Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
dott.ssa Condorelli Venera Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 648/2024 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 04/04/1984 (C.F.: ), rappr. e Parte_1 C.F._1
dif. dall' avv. BELFIORE AGATHA MAURIZIA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
, n. a ACIREALE (CT) il 28/09/1981 (C.F.: Controparte_1
, rapp. e difeso dall'avv. Fazzina Annalise, presso il cui studio legale C.F._2
è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti resistente
Posta in decisione all'udienza del 05/03/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22/01/2024 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898, Parte_1
chiedeva e a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto con e celebrato in Trecastagni il Controparte_1
13.09.2008. Matrimonio dal quale è nato il figlio il 09.07.2009. Persona_1
Esponeva di essersi separata dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi tenutasi il 16.02.2021 nel giudizio di separazione personale e che non si erano più riconciliati, a tal fine allegava copia del decreto di omologa della separazione emesso da questo Tribunale il 20.11.2021.
Chiedeva, altresì, con riguardo al figlio minore , di voler disporre l'affido condiviso Per_1
con collocamento prevalente presso di lei e di regolare il diritto di visita come in atti, nonché prevedere a titolo di mantenimento per il figlio minore, la somma di € 400,00 a carico del padre, oltre il 50% delle spese straordinarie.
si costituiva in data 22/10/2024, aderendo alla Controparte_1
domanda di divorzio e all'affidamento congiunto del figlio , ma chiedendo in via Per_1
riconvenzionale il collocamento paritario o, in subordine, collocamento prevalente presso di lui con conseguente previsione dell'obbligo di mantenimento a carico della . Pt_1
All'udienza del 23/10/2024 le parti, presenti personalmente, chiedevano rinvio per addivenire ad una soluzione bonaria sulle condizioni del ricorso;
il G.D., esperito negativamente il tentativo di conciliazione, rinviava la causa al 05.03.2025.
All'udienza all'uopo fissata, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo la decisione della causa alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato al fascicolo telematico in data 27.02.2025; quindi il G.D. rimetteva la causa in decisione innanzi al Collegio, con trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del
[...]
decreto di omologa della separazione reso da questo Tribunale il 19.12.2021.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo all'affidamento e mantenimento del figlio minore , nonché alle Per_1
ulteriori statuizioni d'ordine accessorie e d'ordine economico, le parti hanno chiesto che il divorzio segua le condizioni concordemente raggiunte come da atto depositato al fascicolo telematico e che qui si intendono riportate:
“1) I coniugi si comporteranno tra di loro sempre in modo civile e con rispetto;
2) I sigg. e rinunciano reciprocamente ed espressamente al proprio CP_1 Pt_1
mantenimento in qualunque forma e/o titolo;
3) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, nella casa sita in Acireale (CT) Via Igea 1.
L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà esercitato da entrambi i genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni di;
Per_1
4) Il sig. , a titolo di concorso al mantenimento del figlio Controparte_1
minore , verserà la somma di € 200,00 (duecento/00 euro) a mezzo bonifico bancario Per_1 sul codice IBAN che verrà fornito, in favore della sig.ra entro e non oltre il giorno Pt_1
5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di Novembre 2024 e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5) Le spese straordinarie riguardanti il figlio minore saranno ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuno, per come previste e disciplinate dalle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritti familiare” approvate dal Consiglio Nazionale Forense addì 29 novembre 2017;
6) Per accordo tra le parti e con il consenso esplicito del SI. l'Assegno Unico per CP_1
il figlio minore sarà corrisposto alla SI.ra al 100%; Pt_1
7) Le spese straordinarie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, saranno dovute nella misura del 50% se proporzionate alle capacità reddituali del genitore a cui si chiedono;
8) Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio fuori dagli orari di visita stabiliti CP_1
previa comunicazione e accordo con la madre, che si impegna ad agevolare in ogni modo la frequentazione tra i due, e tenuto conto delle necessità del minore.
9) I SI.ri e , comunque, anche ai fini del corretto e regolare esercizio CP_1 Pt_1
dell'affido condiviso hanno convenuto i tempi e le modalità della presenza del minore presso ciascun genitore per le ipotesi anche contingenti e temporanee di disaccordo tra gli stessi, secondo il seguente calendario:
Il padre ogni mercoledì preleverà il figlio all'uscita da scuola e dopo aver pranzato e averlo seguito nei compiti scolastici, trascorrerà con lui il relativo pomeriggio sino alle ore 20:00, per poi successivamente accompagnarlo a casa della madre.
