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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 4729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4729 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione specializzata in materia di Impresa riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di Impresa, in data 30/10/2020, contraddistinta dal n.
7174/2020, iscritto al n. 4386/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
, nato a [...] C.V. il 10.7.1953 (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Tontoli (C.F. ); C.F._2
Appellante
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, Ing. nato a [...] il [...], con sede CP_2 legale in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Galatina, Località Grattapulci (P.I./C.F.
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Marrocco (C.F. P.IVA_1
); C.F._3
Appellata
1 E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_3 C.F._4 rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo D'Onofrio (C.F. ); C.F._5
Appellato
MOTIVI DELLA DECISIONE
, socio della Parte_1 Controparte_1
ha impugnato in primo grado le delibere del Cda del
[...]
17.11.2016 e del 22.11.2016 con le quali i soci hanno deliberato di porre in vendita un immobile della società al prezzo di € 700.000,00 che, a dire dell'attore, sarebbe molto inferiore rispetto al reale valore di mercato (stimato in più di 1 milione di euro).
L'attore, inoltre, ha impugnato anche il contratto preliminare di compravendita dell'immobile stipulato in data 29.12.2016 con il promissario acquirente
[...]
chiedendo l'annullamento del contratto. Persona_1
La società convenuta nel costituirsi ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'incompetenza del Tribunale adito in ragione dell'esistenza della clausola compromissoria ex art. 31 dello Statuto sociale. Nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda, atteso che l'operazione di vendita immobiliare rientrava nei poteri dell'organo gestorio, trattandosi peraltro di operazione diretta al risanamento delle casse sociali. In merito alla domanda di annullamento del contratto preliminare di vendita, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del in quanto soggetto estraneo al negozio. Pt_1
Si è costituto anche , eccependo l'incompetenza del Tribunale per Persona_1
l'esistenza della clausola compromissoria di cui all'art. 31 dello Statuto. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
Con un successivo atto di citazione, ha impugnato anche la delibera Parte_1 assembleare del 4.10.2017, con la quale è stata approvata l'attività posta in essere dal CdA per la vendita dell'immobile aziendale. La delibera impugnata - secondo l'attore – sarebbe affetta da nullità derivata per l'invalidità delle deliberazioni del Cda del 17.11.2016 e del 22.11.2016.
Si è costituita la eccependo anche in tal caso l'esistenza della clausola Controparte_1 compromissoria di cui all'art. 31 dello Statuto e chiedendo in via preliminare la riunione del presente giudizio al precedente già pendente tra le medesime parti. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda.
Avvenuta la riunione dei due processi, il Tribunale, con la sentenza impugnata ha:
2 - dichiarato improponibili sia la domanda con la quale sono state impugnate le delibere consiliari del 17.11.2016 e del 22.11.2016, sia la domanda con la quale è stata impugnata la delibera assembleare del 04.10.2017;
- dichiarato inammissibile la domanda di annullamento del contratto preliminare di compravendita per difetto di legittimazione attiva;
- condannato l'attore alla refusione delle spese di lite, anche del procedimento cautelare, nei confronti di entrambe le parti convenute.
Avverso tale sentenza il ha proposto appello deducendo: Pt_1
• la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161 c.p.c., avendo il Tribunale omesso di descrivere compiutamente le doglianze dell'attore e gli accadimenti processuali, tra i quali quelli afferenti la richiesta di astensione;
• la nullità della notifica della sentenza;
• la nullità del processo di primo grado e della sentenza in quanto due componenti del Collegio giudicante avrebbero avuto l'obbligo di astenersi per la grave inimicizia nei confronti dell'attore;
• la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e per vizio di ultrapetizione;
• l'illegittimità dell'ordinanza di riunione dei giudizi R.G. 14900/2017 e R.G. 34538/2017, con conseguente inammissibilità della partecipazione di
[...] al primo giudizio;
Persona_1
• l'erronea liquidazione delle spese;
• l'erronea dichiarazione di improponibilità della domanda.
Per tali ragioni l'appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza con conseguente accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Entrambi gli appellati si sono costituiti chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Questioni preliminari
Con istanza depositata in data 19.9.2025 l'appellante ha chiesto dichiararsi l'interruzione del giudizio a seguito del decesso di . Persona_1
L'istanza non può essere accolta in quanto, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., l'evento interruttivo che colpisce la parte costituita deve essere dichiarato dal difensore, mentre in assenza di tale dichiarazione il processo deve proseguire.
