Decreto presidenziale 21 novembre 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00283/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01597/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1597 del 2025, proposto da:
Ugo Vetere, rappresentato e difeso dagli avvocati Adolfo Santoro, Ugo Vetere, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, Ufficio Centrale Regionale, non costituiti in giudizio;
nei confronti
di RI RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessio Tuccini, Marco RO, con domicilio eletto presso lo studio Alessio Tuccini in Roma, via Giunio Bazzoni 3;
VI AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Cilurzo, Alessio Giuseppe Colistra, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l’annullamento e per la correzione
- del risultato delle operazioni per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria, svoltesi nei giorni 5 e 6 ottobre 2025, con assegnazione alla lista “ IU Presidente ”, circoscrizione nord, dei seggi spettanti ed attribuibili in numero di tre e non già di due, per come indicato nel verbale modello 283 AR, allegato n. 8;
- del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale centrale regionale presso la Corte di Appello di Catanzaro del 27.10.2025 e dei relativi allegati, in particolare, nella parte in cui ha dichiarato che la lista “ Noi Moderati ” ha riportato la percentuale di voti validi del 4,5%;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, anche allo stato non conosciuti, tra i quali, senza pretesa di completezza e per quanto di interesse, i verbali degli uffici circoscrizionali e gli atti di proclamazione degli eletti al consiglio Regionale della Calabria;
nonché
per l'accertamento e la dichiarazione che nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale la lista “ Noi Moderati ” non ha superato la soglia del 4%.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RI RO e di VI AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. RT TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’avv. Ugo Vetere -candidato nella circoscrizione elettorale nord al Consiglio regionale della Calabria nella lista “ IU Presidente ”- agisce per l’annullamento dell’esito delle elezioni tenutesi il 5 e 6 ottobre 2025 e dei verbali dell’ufficio centrale regionale di proclamazione degli eletti, nella parte in cui sono stati attributi due seggi alla lista “ Noi Moderati ”, chiedendo altresì la correzione del risultato elettorale, l’esclusione della lista “ Noi Moderati ” dal riparto dei seggi e la rideterminazione del quoziente elettorale circoscrizionale, con assegnazione di un ulteriore seggio nella circoscrizione nord alla lista “ IU Presidente ” e propria conseguente elezione a Consigliere regionale.
Il deducente espone che all’indicata competizione elettorale hanno partecipato tre raggruppamenti, con rispettivi candidati alla presidenza BE IU, QU ID e CO NO.
Il primo raggruppamento era formato dalle liste “ Lega per Salvini - Calabria ”, “ OR IT ”, “ Sud chiama Nord ”, “ IU Presidente ”, “ Fratelli d’IT ”, “ Noi Moderati ”, “ AZ NA ” e “ OR RR ”.
In esito alle votazioni l’esponente ha ottenuto 3.416 preferenze, risultando il primo dei non eletti nella lista “ IU Presidente ”, cui sono stati attribuiti nella circoscrizione nord due seggi, con elezione a Consiglieri regionali di GI AP e ROria UR.
In particolare, sulla base delle verifiche eseguite dall’ufficio centrale regionale presso la Corte di Appello di Catanzaro, le liste hanno ottenuto 758.710 voti validi complessivi e i candidati alla carica di Presidente 792.723 preferenze, quindi 34.013 voti in più rispetto alle prime.
È stato quindi eletto Presidente della Regione BE IU con 453.880 voti, pari al 57,26%, secondo si è classificato QU ID con 330.673 voti, pari al 41,74% e terzo CO NO con 8.170 voti, pari all’1,01%, cifra non sufficiente al raggiungimento della soglia di sbarramento del 4%.
La coalizione guidata dal Presidente IU ha beneficiato del premio di maggioranza previsto dalla normativa elettorale regionale e nell’ambito dell’indicata coalizione la lista “ Noi Moderati ” ha ottenuto 30.729 preferenze, pari a 4,05% dei voti.
