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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/07/2025, n. 4007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4007 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 3994/2019 vertente
TRA in Napoli, c.f. , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
amministratore e rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato
Alessandro Iodice, c.f. , presso il cui studio in Frattamaggiore (Na) CodiceFiscale_1
alla via Padre Mario Vergara n. 58 elettivamente domicilia giusta procura in atti, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_2
APPELLATO - CONTUMACE
NONCHE' CONTRO
c.f. e p.i. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore giusta procura per notar di Bologna del 25.09.2018, rep. n. Persona_1
90642/9417, rappresentata e difesa dall'Avvocato Roberta Pandarese, c.f. C.F._3
, nel cui studio in Napoli, alla via Toledo n. 306 elettivamente domicilia giusta procura
[...]
in atti, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
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APPELLATA
E
- 1 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda nata a [...] il [...], c.f. Controparte_3 CodiceFiscale_4
rappresentata e difesa dall'Avvocato Ferdinando Romano presso il cui studio in Napoli, alla via Toledo n. 156 elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata
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APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3177/2019 depositata in data
21 marzo 2019, notificata in data 9 luglio 2019, in materia di risarcimento danni da infiltrazioni
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato tramite p.e.c. in data 8 settembre 2019 e iscritto a ruolo il 17 settembre 2019 il in Napoli ha impugnato la sentenza n. Parte_2
3177 del 2019, depositata in data 21 marzo 2019 e notificata in data 9 luglio 2019, con cui il
Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda proposta dall'attore Controparte_1 lo ha condannato, per quanto d'interesse, insieme alla terza chiamata in causa CP_3
anch'ella attinta da autonoma condanna, al pagamento dell'importo liquidato
[...] all'attualità di € 6.854,97, oltre interessi legali sulle somme prima devalutate al gennaio 2009
e quindi rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT FOI da allora sino alla sentenza, somma che, per effetto dell'accoglimento anche della sua domanda di garanzia nei confronti della propria compagnia assicuratrice è stata posta a carico di questa, oltre Controparte_2
alle spese graduate per 4/5 a suo carico e per la restante parte a carico della CP_3 sempre con la manleva.
1.1. L'appello è stato affidato a tre motivi, all'esito dei quali il ha chiesto alla Parte_1
Corte distrettuale di dichiarare la nullità parziale della sentenza e della domanda al tempo proposta da per carenza di legittimazione attiva;
nell'ipotesi in cui venga Controparte_1
ribadita la legittimazione attiva di questi, di dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per omesso esperimento della mediazione obbligatoria;
in via gradata, in caso di superamento anche di quest'ulteriore obiezione, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella provocazione del danno anche per avere Controparte_3
impedito al di manutenere le parti condominiali ammalorate all'origine del Parte_1 fenomeno patito dall'attore, condannando gli avversari al pagamento integrale dei costi di
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda consulenza e delle spese di lite del doppio grado del giudizio e anche alla Controparte_1
restituzione di tutte le somme percepite in adempimento dell'impugnata sentenza.
2. In data 14 gennaio 2020 si è costituita l' chiedendo che, Controparte_2 nell'ipotesi di riforma della sentenza impugnata, la condanna alla restituzione delle somme corrisposte venga disposta a favore della società assicuratrice che ha sodisfatto l'attore per la garanzia prestata all'appellante, sia per la sorte capitale sia per le spese liquidate in sentenza (rispettivamente € 8.486,00, € 4.034,66 ed € 6.336,48).
3. In data 31 gennaio 2020 si è costituita chiedendo che venga nel Controparte_3 merito respinto l'appello e confermata la sentenza di primo grado;
in subordine, ove venga accolto il gravame, che sia accertata e dichiarata la responsabilità dell'appellata secondo quanto previsto all'art. 1226 c.c. contenendo la condanna al risarcimento nella misura di un terzo, con vittoria sulle spese di lite.
Non ha proposto appello incidentale.
4. non si è costituito in giudizio nonostante abbia ricevuto notificata la Controparte_1 citazione in appello nel domicilio digitale eletto nel primo grado del giudizio.
5. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
È stato acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio e verificata la consultabilità di quello telematico
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo è stata fissata udienza di conclusioni.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 2 aprile 2025 la Corte ha assegnato la causa a sentenza, concedendo i termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e il deposito delle memorie di replica.
6. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
6.1. Con atto di citazione notificato in data 9 dicembre 2013 ha citato in Controparte_1 giudizio il , rilevando di essere proprietario ed Controparte_4
occupante dell'appartamento sito nella sua scala B, settimo piano interno 20, interessato nel corso del tempo da numerose infiltrazioni provenienti dal solaio dell'appartamento superiore munito di terrazzo di copertura del fabbricato, in parte di proprietà CP_5
ed in parte di titolarità esclusiva, lamentando danni alle mura, alle suppellettili e alla salute
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda degli occupanti e la procurata inagibilità del suo appartamento, accertate dal Comune di
Napoli nel 2000 e nel 2009 e richiamando le inevase diffide all'amministratore contenenti l'invito ad eseguire i lavori necessari ad eliminare lo stato di pericolo e a ovviare alle gravi deficiente strutturali del solaio dal quale ha riferito cadute di frammenti di intonaco e di polveri sottili. A dimostrazione della condizione del suo bene ha allegato la perizia tecnica di parte di cui ha riprodotto gli esiti. Ha così concluso chiedendo che venga accertato e dichiarato il responsabile delle infiltrazioni, con condanna all'esecuzione dei Parte_1
lavori necessari per eliminarle e al ripristino dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento dei danni subiti dall'istante da provarsi e quantificarsi in corso di causa anche tramite
C.T.U., con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
6.2. In data 13 marzo 2014 si è costituito in giudizio il Condominio dubitando in via preliminare della legittimazione attiva del per non avere costui provato il diritto CP_1
di proprietà sull'immobile oggetto di controversia, nonché l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. Sempre in via preliminare ha eccepito la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto e per la mancata specificazione dei lavori richiesti, delle cause addebitate e del ripristino preteso, oltre che per mancata individuazione e quantificazione delle poste risarcitorie pretese, nonché per mancata individuazione dei titoli giuridici posti a base della pretesa.
Nel merito ha negato che le infiltrazioni gli siano addebitabili essendo la porzione di terrazzo di proprietà in ottimo stato di pavimentazione, a differenza di quella CP_5
di proprietà esclusiva altrui che presenterebbe una discontinuità nell'impermeabilizzazione dovuta alla irregolare posa in opera dei manufatti. Ha aggiunto, in ogni caso, di essersi attivato non appena edotto dal dell'esistenza delle infiltrazioni e di avere CP_1
effettuato gli opportuni controlli tramite un incaricato di propria fiducia il quale ha escluso la presenza di difetti e la completa sigillatura del terrazzo I percolamenti CP_5
lamentati dall'attore dimostrerebbero la diversa origine delle infiltrazioni, non ovviate dai lavori di ristrutturazione perché d'altra genesi. Infine, ha chiesto di poter chiamare in causa la compagnia assicuratrice per la copertura dei danni per cui vi è la lite. CP_2
Ha così concluso chiedendo, in via preliminare, in accoglimento della richiesta di chiamata in garanzia, che venga differita la prima udienza al fine di consentire al convenuto di effettuare la citazione in giudizio del terzo nel rispetto dei termini a comparire;
indi che sia pronunciata la nullità della citazione avversaria per carenza dei requisiti dell'art. 163 c.p.c.
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda e l'inammissibilità e improcedibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva e mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata e carente di diritto e di azione;
in via subordinata, in ipotesi di accoglimento della domanda attrice, che venga accertato e riconosciuto il diritto del convenuto ad essere garantito e tenuto indenne dalla compagnia assicuratrice chiamata in causa e che ogni esborso per risarcimento danni o altre voci sia dovuto da quest'ultima; ancora in via subordinata, che venga dichiarato indenne da ogni esborso economico in quanto garantito dalla compagnia assicuratrice e che venga ordinato alla predetta società di corrispondergli tutte le somme che sarà tenuto a versare all'attore, con vittoria sulle spese di giudizio.
6.3. In data 8 settembre 2014 si è costituita in giudizio l' che Controparte_2 ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto fatto valere da parte attrice ai sensi dell'art. 2952 c.c. e chiesto il rigetto delle pretese di per inammissibilità, Controparte_1
improponibilità improcedibilità ed infondatezza della domanda di chiamata in garanzia e, solo ove occorrente, di quella dell'attore.
6.4. In data 2 marzo 2015 si è costituita in giudizio proprietaria di Controparte_3 parte del terrazzo di copertura dello stabile condominiale, la cui chiamata in causa dall'attore è stata autorizzata alla prima udienza con ordinanza a verbale del 9 ottobre 2014, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda attorea in quanto infondata;
in subordine, ha chiesto che venga limitato il proprio concorso di responsabilità al ristoro dei danni patiti dall'attore in retta applicazione dell'art. 1226 c.c..
