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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/09/2025, n. 2886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2886 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Enrica de Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice est/rel
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. n. 917 / 2025 avente ad oggetto: divorzio.
PROMOSSO DA
(nata in [...] il [...] ) Parte_1
rapp.ta e difesa dall'avv. SABBATO MARCO in forza di procura in atti
RICORRENTE
E
(nato in [...] il [...] ) rapp.to Controparte_1
e difeso dall'avv. DE MARTINO GERARDO , in forza di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 18-9-2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/03/2025, parte ricorrente chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cava de' Tirreni il
09/07/2006 con e dalla cui unione è nata la figlia Controparte_1 [...]
, il 26.4.2006. Persona_1 A sostegno della domanda deduceva che le parti erano separate in virtù di sentenza n.
1869/23, resa dall'intestato Tribunale e che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora.
Regolarmente si costituiva parte resistente, la quale non si opponeva alla pronuncia di divorzio.
All'udienza del 18.09.2025, esperito il tentativo di conciliazione che sortiva esito negativo, le parti rappresentavano di aver raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data della separazione e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto i coniugi hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
in data 10/03/2025 , così provvede:
[...]
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
(nata a [...] il [...] Parte_1
) e (nato a [...] il [...] ) Controparte_1 in Cava de' Tirreni il 09/07/2006 (Atto n. 127 Parte II Serie A del Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 2006);
2) Conferma i patti e le condizioni di cui all'accordo depositato il 16.09.2025, così come integrate nel verbale d'udienza del 18.09.2025, da intendersi qui richiamate;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione,
l' annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898,
134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento Stato Civile);
4) Spese compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 25.09.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire