Ordinanza cautelare 13 maggio 2024
Ordinanza collegiale 11 novembre 2024
Sentenza 16 giugno 2025
Decreto collegiale 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00457/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00178/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 178 del 2024, proposto da
-OMISSIS- in proprio e n.q. di esercente la potestà sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela Infortuna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asp - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
- della illegittimità del silenzio serbato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria sulla richiesta nell’interesse del minore alla presa in carico in via diretta o indiretta con l’erogazione di adeguata terapia con metodologia ABA;
- del diritto del minore a ricevere a carico del Sistema sanitario l’erogazione del trattamento riabilitativo con metodologia ABA adeguato o, in via subordinata, il diritto al rimborso delle spese sostenute per la terapia alla quale il minore si sta privatamente sottoponendo, comprensivo di quanto sino a questo momento pagato, oltre le fatture a maturare sino alla pronuncia della sentenza ed oltre interessi e rivalutazione da ciascuna fattura sino all’effettivo soddisfo;
- dell’illegittimità dell’inerzia dell’azienda, comportamento che lede, sotto molteplici profili, il diritto del minore a veder tutelata la propria salute in applicazione delle linee guida in materia;
- dell’illegittimità del silenzio osservato dall’intimata azienda per violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, che impone la conclusione del procedimento amministrativo con un atto espresso, e condanna della predetta Amministrazione a provvedere entro un termine di giorni trenta con contestuale richiesta, per l’ipotesi di mancato adempimento, di nomina di commissario ad acta ex art. 117 CPA;
- per la condanna al risarcimento del danno conseguito all’inadempimento dell’ASP, sia al minore in termini di perdita di chance, sia ai genitori in termini di danno patrimoniale e non patrimoniale, nonché da ritardo, danni da quantificarsi anche in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto ritualmente notificato il 25.3.2024 e depositato il 9.4.2024 -OMISSIS- ha esposto:
-) il figlio minore -OMISSIS- è affetto da -OMISSIS- in trattamento riabilitativo per come attestato e riconosciuto dall’INPS tramite la Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, da cui è derivato il riconoscimento all’indennità di accompagnamento, all’indennità di frequenza e dello status di handicap in situazione di gravità;
-) in particolare, all’esito di visite specialistiche su indicazione del pediatra gli era stato diagnosticato un quadro di funzionamento compatibile con un -OMISSIS-;
-) nonostante le Linee guida in materia siano state recepite dalla legge sui nuovi LEA ‒ secondo cui le terapie dovrebbero essere gratuite e dovrebbe essere garantito dalle ASP il servizio di screening, mentoring e di supporto alle famiglie ‒ il Servizio Sanitario Regionale non ha incluso la metodologia ABA tra quelle erogabili gratuitamente, ragion per cui il minore usufruisce di un modestissimo numero di ore settimanali di terapia presso un centro specialistico (n. 4) a carico dei genitori, senza alcun sostegno reale nelle ore scolastiche in assenza di personale specializzato e con l’unica assistenza domiciliare da parte dei genitori;
-) con nota trasmessa via pec il 28.3.2023 i genitori chiedevano all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e alla Regione Calabria di provvedere, direttamente o indirettamente, all’erogazione in favore del loro figlio di adeguata terapia con metodo ABA, non ritenendo sufficiente il trattamento a cui lo stesso minore era sottoposto, anche mediante ampliamento delle ore di trattamento, insistendo anche per il rimborso delle spese sostenute a tali fini e tanto è stato altresì sollecitato con pec del 19.6.2023, senza però ottenere alcun riscontro.
1.1- Per quanto ora esposto, la ricorrente insta questo Tribunale avverso il silenzio serbato dalle istituzioni preposte e per l’accertamento del diritto del minore ad ottenere il trattamento ABA, affidando le doglianze al seguente articolato motivo: violazione e falsa applicazione della normativa di settore, in particolare della legge n. 134/2015 e della Carta Costituzionale (artt. 3 e 32) - Illegittimità dell’azione amministrativa. Fondatezza del diritto del minore ad ottenere adeguatto trattamento terapeutico – metodologia ABA .
Sostiene, in sintesi, la ricorrente che i -OMISSIS- rientrano nella garanzia di tutela dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e che, pertanto, l’Amministrazione intimata avrebbe dovuto riconoscere il diritto da loro invocato, garantendo l’erogazione gratuita del trattamento richiesto o assicurando il rimborso integrale delle spese sostenute per la relativa somministrazione presso centri privati.