6.5. Il giudizio è stato istruito con la consulenza tecnica demandata all'ing. Per_2
cui è stato chiesto sia di descrivere la condizione attuale dell'immobile e
[...] riscontrare l'effettiva esistenza di quanto denunciato in citazione, sia di individuare la causa degli inconvenienti e di stimare i danni e i rimedi per ovviarvi.
Indi la causa è stata assunta in decisione.
7. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3177/2019 pubblicata il 22 marzo 2019, ha accolto la domanda attrice e, per l'effetto, ha condannato il Condominio e la chiamata in causa al pagamento in favore di rispettivamente Controparte_3 Controparte_1 dell'importo di € 6.854,97 e di € 793,55, all'attualità, oltre interessi legali sulle somme svalutate al gennaio 2009 e di anno in anno rivalutate secondo gli indici ISTAT FOI, dal
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda gennaio 2009 sino alla pronuncia;
ha accolto la domanda di garanzia proposta dal nei confronti della compagnia assicuratrice Controparte_6
e, per l'effetto, l'ha condannata a tenere indenne il primo da tutto quanto Controparte_2 lo stesso sia tenuto a corrispondere in favore dell'attore per effetto della decisione;
ha condannato il convenuto e rispettivamente nella Parte_1 Controparte_3
misura di 4/5 ed 1/5 al rimborso in favore dell'attore delle spese del giudizio, liquidate in
€ 4.000,00 per compensi del procuratore, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
ha condannato la al pagamento delle spese di lite in CP_2 favore del convenuto liquidandole in € 500,00 per esborsi, Parte_1
ed € 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge;
ha posto le spese di consulenza definitivamente a carico del nella misura di 4/5 e della terza Parte_1 chiamata in causa nella restante parte. Controparte_3
7.1. Il giudice di prime cure ha respinto le eccezioni preliminari del ritenendo Parte_1
esistente la titolarità della situazione sostanziale attiva sottesa alla richiesta di risarcimento del danno in capo all'attore, a prescindere dalla piena prova della proprietà, avendo il dimostrato con gli incontestati documenti in atti (diffida dal Comune di Napoli CP_1 del 26 gennaio 2009 dal praticare i luoghi di causa a lui indirizzata quale “occupante appartamento al VII piano scala B int. 20”; scheda statistica – rapporto d'intervento del Vigili del Fuoco del 2 novembre 2014; diffida del Dirigente del Servizio Difesa Idrogeologica e
Sicurezza Abitativa del Comune di Napoli del 26 giugno 2015 ad eseguire le opere urgenti per ovviare al pericolo per l'appartamento da costui occupato;
altra scheda statistica – rapporto d'intervento dei Vigili del Fuoco del 27 aprile 2015 che riporta il suo nominativo) un potere materiale sull'immobile oggetto di controversia.
7.2. Il Tribunale si è quindi sincerato della procedibilità della domanda, dubitata dalla difesa dell'ente gestorio, non essendo la procedura di mediazione obbligatoria, invece stabilita per le controversie condominiali di cui all'art. 71 quater disp. att. c.c., prevista dall'art. 5 comma
1 bis del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 in materia di risarcimento del danno da infiltrazioni.
7.3. Ha inoltre rigettato l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto ovvero per mancata specificazione degli elementi di diritto su cui essa fonda, in quanto nell'atto introduttivo ha individuato con sufficiente chiarezza sia il petitum sia la causa petendi ed ha escluso la prescrizione del diritto al risarcimento – opinata dal convenuto
“in relazione al quinquennio precedente la notifica dell'atto di citazione” - individuandone il
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda termine di decorrenza dal momento in cui il danno si è manifestato e quindi, nel caso in esame, dal 26 gennaio 2009 cui risale la diffida, nulla essendo dimostrato dalla parte tenuta a farlo in applicazione del capoverso dell'art. 2697 c.c. della retrodatazione dei nocumenti patiti.
7.4. Il Tribunale ha inoltre ritenuto sussistente la legittimazione passiva di CP_3
in quanto titolare del diritto dominicale su una porzione di terrazzo sovrastante
[...]
l'appartamento danneggiato dalle infiltrazioni.
7.5. Con riguardo al merito della controversia, il giudice di prime cure ha accolto la domanda di risarcimento del pregiudizio dimostrato dall'espletata consulenza che ha individuato la presenza e l'origine delle infiltrazioni e i danni da queste procurati. Ha così ricordato la rilevazione diretta tramite accesso in loco dal suo ausiliare tecnico di infiltrazioni nella camera n. 2 dell'immobile attribuite per la totalità alla parte di lastrico condominiale e di infiltrazioni nel vano ingresso e nella camera n. 1 dell'appartamento attoreo ricondotte per l'85% alla scarsa tenuta di una preesistente griglia di raccolta con sottostante vasca e per il 15% alla presenza di una superfetazione non perfettamente impermeabilizzata e al cattivo stato del terrazzo sottostante, parte di proprietà condominiale e parte di CP_3
[...]
I danni, descritti come un forte ammaloramento del soffitto e di alcune pareti interessate da distacco di tinteggiatura e muffe, lesioni dell'intonaco, ossidazione dei ferri d'armatura e carbonatazione dei copriferri, sono stati ritenuti conseguenza immediata e diretta del cattivo stato del sovrastante terrazzo, sebbene il fenomeno infiltrativo sia stato riconosciuto cessato.
Per le opere occorrenti ai ripristini (essendo nel resto cessata la materia del contendere) il
Tribunale ha richiamato, condividendone criterio e metodo, le conclusioni dell'ing.
Sulle misure dei rispettivi ristori la rivalutazione è stata riconosciuta senza over- Per_2 compensazione con gli interessi compensativi.
7.6. In ultimo, l'eccezione di consumazione del diritto alla garanzia sollevata dalla compagnia assicuratrice e di nullità della domanda della chiamata in causa sono state ugualmente respinte dal giudice di prime cure che, con il conforto della giurisprudenza di legittimità richiamata, ha connesso la decorrenza della prescrizione disciplinata dall'art. 2952 c.c. al momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato la richiesta risarcitoria che francamente attinga al suo patrimonio preannunciando una iniziativa concreta, cosa riconosciuta realizzata solo dalla notifica della citazione a dicembre 2013.
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
7.7. Le spese del giudizio sono state poste a carico delle parti soccombenti nelle proporzioni delle rispettive responsabilità e anch'esse regolate considerando la manleva.
8. Preliminarmente la Corte distrettuale dichiara la tempestività dell'appello, in quanto proposto con atto di citazione notificato in data 8 settembre 2019, a fronte della notificazione della sentenza di primo grado avvenuta in data 9 luglio 2019, dunque rispettando l'art. 325
c.p.c. in ragione della sospensione feriale.
9. L'appello è anche ammissibile.
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tutto ciò è contenuto nell'atto.
Tenuto conto delle superiori indicazioni, conviene accedere alla disamina del merito.
10. Il sopravvenuto decesso di riferito ma non dichiarato né documentato Controparte_1
in udienza, dal difensore del senza neppure che esso risulti da alcun atto Parte_1
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda destinato al suo indirizzo ai sensi dell'art. 292 c.p.c., non è idoneo a procurare l'interruzione del giudizio sebbene la morte possa essere (ma non ve ne è affatto prova) sopravvenuta all'instaurazione dell'appello in cui questi ha preferito rimanere contumace e sebbene ratione temporis al giudizio si applichi la novella di cui all'art. 46 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
La Suprema Corte insegna che la morte di una parte contumace non è causa d'interruzione del processo se non è partecipata nel modo indicato dal novellato testo o certificata dall'ufficiale giudiziario al momento della notificazione di un atto alla parte stessa, per cui l'evento non interferisce con il proseguimento del giudizio (in argomento, Cassazione civile sez. un., 4 luglio 2014, n. 15295).
11. Con il primo motivo d'impugnazione il appellante ha chiesto la riforma Parte_1 della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente la titolarità del rapporto sostanziale in testa all'attore. Il Condominio ha rilevato come dalla documentazione depositata e valorizzata dal Tribunale risulti che sia Controparte_1 affittuario piuttosto che proprietario dell'immobile danneggiato dalle infiltrazioni e, in quanto tale, non legittimato alla richiesta risarcitoria formulata con atto di citazione, in quanto spettante solo al titolare del diritto di proprietà, richiamando all'uopo l'arresto delle
Sezioni Unite della Cassazione n.2951 del 16 febbraio 2016. Ha ribadito che il rilievo, veicolato con eccezione mera non soggetta a decadenza ai sensi dell'art. 167 c.p.c., vada verificato d'Ufficio. Ha stigmatizzato la circostanza che il non abbia neanche CP_1
dimostrato d'essere detentore e utilizzatore dell'appartamento ammalorato dalle infiltrazioni né d'essere onerato al ripristino delle pareti e dei soffitti, ritenendo che sarebbe occorsa una visura catastale, un titolo proprietario ….