Il padre trascorrerà i fine settimana alterni con il figlio minore, in particolare, nei fine settimana a lui spettanti, potrà vedere e tenere con sé il figlio dalle ore pomeridiane Per_1
(o serali in base ai propri orari di lavoro) del giovedì sino alle ore 15/16.00 del lunedì;
Nel periodo delle vacanze natalizie il minore trascorrerà il giorno della vigilia, il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano con la madre, mentre la vigilia ed il giorno di Capodanno con il padre;
per accordo tra le parti il minore potrà trascorrere anche una settimana con il padre ed una settimana con la madre secondo la turnazione che entrambi preferiranno;
Nel periodo pasquale il figlio minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il giorno di Pasquetta, con alternanza tra i genitori nell'anno successivo e così via;
Il figlio minore trascorrerà, alternando con l'uno o con l'altro genitore, le altre Per_1
festività dell'anno, quali il 6 gennaio, il 25 aprile, il primo di maggio, il due giugno ecc., in modo che se il minore trascorrerà col padre il 6 gennaio, il 25 aprile lo trascorrerà con la madre e così via;
Nel periodo estivo il padre trascorrerà con il figlio minore le proprie ferie estive, generalmente quindici giorni non consecutivi: più specificatamente una settimana nel mese di Luglio e una settimana nel mese di Agosto con un preavviso di almeno 15 gg;
Il figlio minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori, la Per_1
festa del papà col padre anche se ricade in un giorno spettante alla madre e la festa della, mamma con la madre anche se ricade in un giorno spettante al padre;
lo stesso dicasi per il compleanno dell'uno o dell'altro genitore;
10) Ciascun genitore potrà portare con sé il figlio minore in viaggi di piacere, previa comunicazione tempestiva all'altro genitore con un preavviso di almeno 15 giorni circa l'indicazione dei giorni di viaggio programmato, la località di soggiorno ed il luogo di pernottamento, con possibilità per il genitore non presente di comunicare in ogni momento con il figlio minore;
11) La casa coniugale sita in Acireale (CT) Via Igea 1 è stata acquistata da entrambi i coniugi tramite l'accensione di un mutuo trentennale presso la Banca Intesa San Paolo.
Per accordo espresso tra i coniugi la SI.ra pagherà integralmente le rate mensili Pt_1
residue del mutuo;
il SI. dal canto suo si obbliga, con la sottoscrizione del CP_1
presente accordo, ad apporre la propria firma in banca ogni qualvolta la variazione del tasso potrebbe comportare la riduzione della quota mensile così da agevolare la SI.ra
. Il SI. , inoltre, a compensazione e saldo del debito relativo al mancato Pt_1 CP_1 pagamento, fino al mese di Ottobre 2024 dell'assegno di mantenimento per il minore
, stabilito in sede di separazione consensuale, si obbliga a cedere e/o trasferire a Per_1
conto mantenimento relativo alle somme pregresse non versate e non per il futuro, al figlio minore l'intera quota di proprietà pari alla metà indivisa dell'immobile Persona_1
adibito a casa coniugale, sito in Acireale Via Via Igea 1, (riportato al foglio 68 del catasto fabbricati di Acireale particella 367 sub 11, Via Igea 1/a, piano 1, interno 10, categoria
A/2, classe 8, vani 4, rendita €351,19); il trasferimento integra, pertanto, una erogazione una tantum del signor quale saldo e compensazione per il Controparte_1
mantenimento pregresso del minore non corrisposto fino al mese di Ottobre 2024; nonostante il passaggio di proprietà, al minore spetterà, comunque, l'importo Per_1
stabilito a titolo di mantenimento a far data dal mese di Novembre 2024 come indicato nel presente accordo. Per accordo espresso tra i coniugi tutte le spese relative a tale trasferimento saranno sopportate da entrambi in ragione del 50%.
12) Il SI. conferma in questa sede che l'assegno unico è stato percepito fino ad CP_1
oggi dalla SI.ra al 100% con il suo consenso e pertanto non rivendicherà nulla Pt_1
per nessuna causale nei confronti della SI.ra .” Pt_1
Tali accordi vanno confermati e recepiti dal Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al citato D.lgs n. 154/2013. Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Stante l'esito concordato del giudizio, le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 648/2024 R.G., così statuisce: PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , in Trecastagni il 13.09.2008, trascritto nei
[...] Controparte_1
registri dello stato civile del Comune di Trecastagni, al n. 139, parte II, Serie A, anno 2008, alle condizioni di cui in parte motiva.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre e regolamenta la frequenza con il padre come in parte motiva;
PONE a carico di l'obbligo di versare a la Controparte_1 Parte_1
somma mensile di euro 200,00, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, Per_1
oltre il 50% delle spese straordinarie e destinazione dell'A.U. come in parte motiva;
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Catania, il 07.03.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Sonia N. C. Di Gesu