TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 13/05/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
n. 284/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 284/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CLAUDIA PAPINI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CLAUDIA PAPINI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA
( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta C.F._2 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 7.3.2025, agisce nei confronti Parte_1
Contr del al fine di ottenere il riconoscimento integrale del servizio di ruolo svolto quale collaboratore scolastico nel passaggio al profilo assistente amministrativo, escludendo la temporizzazione, premette: - che con il decreto prot. n. 929 del 18/02/2022 dell'IIS Colonna di Arezzo
MA RC veniva confermato in ruolo quale collaboratore scolastico, con decorrenza giuridica dal 01.09.2000 ed economica dal 01.09.2001;
- che decreto prot. N. 930 del 18/02/2022 emesso dall'Istituto Magistrale
Liceo Statale Vittoria Colonna di Arezzo, si provvedeva al nuovo inquadramento economico e giuridico per l'esponente, nel profilo professionale superiore di
Assistente Amministrativo, con decorrenza giuridica ed economica dal
01/09/2020, riconoscendogli a decorrere da tale data un'anzianità di servizio di anni 18, mesi 10 e giorni 25 (calcolata con il metodo della temporizzazione), collocandolo in fascia stipendiale 15, in luogo di anni 21, mesi 4 e giorni 3.
Che decreto prot. 8990 del 17/12/2024, emesso dall'Istituto Magistrale
Liceo Statale Vittoria Colonna di Arezzo, veniva decretato all'art.1 che, per effetto delle anzianità valutate, a veniva riconosciuta alla data del Parte_1
06/10/2022, un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 21;
Con lettera Prot. 1312/7.2 del 24/02/2023 (doc.5), il ricorrente chiedeva il riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nel corso dell'anno 2013.
Nel passaggio di profilo da Collaboratore scolastico ad Assistente
Amministrativo (01/09/2020), il ricorrente deduce l'erroneità del decreto di ricostruzione della propria carriera, in quanto effettuata sulla base del meccanismo della c.d. “temporizzazione” ex art. 6 DPR 345/1983.
Il ricorrente ritiene che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere applicato il più favorevole metodo della ricostruzione della carriera ex art.4, comma 13, DPR 399/1988.
Pertanto la P. A. ha valutato solo parzialmente il servizio preruolo.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente il resistente chiedendo la reiezione CP_1
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto oltre che parzialmente prescritta.
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene trattata per iscritto – e contestualmente decisa – all' odierna camera di consiglio non partecipativa, previo scambio di note fra le parti.
2 Il ricorso è fondato e appare meritevole d'accoglimento.
Occorre preliminarmente rilevare che parte ricorrente ha depositato diffida interruttiva della prescrizione datata 24/02/2023 (Cfr. doc. n. 5 ricorso), regolarmente protocollata, dalla cui data dovranno calcolarsi le differenze retributive per i cinque anni a ritroso, quindi dal 24/02/2018.
Nel merito, è opportuno sottolineare che nel passaggio di profilo da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo, il ricorrente deduce l'erroneità del decreto di ricostruzione della carriera, in quanto effettuata sulla base del meccanismo della “temporizzazione” ex art. 6 DPR 345/1983, in luogo del più favorevole metodo della ricostruzione della carriera ex art.4, comma 13,
DPR 399/1988.
Non è stato assolutamente provato da parte resistente che, al momento del passaggio al profilo professionale superiore, il ricorrente sia stato messo nella condizione di scegliere tra ricostruzione della carriera e temporizzazione e che, consapevolmente, abbia rinunciato alla ricostruzione della carriera, sottoscrivendo la scelta.
La scelta del meccanismo della “temporizzazione” è stata fatta dall'amministrazione resistente in automatico, senza il coinvolgimento del ricorrente.
Peraltro non appare contestato da parte resistente che con decreto prot. N.
930 del 18/02/2022 (Cfr. doc. n. 2 ricorso), si provvedeva al nuovo inquadramento economico e giuridico per parte ricorrente, nel profilo professionale superiore di Assistente Amministrativo, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2020 e che gli è stata riconosciuta, a decorrere da tale data, un'anzianità di servizio di anni 18, mesi 10 e giorni 25 (calcolata con il metodo della temporizzazione), collocandolo in fascia stipendiale 15, in luogo di anni 21, mesi 4 e giorni 3, che gli avrebbe consentito il passaggio alla fascia stipendiale 21.
La problematica in esame è stata, in più occasioni, esaminata dalla magistratura che è intervenuta, soprattutto, in tema di personale docente fissando alcuni principi, qui di seguito esposti. In particolare, la sentenza della Cassazione
3 Civile- Sezioni Unite n.9144/2016 ha censurato la prassi osservata dal
[...]
e ha riconosciuto il diritto alla ricostruzione integrale della Controparte_1
carriera, e non già nei limiti della temporizzazione : “In tema di passaggi di ruolo del personale docente per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 DPR
417/1974 e art 57 della legge 312/1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione”.
Così la Corte di cassazione ha a più riprese ribadito, in un'ottica di coordinamento rispetto ai principi comunitari, che l'art 57 della legge 312/1980 deve essere interpretato nel senso di ampliare la previsione dell'art 83 DPR
417/1974, attinente alla valutazione del servizio pregresso mediante ricostruzione di carriera, anche per i casi in cui il passaggio di ruolo avvenga verticalmente verso un ruolo superiore, come nel caso di specie (cfr. Cass. Civ. Sez lav.
4877/2020).
Neppure il resistente ha dato alcuna prova di pagamenti di CP_1
emolumenti o altre somme che sarebbero state corrisposte al ricorrente, pertanto l'eccezione di compensazione dovrà essere respinta.
Quanto alle richieste relative all'anno 2013, la Corte di Cassazione Civile,
Sez. lavoro, con l'ordinanza n.16133 del 11/06/2024, ha sancito il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici, così pronunciando: “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1 comma 1, lett.b, del DPR n.122 del
2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e
2012 dall'art 9, comma 23, del D.L. n.78 del 2010, convertito in legge n.122 del
2010- sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale (art.14 disp.prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico” (così la rubrica dell'art.9 del D.L. n.78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione di carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da
4 esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera ai fini giuridici”.
Sulla questione si è pronunciata anche la Corte di Appello di Firenze con la sentenza n.66 del 30/01/2024 : “Il Collegio concorda con l'appellante quanto al riconoscimento dell'anno 2013 dal punto di vista giuridico, ovvero come anno di servizio utile da includere nel complessivo servizio prestato ai fini della fascia di anzianità. (omissis) l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico. Il Collegio dissente dal Tribunale a proposito del fatto che il blocco economico di singoli anni possa produrre effetti non limitati nel tempo a quel medesimo periodo, bensì estesi al futuro coinvolgendo l'intera carriera e precludendo l'inserimento nell'anzianità di servizio dei medesimi anni bloccati, i quali giuridicamente finirebbero così per perdere il loro rilievo in modo definitivo” (cfr. Corte Appello Firenze n.32104/2024; n.92/2025).