11.1. Il motivo è infondato.
Alle corrette considerazioni scritte in sentenza e riepilogate al § 7.1. si aggiunga, per superare l'obiezione diversamente non peregrina ella difesa appellante, quanto emerge dai verbali assembleari sulla qualità del In quello redatto in occasione dell'assise del CP_1
10 aprile 2014 al punto 2 dell'o.d.g. avente ad oggetto la citazione come pervenuta dall'odierno appellato, ad esempio, il ha testualmente riferito le infiltrazioni in Parte_1
essa denunciate a carico dell'appartamento di cui l'attore “è comproprietario”. Al capo 14 dell'o.d.g. del verbale assembleare del 29 ottobre 2015 è invece scritto che l'appartamento
è quello indicato di proprietà degli eredi tra cui lo stesso istante. CP_1 CP_7
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ebbene, premesso che i documenti ricordati dal Tribunale e realmente presenti in atti
(diffida dal Comune di Napoli del 26 gennaio 2009 dal praticare i luoghi di causa indirizzata a quale “occupante appartamento al VII piano scala B int. 20”; scheda statistica Controparte_1
– rapporto d'intervento del Vigili del Fuoco del 2 novembre 2014; diffida del Dirigente del
Servizio Difesa Idrogeologica e Sicurezza Abitativa del Comune di Napoli del 26 giugno
2015 ad eseguire le opere urgenti per ovviare al pericolo per l'appartamento occupato dall'attore; altra scheda statistica – rapporto d'intervento dei Vigili del Fuoco del 27 aprile
2015 che riporta il nominativo del documentano la disponibilità CP_1 dell'appartamento in testa all'attore, il quale è stato individuato anche all'accesso del C.T.U. che ha consentito l'ispezione (e dal quale ha ricevuto l'acconto), non è d'impedimento all'accertata titolarità del diritto il fatto che chi ha agito possa essere solo comproprietario dell'appartamento danneggiato, unitamente ai coheredes.
Invero, il Tribunale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia che possono compendiarsi nell'affermazione che la legittimazione ad agire in senso stretto, quale condizione dell'azione, la cui mancanza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sussiste in relazione all'unità immobiliare ancorché comune anche ad altri la cui mancanza d'iniziativa non genera difetto di litisconsorzio, mentre la legittimazione sostanziale, che attiene al merito della causa ovvero alla titolarità effettiva del diritto controverso, di cui a torto dubita l'appellante, non ha costituito oggetto di tempestiva eccezione o contestazione, comunque infondata in ragione del rilievo che rispetto all'azione di risarcimento dei danni, avente natura personale, l'onere di provarla va valutato con un rigore minore di quello richiesto per le azioni di natura reale. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il carattere collettivo dei comunisti comporta che ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune, è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti dei terzi (Cassazione civile, sez. VI, 28 gennaio 2015, n.
1650; Cassazione civile, sez. VI, 16 gennaio 2013, n. 1009; Cassazione civile, sez. II, 9 agosto
2010, n. 18485; Cassazione civile, sez. II, 8 maggio 2009, n. 19329). Si è peraltro già osservato come il prova ne siano i suoi verbali, avesse compiuta conoscenza della Parte_1 proprietà in capo all'attore, ancorché non sua esclusiva.
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
12. Con il secondo motivo di impugnazione parte appellante ha ribadito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010. Essendo stato accertato che le infiltrazioni sono derivate da una mancata manutenzione del terrazzo condominiale, la controversia rientrerebbe, a parere della difesa dell'ente gestorio, tra quelle attinenti alla materia condominiale per la quale è previsto l'obbligo di previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Secondo parte appellante, tali circostanze non possono che escludere che le infiltrazioni siano addebitabili a non potendo Controparte_3 peraltro il procedere ad opere di manutenzione della parte del terrazzo di Parte_1
esclusiva proprietà di costei. Inoltre, l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto le risultanze della consulenza da cui è emerso che le infiltrazioni provengano da una griglia di raccolta la cui esistenza e errato funzionamento non sarebbe stato accertato.
12.1. Il motivo è infondato.
Ampia è la produzione giurisprudenziale che, confrontandosi sul tema della mediazione obbligatoria nel caso di azione risarcitoria che coinvolga un Condominio, è giunta a sostenere che la controversia avente ad oggetto danni (per lo più, proprio come nella fattispecie, da infiltrazioni) e conseguente condanna all'esecuzione degli interventi necessari a rimuoverne le cause, con connessa domanda di risarcimento, è estranea al suo ambito posto che in tal caso non v'è alcuna lesione o erronea applicazione delle norme in materia di comunione e condominio. A tali precedenti il Tribunale si è conformato per le ragioni sintetizzate al § 7.2. alla cui lettura si rimanda.
La domanda originaria avanzata dal non è affatto “in materia di condominio”, CP_1
trattandosi di una domanda relativa a danno da cose in custodia avente ad oggetto l'appartamento in sua titolarità (in tema, Cassazione civile sez. III, 18 dicembre 2024, n.
33147). Poiché la mediazione obbligatoria imposta dall'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio
(Cassazione civile, SS.UU. 7 febbraio 2024, n. 3452), deve ritenersi correttamente affermata la procedibilità della domanda, senza necessità di mediazione, neanche in esito all'estensione della lite ad altra condomina e ai rapporti tra costei e il Parte_1
nell'individuazione delle parti fonte delle infiltrazioni lesive.
- 11 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
13. Con il terzo ed ultimo motivo di appello parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che sussista una responsabilità risarcitoria per i danni da infiltrazioni dell'85% del e del 15% di Parte_1 CP_3
Ha rilevato che i danni da infiltrazione non possano essere addebitati al
[...]
che ha sempre eseguito le opere di manutenzione sulla porzione del terrazzo Parte_1
di copertura di sua proprietà, risultando anche dalla consulenza tecnica d'ufficio che tale parte di terrazzo è in buone condizioni, con un buon funzionamento dello scolo delle acque meteoriche e delle griglie di raccolta, mentre la parte di terrazzo di proprietà di
[...] presenta discontinuità nella impermeabilizzazione dovuta alla irregolare Controparte_3
posa in opera dei manufatti.
13.1. Il motivo è infondato.
Dalla relazione peritale che il Tribunale ha considerato per rendere la decisione, conformandosi perfettamente alle conclusioni del suo ausiliare tecnico, è risultato che le infiltrazioni, ancorché risolte alla data degli accessi e della successiva stesura dell'elaborato, hanno avuto origine dal terrazzo che copre l'intero stabile e su cui insiste il manufatto della condomina anche lei chiamata in giudizio dopo le difese del su CP_3 Parte_1 autorizzazione che il giudice ha reso alla prima udienza. La localizzazione dei danni all'appartamento al VII piano della scala B dello stabile condominiale su porzione di terrazzo condominiale ha persuaso, a seguito d'accertamento tecnico del Comune di Napoli eseguito illo tempore (nel 2006 e poi nel 2009), il medesimo ente locale a sollecitare l'intervento dell'amministratore del Condominio ad intervenire, mentre l'indicazione della causa nell'approssimativa suggellatura degli incastri al solaio, a prescindere dal punto in cui l'acqua, trovando una via di fuga preferenziale, è percolata, ha fatto ben ritenere esistente la custodia dell'odierno appellante. Lo stesso dicasi per la errata posa in opera della guaina impermeabilizzante, dell'errato dimensionamento delle bocche di raccolta delle acque meteoriche e della scarsa pendenza. Su tutto ciò ha naturalmente concorso la presenza sul terrazzo – lastrico di carichi ponderali non perfettamente resi impermeabili, non ultimo il manufatto della proprietaria con altro condomino di una porzione esclusiva CP_3
dello stesso terrazzo sommitale. La legittimazione del oltre che dalle diffide Parte_1
rivolte al suo indirizzo dall'Amministrazione locale, si evince anche dalle opere appaltate per il disfacimento e successivo rivestimento della copertura e del cassonetto di delimitazione, nonché della chiusura dei vecchi scarichi di cui si è notizia fin dalla delibera
- 12 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda assembleare dell'ottobre 2013. Il fatto che il medesimo Condominio, in una vertenza con altra condomina (proprio la cui è stata estesa l'odierna lite: n.r.g. 12513/2008) sia CP_3
stato con sentenza n. 2676/2014 riconosciuto responsabile soltanto delle infiltrazioni patite dalla proprietà di costei provenienti dalla condotta pluviale non interferisce con l'esito della diversa decisione sollecitata dal per il danno alla cosa propria. La consulenza in CP_1
quell'occasione eseguita dall'arch. su incarico del Tribunale, valorizzata Per_3
dall'appellante nel presente grado del giudizio, secondo cui lo stato manutentivo dell'impermeabilizzazione del terrazzo condominiale era buono e che le criticità – per discontinuità – siano state piuttosto rilevate nella parte ad uso esclusivo della è CP_3
stata valutata e verificata dall'ing. che, anche sollecitato dal contraddittorio tecnico Per_2
con i consulenti di parte, è comunque pervenuto a individuare la maggiore responsabilità del La parte ad uso condominiale del lastrico, invero, si è presentata alla sua Parte_1
ispezione accurata e ripetuta “pavimentata ma con evidenti problematiche, in quanto la posa della pavimentazione non è stata eseguita correttamente” al punto da rendere visibili “zone dove vegetano erbacce tra le fughe delle mattonelle” con visibili aree di ristagni d'acqua per le errate pendenze e con i distanziatori letteralmente annegati nelle fughe (pagina 27 della relazione tecnica). Pur avendo rinvenuto la porzione ad uso esclusivo della interessata da CP_3
una superfetazione impermeabilizzata, il C.T.U. ha potuto, attraverso i documenti di certa provenienza e dal confronto con lo stato dei luoghi tuttora esistenti ed invariati, riferire che in passato le due diverse parti dell'unico lastrico erano in origine delimitate da un cordoletto sovrastato da una struttura divisoria lignea e che nella zona esclusiva della vi era CP_3
una lunga griglia di raccolta delle acque piovane in cui confluivano anche quelle della porzione comune, successivamente rimossa in concomitanza con la modifica delle pendenze. Migliori saggi per verificare la condizione della porzione già ospitante il sistema griglia – vasca di raccolta non sono stati possibili per l'attuale copertura da pavimento galleggiante, secondo quanto riferito dall'ing. alla pagina 28 della consulenza. Ivi Per_2
è scritto (cosa ribadita nella replica alle osservazioni) dell'opposizione a saggi invasivi dallo stesso C.T.P. del Condominio che oggi ne protesta la mancanza.
Dopo tali accurate indagini, nei limiti di quanto consentito dalle stesse parti e necessitato dagli eventi, il C.T.U. ing. che ne ha riferito in dettagliata risposta ai quesiti, ha Per_2 ascritto per la totalità del fenomeno le infiltrazioni nella camera n. 2 dell'attore alla parte di lastrico condominiale e quelle dell'ingresso e della camera n. 1, per come risultano
- 13 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda localizzate, alla confluenza tra le due porzioni, nel punto in cui esisteva in passato la griglia di raccolta con sottostante vasca a servizio dell'intera superficie, comune ed esclusiva. Una certa (ancorché residuale) responsabilità è stata ascritta anche alla superfetazione della non perfettamente impermeabilizzata per essere la guaina risultata, a settembre CP_3
2016, distaccata in più punti sul cordolo divisorio e tale - dunque - da generare discontinuità nella protezione. Proprio all'esito di questo complesso ragionamento frutto di un'accurata valutazione di tutte le concause dell'unico fenomeno patito dal l'ing. è CP_1 Per_2
giunto ad ascrivere al solo l'85% di responsabilità per le infiltrazioni nei Parte_1 suddetti vani (ingresso e stanza n. 1).
Rispetto a questa retta conclusione, riverberata nella graduazione della misura risarcitoria
(secondo lo specchio sinottico alla pagina 36 della consulenza), la censura che si legge in appello non muta il convincimento del Collegio in quanto essa non offre nessun diverso riferimento che possa addurre ad una diversa conclusione o graduazione delle responsabilità. Del resto, le contestazioni sono state già mosse in sede endoprocedimentale e ad esse il C.T.U. ha dato adeguata risposta, ribadendo con le sue conclusioni nei termini appena espressi i motivi per cui le critiche dell'ing. , tecnico di parte dell'odierno Per_4 appellante, cui si è associato l'ing. officiato dalla non lo hanno CP_8 CP_2
persuaso (pagine da 40 a 49). Ivi sono espresse le ragioni per cui non è stato fatto il saggio sull'antico sistema di raccolta delle acque e perché possa essere limitatamente utile la consulenza dell'arch. nel diverso giudizio tra la e il medesimo Condominio Per_3 CP_3
che due anni prima di quell'elaborato già ha discusso la questione degli scarichi delle acque meteoriche e l'efficienza del loro allontanamento e smaltimento (pagina 47 della relazione).
Il fatto che gli interventi che il avrebbe diversamente attuato sull'intera Parte_1
superficie piana di copertura siano stati impediti dalla non emerge mentre si CP_3 ribadisce che gli approfondimenti al sistema di raccolta originario sono stati ritenuti superflui e di ardua esecuzione dallo stesso consulente del Ciò nondimeno, Parte_1
nonostante l'assenza di questo saggio che secondo l'appellante sarebbe dirimente per provare la sua estraneità ai fatti, il C.T.U. di cui il Tribunale ha condiviso l'operato e le conclusioni finali non ha per nulla formulato tesi ipotetiche e meno che mai irreali, avendo basato il suo logico ragionamento dall'attenta visione dei luoghi e dall'articolato studio delle tracce lasciate dall'acqua infiltratasi, oltre che dall'accurato calcolo delle pendenze e del sistema di allontanamento delle acque. Nessuna incertezza, dunque, suggerisce alla Corte
- 14 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda di integrare l'istruttoria che il Tribunale ha esaustivamente svolto tramite il proprio ausiliare tecnico, alle cui conclusioni si è dunque legittimamente rifatto per assolvere all'obbligo della motivazione. Ogni nuova istanza istruttoria è comunque preclusa dall'art. 345 c.p.c. di cui parte appellata ha adombrato la violazione.
Giova – infatti - ricordare, a conclusione dell'esame del motivo, che ripetutamente al giudizio di legittimità è risultato esente da vizio il pronunciato di merito che abbia condiviso e richiamato l'esito dell'accertamento tecnico rimesso ad un esperto, designato tra professionisti muniti di adeguati titolo ed esperienza che, in maniera equidistante tra le parti in lite, abbia espresso il giudizio tecnico nel contraddittorio con i periti di quest'ultime, dando, come accaduto nella fattispecie, adeguata risposta anche a possibili loro contestazioni ed obiezioni.
Si rammenta infatti, con il conforto della giurisprudenza di legittimità, che soltanto nell'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state mosse critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte, sia dei difensori, cui il giudice del merito non abbia risposto, sussiste il vizio di motivazione. Esso, nella specie, va escluso avendo l'ing. spiegato in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della Per_2 infondatezza delle obiezioni dell'ing. . Conseguentemente, anche il Tribunale, sia per Per_4
relationem, sia ex professo, ha espresso i motivi per cui ha condiviso il proprio consulente e le sue avvedute conclusioni (in tema, Cassazione civile sez. I, 22 ottobre 2024, n. 27354;
Cassazione civile sez. I, 11 giugno 2018, n. 15147; Cassazione civile sez. I, 21 novembre 2016,
n. 23637; Cassazione civile sez. I, 13 dicembre 2006, n. 26694).
La medesima giurisprudenza ha anche chiarito che la parte non può limitarsi a dolersi del vizio di motivazione per omesso esame di fatto decisivo per il solo fatto che il giudice del merito abbia recepito adesivamente le conclusioni attinte dal consulente tecnico d'ufficio, ma deve individuare ed evidenziare un preciso fatto storico (o più precisi fatti storici), sottoposto alla dialettica del contraddittorio dalla difesa, legale o tecnica, di natura decisiva, tale cioè da ribaltare o modificare significativamente l'esito della lite, che il giudice del merito abbia omesso di considerare, il che nella fattispecie non è avvenuto (Cassazione civile sez. I, 16 marzo 2022, n. 8584; Cassazione civile sez. I, 1 13 ottobre 2020, n. 22056).
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza da esso attinta.
14. Le spese in favore delle parti appellate costituite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, applicando il D.M. 147 del 13 agosto 2022 vigente al tempo della
- 15 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda decisione ma graduandone la misura rispetto al parametro in ragione della limitata attività resa necessaria dalla riproposizione delle medesime questioni su cui le parti hanno già ampiamente discusso nel precedente grado.
Nulla va invece riconosciuto all'originario attore rimasto contumace.
Alcuna pronuncia restitutoria va dunque resa il che permette di soprassedere dall'individuazione della parte che possa averne eventualmente diritto.
15. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
− rigetta l'appello proposto dal in Napoli in persona Parte_1 del suo amministratore e rappresentante legale pro tempore alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3177/2019 depositata in data 21 marzo 2019, notificata in data 9 luglio 2019;
− condanna il in persona del suo Parte_3
amministratore e rappresentante legale pro tempore alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di di Controparte_2 Controparte_3
nella misura che indica in € 1.930,00 cadauna, oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge;
− nulla per le spese al contumace Controparte_1
− dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso il 16 luglio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
- 16 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
- 17 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 3994/2019 vertente
TRA in Napoli, c.f. , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
amministratore e rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato
Alessandro Iodice, c.f. , presso il cui studio in Frattamaggiore (Na) CodiceFiscale_1
alla via Padre Mario Vergara n. 58 elettivamente domicilia giusta procura in atti, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_2
APPELLATO - CONTUMACE
NONCHE' CONTRO
c.f. e p.i. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore giusta procura per notar di Bologna del 25.09.2018, rep. n. Persona_1
90642/9417, rappresentata e difesa dall'Avvocato Roberta Pandarese, c.f. C.F._3
, nel cui studio in Napoli, alla via Toledo n. 306 elettivamente domicilia giusta procura
[...]
in atti, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_2
APPELLATA
E
- 1 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda nata a [...] il [...], c.f. Controparte_3 CodiceFiscale_4
rappresentata e difesa dall'Avvocato Ferdinando Romano presso il cui studio in Napoli, alla via Toledo n. 156 elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata
Email_3
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3177/2019 depositata in data
21 marzo 2019, notificata in data 9 luglio 2019, in materia di risarcimento danni da infiltrazioni
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato tramite p.e.c. in data 8 settembre 2019 e iscritto a ruolo il 17 settembre 2019 il in Napoli ha impugnato la sentenza n. Parte_2
3177 del 2019, depositata in data 21 marzo 2019 e notificata in data 9 luglio 2019, con cui il
Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda proposta dall'attore Controparte_1 lo ha condannato, per quanto d'interesse, insieme alla terza chiamata in causa CP_3
anch'ella attinta da autonoma condanna, al pagamento dell'importo liquidato
[...] all'attualità di € 6.854,97, oltre interessi legali sulle somme prima devalutate al gennaio 2009
e quindi rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT FOI da allora sino alla sentenza, somma che, per effetto dell'accoglimento anche della sua domanda di garanzia nei confronti della propria compagnia assicuratrice è stata posta a carico di questa, oltre Controparte_2
alle spese graduate per 4/5 a suo carico e per la restante parte a carico della CP_3 sempre con la manleva.
1.1. L'appello è stato affidato a tre motivi, all'esito dei quali il ha chiesto alla Parte_1
Corte distrettuale di dichiarare la nullità parziale della sentenza e della domanda al tempo proposta da per carenza di legittimazione attiva;
nell'ipotesi in cui venga Controparte_1
ribadita la legittimazione attiva di questi, di dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per omesso esperimento della mediazione obbligatoria;
in via gradata, in caso di superamento anche di quest'ulteriore obiezione, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella provocazione del danno anche per avere Controparte_3
impedito al di manutenere le parti condominiali ammalorate all'origine del Parte_1 fenomeno patito dall'attore, condannando gli avversari al pagamento integrale dei costi di
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda consulenza e delle spese di lite del doppio grado del giudizio e anche alla Controparte_1
restituzione di tutte le somme percepite in adempimento dell'impugnata sentenza.
2. In data 14 gennaio 2020 si è costituita l' chiedendo che, Controparte_2 nell'ipotesi di riforma della sentenza impugnata, la condanna alla restituzione delle somme corrisposte venga disposta a favore della società assicuratrice che ha sodisfatto l'attore per la garanzia prestata all'appellante, sia per la sorte capitale sia per le spese liquidate in sentenza (rispettivamente € 8.486,00, € 4.034,66 ed € 6.336,48).
3. In data 31 gennaio 2020 si è costituita chiedendo che venga nel Controparte_3 merito respinto l'appello e confermata la sentenza di primo grado;
in subordine, ove venga accolto il gravame, che sia accertata e dichiarata la responsabilità dell'appellata secondo quanto previsto all'art. 1226 c.c. contenendo la condanna al risarcimento nella misura di un terzo, con vittoria sulle spese di lite.
Non ha proposto appello incidentale.
4. non si è costituito in giudizio nonostante abbia ricevuto notificata la Controparte_1 citazione in appello nel domicilio digitale eletto nel primo grado del giudizio.
5. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
È stato acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio e verificata la consultabilità di quello telematico
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo è stata fissata udienza di conclusioni.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 2 aprile 2025 la Corte ha assegnato la causa a sentenza, concedendo i termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e il deposito delle memorie di replica.
6. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
6.1. Con atto di citazione notificato in data 9 dicembre 2013 ha citato in Controparte_1 giudizio il , rilevando di essere proprietario ed Controparte_4
occupante dell'appartamento sito nella sua scala B, settimo piano interno 20, interessato nel corso del tempo da numerose infiltrazioni provenienti dal solaio dell'appartamento superiore munito di terrazzo di copertura del fabbricato, in parte di proprietà CP_5
ed in parte di titolarità esclusiva, lamentando danni alle mura, alle suppellettili e alla salute
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda degli occupanti e la procurata inagibilità del suo appartamento, accertate dal Comune di
Napoli nel 2000 e nel 2009 e richiamando le inevase diffide all'amministratore contenenti l'invito ad eseguire i lavori necessari ad eliminare lo stato di pericolo e a ovviare alle gravi deficiente strutturali del solaio dal quale ha riferito cadute di frammenti di intonaco e di polveri sottili. A dimostrazione della condizione del suo bene ha allegato la perizia tecnica di parte di cui ha riprodotto gli esiti. Ha così concluso chiedendo che venga accertato e dichiarato il responsabile delle infiltrazioni, con condanna all'esecuzione dei Parte_1
lavori necessari per eliminarle e al ripristino dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento dei danni subiti dall'istante da provarsi e quantificarsi in corso di causa anche tramite
C.T.U., con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
6.2. In data 13 marzo 2014 si è costituito in giudizio il Condominio dubitando in via preliminare della legittimazione attiva del per non avere costui provato il diritto CP_1
di proprietà sull'immobile oggetto di controversia, nonché l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. Sempre in via preliminare ha eccepito la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto e per la mancata specificazione dei lavori richiesti, delle cause addebitate e del ripristino preteso, oltre che per mancata individuazione e quantificazione delle poste risarcitorie pretese, nonché per mancata individuazione dei titoli giuridici posti a base della pretesa.
Nel merito ha negato che le infiltrazioni gli siano addebitabili essendo la porzione di terrazzo di proprietà in ottimo stato di pavimentazione, a differenza di quella CP_5
di proprietà esclusiva altrui che presenterebbe una discontinuità nell'impermeabilizzazione dovuta alla irregolare posa in opera dei manufatti. Ha aggiunto, in ogni caso, di essersi attivato non appena edotto dal dell'esistenza delle infiltrazioni e di avere CP_1
effettuato gli opportuni controlli tramite un incaricato di propria fiducia il quale ha escluso la presenza di difetti e la completa sigillatura del terrazzo I percolamenti CP_5
lamentati dall'attore dimostrerebbero la diversa origine delle infiltrazioni, non ovviate dai lavori di ristrutturazione perché d'altra genesi. Infine, ha chiesto di poter chiamare in causa la compagnia assicuratrice per la copertura dei danni per cui vi è la lite. CP_2
Ha così concluso chiedendo, in via preliminare, in accoglimento della richiesta di chiamata in garanzia, che venga differita la prima udienza al fine di consentire al convenuto di effettuare la citazione in giudizio del terzo nel rispetto dei termini a comparire;
indi che sia pronunciata la nullità della citazione avversaria per carenza dei requisiti dell'art. 163 c.p.c.
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda e l'inammissibilità e improcedibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva e mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata e carente di diritto e di azione;
in via subordinata, in ipotesi di accoglimento della domanda attrice, che venga accertato e riconosciuto il diritto del convenuto ad essere garantito e tenuto indenne dalla compagnia assicuratrice chiamata in causa e che ogni esborso per risarcimento danni o altre voci sia dovuto da quest'ultima; ancora in via subordinata, che venga dichiarato indenne da ogni esborso economico in quanto garantito dalla compagnia assicuratrice e che venga ordinato alla predetta società di corrispondergli tutte le somme che sarà tenuto a versare all'attore, con vittoria sulle spese di giudizio.
6.3. In data 8 settembre 2014 si è costituita in giudizio l' che Controparte_2 ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto fatto valere da parte attrice ai sensi dell'art. 2952 c.c. e chiesto il rigetto delle pretese di per inammissibilità, Controparte_1
improponibilità improcedibilità ed infondatezza della domanda di chiamata in garanzia e, solo ove occorrente, di quella dell'attore.
6.4. In data 2 marzo 2015 si è costituita in giudizio proprietaria di Controparte_3 parte del terrazzo di copertura dello stabile condominiale, la cui chiamata in causa dall'attore è stata autorizzata alla prima udienza con ordinanza a verbale del 9 ottobre 2014, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda attorea in quanto infondata;
in subordine, ha chiesto che venga limitato il proprio concorso di responsabilità al ristoro dei danni patiti dall'attore in retta applicazione dell'art. 1226 c.c..
6.5. Il giudizio è stato istruito con la consulenza tecnica demandata all'ing. Per_2
cui è stato chiesto sia di descrivere la condizione attuale dell'immobile e
[...] riscontrare l'effettiva esistenza di quanto denunciato in citazione, sia di individuare la causa degli inconvenienti e di stimare i danni e i rimedi per ovviarvi.
Indi la causa è stata assunta in decisione.
7. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3177/2019 pubblicata il 22 marzo 2019, ha accolto la domanda attrice e, per l'effetto, ha condannato il Condominio e la chiamata in causa al pagamento in favore di rispettivamente Controparte_3 Controparte_1 dell'importo di € 6.854,97 e di € 793,55, all'attualità, oltre interessi legali sulle somme svalutate al gennaio 2009 e di anno in anno rivalutate secondo gli indici ISTAT FOI, dal
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda gennaio 2009 sino alla pronuncia;
ha accolto la domanda di garanzia proposta dal nei confronti della compagnia assicuratrice Controparte_6
e, per l'effetto, l'ha condannata a tenere indenne il primo da tutto quanto Controparte_2 lo stesso sia tenuto a corrispondere in favore dell'attore per effetto della decisione;
ha condannato il convenuto e rispettivamente nella Parte_1 Controparte_3
misura di 4/5 ed 1/5 al rimborso in favore dell'attore delle spese del giudizio, liquidate in
€ 4.000,00 per compensi del procuratore, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
ha condannato la al pagamento delle spese di lite in CP_2 favore del convenuto liquidandole in € 500,00 per esborsi, Parte_1
ed € 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge;
ha posto le spese di consulenza definitivamente a carico del nella misura di 4/5 e della terza Parte_1 chiamata in causa nella restante parte. Controparte_3
7.1. Il giudice di prime cure ha respinto le eccezioni preliminari del ritenendo Parte_1
esistente la titolarità della situazione sostanziale attiva sottesa alla richiesta di risarcimento del danno in capo all'attore, a prescindere dalla piena prova della proprietà, avendo il dimostrato con gli incontestati documenti in atti (diffida dal Comune di Napoli CP_1 del 26 gennaio 2009 dal praticare i luoghi di causa a lui indirizzata quale “occupante appartamento al VII piano scala B int. 20”; scheda statistica – rapporto d'intervento del Vigili del Fuoco del 2 novembre 2014; diffida del Dirigente del Servizio Difesa Idrogeologica e
Sicurezza Abitativa del Comune di Napoli del 26 giugno 2015 ad eseguire le opere urgenti per ovviare al pericolo per l'appartamento da costui occupato;
altra scheda statistica – rapporto d'intervento dei Vigili del Fuoco del 27 aprile 2015 che riporta il suo nominativo) un potere materiale sull'immobile oggetto di controversia.
7.2. Il Tribunale si è quindi sincerato della procedibilità della domanda, dubitata dalla difesa dell'ente gestorio, non essendo la procedura di mediazione obbligatoria, invece stabilita per le controversie condominiali di cui all'art. 71 quater disp. att. c.c., prevista dall'art. 5 comma
1 bis del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 in materia di risarcimento del danno da infiltrazioni.
7.3. Ha inoltre rigettato l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto ovvero per mancata specificazione degli elementi di diritto su cui essa fonda, in quanto nell'atto introduttivo ha individuato con sufficiente chiarezza sia il petitum sia la causa petendi ed ha escluso la prescrizione del diritto al risarcimento – opinata dal convenuto
“in relazione al quinquennio precedente la notifica dell'atto di citazione” - individuandone il
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda termine di decorrenza dal momento in cui il danno si è manifestato e quindi, nel caso in esame, dal 26 gennaio 2009 cui risale la diffida, nulla essendo dimostrato dalla parte tenuta a farlo in applicazione del capoverso dell'art. 2697 c.c. della retrodatazione dei nocumenti patiti.
7.4. Il Tribunale ha inoltre ritenuto sussistente la legittimazione passiva di CP_3
in quanto titolare del diritto dominicale su una porzione di terrazzo sovrastante
[...]
l'appartamento danneggiato dalle infiltrazioni.
7.5. Con riguardo al merito della controversia, il giudice di prime cure ha accolto la domanda di risarcimento del pregiudizio dimostrato dall'espletata consulenza che ha individuato la presenza e l'origine delle infiltrazioni e i danni da queste procurati. Ha così ricordato la rilevazione diretta tramite accesso in loco dal suo ausiliare tecnico di infiltrazioni nella camera n. 2 dell'immobile attribuite per la totalità alla parte di lastrico condominiale e di infiltrazioni nel vano ingresso e nella camera n. 1 dell'appartamento attoreo ricondotte per l'85% alla scarsa tenuta di una preesistente griglia di raccolta con sottostante vasca e per il 15% alla presenza di una superfetazione non perfettamente impermeabilizzata e al cattivo stato del terrazzo sottostante, parte di proprietà condominiale e parte di CP_3
[...]
I danni, descritti come un forte ammaloramento del soffitto e di alcune pareti interessate da distacco di tinteggiatura e muffe, lesioni dell'intonaco, ossidazione dei ferri d'armatura e carbonatazione dei copriferri, sono stati ritenuti conseguenza immediata e diretta del cattivo stato del sovrastante terrazzo, sebbene il fenomeno infiltrativo sia stato riconosciuto cessato.
Per le opere occorrenti ai ripristini (essendo nel resto cessata la materia del contendere) il
Tribunale ha richiamato, condividendone criterio e metodo, le conclusioni dell'ing.
Sulle misure dei rispettivi ristori la rivalutazione è stata riconosciuta senza over- Per_2 compensazione con gli interessi compensativi.
7.6. In ultimo, l'eccezione di consumazione del diritto alla garanzia sollevata dalla compagnia assicuratrice e di nullità della domanda della chiamata in causa sono state ugualmente respinte dal giudice di prime cure che, con il conforto della giurisprudenza di legittimità richiamata, ha connesso la decorrenza della prescrizione disciplinata dall'art. 2952 c.c. al momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato la richiesta risarcitoria che francamente attinga al suo patrimonio preannunciando una iniziativa concreta, cosa riconosciuta realizzata solo dalla notifica della citazione a dicembre 2013.
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
7.7. Le spese del giudizio sono state poste a carico delle parti soccombenti nelle proporzioni delle rispettive responsabilità e anch'esse regolate considerando la manleva.
8. Preliminarmente la Corte distrettuale dichiara la tempestività dell'appello, in quanto proposto con atto di citazione notificato in data 8 settembre 2019, a fronte della notificazione della sentenza di primo grado avvenuta in data 9 luglio 2019, dunque rispettando l'art. 325
c.p.c. in ragione della sospensione feriale.
9. L'appello è anche ammissibile.
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tutto ciò è contenuto nell'atto.
Tenuto conto delle superiori indicazioni, conviene accedere alla disamina del merito.
10. Il sopravvenuto decesso di riferito ma non dichiarato né documentato Controparte_1
in udienza, dal difensore del senza neppure che esso risulti da alcun atto Parte_1
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda destinato al suo indirizzo ai sensi dell'art. 292 c.p.c., non è idoneo a procurare l'interruzione del giudizio sebbene la morte possa essere (ma non ve ne è affatto prova) sopravvenuta all'instaurazione dell'appello in cui questi ha preferito rimanere contumace e sebbene ratione temporis al giudizio si applichi la novella di cui all'art. 46 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
La Suprema Corte insegna che la morte di una parte contumace non è causa d'interruzione del processo se non è partecipata nel modo indicato dal novellato testo o certificata dall'ufficiale giudiziario al momento della notificazione di un atto alla parte stessa, per cui l'evento non interferisce con il proseguimento del giudizio (in argomento, Cassazione civile sez. un., 4 luglio 2014, n. 15295).
11. Con il primo motivo d'impugnazione il appellante ha chiesto la riforma Parte_1 della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente la titolarità del rapporto sostanziale in testa all'attore. Il Condominio ha rilevato come dalla documentazione depositata e valorizzata dal Tribunale risulti che sia Controparte_1 affittuario piuttosto che proprietario dell'immobile danneggiato dalle infiltrazioni e, in quanto tale, non legittimato alla richiesta risarcitoria formulata con atto di citazione, in quanto spettante solo al titolare del diritto di proprietà, richiamando all'uopo l'arresto delle
Sezioni Unite della Cassazione n.2951 del 16 febbraio 2016. Ha ribadito che il rilievo, veicolato con eccezione mera non soggetta a decadenza ai sensi dell'art. 167 c.p.c., vada verificato d'Ufficio. Ha stigmatizzato la circostanza che il non abbia neanche CP_1
dimostrato d'essere detentore e utilizzatore dell'appartamento ammalorato dalle infiltrazioni né d'essere onerato al ripristino delle pareti e dei soffitti, ritenendo che sarebbe occorsa una visura catastale, un titolo proprietario ….
