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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 18/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 864\2019 R.G.A.C. promossa da:
(P.VA ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Stefano Torchio ed Edoardo
Truppa, ed elettVAmente domiciliata presso lo studio del primo sito in Genova, via
Fiasella n. 3\17; attrice nei confronti di
, Controparte_1
P.IVA/C.F. in persona dei legali rappresentanti p.t., elettVAmente P.IVA_2
domiciliata in Carrara (MS) Via Provinciale Nazzano n. 24, presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Tassinari, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuta nonché
(P.VA ) iscritta nel Registro delle Imprese Controparte_2 P.IVA_3
di Treviso (C.F. ), in persona dele legale rappresentante p.t., rappresentata P.IVA_4
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto Tartagli, ed elettVAmente domiciliata presso lo Studio del medesimo in Firenze, alla Via Magenta n. 17 (FI); terza chiamata
pagina 1 di 16 Oggetto: subappalto.
Conclusioni: per ““Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, previe le Parte_1
pronunce e declaratorie meglio viste: 1) Accertare e dichiarare per i motivi esposti in narratVA
l'inadempimento colpevole della convenuta alle obbligazioni assunte e di cui al contratto di sub-appalto in atti e di cui all'ordine 6.4.2017 n. 328 così come già accertato nella perizia in atti doc. 17 cui si rinvia e in ogni caso la sua responsabilità in relazione alle avarie descritte in narratVA ad entrambi i motori del e alla loro rottura irreparabile;
Per l'effetto dell'accertato grave inadempimento CP_3
accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale o come meglio ritenuto di per i fatti esposti in narratVA e condannarla a risarcire ad tutti i Controparte_1 Parte_1
danni patrimoniali subiti quantificati nella somma di euro 76.341,77 o in altra anche minore meglio vista e ritenuta così come descritto e documentato in narratVA con ogni consequenziale statuizione di condanna;
3 Accertare e dichiarare inoltre il diritto di di essere manlevata e tenuta Parte_1
indenne dalla società convenuta in relazione ad ogni e qualsivoglia richiesta risarcitoria proveniente dall'armatore dr. e/o dai suoi aventi causa e/o comunque da terzi per i fatti Controparte_4
dedotti in narratVA, con ogni consequenziale statuizione;
4 Accertare e dichiarare infine per i motivi esposti in narratVA che nulla è più dovuto da a in particolare a fronte Parte_1 Controparte_1
della fattura 61 del 21.6.2017 e del proforma di fattura n. 174 del 22.8.2017 emessa da
[...]
con ogni consequenziale statuizione e in ogni caso rigettare la domanda Controparte_1
riconvenzionale formulata da in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque Controparte_1
non provata;
5 Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge. In via istruttoria: si insta per
l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte e non ammesse e contenute nelle memorie ex art. 183 sesto comma cpc pt. 2 e 3 ritualmente depositate, da aversi quivi integralmente per ritrascritte”; per “- in via principale, respingere tutte le domande svolte da Controparte_1 Parte_1
nei confronti di e per tutti i motivi
[...] Controparte_1 CP_1 CP_1
espressi in narratVA;
- in via riconvenzionale, accertare che Controparte_1
e ha eseguito in favore di le prestazioni e le forniture meglio indicate nelle CP_1 Controparte_5
fatture prodotte relative all'imbarcazione MAGNUM MARINE 45 denominata “Luci”, di
pagina 2 di 16 proprietà del Dott. e, conseguentemente, condannare la stessa al pagamento in Controparte_4
favore di della somma di euro 52.890,64, come meglio indicato in narratVA, oltre Controparte_1
interessi moratori maturati e maturandi dal giorno del dovuto fino al soddisfo, o quella somma maggiore o minore che emergerà dall'istruttoria; - in denegata ipotesi, ove fosse riconosciuto un credito in favore di in accoglimento, anche parziale, della domande dalla stessa svolte, dichiarare Parte_1
tenuta e per l'effetto condannare C.F. P.IVA Controparte_2 P.IVA_4
in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Mogliano Veneto P.IVA_3
(TV) Via Marocchesa n. 14, in qualità di compagnia assicuratrice della Controparte_1
, a garantire, manlevare e tenere integralmente indenne la convenuta da
[...]
qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che avesse a subire, e/o somma che eventualmente fosse condannata a pagare, in conseguenza dell'accoglimento, anche parziale, delle domande contro la stessa da chiunque svolte nel presente giudizio per le motVAzioni meglio espresse in narratVA. - Con vittoria di spese e compensi di causa”; per “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Unico del Tribunale di Massa adito, contrariis reiectis, CP_2
per tutto quanto in narratVA e comunque di giustizia e con ogni consequenziale pronuncia: In Via preliminare, - accertare ai sensi dell'art. 1,2,3, della “Multimpresa” n. 02300342344, Sezione B)
Responsabilita civile verso terzi e prestatori di lavoro, nonché della clausola speciale R284 Rc Postuma,
l'inoperatività della polizza per essere i fatti narrati estranei a rischi contemplati dal contratto di assicurazione. In via principale, - rigettare tutte le domande dell'attrice nei confronti Parte_1
della convenuta assicurata di e perché infondate in fatto Controparte_1 CP_1 CP_1
ed in diritto, per tutti i motivi dedotti e deducendi in corso di causa. In via subordinata, - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande dell'attrice Parte_1
ancorché parziali, in quanto venga accertata una qualunque responsabilità riferibile alla CP_1
e e ne venga conseguentemente determinato il danno, e per l'effetto
[...] CP_1 CP_1
condannata la terza chiamata in causa accertare e dichiarare l'esclusVA e/o la Controparte_2
prevalente responsabilità della contenendo, pertanto, nei limiti del giusto del dovuto e Parte_1
del rigorosamente provato detto risarcimento in proporzione all'entità della colpa eventualmente accertata a carico di ciascuno, nei limiti, con le franchigie ed il massimale nonché le esclusioni pagina 3 di 16 contemplate polizza “Multimpresa” n. 02300342344 e senza alcun vincolo di solidarietà. In ogni caso con vittoria di competenze e spese di giudizio, ovvero compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle occorrende di CTU e CTP compensi di lite, oltre VA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel convenire in giudizio Controparte_1 CP_1
ha richiesto l'accertamento dell'altrui inadempimento alle obbligazioni Parte_1
assunte con il contratto di subappalto stipulato in data 6.4.2017, relativo all'imbarcazione nonché la condanna di questa al pagamento della somma CP_3
complessVA di € 76.341,77, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di ripetizione dell'indebito pagamento e di risarcimento danni, ed infine la declaratoria dell'insussistenza del diritto da parte della convenuta a conseguire ulteriori importi.
Quest'ultima, dal canto suo, ha negato ogni responsabilità per i danni ex adverso lamentati ed in via riconvenzionale ha domandato il pagamento della somma di €
52.890,64, oltre interessi, in accordo a quanto contrattualmente previsto. La stessa, in denegata ipotesi di accoglimento delle domande dell'attrice ha richiesto, infine, di essere autorizzata a chiamare in causa , per poter essere dalla stessa manlevata a Controparte_2
fronte della garanzia assicuratVA in essere.
2. All'esito dell'istruttoria, quanto ai fatti di causa, è emerso quanto segue.
operante nell'ambito della carpenteria navale, ha stipulato nel gennaio Parte_1
2017 con il dott. , proprietario dell'imbarcazione un Controparte_4 CP_3
contratto di appalto per l'esecuzione di una serie di lavori (v. docc. 2 e 3 attrice) tra cui
– per quanto di interesse – la revisione di entrambi i motori (destro e sinistro) Detroit
Diesel 8V92, che sono stati in parte qua oggetto di subappalto, in data 06/04/2017, nei confronti della di e per € 72.070,00. E' Controparte_1 CP_1 CP_1
risultata invece espressamente esclusa dall'incarico la revisione di alternatore, motorino d'avviamento, albero motore, e invertitore.
pagina 4 di 16 Una volta terminate le lavorazioni di revisione, i due motori sono stati trasferiti presso l'officina MDC Italia di Lavagna, struttura deputata ad eseguire le prove al banco onde testarne il corretto funzionamento prima della loro reimbarcazione. Durante tali prove, il motore di sinistra ha subito il cedimento dell'albero motore e ciò ha reso necessaria la sostituzione dell'albero stesso e del blocco motore. A seguito di questo evento,
[...]
in data 22/08/2017, ha emesso la fattura pro forma (n. 174\2017) per CP_1
complessivi € 37.890,00 comprensivi di IVA, quale corrispettivo per la sostituzione del blocco e dell'albero motore di sinistra oltre che di altre voci extracontrattuali.
Completata la fase di revisione del motore di sinistra, all'esito positivo di ulteriori prove al banco, eseguite in data 29 giugno 2017, i motori sono stati rispediti a Genova e reimbarcati sul . In data 27 luglio 2017 sono state poi eseguite le prove in CP_3
mare che hanno dato esito positivo, sebbene la velocità massima sia risultata inferiore a quella dichiarata precedentemente, probabilmente in ragione del fatto che l'imbarcazione era stata appesantita dai lavori di ristrutturazione.
SuccessVAmente, durante il trasferimento da Genova a Terracina, necessario per la consegna all'armatore, mentre si trovava al largo di Marina di Carrara, l'imbarcazione ha subito un'avaria all'impianto di raffreddamento del motore sinistro ed è stata costretta a riparare presso il porto di Marina di Carrara. Riparato il guasto, questa ha poi raggiunto
Terracina ed è stata consegnata all'armatore in data 21 luglio 2017.
Sennonché, in data 6 agosto 2017, l'imbarcazione ha subito altra avaria al motore sinistro presso l'isola di Ponza, di talché, rilevato che il motore di sinistra non si avviava, il comandante è stato costretto, il giorno seguente, a rientrare a Porto Badino
(Latina) con l'ausilio del solo motore di destra. In seguito, l'imbarcazione è stata tirata a secco e si è potuto constatare che il motore di sinistra aveva sbiellato. I meccanici di hanno quindi prelevato le teste del motore di sinistra e le hanno Controparte_1
portate presso la propria officina per sottoporle a controlli.
In conseguenza dell'avaria, l'armatore ha contattato l'officina LI di Fiumicino per sostituire il motore di sinistra con uno preso a noleggio. pagina 5 di 16 Sennonché, in data 25 agosto 2017, presso l'isola di Ventotene, si è verificata un'ulteriore avaria che ha coinvolto questa volta il motore di destra.
L'imbarcazione è stata pertanto trasferita a Marina di Ventotene, con il solo motore di sinistra e successVAmente al porto di stazionamento di Terracina, ove i motori sono stati sbarcati e trasferiti presso l'officina LI di Fiumicino.
3. Venendo al dato normativo in rilievo, è opportuno premettere - in termini generali - che il contratto di subappalto (v. art. 1656 c.c.) è un contratto derVAto dal momento che è l'appaltatore che incarica il subappaltatore della esecuzione dell'opera e\o del servizio che egli ha assunto. La sua disciplina, per tale ragione, è mutuata da quella prevista in materia di appalto, a cui pertanto si farà riferimento nel prosieguo.
Segnatamente, in aggiunta alla ordinaria disciplina in tema di risoluzione del contratto, in materia di appalto l'art. 1168 c.c. prevede che: “il committente può chiedere che le difformità
o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore”. In ordine alla portata della norma, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel contratto di appalto il committente, che lamenti difformità o difetti dell'opera, può a sua scelta richiedere l'eliminazione delle difformità o dei difetti dell'opera a spese dell'appaltatore ex art. 2931 c.c., con ulteriore ed alternatVA istanza di risarcimento per equVAlente subordinatamente alla mancata esecuzione specifica, ovvero domandare direttamente la riduzione del prezzo. Ne consegue che, mentre il risarcimento per equVAlente può essere chiesto solo quando sia stata proposta la domanda per l'eliminazione dei difetti, essendo ancorato al costo necessario per la loro eliminazione, viceversa, ove la domanda abbia ad oggetto solo la riduzione del prezzo, l'entità del risarcimento è costituita esclusVAmente dalle spese già sostenute per rifare
l'opera” (cfr. Cass. civ. Sez. 2 -, Sentenza n. 23291 del 23/08/2021).
