CA
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 301/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Irene Lupo Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 301/2024 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CUZZILLA FELICE
APPELLANTE contro
(titolare dell'impresa individuale BRIANZA CONTRACT di Controparte_1
) (C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. VIANI MARINO Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 9289/2023 pronunciata e pubblicata il 21/11/2023; materia: Appalto.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, pagina 1 di 9 previe le più opportune declaratorie,
- previa sospensione del presente procedimento, anche ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fino alla definizione del giudizio di querela di falso attualmente pendente tra le parti avanti il Tribunale di Monza (R.G. 5029/2024, Sez. I Civile, Dott. Alessandro Rosato);
- previa occorrendo autorizzazione alla produzione in giudizio e acquisizione agli atti dei nuovi documenti, anche sopravvenuti, indicati in narrativa ed elencati nell'atto di appello e nella nota di deposito 3.10.2024 riformare integralmente la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di appello svolti e per l'effetto, previa occorrendo dichiarazione di nullità del Contratto stipulato tra le parti in causa in data 3 agosto 2020 o, in subordine, previo accertamento della intervenuta risoluzione del contratto,
a) in via principale, rigettare la domanda ex adverso svolta di pagamento del preteso importo residuo di Euro 80.000,00 oltre IVA;
b) in via subordinata, tenuto conto degli acconti versati e degli importi richiesti da ciascuna impresa coinvolta, dato altresì atto dell'intervenuta cancellazione delle rimanenti imprese, condannare il sig. al pagamento dei soli importi residui eventualmente accertati nel corso del giudizio di Pt_1
Appello;
c) in ogni caso, in integrale riforma anche del capo sulle spese di primo grado, dichiarare la soccombenza della sig.ra titolare della ditta individuale Brianza Contract di Controparte_1
TI LE (C.F , con sede legale in Arcore (MB) via Belvedere n. 27, con P.IVA_1 condanna di quest'ultima alle spese di lite del giudizio di primo grado, con il favore delle spese anche del presente grado d'appello.”
Per parte appellata:
“piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: Rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello promosso dal signor
e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 9289/23 emessa dal Parte_1
Tribunale di Milano, Sez. VII civile.
Con vittoria di spese ed onorari di causa sia del primo che del secondo grado di giudizio, comprensivo della fase preliminare di sospensione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza n. 9289/2023 pubblicata il Parte_1
21.11.2023, con la quale il Tribunale di Milano lo ha condannato a pagare, in favore di
[...]
, nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale “Brianza Contract di TI LE”, CP_1 la somma di € 88.000 (Iva compresa), a titolo di saldo del corrispettivo dovuto in forza del contratto di appalto sottoscritto inter partes il 3 agosto 2020, oltre interessi legali dal 1.4.2022 al saldo, e a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate nell'importo di € 9.200,00 per compensi professionali e spese
(anche di CTU), oltre accessori di legge;
L'appellante, rimasto contumace in primo grado, ha fondato l'appello sui seguenti motivi:
pagina 2 di 9 1) l'asserita nullità del contratto d'appalto datato 3.8.2020, perché non sottoscritto personalmente dalla sig.ra - che peraltro non aveva le competenze per eseguire i lavori di ristrutturazione edile CP_1 previsti in contratto e risulta “casalinga” sulla carta d'identità, oltre a non aver mai preso parte alle operazioni peritali- e perché la sua causa concreta è insussistente, non avendo l'appellata mai inteso eseguire direttamente le opere oggetto dell'appalto, avendole subappaltate tutte - prima della stipula del contratto di appalto per cui è causa - ad altra impresa, con la quale aveva pattuito un compenso di gran lunga inferiore;
2) la risoluzione del contratto per inadempimento, in applicazione della clausola risolutiva espressa che sarebbe contenuta nell'art. 23 del contratto di appalto, avendo l'appellata violato il divieto di cessione del contratto stesso;
3) la non correttezza del saldo riconosciuto nella sentenza impugnata (€ 80.000 oltre Iva), posto che le imprese subappaltatrici incaricate di svolgere le opere di ristrutturazione avevano certamente ricevuto una somma complessivamente inferiore dall'appaltatrice appellata;
4) stante la necessità di riformare la sentenza di primo grado nel merito, è necessario altresì riformare la regolamentazione delle spese di lite;
ed ha altresì formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 351, 2° comma, c.p.c., respinta con ordinanza di questa Corte in data 7 marzo 2024.