L’ufficio centrale regionale ha quindi determinato la percentuale dei voti validi in applicazione dell’art. 15, comma 4, L. n. 108/1968 e dell’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005, prendendo quale riferimento, con riguardo al candidato Presidente, la cifra elettorale di 792.723 voti conseguita da ciascun candidato a Presidente in tutte le circoscrizioni, mentre per la distribuzione dei seggi alle singole liste ha sommato le cifre elettorali di ciascun gruppo collegato in coalizione, ovvero 758.710 voti, sulla sola base dei quali ha calcolato la soglia di sbarramento del 4%. Ciò, ai sensi dell’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005, secondo cui “ non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell’8%, non abbia ottenuto, nell’intera Regione almeno il 4% dei voti validi ”.
Ne consegue che la soglia del 4% è stata calcolata non sul totale dei voti dell’intera competizione elettorale, 792.723, ma solo sul totale dei voti delle liste, 758.710, con esclusione pertanto delle preferenze assegnate ai soli candidati Presidenti.
In ragione di ciò, la lista “ Noi Moderati ” ha conseguito l’indicata percentuale del 4,05%, superando la soglia di sbarramento.
Sostiene quindi il deducente che se il descritto calcolo fosse stato eseguito sul totale dei voti validi -sommando pertanto a quelli conseguiti dalle singole liste anche quelli ottenuti dai soli candidati Presidenti- tale lista non avrebbe ottenuto la percentuale sufficiente a raggiungere la soglia di sbarramento, con conseguente sottrazione dei due seggi assegnati, ridistribuzione dei voti tra le rimanenti liste e assegnazione di un ulteriore seggio alla lista “ IU Presidente ”, in cui egli risulta primo dei non eletti.
Il ricorrente denuncia quindi l’illegittimità degli atti di proclamazione degli eletti al Consiglio regionale per violazione degli artt. 3, 48 Cost., della L.R. n. 1/2005 e della L. n. 108/1968 e con successiva e distinta memoria ha sollevato in via subordinata una questione di legittimità costituzionale.
2. La Regione Calabria, regolarmente intimata, non si è costituita.
3. Si è costituito l’avv. VI AR, eletto al Consiglio regionale nella circoscrizione centro nella lista “ Noi Moderati ”.
Il controinteressato ha eccepito l’inammissibilità della domanda di annullamento degli atti di proclamazione degli eletti, potendo il deducente agire soltanto per la correzione del risultato, nonché l’inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza, replicando poi nel merito alle censure.
4. SI RI RO, eletto al Consiglio regionale nella circoscrizione nord nella lista “ Noi Moderati ”, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 12171 del 28.08.2025, con cui è stata affidata la stampa del materiale elettorale, con le relative istruzioni e approvazione di tutti i modelli utilizzati dagli uffici circoscrizionali, deducendo poi sull’infondatezza delle doglianze.
5. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026, in vista della quale sono state depositate memorie di replica, la causa, previa discussione, è stata trattenuta in decisione.
6. In via preliminare si impone il vaglio dei rilievi processuali formulati dai controinteressati VI AR e RI RO.
6.1. Nello specifico, da disattendere è l’eccezione, non del tutto perspicua, di inammissibilità del ricorso, nella parte in cui l’esponente ha chiesto l’annullamento degli atti di proclamazione degli eletti, potendo egli agire soltanto per la correzione del risultato, essendo un elettore.
Invero, nello sviluppo del procedimento elettorale l’atto di proclamazione degli eletti è il provvedimento finale con portata lesiva, la cui impugnazione è prescritta dall’art. 130, comma 1, c.p.a., a mente del quale “ contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti ”.
6.2. Sempre in rito, è altresì da respingere il rilievo di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dei decreti e dei capitolati di approvazione dei modelli 282-AR bis /I, 282-AR bis /II, 260-I-AR e 260-AR, del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 12171 del 28.08.2025 e della circolare del Ministero dell’Interno n. 79 del 3.10.2025.