Vale poi evidenziare che in accordo al generale riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, l'appaltatore (e, dunque, anche il subappaltatore) che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito, a fronte dell'altrui eccezione di inadempimento, ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando pagina 6 di 16 tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa. In tale ottica, colui che agisca per il risarcimento del danno derVAnte da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento, non può limitarsi alla mera allegazione dell'esistenza del contratto, dovendo dare la prova del danno e del nesso causale tra questo la prestazione eseguita, rimanendo a carico del debitore invece, ex art. 1218 c.c.,
l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile.
4. Tanto evidenziato in termini generali, e venendo al merito della vicenda che ne occupa, in sede testimoniale è emerso che il motore di sinistra ha sofferto il disaccoppiamento di due bulloni che sono stati trovati nella coppa dell'olio, con conseguente sbiellamento;
mentre, il motore di destra è stato interessato dall'ingresso di acqua di mare nelle turbine.
In particolare, , di professione meccanico navale ed indifferente rispetto Testimone_1
alle parti, ha dichiarato che: “per quanto riguarda il motore sinistro abbiamo trovato i bulloni delle bielle direttamente in coppa, questo davanti a tutti, c'erano anche i periti;
tra i periti e gli altri ci stavano 15 persone all'incirca; questo probabilmente era dovuto ad una mancata stretta dei bulloni, una dimenticanza;
un bullone era addirittura sano, l'altro spezzato;
per quanto riguarda il motore destro è stato trovato completamente pieno di acqua salata fino all'orlo; in relazione a ciò l'unica cosa che mi era venuta in mente era di controllare i riser di scarico;
abbiamo constatato che invece non avevano nulla che non andasse;
non so che cosa può essere successo, non abbiamo approfondito poi il discorso”. Altro teste, , perito di parte ha dichiarato che: Testimone_2 Parte_1
“confermo che nel corso del sopralluogo presso LI in Fiumicino in contraddittorio con gli atri periti venVA riscontrata una turbina rugginosa, segno che la stessa era venuta a contatto con l'acqua salata”. Ancora, , perito di parte di ha affermato Testimone_3 Controparte_1
che: “ho effettuato verifica in un'officina a Fiumicino quando entrambi i motori era già sbarcati ed ho riscontrato la presenza di ossidazioni nei motori che denota l'ingresso di acqua di mare che è la sola che gira nei collettori. Lo stesso, poi, oltre a riferire di aver visto la testata nuova del motore di sinistra in officina a Carrara ed altre testate del motore a Fiumicino, ha dichiarato che: pagina 7 di 16 “il motore di sinistra presentava un pistone distaccato dalla biella e la camicia danneggiata;
sotto il pistone erano visibile le battiture della biella;
se non ricordo male detto riscontro avvenne a gennaio
2017 in officina”; ed infine ha affermato: “ho rilevato presso l'officina di Fiumicino non ricordo nel corso di quale dei due sopralluoghi effettuati (dicembre 2017 e gennaio 2018) le turbine inchiodate da ossidazione seppure nuove/recenti nel motore di destra”.