3 Nel caso in esame il procuratore del non ha dichiarato l'evento Persona_1 interruttivo, anzi ha proseguito la propria attività difensiva anche dopo il decesso del proprio assistito, depositando le memorie conclusionali. Ne consegue che alcuna rilevanza ai fini dell'interruzione del processo ha la dichiarazione resa dal difensore dell'appellante, motivo per il quale il processo deve proseguire e può essere deciso.
Primo motivo di appello
Con il primo motivo di appello il ha dedotto la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. Pt_1
161 c.p.c., avendo il Tribunale omesso di descrivere compiutamente le doglianze dell'attore e gli accadimenti processuali, tra i quali quelli afferenti la richiesta di astensione di due membri del Collegio giudicante.
Il motivo è infondato in quanto, in casi analoghi è stato precisato che "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione” (Cass.,
Ord. n. 920 del 20/01/2015).
Nel caso in esame, dalla lettura della sentenza impugnata si evince chiaramente che il Tribunale ha descritto con sufficiente analiticità lo svolgimento del processo ed i fatti rilevanti per la decisione della causa, riportando l'iter processuale del giudizio dalla sua introduzione fino alla decisione, le ragioni di fatto e di diritto alla base delle domande dell'attore e le difese spiegate dai convenuti.
Per tali ragioni il primo motivo di impugnazione va disatteso.
Secondo motivo di appello
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha dedotto la nullità della notifica della sentenza.
Il motivo è irrilevante, avendo l'appellante comunque impugnato la sentenza nel termine breve di trenta giorni ex art. 325 cpc, circostanza che sanato l'eventuale vizio della notifica.
Terzo motivo di appello
Con il motivo in esame si afferma la nullità del processo di primo grado e della sentenza in quanto due componenti del Collegio giudicante avrebbero avuto l'obbligo di astenersi per la grave inimicizia nei confronti dell'attore.
Secondo l'appellante l'obbligo di astensione sarebbe derivato dall'esposto disciplinare da lui avanzato nei confronti dei giudici e della grave inimicizia che ne sarebbe derivata nei suoi confronti.
4 Il motivo è infondato in quanto, in casi analoghi, la giurisprudenza ha precisato che l'inosservanza dell'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 1, c.p.c. determina la nullità del provvedimento emesso solo ove il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa che lo ponga nella qualità di parte del procedimento;
in ogni altra ipotesi, invece, la violazione di tale obbligo assume rilievo come mero motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di fare valere il vizio in sede di impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12263 del 27/05/2009; Sez. 2, Ordinanza n. 2270 del 28/01/2019; Sez. 6, Ordinanza n. 7545 del 31/03/2011; Sez. 3,
Sentenza n. 23930 del 12/11/2009).
Quarto motivo di appello
Con il motivo in esame il afferma che la sentenza sarebbe nulla per violazione Pt_1 dell'art. 112 c.p.c. e vizio di ultrapetizione, in quanto il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l'improponibilità della domanda per esistenza della clausola arbitrale, essendosi i convenuti limitati ad eccepire l'incompetenza.
Anche il motivo in esame è infondato in quanto, a fronte dell'esplicita eccezione dei convenuti dell'esistenza della clausola arbitrale, era compito del Tribunale qualificare la clausola e trarre dalla sua validità le dovute conseguenze. Pertanto, è del tutto irrilevante che i convenuti si fossero limitati ad eccepire l'incompetenza del Tribunale per la presenza della clausola arbitrare, poiché il Tribunale, accertata l'esistenza e la validità della clausola invocata dai convenuti, e qualificata la stessa come clausola arbitrale irrituale, ha tratto da essa le dovute conseguenze, dichiarando l'improponibilità delle domande attoree.
Non vi è stata, pertanto, alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, né vizio di ultrapetizione, essendosi il Tribunale limitato a decidere su un'eccezione esplicitamente proposta dai convenuti.
Quinto motivo di appello
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nel disporre la riunione dei due giudizi da lui promossi. A suo dire, i giudizi non dovevano essere riuniti, avendo causa petendi e petitum non identici, nonché soggetti passivi parzialmente differenti. Per tali ragioni l'appellante sostiene che l'ordinanza di riunione degli stessi sarebbe nulla, per violazione degli artt. 101 e 274 c.p.c. ed avendo consentito la partecipazione indebita di Persona_1
al giudizio R.G. 34538/2027, giudizio che avrebbe dovuto svolgersi esclusivamente
[...] tra i soci.