Per mezzo di tali atti è stata affidata la stampa del materiale elettorale, con le relative istruzioni e approvazione di tutti i modelli utilizzati dagli uffici circoscrizionali e regionali per il conteggio dei voti, l’individuazione della soglia di sbarramento e la proclamazione degli eletti, con riferimento ai modelli 282-AR bis /I e 282-AR bis /II, riguardanti, rispettivamente, il prospetto dei “ voti validi ” riportati dai gruppi di liste circoscrizionali e quello dei “ voti validi ” riportati dalle liste regionali.
Ad ogni evidenza, tuttavia, a tali atti, funzionali a disciplinare profili strettamente materiali e organizzativi del procedimento elettorale, non può essere riconosciuta alcuna dirimente valenza di provvedimenti presupposti rispetto alla determinazione di proclamazione degli eletti, risultando peraltro le censure del ricorrente incentrate sull’esatta portata interpretativa dell’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005, in stretta correlazione alla modalità di calcolo della soglia di sbarramento del 4%.
6.3. Con un’ulteriore eccezione è prospettata l’inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza, poiché il riconteggio e la determinazione del diverso quoziente elettorale circoscrizionale, unilateralmente individuato dal ricorrente, non fornirebbero la sicura dimostrazione dell’attribuzione del seggio in suo favore.
Sul punto occorre osservare che dopo i controlli dell’ufficio centrale regionale sono risultati i seguenti voti: 792.723 ai candidati alla Presidenza della Regione; 758.710 alle liste circoscrizionali; 30.729 alla lista “ Noi Moderati ”, pari al 4,05%, con attribuzione alla stessa di due seggi consiliari.
La percentuale di sbarramento del 4% sopra indicata è ricavata dalla somma dei voti validi delle liste circoscrizionali, pari a 758.710, con esclusione di quelli ottenuti dai soli candidati a Presidente.
La somma dei voti alle liste e ai soli candidati a Presidente è invece di 792.723 e rispetto a tale parametro le 30.729 preferenze ottenute dalla lista “ Noi Moderati ” equivalgono al il 3,87% dei voti validi, cifra che si colloca al di sotto della soglia minima del 4%, determinando quindi la perdita dei due seggi allo stato invece assegnati a “ Noi Moderati ” e la diversa ripartizione dei medesimi.
Ciò chiarito ritiene il Tribunale Amministrativo che possa tuttavia prescindersi dallo scrutinio di quest’ultima eccezione e, quindi dalla verifica dell’eventuale assegnazione al ricorrente di uno degli indicati seggi, poiché il ricorso è infondato nel merito.
7. Possono pertanto essere esaminati i motivi di gravame.
7.1. Con un’unica e articolata censura il deducente lamenta la violazione dell’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005, per come interpretato dall’ufficio centrale regionale alla luce dell’art. 15, comma 3, lett. b) L. n. 108/1968.
Nello specifico, ad avviso del ricorrente l’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005, nel determinare la percentuale della soglia di sbarramento, reca l’inciso “ almeno il 4 per cento dei voti validi ”, il quale sul piano letterale implica che andrebbero considerati tutti i voti validamente espressi e pertanto anche quelli relativi ai soli candidati a Presidente. Inoltre, l’individuazione della soglia di sbarramento non potrebbe prescindere dalla commisurazione del grado di rappresentatività di ciascuna lista secondo l’insieme dei voti validi, nel quale sarebbero quindi da ricomprendere le preferenze in favore dei soli candidati a Presidente.
In tale prospettiva deporrebbe l’interpretazione di parte della giurisprudenza in materia di elezioni regionali e presso enti locali (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 25 gennaio 2021, n. 148; Consiglio di Stato, Sez. V, 6 marzo 2013, n. 1360), nonché l’ulteriore argomento secondo cui il voto al solo candidato Presidente risulterebbe, in presenza di un regime elettorale regionale senza possibilità di voto disgiunto, espressione di una precisa volontà politica, della quale occorrerebbe tenere conto al fine di misurare la rappresentatività delle varie compagini.
7.2. Le argomentazioni del ricorrente sono confutate dalle controparti, ad avviso delle quali non sarebbe pertinente la giurisprudenza amministrativa richiamata, poiché per un verso inerente alle elezioni regionali svoltesi in Puglia, in cui vige un distinto regime giuridico elettorale, e per altro verso riguardante elezioni comunali. In materia poi risulta già una pronuncia, la n. 1736/2010, del Tribunale Amministrativo, il quale ha statuito che il quoziente elettorale circoscrizionale delle elezioni regionali in Calabria debba essere individuato sulla scorta delle cifre elettorali delle sole liste circoscrizionali.
8. La domanda è da respingere, non ravvisando il Tribunale Amministrativo ragioni per discostarsi dai propri precedenti (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 19 luglio 2010, nn. 1735, 1736, 1737; 21 luglio 2005, n. 1362; Consiglio di Stato, Sez. V, 15 novembre 2005, n. 124).
Per come evidenziato, la doglianza dell’esponente è incentrata su un argomento letterale -evincibile dall’inciso “ voti validi ” contenuto nell’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005- su un argomento di ordine sistematico -cioè le preferenze espresse per i soli candidati a Presidente sarebbero comunque la proiezione di una volontà politica- nonché sul richiamo ad alcune posizioni della giurisprudenza favorevoli alla tesi sostenuta nel ricorso.
Rileva quindi il Collegio che la cornice normativa della presente controversia involge l’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005 -per il quale “ Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell’8 per cento, non abbia ottenuto, nell’intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi ”- e l’art. 15, comma 3, L. n. 108/1968, secondo cui “ l’Ufficio centrale circoscrizionale: a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione; b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell’effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista ”.
8.1. Tanto chiarito, rispetto all’argomento letterale non risulta persuasivo l’assunto che la locuzione “ voti validi ” ex art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005 debba essere intesa come comprensiva sia delle preferenze assegnate alle liste in sede circoscrizionale sia di quelle indirizzate ai soli candidati a Presidente.
Invero, la portata precettiva di tale locuzione va letta con riguardo sia al dato letterale sia al complessivo regime giuridico applicabile alle elezioni regionali della Calabria, evincibile dalla L. n. 108/1968 e dalla L.R. n. 1/2005.
Nello specifico, per come sopra evidenziato l’art. 15, comma 3, lett. a), b) L. n. 108/1968 individua il quoziente elettorale circoscrizionale per il riparto dei seggi con un riferimento alla “ cifra elettorale di ciascuna lista ” circoscrizionale. Il quoziente elettorale è quindi determinato da ciascun ufficio circoscrizionale mediante la divisione del totale delle cifre elettorali di tutte le liste circoscrizionali per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, non rinvenendosi quindi alcun riferimento alle preferenze assegnate ai soli candidati a Presidente.
Su tale presupposto letterale, l’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005 fissa al 4% la soglia di sbarramento delle liste circoscrizionali per l’ammissione al riparto dei seggi e il relativo calcolo deve conformarsi alla previsione contenuta nell’art. 15, comma 3, lett. b), L. n. 108/1968, assumendo pertanto quale parametro di riferimento i “ voti validi ” da intendersi riferiti delle sole liste circoscrizionali.
Nei casi in cui, invece, il legislatore regionale ha intesto assegnare un’ulteriore efficacia alla preferenza indicata dal cittadino, lo ha stabilito expressis verbis , per come previsto dall’art. 2, comma 2, L.R. n. 1/2005, in base al quale i consensi alle liste sono attribuiti anche al candidato a Presidente collegato ad esse.
A conferma di quanto prospettato, si osserva che i voti assegnati al solo Presidente, involgendo la governabilità della Regione, non hanno riflessi sulla costituzione del Consiglio regionale, cosicché il loro ipotetico conteggio nella individuazione della soglia di sbarramento del 4% per le liste circoscrizionali non risulterebbe funzionale alla stessa -inerente invece alla rappresentatività politica del Consiglio- e, infatti, l’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005 fissa la distinta soglia dell’8% per i candidati a Presidente e per le liste regionali ai medesimi collegati.