Soggiunge la ricorrente che le spese da essa sostenute ammontano, allo stato, ad € 4.214,00 per terapia ABA dal mese di novembre 2022 al mese di febbraio 2024 e ad € 550,00 per spese per le attività in piscina.
Viene altresì formulata istanza di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30 c.p.a. ed anche dell’art. 2 bis della legge n. 241/90, con riferimento ai gravi pregiudizi subiti e subendi dal genitore e dal minore per effetto del mancato esercizio del potere da parte dell’Azienda sanitaria resistente, con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata.
Viene ancora richiesto il risarcimento, oltre che del danno patrimoniale per gli esborsi sostenuti per i trattamenti in favore del figlio, anche dei danni non patrimoniali patiti sia dal minore, a motivo dal deficit causato nella sfera personale per la mancata predisposizione di adeguato trattamento terapeutico, e dai genitori in ragione dell’ingiustizia dell’inerzia che ha costretto gli stessi ad adoperarsi autonomamente supplendo in proprio all'assenza di supporto delle Istituzioni a ciò preposte.
2- L’intimata Azienda Sanitaria Provinciale non si è costituita in giudizio.
3- Con ordinanza n. 81 del 13.5.2023, resa all’esito della camera di consiglio dell’8.5.2023, il Collegio disponeva ex art. 32 c.p.a. il mutamento del rito e rimetteva la causa sul ruolo ordinario, atteso che il thema decidendum verteva non tanto sul silenzio della P.A, quanto sull’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del Sistema Sanitario regionale l’erogazione del trattamento riabilitativo in parola, al rimborso delle spese già sostenute per la terapia riabilitativa erogata privatamente e al risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale e da ritardo asseritamente subìto dai ricorrenti. Il Collegio accoglieva altresì l’istanza cautelare nel senso di disporre che nel termine di giorni trenta l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria provveda ad elaborare un progetto terapeutico completo e specifico che tenga conto di tutte le loro esigenze.
4- All’udienza pubblica del 6.11.2024, preso atto della mancata esecuzione dell’ordinanza cautelare, con ordinanza n. 674 pubblicata l’11.11.2024 il Collegio ha disposto l’espletamento di C.T.U., formulando i quesiti e demandando la trattazione della controversia all’udienza pubblica del 21.5.2025.
In particolare, veniva chiesto al CTU di rispondere ai seguenti quesiti:
“ 1. accerti le condizioni cliniche del minore in relazione alla patologia dedotta in ricorso;
2. esamini le evidenze scientifiche della cura e terapia richieste per un concreto beneficio alla salute del minore ricorrente secondo un giudizio di appropriatezza delle stesse;
3. verifichi l'inerenza delle cure e della terapia in relazione alle condizioni cliniche del minore come sopra accertate, tenendo anche conto delle vigenti Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità in materia di -OMISSIS-;
4. determini, infine, la durata del trattamento riabilitativo utile al minore con particolare riferimento alla metodologia ABA, ove ritenuta inerente alle accertate condizioni cliniche, indicando le corrispondenti ore settimanali di terapia da prestare ”.
6- In data 16.3.2025 il C.T.U. ha depositato la consulenza e gli allegati, cui ha fatto seguito il successivo deposito di memoria da parte ricorrente e di ulteriori fatture.
7- All’udienza pubblica del 21.5.2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
8- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
9- La domanda della ricorrente ha sostanzialmente per oggetto l’accertamento del diritto del minore affetto da -OMISSIS- ad ottenere, a carico dell’ASP intimata, l’erogazione della terapia cognitivo-comportamentale con metodo cd. A.B.A. (Applied Behaviour Analysis), in quanto già prescritta in suo favore da una struttura specializzata in materia.
9.1- La questione in esame è stata analizzata compiutamente dalla sentenza di questo Tribunale n. 898 del 18.12.2023, e da ultimo, dalla sentenza n. 552 del 30.8.2024, alle quali si intende dare continuità e rinviare, per ragioni di economia processuale, per la ricostruzione del quadro normativo in cui viene disciplinato il trattamento A.B.A. invocato dai ricorrenti e l’illustrazione delle ragioni per cui esso sia sussumibile nei c.d. Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) erogati dal Servizio sanitario nazionale (in conformità, v. anche sentenza n. 223 del 22.03.2024).
9.2- Ciò posto, che il minore -OMISSIS- sia affetto da -OMISSIS- (come da certificazione medica in atti) e possa vantare il diritto ad essere prese in carico dall’ASP di Reggio Calabria per la prestazione dello specifico trattamento terapeutico con metodologia cd. A.B.A. risulta provato dagli esiti della CTU disposta da questo Tribunale, a cui si ritiene di poter fare riferimento.
9.3- Più nel dettaglio, il Tribunale ritiene condivisibili ed esaustive le risposte del CTU, laddove ha concluso rispettivamente quanto segue:
“Per rispondere ai quesiti che mi sono stati posti, sulla base della valutazione della documentazione sanitaria esistente agli atti, della visita medica effettuata e della presa visione della linea guida 21 dell’Istituto Superiore della Sanità, posso affermare che:
1)Il bambino -OMISSIS- è affetto da “-OMISSIS-”.
2) la cura che sta effettuando con metodologia ABA è scientificamente valida e porta un concreto beneficio alla salute del minore;
3)tenendo in considerazione la linea guida dell’Istituto Superiore della Sanità si può affermare che l’approccio con metodologia ABA è inerente alle accertate condizioni cliniche del minore;
4)per le condizioni cliniche in cui si trova il bambino, lo stesso necessita, per la sua età, di un trattamento sia intensivo (in quanto a numero di ore settimanali) che di lunga durata; si ritengono pertanto necessarie e sufficienti venti ore settimanali di trattamento con modello ABA delle quali alcune, a discrezione del terapista, devono essere utilizzate per la formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti ed alcune effettuate nei contesti di vita del bambino (scuola, casa, ambiente esterno).
La durata del trattamento, vista l’assenza del linguaggio ed i -OMISSIS-, è da considerare almeno fino all’ età di 12 (dodici) anni con successiva rivalutazione sull’efficacia della terapia e sulla necessità di continuazione della stessa ”.
9.4- La domanda di accertamento deve essere pertanto accolta.
10- La domanda risarcitoria, articolata in svariate voci di danno patrimoniale e non patrimoniale, deve essere accolta nei limiti che seguono.
11- La ricorrente chiede anzitutto il risarcimento del danno patrimoniale costituito da tutte le spese documentate in atti, riferibili sia alla terapia A.B.A. prestate in favore del figlio presso struttura privata sia ad altre attività (quali la “esperienza nuoto ssd arl”, il centro estivo, la valutazione logopedico, il corso per tecnico ABA, la visita per disfagia, visite specialistiche fuori regione con relativi oneri di trasporto e alloggio: v. documenti affastellati come all. 004 e 005 alla produzione del 18.10.2024, all. 002 alla produzione del 20.4.2025, all. da 002 a 041 alla produzione del 30.4.2025 e all. da 002 a 004 alla produzione del 7.5.2025).
11.1- La domanda va accolta nei limiti di seguito esposti.
11.2- Dalla documentazione prodotta dai ricorrenti si evince invero come il 16.09.2020 il Distretto dell’Asp di Reggio Calabria elaborava un piano per il minore -OMISSIS- con diagnosi di “ritardo globale dello sviluppo con presenza di segni compatibili con un -OMISSIS-”, prescrivendo terapia ambulatoriale consistente in educazione/rieducazione delle funzioni motorie e della funzione audiofonologica e del linguaggio. A seguire, il 17.5.2021 il minore era stato valutato dall’Unità di Neuropsichiatria infantile dell’ASP di Reggio Calabria (prot. n. 623/21 di pari data) con diagnosi funzionale di “-OMISSIS-. Quadro compatibile col -OMISSIS-”.
11.3- In sostanza, a fronte della suddetta diagnosi non risulta alcuna prescrizione di trattamento terapeutico idoneo a garantire il miglioramento delle condizioni cliniche del paziente, perché sarebbe stato necessario che questi venisse prese in carico, ancorché in forma indiretta, dal S.S.N. per la somministrazione del trattamento terapeutico con metodologia A.B.A, ritenuta dal CTU “ scientificamente valida ” ed idonea ad apportare “ un concreto beneficio alla salute del minore ” (così si evince dalle conclusioni della perizia in atti).