Anche il motivo in esame è infondato.
5 In primo luogo, la riunione dei processi non ha determinato alcun vizio della sentenza che può essere rilevato con l'appello, in quanto non vi è stata violazione del diritto di difesa dell'appellante. In merito il Collegio evidenzia, infatti, che anche a seguito della riunione i processi restano formalmente separati, motivo per il quale il non ha partecipato CP_3 al processo riunente, essendo rimasto parte solo del processo riunito.
Inoltre, il Collegio condivide la scelta del Tribunale che ha deciso di riunire i due processi, avendo essi ad oggetto l'impugnazione di delibere assembleari tra loro connesse in quanto relative alla medesima vicenda sostanziale.
Settimo motivo di appello
Il motivo in esame viene trattato prima del sesto, in quanto quest'ultimo attiene alle spese processuali che vanno analizzate solo dopo la valutazione della correttezza della decisione impugnata.
Il sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare l'improponibilità della Pt_1 domanda, applicando la clausola compromissoria statutaria (art. 31) e ritenendo che la controversia vertesse su diritti patrimoniali disponibili.
Secondo l'appellante, invece, la presente controversia non riguarderebbe la semplice tutela di un diritto patrimoniale individuale, bensì la legittimità e validità delle delibere societarie che hanno modificato la struttura patrimoniale e finanziaria della società Controparte_1 con conseguente violazione di norme imperative. Pertanto, tali questioni non rientrerebbero nella categoria dei "diritti disponibili", “atteso che sono indisponibili quei diritti che riguardano "norme dettate a tutela degli interessi generali, trascendendo l'interesse del singolo socio”. La gestione degli affari sociali, in questo caso la vendita dell'unico immobile aziendale, non costituisce un'ordinaria operazione di gestione, ma una decisione che incide sulla struttura stessa della società, configurando un presunto "svuotamento della società".
In virtù di tali considerazioni l'appellante ritiene che la controversia non sarebbe devolvibile agli arbitri.
La Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente dichiarato l'improponibilità della domanda, qualificando la clausola di cui all'art. 31 dello Statuto sociale quale convenzione di arbitrato irrituale.
Quanto alla natura dell'arbitrato, il Collegio ritiene decisivo il dato testuale della norma statutaria che esplicitamente qualifica l'arbitrato come irrituale. In presenza di tale espressa qualificazione data dalle parti, sarebbe spettato all'appellante fornire elementi di prova tali da dimostrare la natura rituale dell'arbitrato. Tale prova, tuttavia, non è stata fornita, essendosi l'appellante limitato (nel pur lungo atto di citazione) a censurare il comportamento del Tribunale per aver omesso di valutare la clausola al di là dell'esplicito
6 tenore letterale, senza indicare quali sarebbero stati gli elementi di prova che avrebbero dovuto indurre il giudice a qualificare l'arbitrato come rituale.
Poiché la clausola statutaria esclude dal suo ambito le controversie relative a diritti indisponibili, l'appellante ritiene che il Tribunale abbia errato nel qualificare la controversia in esame come relativa a diritti disponibili, ritenendo applicabile la clausola compromissoria al caso di specie.
Anche in tal caso questa Corte condivide la valutazione eseguita dal Tribunale in quanto la controversia in oggetto attiene all'asserita lesione dei diritti patrimoniali di un socio che afferma di essere stato leso dalla decisione assembleare di vendere un bene immobile ad un prezzo inferiore a quello di mercato. Ebbene, in casi analoghi la giurisprudenza ha chiarito che “attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806
c.p.c., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice" (Cass. Sez. 6, Ord. n. 27736 del 31/10/2018).
A questo punto va precisato che l'appellante, per la prima volta in sede di impugnazione, ha dedotto la nullità della clausola arbitrale per violazione dell'art. 808 ter c.p.c.
Tale eccezione non può essere valutata, perché inammissibile, in quanto “le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti” (Cass. Sez. 3, Ord.n. 20713 del 17/07/2023). Nel caso in esame l'eccezione di nullità si basa su fatti costitutivi mai allegati in primo grado, ossia la mancata indicazione che “la clausola è stata adottata in deroga all'art. 824 bis cpc” e che gli “arbitri decidono secondo equità” (cfr. pagg. 53 e 54 della citazione).
