede): N. 371/ 2017/00091339/37/000 avente ad oggetto
CONTRIBUTI IVS relativi all'anno 2016, N. 371/ 2017/00130142/59/000 avente ad oggetto CONTRIBUTI IVS relativi all'anno 2009 – 2012, N. 371/ 2017/00136262/41/000 avente ad oggetto CONTRIBUTI IVS relativi all'anno 2010, N. 371/
2019/00064654/09/000 avente ad oggetto CONTRIBUTI IVS relativi all'anno 2017, N.
371/ 2019/00215862/92/000 avente ad oggetto CONTRIBUTI IVS relativi all'anno 2019,
N. 371/ 2019/00237094/27/000 avente ad oggetto CONTRIBUTI IVS relativi all'anno
2013, N. 371/2021/00086905/92/000 avente ad oggetto CONTRIBUTI IVS relativi all'anno 2019, N. 371/ 2022/00111474/92/000 avente ad oggetto CONTRIBUTI IVS relativi all'anno 2020.
Deduceva a fondamento dell'opposizione, la mancata notifica degli avvisi di addebito e la prescrizione dei contributi.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la prescrizione dei crediti contributivi dell' CP_2
Si costituiva l' che eccepiva la sua carenza di legittimazione Controparte_1
passiva nel merito della pretesa contributiva e chiedeva rigettarsi il ricorso in quanto infondato.
Si costituiva l' che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo, CP_2
stante la regolare notifica degli avvisi di addebito e nel merito chiedeva rigettarsi lo stesso perché infondato.
Disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 30.4.25, istruita la causa sulla base della documentazione in atti, alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, il giudice decide la stessa con la presente sentenza di cui viene data comunicazione alle parti.
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Va preliminarmente esaminata la notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta in questa sede. Va premesso al riguardo che il combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e
60 del d.P.R. n. 600 del 1973 si applica alle notificazioni delle cartelle di pagamento riguardanti tutte le entrate riscosse mediante ruolo previste dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46 del 1999 e, quindi, anche le entrate non tributarie dello Stato e degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici, giacché gli artt. 19 e 20 del medesimo d.lgs. n. 46 del
1999 non ricomprendono gli articoli nell'elenco di quelli applicabili alle sole entrate tributarie, per cui sia che trattasi di tributi che di contributi deve farsi applicazione in ogni caso della suddetta normativa.
Dunque, le forme di notifica della cartella sono quattro, di cui le prime tre a mani dell'incaricato, rispettivamente degli ufficiali della riscossione, dei messi comunali e degli agenti di polizia municipale e la quarta a mezzo del servizio postale, espressamente consentita per gli avvisi di addebito dall'art. 30 comma 4 d.l. n. 78/2010 conv. in legge n.
122/2010.
Nel caso in esame, invero, tutti gli avvisi di addebito sono stati notificati mediante notifica postale diretta, ossia senza il tramite dell'incaricato, per cui si applicano le norme sulla notificazione della posta ordinaria.
La Corte suprema, con orientamento sempre più reiterato (cfr. Cassazione sentenza 10 aprile 2015, n. 7217, pronunce nn. 12083, 10232, 7184, 3254, tutte del 2016 e da ultimo
Cass. 19/1/2017 n.1304), ha chiarito che, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie. Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario (con ragionamento estensibile anche alla notifica dell'avviso di addebito):
•non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
•l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
•la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.
Le disposizioni che disciplinano il servizio postale ordinario sono diverse da quelle concernenti la notifica a mezzo posta di cui alla legge 890/1982 (articolo 8) e ad esse non assimilabili.
In particolare, per quanto d'interesse in questa sede, l'articolo 40 del Dpr 655/1982 prevede che il piego spedito a mezzo raccomandata ordinaria che non abbia potuto essere distribuito rimane in giacenza per un periodo di trenta giorni nell'ufficio postale di destinazione, ove può essere ritirato dall'interessato (al quale deve essere dato avviso della giacenza dell'atto, il c.d modello 26). A sua volta, il citato Dm del 9 aprile 2001 prevede per gli invii raccomandati che, in caso di assenza all'indirizzo indicato, “il destinatario e altre persone abilitate a ricevere l'invio possono ritirarli presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49” (articolo 32, secondo comma). Detto articolo 49 fissa in trenta giorni “a decorrere dal mancato recapito” il termine di giacenza degli invii raccomandati. La notificazione, in caso di mancato ritiro del piego all'ufficio postale, si ha comunque per eseguita trascorso tale termine di 30 giorni.
Tanto premesso, nel caso in esame dalle copie delle relate depositate dall' risulta che gli CP_2
avvisi di addebito sono stati notificati nelle seguenti date: Avviso di addebito n° 371 2017
0009133937000 in data 29.9.2017; Avviso di addebito n° 371 2017 0013014259000 in data
23.10.2017; Avviso di addebito n° 371 2017 0013626241000 in data 13.11.2017; Avviso di addebito n° 371 2019 0006465409000 in data 6.8.2019; Avviso di addebito n° 371 2019
0021586292 in data 10.1.2020; Avviso di addebito n° 371 2019 0023709427000 in data
14.12.2019; Avviso di addebito n° 371 2021 0008690592000 in data 21.12.2021; Avviso di addebito n° 371 2022 0011147492000 in data 17.8.2022.
Più precisamente, per gli avvisi di addebito nn. 371 2017 00136262 41, 371 2019 00064654
09, 371 2019 00215862 92, 371 2021 00086905 92, 371 2022 00111474 92, la notifica è avvenuta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (nessuna contestazione è stata fatta in ordine all'indirizzo di residenza del ricorrente alla data della notifica).
Gli avvisi di addebito n. 371 2017 00091339 37, n. 371 2017 00130142 59 e n. 371
201900237094 27, invece, sono stati notificati a mezzo di raccomandata tornata al mittente per compiuta giacenza, non avendo il destinatario curato il ritiro del plico.
Pertanto, a fronte di una contestazione dell'opponente, peraltro del tutto generica, di non aver ricevuto la notifica degli avvisi in esame, può, per converso, ritenersi provata l'avvenuta notifica degli stessi, secondo le predette modalità del tutto regolari, sulla scorta della precisa indicazione sulle buste degli atti notificati dei codici numerici identificativi apposti anche sui singoli avvisi.
Più in particolare, si rileva che in assenza di specifiche eccezioni sulla conformità della copia all'originale, tenuto conto della completezza delle relate in cui, come detto, risultano trascritti i codici identificativi degli avvisi di addebito, non si dispone di alcun indizio per ritenere ragionevolmente che l'originale contenga dei dati diversi.
Senza contare che, come accennato, l'opponente si è limitato ad una generica contestazione di non aver ricevuto tutti gli avvisi senza fare alcuna precisazione che, pure, sarebbe stata doverosa trattandosi di avvisi di addebito diversi, notificati in date diverse, per cui la parte, per dare consistenza alla sua contestazione, avrebbe dovuto dedurre ciò che si era verificato per ciascuna delle (omesse) notifiche degli stessi, non potendosi ritenere sufficiente una mera contestazione di omessa notifica degli avvisi in generale.
Una volta accertato, sulla base delle considerazioni suesposte, che gli avvisi sono stati regolarmente notificati all'opponente, ne consegue che l'opponente avrebbe dovuto eccepire i vizi formali (nella specie non dedotti) nei venti giorni dalla notificazione degli stessi ed i vizi sostanziali relativi al merito della pretesa contributiva, quale la prescrizione dei contributi, fatta valere in questa sede, con opposizione tempestiva nei quaranta giorni dalle date di notifica sopra dette.
Tanto non è avvenuto per cui l'opposizione va rigettata in quanto tardiva.
Se è vero, però, che la mancata opposizione alla cartella esattoriale nel termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 Dlgs 46/99 comporta la cristallizzazione del credito è parimenti CP_2 consentito al debitore far valere in giudizio, nella forma dell'art. 615 cpc, fatti estintivi del diritto che siano maturati successivamente all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, come la prescrizione verificatasi successivamente alla notifica del titolo, ormai pacificamente quinquennale (vedi SU sentenza n. 23397 del 17.11.2016).
Sotto questo profilo la presente opposizione va qualificata come un'opposizione all'esecuzione, facendo valere l'opponente (vedi nelle note di trattazione scritta) un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo esecutivo costituito dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione.
L'art. 29 del D. Lgs. 46/1999 dispone, infatti:
“29. Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle commissioni tributarie.
1. Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546 , e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi.
2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
E' stato chiarito che “a seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti
l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (prescrizione maturata dopo
l'irrogazione della sanzione, pagamento, ecc.), non può proporre un'azione di accertamento negativo, ma ha la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione, per la quale, prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per
l'opposizione al provvedimento sanzionatorio” (vedi Cass. civ., Sez. Unite, 13/07/2000, n. 489; vedi anche Cass. civ., Sez. lavoro, 24215 del 17/11/2009).
Orbene, nel caso concreto, tuttavia, anche considerando la sola data di notifica degli avvisi di addebito (sopra riportata) e la notifica della opposta intimazione di pagamento (14.9.23), la prescrizione non è maturata per gli avvisi di addebito n. 371 2017 00136262 41, n. 371
2019 00064654 09, n. 371 2019 00215862 92, n. 371 2019 00237094 27, n. 371 2021 00086905 92 e n. 371 2022 00111474 92: infatti, la prescrizione, ai sensi degli art. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, è rimasta sospesa per il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
Di contro, per gli avvisi di addebito n° 371 2017 0009133937000 e n° 371 2017
0013014259000, viste le rispettive date di notifica (29.9.2017 e 23.10.2017), pur considerando la sospensione suddetta, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento
(14.9.2023), che rappresenta l'unico atto interruttivo di cui vi è prova, era decorso il termine quinquennale di prescrizione, con conseguente estinzione per prescrizione dei crediti contributivi e la perdita del diritto dell'agente di riscossione di procedere ad esecuzione forzata.
Ne consegue la declaratoria di inesistenza del diritto dell' riscossore a procedere in sede esecutiva per intervenuta prescrizione relativamente ai due avvisi di addebito suddetti.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara l'inesistenza del diritto a procedere in sede esecutiva sulla base degli avvisi di addebito n° 371 2017 0009133937000 e n° 371 2017 0013014259000 sottesi all'intimazione di pagamento n. 071/2023/90294145/04/000;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese del giudizio fra tutte le parti.
Si comunichi
Napoli, così deciso in data 06/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato