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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/12/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 1319 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 25/11/2025), nella causa n. 1319/2022 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to MASALA TULLIO, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. Controparte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha dedotto di essere insegnante di scuola Parte_1 per l'infanzia, a tempo indeterminato, presso l'Istituto Comprensivo Brigata Sassari;
di essere stata sospesa dal servizio per mancata vaccinazione covid in forza dell'art. 4 ter comma 3 D.L. n. 44/21 conv. con modif. dalla Legge n. 76/21 con provvedimento prot. 2369/07 del 21/01/2022 (doc. 4), durante un periodo di malattia iniziato il 14/09/2021 e concluso il 18/04/22 (doc. 1); di aver manifestato la volontà di vaccinarsi al rientro in servizio (doc. 3); di aver nelle more ottenuto il c.d. green–pass a causa dell'intervenuto contagio da covid 19 e di aver regolarmente ripreso servizio al termine del periodo di malattia;
di aver inviato diffida inviata a mezzo PEC in data 23/05/2022 (doc. n.6); ha lamentato l'illegittimità della sospensione dal servizio e dalla retribuzione posto che il rapporto di lavoro era già sospeso per un'altra causa legittima, la malattia, in virtù del principio di priorità della causa sospensiva;
ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1)- ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta;
2)- nel merito, dichiarare illegittimo, nullo, annullabile e/o inefficace il provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione intimato dal
1 Dirigente scolastico in data 21.01.2022, prot. 2369/07 e per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento di tutte le retribuzioni dovute durante il periodo di sospensione dal lavoro, oltre interessi e rivalutazione fino al saldo;
con relativa regolarizzazione contributiva.
3)- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari. “
− parte convenuta si è costituita Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della sola domanda volta a dichiarare illegittimo il provvedimento di sospensione per sopravvenuto difetto di interesse, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 8, comma 4, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52 in forza del quale gli effetti del provvedimento sospensivo sono venuti meno a decorrere dall'1/4/22 e con le note n. 8930/07 del 31/03/2022 (Allegato XIV) e Prot. n. 8992/07 del 01/04/2022 (Allegato XV) è stata comunicata alla ricorrente la possibilità di rientrare in servizio nelle attività di supporto all'istituzione scolastica;
nel merito, ha ribadito la legittimità dell'operato dell' anche in virtù del fatto che parte Controparte_2 ricorrente non ha prodotto né certificazione vaccinale né attestazione di una situazione clinico-sanitaria idonea all'esenzione e neanche certificazione sanitaria che attestasse l'impossibilità fisica di recarsi ad effettuare la vaccinazione;
ha quindi concluso chiedendo che:
“Si conclude affinché Codesto Ill.mo Tribunale Voglia, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, respingere l'avversa domanda per le ragioni illustrate in narrativa. Con vittore di spese di lite “.
− la causa, di natura documentale, è stata discussa dalle parti mediante trattazione scritta;
parte ricorrente nelle note conclusionali depositate in data 18/11/25 ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva.
