Art. 15.
Gli assistenti di ruolo, attualmente in servizio presso la Facolta' di medicina veterinaria, sono iscritti nei ruoli del personale assistente delle Universita' statali secondo la loro anzianita' di nomina. Gli assistenti stessi sono assegnati a cattedre della stessa disciplina o di disciplina affine presso le Facolta' di medicina veterinaria, in soprannumero rispetto ai posti stabiliti nei rispettivi organici, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione su proposta della Facolta' interessata e con il consenso degli assistenti.
I posti in soprannumero di cui al comma precedente dovranno essere riassorbiti qualora gli assistenti ad essi assegnati vengano trasferiti ad altra sede.
Qualora non intervenga proposta di assegnazione dell'assistente ad altra Facolta', l'assistente stesso e' collocato nella posizione di disponibilita', ai sensi delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato, di cui all'art. 72 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Per l'inquadramento del personale assistente nel ruolo statale universitario valgono le disposizioni di cui all'art. 8 della presente legge.
Gli assistenti di ruolo, attualmente in servizio presso la Facolta' di medicina veterinaria, sono iscritti nei ruoli del personale assistente delle Universita' statali secondo la loro anzianita' di nomina. Gli assistenti stessi sono assegnati a cattedre della stessa disciplina o di disciplina affine presso le Facolta' di medicina veterinaria, in soprannumero rispetto ai posti stabiliti nei rispettivi organici, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione su proposta della Facolta' interessata e con il consenso degli assistenti.
I posti in soprannumero di cui al comma precedente dovranno essere riassorbiti qualora gli assistenti ad essi assegnati vengano trasferiti ad altra sede.
Qualora non intervenga proposta di assegnazione dell'assistente ad altra Facolta', l'assistente stesso e' collocato nella posizione di disponibilita', ai sensi delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato, di cui all'art. 72 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Per l'inquadramento del personale assistente nel ruolo statale universitario valgono le disposizioni di cui all'art. 8 della presente legge.