Articolo 9 della Legge 6 giugno 1974, n. 298
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1 agosto 1974
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24 gennaio 2006
Art. 9. Attribuzioni dei comitati provinciali

I comitati provinciali per l'albo hanno le seguenti attribuzioni:
a) ricevere ed istruire le domande delle imprese per l'iscrizione nell'albo e decidere sul loro accoglimento;
b) redigere l'elenco di tutti gli iscritti della provincia
nell'albo, eseguire tutte le variazioni e curarne la pubblicazione;
c) accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione nell'albo;
d) deliberare le sospensioni, le cancellazioni e i provvedimenti disciplinari previsti nei successivi articoli;
e) provvedere, nell'ambito della provincia, a pubblicare le tariffe di trasporto ed a curare la loro osservanza;
f) curare l'osservanza, da parte dei propri iscritti, delle norme in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla presente legge;
g) promuovere, nell'ambito locale, anche d'intesa con le associazioni della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose;
h) esercitare ogni altro ufficio ad essi delegato dal comitato centrale. ((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14) Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che il presente articolo e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 13 dello stesso decreto legislativo.
Entrata in vigore il 24 gennaio 2006
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