5. Sulla scorta di tale dato probatorio, il CTU – il quale si è anche recato a Fiumicino per prendere visione dei motori – ha ritenuto che, per quanto riguarda il motore di sinistra, stante anche l'assenza di acqua di mare nelle camere di combustione, l'avaria del 6 agosto 2017 sia stata causata da un errato serraggio, effettuato dalla CP_1
di due bulloni di collegamento di una biella al relativo pistone. I bulloni, infatti,
[...]
sono stati rinvenuti nella coppa dell'olio del motore di sinistra, quando questo è stato smontato presso l'officina LI. Per quanto riguarda, invece, l'avaria del motore di destra, si è trattato, secondo l'ing. dell'ingresso di acqua di mare nella turbina e, Per_1
da questa, nei cilindri (turbina che rappresenta l'unica potenziale via di accesso dell'acqua). Il che consente di escludere che la relatVA avaria possa essere imputata a in quanto quest'ultima non è intervenuta sul circuito acqua di mare Controparte_1
che è esterno ai motori oggetto della revisione, avendo l'attrice affidato le relative lavorazioni ad altre imprese (come del resto confermato dai testimoni Tes_4
e da .
[...] Tes_5 Testimone_6
In definitVA, il CTU ha condivisibilmente ritenuto che non abbia Controparte_6
diligentemente adempiuto alla revisione del motore di sinistra, non eseguita a regola d'arte, risultando una delle avarie, ovvero quella che si è verificata in data 6 agosto 2017, riconducibile proprio alle attività che erano a carico della subappaltatrice, secondo quanto previsto dal contratto in essere tra le parti. A nulla rileva in tale ottica che l'odierna convenuta abbia a suo tempo suggerito in più occasioni la sostituzione dei motori posto che, dal momento che ha accettato di stipulare il contratto di subappalto, ha assunto l'obbligazione di adempiere correttamente agli interventi pattuiti.
pagina 8 di 16 6. Ciò posto, a seguito dei lavori eseguiti, ha emesso le Controparte_1
seguenti fatture, al cui interno sono specificate nel dettaglio le forniture e le prestazioni eseguite:
- fattura n. 31 del 07.04.2017 dell'importo di € 36.035,13 (v. doc. 10 convenuta);
- fattura n. 60 del 13.06.2017 dell'importo di € 8.000,00 (v. doc. 11 convenuta);
- fattura n. 61 del 21.06.2017 dell'importo di € 30.234,78 (v. doc. 12 convenuta);
- fattura proforma n. 174 del 22.08.2017 di € 37.890,64 (v. doc. 13 convenuta).
Dal canto suo, ha eseguito pagamenti ammontanti ad € 51.329,15 oltre Parte_1
VA (ovvero complessivi € 59.269,91: v. docc. 9-10-11 attrice).
Orbene, è opinione del magistrato che in relazione alle lavorazioni interessanti il motore di sinistra a fronte del grave inadempimento non abbia diritto a Controparte_1
conseguire il pagamento del corrispettivo. E ciò vale sia per l'importo di cui al contratto di € 36.053,13, che per la riparazione resasi necessaria a seguito del cedimento durante le prove al banco, per l'importo pari ad € 18.000,00 (di cui alla fattura pro forma n. 174 del 22.8.2017).
In altri termini, non ha diritto a conseguire il pagamento di Controparte_1
complessivi € 54.053,13 con riguardo alla revisione del motore di sinistra, avendo titolo a pretendere il pagamento di metà del corrispettivo contrattualmente previsto, relativo al solo motore di destra, vale a dire € 36.035,13 (comprensivi di VA), oltre € 3.721,00
(comprensivi di VA) in relazione alle ulteriori prestazioni extra-contratto eseguite in favore dell'attrice, ed il cui pagamento è stato richiesto con la domanda riconvenzionale, vale a dire: i) assistenza sbarco e imbarco motore destra, fornitura olio e refrigeranti con riguardo al motore destro, assistenza alle prove di imbarcazione a banchina e alle prove a mare, ed infine fornitura del motorino di avviamento del motore destro.