11.4- Da quanto sopra esposto si evince, dunque, l’obbligo dell’ASP di fornire al minore, fin dal 16.9.2020 un idoneo trattamento terapeutico mediante metodologia A.B.A, di fatto erogato, come da fatture in atti.
In ordine alla quantificazione delle spese spettanti, devono ritenersi dovute alla ricorrente gli oneri riferibili a quanto da questa sostenuto per la somministrazione della terapia A.B.A. nel periodo da Novembre 2022 a Gennaio 2025, presso il centro “Intorno a me 1000 colori” e presso l’Associazione “Prometeo”, come risultanti dal più recente prospetto allegato (all. 002 alla produzione del 30.4.2024) e debitamente documentate, mentre non possono essere riconosciute le spese attinenti alle altre causali sopradescritte, in quanto –in assenza di adeguata prova, il cui onere grava su parte ricorrente- non risultano riferibili direttamente alla somministrazione del trattamento A.B.A.
All’esito degli opportuni conteggi risultano pertanto dovute, in favore della ricorrente, le spese per il trattamento A.B.A. per complessivi € 9.294,00.
11.5- Alle somme in questione dovranno essere detratte quelle che l’ASP ha eventualmente comunque corrisposto a titolo di rimborso delle fatture fin qui inoltrate dai ricorrenti.
12- La ricorrente chiede altresì il risarcimento del “danno non patrimoniale e da ritardo subìto dai genitori” nel senso cioè del risarcimento dei danni non patrimoniali patiti quale genitore in termini di ansia e frustrazione derivanti dalla difficoltà di far fronte alle ingenti spese mediche, fin qui sostenute.
12.1- La domanda merita accoglimento nei termini che seguono.
12.2- La mancata predisposizione nei confronti del minore della terapia A.B.A. (ricompresa nei LEA ex DPCM 12.01.2017-cfr. Cons. Stato, sez. III, 6 ottobre 2023 n. 8708), di cui l’ASP di Reggio Calabria doveva farsi carico, ha certamente creato scompensi, disarmonie ed alterazioni dell’equilibrio familiare, così quanto meno aggravando lo stato di prostrazione psico-fisica in cui normalmente versa un genitore di un bimbo disabile.
Tali circostanze, attinenti all’ an debeatur , rientrano tra i cd. fatti di comune esperienza che, come tali, devono ritenersi provati in via presuntiva ed indiziaria, ex art. 2729 c.c.
Come già sottolineato in altro precedente analogo dalla Sezione, “ viene, quindi, in rilievo il meccanismo probatorio delle presunzioni semplici: attraverso il ricorso alle presunzioni il giudice può sopperire alla carenza di prova, ma non anche al mancato esercizio dell'onere di allegazione, concernente sia l'oggetto della domanda (o dell'eccezione) che le circostanze in fatto su cui la stessa si fonda. È evidente, infatti, che trattandosi di un pregiudizio relativo ad un bene immateriale, la prova per presunzioni è non solo ammissibile, ma è invero la prova principale (così T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 30/12/2017, n. 990; 13/01/2016, n.39; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 21/11/2016, n. 2679; 22/04/2016, n.975; anche Tar Campania, Napoli, IV, 25 settembre 2012, n. 3936) ” (cfr. TAR Reggio Calabria, 5 ottobre 2023 n. 748).
12.3- Avuto riguardo, invece, al quantum debeatur , le disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. legittimano la liquidazione in via equitativa dei danni non patrimoniali (cfr. tra le tante, Cass. Civ. sez. VI, 13.04.2022 n. 11930).
Appare, dunque, equo liquidare, in favore della ricorrente –che è l’unico genitore che agisce nell’odierno giudizio– la somma complessiva di € 2.000,00 a titolo di danni non patrimoniali dalla stessa subìti per effetto del mancato riscontro, da parte dell’ASP di Reggio Calabria, all’istanza di attivazione del trattamento terapeutico richiesto in favore del minore stesso.
12.4- Quanto, invece, alla voce di danno “da ritardo”, trattandosi della domanda di accertamento di un diritto soggettivo e non anche dell’accertamento dell’illegittimità del contegno inerte della p.a. nell’esercizio di un potere autoritativo, la stessa deve essere rigettata.
13- La ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, anch’esso da liquidarsi in via equitativa, subìto dal minore che, a causa dell’inadempimento dell’A.S.P. all’obbligo di assicurare un trattamento terapeutico coerente, per qualità (metodologia A.B.A.) e quantità, a quello raccomandato nelle cd. Linee Guida (ovvero n. 40 ore settimanali), ha potuto fruire soltanto di n. 4 ore settimanali della stessa terapia erogate presso una struttura privata, con conseguente pregiudizio, dimostrato in via presuntiva, “ in termini di mancati progressi ” (in altri termini, è stato chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale “ da perdita di chance ” subìto dal minore).
13.1- La domanda va accolta per come di seguito esposto.
13.2- Osserva il Collegio che, così come formulata, la domanda va inquadrata in quella di risarcimento del danno da perdita di chance “non patrimoniale” che postula, nel caso di specie, la preesistenza di una situazione patologica (parzialmente negativa, beneficiando comunque il minore di terapia A.B.A. garantito da una struttura privata per n. 4 ore settimanali) suscettibile di miglioramento, la cui possibilità/probabilità è stata purtuttavia frustrata dalla condotta omissiva dell’ASP danneggiante.
La chance di conseguimento del risultato migliorativo – id est , del pieno sviluppo delle potenzialità del minore- è in certo modo tipizzata e riconosciuta dal legislatore, che ne ha apprestato gli specifici strumenti di implementazione, gravando l’Amministrazione sanitaria delle correlate prestazioni.
Ne deriva che la mancata effettuazione tout court di tale prestazione – ex lege reputata idonea ad assicurare il conseguimento di quella chance, ovvero di quella possibilità/probabilità di miglioramento della condizione di disagio riveniente dalla disabilità- assume di per sé valenza lesiva di tale “possibilità perduta”, per certo integrante i prescritti parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, trattandosi di profili attinenti al diritto fondamentale della salute.
Le effettive conseguenze dannose (danno-conseguenza), discendenti dal fatto illecito lesivo del diritto del disabile, vanno individuate nella verosimile incidenza che, secondo l’“id quod plerumque accidit”, la mancata fruizione delle ore di terapia A.B.A. ha avuto sullo sviluppo del minore, in considerazione dell'interruzione del processo di promozione dei suoi bisogni di cura, di inclusione sociale e di partecipazione a fasi di vita “normale”.
13.3- Nella fattispecie, dalle conclusioni della CTU del dott. D’Agostino si evince chiaramente che il piccolo -OMISSIS- avrebbe avuto diritto ad ottenere dall’ASP un trattamento terapeutico pari n. 20 ore, ossia n. 14 ore in più rispetto a quelle assicurate presso le strutture private (solo per precisione si osserva che dalle fatture in atti emerge sovente la somministrazione di un trattamento di 6 ore settimanali, in luogo delle 4 ore affermate da parte ricorrente).
13.4- Si può pertanto affermare che la lesione, ingeneratasi nella sfera giuridica del minore per i mesi in cui è stato privato delle ore differenziali di trattamento terapeutico con metodologia A.B.A, si è prodotta in termini di mancato conseguimento del risultato migliorativo cui la prestazione assistenziale è funzionalmente e teleologicamente preordinata; d’altra parte, esigere la prova rigorosa di tale danno integrerebbe una sorta di “probatio diabolica”.
13.5- Sul quantum debeatur , si impone una valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., stante la impossibilità – o la estrema difficoltà – di una precisa prova sull’ammontare del danno, tenuto conto della sua peculiare natura, siccome sopra esposta, di sacrificio della possibilità di un risultato sperato. In effetti, è proprio in sede di liquidazione del danno che emergono le differenze tra chance patrimoniale –ove è spesso possibile il riferimento a criteri oggettivi (si pensi ai parametri percentuali, sul valore dell’appalto, per ristorare la perdita della chance di aggiudicazione della commessa di un soggetto illegittimamente escluso, in mancanza di certezze sulla aggiudicazione della gara) – e chance non patrimoniale, “ rispetto alla quale il risarcimento non potrà essere proporzionale al risultato perduto, ma commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzarlo ” (v. Cass. Civ. sez. III, 11 novembre 2019, n. 28993).