Per tali ragioni il Collegio ritiene che correttamente il Tribunale abbia dichiarato l'improponibilità della domanda, circostanza che determina il rigetto del motivo di impugnazione in esame.
Sesto motivo di appello
Con tale motivo l'appellante ha censurato il capo della sentenza che ha liquidato le spese di lite.
Sul punto l'appellante ha affermato che il Tribunale, pur rispettando lo scaglione di valore della causa, non avrebbe tenuto conto che “nei giudizi di merito, (R.G. 14900/2017 e 34538/2017), non era stata celebrata la fase istruttoria e che il giudizio R.G. 34538/2017, afferente la impugnativa della deliberazione di ratifica delle impugnate deliberazioni del CdA di era stato riunito prima che i procuratori costituiti affrontassero il Controparte_1 deposito di note ex art. 183 VI comma c.p.c e prima della trattazione della causa e, quindi, calcolando illegittimamente i compensi anche per attività processuale mai prestata”.
7 La tesi dell'appellante non è condivisibile in quanto, dalla visione del fascicolo di I grado, emerge che le parti hanno articolato le memorie ex art. 183 VI co. cpc, circostanza che giustifica la liquidazione dei relativi compensi previsti per la fase istruttoria o di trattazione.
L'appellante, inoltre, si duole in maniera generica che il Tribunale avrebbe liquidato le spese violando i limiti di legge in eccesso.
Su tale ultimo aspetto l'appello è assolutamente generico, non avendo l'appellante indicato quali voci tariffarie sarebbero state violate in eccesso, né quale sarebbe stata la misura corretta della liquidazione. In mancanza di tali essenziali indicazioni l'appello non può che essere rigettato.
Spese processuali
Al rigetto del gravame consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di entrambi gli appellati, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, liquidate in complessivi € 9.991,00 per ciascuna parte appellata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, in data 30/10/2020, contraddistinta dal n. 7174/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuna parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida per ciascuna di esse in € 9.991,00 per compenso ed € 1.498,65 per spese generali, con attribuzione all'avv. Alfredo D'Onofrio per le sperse di competenza dell'appellato Persona_1
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 30 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione specializzata in materia di Impresa riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di Impresa, in data 30/10/2020, contraddistinta dal n.
7174/2020, iscritto al n. 4386/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
, nato a [...] C.V. il 10.7.1953 (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Tontoli (C.F. ); C.F._2
Appellante
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, Ing. nato a [...] il [...], con sede CP_2 legale in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Galatina, Località Grattapulci (P.I./C.F.
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Marrocco (C.F. P.IVA_1
); C.F._3
Appellata
1 E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_3 C.F._4 rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo D'Onofrio (C.F. ); C.F._5
Appellato
MOTIVI DELLA DECISIONE
, socio della Parte_1 Controparte_1
ha impugnato in primo grado le delibere del Cda del
[...]
17.11.2016 e del 22.11.2016 con le quali i soci hanno deliberato di porre in vendita un immobile della società al prezzo di € 700.000,00 che, a dire dell'attore, sarebbe molto inferiore rispetto al reale valore di mercato (stimato in più di 1 milione di euro).
L'attore, inoltre, ha impugnato anche il contratto preliminare di compravendita dell'immobile stipulato in data 29.12.2016 con il promissario acquirente
[...]
chiedendo l'annullamento del contratto. Persona_1
La società convenuta nel costituirsi ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'incompetenza del Tribunale adito in ragione dell'esistenza della clausola compromissoria ex art. 31 dello Statuto sociale. Nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda, atteso che l'operazione di vendita immobiliare rientrava nei poteri dell'organo gestorio, trattandosi peraltro di operazione diretta al risanamento delle casse sociali. In merito alla domanda di annullamento del contratto preliminare di vendita, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del in quanto soggetto estraneo al negozio. Pt_1
Si è costituto anche , eccependo l'incompetenza del Tribunale per Persona_1
l'esistenza della clausola compromissoria di cui all'art. 31 dello Statuto. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
Con un successivo atto di citazione, ha impugnato anche la delibera Parte_1 assembleare del 4.10.2017, con la quale è stata approvata l'attività posta in essere dal CdA per la vendita dell'immobile aziendale. La delibera impugnata - secondo l'attore – sarebbe affetta da nullità derivata per l'invalidità delle deliberazioni del Cda del 17.11.2016 e del 22.11.2016.
Si è costituita la eccependo anche in tal caso l'esistenza della clausola Controparte_1 compromissoria di cui all'art. 31 dello Statuto e chiedendo in via preliminare la riunione del presente giudizio al precedente già pendente tra le medesime parti. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda.
Avvenuta la riunione dei due processi, il Tribunale, con la sentenza impugnata ha:
2 - dichiarato improponibili sia la domanda con la quale sono state impugnate le delibere consiliari del 17.11.2016 e del 22.11.2016, sia la domanda con la quale è stata impugnata la delibera assembleare del 04.10.2017;
- dichiarato inammissibile la domanda di annullamento del contratto preliminare di compravendita per difetto di legittimazione attiva;
- condannato l'attore alla refusione delle spese di lite, anche del procedimento cautelare, nei confronti di entrambe le parti convenute.
Avverso tale sentenza il ha proposto appello deducendo: Pt_1
• la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161 c.p.c., avendo il Tribunale omesso di descrivere compiutamente le doglianze dell'attore e gli accadimenti processuali, tra i quali quelli afferenti la richiesta di astensione;
• la nullità della notifica della sentenza;
• la nullità del processo di primo grado e della sentenza in quanto due componenti del Collegio giudicante avrebbero avuto l'obbligo di astenersi per la grave inimicizia nei confronti dell'attore;
• la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e per vizio di ultrapetizione;
• l'illegittimità dell'ordinanza di riunione dei giudizi R.G. 14900/2017 e R.G. 34538/2017, con conseguente inammissibilità della partecipazione di
[...] al primo giudizio;
Persona_1
• l'erronea liquidazione delle spese;
• l'erronea dichiarazione di improponibilità della domanda.
Per tali ragioni l'appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza con conseguente accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Entrambi gli appellati si sono costituiti chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Questioni preliminari
Con istanza depositata in data 19.9.2025 l'appellante ha chiesto dichiararsi l'interruzione del giudizio a seguito del decesso di . Persona_1
L'istanza non può essere accolta in quanto, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., l'evento interruttivo che colpisce la parte costituita deve essere dichiarato dal difensore, mentre in assenza di tale dichiarazione il processo deve proseguire.
3 Nel caso in esame il procuratore del non ha dichiarato l'evento Persona_1 interruttivo, anzi ha proseguito la propria attività difensiva anche dopo il decesso del proprio assistito, depositando le memorie conclusionali. Ne consegue che alcuna rilevanza ai fini dell'interruzione del processo ha la dichiarazione resa dal difensore dell'appellante, motivo per il quale il processo deve proseguire e può essere deciso.
Primo motivo di appello
Con il primo motivo di appello il ha dedotto la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. Pt_1
161 c.p.c., avendo il Tribunale omesso di descrivere compiutamente le doglianze dell'attore e gli accadimenti processuali, tra i quali quelli afferenti la richiesta di astensione di due membri del Collegio giudicante.
Il motivo è infondato in quanto, in casi analoghi è stato precisato che "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione” (Cass.,
Ord. n. 920 del 20/01/2015).
Nel caso in esame, dalla lettura della sentenza impugnata si evince chiaramente che il Tribunale ha descritto con sufficiente analiticità lo svolgimento del processo ed i fatti rilevanti per la decisione della causa, riportando l'iter processuale del giudizio dalla sua introduzione fino alla decisione, le ragioni di fatto e di diritto alla base delle domande dell'attore e le difese spiegate dai convenuti.
Per tali ragioni il primo motivo di impugnazione va disatteso.
Secondo motivo di appello
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha dedotto la nullità della notifica della sentenza.
Il motivo è irrilevante, avendo l'appellante comunque impugnato la sentenza nel termine breve di trenta giorni ex art. 325 cpc, circostanza che sanato l'eventuale vizio della notifica.
Terzo motivo di appello
Con il motivo in esame si afferma la nullità del processo di primo grado e della sentenza in quanto due componenti del Collegio giudicante avrebbero avuto l'obbligo di astenersi per la grave inimicizia nei confronti dell'attore.
Secondo l'appellante l'obbligo di astensione sarebbe derivato dall'esposto disciplinare da lui avanzato nei confronti dei giudici e della grave inimicizia che ne sarebbe derivata nei suoi confronti.
