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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/06/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1541/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
); C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Prestianni ed il primo anche dall'avv. Rossana Distefano;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Daniele Passaro;
1 APPELLATA
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione, a seguito di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 28 maggio
2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_2 Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto n. 114/2022, a mezzo del quale il Tribunale di
Caltagirone aveva loro ingiunto, quali fideiussori della Edil Kalat s.r.l., il pagamento, in favore di (quale cessionaria del credito in virtù di un'operazione Controparte_1 di cartolarizzazione), dell'importo di €. 158.807,35, oltre ad interessi e spese, dovuto a saldo del conto corrente affidato n. 410431224 e del conto anticipi su fatture n.
450018237, anch'esso affidato, entrambi accesi presso il Banco di Sicilia s.p.a.
Eccepivano gli opponenti la nullità parziale del contratto di fideiussione, frutto dall'intesa restrittiva accertata da Banca d'Italia, in relazione alla clausola di deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c. Assumevano, altresì, la vessatorietà della stessa clausola.
Chiedevano revocarsi il decreto opposto.
Costituitasi in giudizio, l'opposta contestava le deduzioni avversarie e chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta.
Con sentenza n. 358/2024 del 16/5/2024 rigettava l'opposizione, regolando le spese in base al principio di soccombenza.
Avverso la sentenza e hanno interposto appello Parte_1 Parte_2
sulla base di quattro ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio l'appellata, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito di discussione orale, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 28 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti deducono che ha errato il Tribunale nel ritenere che a siccome mera cessionaria del credito, non fossero opponibili Controparte_1
le eccezioni afferenti la nullità del contratto di fideiussione.
2 Il motivo è fondato.
Ed invero, il Tribunale ha ritenuto che “fondata l'eccezione di carenza di
“legittimazione passiva” sollevata dalla società opposta, pur precisando che tale eccezione va riqualificata come difetto di titolarità passiva del rapporto controverso, in quanto la
[...]
è cessionaria del credito e non anche cessionaria del contratto dal quale Controparte_1 quest'ultimo trae origine;
con la conseguenza che alla stessa non potrebbero essere avanzate le eccezioni concernenti l'invalidità contrattuale. Tuttavia, l'infondatezza di queste ultime, per le ragioni che verranno nel prosieguo spiegate, rende auspicabile, anche per ragioni di economia processuale, una decisione nel merito della controversia”.
Ora, nonostante l'uso del condizionale “non potrebbero”, rileva la Corte che, in ogni caso, sussiste la statuizione, suscettibile di passare in giudicato, per cui non sono opponibili all'opposta, siccome cessionaria del solo credito, le eccezioni di nullità del contratto.
Tale affermazione non è corretta.
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, osserva la Corte che, pur se i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione eseguite ai sensi della l. n. 130 del
1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, ciò comporta che non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso (v., ex plurimis, Cass. nn. 13735/2022,
21843/2019).
Il difetto di legittimazione passiva, pertanto, è limitato alla proposizione delle domande di condanna. Ipotesi, queste, dalle quali esula il caso di specie, in cui le eccezioni proposte erano volte soltanto a paralizzare la domanda attrice.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la qualificazione data dal primo giudice al contratto di fideiussione, sub specie di contratto autonomo di garanzia.
Il motivo è fondato.
Infatti, per principio consolidato, il contratto autonomo di garanzia è il contratto in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire immediatamente (“a prima richiesta”) la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, e senza potere sollevare eccezioni di sorta, salvo la sola exceptio doli, cioè l'eccezione portata nei confronti di chi abbia agito con dolo al
3 fine di indurre il garante alla conclusione del negozio, e poi ne abbia chiesto l'adempimento, avendo ulteriormente chiarito la giurisprudenza di legittimità che ciò che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia è l'assoluta mancanza di accessorietà rispetto al rapporto principale, a differenza di quanto accade con la fideiussione, che è rapporto accessorio rispetto all'obbligazione principale.
L'elemento distintivo fra la fideiussione ed il contratto autonomo di garanzia è dunque costituito dal fatto che mentre la fideiussione è volta a tutelare l'esatto adempimento della medesima obbligazione principale altrui, il contratto autonomo di garanzia pone a carico del garante un'obbligazione autonoma e diversa, proprio perché non rivolta al pagamento del debito principale, quanto a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata. Contemporaneamente, la prestazione cui è tenuto il garante è diversa da quella cui è tenuto l'obbligato principale
(autonomia del contratto autonomo rispetto all'obbligazione principale).
