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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 29/12/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 950/2024
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 10.12.2025, svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 950/2024 avente per oggetto “procedimento disciplinare” promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola GASPARRO e Francesco Parte_1
LO RO, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Cipro n. 47
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_1
LO UT, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Piazza di Pietra n.
44
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.10.2024, adiva il Tribunale di Campobasso, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, proponendo domanda nei confronti dell' , chiedendo di CP_1 accertare la tardività della contestazione disciplinare notificatale dall' in data CP_1
20.06.2024, evidenziando che:
- con deliberazione n. 92 del 28.01.2022 del Direttore Generale dell' era stato indetto CP_1
“Avviso pubblico per conferimento incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa
pagina 1 di 11 Centro Trasfusionale – Plesso Ospedaliero di Campobasso”, in relazione al quale ella proponeva domanda di partecipazione;
- con deliberazione n. 252 del 28.02.2023, il Direttore Generale dell le conferiva CP_1
l'incarico di Direttore UOC Centro Trasfusionale – Plesso Ospedaliero di Campobasso;
- in data 24.07.2023, l sanitaria resistente le comunicava che il dr. CP_1 Per_1
, collocatosi al secondo posto graduatoria relativa al predetto avviso pubblico, a
[...] seguito di istanza di accesso agli atti, aveva trasmesso al Direttore Generale ed al Direttore
Amministrativo una nota in cui dichiarava che ottenuto dalla Dott.ssa ha concorso un documento prodotto dalla stessa Dott.ssa Pt_1
, consistente nell'atto di “ responsabile gestione qualità UOC Medicina Pt_1 Pt_2 trasfusionale” del 24-06-2016 a firma del Dott. , firma che lo stesso Dott. Persona_2
ha dichiarato essere falsa, apocrifa, siccome mai da lui apposta, su documento Per_2 parimenti mai da lui confezionato, come da atto di querela dal medesimo Dott. Per_2 presentata alla locale autorità giudiziaria…>>, allegandovi la querela sporta dal dr.
; Per_2
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso disponeva nei confronti di essa ricorrente citazione a comparire all'udienza predibattimentale fissata al giorno
16.10.2024, in quanto imputata <del reato p. e dagli artt.476, 479 493 c.p., perché, concorrente a un posto di direttore della struttura complessa «centro trasfusionale
Campobasso» con incarico quinquennale, bandito con deliberazione del D.G. CB del CP_1
28/01/2022 n.92, por aggiudicato dalla stessa, allegava nella propria documentazione curriculare, un atto, con firma falsificata, mai generato dalla persona che ne avrebbe dovuto attestare il contenuto. In particolare, la stessa, pur essendo divenuta di fatto Responsabile della Gestione Qualità dell'Unità Operativa Semplice ( del Controparte_2
P.O. «Veneziale» di Isernia, in seguito al collocamento in pensione del precedente
Responsabile dott.ssa avvenuto il 31/05/2016, alla quale è Persona_3 subentrata senza formale nomina, produceva un atto del 24/06/2016 a firma (disconosciuta) del Dr. , già Direttore dell'Unità Operativa Complessa ( Persona_2 [...]
, con il quale quest'ultimo la nominava Controparte_3
«Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità», nomina mai avvenuta, inserendo poi tale documento nell'elenco della documentazione allegata all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso, con titolo «Nomina Responsabile Gestione Qualità
»…>>; Controparte_3
pagina 2 di 11 - in data 20.05.2024, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso trasmetteva informativa dell'esercizio penale nei confronti di essa ricorrente alla Direzione
Generale della;
CP_1
- l'UPD dell avviava nei suoi confronti un procedimento disciplinare contestandole, ai CP_1 sensi dell'art.55-bis del d.lgs. n.165/2001 e s.m.i., con atto notificato in data 20.06.2024, i seguenti addebiti: <- inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio (art.6, comma 1, lett. A) e art.7, co.1, lett. H), del Codice Disciplinare n.337 del 30.3.2021); -falsità commesse CP_1 in tema di progressioni di carriera;
- commissione di gravi illeciti di rilevanza penale (art.8, co.1, par.1b, lett. b), del Codice Disciplinare ASREM n.337 del 30.3.2021); - inosservanza del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.4.2013 n.62) e del
Codice di Comportamento dei dipendenti della (provvedimento del D.G. CP_1 CP_1
n.254 del 23.3.2017), con danni materiali arrecati al datore di lavoro>>;
- constatata la mancata ricezione della raccomandata a/r di notifica, l'UPD, con nuova comunicazione, differiva la data di convocazione di essa ricorrente dal 23.07.2024 al
10.09.2024;
- ella, sia per iscritto che oralmente, in sede di audizione, eccepiva la decadenza dell' CP_1 datrice di lavoro dall'esercizio dell'azione disciplinare nei propri confronti, in ragione della tardività della contestazione;
- in data 15.10.2024, l emetteva provvedimento di sospensione del procedimento CP_1 disciplinare in attesa di definizione di quello penale, rigettando, tuttavia, l'eccezione preliminare di tardività della contestazione, richiamando l'art.55-bis, comma 9-ter, del d.lgs. n.
165/01, secondo cui la violazione dei termini previsti non determina decadenza dall'azione disciplinare «purchè non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente», precisando che, nel caso di specie membro del Collegio, la contestazione alla dr.ssa è stata inoltrata il 20.06.2024, per Pt_1 cui non vi è stata alcuna rilevante violazione del diritto di difesa della incolpata, tra l'altro esercitato appieno sia in sede di audizione, sia con la memoria difensiva prodotta dal legale della dirigente in detta sede>>.
La ricorrente, dunque, chiedeva all'adito Tribunale di accertare la tardività della contestazione disciplinare notificatale dall' in data 20.06.2024, in asserita violazione dell'art. 55-bis, CP_1 commi 4 e 9-ter del d. lgs. n. 165/2001; sosteneva infatti che l'Azienda aveva avuto piena conoscenza della presunta condotta illecita “…a seguito di trasmissione in data 20.05.2024 pagina 3 di 11 (prot. n. 55575) da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso dell'informativa dell'esercizio penale…” (come ammesso dalla stessa resistente nella contestazione di addebito), ma aveva notificato la contestazione disciplinare (prot. n. 68168) alla lavoratrice solamente il 20.06.2024, ben trentuno giorni dopo, con l'irrimediabile conseguenza che l'intero procedimento disciplinare era da considerarsi nullo.
Costituendosi in giudizio, l precisava -e documentava- in punto di fatto che CP_1
l'informativa ex art. 129 del d. lgs. n. 271/1989, relativa al procedimento penale n. 1417/2023 mod. 21 R.G.N.R. avviato nei confronti della ricorrente, era stata inviata in data 20.05.2024 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso all'Ufficio di Segreteria della Direzione Generale e che la trasmissione di tale informativa all'UDP era avvenuta in data 22.05.2024.
Evidenziava, dunque, che la contestazione disciplinare era stata effettuata esattamente ventinove giorni dopo l'acquisizione della notizia di reato e, così, tempestivamente e in piena conformità, dunque, con le previsioni di cui all'art. 55-bis, comma 4 e comma 9-ter, del d.lgs.
n. 165/2001, e di quelle di cui all'art. 12 del Codice Disciplinare Dirigenziale.
Pertanto, l insisteva per il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti. _____________
1.Parte ricorrente postula la intempestività della contestazione dell'addebito disciplinare effettuato dalla . CP_1
E' necessario verificare se il procedimento disciplinare si sia svolto nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 55-bis del D.lgs. n. 165 del 2001, poiché l'osservanza delle scansioni temporali fissate dalla legge costituisce condizione imprescindibile per la validità della sanzione disciplinare.
Rileva pertanto la disposizione di cui all'art. 55-bis del D.lgs. n. 165 del 2001, nella sua formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie, che prevede: “… L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa… L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito…”;
pagina 4 di 11 “… 9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3- ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
La portata applicativa della norma va ricostruita alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che in plurime occasioni si è soffermata sui criteri per individuare il dies a quo dei termini di trenta e centoventi giorni previsti dall'art. 55-bis del D.lgs. n. 165 del 2001.
Quanto al termine di trenta giorni, entro il quale deve essere formulata la contestazione dell'addebito, la Corte ha ripetutamente affermato che “il termine per la contestazione, sia prima che dopo le modifiche apportate all'art. 55 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 dal D.Lgs. n. Contr 75 del 2017 (riforma c.d. Madia), va calcolato dal momento in cui l riceve gli atti dal responsabile della struttura, e cioè riceve una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentirgli di dare in modo corretto l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione, anche nell'ipotesi in cui il protrarsi nel tempo di singole mancanze, pur da sole disciplinarmente rilevanti, integri un'autonoma e più grave infrazione (Cass. n. 11635 del
2021; Cass. n. 20730 del 2022; Cass. n. 10284 del 2023 e Cass. n. 20235 del 2023).” (v.
Cass. civ., sez. lav., 17 ottobre 2024, n. 26936).
Con riferimento al termine di centoventi giorni per la conclusione del procedimento, la
Cassazione ha ribadito che “in tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 75 del 2017 (cd. legge "Madia") all'art. 55 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari non decorre più dalla conoscenza dell'illecito in capo al responsabile della struttura di appartenenza, ma da quando l'Ufficio predetto abbia effettuato la contestazione di tale illecito, sicché a tal fine i tempi intercorsi prima della comunicazione dell'illecito all'u.p.d. non hanno rilievo, se non quando ne risulti irrimediabilmente pagina 5 di 11 compromesso il diritto di difesa del dipendente” (v. Cass. civ., sez. lav., 18 aprile 2023, n.
10284).
Secondo quanto da ultimo precisato dalla Corte di Cassazione n. 13620/2025, “l'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro pubblico è disciplinato dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, che non contengono più il rinvio all'art. 7 dello Statuto, in passato disposto dal comma 2 dell'art. 55. I termini per l'esercizio e per la conclusione del procedimento disciplinare sono espressamente indicati dall'art. 55 bis, che individua in modo certo ed oggettivo il dies a quo e fa decorrere quello per la contestazione dal momento in cui l ha acquisito la piena conoscenza dei fatti di rilievo disciplinare. Va rammentato al CP_4 riguardo che questa Corte ha costantemente ribadito il principio secondo cui, all'esito della riformulazione dell'art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001, non assumono alcun rilievo comunicazioni pervenute ad articolazioni dell'amministrazione di appartenenza diverse Contr dall' e dalla struttura alla quale l'incolpato è assegnato. Infatti, la scansione del procedimento stesso e la decadenza dall'azione disciplinare richiedono necessariamente un'individuazione non equivoca del dies a quo, impossibile ove si ritenesse di agganciarlo ad una qualsiasi notizia pervenuta a qualunque ufficio dell'amministrazione. È stato rimarcato che le esigenze di certezza sono poste a tutela di entrambe le parti del rapporto perché, se, da un lato, occorre evitare che il dipendente pubblico possa rimanere esposto senza limiti temporali all'iniziativa disciplinare, dall'altro occorre anche assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, che risulterebbe vulnerato da un'interpretazione che lasciasse nel vago il dies a quo del procedimento, rimettendolo – in ipotesi – anche a notizie informali o pervenute ad uffici privi di competenza quanto alla materia disciplinare e con i quali il dipendente non abbia alcuna relazione diretta”.
Inoltre, “la decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 55 bis, comma 4, del D.Lgs. n.
165 del 2001 presuppone l'acquisizione di una notizia “qualificata” e idonea a supportare l'apertura del procedimento disciplinare con la formulazione della contestazione, sicché il termine medesimo non può decorrere a fronte di una notizia che non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito. Ciò perché, come è stato pure osservato, un fatto è rilevante sul piano disciplinare soltanto se corredato da elementi narrativi e conoscitivi sufficientemente articolati, dettagliati e circostanziati in quanto « è a tutela dello stesso lavoratore evitare che vengano promosse iniziative disciplinari ancora prive di sufficienti dati conoscitivi;
né risponde ad un'esigenza di economia ed efficienza dell'agire pagina 6 di 11 amministrativo l'apertura di procedimenti disciplinari in assenza di significativi elementi di riscontro della responsabilità» (Cass. n. 33236/2022)
Il richiamato orientamento, che si è formato nella vigenza dell'art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 nel testo formulato dal d.lgs. n. 150/2009, non ha perso attualità all'esito della riformulazione operata dall'art. 15 del d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 (applicabile ratione temporis alla fattispecie nella quale si discute di fatti verificatisi in epoca successiva alla novella normativa); il legislatore, infatti, oltre a ribadire che il termine per l'avvio del procedimento disciplinare decorre dal momento in cui l'UPD riceve la segnalazione, ha aggiunto «ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare», in luogo dell'originaria formulazione che valorizzava la «data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione». In tal modo è stata avallata l'interpretazione alla quale la
Corte era già pervenuta quanto al significato da attribuire al termine «notizia», perché la
«piena conoscenza» che, secondo il testo vigente fa decorrere i termini del procedimento, è solo quella che consente l'immediato avvio dello stesso e si realizza allorquando l'amministrazione è posta in condizione di formulare una contestazione specifica quanto al fatto, al suo autore ed alle modalità di realizzazione della condotta.
______
Dal dato normativo e dagli orientamenti giurisprudenziali richiamati, emerge quindi che il procedimento disciplinare è scandito da due termini espressamente perentori, la cui eventuale inosservanza comporta la decadenza dell'intera azione disciplinare e integra un'eccezione in senso stretto nel giudizio di lavoro.
Il primo è quello di trenta giorni, riferito alla contestazione dell'addebito, che decorre dal momento in cui l'Ufficio per i procedimenti disciplinari riceve formalmente la segnalazione del responsabile della struttura o comunque acquisisce piena conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare;
in questo senso, è la conoscenza dell'Ufficio, e non quella di altri soggetti, a rilevare ai fini del computo.
Il secondo è quello di centoventi giorni, stabilito per la conclusione del procedimento, che decorre dalla data della contestazione formale e si riferisce alla necessità di definire il procedimento, con archiviazione o sanzione, entro un arco temporale certo, funzionale alla tutela del diritto di difesa e alla garanzia di tempestività dell'azione disciplinare.
pagina 7 di 11 2. Poste tali premesse, venendo al caso di specie, va osservato che le parti controvertono sul dies a quo di decorrenza del primo dei termini, ossia quello di 30 giorni riguardante la contestazione dell'addebito.
Secondo la ricostruzione fattuale operata dalla ricorrente, il predetto termine di giorni trenta decorrerebbe dalla data del 20.05.2024, che segna il momento dell'avvenuta comunicazione dell'informativa di reato da parte della Procura della Repubblica all'Ufficio di Segreteria della
Direzione Generale dell' resistente, e ciò sarebbe confermato dall'incipit della CP_1 contestazione inviata alla dott.ssa , nella quale l'UPD dichiarava di procedere a Pt_1 contestazione
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso dell'informativa dell'esercizio penale…>>.
La tesi sostenuta dalla ricorrente in merito al momento iniziale di decorrenza del termine per la contestazione comporterebbe, quindi, la conseguenza che la contestazione, avvenuta in data 20.06.2024, risulterebbe tardiva perché perfezionatasi oltre il termine perentorio di trenta giorni all'uopo previsto, precisamente il trentunesimo giorno.
Invece, l sostiene che il termine di 30 gg. debba decorrere dal 22.05.2024, Controparte_1 data in cui, come da documentazione allegata (doc.
5 - fascicolo di parte resistente), la Contr Direzione Generale Aziendale trasmetteva all la comunicazione della informativa ricevuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, con la conseguenza che la contestazione, effettuata il 20.06.2024, era intervenuta nei termini di legge.
3. Deve ritenersi, in conformità con il dettato normativo e con gli orientamenti giurisprudenziali di cui sopra si è dato conto, che il termine di legge di 30 giorni sia stato nel caso di specie rispettato.
Invero, giova ribadire che l'art. 55-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che
“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.
L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede pagina 8 di 11 alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa”.
Dai documenti in atti, emerge che il Direttore Generale della ha ricevuto l'informativa CP_1 concernente la citazione a giudizio della per i reati di cui agli articoli 476, 479 e 493 Pt_1
c.p., in data 20.05.2024 (cfr. doc. 3 ) e che abbia trasmesso l'incartamento all'Ufficio CP_1
Procedimenti Disciplinari, per quanto di relativa competenza, il 22.05.2024, (cfr. doc. 5); inoltre, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari risulta aver effettuato la contestazione disciplinare alla il 20.06.2024 (cfr. docc. 6 e 7) e, quindi, 29 giorni dopo la ricezione della Pt_1 suddetta informativa, nel rispetto del termine di gg. 30.
