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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/04/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5959\2023 promossa da:
( ), nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1 CodiceFiscale_1
Via T. Solis n. 178, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Vincenzo Castello, presso il cui studio sito in
San Severo (FG) alla via Masselli n.8, è elettivamente domiciliato;
appellante contro
, Controparte_1
appellata motivi di fatto e di diritto
Con atto ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza nr. Parte_1
400/2019, non notificata, emessa il 09.05.2023 dal Giudice di Pace di chiedendone la riforma CP_1
adducendo che:
-sussiste lo stato di necessità, quale esimente della responsabilità del conducente nella violazione del limite di velocità di cui all'art. 142 c.9 del cds accertata con verbale nr. SCV0006953042 del
20\12\2022, elevato dalla Polizia Stradale in danno dell'appellante;
- detto verbale di accertamento è nullo ed illegittimo poiché l'infrazione contestata a è stata Pt_1
accertata con apparecchiatura “Tutor” non sottoposta a taratura ed a verifica periodica come prescritto per legge.
La non si è costituita e ne va dichiarata la contumacia. CP_1
L'appellante ha concluso come da scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
L'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
Dagli atti di causa si evince che è stata sanzionato per eccesso di velocità. Parte_1
pagina 1 di 3 Lo stato di necessità vale, quale causa di giustificazione della violazione dei limiti di velocità di cui all'art. 142 C.d.S., soltanto qualora sussista per il conducente l'esigenza di salvare sé stesso o un passeggero dal pericolo attuale ed imminente di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile e l'illecito sia proporzionato al pericolo.
Nel caso di specie, si ritiene di condividere la motivazione posta a base della decisione del giudice di pace di nel senso della insussistenza dei presupposti della esimente dello stato di necessità. CP_1
In particolare, la velocità riscontrata dagli agenti accertatori è pari km/h 180,19, in un tratto di strada dove vige il già elevato limite massimo di velocità di km/h 130,00.
Il conducente, dunque, viaggiava ad una velocità di gran lunga superiore al limite fissato per il tratto di strada in questione e comunque molto elevata al punto da poter costituire pericolo per sè e per gli altri.
L'opponente, al fine dell'applicazione in suo favore della esimente dello stato di necessità, ha dedotto di essere stato costretto ad accelerare l'andatura di marcia per potersi recare il prima possibile presso lo studio del dr. poiché colto da malore. Per_1
Tale giustificazione non è idonea a supportare la tesi della sussistenza dello stato di necessità perché dal certificato medico del 18\12\2022 a firma del dr. non si evince la gravità della condizione Per_1 fisica nella quale l'appellante suppone di essersi venuto a trovare.
Anche la circostanza che il conducente dell'auto non si sia fermato in autostrada e non abbia chiamato l'ambulanza o che lo stesso non si sia condotto presso il più vicino pronto soccorso, evidenziano la non gravità delle condizioni fisiche di Parte_1
Anche il secondo motivo di appello non è fondato, poiché risultano per tabulas le certificazioni attestanti il corretto funzionamento dell'apparecchiatura Tutor utilizzata per l'accertamento de quo.
Ci si riferisce: a) al certificato di taratura LAT 273 22 – VE-0087 del 15 settembre 2022, da cui si evincono i dati identificativi dell'apparecchiatura SICve e le sue modalità di utilizzo, che, anche ritrascritte nel verbale opposto, corrispondono alle prescrizioni normative vigenti in materia;
b) al verbale di verifica di funzionalità del ridetto strumento di rilevamento, redatto il 26 settembre 2022.
Si tratta, quindi, di verifiche effettuate, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, pochi mesi prima dell'accertamento operato in suo danno.
Inoltre, giova evidenziare che ben avrebbe potuto richiedere, in via amministrativa, il rilascio Pt_1
delle risultanze fotografiche, dalle quali si evince chiaramente la distanza intercorsa, nel caso di specie, tra il portale di ingresso ed il portale di uscita e, più precisamente, le chilometriche iniziale e finale del tratto su cui insiste il sistema, la lunghezza del tratto in questione ed il tempo impiegato a percorrerlo, la direzione di percorrenza del veicolo.
pagina 2 di 3 Nel verbale opposto sono stati indicati scrupolosamente i documenti attestanti il corretto funzionamento dell'apparecchiatura Tutor e vi è anche la descrizione dettagliata delle modalità di rilevamento dell'infrazione, nel pieno rispetto del diritto di difesa del contravvenzionato.
Con riguardo alla mancata omologazione, si rileva l'aspecificità della doglianza. L'appellante ha menzionato la mancata omologazione citando l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 11776 del 18 giugno 2020 avuto riguardo alla necessità dell'omologazione e in relazione al motivo attinente alla verifica della funzionalità senza però che tale questione ed i punti della sentenza impugnata siano stati chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
D'altronde, anche in primo grado l'appellante ha affrontato solo la questione attinente alla taratura e genericamente quella afferente all'utilizzo di un apparecchiatura in modo non conforme a quanto disposto con decreto dirigenziale n. 1130 del 18 marzo 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ma sempre avuto riguardo alla sola taratura, argomento diverso dall'omologazione.
Lo scrutinio della questione afferente all'omologazione, dunque, è inammissibile.
Nulla per le spese, poiché la è rimasta contumace. Controparte_1
L'appellante è tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato stante il rigetto dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- nulla per le spese.
- Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 1 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5959\2023 promossa da:
( ), nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1 CodiceFiscale_1
Via T. Solis n. 178, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Vincenzo Castello, presso il cui studio sito in
San Severo (FG) alla via Masselli n.8, è elettivamente domiciliato;
appellante contro
, Controparte_1
appellata motivi di fatto e di diritto
Con atto ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza nr. Parte_1
400/2019, non notificata, emessa il 09.05.2023 dal Giudice di Pace di chiedendone la riforma CP_1
adducendo che:
-sussiste lo stato di necessità, quale esimente della responsabilità del conducente nella violazione del limite di velocità di cui all'art. 142 c.9 del cds accertata con verbale nr. SCV0006953042 del
20\12\2022, elevato dalla Polizia Stradale in danno dell'appellante;
- detto verbale di accertamento è nullo ed illegittimo poiché l'infrazione contestata a è stata Pt_1
accertata con apparecchiatura “Tutor” non sottoposta a taratura ed a verifica periodica come prescritto per legge.
La non si è costituita e ne va dichiarata la contumacia. CP_1
L'appellante ha concluso come da scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
L'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
Dagli atti di causa si evince che è stata sanzionato per eccesso di velocità. Parte_1
pagina 1 di 3 Lo stato di necessità vale, quale causa di giustificazione della violazione dei limiti di velocità di cui all'art. 142 C.d.S., soltanto qualora sussista per il conducente l'esigenza di salvare sé stesso o un passeggero dal pericolo attuale ed imminente di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile e l'illecito sia proporzionato al pericolo.
Nel caso di specie, si ritiene di condividere la motivazione posta a base della decisione del giudice di pace di nel senso della insussistenza dei presupposti della esimente dello stato di necessità. CP_1
In particolare, la velocità riscontrata dagli agenti accertatori è pari km/h 180,19, in un tratto di strada dove vige il già elevato limite massimo di velocità di km/h 130,00.
Il conducente, dunque, viaggiava ad una velocità di gran lunga superiore al limite fissato per il tratto di strada in questione e comunque molto elevata al punto da poter costituire pericolo per sè e per gli altri.
L'opponente, al fine dell'applicazione in suo favore della esimente dello stato di necessità, ha dedotto di essere stato costretto ad accelerare l'andatura di marcia per potersi recare il prima possibile presso lo studio del dr. poiché colto da malore. Per_1
Tale giustificazione non è idonea a supportare la tesi della sussistenza dello stato di necessità perché dal certificato medico del 18\12\2022 a firma del dr. non si evince la gravità della condizione Per_1 fisica nella quale l'appellante suppone di essersi venuto a trovare.
Anche la circostanza che il conducente dell'auto non si sia fermato in autostrada e non abbia chiamato l'ambulanza o che lo stesso non si sia condotto presso il più vicino pronto soccorso, evidenziano la non gravità delle condizioni fisiche di Parte_1
Anche il secondo motivo di appello non è fondato, poiché risultano per tabulas le certificazioni attestanti il corretto funzionamento dell'apparecchiatura Tutor utilizzata per l'accertamento de quo.
Ci si riferisce: a) al certificato di taratura LAT 273 22 – VE-0087 del 15 settembre 2022, da cui si evincono i dati identificativi dell'apparecchiatura SICve e le sue modalità di utilizzo, che, anche ritrascritte nel verbale opposto, corrispondono alle prescrizioni normative vigenti in materia;
b) al verbale di verifica di funzionalità del ridetto strumento di rilevamento, redatto il 26 settembre 2022.
Si tratta, quindi, di verifiche effettuate, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, pochi mesi prima dell'accertamento operato in suo danno.
Inoltre, giova evidenziare che ben avrebbe potuto richiedere, in via amministrativa, il rilascio Pt_1
delle risultanze fotografiche, dalle quali si evince chiaramente la distanza intercorsa, nel caso di specie, tra il portale di ingresso ed il portale di uscita e, più precisamente, le chilometriche iniziale e finale del tratto su cui insiste il sistema, la lunghezza del tratto in questione ed il tempo impiegato a percorrerlo, la direzione di percorrenza del veicolo.
pagina 2 di 3 Nel verbale opposto sono stati indicati scrupolosamente i documenti attestanti il corretto funzionamento dell'apparecchiatura Tutor e vi è anche la descrizione dettagliata delle modalità di rilevamento dell'infrazione, nel pieno rispetto del diritto di difesa del contravvenzionato.
Con riguardo alla mancata omologazione, si rileva l'aspecificità della doglianza. L'appellante ha menzionato la mancata omologazione citando l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 11776 del 18 giugno 2020 avuto riguardo alla necessità dell'omologazione e in relazione al motivo attinente alla verifica della funzionalità senza però che tale questione ed i punti della sentenza impugnata siano stati chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
D'altronde, anche in primo grado l'appellante ha affrontato solo la questione attinente alla taratura e genericamente quella afferente all'utilizzo di un apparecchiatura in modo non conforme a quanto disposto con decreto dirigenziale n. 1130 del 18 marzo 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ma sempre avuto riguardo alla sola taratura, argomento diverso dall'omologazione.
Lo scrutinio della questione afferente all'omologazione, dunque, è inammissibile.
Nulla per le spese, poiché la è rimasta contumace. Controparte_1
L'appellante è tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato stante il rigetto dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- nulla per le spese.
- Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 1 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
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