Ritenuto che:
− incontestata e documentale la scansione temporale dei provvedimenti e delle certificazioni riportate da parte ricorrente nonché l'intervenuta cessazione degli effetti della sospensione a far data dal 1/4/22, la controversia concerne la legittimità della sospensione della lavoratrice per mancato rispetto dell'obbligo vaccinale previsto per contrastare la pandemia da covid-19 durante il periodo di malattia e la conseguente sospensione dalla retribuzione nel periodo 21/1/22- 31/3/22;
− per il personale scolastico cui parte ricorrente appartiene, tale obbligo è stato previsto, a decorrere dal 15/12/21, dall'art. 2 comma 1 D.L. n. 172/21 che ha introdotto l'art. 4 ter al D.L. n. 44/21, prescrivendo altresì, in caso di inadempimento all'obbligo, l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto, ma con sospensione della retribuzione da ogni altro
2 “compenso o emolumento, comunque denominati” (commi 2 e 3) e precisando che la vaccinazione costituisce “requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative e dei soggetti obbligati” (primo periodo del comma 2);
− peraltro, la tenuta costituzionale della disciplina emergenziale, sia sotto il profilo della scelta dell'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie e a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, sia per la non sproporzionalità delle misure adottate, è stata vagliata positivamente dal Giudice delle leggi con diverse pronunce, tra cui Corte Cost. n. 186/2023, n. 185/2023, n. 156/2023, n. 15/2023, n. 14/2023 nonché, più di recente con riferimento all'attività penitenziaria, n. 188/2024;
− in particolare, si è ritenuto che “l'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie legislativamente predeterminate, gradualmente individuate nei termini anzidetti [ndr. prima il personale sanitario con successiva estensione], non può ritenersi irragionevole e lesiva degli evocati parametri costituzionali”, quale una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, perché rappresentava una risposta alla emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale, essendo rimessa alla responsabilità e, quindi, alla discrezionalità del legislatore la scelta su quali fossero le misure maggiormente rispondenti alle finalità perseguite mediante l'imposizione dell'obbligo vaccinale (così Corte cost. n. 185/23, par. 6) in un quadro caratterizzato dalla portata della conseguenza comminata per l'inadempimento dell'obbligo vaccinale –priva di conseguenze di tipo disciplinare – e dalla natura transitoria dell'imposizione dell'obbligo vaccinale nonché dalla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l'andamento della situazione pandemica (così anche Corte Cost. n. 186/23 par. 5.4);
− quanto alla compatibilità della normativa in esame con il congedo per malattia, è stato recentemente e autorevolmente affermato che:
“il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra mora credendi, perché fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa e ciò giustifica anche la sospensione dell'obbligo retributivo e la mancata previsione dell'assegno alimentare perché, se il riconoscimento di quest'ultimo “si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente
3 esercitabile”” (Cass. n. 12211/24 par.
4.5 con richiamo a Corte Cost. n. 14/23);
− il principio risulta peraltro confermato dalla successiva sentenza n. 188/24 della Corte Costituzionale ove si ritiene non comparabile la sospensione che qui viene in rilievo con le altre ipotesi in relazione alle quali è comunque assicurato al lavoratore sospeso l'assegno alimentare, evidenziando che “non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.”;
− contrariamente ad una diffusa giurisprudenza di merito richiamata anche da parte ricorrente, la Suprema Corte ha recentemente e condivisibilmente dedotto dai principi suddetti che la questione degli effetti derivanti dal provvedimento di sospensione adottato quando il rapporto è già sospeso per altra causa, non può essere risolta in applicazione del principio della cosiddetta “priorità della causa sospensiva”, ostandovi innanzitutto l'assoluta specialità ed eccezionalità della normativa, che, come richiamato, ha previsto che “per il periodo di sospensione
… non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” ed ha imposto al datore di lavoro di adottare il provvedimento di sospensione in quanto conseguenza necessaria della mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale;
il legislatore, afferma la Corte, non ha attribuito alcun rilievo a situazioni soggettive del dipendente ed ha esentato dalla vaccinazione esclusivamente coloro che sarebbero stati esposti ad “accertato pericolo per la salute” (rif. art. 4 comma 2 D.L. n. 44/21 per il personale sanitario e art. 4 ter.1 comma 2, introdotto dall'art. 8 comma 4 del D.L. n. 24/22, per le restanti categorie), e questa scelta, motivata dalla eccezionalità e dalla temporaneità dell'emergenza sanitaria, è stata ritenuta non irragionevole dalla Corte Costituzionale per le ragioni già richiamate (Cass. n. 1881/25 par. 7, nello stesso senso anche Cass. n. 9243/25);
− infatti, da un lato, il principio della priorità evocato si applica solo alle cause di sospensione con diritto alla retribuzione e, dall'altro, dalla mancata vaccinazione deriva l'impossibilità assoluta di rendere la prestazione lavorativa con scardinamento dello stesso rapporto sinallagmatico sotteso e, quindi, con prevalenza sulle altre cause di sospensione del rapporto di lavoro;
− “Né”, motiva la Corte, “si può fondatamente sostenere che, così interpretata, la disciplina emergenziale si porrebbe in contrasto con l'art. 38 Cost., perché neutralizzerebbe le tutele previste dall'ordinamento in favore del lavoratore malato o in congedo familiare. Si è già richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha posto l'accento sull'adeguato bilanciamento, realizzato dal legislatore, dei diritti individuali con il diritto alla salute collettiva, che trova il suo punto di equilibrio anche nel carattere temporaneo della misura, la quale non assume connotazioni disciplinari, garantisce la conservazione del posto di 4 lavoro e non compromette le specifiche ragioni della tutela in esame. Infatti, la sospensione determinata dalla violazione dell'obbligo vaccinale non incide sulla possibilità di proseguire lo stato di malattia ovvero di continuare a prestare assistenza al proprio familiare, nel caso del congedo, e la mancata percezione dell'indennità prevista anche in tali evenienze non discrimina il lavoratore in malattia o in congedo che viene ad essere destinatario del medesimo trattamento riservato agli altri appartenenti alla categoria, sottrattisi volontariamente all'obbligo vaccinale, in assenza di particolari condizioni di salute idonee a giustificare il rifiuto.” (Cass. n. 1811/25, par. 7);
− pertanto, l'applicazione della sospensione in parola durante il periodo di congedo per malattia è esente da profili di illegittimità così come la mancata erogazione di qualsiasi emolumento;
− dall'accertamento della legittimità dell'azione della resistente deriva il rigetto della domanda con assorbimento delle pretese economiche;
− tenuto conto dei diversi orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito e del contesto in cui la vicenda ha avuto origine, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Sassari, il 17/12/25 .
La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 25/11/2025), nella causa n. 1319/2022 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to MASALA TULLIO, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. Controparte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha dedotto di essere insegnante di scuola Parte_1 per l'infanzia, a tempo indeterminato, presso l'Istituto Comprensivo Brigata Sassari;
di essere stata sospesa dal servizio per mancata vaccinazione covid in forza dell'art. 4 ter comma 3 D.L. n. 44/21 conv. con modif. dalla Legge n. 76/21 con provvedimento prot. 2369/07 del 21/01/2022 (doc. 4), durante un periodo di malattia iniziato il 14/09/2021 e concluso il 18/04/22 (doc. 1); di aver manifestato la volontà di vaccinarsi al rientro in servizio (doc. 3); di aver nelle more ottenuto il c.d. green–pass a causa dell'intervenuto contagio da covid 19 e di aver regolarmente ripreso servizio al termine del periodo di malattia;
di aver inviato diffida inviata a mezzo PEC in data 23/05/2022 (doc. n.6); ha lamentato l'illegittimità della sospensione dal servizio e dalla retribuzione posto che il rapporto di lavoro era già sospeso per un'altra causa legittima, la malattia, in virtù del principio di priorità della causa sospensiva;
ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1)- ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta;
2)- nel merito, dichiarare illegittimo, nullo, annullabile e/o inefficace il provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione intimato dal
1 Dirigente scolastico in data 21.01.2022, prot. 2369/07 e per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento di tutte le retribuzioni dovute durante il periodo di sospensione dal lavoro, oltre interessi e rivalutazione fino al saldo;
con relativa regolarizzazione contributiva.