L'appellante - premesso che dinanzi al Tribunale di Monza pende altra causa tra le parti che trova origine dallo stesso contratto di appalto e che nell'ambito di tale processo era stata proposta querela di falso in relazione a detto contratto- ha chiesto preliminarmente la sospensione del presente processo in attesa della definizione del procedimento di querela di falso e, nel merito, previa ammissione della documentazione prodotta in questa sede di appello, ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, venga respinta la domanda di adempimento contrattuale proposta da . Controparte_1
L'appellata si è costituita ed ha chiesto, previa declaratoria di inammissibilità della documentazione prodotta dall'appellante -contumace in primo grado- per la prima volta in questa sede, la conferma integrale della sentenza impugnata e la condanna della controparte alle spese di lite anche del sub- procedimento di sospensiva ex art. 351, comma 2, c.p.c.
*
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024.
pagina 3 di 9 *
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., dei documenti versati in atti dall'appellante.
invero, non ha mai neppure addotto i fatti che fonderebbero l'inimputabilità a sé della loro Pt_1 produzione in primo grado, limitandosi genericamente ad affermare, nel corpo dell'atto di appello, di essere “rimasto contumace per problemi di carattere personale e professionale che lo hanno portato fuori Milano” (così l'atto di citazione in appello, pag. 4).
Ancora, va ribadito in questa sede che non sussistono i presupposti per la sospensione del giudizio richiesta dall'appellante, in attesa della definizione del procedimento per querela di falso proposto da dinanzi al Tribunale di Monza in relazione al contratto di appalto del 3 agosto 2020. Pt_1
Come si vedrà di seguito, infatti, non è necessario stabilire, ai fini di causa, se il contratto in questione sia stato o meno personalmente sottoscritto da . Controparte_1
Venendo al merito, l'appello è manifestamente infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata.
1) sostiene che il contratto del 3 agosto 2020 sarebbe nullo perché: Pt_1
- non sarebbe stato sottoscritto personalmente dalla titolare dell'impresa individuale, considerato che la sottoscrizione apposta appare diversa da quella apposta dalla sulla CP_1 procura alle liti e sulla carta d'identità;
- la titolare dell'impresa individuale è casalinga, come risulta dalla carta d'identità, e non aveva dunque le competenze promesse in contratto;
- non si è mai presentata durante le operazioni peritali;
Controparte_1
- il contratto è privo di causa, perché non ha mai inteso eseguire direttamente le Controparte_1 opere oggetto dell'appalto, avendole commissionate tutte, prima della stipula del contratto di appalto del 3.8.2020 con il committente, con la subappaltatrice con la Controparte_2 quale ha pattuito un compenso di gran lunga inferiore (circa € 80.000).
Ora, sulla prima argomentazione offerta a sostegno della pretesa nullità contrattuale, la Corte osserva che l'eventuale materiale sottoscrizione del contratto del 3.8.2020, sotto la dicitura “L'Appaltatore”, da parte di persona fisica diversa dalla titolare dell'impresa individuale, non sarebbe circostanza idonea a determinare la nullità del contratto in esame: ciò sia perché non vi è alcun elemento in atti che possa suggerire che il contratto sia stato sottoscritto da un falsus procurator di , ovvero da Controparte_1
pagina 4 di 9 persona che non era stata investita del relativo potere, essendovi, anzi, elementi che fanno propendere per il contrario, posto che è lo stesso appellante ad affermare di essersi sempre interfacciato, su quelle le questioni inerenti al contratto di appalto in parola, con tale (così l'atto di citazione Persona_1
in appello, pag. 8); sia -e soprattutto- perché l'eventuale assenza di poteri di rappresentanza in capo alla persona (eventualmente diversa dal rappresentato) che sottoscrisse il contratto in luogo di
[...]
