Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 16/07/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01640/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00692/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 692 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Monreale, via Venero n.186;
contro
Regione Siciliana-Presidenza, Regione Siciliana-Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea-Dipartimento Regionale Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento
del D.R.S -OMISSIS- di revoca del D.D.S -OMISSIS- programma di sviluppo Rurale Regione Sicilia 2007/2013 Misura 112 -Pacchetto Giovani - Bando 2010 - notificato il successivo 17.02.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione e dell’Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il D.R.S.-OMISSIS-, con il quale l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Palermo ha deliberato la revoca totale delle agevolazioni concesse con il D.D.S. -OMISSIS- e con contestuale richiesta di restituzione delle somme erogate per la somma di € 275.181,85, adottato a seguito di quanto emerso dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza-Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo – Gruppo Tutela – 2° Sezione Frodi Comunitarie, circa la realizzazione in concorso con altri del reato previsto e punito dall’art. 2, Legge 23 dicembre 1986, n. 898 mediante l’utilizzo di documentazione falsa (preventivi di spesa, fatture per operazioni inesistenti) diretta al conseguimento di erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
A fondamento della propria azione ha posto i seguenti vizi di legittimità dell’atto:
I. Mancata Conoscenza dell’avvio del procedimento. Violazione del diritto di difesa. Violazione e falsa applicazione di norma di legge. Erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, irrazionalità, mancata e contraddittoria motivazione. Mancanza di Prova. Violazione del legittimo affidamento .
II. Difetto di motivazione- Violazione di legge .
III. Difetto di Motivazione – Eccesso di potere .
Costituito in giudizio, l’Assessorato Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea della Regione Siciliana ha dedotto l’inammissibilità per difetto di giurisdizione dell’adìto Giudice Amministrativo e l’infondatezza del ricorso.
All’udienza pubblica del 9 luglio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione prospettata dalle parti riveste quella inerente alla giurisdizione del giudice adito.
Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione - nella quale la legge, salvo il caso in cui riconosca direttamente il contributo o la sovvenzione, attribuisce alla P.A. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse primario, apprezzando discrezionalmente l' an , il quid ed il quomodo dell'erogazione, e al richiedente la posizione di interesse legittimo - da quella successiva alla concessione del contributo, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (Cass., Sez. U., 20 luglio 2011, n. 15867; Cass., Sez. U., 17 febbraio 2016, n. 3057; Cass., Sez. U., 22 giugno 2017, n. 15638; Cass., Sez. U., 18 settembre 2017, n. 21549).
Parimenti, con riferimento all’ipotesi della revoca del finanziamento già concesso, si è affermato in giurisprudenza: “ a) sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alle controversie originate dalla revoca di un contributo statale, sia, in generale, quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla pubblica amministrazione è demandato solo il compito di verificare l'effettiva esistenza dei presupposti per la sua concessione, senza alcuno spazio discrezionale in ordine all'an, al quid ed al quomodo dell'erogazione, sia, in particolare, quando la revoca discenda dall'accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dalla legge stessa, nonché nel caso di sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato; b) sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie sulla revoca del contributo, quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti e nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, successivamente alla concessione, l'atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario. In altri termini, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si basa sulla natura della situazione soggettiva azionata: autorità giudiziaria ordinaria in caso di lesione di un diritto soggettivo (ipotesi sub a); autorità giudiziaria amministrativa in caso di lesione di un interesse legittimo (ipotesi sub b) ” (Cass., S.U. 5 agosto 2016, n. 16602; conforme e in termini analoghi C. di S., ad. pl., n. 6/2014).
Si è altresì precisato che l'atto di concessione qualificata come “provvisoria”, all'esito della graduatoria fra le imprese richiedenti, già crea un credito dell'impresa al contributo, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall'amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di una siffatta concessione, un diritto dell'impresa al finanziamento, sul quale ha cognizione il solo giudice ordinario, mentre la eventuale successiva revoca o riduzione del finanziamento – effettuata la verifica della documentazione definitiva inviata dall’impresa ammessa in via provvisoria all’agevolazione – si esprimono in atti nei quali la p.a. non esercita discrezionalità alcuna, dovendosi soltanto uniformare ai principi vincolanti della normativa vigente (v. in tal senso, Corte Cass., Sez. Un., 10 luglio 2006, n. 15618).
