Trib. Bologna, sentenza 11/03/2025, n. 599
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Sentenza 11 marzo 2025

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Il Tribunale di Bologna, in persona del giudice Marco D'Orazi, ha pronunciato sentenza nella causa promossa dalle eredi di un proprietario di un immobile ad uso non abitativo, le quali convenivano in giudizio l'amministratore del condominio, chiedendo la condanna al pagamento di Euro 75.299,76, pari ai canoni di locazione non riscossi a seguito dell'anticipato recesso del conduttore. Le attrici esponevano che il padre era proprietario di un locale commerciale locato dal 2002 a un artista, il quale, a partire dal 2016, aveva lamentato gravi problemi quali allagamenti, infiltrazioni, crepe nel soffitto e caduta di calcinacci, dovuti alla negligenza dell'amministratore condominiale nella manutenzione delle parti comuni, tra cui fosse biologiche, tubature e strutture portanti. Nonostante le sollecitazioni, l'amministratore non aveva adottato i necessari interventi, portando il conduttore a preannunciare il recesso nel gennaio 2017 e a riconsegnare l'immobile nel giugno 2017, con riserva di rivalersi per i danni subiti. Le attrici lamentavano, altresì, la grave condotta omissiva dell'amministratore, culminata nella sua irreperibilità e nella scoperta, con l'insediamento del nuovo amministratore nel marzo 2021, di un bilancio negativo, ammanchi di cassa e pignoramenti. Le attrici invocavano la responsabilità dell'amministratore ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c. per il mancato adempimento dei propri doveri di custodia e gestione, chiedendo il risarcimento dei canoni di locazione persi fino alla scadenza naturale del contratto nel 2026. Il convenuto, regolarmente notificato, rimaneva contumace.

Il Tribunale, preliminarmente, ha dichiarato la contumacia del convenuto, ritenendo la notifica del ricorso ritualmente perfezionata ai sensi dell'art. 8 della L. n. 890/1982, ma ha precisato che tale condizione non equivale ad ammissione di colpa né esonera l'attore dall'onere della prova. Nel merito, il giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'amministratore condominiale per inadempimento degli obblighi di manutenzione ordinaria delle parti comuni, come previsto dall'art. 1129 c.c. e dalle norme sul mandato, evidenziando la prova fornita dalle attrici tramite documenti, testimonianze e la mancata risposta all'interrogatorio formale del convenuto, valutata quale comportamento omissivo qualificato. Il Tribunale ha altresì accertato il nesso causale tra l'inadempimento dell'amministratore e l'anticipato recesso del conduttore, confermato dalla lettera di disdetta e dalla testimonianza del conduttore stesso. Tuttavia, la domanda di risarcimento per l'intero importo dei canoni non riscossi fino al 2026 è stata ritenuta eccessiva. Il giudice ha applicato criteri equitativi, ritenendo che l'inadempimento abbia cagionato un mancato utilizzo del bene per un periodo inferiore a un terzo di quello richiesto, quantificando il danno in Euro 26.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo. Le spese di lite sono state poste a carico del convenuto soccombente e liquidate in Euro 6.500,00 per compensi, oltre spese generali, anticipazioni, IVA e Cassa.

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    Citazione :
    Trib. Bologna, sentenza 11/03/2025, n. 599
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero : 599
    Data del deposito : 11 marzo 2025

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