costituirebbe non già motivo di nullità bensì di semplice inefficacia del contratto, che può CP_1
sempre essere ratificato dal falso rappresentato. Ciò detto, premesso che la ratifica del falso rappresentato non è soggetta a particolari forme e può essere anche implicita (Cass. 11509/2008, Cass.
1751/2018, Cass. 26871/2022), ha certamente ratificato l'operato dell'eventuale falsus Controparte_1
procurator producendo in giudizio il contratto in esame, sul quale ha fondato le proprie domande di adempimento contrattuale.
Quanto alla seconda argomentazione, la stessa -oltre a non essere idonea a determinare nullità del contratto ma costituendo, semmai, motivo di inadempimento dello stesso (qualora potesse ritenersi che si fosse impegnata a svolgere personalmente i lavori commissionati)- non può neppure essere CP_1
tenuta in considerazione, basandosi su documento (carta di identità di ) inammissibilmente CP_1
prodotto in giudizio soltanto in questa sede.
La terza argomentazione (mancata partecipazione di alle operazioni peritali) è evidentemente CP_1
del tutto estranea a motivi di nullità del contratto in esame.
In ordine alla quarta argomentazione, la Corte osserva che la stessa non attiene in alcun modo alla causa del contratto (che sussiste per il solo fatto che il contratto prevede l'esecuzione da parte dell'appaltatore di una serie di lavori edili a fronte di un corrispettivo in denaro liberamente concordato dalle parti posto a carico del committente), potendo al limite la circostanza lamentata (l'avere l'appellata affidato in subappalto le opere ad altra impresa), costituire condotta inadempiente rispetto ad un eventuale divieto di subappalto, divieto che però non si rinviene nel testo contrattuale (l'art. 23 del contratto in esame, rubricato “Disciplina dei subappalti” prescrive che “È vietato all'appaltatore cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del committente. I subappalti di singole opere e prestazioni sono invece consentiti purché attribuiti a terzi di gradimento del direttore dei lavori. L'appaltatore rimane in ogni caso pienamente responsabile, nei confronti del committente, della corretta esecuzione delle opere e prestazioni subappaltate e si impegna
a tenere il committente indenne e manlevato da qualsiasi pretesa che dovesse essere avanzata nei confronti del committente da qualsiasi subappaltatore…”; enfasi della redattrice)
pagina 5 di 9 2) Sostiene poi l'appellante che, qualora il contratto d'appalto del 3.8.2020 non fosse ritenuto nullo, lo stesso dovrebbe essere dichiarato risolto di diritto ex art. 1456 c.c. per effetto della clausola risolutiva espressa che l'art. 23 sopra richiamato conterrebbe, non soltanto in relazione al caso di indebita cessione del contratto da parte dell'appaltatore, ma anche in relazione caso del subappalto integrale delle opere appaltate, avendo l'appellata asseritamente affidato tutte le opere ad altre imprese.
L'eccezione di inadempimento di cui consta il presente motivo d'appello è evidentemente inammissibile: si tratta invero di eccezione in senso stretto sollevabile soltanto ad opera di parte ed entro il termine di decadenza del deposito tempestivo della comparsa di costituzione e risposta di primo grado (art. 167 c.p.c.). L'eccezione, sollevata invece per la prima volta in appello, è dunque manifestamente tardiva.