7. Orbene, dal momento che la convenuta ha conseguito il pagamento di € 59.269,91 è tenuta a restituire l'importo di € 19.513,78, oltre interessi legali dalla data del pagamento. pagina 9 di 16 8. Quanto, invece, ai danni causati dall'inadempimento, il CTU li ha inizialmente quantificati come segue:
Lo stesso, in accoglimento alle osservazioni del CTP di parte attrice, ha poi precisato che: “Per quanto riguarda l'osservazione relatVA al considerare il 50% dei costi di alaggio e varo, sosta cantiere e prove in mare, si concorda con il CTP, considerando equo anche ridurre del 50% le voci relative al cambio olio, liquido antigelo, girante e cinghie. Quanto stimato dal sottoscritto nella bozza va ridotto quindi di 2.625 euro per un costo pari a 31.323 euro comprensivi di IVA.”.
Va tuttavia emendata la valutazione del CTU nella misura in cui non ha ritenuto ristorabili le spese sostenute da parte attrice per intervenire in loco dopo l'avaria del 6 agosto 2017. In particolare, come detto, sussiste idoneo riscontro che il giorno seguente, a fronte di espresso incarico da parte di è giunta da Porto Badino Parte_1
(LT) un'imbarcazione con a bordo i tecnici di e, all'esito del sopralluogo, Controparte_7
il è stato fatto rientrare in porto con l'ausilio del solo motore di destra. Nei CP_3
giorni seguenti, ovvero in data 11-12 agosto, sono giunti in loco anche i meccanici della società convenuta e la sig.ra di ed è stato effettuato, unitamente Tes_7 Parte_1
ai tecnici di un primo sopralluogo, che ha consentito di rilevare che il motore CP_7
pagina 10 di 16 era “bloccato” e che occorreva tirare la barca a terra per risolvere la problematica. I tecnici della hanno quindi proceduto allo smontaggio della coperta e degli CP_7
accessori ivi montati, prima che il proprietario decidesse di addivenire alla sostituzione del motore con uno preso a noleggio.
Da qui i costi pari a: i) € 1.943,40 oltre VA, ovvero complessivi € 2.370.95, per lo spostamento del 7 agosto 2017; ii) € 2.431,25, oltre VA, ovvero complessivi € 2.966.13, per gli spostamenti dei giorni 11-12 agosto 2017; iii) € 1900, oltre VA, ovvero complessivi € 2.318,00, per gli spostamenti dei giorni 17-18 agosto 2017 (v. doc. 14 attrice). Tanto per complessivi € 7.655,08.
Si tratta di un danno che deve essere risarcito in quanto conseguenza diretta e prevedibile dell'inadempimento.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato, del resto, che “in tema di risarcimento del danno da inadempimento, l'imprevedibilità, alla quale fa riferimento l'art. 1225 c.c., non costituisce un limite all'esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare, determinando, infatti, la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente a una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioè, secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute” (cfr. Cass. civ. n. 29566/2019).
In considerazione del dato ermeneutico in rilievo, può affermarsi che sebbene al momento dell'adempimento non potesse essere previsto il punto esatto dove si sarebbe verificata l'avaria al motore, la necessità di intervenire in loco nel caso di problematiche tecniche all'imbarcazione in mare fosse senz'altro ipotizzabile: il che comporta la risarcibilità del relativo danno.
9. In definitVA, risulto congruo quantificare il danno in € 38.978,08, oltre rVAlutazione ed interessi sulla somma anno per anno rVAlutata, a decorrere dal 6.8.2017.
Le domande attoree, in definitVA, devono essere accolte nei termini che precedono, non essendo attuali e\o prevedibili ulteriori danni e richieste risarcitorie provenienti dall'armatore. pagina 11 di 16 10. Venendo ora alla domanda avanzate dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, deve evidenziarsi quanto segue. di e e (già Controparte_1 CP_1 CP_1 Controparte_2 [...]
hanno stipulato un contratto di assicurazione, c.d. polizza Controparte_8
“Multimpresa” n. 02300342344 (v. docc. 2 e 2A terza chiamata). La Sezione B)
“Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro” all'art. 1 epigrafato “Oggetto dell'assicurazione” dispone che: “la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per: morte, lesioni personali;
danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, durante il periodo di validità della polizza”.
Mentre, all'art. 2 punto d) si dispone che l'assicurazione R.C.T. comprende: “Danni alle opere e alle cose sulle quali si eseguono i lavori: sono compresi i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà dell'Assicurato; sono altresì compresi i danni alle cose in consegna e custodia all'Assicurato stesso. Sono comunque esclusi i danni alle cose che costituiscono strumento di lavorazione e alle parti direttamente oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori. Per tale estensione di garanzia è previsto uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 150,00, con massimo risarcimento di Euro 25.000,00 per sinistro
e Euro 80.000,00 per anno assicurativo”. Inoltre, al punto 2) dell'art. 3 “Esclusioni”, è previsto che l'assicurazione non comprende i danni: “cagionati da opere ed Pt_2
installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o qualora si tratti di opere di manutenzione, di riparazione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati a merci, prodotti e cose in genere conseguenti a smercio o difetto di fabbricazione”.
E tuttavia, a trovare applicazione nella fattispecie è quanto statuito in relazione a “R284
Copertura Plus” e, in particolare, con riguardo alla “RC Postuma”, ovvero che: “la garanzia, a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 3 punto 2, comprende la responsabilità civile derVAnte all' ai sensi di legge, per danni corporali e materiali cagionati a terzi (compresi i Parte_3
committenti) conseguenti ad errori o difetti di esecuzione dei suddetti lavori, purché svolti direttamente pagina 12 di 16 dall' o da suoi dipendenti, che si verifichino dopo l'ultimazione dei lavori stessi. Tale Parte_3
garanzia prevede l'applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% dell'importo di ciascun sinistro a cose, con il minimo di Euro 150,00 e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 150.000,00”. Le condizioni generali prevedono poi che: “L'estensione non comprende i danni: - alle cose installate e/o alle parti dell'impianto, delle attrezzature, dell'edificio
o dei veicoli che costituiscono l'oggetto diretto degli interventi di riparazione e/o manutenzione;
sono inoltre escluse le spese per le relative sostituzioni o riparazioni”.
11. Ciò posto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo affermato che le clausole di esclusione o limitazione della garanzia, presenti nelle polizze assicurative, non devono neutralizzare o traslare il rischio ad esclusivo vantaggio dell'assicuratore;
considerato che
in tal caso non soltanto le assicurazioni si trasformano in una fonte di rendita parassitaria, ma viene meno anche il corretto equilibrio tra la ripartizione del rischio e il premio versato.
In particolare, la Cassazione ha sostenuto che: “Nel regolamento contrattuale, di norma, si combinano tre tipologie di clausole: una prima, che disciplina l'oggetto dell'assicurazione in maniera ampia, se non addirittura amplissima;
una seconda, che esclude dalla garanzia una serie di danni;
una terza, che include nella copertura buona parte dei rischi prima esclusi, previo pagamento di un eventuale sovrappremio;
di conseguenza, posto che ogni delimitazione dell'oggetto del contratto determina uno spostamento dell'onere economico dall'assicuratore all'assicurato, tutte le volte in cui a ciò non faccia da contrappeso la riduzione del premio, la clausola di esonero o di limitazione della responsabilità potrebbe essere la spia del vantaggio che l'assicuratore si è ingiustificatamente riservato, non bastando evidentemente ad escluderlo il fatto che l'assicurato abbia consapevolmente accettato il piano propostogli dall'assicuratore. Si rileva, dunque, necessario verificare se il piano di distribuzione dei rischi soddisfi il requisito della causa in concreto “sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti” (Cass., Sez. Un., 24/09/2018, n.
22437; Cass. 25/06/2019, n. 16902) o se vi siano gli estremi di uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti, che è quanto si verifica allorchè venga messa in dubbio – proprio per la presenza di clausole di delimitazione del rischio – la ricorrenza dell'interesse effettivo di una delle parti pagina 13 di 16 per la stipulazione del contratto, sanzionando quelle pattuizioni che valgano ad assicurare un rischio nullo o cessato, rispettVAmente, per difetto originario, ex art. 1904 c.c., o sopravvenuto, ex art. 1896
c.c., della causa dello spostamento patrimoniale a carico del contraente, sicchè il premio non risulti sorretto da alcuna giustificazione, poichè difetta il rischio” (cfr. Cass. civ. 14595\2020).
