Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 3967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3967 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice dr. Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del 20.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n.569/2025 RG. Lav.
TRA
c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Cutrignelli
- ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi, ai
[...] sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dott. Vincenzo Romano
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato il 10.01.2025 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
deducendo: Controparte_1
- di essere stato assunto come docente con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2008 ed attualmente docente in servizio presso l'Istituto Superiore statale “Rita Levi Montalcini” di Quarto (NA), come si evince dai cedolini stipendiali;
- di aver presentato istanza di ricostruzione integrale della carriera dal quale si evinceva l'esclusione dal computo dell'annualità 2013, nonostante regolarmente svolta, a causa dell'introduzione del blocco degli scatti di anzianità per il triennio 2010-2013 ex art. 9, co. 1
e 2 del d.l. n. 78/2010 e ss. mm.;
- che l'applicata interpretazione normativa era errata e aveva comportato effetti ultronei al congelamento stipendiale per il periodo 2010/2013 e provocanti l'assenza del valore giuridico ed economico dell'annualità nello sviluppo della carriera del ricorrente a causa della sterilizzazione dell'annualità nel complessivo calcolo dell'anzianità di carriera, con
1
- che, per tale motivo, non aveva ottenuto la retribuzione corrispondente alla fascia di anzianità 15/20 già a decorrere dal 1.09.2020 (anno scolastico 2020/2021).
Tanto premesso, richiamata la Sentenza della Cass. civ., Sez. Lav., 11.06.2024 n. 16133, ha concluso per sentire accogliere le seguenti domande:
<A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
B) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta
l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante, e precisamente nella fascia dei “15 - 20” anni di servizio a decorrere dal 01/09/2020 (a.s. 2020/2021);
C) per l'effetto, condannare il ad effettuare alla Controparte_1 rivalutazione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante, e precisamente nella fascia dei “15 - 20” anni di servizio a decorrere dal
01/09/2020 (a.s. 2020/2021);
D) conseguentemente, condannare il al pagamento di tutte Controparte_1 le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, determinate in € 3.168,47
(tremilacentosessantotto/47), compresi i ratei di tredicesima mensilità, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
E) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o l'annullamento, o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di carriera, recante prot. n. 109/FP del 18 ottobre 2010, adottato dall'Istituto
Superiore Statale “Rita Levi Montalcini” di Quarto (NA).> Con vittoria di spese ed attribuzione.
Con memoria depositata in data 15.04.2025 si costituivano in giudizio il
[...]
e l' eccependo e Controparte_1 Controparte_1 deducendo:
- la sussistenza del difetto di legittimazione passiva e la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'istituto scolastico e del Ministero dell'Economia e delle
Finanze;
2 - la infondatezza della domanda, in quanto l'Amministrazione scolastica avrebbe agito conformemente alla normativa vigente, poiché l'annualità 2013 non era utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalla contrattazione collettiva.
Tanto premesso, ha chiesto che questo giudice volesse:
1) in via pregiudiziale, disporre l'integrazione del contraddittorio;
2) in via principale, rigettare la domanda formulata dalla ricorrente, perché infondata in fatto e in diritto;
3) rigettare la richiesta di riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione economica.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
*****
Il ricorso è fondato, secondo le argomentazioni espresse da altri giudici di questa Sezione
Lavoro in analoghi giudizi ( v. sent. GL dott. P. Coppola in RG. 26989/2024).
Preliminarmente, in ordine al difetto di legittimazione passiva, la quale, a parere di parte resistente, sarebbe da attribuirsi all'istituzione scolastica, si osserva che il dirigente scolastico provvede alla ricostruzione di carriera quale organo del convenuto. CP_1
Deve, pertanto, rigettarsi l'eccezione di cui sopra.
Quanto al merito, il G.L. ritiene di dover aderire all'orientamento da ultimo espresso dalla
Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 16133/2024 del 11.06.2024 nella quale viene confermato il pieno valore giuridico all'anno 2013 nel computo dell'anzianità di servizio.
Utile è l'inciso della Suprema Corte: “… le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che stese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di “Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego” (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento dello scopo), senza influire negativamente sulla carriera ai fini giuridici.” (Ord. Cass. n. 16133/2024).
La diversa e contraria interpretazione, effettuata nel caso di specie dall'Amministrazione scolastica, comporta, come affermato dalla stessa Corte, un'estensione della “portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate”.
3 Deve rilevarsi, infatti, che la deroga normativa alle progressioni economiche per un dato periodo non comporti implicitamente l'esclusione del medesimo periodo dal computo dell'anzianità di servizio.
Nel caso concreto, invero, dall'esame del decreto di ricostruzione della carriera del
Dirigente Scolastico ” del 29.09.2011 (doc. 4 prod. ric.) nonché dallo Stato Controparte_2
Matricolare completo versato in atti dal (cfr. in atti) emerge che il ricorrente è CP_1 stato collocato nella fascia stipendiale 9/14 a decorrere dal 1.09.2015 laddove egli, tenuto conto della assunzione in ruolo a decorrere dal 1.09.2008 e di n. 3 anni di anzianità pre- ruolo riconosciuti dall'Amministrazione, aveva diritto ad essere collocato nella fascia 9/14 a decorrere dal 1.09.2014, quindi nella fascia stipendiale 15/20 a decorrere dal 1.09.2020 (v.
Tabelle Contrattuali in atti).
Per tali ragioni, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla ricostruzione di carriera con l'inclusione nel computo degli anni di anzianità di servizio dell'anno 2013 e, conseguentemente, l'attribuzione della fascia stipendiale 9/14 con decorrenza dall'anno scolastico 2014/2015 e della fascia stipendiale 15/20 a decorrere dall'anno scolastico
2020/2021; va affermato altresì il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate per effetto del corretto inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente maturata.
In ordine al quantum delle differenze retributive, appaiono condivisibili i conteggi allegati al ricorso sviluppati conformemente ai parametri normativi e contrattuali ( cfr. in atti).
Nei termini sin qui illustrati va dunque accolta la domanda e pronunciata condanna della
Amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate in virtù del corretto inquadramento del ricorrente nella fascia stipendiale 15-20 a decorrere dal 1.09.2020 per come richiesto, quantificate in euro 3.168,47 per il periodo intercorso dal 01/09/2020 al
31/12/2024, oltre interessi legali dalla data di maturazione mensile di ciascuna componente del credito al saldo.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore delle cause, della attività svolta, del carattere seriale delle questioni affrontate e della riunione dei giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso ed accerta il diritto di alla integrale inclusione ai Parte_1 fini giuridici ed economici dell'anno 2013 nell'anzianità di servizio complessivamente maturata nonché il diritto del ricorrente alla relativa ricostruzione di carriera;
2) condanna, per l'effetto, il alla conseguenziale Controparte_1 ricostruzione della carriera dell'istante;
4 3) condanna il al pagamento in favore di parte Controparte_1 ricorrente della somma di euro 3.168,47 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali dalla data di maturazione mensile di ciascuna componente del credito al saldo;
4) condanna il al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € 1.314,00, oltre rimborso spese forfettarie IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore costituito .
NAPOLI, lì 20/05/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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