11.1. Il motivo è infondato.
Alle corrette considerazioni scritte in sentenza e riepilogate al § 7.1. si aggiunga, per superare l'obiezione diversamente non peregrina ella difesa appellante, quanto emerge dai verbali assembleari sulla qualità del In quello redatto in occasione dell'assise del CP_1
10 aprile 2014 al punto 2 dell'o.d.g. avente ad oggetto la citazione come pervenuta dall'odierno appellato, ad esempio, il ha testualmente riferito le infiltrazioni in Parte_1
essa denunciate a carico dell'appartamento di cui l'attore “è comproprietario”. Al capo 14 dell'o.d.g. del verbale assembleare del 29 ottobre 2015 è invece scritto che l'appartamento
è quello indicato di proprietà degli eredi tra cui lo stesso istante. CP_1 CP_7
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ebbene, premesso che i documenti ricordati dal Tribunale e realmente presenti in atti
(diffida dal Comune di Napoli del 26 gennaio 2009 dal praticare i luoghi di causa indirizzata a quale “occupante appartamento al VII piano scala B int. 20”; scheda statistica Controparte_1
– rapporto d'intervento del Vigili del Fuoco del 2 novembre 2014; diffida del Dirigente del
Servizio Difesa Idrogeologica e Sicurezza Abitativa del Comune di Napoli del 26 giugno
2015 ad eseguire le opere urgenti per ovviare al pericolo per l'appartamento occupato dall'attore; altra scheda statistica – rapporto d'intervento dei Vigili del Fuoco del 27 aprile
2015 che riporta il nominativo del documentano la disponibilità CP_1 dell'appartamento in testa all'attore, il quale è stato individuato anche all'accesso del C.T.U. che ha consentito l'ispezione (e dal quale ha ricevuto l'acconto), non è d'impedimento all'accertata titolarità del diritto il fatto che chi ha agito possa essere solo comproprietario dell'appartamento danneggiato, unitamente ai coheredes.
Invero, il Tribunale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia che possono compendiarsi nell'affermazione che la legittimazione ad agire in senso stretto, quale condizione dell'azione, la cui mancanza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sussiste in relazione all'unità immobiliare ancorché comune anche ad altri la cui mancanza d'iniziativa non genera difetto di litisconsorzio, mentre la legittimazione sostanziale, che attiene al merito della causa ovvero alla titolarità effettiva del diritto controverso, di cui a torto dubita l'appellante, non ha costituito oggetto di tempestiva eccezione o contestazione, comunque infondata in ragione del rilievo che rispetto all'azione di risarcimento dei danni, avente natura personale, l'onere di provarla va valutato con un rigore minore di quello richiesto per le azioni di natura reale. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il carattere collettivo dei comunisti comporta che ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune, è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti dei terzi (Cassazione civile, sez. VI, 28 gennaio 2015, n.
1650; Cassazione civile, sez. VI, 16 gennaio 2013, n. 1009; Cassazione civile, sez. II, 9 agosto
2010, n. 18485; Cassazione civile, sez. II, 8 maggio 2009, n. 19329). Si è peraltro già osservato come il prova ne siano i suoi verbali, avesse compiuta conoscenza della Parte_1 proprietà in capo all'attore, ancorché non sua esclusiva.
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
12. Con il secondo motivo di impugnazione parte appellante ha ribadito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010. Essendo stato accertato che le infiltrazioni sono derivate da una mancata manutenzione del terrazzo condominiale, la controversia rientrerebbe, a parere della difesa dell'ente gestorio, tra quelle attinenti alla materia condominiale per la quale è previsto l'obbligo di previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Secondo parte appellante, tali circostanze non possono che escludere che le infiltrazioni siano addebitabili a non potendo Controparte_3 peraltro il procedere ad opere di manutenzione della parte del terrazzo di Parte_1
esclusiva proprietà di costei. Inoltre, l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto le risultanze della consulenza da cui è emerso che le infiltrazioni provengano da una griglia di raccolta la cui esistenza e errato funzionamento non sarebbe stato accertato.
12.1. Il motivo è infondato.
Ampia è la produzione giurisprudenziale che, confrontandosi sul tema della mediazione obbligatoria nel caso di azione risarcitoria che coinvolga un Condominio, è giunta a sostenere che la controversia avente ad oggetto danni (per lo più, proprio come nella fattispecie, da infiltrazioni) e conseguente condanna all'esecuzione degli interventi necessari a rimuoverne le cause, con connessa domanda di risarcimento, è estranea al suo ambito posto che in tal caso non v'è alcuna lesione o erronea applicazione delle norme in materia di comunione e condominio. A tali precedenti il Tribunale si è conformato per le ragioni sintetizzate al § 7.2. alla cui lettura si rimanda.
La domanda originaria avanzata dal non è affatto “in materia di condominio”, CP_1
trattandosi di una domanda relativa a danno da cose in custodia avente ad oggetto l'appartamento in sua titolarità (in tema, Cassazione civile sez. III, 18 dicembre 2024, n.
33147). Poiché la mediazione obbligatoria imposta dall'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio
(Cassazione civile, SS.UU. 7 febbraio 2024, n. 3452), deve ritenersi correttamente affermata la procedibilità della domanda, senza necessità di mediazione, neanche in esito all'estensione della lite ad altra condomina e ai rapporti tra costei e il Parte_1
nell'individuazione delle parti fonte delle infiltrazioni lesive.
- 11 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
13. Con il terzo ed ultimo motivo di appello parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che sussista una responsabilità risarcitoria per i danni da infiltrazioni dell'85% del e del 15% di Parte_1 CP_3
Ha rilevato che i danni da infiltrazione non possano essere addebitati al
[...]
che ha sempre eseguito le opere di manutenzione sulla porzione del terrazzo Parte_1
di copertura di sua proprietà, risultando anche dalla consulenza tecnica d'ufficio che tale parte di terrazzo è in buone condizioni, con un buon funzionamento dello scolo delle acque meteoriche e delle griglie di raccolta, mentre la parte di terrazzo di proprietà di
[...] presenta discontinuità nella impermeabilizzazione dovuta alla irregolare Controparte_3
posa in opera dei manufatti.
13.1. Il motivo è infondato.
Dalla relazione peritale che il Tribunale ha considerato per rendere la decisione, conformandosi perfettamente alle conclusioni del suo ausiliare tecnico, è risultato che le infiltrazioni, ancorché risolte alla data degli accessi e della successiva stesura dell'elaborato, hanno avuto origine dal terrazzo che copre l'intero stabile e su cui insiste il manufatto della condomina anche lei chiamata in giudizio dopo le difese del su CP_3 Parte_1 autorizzazione che il giudice ha reso alla prima udienza. La localizzazione dei danni all'appartamento al VII piano della scala B dello stabile condominiale su porzione di terrazzo condominiale ha persuaso, a seguito d'accertamento tecnico del Comune di Napoli eseguito illo tempore (nel 2006 e poi nel 2009), il medesimo ente locale a sollecitare l'intervento dell'amministratore del Condominio ad intervenire, mentre l'indicazione della causa nell'approssimativa suggellatura degli incastri al solaio, a prescindere dal punto in cui l'acqua, trovando una via di fuga preferenziale, è percolata, ha fatto ben ritenere esistente la custodia dell'odierno appellante. Lo stesso dicasi per la errata posa in opera della guaina impermeabilizzante, dell'errato dimensionamento delle bocche di raccolta delle acque meteoriche e della scarsa pendenza. Su tutto ciò ha naturalmente concorso la presenza sul terrazzo – lastrico di carichi ponderali non perfettamente resi impermeabili, non ultimo il manufatto della proprietaria con altro condomino di una porzione esclusiva CP_3
dello stesso terrazzo sommitale. La legittimazione del oltre che dalle diffide Parte_1
rivolte al suo indirizzo dall'Amministrazione locale, si evince anche dalle opere appaltate per il disfacimento e successivo rivestimento della copertura e del cassonetto di delimitazione, nonché della chiusura dei vecchi scarichi di cui si è notizia fin dalla delibera
- 12 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda assembleare dell'ottobre 2013. Il fatto che il medesimo Condominio, in una vertenza con altra condomina (proprio la cui è stata estesa l'odierna lite: n.r.g. 12513/2008) sia CP_3
stato con sentenza n. 2676/2014 riconosciuto responsabile soltanto delle infiltrazioni patite dalla proprietà di costei provenienti dalla condotta pluviale non interferisce con l'esito della diversa decisione sollecitata dal per il danno alla cosa propria. La consulenza in CP_1
quell'occasione eseguita dall'arch. su incarico del Tribunale, valorizzata Per_3
dall'appellante nel presente grado del giudizio, secondo cui lo stato manutentivo dell'impermeabilizzazione del terrazzo condominiale era buono e che le criticità – per discontinuità – siano state piuttosto rilevate nella parte ad uso esclusivo della è CP_3
stata valutata e verificata dall'ing. che, anche sollecitato dal contraddittorio tecnico Per_2
con i consulenti di parte, è comunque pervenuto a individuare la maggiore responsabilità del La parte ad uso condominiale del lastrico, invero, si è presentata alla sua Parte_1
ispezione accurata e ripetuta “pavimentata ma con evidenti problematiche, in quanto la posa della pavimentazione non è stata eseguita correttamente” al punto da rendere visibili “zone dove vegetano erbacce tra le fughe delle mattonelle” con visibili aree di ristagni d'acqua per le errate pendenze e con i distanziatori letteralmente annegati nelle fughe (pagina 27 della relazione tecnica). Pur avendo rinvenuto la porzione ad uso esclusivo della interessata da CP_3
una superfetazione impermeabilizzata, il C.T.U. ha potuto, attraverso i documenti di certa provenienza e dal confronto con lo stato dei luoghi tuttora esistenti ed invariati, riferire che in passato le due diverse parti dell'unico lastrico erano in origine delimitate da un cordoletto sovrastato da una struttura divisoria lignea e che nella zona esclusiva della vi era CP_3
una lunga griglia di raccolta delle acque piovane in cui confluivano anche quelle della porzione comune, successivamente rimossa in concomitanza con la modifica delle pendenze. Migliori saggi per verificare la condizione della porzione già ospitante il sistema griglia – vasca di raccolta non sono stati possibili per l'attuale copertura da pavimento galleggiante, secondo quanto riferito dall'ing. alla pagina 28 della consulenza. Ivi Per_2
è scritto (cosa ribadita nella replica alle osservazioni) dell'opposizione a saggi invasivi dallo stesso C.T.P. del Condominio che oggi ne protesta la mancanza.
