Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 8
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che il ricorrente sia decaduto dal poter eccepire la prescrizione in quanto non ha impugnato tempestivamente le cartelle esattoriali relative ai debiti tributari. L'omessa impugnazione delle cartelle ha reso irretrattabile la pretesa tributaria.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata notifica all'agente della riscossione

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per mancata notifica all'Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto il vizio invocato era relativo all'esecuzione e non alla pretesa in sé.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 8
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza
    Numero : 8
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo