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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/03/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7887/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Longobardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 7887/2023 promossa da con il patrocinio dell'Avv. Jacopo Rapisarda e dell'Avv. Serena Parte_1
Borroni
PARTE ATTRICE contro con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Stillavato Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Conclusioni
Per parte attrice:
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza così giudicare:
- previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, accertare e dichiarare revocato ex articolo
67 comma 2 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il pagamento della somma di Euro 6.234,24, effettuato
Parte da e meglio indicato in narrativa, in favore di o quella maggiore o Controparte_2
minore somma che risulterà dovuta in corso di causa;
- per l'effetto condannare alla restituzione in favore del Controparte_2 Parte_1
della somma di Euro 6.234,24 o quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso
[...]
di causa;
ciò oltre agli interessi dovuti per legge e alla rivalutazione mone-taria dalla data del dovuto sino alla restituzione effettiva;
- in ogni caso, condannare parte convenuta alla rifusione in favore del delle Parte_1 spese e compensi professionali di causa oltre accessori di legge”.
In via istruttoria: come in atti.
Per parte convenuta:
1 “Piaccia al Tribunale Ill.mo,
Ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta,
Premesse le declaratorie tutte del caso,
Respingere, in ogni sua parte e con ogni miglior formula, le domande proposta dal Parte_1 con atto di citazione 30 ottobre 2023 nei confronti di
[...] Controparte_2
questa assolvendo da ogni pretesa;
Condannare il al pagamento delle Parte_1
spese e competenze di giudizio.
Sentenza esecutiva come per Legge”.
In via istruttoria: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ.
e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta.
Il ha proposto azione revocatoria ex art. 67, comma 2, L.F. avente ad oggetto Parte_1
il pagamento dell'importo di € 6.234,24 eseguito dall'impresa ancora in bonis in favore di nel c.d. “periodo sospetto” di sei mesi antecedenti la dichiarazione di Controparte_2
fallimento, calcolato in virtù della retrodatazione dell'insolvenza a fini processuali ex art. 69 bis, comma 2, L.F..
Con l'atto introduttivo parte attrice ha rappresentato che
- il è stato dichiarato, su istanza del PM, con sentenza n. 115/2020 emessa Parte_1
dal Tribunale di Monza in data 30 ottobre 2020 e pubblicata il successivo 16 novembre 2020;
- il fallimento è stato preceduto dalla declaratoria di inammissibilità, in pari data, della proposta di concordato preventivo che aveva presentato (doc. 2), dopo aver depositato, in data 16 Parte_1
luglio 2019, la relativa domanda prenotativa ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F. iscritta presso il
Registro delle Imprese in data 18 luglio 2019 (doc. 3);
- il Curatore, dopo aver esaminato la contabilità aziendale, gli estratti conto e la documentazione societaria, ha rinvenuto un pagamento di € 6.234,24 effettuato da in favore di Parte_1
(doc. 4) in data 20 maggio 2019; Controparte_2
- il pagamento in esame è avvenuto a seguito:
(a) dell'ottenimento da parte di del decreto ingiuntivo n. 9953/2019, Controparte_2
pubblicato il 4 maggio 2019 e notificato a il 6 maggio 2019, relativo a n. 2 fatture del Parte_1
2018, con cui il Tribunale di Milano aveva intimato a di pagare “entro quaranta giorni, Parte_1 la somma di € 211.427,22, gli interessi come in ricorso e le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato e marca da
2 bollo, i.v.a. e c.p.a., oltre ulteriori anticipazioni documentate e successive spese di notificazione”
(doc. 6);
(b) della concessione da parte della convenuta, successivamente alla notificazione del suddetto provvedimento monitorio, di un piano di rientro in 36 rate mensili della “somma capitale delle fatture azionate monitoriamente (€ 211.427,22), nonché l'ulteriore importo di € 13.005,53 a titolo di interessi forfetizzati e concorso spese legali del decreto ingiuntivo”, ciò “a saldo del maggior importo dovuto” (doc. 7).