Dopo tali accurate indagini, nei limiti di quanto consentito dalle stesse parti e necessitato dagli eventi, il C.T.U. ing. che ne ha riferito in dettagliata risposta ai quesiti, ha Per_2 ascritto per la totalità del fenomeno le infiltrazioni nella camera n. 2 dell'attore alla parte di lastrico condominiale e quelle dell'ingresso e della camera n. 1, per come risultano
- 13 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda localizzate, alla confluenza tra le due porzioni, nel punto in cui esisteva in passato la griglia di raccolta con sottostante vasca a servizio dell'intera superficie, comune ed esclusiva. Una certa (ancorché residuale) responsabilità è stata ascritta anche alla superfetazione della non perfettamente impermeabilizzata per essere la guaina risultata, a settembre CP_3
2016, distaccata in più punti sul cordolo divisorio e tale - dunque - da generare discontinuità nella protezione. Proprio all'esito di questo complesso ragionamento frutto di un'accurata valutazione di tutte le concause dell'unico fenomeno patito dal l'ing. è CP_1 Per_2
giunto ad ascrivere al solo l'85% di responsabilità per le infiltrazioni nei Parte_1 suddetti vani (ingresso e stanza n. 1).
Rispetto a questa retta conclusione, riverberata nella graduazione della misura risarcitoria
(secondo lo specchio sinottico alla pagina 36 della consulenza), la censura che si legge in appello non muta il convincimento del Collegio in quanto essa non offre nessun diverso riferimento che possa addurre ad una diversa conclusione o graduazione delle responsabilità. Del resto, le contestazioni sono state già mosse in sede endoprocedimentale e ad esse il C.T.U. ha dato adeguata risposta, ribadendo con le sue conclusioni nei termini appena espressi i motivi per cui le critiche dell'ing. , tecnico di parte dell'odierno Per_4 appellante, cui si è associato l'ing. officiato dalla non lo hanno CP_8 CP_2
persuaso (pagine da 40 a 49). Ivi sono espresse le ragioni per cui non è stato fatto il saggio sull'antico sistema di raccolta delle acque e perché possa essere limitatamente utile la consulenza dell'arch. nel diverso giudizio tra la e il medesimo Condominio Per_3 CP_3
che due anni prima di quell'elaborato già ha discusso la questione degli scarichi delle acque meteoriche e l'efficienza del loro allontanamento e smaltimento (pagina 47 della relazione).
Il fatto che gli interventi che il avrebbe diversamente attuato sull'intera Parte_1
superficie piana di copertura siano stati impediti dalla non emerge mentre si CP_3 ribadisce che gli approfondimenti al sistema di raccolta originario sono stati ritenuti superflui e di ardua esecuzione dallo stesso consulente del Ciò nondimeno, Parte_1
nonostante l'assenza di questo saggio che secondo l'appellante sarebbe dirimente per provare la sua estraneità ai fatti, il C.T.U. di cui il Tribunale ha condiviso l'operato e le conclusioni finali non ha per nulla formulato tesi ipotetiche e meno che mai irreali, avendo basato il suo logico ragionamento dall'attenta visione dei luoghi e dall'articolato studio delle tracce lasciate dall'acqua infiltratasi, oltre che dall'accurato calcolo delle pendenze e del sistema di allontanamento delle acque. Nessuna incertezza, dunque, suggerisce alla Corte
- 14 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda di integrare l'istruttoria che il Tribunale ha esaustivamente svolto tramite il proprio ausiliare tecnico, alle cui conclusioni si è dunque legittimamente rifatto per assolvere all'obbligo della motivazione. Ogni nuova istanza istruttoria è comunque preclusa dall'art. 345 c.p.c. di cui parte appellata ha adombrato la violazione.
Giova – infatti - ricordare, a conclusione dell'esame del motivo, che ripetutamente al giudizio di legittimità è risultato esente da vizio il pronunciato di merito che abbia condiviso e richiamato l'esito dell'accertamento tecnico rimesso ad un esperto, designato tra professionisti muniti di adeguati titolo ed esperienza che, in maniera equidistante tra le parti in lite, abbia espresso il giudizio tecnico nel contraddittorio con i periti di quest'ultime, dando, come accaduto nella fattispecie, adeguata risposta anche a possibili loro contestazioni ed obiezioni.
Si rammenta infatti, con il conforto della giurisprudenza di legittimità, che soltanto nell'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state mosse critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte, sia dei difensori, cui il giudice del merito non abbia risposto, sussiste il vizio di motivazione. Esso, nella specie, va escluso avendo l'ing. spiegato in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della Per_2 infondatezza delle obiezioni dell'ing. . Conseguentemente, anche il Tribunale, sia per Per_4
relationem, sia ex professo, ha espresso i motivi per cui ha condiviso il proprio consulente e le sue avvedute conclusioni (in tema, Cassazione civile sez. I, 22 ottobre 2024, n. 27354;
Cassazione civile sez. I, 11 giugno 2018, n. 15147; Cassazione civile sez. I, 21 novembre 2016,
n. 23637; Cassazione civile sez. I, 13 dicembre 2006, n. 26694).
La medesima giurisprudenza ha anche chiarito che la parte non può limitarsi a dolersi del vizio di motivazione per omesso esame di fatto decisivo per il solo fatto che il giudice del merito abbia recepito adesivamente le conclusioni attinte dal consulente tecnico d'ufficio, ma deve individuare ed evidenziare un preciso fatto storico (o più precisi fatti storici), sottoposto alla dialettica del contraddittorio dalla difesa, legale o tecnica, di natura decisiva, tale cioè da ribaltare o modificare significativamente l'esito della lite, che il giudice del merito abbia omesso di considerare, il che nella fattispecie non è avvenuto (Cassazione civile sez. I, 16 marzo 2022, n. 8584; Cassazione civile sez. I, 1 13 ottobre 2020, n. 22056).
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza da esso attinta.
14. Le spese in favore delle parti appellate costituite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, applicando il D.M. 147 del 13 agosto 2022 vigente al tempo della
- 15 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda decisione ma graduandone la misura rispetto al parametro in ragione della limitata attività resa necessaria dalla riproposizione delle medesime questioni su cui le parti hanno già ampiamente discusso nel precedente grado.
Nulla va invece riconosciuto all'originario attore rimasto contumace.
Alcuna pronuncia restitutoria va dunque resa il che permette di soprassedere dall'individuazione della parte che possa averne eventualmente diritto.
15. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
− rigetta l'appello proposto dal in Napoli in persona Parte_1 del suo amministratore e rappresentante legale pro tempore alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3177/2019 depositata in data 21 marzo 2019, notificata in data 9 luglio 2019;
− condanna il in persona del suo Parte_3
amministratore e rappresentante legale pro tempore alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di di Controparte_2 Controparte_3
nella misura che indica in € 1.930,00 cadauna, oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge;
− nulla per le spese al contumace Controparte_1
− dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso il 16 luglio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
- 16 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
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