Così stando le cose, è l'inserimento nel contratto dell'espressione a prima richiesta e senza eccezioni a dovere orientare l'interprete verso la stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, il quale comporta di regola la non applicabilità dell'articolo 1957 del cc e si caratterizza per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà, ferma restando l'esperibilità dell'exceptio doli (v. Cass. n. 31313/2021).
Ora, nel caso di specie, se per un verso il nomen iuris attribuito dalle parti richiama propriamente la fideiussione omnibus, la mera previsione contenuta nel contratto, secondo cui il fideiussore è obbligato a “pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta scritta quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, anche in caso di opposizione del debitore principale, non vale a qualificare il contratto – in difetto della previsione che escluda per il garante la possibilità di opporre eccezioni afferenti il rapporto principale - nei termini indicati dal Tribunale (v., in tal senso, Cass. nn.
6517/2014, 16825/2016), trattandosi piuttosto, a fronte della espressa previsione della solidarietà tra garante e garantito, di semplice clausola solve et repete.
Emerge, del resto, dall'intero testo contrattuale il chiaro collegamento fra l'obbligazione principale e quella del garante, mentre il fatto che non sia esclusa per il garante la possibilità di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale induce sicuramente a qualificare il contratto inter partes quale fideiussione omnibus.
Con il terzo motivo gli appellanti ribadiscono che le clausole 2, 6 ed 8 del contratto di fideiussione riproducono il contenuto dello schema predisposto dall' ritenuto lesivo CP_3 della concorrenza ad opera del noto provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio
4 2005 per violazione della legge n. 287 del 1990 e ripropongono, al riguardo, l'eccezione di nullità della clausola n. 6, che prevede la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., onde fare valere l'intervenuta decadenza dalla garanzia fideiussoria.
Il motivo, pur con le precisazioni che seguono, è infondato.
È noto che la Banca d'Italia, all'epoca Autorità Garante della Concorrenza tra gli
Istituti di Credito, nel novembre 2003 avviò un'istruttoria finalizzata a verificare la compatibilità dello schema contrattuale di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, predisposto dall'ABI nel 2002, con la disciplina dettata in materia di intese restrittive della concorrenza.
A tal fine, la Banca d'Italia interpellò - in via consultiva - l'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, la quale - nel parere n. 14251 - segnalava come lo schema negoziale in esame “ripropone sostanzialmente clausole già presenti nelle condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni omnibus, da essa elaborate e diffuse con la circolare serie tecnica O, n. 20 del 17 giugno 1987”, evidenziando che la disciplina della fideiussione omnibus di cui al citato schema presentava clausole (segnatamente, gli artt.
2, 6 ed 8) idonee a restringere la concorrenza, poiché suscettibili - in linea generale – “di determinare un aggravio economico indiretto, in termini di minore facilità di accesso al credito”, nonché, nei casi di fideiussioni a pagamento, “di accrescere il costo complessivo del finanziamento per il debitore, che dovrebbe anche remunerare il maggior rischio assunto dal fideiussore”.
Sulla scorta di tale parere, e rilevato che dall'istruttoria espletata era emersa “la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI. Tale uniformità discende da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI (non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però essere perpetuata dall'effettiva introduzione di quest'ultimo)”, la Banca d'Italia accertò che gli artt.
2, 6 e 8 del ridetto schema contrattuale contenevano disposizioni che, nella misura in cui erano applicate in modo uniforme, erano in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, e dichiarò l'ABI “tenuta a trasmettere preventivamente alla Banca d'Italia le circolari, emendate dalle disposizioni citate alla precedente lettera a), mediante le quali lo schema contrattuale oggetto d'istruttoria verrà diffuso al sistema bancario” (provv.
55/2005).
I principi espressi dalla giurisprudenza successivamente all'emanazione di tale provvedimento possono qui sintetizzarsi in pochi passi: grava sulla parte che invoca l'esistenza dell'intesa illecita l'onere di provare che la fideiussione oggetto di causa sia
5 applicazione di un'intesa anticoncorrenziale fra banche (v. Cass. n. 2305/2007); il provvedimento adottato dalla Banca d'Italia prima della modifica di cui alla L. n. 262 del
2005, art. 19, comma 11, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante per la
Concorrenza, una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale (v. Cass. n.
13846/2019), e costituisce anzi prova privilegiata dell'intesa restrittiva, anche se ciò non esclude la possibilità che le parti offrano prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie (Cass. 3640/2009); il giudice del merito è tenuto a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o non attuazione della prescrizione contenuta nel provvedimento amministrativo con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass. n.