4 Il motivo è infondato in quanto, in casi analoghi, la giurisprudenza ha precisato che l'inosservanza dell'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 1, c.p.c. determina la nullità del provvedimento emesso solo ove il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa che lo ponga nella qualità di parte del procedimento;
in ogni altra ipotesi, invece, la violazione di tale obbligo assume rilievo come mero motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di fare valere il vizio in sede di impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12263 del 27/05/2009; Sez. 2, Ordinanza n. 2270 del 28/01/2019; Sez. 6, Ordinanza n. 7545 del 31/03/2011; Sez. 3,
Sentenza n. 23930 del 12/11/2009).
Quarto motivo di appello
Con il motivo in esame il afferma che la sentenza sarebbe nulla per violazione Pt_1 dell'art. 112 c.p.c. e vizio di ultrapetizione, in quanto il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l'improponibilità della domanda per esistenza della clausola arbitrale, essendosi i convenuti limitati ad eccepire l'incompetenza.
Anche il motivo in esame è infondato in quanto, a fronte dell'esplicita eccezione dei convenuti dell'esistenza della clausola arbitrale, era compito del Tribunale qualificare la clausola e trarre dalla sua validità le dovute conseguenze. Pertanto, è del tutto irrilevante che i convenuti si fossero limitati ad eccepire l'incompetenza del Tribunale per la presenza della clausola arbitrare, poiché il Tribunale, accertata l'esistenza e la validità della clausola invocata dai convenuti, e qualificata la stessa come clausola arbitrale irrituale, ha tratto da essa le dovute conseguenze, dichiarando l'improponibilità delle domande attoree.
Non vi è stata, pertanto, alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, né vizio di ultrapetizione, essendosi il Tribunale limitato a decidere su un'eccezione esplicitamente proposta dai convenuti.
Quinto motivo di appello
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nel disporre la riunione dei due giudizi da lui promossi. A suo dire, i giudizi non dovevano essere riuniti, avendo causa petendi e petitum non identici, nonché soggetti passivi parzialmente differenti. Per tali ragioni l'appellante sostiene che l'ordinanza di riunione degli stessi sarebbe nulla, per violazione degli artt. 101 e 274 c.p.c. ed avendo consentito la partecipazione indebita di Persona_1
al giudizio R.G. 34538/2027, giudizio che avrebbe dovuto svolgersi esclusivamente
[...] tra i soci.
Anche il motivo in esame è infondato.
5 In primo luogo, la riunione dei processi non ha determinato alcun vizio della sentenza che può essere rilevato con l'appello, in quanto non vi è stata violazione del diritto di difesa dell'appellante. In merito il Collegio evidenzia, infatti, che anche a seguito della riunione i processi restano formalmente separati, motivo per il quale il non ha partecipato CP_3 al processo riunente, essendo rimasto parte solo del processo riunito.
Inoltre, il Collegio condivide la scelta del Tribunale che ha deciso di riunire i due processi, avendo essi ad oggetto l'impugnazione di delibere assembleari tra loro connesse in quanto relative alla medesima vicenda sostanziale.
Settimo motivo di appello
Il motivo in esame viene trattato prima del sesto, in quanto quest'ultimo attiene alle spese processuali che vanno analizzate solo dopo la valutazione della correttezza della decisione impugnata.
Il sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare l'improponibilità della Pt_1 domanda, applicando la clausola compromissoria statutaria (art. 31) e ritenendo che la controversia vertesse su diritti patrimoniali disponibili.
Secondo l'appellante, invece, la presente controversia non riguarderebbe la semplice tutela di un diritto patrimoniale individuale, bensì la legittimità e validità delle delibere societarie che hanno modificato la struttura patrimoniale e finanziaria della società Controparte_1 con conseguente violazione di norme imperative. Pertanto, tali questioni non rientrerebbero nella categoria dei "diritti disponibili", “atteso che sono indisponibili quei diritti che riguardano "norme dettate a tutela degli interessi generali, trascendendo l'interesse del singolo socio”. La gestione degli affari sociali, in questo caso la vendita dell'unico immobile aziendale, non costituisce un'ordinaria operazione di gestione, ma una decisione che incide sulla struttura stessa della società, configurando un presunto "svuotamento della società".
In virtù di tali considerazioni l'appellante ritiene che la controversia non sarebbe devolvibile agli arbitri.
La Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente dichiarato l'improponibilità della domanda, qualificando la clausola di cui all'art. 31 dello Statuto sociale quale convenzione di arbitrato irrituale.
Quanto alla natura dell'arbitrato, il Collegio ritiene decisivo il dato testuale della norma statutaria che esplicitamente qualifica l'arbitrato come irrituale. In presenza di tale espressa qualificazione data dalle parti, sarebbe spettato all'appellante fornire elementi di prova tali da dimostrare la natura rituale dell'arbitrato. Tale prova, tuttavia, non è stata fornita, essendosi l'appellante limitato (nel pur lungo atto di citazione) a censurare il comportamento del Tribunale per aver omesso di valutare la clausola al di là dell'esplicito
6 tenore letterale, senza indicare quali sarebbero stati gli elementi di prova che avrebbero dovuto indurre il giudice a qualificare l'arbitrato come rituale.
Poiché la clausola statutaria esclude dal suo ambito le controversie relative a diritti indisponibili, l'appellante ritiene che il Tribunale abbia errato nel qualificare la controversia in esame come relativa a diritti disponibili, ritenendo applicabile la clausola compromissoria al caso di specie.
Anche in tal caso questa Corte condivide la valutazione eseguita dal Tribunale in quanto la controversia in oggetto attiene all'asserita lesione dei diritti patrimoniali di un socio che afferma di essere stato leso dalla decisione assembleare di vendere un bene immobile ad un prezzo inferiore a quello di mercato. Ebbene, in casi analoghi la giurisprudenza ha chiarito che “attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806
c.p.c., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice" (Cass. Sez. 6, Ord. n. 27736 del 31/10/2018).
A questo punto va precisato che l'appellante, per la prima volta in sede di impugnazione, ha dedotto la nullità della clausola arbitrale per violazione dell'art. 808 ter c.p.c.
Tale eccezione non può essere valutata, perché inammissibile, in quanto “le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti” (Cass. Sez. 3, Ord.n. 20713 del 17/07/2023). Nel caso in esame l'eccezione di nullità si basa su fatti costitutivi mai allegati in primo grado, ossia la mancata indicazione che “la clausola è stata adottata in deroga all'art. 824 bis cpc” e che gli “arbitri decidono secondo equità” (cfr. pagg. 53 e 54 della citazione).
Per tali ragioni il Collegio ritiene che correttamente il Tribunale abbia dichiarato l'improponibilità della domanda, circostanza che determina il rigetto del motivo di impugnazione in esame.
Sesto motivo di appello
Con tale motivo l'appellante ha censurato il capo della sentenza che ha liquidato le spese di lite.
Sul punto l'appellante ha affermato che il Tribunale, pur rispettando lo scaglione di valore della causa, non avrebbe tenuto conto che “nei giudizi di merito, (R.G. 14900/2017 e 34538/2017), non era stata celebrata la fase istruttoria e che il giudizio R.G. 34538/2017, afferente la impugnativa della deliberazione di ratifica delle impugnate deliberazioni del CdA di era stato riunito prima che i procuratori costituiti affrontassero il Controparte_1 deposito di note ex art. 183 VI comma c.p.c e prima della trattazione della causa e, quindi, calcolando illegittimamente i compensi anche per attività processuale mai prestata”.
7 La tesi dell'appellante non è condivisibile in quanto, dalla visione del fascicolo di I grado, emerge che le parti hanno articolato le memorie ex art. 183 VI co. cpc, circostanza che giustifica la liquidazione dei relativi compensi previsti per la fase istruttoria o di trattazione.
L'appellante, inoltre, si duole in maniera generica che il Tribunale avrebbe liquidato le spese violando i limiti di legge in eccesso.
Su tale ultimo aspetto l'appello è assolutamente generico, non avendo l'appellante indicato quali voci tariffarie sarebbero state violate in eccesso, né quale sarebbe stata la misura corretta della liquidazione. In mancanza di tali essenziali indicazioni l'appello non può che essere rigettato.
Spese processuali
Al rigetto del gravame consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di entrambi gli appellati, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, liquidate in complessivi € 9.991,00 per ciascuna parte appellata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, in data 30/10/2020, contraddistinta dal n. 7174/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuna parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida per ciascuna di esse in € 9.991,00 per compenso ed € 1.498,65 per spese generali, con attribuzione all'avv. Alfredo D'Onofrio per le sperse di competenza dell'appellato Persona_1
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 30 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
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