Tanto premesso, si rileva come le agevolazioni la cui revoca ha dato origine al presente contenzioso consistano nella erogazione, nell’ambito del P.S.R. Sicilia 2007/2013, di un aiuto per l’insediamento dei giovani nell’agricoltura e di un contributo per l’ammodernamento dell’azienda agricola.
La revoca e la conseguente richiesta di ripetizione avanzata dall’ente resistente, come si evince dal tenore del provvedimento impugnato e dal richiamato verbale di indagine del 5 settembre 2022, derivano dalla commissione della condotta di reato previsto e punito dall’art. 2, Legge 23 dicembre 1986, n. 898, a mente del quale “ 1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640- bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria ”.
Più esattamente, l’ente resistente, sulla base dell’informativa del 05.09.2022 della Guardia di Finanza–Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo – Gruppo Tutela – 2° Sezione Frodi Comunitarie, imputa all’originario soggetto agevolato l’avvenuto utilizzo di documentazione falsa diretta ad attestare, da un lato, l’esistenza di requisiti di ammissione al finanziamento in realtà insussistenti e, dall’altro, la produzione di fatture false per operazioni inesistenti delle quali ha chiesto il rimborso il programma di investimenti, condotta complessivamente atta a integrare secondo gli inquirenti gli estremi del reato di cui all’art. 2, L. n. 898/1986 e comportante la “revoca” del beneficio concesso ed indebitamente percepito ai sensi dell’art. 3 della L. 898/1986, a mente del quale “ 1. Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2, nell’ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito. […] 2. L'amministrazione competente determina le somme dovute ai sensi del comma 1 ed emette ingiunzione di pagamento della somma stessa. ”.
La revoca del beneficio e la richiesta di ripetizione dei contributi erogati derivano nella fattispecie da una espressa previsione di legge (art. 3, L. 898/1986), che, a tutela degli interessi economici della Comunità europea, fa obbligo al percettore di restituire quanto indebitamente percepito mediante una condotta decettiva integrante gli estremi del reato di cui all’art. 2, L. 898/1986 e, correlativamente, all’Amministrazione di determinare le somme dovute in vista del successivo recupero coattivo, attività di verifica non involgente valutazioni discrezionali della p.a. in punto di ponderazione di interessi e di apprezzamento dell’interesse pubblico alla ripetizione del beneficio già concesso.
Non viene qui in rilievo un provvedimento di “revoca” in senso stretto, inteso quale esercizio di potere amministrativo discrezionale in sede di autotutela ai sensi dell’art. 21-quinques l.n. 241/1990, bensì una decadenza sanzionatoria – genericamente definita “revoca” – che accerta, dopo l’assegnazione delle agevolazioni al privato, l’esistenza di fatti (nel caso di specie, falsi preventivi di spesa e fatturazioni per operazioni inesistenti, scoperte nella fase esecutiva della erogazione del contributo) che integrano la fattispecie cui la normativa di settore (art. 3, L. 898/1986) ricollega il venir meno del diritto all’erogazione del contributo stesso, senza alcun esercizio di potere amministrativo discrezionale.
A fronte di un potere di “revoca” configurabile nella specie in termini assolutamente vincolati al verificarsi di un fatto ostativo sopravvenuto oggetto di mera verifica ed imputabile alla condotta del beneficiario, la posizione giuridica soggettiva del privato fruitore dell’agevolazione già concessa non può non atteggiarsi alla stregua di un diritto soggettivo, con la conseguenza che la giurisdizione, giusto l’orientamento sopra richiamato, viene a radicarsi necessariamente presso il giudice ordinario.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo, dovendo nella fattispecie essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riproposto a cura della parte ricorrente, ex art. 11, comma 2 c.p.a., entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate e della definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Assessorato Regionale resistente le spese processuali, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Bartolo Salone | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.