3) Anche il terzo motivo di appello è manifestamente infondato: a nulla rileva, ai fini dell'accoglimento della domanda di adempimento contrattuale proposta dall'odierna appellata, il fatto che l'importo concordato da quest'ultima con l'impresa subappaltatrice ammontasse Controparte_2 eventualmente ad un importo (€ 80.000 + IVA) di gran lunga inferiore a quello pattuito con il contratto del 3.8.2020 (€ 210.000 + IVA). Anzi tutto come è pacifico in causa, non si è Controparte_2
occupata di tutti i lavori commissionati con il contratto del 3.8.2020 inter partes, ma solo dei lavori di demolizione e costruzione, dei pavimenti, delle opere in cartongesso e della posa dei serramenti, oltre che delle assistenze murarie. In ogni caso, gli unici elementi rilevanti nella presente vertenza sono i seguenti: i) è documentale che il corrispettivo pattuito tra e fosse di € 210.000 oltre Pt_1 CP_1
IVA a forfait (v. contratto del 3.8.2020); ii) è pacifico che abbia corrisposto la la sola Pt_2 CP_1 somma di € 130.000,00 senza che vi sia mai stata (tempestiva) contestazione in ordine alla quantità e alla qualità dei lavori svolti.
*
In definitiva, stante la manifesta e integrale infondatezza dell'appello, lo stesso andrà respinto e la sentenza di primo grado andrà integralmente confermata.
Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono poi i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che “l'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009,
n. 69, […] ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 cod. proc. civ., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova di un danno riconducibile alla condotta processuale dell'avversario” (cfr. Cass. 17902/2010).
pagina 6 di 9 Sul punto merita di essere menzionata la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha precisato: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. SS.UU. sentenza
22405 del 13.09.2018).
Parte appellante ha nella specie agito e coltivato il presente grado d'appello con evidente colpa grave: essa, infatti, oltre a tentare di introdurre in giudizio numerosi documenti nuovi in violazione dell'art. 345 c.p.c., ha anche introdotto inammissibilmente in questa sede d'appello eccezioni mai sollevate nei termini di decadenza prescritti dal codice di rito, cercando altresì di porre a sostegno del terzo motivo di appello argomentazioni del tutto inconsistenti, e del primo motivo di appello (asserita nullità del contratto) argomentazioni che con l'istituto della nullità non avevano nulla a che vedere.
Per tutte le ragioni poc'anzi elencate -complessivamente considerate- parte appellante ha assunto un'iniziativa giudiziaria e un comportamento processuale connotati quantomeno da una inescusabile superficialità, “determina[ndo] uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione” (cfr. Cass. ord.
n. 5725/2019).
La condotta processuale di parte appellante merita dunque la condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., per avere abusato del processo con le condotte gravemente negligenti testé descritte.
L'importo ex art. 96 terzo comma c.p.c. è da liquidarsi in conformità al parametro “compensi liquidati” di cui alle Tabelle Milanesi del 2018, secondo il quale: “l'importo ex art. 96 cpc terzo comma può
pagina 7 di 9 essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”.
Nella specie, appare congruo applicare una somma pari a quella del compenso defensionale, come liquidato in dispositivo, al fine di rendere effettivo lo scopo di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c., norma con finalità pubblicistiche e volta ad evitare la proposizione di pretese avanzate con dolo o colpa grave (cfr. Cass. SS.UU. sentenza 22405 del 13.09.2018).
In ottemperanza all'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. -applicabile al presente giudizio d'appello, che è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del d.lgs n. 140/2022- parte appellante dev'essere altresì condannata a versare in favore della cassa delle ammende la somma di € 2.000,00, avuto riguardo al valore della causa.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Milano n. 9289/2023 pronunciata e pubblicata il 21/11/2023 perché inammissibile e infondato;
per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 6.300,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA;
- condanna a versare in favore di , ex art. 96, 3° Parte_1 Controparte_1 comma, c.p.c., la somma di € 6.300,00;
- condanna a versare in favore della Cassa delle ammende, ai sensi Parte_1 dell'art. 96, u.c., c.p.c., la somma di € 2.000,00;
pagina 8 di 9 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte degli appellanti, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 11 dicembre 2024.
Il Cons. rel. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Irene Lupo Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 301/2024 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CUZZILLA FELICE
APPELLANTE contro
(titolare dell'impresa individuale BRIANZA CONTRACT di Controparte_1
) (C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. VIANI MARINO Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 9289/2023 pronunciata e pubblicata il 21/11/2023; materia: Appalto.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, pagina 1 di 9 previe le più opportune declaratorie,
- previa sospensione del presente procedimento, anche ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fino alla definizione del giudizio di querela di falso attualmente pendente tra le parti avanti il Tribunale di Monza (R.G. 5029/2024, Sez. I Civile, Dott. Alessandro Rosato);
- previa occorrendo autorizzazione alla produzione in giudizio e acquisizione agli atti dei nuovi documenti, anche sopravvenuti, indicati in narrativa ed elencati nell'atto di appello e nella nota di deposito 3.10.2024 riformare integralmente la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di appello svolti e per l'effetto, previa occorrendo dichiarazione di nullità del Contratto stipulato tra le parti in causa in data 3 agosto 2020 o, in subordine, previo accertamento della intervenuta risoluzione del contratto,
a) in via principale, rigettare la domanda ex adverso svolta di pagamento del preteso importo residuo di Euro 80.000,00 oltre IVA;
b) in via subordinata, tenuto conto degli acconti versati e degli importi richiesti da ciascuna impresa coinvolta, dato altresì atto dell'intervenuta cancellazione delle rimanenti imprese, condannare il sig. al pagamento dei soli importi residui eventualmente accertati nel corso del giudizio di Pt_1
Appello;
c) in ogni caso, in integrale riforma anche del capo sulle spese di primo grado, dichiarare la soccombenza della sig.ra titolare della ditta individuale Brianza Contract di Controparte_1
TI LE (C.F , con sede legale in Arcore (MB) via Belvedere n. 27, con P.IVA_1 condanna di quest'ultima alle spese di lite del giudizio di primo grado, con il favore delle spese anche del presente grado d'appello.”
Per parte appellata:
“piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: Rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello promosso dal signor
e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 9289/23 emessa dal Parte_1
Tribunale di Milano, Sez. VII civile.
Con vittoria di spese ed onorari di causa sia del primo che del secondo grado di giudizio, comprensivo della fase preliminare di sospensione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza n. 9289/2023 pubblicata il Parte_1
21.11.2023, con la quale il Tribunale di Milano lo ha condannato a pagare, in favore di
[...]
, nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale “Brianza Contract di TI LE”, CP_1 la somma di € 88.000 (Iva compresa), a titolo di saldo del corrispettivo dovuto in forza del contratto di appalto sottoscritto inter partes il 3 agosto 2020, oltre interessi legali dal 1.4.2022 al saldo, e a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate nell'importo di € 9.200,00 per compensi professionali e spese
(anche di CTU), oltre accessori di legge;
L'appellante, rimasto contumace in primo grado, ha fondato l'appello sui seguenti motivi:
pagina 2 di 9 1) l'asserita nullità del contratto d'appalto datato 3.8.2020, perché non sottoscritto personalmente dalla sig.ra - che peraltro non aveva le competenze per eseguire i lavori di ristrutturazione edile CP_1 previsti in contratto e risulta “casalinga” sulla carta d'identità, oltre a non aver mai preso parte alle operazioni peritali- e perché la sua causa concreta è insussistente, non avendo l'appellata mai inteso eseguire direttamente le opere oggetto dell'appalto, avendole subappaltate tutte - prima della stipula del contratto di appalto per cui è causa - ad altra impresa, con la quale aveva pattuito un compenso di gran lunga inferiore;
2) la risoluzione del contratto per inadempimento, in applicazione della clausola risolutiva espressa che sarebbe contenuta nell'art. 23 del contratto di appalto, avendo l'appellata violato il divieto di cessione del contratto stesso;
3) la non correttezza del saldo riconosciuto nella sentenza impugnata (€ 80.000 oltre Iva), posto che le imprese subappaltatrici incaricate di svolgere le opere di ristrutturazione avevano certamente ricevuto una somma complessivamente inferiore dall'appaltatrice appellata;
4) stante la necessità di riformare la sentenza di primo grado nel merito, è necessario altresì riformare la regolamentazione delle spese di lite;
ed ha altresì formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 351, 2° comma, c.p.c., respinta con ordinanza di questa Corte in data 7 marzo 2024.