Come già accennato, il d.lgs. n. 75/2017 ha apportato modifiche al comma 4 dell'art. 55 bis,
d.lgs. n. 165/2001 individuando con chiarezza il dies a quo per la contestazione dell'addebito ed il termine finale entro il quale il procedimento deve essere concluso stabilendo, all'uopo, Contr che l è tenuto ad attivare il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della segnalazione inviata dal responsabile della struttura o dall'acquisizione altrimenti avuta della piena conoscenza dei fatti, nonché a concludere il medesimo in centoventi giorni decorrenti dalla contestazione dell'addebito.
E' pertanto evidente che ai fini del computo del dies a quo per la contestazione non assume rilievo la data in cui, prima della trasmissione degli atti all'UPD, la PA interessata abbia avuto conoscenza dei fatti, data che, invece, era valorizzata dalla precedente formulazione della norma (Cass., Sez. Lav., sent. n. 7481 del 20 marzo 2025).
Invero, i predetti termini, iniziale e finale, per le sanzioni diverse dal rimprovero verbale (unica sanzione per la quale è stata ribadita la competenza del responsabile della struttura presso la quale il dipendente presta servizio) sono stati ancorati a dati temporali certi: la ricezione degli Contr atti e la piena conoscenza altrimenti acquisita da parte dell' per ciò che concerne la decorrenza del termine di trenta giorni per effettuare la contestazione e la data di notifica della contestazione ai fini della decorrenza del successivo termine di centoventi giorni entro il quale il procedimento deve essere concluso.
In particolare, quanto al termine di trenta giorni entro il quale deve essere formulata la contestazione dell'addebito, la Corte (come sopra già accennato) ha affermato che termine per la contestazione, sia prima che dopo le modifiche apportate all'art. 55 bis del
D.Lgs. n. 165 del 2001 dal D.Lgs. n. 75 del 2017 (riforma c.d. Madia), va calcolato dal Contr momento in cui l riceve gli atti dal responsabile della struttura, e cioè riceve una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentirgli di dare in modo corretto l'avvio al procedimento pagina 9 di 11 disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione, anche nell'ipotesi in cui il protrarsi nel tempo di singole mancanze, pur da sole disciplinarmente rilevanti, integri un'autonoma e più grave infrazione
(Cass. n. 11635 del 2021; Cass. n. 20730 del 2022; Cass. n. 10284 del 2023 e Cass. n.
20235 del 2023)>> (Cass. civ., sez. lav., 17 ottobre 2024, n. 26936) ed ancora che <l'esercizio del potere disciplinare da parte datore di lavoro pubblico è disciplinato dagli artt. 55 e seguenti d.lgs. n. 165 2001, che non contengono più il rinvio all'art. 7 dello
Statuto, in passato disposto dal comma 2 dell'art. 55. I termini per l'esercizio e per la conclusione del procedimento disciplinare sono espressamente indicati dall'art. 55 bis, che individua in modo certo ed oggettivo il dies a quo e fa decorrere quello per la contestazione dal momento in cui l ha acquisito la piena conoscenza dei fatti di rilievo disciplinare. CP_4
Va rammentato al riguardo che questa Corte ha costantemente ribadito il principio secondo cui, all'esito della riformulazione dell'art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001, non assumono alcun rilievo comunicazioni pervenute ad articolazioni dell'amministrazione di appartenenza diverse Contr dall' e dalla struttura alla quale l'incolpato è assegnato. Infatti, la scansione del procedimento stesso e la decadenza dall'azione disciplinare richiedono necessariamente un'individuazione non equivoca del dies a quo, impossibile ove si ritenesse di agganciarlo ad una qualsiasi notizia pervenuta a qualunque ufficio dell'amministrazione. È stato rimarcato che le esigenze di certezza sono poste a tutela di entrambe le parti del rapporto perché, se, da un lato, occorre evitare che il dipendente pubblico possa rimanere esposto senza limiti temporali all'iniziativa disciplinare, dall'altro occorre anche assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, che risulterebbe vulnerato da un'interpretazione che lasciasse nel vago il dies a quo del procedimento, rimettendolo – in ipotesi – anche a notizie informali o pervenute ad uffici privi di competenza quanto alla materia disciplinare e con i quali il dipendente non abbia alcuna relazione diretta (Corte di Cassazione n. 13620/2025).
Tanto premesso, va rilevato che nel caso di specie -sulla scorta della documentazione in atti- Contr risulta che l abbia acquisito notizia di fatti di rilevanza disciplinare a carico della ricorrente in data 22.05.2024 (doc. 5 – fascicolo di parte resistente) e abbia provveduto alla contestazione dell'addebito in data 20.06.2024 e, dunque, nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 55-bis, decorrente dal momento della conoscenza qualificata dei fatti da parte dell'Ufficio.
pagina 10 di 11 Non vi è motivo di dubitare della prova documentale fornita dalla a dimostrazione CP_1 della data di trasmissione all'UPD della documentazione ricevuta dalla Procura della
Repubblica (cfr. estratto del protocollo dell'Ufficio di Segreteria della Direzione Generale).
4. Il ricorso va, di conseguenza, rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano in dispositivo
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento in favore della delle spese del Parte_1 CP_1 presente giudizio, che liquida in euro 4.700,00 per compensi professionali, oltre IVA e
CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%.