Sulla scorta di quanto esposto, il attore ha domandato la declaratoria di inefficacia ex art. Parte_1
67, comma 2, L.F. del pagamento eseguito in data 20 maggio 2019 e la condanna della convenuta alla restituzione di quanto ricevuto, oltre interessi. si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice Controparte_2
eccependo, in particolare, la mancata conoscenza dello stato di insolvenza di al tempo del Parte_1
pagamento.
Ritenuta la causa matura per la decisione, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 cod. proc. civ. ed è stata fissata udienza ex art. 281 quinquies cod. proc. civ..
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ..
***
Come noto, ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F. sono revocati “se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Nel caso in esame è provato in via documentale (doc. 8 di parte attrice) e, in ogni caso, non contestato il fatto che in data 20 maggio 2019 ha eseguito un pagamento di € 6.234,24 in favore di Parte_1
Controparte_2
È, inoltre, provato in via documentale e, in ogni caso, non contestato il fatto che con Parte_1
ricorso ex art. 161, comma 6, L.F., depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Monza in data
16 luglio 2019, ha chiesto di accedere alla procedura concorsuale di concordato preventivo e, quindi, ha formulato istanza per la concessione di un termine c.d. “in bianco” per la presentazione della proposta di concordato, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 L.F.
(docc. 2 e 3), domanda alla quale è seguita - in consecuzione delle procedure ex art. 69 bis, comma
2, L.F. - la dichiarazione di fallimento pronunciata con sentenza pubblicata in data 16 novembre 2020
(docc. 1 e 3).
3 È, inoltre, dimostrato, in quanto provato per documenti e in ogni caso in quanto non specificamente contestato, come il pagamento oggetto di causa sia avvenuto nei sei mesi antecedenti la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, avvenuta in data 18 luglio 2019 (doc. 3).
Quanto al presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza da parte di parte convenuta, il attore ha dedotto che “ ha ricevuto il Pagamento Parte_1 Controparte_2
Contestato:
(a) solo a seguito dell'ottenimento da parte della stessa di un decreto ingiuntivo in relazione a due fatture rimaste insolute da parecchio tempo (poiché emesse nel 2018); Parte (b) in esecuzione del piano di rientro dalla stessa concesso a nell'ambito del quale
“a fronte del puntuale rispetto della dilazione”, si era oltretutto impegnata Controparte_2
a rinunciare a pretendere il pagamento integrale di quanto dovutole a titolo di spese e interessi.
Il che dimostra inequivocabilmente la piena consapevolezza della società convenuta dell'ormai Parte irreversibile crisi che aveva colpito nel momento in cui ha ricevuto il Pagamento Contestato”.
Va premesso che l'art. 67, comma 2, L.F. dispone che è soggetto a revocatoria il pagamento di debiti liquidi ed esigibili compiuti nel semestre anteriore alla declaratoria di fallimento, ponendo tuttavia l'onere probatorio della scientia decoctionis a carico della curatela (“se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore”).
Nella revocatoria fallimentare di debiti liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 67, comma 2, L.F.,
l'eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens.
È, inoltre, principio giurisprudenziale consolidato quello per cui in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo, pur potendo desumersi da elementi indiziari, connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, deve essere effettiva e non meramente potenziale, occorrendo la prova di concreti elementi di collegamento con detti indizi dai quali possa desumersi che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, ed anche in considerazione delle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito la situazione di dissesto in cui versava il debitore (Cass. 27 ottobre 2017, n. 25635; Cass.
24 ottobre 2012, n. 18196; Cass. 28 febbraio 2007, n. 4762).
Ciò premesso, nel caso in esame deve ritenersi che tale onere probatorio non sia stato assolto dalla curatela del Fallimento attore.
È provato in via documentale e, in ogni caso, non contestato che
4 - in data 5 luglio 2018 in qualità di concessionaria di pubblicità di Controparte_2 diverse aziende di trasporto pubblico di città italiane, ha ricevuto da l'incarico di Parte_1
eseguire una campagna pubblicitaria sui mezzi di trasporto pubblico delle città di Brescia,
Bergamo, Milano, Padova, Pordenone, Treviso, Verona, Venezia e Mantova nel periodo 9 luglio – 2 settembre 2018 per un corrispettivo pari a complessivi € 211.427,22 (docc.
1-2 di parte convenuta);
- ha provveduto alle esposizioni pubblicitarie convenute e all'emissione Controparte_2
delle fatture per il suddetto complessivo importo che, scadute il 31 ottobre 2018 (docc.
3-4 di parte convenuta), sono rimaste insolute;
- il 28 febbraio 2019 ha depositato presso il Tribunale di Milano ricorso Controparte_2
per ingiunzione (doc. 5 di parte convenuta);
- il decreto ingiuntivo (n. 9953/2019) è stato pubblicato il 4 maggio 2019 ed è stato notificato a il 6 maggio 2019; Parte_1
- in data 14 maggio 2019, all'esito di una trattativa tra legali, è stata sottoscritta una “scrittura privata” tra e con cui quest'ultima si è obbligata “a Controparte_2 Parte_1
Con corrispondere a a saldo e stralcio del maggior importo dovuto, la somma capitale delle fatture azionate monitoriamente (€uro 211.427,22) nonché l'ulteriore importo di €uro
13.005,53 a titolo di interessi forfetizzati e concorso spese legali del decreto ingiuntivo;
4) Il pagamento dell'anzidetto importo sarà effettuato a mezzo n. 36 bonifici bancari consecutivi di €uro 6.234,24 ciascuno con valuta fissa per il beneficiario al giorno 20 di ogni mese a far tempo dal 20 maggio 2019 …”.
- in data 20 maggio 2019 ha eseguito il pagamento della prima rata che costituisce Parte_1
l'oggetto della presenta azione revocatoria (doc. 8 di parte attrice).
Orbene, va rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dal attore, il pagamento non ha Parte_1 avuto ad oggetto debiti per “fatture rimaste insolute da parecchio tempo”. Ed invero, le due fatture emesse da sono scadute in data 31 ottobre 2018 (docc.
2-3 di parte convenuta), Controparte_2
sicché al momento del pagamento (20 maggio 2019) erano trascorsi soltanto alcuni mesi.
Il ha, inoltre, dedotto che il pagamento sarebbe avvenuto “solo a seguito dell'ottenimento Parte_1 da parte della stessa di un decreto ingiuntivo”. La circostanza è stata contestata dalla convenuta secondo la quale è stata la stessa nelle more della emissione del decreto, a contattare la Parte_1 creditrice per segnalare che essa avrebbe senz'altro provveduto al pagamento ma chiedendo di dilazionarlo, come dovrebbe evincersi dal tenore letterale delle premesse contenute nella stessa scrittura privata successivamente sottoscritta (doc. 7 di parte attrice - pag. 1: “ … b) Che nelle more della emissione del decreto B&V ha manifestato l'intenzione di provvedere al pagamento del dovuto
5 mediante dilazione; ..”). Orbene, a prescindere da quanto eccepito dalla convenuta, la circostanza dedotta dal attore non è di per sé significativa. Ed invero, deve ritenersi sintomatico dello Parte_1
stato di insolvenza (e, quindi, indice della conoscenza di tale condizione da parte dell'accipiens) il contegno del debitore che, pur a fronte di plurime iniziative giudiziali del creditore, persista nell'inadempimento per lungo tempo oppure reagisca con azioni meramente dilatorie in sede giudiziale. Al contrario, non è univocamente interpretabile nel senso predetto, ben potendo essere invece indice di una mera mancanza temporanea di liquidità, il comportamento assunto nel caso in esame dalla società debitrice la quale ha reagito immediatamente all'unica iniziativa giudiziale del creditore, peraltro promossa dopo un periodo di mora di durata non particolarmente lunga, sottoscrivendo un accordo di pagamento rateale (in data 14 maggio 2019) soltanto pochi giorni dopo aver ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo (6 maggio 2019) o addirittura (secondo la versione della convenuta) proponendo il pagamento dilazionato ancor prima di ricevere il provvedimento monitorio.
Né, infine, la conoscenza dell'insolvenza può desumersi dal mero fatto che è stato stipulato un piano di rientro, considerato peraltro che con l'accordo del 14 maggio 2018 non è stata concessa alcuna decurtazione del credito per capitale, come tendenzialmente avviene nei confronti di debitori di cui si conosce lo stato di decozione, bensì è stato previsto un mero stralcio di parte degli interessi e delle spese successive all'emissione del decreto ingiuntivo, in ogni caso espressamente condizionato al totale buon fine della dilazione, che la convenuta ha giustificato con il persistente interesse a mantenere i rapporti commerciali. Inoltre, in perfetta aderenza all'impegno assunto e senza soluzione di continuità rispetto a esso, ha provveduto al pagamento della prima rata nel termine Parte_1
previsto del 20 maggio 2018.
Sicché, in assenza di ulteriori circostanze, la stipulazione del piano di rientro, il quale non contiene alcun elemento utile dal quale si possa desumere l'asserita conoscenza da parte di Controparte_2
dello stato di insolvenza di costituisce un elemento indiziario del tutto equivoco
[...] Parte_1
dal quale è possibile desumere la conoscenza di una mera situazione di mancanza di liquidità.
In definitiva, per quanto sopra esposto, deve ritenersi che il attore non ha provato, come Parte_1
era suo onere, l'effettiva conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla società convenuta al momento in cui quest'ultima ha ricevuto il pagamento.
La domanda di parte attrice va, pertanto, rigettata.
***
Spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della convenuta, che si liquidano,
6 in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 5.200,01 a € 26.000,00), secondo valori compresi tra i minimi e i medi, in complessivi € 2.840,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, €
840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 1.000,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G.
7887/2023, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna a rifondere a e spese Parte_1 Controparte_1
del presente procedimento, che si liquidano in € 2.840,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
Monza, 7 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Longobardi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Longobardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 7887/2023 promossa da con il patrocinio dell'Avv. Jacopo Rapisarda e dell'Avv. Serena Parte_1
Borroni
PARTE ATTRICE contro con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Stillavato Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Conclusioni
Per parte attrice:
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza così giudicare:
- previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, accertare e dichiarare revocato ex articolo
67 comma 2 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il pagamento della somma di Euro 6.234,24, effettuato
Parte da e meglio indicato in narrativa, in favore di o quella maggiore o Controparte_2
minore somma che risulterà dovuta in corso di causa;
- per l'effetto condannare alla restituzione in favore del Controparte_2 Parte_1
della somma di Euro 6.234,24 o quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso
[...]
di causa;
ciò oltre agli interessi dovuti per legge e alla rivalutazione mone-taria dalla data del dovuto sino alla restituzione effettiva;
- in ogni caso, condannare parte convenuta alla rifusione in favore del delle Parte_1 spese e compensi professionali di causa oltre accessori di legge”.
In via istruttoria: come in atti.
Per parte convenuta:
1 “Piaccia al Tribunale Ill.mo,
Ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta,
Premesse le declaratorie tutte del caso,
Respingere, in ogni sua parte e con ogni miglior formula, le domande proposta dal Parte_1 con atto di citazione 30 ottobre 2023 nei confronti di
[...] Controparte_2
questa assolvendo da ogni pretesa;
Condannare il al pagamento delle Parte_1
spese e competenze di giudizio.
Sentenza esecutiva come per Legge”.
In via istruttoria: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ.
e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta.
Il ha proposto azione revocatoria ex art. 67, comma 2, L.F. avente ad oggetto Parte_1
il pagamento dell'importo di € 6.234,24 eseguito dall'impresa ancora in bonis in favore di nel c.d. “periodo sospetto” di sei mesi antecedenti la dichiarazione di Controparte_2
fallimento, calcolato in virtù della retrodatazione dell'insolvenza a fini processuali ex art. 69 bis, comma 2, L.F..