3)- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari. “
− parte convenuta si è costituita Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della sola domanda volta a dichiarare illegittimo il provvedimento di sospensione per sopravvenuto difetto di interesse, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 8, comma 4, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52 in forza del quale gli effetti del provvedimento sospensivo sono venuti meno a decorrere dall'1/4/22 e con le note n. 8930/07 del 31/03/2022 (Allegato XIV) e Prot. n. 8992/07 del 01/04/2022 (Allegato XV) è stata comunicata alla ricorrente la possibilità di rientrare in servizio nelle attività di supporto all'istituzione scolastica;
nel merito, ha ribadito la legittimità dell'operato dell' anche in virtù del fatto che parte Controparte_2 ricorrente non ha prodotto né certificazione vaccinale né attestazione di una situazione clinico-sanitaria idonea all'esenzione e neanche certificazione sanitaria che attestasse l'impossibilità fisica di recarsi ad effettuare la vaccinazione;
ha quindi concluso chiedendo che:
“Si conclude affinché Codesto Ill.mo Tribunale Voglia, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, respingere l'avversa domanda per le ragioni illustrate in narrativa. Con vittore di spese di lite “.
− la causa, di natura documentale, è stata discussa dalle parti mediante trattazione scritta;
parte ricorrente nelle note conclusionali depositate in data 18/11/25 ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva.
Ritenuto che:
− incontestata e documentale la scansione temporale dei provvedimenti e delle certificazioni riportate da parte ricorrente nonché l'intervenuta cessazione degli effetti della sospensione a far data dal 1/4/22, la controversia concerne la legittimità della sospensione della lavoratrice per mancato rispetto dell'obbligo vaccinale previsto per contrastare la pandemia da covid-19 durante il periodo di malattia e la conseguente sospensione dalla retribuzione nel periodo 21/1/22- 31/3/22;
− per il personale scolastico cui parte ricorrente appartiene, tale obbligo è stato previsto, a decorrere dal 15/12/21, dall'art. 2 comma 1 D.L. n. 172/21 che ha introdotto l'art. 4 ter al D.L. n. 44/21, prescrivendo altresì, in caso di inadempimento all'obbligo, l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto, ma con sospensione della retribuzione da ogni altro
2 “compenso o emolumento, comunque denominati” (commi 2 e 3) e precisando che la vaccinazione costituisce “requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative e dei soggetti obbligati” (primo periodo del comma 2);
− peraltro, la tenuta costituzionale della disciplina emergenziale, sia sotto il profilo della scelta dell'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie e a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, sia per la non sproporzionalità delle misure adottate, è stata vagliata positivamente dal Giudice delle leggi con diverse pronunce, tra cui Corte Cost. n. 186/2023, n. 185/2023, n. 156/2023, n. 15/2023, n. 14/2023 nonché, più di recente con riferimento all'attività penitenziaria, n. 188/2024;
− in particolare, si è ritenuto che “l'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie legislativamente predeterminate, gradualmente individuate nei termini anzidetti [ndr. prima il personale sanitario con successiva estensione], non può ritenersi irragionevole e lesiva degli evocati parametri costituzionali”, quale una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, perché rappresentava una risposta alla emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale, essendo rimessa alla responsabilità e, quindi, alla discrezionalità del legislatore la scelta su quali fossero le misure maggiormente rispondenti alle finalità perseguite mediante l'imposizione dell'obbligo vaccinale (così Corte cost. n. 185/23, par. 6) in un quadro caratterizzato dalla portata della conseguenza comminata per l'inadempimento dell'obbligo vaccinale –priva di conseguenze di tipo disciplinare – e dalla natura transitoria dell'imposizione dell'obbligo vaccinale nonché dalla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l'andamento della situazione pandemica (così anche Corte Cost. n. 186/23 par. 5.4);
− quanto alla compatibilità della normativa in esame con il congedo per malattia, è stato recentemente e autorevolmente affermato che:
“il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra mora credendi, perché fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa e ciò giustifica anche la sospensione dell'obbligo retributivo e la mancata previsione dell'assegno alimentare perché, se il riconoscimento di quest'ultimo “si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente
3 esercitabile”” (Cass. n. 12211/24 par.
4.5 con richiamo a Corte Cost. n. 14/23);
− il principio risulta peraltro confermato dalla successiva sentenza n. 188/24 della Corte Costituzionale ove si ritiene non comparabile la sospensione che qui viene in rilievo con le altre ipotesi in relazione alle quali è comunque assicurato al lavoratore sospeso l'assegno alimentare, evidenziando che “non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.”;
− contrariamente ad una diffusa giurisprudenza di merito richiamata anche da parte ricorrente, la Suprema Corte ha recentemente e condivisibilmente dedotto dai principi suddetti che la questione degli effetti derivanti dal provvedimento di sospensione adottato quando il rapporto è già sospeso per altra causa, non può essere risolta in applicazione del principio della cosiddetta “priorità della causa sospensiva”, ostandovi innanzitutto l'assoluta specialità ed eccezionalità della normativa, che, come richiamato, ha previsto che “per il periodo di sospensione
… non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” ed ha imposto al datore di lavoro di adottare il provvedimento di sospensione in quanto conseguenza necessaria della mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale;
il legislatore, afferma la Corte, non ha attribuito alcun rilievo a situazioni soggettive del dipendente ed ha esentato dalla vaccinazione esclusivamente coloro che sarebbero stati esposti ad “accertato pericolo per la salute” (rif. art. 4 comma 2 D.L. n. 44/21 per il personale sanitario e art. 4 ter.1 comma 2, introdotto dall'art. 8 comma 4 del D.L. n. 24/22, per le restanti categorie), e questa scelta, motivata dalla eccezionalità e dalla temporaneità dell'emergenza sanitaria, è stata ritenuta non irragionevole dalla Corte Costituzionale per le ragioni già richiamate (Cass. n. 1881/25 par. 7, nello stesso senso anche Cass. n. 9243/25);
− infatti, da un lato, il principio della priorità evocato si applica solo alle cause di sospensione con diritto alla retribuzione e, dall'altro, dalla mancata vaccinazione deriva l'impossibilità assoluta di rendere la prestazione lavorativa con scardinamento dello stesso rapporto sinallagmatico sotteso e, quindi, con prevalenza sulle altre cause di sospensione del rapporto di lavoro;
− “Né”, motiva la Corte, “si può fondatamente sostenere che, così interpretata, la disciplina emergenziale si porrebbe in contrasto con l'art. 38 Cost., perché neutralizzerebbe le tutele previste dall'ordinamento in favore del lavoratore malato o in congedo familiare. Si è già richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha posto l'accento sull'adeguato bilanciamento, realizzato dal legislatore, dei diritti individuali con il diritto alla salute collettiva, che trova il suo punto di equilibrio anche nel carattere temporaneo della misura, la quale non assume connotazioni disciplinari, garantisce la conservazione del posto di 4 lavoro e non compromette le specifiche ragioni della tutela in esame. Infatti, la sospensione determinata dalla violazione dell'obbligo vaccinale non incide sulla possibilità di proseguire lo stato di malattia ovvero di continuare a prestare assistenza al proprio familiare, nel caso del congedo, e la mancata percezione dell'indennità prevista anche in tali evenienze non discrimina il lavoratore in malattia o in congedo che viene ad essere destinatario del medesimo trattamento riservato agli altri appartenenti alla categoria, sottrattisi volontariamente all'obbligo vaccinale, in assenza di particolari condizioni di salute idonee a giustificare il rifiuto.” (Cass. n. 1811/25, par. 7);
− pertanto, l'applicazione della sospensione in parola durante il periodo di congedo per malattia è esente da profili di illegittimità così come la mancata erogazione di qualsiasi emolumento;
− dall'accertamento della legittimità dell'azione della resistente deriva il rigetto della domanda con assorbimento delle pretese economiche;
− tenuto conto dei diversi orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito e del contesto in cui la vicenda ha avuto origine, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Sassari, il 17/12/25 .
La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso
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