Campobasso, 29 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 11 di 11
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 10.12.2025, svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 950/2024 avente per oggetto “procedimento disciplinare” promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola GASPARRO e Francesco Parte_1
LO RO, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Cipro n. 47
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_1
LO UT, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Piazza di Pietra n.
44
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.10.2024, adiva il Tribunale di Campobasso, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, proponendo domanda nei confronti dell' , chiedendo di CP_1 accertare la tardività della contestazione disciplinare notificatale dall' in data CP_1
20.06.2024, evidenziando che:
- con deliberazione n. 92 del 28.01.2022 del Direttore Generale dell' era stato indetto CP_1
“Avviso pubblico per conferimento incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa
pagina 1 di 11 Centro Trasfusionale – Plesso Ospedaliero di Campobasso”, in relazione al quale ella proponeva domanda di partecipazione;
- con deliberazione n. 252 del 28.02.2023, il Direttore Generale dell le conferiva CP_1
l'incarico di Direttore UOC Centro Trasfusionale – Plesso Ospedaliero di Campobasso;
- in data 24.07.2023, l sanitaria resistente le comunicava che il dr. CP_1 Per_1
, collocatosi al secondo posto graduatoria relativa al predetto avviso pubblico, a
[...] seguito di istanza di accesso agli atti, aveva trasmesso al Direttore Generale ed al Direttore
Amministrativo una nota in cui dichiarava che ottenuto dalla Dott.ssa ha concorso un documento prodotto dalla stessa Dott.ssa Pt_1
, consistente nell'atto di “ responsabile gestione qualità UOC Medicina Pt_1 Pt_2 trasfusionale” del 24-06-2016 a firma del Dott. , firma che lo stesso Dott. Persona_2
ha dichiarato essere falsa, apocrifa, siccome mai da lui apposta, su documento Per_2 parimenti mai da lui confezionato, come da atto di querela dal medesimo Dott. Per_2 presentata alla locale autorità giudiziaria…>>, allegandovi la querela sporta dal dr.
; Per_2
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso disponeva nei confronti di essa ricorrente citazione a comparire all'udienza predibattimentale fissata al giorno
16.10.2024, in quanto imputata <del reato p. e dagli artt.476, 479 493 c.p., perché, concorrente a un posto di direttore della struttura complessa «centro trasfusionale
Campobasso» con incarico quinquennale, bandito con deliberazione del D.G. CB del CP_1
28/01/2022 n.92, por aggiudicato dalla stessa, allegava nella propria documentazione curriculare, un atto, con firma falsificata, mai generato dalla persona che ne avrebbe dovuto attestare il contenuto. In particolare, la stessa, pur essendo divenuta di fatto Responsabile della Gestione Qualità dell'Unità Operativa Semplice ( del Controparte_2
P.O. «Veneziale» di Isernia, in seguito al collocamento in pensione del precedente
Responsabile dott.ssa avvenuto il 31/05/2016, alla quale è Persona_3 subentrata senza formale nomina, produceva un atto del 24/06/2016 a firma (disconosciuta) del Dr. , già Direttore dell'Unità Operativa Complessa ( Persona_2 [...]
, con il quale quest'ultimo la nominava Controparte_3
«Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità», nomina mai avvenuta, inserendo poi tale documento nell'elenco della documentazione allegata all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso, con titolo «Nomina Responsabile Gestione Qualità
»…>>; Controparte_3
pagina 2 di 11 - in data 20.05.2024, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso trasmetteva informativa dell'esercizio penale nei confronti di essa ricorrente alla Direzione
Generale della;
CP_1
- l'UPD dell avviava nei suoi confronti un procedimento disciplinare contestandole, ai CP_1 sensi dell'art.55-bis del d.lgs. n.165/2001 e s.m.i., con atto notificato in data 20.06.2024, i seguenti addebiti: <- inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio (art.6, comma 1, lett. A) e art.7, co.1, lett. H), del Codice Disciplinare n.337 del 30.3.2021); -falsità commesse CP_1 in tema di progressioni di carriera;
- commissione di gravi illeciti di rilevanza penale (art.8, co.1, par.1b, lett. b), del Codice Disciplinare ASREM n.337 del 30.3.2021); - inosservanza del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.4.2013 n.62) e del
Codice di Comportamento dei dipendenti della (provvedimento del D.G. CP_1 CP_1
n.254 del 23.3.2017), con danni materiali arrecati al datore di lavoro>>;
- constatata la mancata ricezione della raccomandata a/r di notifica, l'UPD, con nuova comunicazione, differiva la data di convocazione di essa ricorrente dal 23.07.2024 al
10.09.2024;
- ella, sia per iscritto che oralmente, in sede di audizione, eccepiva la decadenza dell' CP_1 datrice di lavoro dall'esercizio dell'azione disciplinare nei propri confronti, in ragione della tardività della contestazione;
- in data 15.10.2024, l emetteva provvedimento di sospensione del procedimento CP_1 disciplinare in attesa di definizione di quello penale, rigettando, tuttavia, l'eccezione preliminare di tardività della contestazione, richiamando l'art.55-bis, comma 9-ter, del d.lgs. n.
165/01, secondo cui la violazione dei termini previsti non determina decadenza dall'azione disciplinare «purchè non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente», precisando che, nel caso di specie membro del Collegio, la contestazione alla dr.ssa è stata inoltrata il 20.06.2024, per Pt_1 cui non vi è stata alcuna rilevante violazione del diritto di difesa della incolpata, tra l'altro esercitato appieno sia in sede di audizione, sia con la memoria difensiva prodotta dal legale della dirigente in detta sede>>.