L'appellante - premesso che dinanzi al Tribunale di Monza pende altra causa tra le parti che trova origine dallo stesso contratto di appalto e che nell'ambito di tale processo era stata proposta querela di falso in relazione a detto contratto- ha chiesto preliminarmente la sospensione del presente processo in attesa della definizione del procedimento di querela di falso e, nel merito, previa ammissione della documentazione prodotta in questa sede di appello, ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, venga respinta la domanda di adempimento contrattuale proposta da . Controparte_1
L'appellata si è costituita ed ha chiesto, previa declaratoria di inammissibilità della documentazione prodotta dall'appellante -contumace in primo grado- per la prima volta in questa sede, la conferma integrale della sentenza impugnata e la condanna della controparte alle spese di lite anche del sub- procedimento di sospensiva ex art. 351, comma 2, c.p.c.
*
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024.
pagina 3 di 9 *
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., dei documenti versati in atti dall'appellante.
invero, non ha mai neppure addotto i fatti che fonderebbero l'inimputabilità a sé della loro Pt_1 produzione in primo grado, limitandosi genericamente ad affermare, nel corpo dell'atto di appello, di essere “rimasto contumace per problemi di carattere personale e professionale che lo hanno portato fuori Milano” (così l'atto di citazione in appello, pag. 4).
Ancora, va ribadito in questa sede che non sussistono i presupposti per la sospensione del giudizio richiesta dall'appellante, in attesa della definizione del procedimento per querela di falso proposto da dinanzi al Tribunale di Monza in relazione al contratto di appalto del 3 agosto 2020. Pt_1
Come si vedrà di seguito, infatti, non è necessario stabilire, ai fini di causa, se il contratto in questione sia stato o meno personalmente sottoscritto da . Controparte_1
Venendo al merito, l'appello è manifestamente infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata.
1) sostiene che il contratto del 3 agosto 2020 sarebbe nullo perché: Pt_1
- non sarebbe stato sottoscritto personalmente dalla titolare dell'impresa individuale, considerato che la sottoscrizione apposta appare diversa da quella apposta dalla sulla CP_1 procura alle liti e sulla carta d'identità;
- la titolare dell'impresa individuale è casalinga, come risulta dalla carta d'identità, e non aveva dunque le competenze promesse in contratto;
- non si è mai presentata durante le operazioni peritali;
Controparte_1
- il contratto è privo di causa, perché non ha mai inteso eseguire direttamente le Controparte_1 opere oggetto dell'appalto, avendole commissionate tutte, prima della stipula del contratto di appalto del 3.8.2020 con il committente, con la subappaltatrice con la Controparte_2 quale ha pattuito un compenso di gran lunga inferiore (circa € 80.000).
Ora, sulla prima argomentazione offerta a sostegno della pretesa nullità contrattuale, la Corte osserva che l'eventuale materiale sottoscrizione del contratto del 3.8.2020, sotto la dicitura “L'Appaltatore”, da parte di persona fisica diversa dalla titolare dell'impresa individuale, non sarebbe circostanza idonea a determinare la nullità del contratto in esame: ciò sia perché non vi è alcun elemento in atti che possa suggerire che il contratto sia stato sottoscritto da un falsus procurator di , ovvero da Controparte_1
pagina 4 di 9 persona che non era stata investita del relativo potere, essendovi, anzi, elementi che fanno propendere per il contrario, posto che è lo stesso appellante ad affermare di essersi sempre interfacciato, su quelle le questioni inerenti al contratto di appalto in parola, con tale (così l'atto di citazione Persona_1
in appello, pag. 8); sia -e soprattutto- perché l'eventuale assenza di poteri di rappresentanza in capo alla persona (eventualmente diversa dal rappresentato) che sottoscrisse il contratto in luogo di
[...]