13846/2019); la riproduzione delle clausole vietate comporta la nullità, ex art. 1419 c.c., delle singole clausole della fideiussione che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 in quanto costituenti lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti (Cass. n. 41994/2021, resa a sezioni unite).
La citata sentenza resa dalla Corte di cassazione a sezioni unite ha altresì precisato, ai fini che qui interessano, che “si rende (…) rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di intesa rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente unilaterali. Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché la L. n. 287 del 1990, art. 2, stabilisce la nullità delle intese, non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale
- realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (Cass., n. 827/1999).
Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un collegamento funzionale - non certo un collegamento negoziale, come opina parte della dottrina, attesa la vista possibilità che l'intesa a monte possa essere posta in essere (…) anche mediante atti che non rivestono siffatta natura - tale da concretare un meccanismo di violazione della normativa nazionale ed Eurounitaria antitrust. In altri termini, detta violazione è riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte
e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti
6 funzionale a produrre un effetto anticoncorrenziale.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'intesa a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale.
È, invece, il predetto nesso funzionale tra l'intesa a monte ed il contratto a valle, emergente dal contenuto di tale ultimo atto che - in violazione dell'art. 1322 c.c. - riproduca quello del primo, dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento. In siffatta ipotesi, la nullità dell'atto a monte è - per vero - veicolata nell'atto a valle per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto”.
Ora, nel caso di specie, è evidente, a petto della documentazione prodotta dagli appellanti, che le clausole nn. 2, 6 ed 8 delle fideiussioni, stipulate nel settembre 2004, e dunque nel periodo coperto dal provvedimento della Banca d'Italia, riproducano pedissequamente lo schema ABI oggetto di censura, dovendosi per tal via ritenere sussistente il nesso funzionale idoneo a produrre l'effetto anticoncorrenziale denunciato.
Tuttavia, l'eccezione di decadenza formulata ai sensi dell'art. 1957 c.c. non è fondata.
Ed invero, la presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta scritta (“il
Fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al Banco, a semplice richiesta scritta, quanto dovutogli per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro onere accessorio”), se non costituisce indice della stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, induce comunque a ritenere pattiziamente stabilito che l'iniziativa che il beneficiario della garanzia deve assumere al fine di evitare alla decadenza non debba necessariamente rivestire le forme dell'azione giudiziale, ben potendo costui avanzare “semplice richiesta scritta” al fideiussore il quale, in forza di essa, è obbligato a pagare.
A tal riguardo, va qui osservato che, secondo i principi espressi dalla Corte di cassazione, “in assenza di ragioni che persuadano del contrario, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere
7 considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria" (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III,
14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346)”.
Tali argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n.
31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.)”.
Principio, questo, ulteriormente ribadito nel senso che la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, è pattiziamente esclusa nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a semplice richiesta”, essendo in tal caso la decadenza evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale (Cass. n. 835/2025).
Del resto, è noto che, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., la stessa decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.).
Deve dunque ritenersi che nel caso di specie le parti, con la clausola n. 7 sopra richiamata, stabilendo che il fideiussore sia tenuto a pagare “immediatamente a semplice richiesta scritta”, hanno escluso la decadenza con la semplice, purché tempestiva, richiesta di pagamento in forma scritta, sussistendo – ove si opinasse diversamente – un'evidente contraddizione fra l'adempimento a prima richiesta e quello subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.
È pacifico, inoltre, che sia stato soddisfatto il requisito della “semplice richiesta scritta”, atteso che con lettera raccomandata del giorno 8 luglio 2008, indirizzata alla debitrice principale e a tutti i fideiussori, la banca comunicava la risoluzione dei contratti ed intimava ai destinatari il pagamento immediato delle somme dovute, dovendo dunque escludersi che sia intervenuta l'estinzione della garanzia per effetto del disposto dell'art. 8 1957 c.c.
Rimane in tal modo assorbito il profilo afferente la vessatorietà del richiamato art. 7 della fideiussione, sollevata con esclusivo riferimento all'ipotesi in cui la Corte avesse ritenuto corretta la qualificazione del contratto inter partes quale contratto autonomo di garanzia, piuttosto che di fideiussione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 358/2024 in data 16/5/2024 del Tribunale Parte_2 di Caltagirone, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore dell'appellata, le spese del grado, che liquida in complessivi €. 8.000,00 per compensi, oltre ad Iva, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
30 maggio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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