Con l'atto introduttivo parte attrice ha rappresentato che
- il è stato dichiarato, su istanza del PM, con sentenza n. 115/2020 emessa Parte_1
dal Tribunale di Monza in data 30 ottobre 2020 e pubblicata il successivo 16 novembre 2020;
- il fallimento è stato preceduto dalla declaratoria di inammissibilità, in pari data, della proposta di concordato preventivo che aveva presentato (doc. 2), dopo aver depositato, in data 16 Parte_1
luglio 2019, la relativa domanda prenotativa ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F. iscritta presso il
Registro delle Imprese in data 18 luglio 2019 (doc. 3);
- il Curatore, dopo aver esaminato la contabilità aziendale, gli estratti conto e la documentazione societaria, ha rinvenuto un pagamento di € 6.234,24 effettuato da in favore di Parte_1
(doc. 4) in data 20 maggio 2019; Controparte_2
- il pagamento in esame è avvenuto a seguito:
(a) dell'ottenimento da parte di del decreto ingiuntivo n. 9953/2019, Controparte_2
pubblicato il 4 maggio 2019 e notificato a il 6 maggio 2019, relativo a n. 2 fatture del Parte_1
2018, con cui il Tribunale di Milano aveva intimato a di pagare “entro quaranta giorni, Parte_1 la somma di € 211.427,22, gli interessi come in ricorso e le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato e marca da
2 bollo, i.v.a. e c.p.a., oltre ulteriori anticipazioni documentate e successive spese di notificazione”
(doc. 6);
(b) della concessione da parte della convenuta, successivamente alla notificazione del suddetto provvedimento monitorio, di un piano di rientro in 36 rate mensili della “somma capitale delle fatture azionate monitoriamente (€ 211.427,22), nonché l'ulteriore importo di € 13.005,53 a titolo di interessi forfetizzati e concorso spese legali del decreto ingiuntivo”, ciò “a saldo del maggior importo dovuto” (doc. 7).
Sulla scorta di quanto esposto, il attore ha domandato la declaratoria di inefficacia ex art. Parte_1
67, comma 2, L.F. del pagamento eseguito in data 20 maggio 2019 e la condanna della convenuta alla restituzione di quanto ricevuto, oltre interessi. si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice Controparte_2
eccependo, in particolare, la mancata conoscenza dello stato di insolvenza di al tempo del Parte_1
pagamento.
Ritenuta la causa matura per la decisione, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 cod. proc. civ. ed è stata fissata udienza ex art. 281 quinquies cod. proc. civ..
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ..
***
Come noto, ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F. sono revocati “se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Nel caso in esame è provato in via documentale (doc. 8 di parte attrice) e, in ogni caso, non contestato il fatto che in data 20 maggio 2019 ha eseguito un pagamento di € 6.234,24 in favore di Parte_1
Controparte_2
È, inoltre, provato in via documentale e, in ogni caso, non contestato il fatto che con Parte_1
ricorso ex art. 161, comma 6, L.F., depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Monza in data
16 luglio 2019, ha chiesto di accedere alla procedura concorsuale di concordato preventivo e, quindi, ha formulato istanza per la concessione di un termine c.d. “in bianco” per la presentazione della proposta di concordato, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 L.F.
(docc. 2 e 3), domanda alla quale è seguita - in consecuzione delle procedure ex art. 69 bis, comma
2, L.F. - la dichiarazione di fallimento pronunciata con sentenza pubblicata in data 16 novembre 2020
(docc. 1 e 3).
3 È, inoltre, dimostrato, in quanto provato per documenti e in ogni caso in quanto non specificamente contestato, come il pagamento oggetto di causa sia avvenuto nei sei mesi antecedenti la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, avvenuta in data 18 luglio 2019 (doc. 3).