costituirebbe non già motivo di nullità bensì di semplice inefficacia del contratto, che può CP_1
sempre essere ratificato dal falso rappresentato. Ciò detto, premesso che la ratifica del falso rappresentato non è soggetta a particolari forme e può essere anche implicita (Cass. 11509/2008, Cass.
1751/2018, Cass. 26871/2022), ha certamente ratificato l'operato dell'eventuale falsus Controparte_1
procurator producendo in giudizio il contratto in esame, sul quale ha fondato le proprie domande di adempimento contrattuale.
Quanto alla seconda argomentazione, la stessa -oltre a non essere idonea a determinare nullità del contratto ma costituendo, semmai, motivo di inadempimento dello stesso (qualora potesse ritenersi che si fosse impegnata a svolgere personalmente i lavori commissionati)- non può neppure essere CP_1
tenuta in considerazione, basandosi su documento (carta di identità di ) inammissibilmente CP_1
prodotto in giudizio soltanto in questa sede.
La terza argomentazione (mancata partecipazione di alle operazioni peritali) è evidentemente CP_1
del tutto estranea a motivi di nullità del contratto in esame.
In ordine alla quarta argomentazione, la Corte osserva che la stessa non attiene in alcun modo alla causa del contratto (che sussiste per il solo fatto che il contratto prevede l'esecuzione da parte dell'appaltatore di una serie di lavori edili a fronte di un corrispettivo in denaro liberamente concordato dalle parti posto a carico del committente), potendo al limite la circostanza lamentata (l'avere l'appellata affidato in subappalto le opere ad altra impresa), costituire condotta inadempiente rispetto ad un eventuale divieto di subappalto, divieto che però non si rinviene nel testo contrattuale (l'art. 23 del contratto in esame, rubricato “Disciplina dei subappalti” prescrive che “È vietato all'appaltatore cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del committente. I subappalti di singole opere e prestazioni sono invece consentiti purché attribuiti a terzi di gradimento del direttore dei lavori. L'appaltatore rimane in ogni caso pienamente responsabile, nei confronti del committente, della corretta esecuzione delle opere e prestazioni subappaltate e si impegna
a tenere il committente indenne e manlevato da qualsiasi pretesa che dovesse essere avanzata nei confronti del committente da qualsiasi subappaltatore…”; enfasi della redattrice)
pagina 5 di 9 2) Sostiene poi l'appellante che, qualora il contratto d'appalto del 3.8.2020 non fosse ritenuto nullo, lo stesso dovrebbe essere dichiarato risolto di diritto ex art. 1456 c.c. per effetto della clausola risolutiva espressa che l'art. 23 sopra richiamato conterrebbe, non soltanto in relazione al caso di indebita cessione del contratto da parte dell'appaltatore, ma anche in relazione caso del subappalto integrale delle opere appaltate, avendo l'appellata asseritamente affidato tutte le opere ad altre imprese.
L'eccezione di inadempimento di cui consta il presente motivo d'appello è evidentemente inammissibile: si tratta invero di eccezione in senso stretto sollevabile soltanto ad opera di parte ed entro il termine di decadenza del deposito tempestivo della comparsa di costituzione e risposta di primo grado (art. 167 c.p.c.). L'eccezione, sollevata invece per la prima volta in appello, è dunque manifestamente tardiva.