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve dunque essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1, ACCERTA e DICHIARA il diritto del ricorrente al riconoscimento integrale del servizio di ruolo prestato come Collaboratore scolastico all'atto del suo passaggio al profilo superiore di Assistente amministrativo e al al riconoscimento giuridico dell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera;
5
2. CONDANNA l'Amministrazione resistente a procedere all'emissione di un nuovo decreto di inquadramento, che valuti integralmente il servizio prestato nel passaggio di ruolo da Collaboratore scolastico ad Assistente amministrativo, con inclusione anche dell'anno 2013 nel computo dell'anzianità di servizio ai fini della progressione economica e al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione dell'anzianità di servizio interamente valutata nei termini sopra indicati (dal 24/02/2018 per effetto del termine quinquennale di prescrizione in virtù dei dimostrati atti interruttivi), oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3. CONDANNA il resistente al pagamento – in favore di parte CP_1 ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 13/05/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 284/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CLAUDIA PAPINI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CLAUDIA PAPINI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA
( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta C.F._2 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 7.3.2025, agisce nei confronti Parte_1
Contr del al fine di ottenere il riconoscimento integrale del servizio di ruolo svolto quale collaboratore scolastico nel passaggio al profilo assistente amministrativo, escludendo la temporizzazione, premette: - che con il decreto prot. n. 929 del 18/02/2022 dell'IIS Colonna di Arezzo
MA RC veniva confermato in ruolo quale collaboratore scolastico, con decorrenza giuridica dal 01.09.2000 ed economica dal 01.09.2001;
- che decreto prot. N. 930 del 18/02/2022 emesso dall'Istituto Magistrale
Liceo Statale Vittoria Colonna di Arezzo, si provvedeva al nuovo inquadramento economico e giuridico per l'esponente, nel profilo professionale superiore di
Assistente Amministrativo, con decorrenza giuridica ed economica dal
01/09/2020, riconoscendogli a decorrere da tale data un'anzianità di servizio di anni 18, mesi 10 e giorni 25 (calcolata con il metodo della temporizzazione), collocandolo in fascia stipendiale 15, in luogo di anni 21, mesi 4 e giorni 3.
Che decreto prot. 8990 del 17/12/2024, emesso dall'Istituto Magistrale
Liceo Statale Vittoria Colonna di Arezzo, veniva decretato all'art.1 che, per effetto delle anzianità valutate, a veniva riconosciuta alla data del Parte_1
06/10/2022, un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 21;
Con lettera Prot. 1312/7.2 del 24/02/2023 (doc.5), il ricorrente chiedeva il riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nel corso dell'anno 2013.
Nel passaggio di profilo da Collaboratore scolastico ad Assistente
Amministrativo (01/09/2020), il ricorrente deduce l'erroneità del decreto di ricostruzione della propria carriera, in quanto effettuata sulla base del meccanismo della c.d. “temporizzazione” ex art. 6 DPR 345/1983.
Il ricorrente ritiene che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere applicato il più favorevole metodo della ricostruzione della carriera ex art.4, comma 13, DPR 399/1988.
Pertanto la P. A. ha valutato solo parzialmente il servizio preruolo.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente il resistente chiedendo la reiezione CP_1
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto oltre che parzialmente prescritta.
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene trattata per iscritto – e contestualmente decisa – all' odierna camera di consiglio non partecipativa, previo scambio di note fra le parti.
2 Il ricorso è fondato e appare meritevole d'accoglimento.
Occorre preliminarmente rilevare che parte ricorrente ha depositato diffida interruttiva della prescrizione datata 24/02/2023 (Cfr. doc. n. 5 ricorso), regolarmente protocollata, dalla cui data dovranno calcolarsi le differenze retributive per i cinque anni a ritroso, quindi dal 24/02/2018.
Nel merito, è opportuno sottolineare che nel passaggio di profilo da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo, il ricorrente deduce l'erroneità del decreto di ricostruzione della carriera, in quanto effettuata sulla base del meccanismo della “temporizzazione” ex art. 6 DPR 345/1983, in luogo del più favorevole metodo della ricostruzione della carriera ex art.4, comma 13,
DPR 399/1988.
Non è stato assolutamente provato da parte resistente che, al momento del passaggio al profilo professionale superiore, il ricorrente sia stato messo nella condizione di scegliere tra ricostruzione della carriera e temporizzazione e che, consapevolmente, abbia rinunciato alla ricostruzione della carriera, sottoscrivendo la scelta.
La scelta del meccanismo della “temporizzazione” è stata fatta dall'amministrazione resistente in automatico, senza il coinvolgimento del ricorrente.
Peraltro non appare contestato da parte resistente che con decreto prot. N.