Quanto al presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza da parte di parte convenuta, il attore ha dedotto che “ ha ricevuto il Pagamento Parte_1 Controparte_2
Contestato:
(a) solo a seguito dell'ottenimento da parte della stessa di un decreto ingiuntivo in relazione a due fatture rimaste insolute da parecchio tempo (poiché emesse nel 2018); Parte (b) in esecuzione del piano di rientro dalla stessa concesso a nell'ambito del quale
“a fronte del puntuale rispetto della dilazione”, si era oltretutto impegnata Controparte_2
a rinunciare a pretendere il pagamento integrale di quanto dovutole a titolo di spese e interessi.
Il che dimostra inequivocabilmente la piena consapevolezza della società convenuta dell'ormai Parte irreversibile crisi che aveva colpito nel momento in cui ha ricevuto il Pagamento Contestato”.
Va premesso che l'art. 67, comma 2, L.F. dispone che è soggetto a revocatoria il pagamento di debiti liquidi ed esigibili compiuti nel semestre anteriore alla declaratoria di fallimento, ponendo tuttavia l'onere probatorio della scientia decoctionis a carico della curatela (“se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore”).
Nella revocatoria fallimentare di debiti liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 67, comma 2, L.F.,
l'eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens.
È, inoltre, principio giurisprudenziale consolidato quello per cui in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo, pur potendo desumersi da elementi indiziari, connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, deve essere effettiva e non meramente potenziale, occorrendo la prova di concreti elementi di collegamento con detti indizi dai quali possa desumersi che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, ed anche in considerazione delle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito la situazione di dissesto in cui versava il debitore (Cass. 27 ottobre 2017, n. 25635; Cass.
24 ottobre 2012, n. 18196; Cass. 28 febbraio 2007, n. 4762).
Ciò premesso, nel caso in esame deve ritenersi che tale onere probatorio non sia stato assolto dalla curatela del Fallimento attore.
È provato in via documentale e, in ogni caso, non contestato che
4 - in data 5 luglio 2018 in qualità di concessionaria di pubblicità di Controparte_2 diverse aziende di trasporto pubblico di città italiane, ha ricevuto da l'incarico di Parte_1
eseguire una campagna pubblicitaria sui mezzi di trasporto pubblico delle città di Brescia,
Bergamo, Milano, Padova, Pordenone, Treviso, Verona, Venezia e Mantova nel periodo 9 luglio – 2 settembre 2018 per un corrispettivo pari a complessivi € 211.427,22 (docc.
1-2 di parte convenuta);
- ha provveduto alle esposizioni pubblicitarie convenute e all'emissione Controparte_2
delle fatture per il suddetto complessivo importo che, scadute il 31 ottobre 2018 (docc.
3-4 di parte convenuta), sono rimaste insolute;
- il 28 febbraio 2019 ha depositato presso il Tribunale di Milano ricorso Controparte_2
per ingiunzione (doc. 5 di parte convenuta);
- il decreto ingiuntivo (n. 9953/2019) è stato pubblicato il 4 maggio 2019 ed è stato notificato a il 6 maggio 2019; Parte_1
- in data 14 maggio 2019, all'esito di una trattativa tra legali, è stata sottoscritta una “scrittura privata” tra e con cui quest'ultima si è obbligata “a Controparte_2 Parte_1
Con corrispondere a a saldo e stralcio del maggior importo dovuto, la somma capitale delle fatture azionate monitoriamente (€uro 211.427,22) nonché l'ulteriore importo di €uro
13.005,53 a titolo di interessi forfetizzati e concorso spese legali del decreto ingiuntivo;
4) Il pagamento dell'anzidetto importo sarà effettuato a mezzo n. 36 bonifici bancari consecutivi di €uro 6.234,24 ciascuno con valuta fissa per il beneficiario al giorno 20 di ogni mese a far tempo dal 20 maggio 2019 …”.
- in data 20 maggio 2019 ha eseguito il pagamento della prima rata che costituisce Parte_1
l'oggetto della presenta azione revocatoria (doc. 8 di parte attrice).
Orbene, va rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dal attore, il pagamento non ha Parte_1 avuto ad oggetto debiti per “fatture rimaste insolute da parecchio tempo”. Ed invero, le due fatture emesse da sono scadute in data 31 ottobre 2018 (docc.