Alla luce della riportata interpretazione letterale e di sistema, la lettura atomistica dell’inciso “ voti validi ” propugnata dal ricorrente e comprensiva anche delle preferenze espresse in favore dei soli candidati a Presidente non è condivisibile, poiché disancorata e in palese contrasto con il complessivo tessuto normativo -costituito dal combinato disposto degli artt. 15 L. n. 108/1968 e 1, comma 3, L.R. n. 1/2005- entro cui è inserito il medesimo inciso.
8.2. Parimenti, non risulta persuasivo l’assunto che la preferenza accordata al solo candidato a Presidente sia espressione di una volontà politica, come tale non ignorabile in fase di individuazione della soglia di sbarramento.
Invero, seppur il voto al solo candidato a Presidente sia da considerarsi comunque proiezione di un convincimento politico dell’elettore, sebbene non riconducibile a nessuno degli schieramenti presenti nella competizione, nondimeno il legislatore regionale calabrese -discostandosi sul punto, come di seguito chiarito, dalla scelta del legislatore regionale pugliese- non ha introdotto alcuna deroga al criterio cristallizzato dal legislatore nazionale nell’art. 15, comma 3, lett. a), b) L. n. 108/1968.
A supporto di quanto finora evidenziato, torna utile il richiamo ai principi interpretativi già enunciati dal Tribunale Amministrativo in una controversia relativa alle modalità di determinazione della soglia del 4%, secondo cui la disposizione contenuta nella lett. b), comma 3, dell’art. 15 L.R. n. 108/1968 “ quale regola per il riparto dei seggi tra le liste assume quella della cifra elettorale di ciascuna di essa così escludendo sul piano logico, prima ancora che giuridico, ogni indebita commistione o sommatoria tra cifre elettorali di liste di diverso ambito e tipologia. In altri termini, il quoziente elettorale circoscrizionale, che va individuato al fine di attribuire ad ogni lista circoscrizionale i seggi spettanti, non può che conseguire dalle cifre elettorali delle sole liste circoscrizionali. Le cifre delle liste elettorali regionali saranno considerate solo quando dovrà stabilirsi chi, tra i candidati a presidente della Giunta Regionale ha ottenuto più voti, risultando quindi eletto ” (TA.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 19 luglio 2010, n. 1736).
8.3. Vanno poi disattese, sotto concorrente profilo, le ulteriori argomentazioni dell’esponente.
8.3.1. Nello specifico, la pronuncia del T.a.r. Puglia richiamata dal ricorrente, confermata in appello, ha statuito che nella Regione Puglia ai fini dell’individuazione della soglia di sbarramento nella competizione elettorale debbano computarsi anche le preferenze accordate ai soli candidati a Presidente (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 25 gennaio 2021, n. 148; Consiglio di Stato, Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5838).
Tuttavia, il diverso assunto interpretativo è basato sulla L.R. Puglia n. 2/2005, il cui art. 15, comma 4 -discostandosi sul punto dall’art. 15 L. n. 108/1968 e in termini speculari dalla L.R. Calabria n. 1/2005- stabilisce che “ L’Ufficio centrale regionale, …, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali: 1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale di ciascun candidato presidente, sommando le cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente in tutte le circoscrizioni; 2) determina il totale dei voti validi conseguiti nella regione sommando le cifre elettorali regionali di cui al numero 1 del presente comma ”.
Ad ogni evidenza, pertanto, il riportato precetto nel computo dei voti validi funzionali alla determinazione della soglia di sbarramento opera un espresso richiamo al totale dei voti validi della Regione, numero ricavabile dalla somma delle cifre elettorali ottenute dai singoli candidati a Presidente in tutte le circoscrizioni.
Emerge quindi, in riferimento alle riportate disposizioni regionali pugliesi, una distinta disciplina della competizione elettorale, che in modo coerente giustifica, ai fini dell’individuazione della soglia di sbarramento, la diversa rilevanza riconosciuta alle preferenze assegnate ai soli candidati a Presidente, rispetto a quanto previsto nel sistema elettorale regionale calabrese dagli artt. 15, comma 3, lett. a), b) L. n. 108/1968 e 1, comma 3, L.R. Calabria n. 1/2005.