930 del 18/02/2022 (Cfr. doc. n. 2 ricorso), si provvedeva al nuovo inquadramento economico e giuridico per parte ricorrente, nel profilo professionale superiore di Assistente Amministrativo, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2020 e che gli è stata riconosciuta, a decorrere da tale data, un'anzianità di servizio di anni 18, mesi 10 e giorni 25 (calcolata con il metodo della temporizzazione), collocandolo in fascia stipendiale 15, in luogo di anni 21, mesi 4 e giorni 3, che gli avrebbe consentito il passaggio alla fascia stipendiale 21.
La problematica in esame è stata, in più occasioni, esaminata dalla magistratura che è intervenuta, soprattutto, in tema di personale docente fissando alcuni principi, qui di seguito esposti. In particolare, la sentenza della Cassazione
3 Civile- Sezioni Unite n.9144/2016 ha censurato la prassi osservata dal
[...]
e ha riconosciuto il diritto alla ricostruzione integrale della Controparte_1
carriera, e non già nei limiti della temporizzazione : “In tema di passaggi di ruolo del personale docente per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 DPR
417/1974 e art 57 della legge 312/1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione”.
Così la Corte di cassazione ha a più riprese ribadito, in un'ottica di coordinamento rispetto ai principi comunitari, che l'art 57 della legge 312/1980 deve essere interpretato nel senso di ampliare la previsione dell'art 83 DPR
417/1974, attinente alla valutazione del servizio pregresso mediante ricostruzione di carriera, anche per i casi in cui il passaggio di ruolo avvenga verticalmente verso un ruolo superiore, come nel caso di specie (cfr. Cass. Civ. Sez lav.
4877/2020).
Neppure il resistente ha dato alcuna prova di pagamenti di CP_1
emolumenti o altre somme che sarebbero state corrisposte al ricorrente, pertanto l'eccezione di compensazione dovrà essere respinta.
Quanto alle richieste relative all'anno 2013, la Corte di Cassazione Civile,
Sez. lavoro, con l'ordinanza n.16133 del 11/06/2024, ha sancito il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici, così pronunciando: “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1 comma 1, lett.b, del DPR n.122 del
2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e
2012 dall'art 9, comma 23, del D.L. n.78 del 2010, convertito in legge n.122 del
2010- sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale (art.14 disp.prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico” (così la rubrica dell'art.9 del D.L. n.78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione di carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da
4 esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera ai fini giuridici”.
Sulla questione si è pronunciata anche la Corte di Appello di Firenze con la sentenza n.66 del 30/01/2024 : “Il Collegio concorda con l'appellante quanto al riconoscimento dell'anno 2013 dal punto di vista giuridico, ovvero come anno di servizio utile da includere nel complessivo servizio prestato ai fini della fascia di anzianità. (omissis) l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico. Il Collegio dissente dal Tribunale a proposito del fatto che il blocco economico di singoli anni possa produrre effetti non limitati nel tempo a quel medesimo periodo, bensì estesi al futuro coinvolgendo l'intera carriera e precludendo l'inserimento nell'anzianità di servizio dei medesimi anni bloccati, i quali giuridicamente finirebbero così per perdere il loro rilievo in modo definitivo” (cfr. Corte Appello Firenze n.32104/2024; n.92/2025).
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve dunque essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1, ACCERTA e DICHIARA il diritto del ricorrente al riconoscimento integrale del servizio di ruolo prestato come Collaboratore scolastico all'atto del suo passaggio al profilo superiore di Assistente amministrativo e al al riconoscimento giuridico dell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera;
5
2. CONDANNA l'Amministrazione resistente a procedere all'emissione di un nuovo decreto di inquadramento, che valuti integralmente il servizio prestato nel passaggio di ruolo da Collaboratore scolastico ad Assistente amministrativo, con inclusione anche dell'anno 2013 nel computo dell'anzianità di servizio ai fini della progressione economica e al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione dell'anzianità di servizio interamente valutata nei termini sopra indicati (dal 24/02/2018 per effetto del termine quinquennale di prescrizione in virtù dei dimostrati atti interruttivi), oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3. CONDANNA il resistente al pagamento – in favore di parte CP_1 ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 13/05/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
6