2-3 di parte convenuta), Controparte_2
sicché al momento del pagamento (20 maggio 2019) erano trascorsi soltanto alcuni mesi.
Il ha, inoltre, dedotto che il pagamento sarebbe avvenuto “solo a seguito dell'ottenimento Parte_1 da parte della stessa di un decreto ingiuntivo”. La circostanza è stata contestata dalla convenuta secondo la quale è stata la stessa nelle more della emissione del decreto, a contattare la Parte_1 creditrice per segnalare che essa avrebbe senz'altro provveduto al pagamento ma chiedendo di dilazionarlo, come dovrebbe evincersi dal tenore letterale delle premesse contenute nella stessa scrittura privata successivamente sottoscritta (doc. 7 di parte attrice - pag. 1: “ … b) Che nelle more della emissione del decreto B&V ha manifestato l'intenzione di provvedere al pagamento del dovuto
5 mediante dilazione; ..”). Orbene, a prescindere da quanto eccepito dalla convenuta, la circostanza dedotta dal attore non è di per sé significativa. Ed invero, deve ritenersi sintomatico dello Parte_1
stato di insolvenza (e, quindi, indice della conoscenza di tale condizione da parte dell'accipiens) il contegno del debitore che, pur a fronte di plurime iniziative giudiziali del creditore, persista nell'inadempimento per lungo tempo oppure reagisca con azioni meramente dilatorie in sede giudiziale. Al contrario, non è univocamente interpretabile nel senso predetto, ben potendo essere invece indice di una mera mancanza temporanea di liquidità, il comportamento assunto nel caso in esame dalla società debitrice la quale ha reagito immediatamente all'unica iniziativa giudiziale del creditore, peraltro promossa dopo un periodo di mora di durata non particolarmente lunga, sottoscrivendo un accordo di pagamento rateale (in data 14 maggio 2019) soltanto pochi giorni dopo aver ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo (6 maggio 2019) o addirittura (secondo la versione della convenuta) proponendo il pagamento dilazionato ancor prima di ricevere il provvedimento monitorio.
Né, infine, la conoscenza dell'insolvenza può desumersi dal mero fatto che è stato stipulato un piano di rientro, considerato peraltro che con l'accordo del 14 maggio 2018 non è stata concessa alcuna decurtazione del credito per capitale, come tendenzialmente avviene nei confronti di debitori di cui si conosce lo stato di decozione, bensì è stato previsto un mero stralcio di parte degli interessi e delle spese successive all'emissione del decreto ingiuntivo, in ogni caso espressamente condizionato al totale buon fine della dilazione, che la convenuta ha giustificato con il persistente interesse a mantenere i rapporti commerciali. Inoltre, in perfetta aderenza all'impegno assunto e senza soluzione di continuità rispetto a esso, ha provveduto al pagamento della prima rata nel termine Parte_1
previsto del 20 maggio 2018.
Sicché, in assenza di ulteriori circostanze, la stipulazione del piano di rientro, il quale non contiene alcun elemento utile dal quale si possa desumere l'asserita conoscenza da parte di Controparte_2
dello stato di insolvenza di costituisce un elemento indiziario del tutto equivoco
[...] Parte_1
dal quale è possibile desumere la conoscenza di una mera situazione di mancanza di liquidità.
In definitiva, per quanto sopra esposto, deve ritenersi che il attore non ha provato, come Parte_1
era suo onere, l'effettiva conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla società convenuta al momento in cui quest'ultima ha ricevuto il pagamento.
La domanda di parte attrice va, pertanto, rigettata.
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Spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della convenuta, che si liquidano,
6 in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 5.200,01 a € 26.000,00), secondo valori compresi tra i minimi e i medi, in complessivi € 2.840,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, €
840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 1.000,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G.
7887/2023, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna a rifondere a e spese Parte_1 Controparte_1
del presente procedimento, che si liquidano in € 2.840,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
Monza, 7 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Longobardi
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