TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 283
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Decreto presidenziale 21 novembre 2025
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Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005 e art. 15, comma 3, L. n. 108/1968

    Il Tribunale ha ritenuto che la soglia di sbarramento debba essere calcolata sui voti delle sole liste circoscrizionali, come previsto dalla normativa nazionale e regionale, escludendo i voti espressi per i soli candidati Presidenti.

  • Rigettato
    Errata determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale

    Poiché il ricorso è stato rigettato nel merito riguardo al calcolo della soglia di sbarramento, anche questa domanda accessoria è stata respinta.

  • Rigettato
    Vizi procedurali nel calcolo dei voti validi

    La censura è stata respinta in quanto il calcolo dei voti validi è stato ritenuto corretto dal Tribunale.

  • Rigettato
    Interpretazione della normativa elettorale

    Il Tribunale ha rigettato questa domanda poiché ha ritenuto corretto il calcolo della soglia di sbarramento basato sui voti delle liste circoscrizionali.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3 e 48 Cost.

    La questione è stata ritenuta manifestamente infondata poiché la discrezionalità del legislatore regionale nel definire le soglie di sbarramento è legittima e la scelta di non computare i voti ai soli candidati Presidenti nel calcolo della soglia per le liste circoscrizionali è coerente con il quadro normativo e non discriminatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 283
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 283
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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