Appare, dunque, equo liquidare, a titolo di danni non patrimoniali subiti per effetto del mancato riscontro, da parte dell’ASP di Reggio Calabria, all’istanza di attivazione del programma terapeutico A.B.A. di cui il CTU ha riconosciuto la necessità nella misura già indicata ben superiore a quanto esse beneficiavano mercé l’intervento del privato la somma complessiva di € 2.000.00.
14- Conclusivamente:
a) il ricorso è fondato quanto alla domanda di accertamento del diritto del minore -OMISSIS- ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, del trattamento con metodologia cd. A.B.A. per come stabilito dalla CTU del dott. Domenico D’Agostino, e ciò di n. 20 ore settimanali fino al raggiungimento del 12° anno di età, fatto salvo l’obbligo di rivalutarne alla scadenza le condizioni ai fini di una eventuale prosecuzione del trattamento terapeutico. Ne consegue la condanna dell’ASP alla definitiva presa in carico del minore al fine di dare attuazione, in via diretta o indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, al progetto terapeutico summenzionato;
b) è fondata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, nei termini summenzionati, con la conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 9.294,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all’effettivo rimborso (fatto salvo quanto a tale titolo già pagato dall’ASP);
c) è fondata e va accolta, per le ragioni sopra esposte, la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali patiti dalla ricorrente quale genitore del minore, con conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore della stessa, della somma complessiva di € 1.000,00;
d) è fondata e va accolta la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali patiti dal minore con conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria al pagamento in suo favore della somma di € 2.000,00.
Sulle somme in parola sono dovuti, quali accessori naturali del credito, la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale, sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, da calcolarsi dalla scadenza dei trenta giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza rimasta inevasa, fino al soddisfo (cfr. Cassazione civile sez. III, 01.02.2023, n. 2979; Cassazione civile sez. III, 04.11.2020, n. 24468).
e) è infondata la domanda di risarcimento dei danni da ritardo.
15- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore avv. Stefania Aurora Pedà che ha reso la dichiarazione di rito.
16- Parimenti va posto definitivamente a carico dell'A.S.P. il compenso spettante al CTU Dott. Domenico D’Agostino che, tenuto conto dell'istanza dallo stesso presentata, si liquida nella misura di euro 700,00 oltre accessori di legge, comprensiva dell’anticipo di euro 500,00 – che era stato provvisoriamente posto a carico della parte ricorrente (giusta ordinanza di questa Sezione n. 388/2024) – e con rimborso, sempre a carico dell'ASP ed in favore dei ricorrenti, dell’importo di tale anticipo, se e nella misura in cui sia già stato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in parte motiva, accertando e dichiarando il diritto del minore -OMISSIS- ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, del trattamento terapeutico con metodologia cd. A.B.A, per come definito dal progetto terapeutico illustrato dalla CTU del dott. Domenico D’Agostino di cui in atti.
Per l’effetto:
1) condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria alla definitiva presa in carico del minore al fine di dare attuazione, in via diretta o indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, al progetto terapeutico summenzionato per n. 20 ore settimanali fino al compimento del 12° anno di età, fatto salvo l’obbligo di rivalutarne alla scadenza le condizioni ai fini di una eventuale prosecuzione del trattamento terapeutico;
2) accoglie la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali patiti dalla ricorrente n.q. di genitore del predetto minore per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento in suo favore dell’importo complessivo di € 9.294,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all’effettivo rimborso (fatto salvo quanto a tale titolo già pagato dall’ASP);
3) accoglie la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla ricorrente n.q. di genitore del predetto minore e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore della stessa, della somma complessiva di € 1.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale come da parte motiva;
4) accoglie la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subìti dal predetto minore e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento in suo favore della somma di € 2.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale come da parte motiva;
5) rigetta la domanda di risarcimento del danno da ritardo.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato ove versato, da distrarsi in favore dell’avv. Carmela Infortuna che ne ha fatto richiesta (cfr. memoria del 30.4.2025).
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria al pagamento, in favore del Dott. Domenico D’Agostino, delle spese di consulenza tecnica, che vengono liquidate in € 700,00 oltre accessori di legge (comprensive dell’anticipo di euro 500,00 già provvisoriamente posto a carico della parte ricorrente) detraendo da tale somma il predetto anticipo ove eventualmente corrisposto da questi al CTU e che l’ASP è tenuta a rimborsare loro nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.