La ricorrente, dunque, chiedeva all'adito Tribunale di accertare la tardività della contestazione disciplinare notificatale dall' in data 20.06.2024, in asserita violazione dell'art. 55-bis, CP_1 commi 4 e 9-ter del d. lgs. n. 165/2001; sosteneva infatti che l'Azienda aveva avuto piena conoscenza della presunta condotta illecita “…a seguito di trasmissione in data 20.05.2024 pagina 3 di 11 (prot. n. 55575) da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso dell'informativa dell'esercizio penale…” (come ammesso dalla stessa resistente nella contestazione di addebito), ma aveva notificato la contestazione disciplinare (prot. n. 68168) alla lavoratrice solamente il 20.06.2024, ben trentuno giorni dopo, con l'irrimediabile conseguenza che l'intero procedimento disciplinare era da considerarsi nullo.
Costituendosi in giudizio, l precisava -e documentava- in punto di fatto che CP_1
l'informativa ex art. 129 del d. lgs. n. 271/1989, relativa al procedimento penale n. 1417/2023 mod. 21 R.G.N.R. avviato nei confronti della ricorrente, era stata inviata in data 20.05.2024 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso all'Ufficio di Segreteria della Direzione Generale e che la trasmissione di tale informativa all'UDP era avvenuta in data 22.05.2024.
Evidenziava, dunque, che la contestazione disciplinare era stata effettuata esattamente ventinove giorni dopo l'acquisizione della notizia di reato e, così, tempestivamente e in piena conformità, dunque, con le previsioni di cui all'art. 55-bis, comma 4 e comma 9-ter, del d.lgs.
n. 165/2001, e di quelle di cui all'art. 12 del Codice Disciplinare Dirigenziale.
Pertanto, l insisteva per il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti. _____________
1.Parte ricorrente postula la intempestività della contestazione dell'addebito disciplinare effettuato dalla . CP_1
E' necessario verificare se il procedimento disciplinare si sia svolto nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 55-bis del D.lgs. n. 165 del 2001, poiché l'osservanza delle scansioni temporali fissate dalla legge costituisce condizione imprescindibile per la validità della sanzione disciplinare.
Rileva pertanto la disposizione di cui all'art. 55-bis del D.lgs. n. 165 del 2001, nella sua formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie, che prevede: “… L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa… L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito…”;
pagina 4 di 11 “… 9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3- ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
La portata applicativa della norma va ricostruita alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che in plurime occasioni si è soffermata sui criteri per individuare il dies a quo dei termini di trenta e centoventi giorni previsti dall'art. 55-bis del D.lgs. n. 165 del 2001.
Quanto al termine di trenta giorni, entro il quale deve essere formulata la contestazione dell'addebito, la Corte ha ripetutamente affermato che “il termine per la contestazione, sia prima che dopo le modifiche apportate all'art. 55 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 dal D.Lgs. n. Contr 75 del 2017 (riforma c.d. Madia), va calcolato dal momento in cui l riceve gli atti dal responsabile della struttura, e cioè riceve una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentirgli di dare in modo corretto l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione, anche nell'ipotesi in cui il protrarsi nel tempo di singole mancanze, pur da sole disciplinarmente rilevanti, integri un'autonoma e più grave infrazione (Cass. n. 11635 del
2021; Cass. n. 20730 del 2022; Cass. n. 10284 del 2023 e Cass. n. 20235 del 2023).” (v.
Cass. civ., sez. lav., 17 ottobre 2024, n. 26936).
Con riferimento al termine di centoventi giorni per la conclusione del procedimento, la
Cassazione ha ribadito che “in tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 75 del 2017 (cd. legge "Madia") all'art. 55 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari non decorre più dalla conoscenza dell'illecito in capo al responsabile della struttura di appartenenza, ma da quando l'Ufficio predetto abbia effettuato la contestazione di tale illecito, sicché a tal fine i tempi intercorsi prima della comunicazione dell'illecito all'u.p.d. non hanno rilievo, se non quando ne risulti irrimediabilmente pagina 5 di 11 compromesso il diritto di difesa del dipendente” (v. Cass. civ., sez. lav., 18 aprile 2023, n.
10284).
Secondo quanto da ultimo precisato dalla Corte di Cassazione n. 13620/2025, “l'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro pubblico è disciplinato dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, che non contengono più il rinvio all'art. 7 dello Statuto, in passato disposto dal comma 2 dell'art. 55. I termini per l'esercizio e per la conclusione del procedimento disciplinare sono espressamente indicati dall'art. 55 bis, che individua in modo certo ed oggettivo il dies a quo e fa decorrere quello per la contestazione dal momento in cui l ha acquisito la piena conoscenza dei fatti di rilievo disciplinare. Va rammentato al CP_4 riguardo che questa Corte ha costantemente ribadito il principio secondo cui, all'esito della riformulazione dell'art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001, non assumono alcun rilievo comunicazioni pervenute ad articolazioni dell'amministrazione di appartenenza diverse Contr dall' e dalla struttura alla quale l'incolpato è assegnato. Infatti, la scansione del procedimento stesso e la decadenza dall'azione disciplinare richiedono necessariamente un'individuazione non equivoca del dies a quo, impossibile ove si ritenesse di agganciarlo ad una qualsiasi notizia pervenuta a qualunque ufficio dell'amministrazione. È stato rimarcato che le esigenze di certezza sono poste a tutela di entrambe le parti del rapporto perché, se, da un lato, occorre evitare che il dipendente pubblico possa rimanere esposto senza limiti temporali all'iniziativa disciplinare, dall'altro occorre anche assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, che risulterebbe vulnerato da un'interpretazione che lasciasse nel vago il dies a quo del procedimento, rimettendolo – in ipotesi – anche a notizie informali o pervenute ad uffici privi di competenza quanto alla materia disciplinare e con i quali il dipendente non abbia alcuna relazione diretta”.
Inoltre, “la decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 55 bis, comma 4, del D.Lgs. n.
165 del 2001 presuppone l'acquisizione di una notizia “qualificata” e idonea a supportare l'apertura del procedimento disciplinare con la formulazione della contestazione, sicché il termine medesimo non può decorrere a fronte di una notizia che non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito. Ciò perché, come è stato pure osservato, un fatto è rilevante sul piano disciplinare soltanto se corredato da elementi narrativi e conoscitivi sufficientemente articolati, dettagliati e circostanziati in quanto « è a tutela dello stesso lavoratore evitare che vengano promosse iniziative disciplinari ancora prive di sufficienti dati conoscitivi;
né risponde ad un'esigenza di economia ed efficienza dell'agire pagina 6 di 11 amministrativo l'apertura di procedimenti disciplinari in assenza di significativi elementi di riscontro della responsabilità» (Cass. n. 33236/2022)
Il richiamato orientamento, che si è formato nella vigenza dell'art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 nel testo formulato dal d.lgs. n. 150/2009, non ha perso attualità all'esito della riformulazione operata dall'art. 15 del d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 (applicabile ratione temporis alla fattispecie nella quale si discute di fatti verificatisi in epoca successiva alla novella normativa); il legislatore, infatti, oltre a ribadire che il termine per l'avvio del procedimento disciplinare decorre dal momento in cui l'UPD riceve la segnalazione, ha aggiunto «ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare», in luogo dell'originaria formulazione che valorizzava la «data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione». In tal modo è stata avallata l'interpretazione alla quale la
Corte era già pervenuta quanto al significato da attribuire al termine «notizia», perché la
«piena conoscenza» che, secondo il testo vigente fa decorrere i termini del procedimento, è solo quella che consente l'immediato avvio dello stesso e si realizza allorquando l'amministrazione è posta in condizione di formulare una contestazione specifica quanto al fatto, al suo autore ed alle modalità di realizzazione della condotta.
______
Dal dato normativo e dagli orientamenti giurisprudenziali richiamati, emerge quindi che il procedimento disciplinare è scandito da due termini espressamente perentori, la cui eventuale inosservanza comporta la decadenza dell'intera azione disciplinare e integra un'eccezione in senso stretto nel giudizio di lavoro.
Il primo è quello di trenta giorni, riferito alla contestazione dell'addebito, che decorre dal momento in cui l'Ufficio per i procedimenti disciplinari riceve formalmente la segnalazione del responsabile della struttura o comunque acquisisce piena conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare;
in questo senso, è la conoscenza dell'Ufficio, e non quella di altri soggetti, a rilevare ai fini del computo.
Il secondo è quello di centoventi giorni, stabilito per la conclusione del procedimento, che decorre dalla data della contestazione formale e si riferisce alla necessità di definire il procedimento, con archiviazione o sanzione, entro un arco temporale certo, funzionale alla tutela del diritto di difesa e alla garanzia di tempestività dell'azione disciplinare.
pagina 7 di 11 2. Poste tali premesse, venendo al caso di specie, va osservato che le parti controvertono sul dies a quo di decorrenza del primo dei termini, ossia quello di 30 giorni riguardante la contestazione dell'addebito.
Secondo la ricostruzione fattuale operata dalla ricorrente, il predetto termine di giorni trenta decorrerebbe dalla data del 20.05.2024, che segna il momento dell'avvenuta comunicazione dell'informativa di reato da parte della Procura della Repubblica all'Ufficio di Segreteria della
Direzione Generale dell' resistente, e ciò sarebbe confermato dall'incipit della CP_1 contestazione inviata alla dott.ssa , nella quale l'UPD dichiarava di procedere a Pt_1 contestazione
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso dell'informativa dell'esercizio penale…>>.
La tesi sostenuta dalla ricorrente in merito al momento iniziale di decorrenza del termine per la contestazione comporterebbe, quindi, la conseguenza che la contestazione, avvenuta in data 20.06.2024, risulterebbe tardiva perché perfezionatasi oltre il termine perentorio di trenta giorni all'uopo previsto, precisamente il trentunesimo giorno.
Invece, l sostiene che il termine di 30 gg. debba decorrere dal 22.05.2024, Controparte_1 data in cui, come da documentazione allegata (doc.
5 - fascicolo di parte resistente), la Contr Direzione Generale Aziendale trasmetteva all la comunicazione della informativa ricevuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, con la conseguenza che la contestazione, effettuata il 20.06.2024, era intervenuta nei termini di legge.
3. Deve ritenersi, in conformità con il dettato normativo e con gli orientamenti giurisprudenziali di cui sopra si è dato conto, che il termine di legge di 30 giorni sia stato nel caso di specie rispettato.
Invero, giova ribadire che l'art. 55-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che
“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.
L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede pagina 8 di 11 alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa”.
Dai documenti in atti, emerge che il Direttore Generale della ha ricevuto l'informativa CP_1 concernente la citazione a giudizio della per i reati di cui agli articoli 476, 479 e 493 Pt_1
c.p., in data 20.05.2024 (cfr. doc. 3 ) e che abbia trasmesso l'incartamento all'Ufficio CP_1
Procedimenti Disciplinari, per quanto di relativa competenza, il 22.05.2024, (cfr. doc. 5); inoltre, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari risulta aver effettuato la contestazione disciplinare alla il 20.06.2024 (cfr. docc. 6 e 7) e, quindi, 29 giorni dopo la ricezione della Pt_1 suddetta informativa, nel rispetto del termine di gg. 30.
