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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 13:30 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 130/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Veneto - 02392630279
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420259000011330000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420259000011330000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420259000011330000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420259000011330000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420259000011330000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 554/2025 depositato il 23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene omesso lo svolgimento. Infatti L.69/2009 art.45 ha modificato l'art.132 c.p.c. come segue.
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente non può oggi dolersi della prescrizione della pretesa tributaria in quanto è egli stesso decaduto dal poterla eccepire, per via del consolidato orientamento di SS (dopo un breve iniziale orientamento di diverso segno) secondo cui “ … si è chiarito che l'omessa impugnazione preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine
(Cass. 21/07/2025, n. 20476)” (principio ribadito in Cass. 28706/2025).
E la questione ben si potrebbe chiudere qui.
Lo stesso ricorrente riconosce di non avere impugnato le cartelle.
Per esempio la cartella esattoriale notificata il 31/03/2017, di € 407,96, ente impositore Regione Veneto, è stata notificata il 31/03/2017 e non è stata impugnata si è quindi consolidata.
Analogamente la tassa automobilistica, sanzione, interessi ed altri oneri non pagati per l'anno 2013, con cartella del 29/01/2018 avrebbe dovuto essere impugnata entro 60 giorni da detta data, non essendo stata impugnata allora si è consolidata sempre per il principio dedotto secondo cui “ … si è chiarito che l'omessa impugnazione preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (Cass. 21/07/2025, n. 20476)” (principio ribadito in Cass. 28706/2025)..
Così anche la Cartella esattoriale notificata il 03/05/2019, di € 512,53, ente impositore Regione Veneto, afferente a tassa automobilistica, sanzione, interessi ed altri oneri non pagati per l'anno 2015, nel caso in esame risulta essere stato interrotto il 3/05/2019, data di notifica della cartella esattoriale che non è stata impugnata ( e non lo può essere oggi ora per allora) e quindi tale acquiescenza ha reso irretrattabile la pretesa e non invocabile la prescrizione in quanto “compiutasi anteriormente” Cass. 21/07/2025, n. 20476)” (principio ribadito in Cass. 28706/2025).
Stesso discorso per La Cartella esattoriale notificata il 18/12/2019, di € 506,73, ente impositore Regione
Veneto, afferente a tassa automobilistica, sanzione, interessi ed altri oneri non pagati per l'anno 2019, – non essendo stata impugnata la cartella tempestivamente - ha reso irretrattabile la pretesa e non invocabile la prescrizione del cd. bollo auto in quanto “compiutasi anteriormente” Cass. 21/07/2025, n. 20476)” (principio ribadito in Cass. 28706/2025).
Quindi il ricorrente Ricorrente_1 non ha tempestivamente impugnato le cartelle esattoriali per invocare la prescrizione triennale, con ciò ha reso irretrattabile la pretesa e non invocabile la prescrizione in quanto “compiutasi anteriormente” alla notifica delle cartelle non impugnate Cass. 21/07/2025, n.
20476)” (principio ribadito in Cass. 28706/2025). In conclusione si è quindi consolidata la pretesa tributaria per acquiescenza secondo il citato principio della SS. Ciò a tacere del fatto che il ricorso sarebbe inammissibile per mancata notifica all'Agenzia delle entrate Riscossione, titolare medio tempore della pretesa che non è stato chiamato in giudizio laddove il vizio invocato è relativo all'esecuzione e non alla pretesa in sé, non contestata, di mancato pagamento del bollo auto.
P.Q.M.
respinge il ricorso, spese compensate
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 13:30 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 130/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Veneto - 02392630279
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420259000011330000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420259000011330000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420259000011330000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420259000011330000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420259000011330000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 554/2025 depositato il 23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene omesso lo svolgimento. Infatti L.69/2009 art.45 ha modificato l'art.132 c.p.c. come segue.
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente non può oggi dolersi della prescrizione della pretesa tributaria in quanto è egli stesso decaduto dal poterla eccepire, per via del consolidato orientamento di SS (dopo un breve iniziale orientamento di diverso segno) secondo cui “ … si è chiarito che l'omessa impugnazione preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine
(Cass. 21/07/2025, n. 20476)” (principio ribadito in Cass. 28706/2025).
E la questione ben si potrebbe chiudere qui.
Lo stesso ricorrente riconosce di non avere impugnato le cartelle.
Per esempio la cartella esattoriale notificata il 31/03/2017, di € 407,96, ente impositore Regione Veneto, è stata notificata il 31/03/2017 e non è stata impugnata si è quindi consolidata.
Analogamente la tassa automobilistica, sanzione, interessi ed altri oneri non pagati per l'anno 2013, con cartella del 29/01/2018 avrebbe dovuto essere impugnata entro 60 giorni da detta data, non essendo stata impugnata allora si è consolidata sempre per il principio dedotto secondo cui “ … si è chiarito che l'omessa impugnazione preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (Cass. 21/07/2025, n. 20476)” (principio ribadito in Cass. 28706/2025)..
Così anche la Cartella esattoriale notificata il 03/05/2019, di € 512,53, ente impositore Regione Veneto, afferente a tassa automobilistica, sanzione, interessi ed altri oneri non pagati per l'anno 2015, nel caso in esame risulta essere stato interrotto il 3/05/2019, data di notifica della cartella esattoriale che non è stata impugnata ( e non lo può essere oggi ora per allora) e quindi tale acquiescenza ha reso irretrattabile la pretesa e non invocabile la prescrizione in quanto “compiutasi anteriormente” Cass. 21/07/2025, n. 20476)” (principio ribadito in Cass. 28706/2025).
Stesso discorso per La Cartella esattoriale notificata il 18/12/2019, di € 506,73, ente impositore Regione
Veneto, afferente a tassa automobilistica, sanzione, interessi ed altri oneri non pagati per l'anno 2019, – non essendo stata impugnata la cartella tempestivamente - ha reso irretrattabile la pretesa e non invocabile la prescrizione del cd. bollo auto in quanto “compiutasi anteriormente” Cass. 21/07/2025, n. 20476)” (principio ribadito in Cass. 28706/2025).
Quindi il ricorrente Ricorrente_1 non ha tempestivamente impugnato le cartelle esattoriali per invocare la prescrizione triennale, con ciò ha reso irretrattabile la pretesa e non invocabile la prescrizione in quanto “compiutasi anteriormente” alla notifica delle cartelle non impugnate Cass. 21/07/2025, n.
20476)” (principio ribadito in Cass. 28706/2025). In conclusione si è quindi consolidata la pretesa tributaria per acquiescenza secondo il citato principio della SS. Ciò a tacere del fatto che il ricorso sarebbe inammissibile per mancata notifica all'Agenzia delle entrate Riscossione, titolare medio tempore della pretesa che non è stato chiamato in giudizio laddove il vizio invocato è relativo all'esecuzione e non alla pretesa in sé, non contestata, di mancato pagamento del bollo auto.
P.Q.M.
respinge il ricorso, spese compensate