Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/05/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
R.G.V.G. n. 217/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro
- Presidente -
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Cristiana Satta
- Giudice - Dott. Fulvio Mastro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 217 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
10.04.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. 1 rappresentata e difesa dall'avv. Parte 1 c.f.: '
RO Angelino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Antimo (NA), alla via Cardinale Verde n. 23, giusta procura in atti;
E
, rappresentato e difeso c.f.: C.F. 2 Controparte_1
dall'avv. Paola Lanzuolo, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Sant'Anastasia (NA), alla via Marconi n. 9 giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 10.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 21.01.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Giugliano in Campania
(NA) il 29.09.2018 e che dalla loro unione era nata una figlia, minorenne, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 10.04.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. e ribadivano la loro volontà di volersi separare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione sul visto del PM apposto in data 14.05.2025.
***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata formulata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire, oltre al piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo (che deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto) l'accordo che di seguito si trascrive:
A) Accordi sui rapporti economici:
Le parti dichiarano e reciprocamente si danno atto che nulla è disposto a titolo di mantenimento per la sig.ra ZZ CA e di essere entrambi economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione. Dichiarano inoltre che non esistono pendenze economiche tra di loro ed i rapporti economici sono esclusivamente regolati dalle condizioni già riportate in atti all'atto di separazione personale dei coniugi e che null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altro, salvo modifica dei presenti patti.
B) Accordi ai fini amministrativi e fiscali:
I coniugi si obbligano reciprocamente a rilasciarsi documentazioni e/o dichiarazioni ai fini del conseguimento dei benefici di legge in materia fiscale e familiare.
C) In merito alla prole:
1. Affidare la figlia minore OE in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali,
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, la piccola OE avrà residenza abituale presso la casa già familiare sita in Giugliano in Campania (NA) 80014, alla Via Santi Crescenzo e
Felice n. 4, con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la stessa, relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
2) Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlia come a seguire: il padre terrà con sé la figlia due pomeriggi a settimana, e precisamente di martedì e giovedì,
dalle ore 19:00 alle 20:00; il padre prenderà la figlia con sé a fine settimana alterni, dalle ore
19:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica con pernotto presso di lui. Durante le festività
Natalizie e di fine anno, ad anni alterni, il giorno 24 ed il 25 dicembre con un genitore e il giorno 26 dicembre con l'altro genitore. Dal giorno 31 dicembre al 1° gennaio con un genitore, sempre ad anni alterni, dal giorno 5 al giorno 6 gennaio con un genitore e sempre ad anni alterni;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il lunedi in
Albis. Entrambi essi genitori potranno trascorrere con la figlia il giorno del proprio compleanno e del proprio onomastico. Il giorno del compleanno OE lo festeggerà con entrambi genitori in assenza di contrasto, diversamente con ciascuno di loro ad anni alterni.
3. Disporre che il Sig. Di RO IN AR provveda al mantenimento della figlia, in via indiretta, mediante versamento alla Sig.ra ZZ CA dell'importo di €250,00 mensili
(per dodici mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 18 di ogni mese e sarà
versata a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra ZZ CA avente il seguente IBAN [...] ; la somma suddetta, è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione: novembre 2025 purché
l'indice sia positivo); in merito all'assegno unico universale per la minore, le parti concordano che esso sia attribuito al 100% alla sig.ra ZZ.
4. Disporre che il Sig. Di RO IN AR provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute, previo accordo e documentate.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di Parte 1 (c.f.: e Controparte_1 (c.f.: C.F. 1
ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con omologa delle C.F. 2
,
condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giugliano in
Campania (atto n.233, Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2018) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 21.5.25
Il giudice estensore dott.ssa Cristiana Satta
Il presidente dott.ssa Alessandra Tabarro