Come già accennato, il d.lgs. n. 75/2017 ha apportato modifiche al comma 4 dell'art. 55 bis,
d.lgs. n. 165/2001 individuando con chiarezza il dies a quo per la contestazione dell'addebito ed il termine finale entro il quale il procedimento deve essere concluso stabilendo, all'uopo, Contr che l è tenuto ad attivare il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della segnalazione inviata dal responsabile della struttura o dall'acquisizione altrimenti avuta della piena conoscenza dei fatti, nonché a concludere il medesimo in centoventi giorni decorrenti dalla contestazione dell'addebito.
E' pertanto evidente che ai fini del computo del dies a quo per la contestazione non assume rilievo la data in cui, prima della trasmissione degli atti all'UPD, la PA interessata abbia avuto conoscenza dei fatti, data che, invece, era valorizzata dalla precedente formulazione della norma (Cass., Sez. Lav., sent. n. 7481 del 20 marzo 2025).
Invero, i predetti termini, iniziale e finale, per le sanzioni diverse dal rimprovero verbale (unica sanzione per la quale è stata ribadita la competenza del responsabile della struttura presso la quale il dipendente presta servizio) sono stati ancorati a dati temporali certi: la ricezione degli Contr atti e la piena conoscenza altrimenti acquisita da parte dell' per ciò che concerne la decorrenza del termine di trenta giorni per effettuare la contestazione e la data di notifica della contestazione ai fini della decorrenza del successivo termine di centoventi giorni entro il quale il procedimento deve essere concluso.
In particolare, quanto al termine di trenta giorni entro il quale deve essere formulata la contestazione dell'addebito, la Corte (come sopra già accennato) ha affermato che termine per la contestazione, sia prima che dopo le modifiche apportate all'art. 55 bis del
D.Lgs. n. 165 del 2001 dal D.Lgs. n. 75 del 2017 (riforma c.d. Madia), va calcolato dal Contr momento in cui l riceve gli atti dal responsabile della struttura, e cioè riceve una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentirgli di dare in modo corretto l'avvio al procedimento pagina 9 di 11 disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione, anche nell'ipotesi in cui il protrarsi nel tempo di singole mancanze, pur da sole disciplinarmente rilevanti, integri un'autonoma e più grave infrazione
(Cass. n. 11635 del 2021; Cass. n. 20730 del 2022; Cass. n. 10284 del 2023 e Cass. n.
20235 del 2023)>> (Cass. civ., sez. lav., 17 ottobre 2024, n. 26936) ed ancora che <l'esercizio del potere disciplinare da parte datore di lavoro pubblico è disciplinato dagli artt. 55 e seguenti d.lgs. n. 165 2001, che non contengono più il rinvio all'art. 7 dello
Statuto, in passato disposto dal comma 2 dell'art. 55. I termini per l'esercizio e per la conclusione del procedimento disciplinare sono espressamente indicati dall'art. 55 bis, che individua in modo certo ed oggettivo il dies a quo e fa decorrere quello per la contestazione dal momento in cui l ha acquisito la piena conoscenza dei fatti di rilievo disciplinare. CP_4
Va rammentato al riguardo che questa Corte ha costantemente ribadito il principio secondo cui, all'esito della riformulazione dell'art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001, non assumono alcun rilievo comunicazioni pervenute ad articolazioni dell'amministrazione di appartenenza diverse Contr dall' e dalla struttura alla quale l'incolpato è assegnato. Infatti, la scansione del procedimento stesso e la decadenza dall'azione disciplinare richiedono necessariamente un'individuazione non equivoca del dies a quo, impossibile ove si ritenesse di agganciarlo ad una qualsiasi notizia pervenuta a qualunque ufficio dell'amministrazione. È stato rimarcato che le esigenze di certezza sono poste a tutela di entrambe le parti del rapporto perché, se, da un lato, occorre evitare che il dipendente pubblico possa rimanere esposto senza limiti temporali all'iniziativa disciplinare, dall'altro occorre anche assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, che risulterebbe vulnerato da un'interpretazione che lasciasse nel vago il dies a quo del procedimento, rimettendolo – in ipotesi – anche a notizie informali o pervenute ad uffici privi di competenza quanto alla materia disciplinare e con i quali il dipendente non abbia alcuna relazione diretta (Corte di Cassazione n. 13620/2025).
Tanto premesso, va rilevato che nel caso di specie -sulla scorta della documentazione in atti- Contr risulta che l abbia acquisito notizia di fatti di rilevanza disciplinare a carico della ricorrente in data 22.05.2024 (doc. 5 – fascicolo di parte resistente) e abbia provveduto alla contestazione dell'addebito in data 20.06.2024 e, dunque, nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 55-bis, decorrente dal momento della conoscenza qualificata dei fatti da parte dell'Ufficio.
pagina 10 di 11 Non vi è motivo di dubitare della prova documentale fornita dalla a dimostrazione CP_1 della data di trasmissione all'UPD della documentazione ricevuta dalla Procura della
Repubblica (cfr. estratto del protocollo dell'Ufficio di Segreteria della Direzione Generale).
4. Il ricorso va, di conseguenza, rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano in dispositivo
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento in favore della delle spese del Parte_1 CP_1 presente giudizio, che liquida in euro 4.700,00 per compensi professionali, oltre IVA e
CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%.
Campobasso, 29 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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