8.3.2. Non risulta conferente, da ultimo, il riferimento all’interpretazione resa dalla giurisprudenza sull’art. 73 D. Lgs. n. 267/2000 (Consiglio di Stato, Sez. V, 6 marzo 2013, n. 1360), poiché relativa alla individuazione della soglia di sbarramento del 3% di per l’elezione a Sindaco in un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti e possibilità di voto disgiunto, inerente quindi ad una fattispecie non sovrapponibile all’individuazione delle preferenze che devono concorrere alla determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale in una competizione regionale.
9. Residua l’esame della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005, per violazione degli artt. 3 e 48 Cost, sollevata con memoria del 24.01.2026, profilo da ritenersi assorbente rispetto alle censure dedotte in ricorso per i medesimi aspetti in relazione alle stesse disposizioni costituzionali.
Secondo le deduzioni dell’esponente tale meccanismo risulterebbe inoltre lesivo dell’art. 48, comma 2, Cost., ai sensi del quale “ Il voto è personale ed eguale, libero e segreto ”, perché in realtà il voto dell’elettore al solo candidato a Presidente non avrebbe la medesima valenza della preferenza indirizzata anche alla lista, non essendo computato ai fini della determinazione del quoziente elettorale, ledendosi al contempo il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., perché sarebbe irragionevole che nella determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tenga conto anche dei voti ai candidati a Presidente, essendo comunque espressivi di una scelta politica.
L’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005, dunque, se letto nel senso sostenuto dall’ufficio centrale regionale, comprimerebbe la volontà della parte di elettori, che hanno attribuito capacità di governo non a una specifica lista, bensì al solo candidato Presidente, anche perché le sorti del governo regionale affidato al Presidente della Giunta non possono essere considerate disgiunte dalla dinamica degli equilibri politici che conducono alla composizione dell’organo consiliare. Come la giurisprudenza amministrativa ha ben evidenziato, inoltre, l’inclusione dei voti al solo Presidente nel denominatore della soglia serve a evitare che liste estremamente deboli entrino in Consiglio sfruttando solo la componente proporzionale e il traino del Presidente; scoraggiare liste-civetta; garantire coerenza tra consenso al Presidente e peso dei gruppi consiliari che lo sostengono, in linea con il principio “ simul stabunt, simul cadent ” (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 25 gennaio 2021, n. 148).
La questione è manifestamente infondata.
Occorre osservare in via preliminare che la disciplina elettorale regionale è il riflesso della competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, per come indicata nell’art. 122, comma 1, Cost., a mente del quale “ il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi ”. In attuazione dell’indicata previsione, l’art. 1 L. n. 165/2004 ha fissato in via esclusiva i princìpi fondamentali concernenti il sistema di elezione, mentre l’art. 4 ha previsto che “ le Regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali: a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze ”.
In linea con l’indicato quadro normativo, la Corte Costituzionale ha statuito che “ la previsione di soglie di sbarramento e quella delle modalità per la loro applicazione, …, sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica, e contribuire alla governabilità ” (Corte Costituzionale, 24 settembre 2015, n. 193).
In tale prospettiva, la scelta operata dal legislatore regionale calabrese di considerare ai fini della determinazione della soglia di sbarramento i soli voti di lista e non anche le preferenze espresse in favore dei candidati a Presidente non si palesa lesiva dei richiamati precetti costituzionali.
Essa, invero, risulta la proiezione dell’esercizio di una discrezionalità legislativa non discriminatoria, in quanto l’elettore in modo consapevole indirizza la preferenza al solo candidato alla Presidenza, cosicché tale preferenza è coerentemente computata per l’elezione del Presidente della Regione e, in termini altrettanto coerenti, è legittima l’opzione legislativa di non conferirle alcun rilievo nel calcolo delle quote circoscrizionali, incentrato sui soli voti di lista per la determinazione della soglia di sbarramento del 4%.
10. Il ricorso è pertanto respinto.
11. La peculiarità e la complessità della controversia consentono di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE RE, Presidente
RT TO, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT TO | GE RE |
IL SEGRETARIO