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, secondo la Suprema Corte, sorge la necessità di fare corretta applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1366, 1367,1369 e 1370 c.c.
e, dunque, di una interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.) che non privi la previsione contrattuale di alcun senso effettivo (art. 1367 c.c.) e che risulti coerente con la natura e l'oggetto del contratto (art. 1369 c.c.) anche alla luce della disposizione di cui all'art. 1370 c.c., a fronte della quale l'incertezza sul significato da riconoscere alle clausole escludenti la copertura assicuratVA deve essere superata a favore dell'assicurato.
12. Orbene, tornando alla vicenda che ne occupa, poiché il contratto assicurativo ha ad oggetto la copertura di tutti i rischi conseguenti l'attività di officina meccanica di motori marini svolta da parte convenuta che prevede l'installazione, la manutenzione, la riparazione e la revisione di motori, sia in terra che a bordo delle imbarcazioni, ampliare la portata della copertura assicuratVA anche ai danni postumi, salvo escludere quelli alle cose che costituiscono l'oggetto diretto degli interventi di riparazione e/o manutenzione e le spese per le relative sostituzioni o riparazioni finisce per prVAre di sostanziale operatività il predetto ampliamento ed a comportare una preventVA limitazione di responsabilità tale da violare le norme in materia di allocazione del rischio, ed a svuotare di contenuto l'obbligazione della società assicuratrice fino a svilire la stessa causa del negozio giuridico. In definitVA, all'esito dell'attività ermeneutica imposta al magistrato, in considerazione delle coordinate predette, l'esclusione di che trattasi non può che considerarsi tamquam non esset.
13. La domanda di manleva avanzata dalla parte convenuta nei confronti della terza chiamata, pertanto, può trovare accoglimento con riguardo al risarcimento del danno subito dall'attrice, salva applicazione dello scoperto a carico dell'assicurato nella misura pagina 14 di 16 del 10%. Rientrano, inoltre, nell'ambito della copertura assicuratVA anche le spese legali, considerato che, in conformità all'artt. 1917 c.c., le condizioni generali prevedono che: “Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro
l' entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il Parte_3
danno cui si riferisce la domanda”.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., ed in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura e del valore della lite, nonché dell'attività processuale svolta, si quantificano in € 14.103,00 per compensi, oltre VA,
c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio. Stessa sorte seguono le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitVAmente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) in accoglimento delle domande attoree, accertato l'inadempimento contrattuale di la Controparte_1
condanna: i) alla restituzione in favore di di € 19.513,78, Parte_1
oltre interessi legali, nella misura di legge, dalla data dell'indebito pagamento;
ii) al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di Parte_1
di € 38.978,08, oltre rVAlutazione ed interessi sulla somma anno per anno
[...]
rVAlutata, dal 6.8.2017 sino alla data della pubblicazione della presente sentenza,
a decorrere da cui sono dovuti i soli interessi legali;
2) in accoglimento della domanda avanzata da Controparte_1
nei confronti di
[...] Controparte_2
condanna quest'ultima a manlevarla dal pagamento in favore dell'attrice
[...]
delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, salva applicazione dello scoperto a carico dell'assicurato nella misura del 10%, oltre che per quanto pagina 15 di 16 riguarda il pagamento delle spese di lite e di consulenza tecnica di cui ai punti 3)
e 5) che seguono;
3) condanna Controparte_1
a rifondere ad e spese di lite del presente giudizio
[...] Parte_1
che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre VA, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio;
4) condanna a rifondere in favore di Controparte_2 [...]
le spese di lite Controparte_1
del presente giudizio che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre VA,
c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio;
5) pone definitVAmente a carico di Controparte_1
le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate con
[...]
separato decreto.
Così deciso in Massa, in data 18.2.2025.
Il Giudice dott. Ilario Ottobrino
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