3) Anche il terzo motivo di appello è manifestamente infondato: a nulla rileva, ai fini dell'accoglimento della domanda di adempimento contrattuale proposta dall'odierna appellata, il fatto che l'importo concordato da quest'ultima con l'impresa subappaltatrice ammontasse Controparte_2 eventualmente ad un importo (€ 80.000 + IVA) di gran lunga inferiore a quello pattuito con il contratto del 3.8.2020 (€ 210.000 + IVA). Anzi tutto come è pacifico in causa, non si è Controparte_2
occupata di tutti i lavori commissionati con il contratto del 3.8.2020 inter partes, ma solo dei lavori di demolizione e costruzione, dei pavimenti, delle opere in cartongesso e della posa dei serramenti, oltre che delle assistenze murarie. In ogni caso, gli unici elementi rilevanti nella presente vertenza sono i seguenti: i) è documentale che il corrispettivo pattuito tra e fosse di € 210.000 oltre Pt_1 CP_1
IVA a forfait (v. contratto del 3.8.2020); ii) è pacifico che abbia corrisposto la la sola Pt_2 CP_1 somma di € 130.000,00 senza che vi sia mai stata (tempestiva) contestazione in ordine alla quantità e alla qualità dei lavori svolti.
*
In definitiva, stante la manifesta e integrale infondatezza dell'appello, lo stesso andrà respinto e la sentenza di primo grado andrà integralmente confermata.
Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono poi i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che “l'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009,
n. 69, […] ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 cod. proc. civ., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova di un danno riconducibile alla condotta processuale dell'avversario” (cfr. Cass. 17902/2010).
pagina 6 di 9 Sul punto merita di essere menzionata la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha precisato: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. SS.UU. sentenza
22405 del 13.09.2018).
Parte appellante ha nella specie agito e coltivato il presente grado d'appello con evidente colpa grave: essa, infatti, oltre a tentare di introdurre in giudizio numerosi documenti nuovi in violazione dell'art. 345 c.p.c., ha anche introdotto inammissibilmente in questa sede d'appello eccezioni mai sollevate nei termini di decadenza prescritti dal codice di rito, cercando altresì di porre a sostegno del terzo motivo di appello argomentazioni del tutto inconsistenti, e del primo motivo di appello (asserita nullità del contratto) argomentazioni che con l'istituto della nullità non avevano nulla a che vedere.
Per tutte le ragioni poc'anzi elencate -complessivamente considerate- parte appellante ha assunto un'iniziativa giudiziaria e un comportamento processuale connotati quantomeno da una inescusabile superficialità, “determina[ndo] uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione” (cfr. Cass. ord.
n. 5725/2019).
La condotta processuale di parte appellante merita dunque la condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., per avere abusato del processo con le condotte gravemente negligenti testé descritte.
L'importo ex art. 96 terzo comma c.p.c. è da liquidarsi in conformità al parametro “compensi liquidati” di cui alle Tabelle Milanesi del 2018, secondo il quale: “l'importo ex art. 96 cpc terzo comma può
pagina 7 di 9 essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”.
Nella specie, appare congruo applicare una somma pari a quella del compenso defensionale, come liquidato in dispositivo, al fine di rendere effettivo lo scopo di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c., norma con finalità pubblicistiche e volta ad evitare la proposizione di pretese avanzate con dolo o colpa grave (cfr. Cass. SS.UU. sentenza 22405 del 13.09.2018).
In ottemperanza all'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. -applicabile al presente giudizio d'appello, che è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del d.lgs n. 140/2022- parte appellante dev'essere altresì condannata a versare in favore della cassa delle ammende la somma di € 2.000,00, avuto riguardo al valore della causa.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Milano n. 9289/2023 pronunciata e pubblicata il 21/11/2023 perché inammissibile e infondato;
per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 6.300,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA;
- condanna a versare in favore di , ex art. 96, 3° Parte_1 Controparte_1 comma, c.p.c., la somma di € 6.300,00;
- condanna a versare in favore della Cassa delle ammende, ai sensi Parte_1 dell'art. 96, u.c., c.p.c., la somma di € 2.000,00;
pagina 8 di 9 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte degli appellanti, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 11 dicembre 2024.
Il Cons. rel. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
pagina 9 di 9