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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 30/05/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3881/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3881/2024 R.G. promossa da
C.F. e P. IVA Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], quale P.IVA_1 titolare dell'omonima impresa individuale agricola;
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Caccamo come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modica (RG), Via Fosso Tantillo n. 10
- attore opponente - contro
C.F. , con sede in Reggio Emilia, Controparte_1 P.IVA_2
Via Del Paracadutista n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Tamburoni come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Poviglio (RE), Via Romana n. 19
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento somme;
vendita di bene mobile.
1 di 9 CONCLUSIONI
Per PARTE OPPONENTE:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa e previa acquisizione al procedimento del fascicolo monitorio:
- in via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia e rimettere le parti dinnanzi al Tribunale territorialmente competente, nel caso di specie il Tribunale di Ragusa;
- ancora in via preliminare, alla luce di quanto esposto ritenere e dichiarare insussistente la pretesa creditoria dell'opposta in quanto priva di legittimazione attiva, non potendo la Soc. TA vantare alcun diritto creditorio nei confronti di parte opponente;
- nel merito, accogliere la presente opposizione per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui in premessa, dichiarando il decreto ingiuntivo opposto nullo e privo di alcun effetto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, dichiarando conseguentemente che nulla è dovuto a parte opposta;
- nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori richieste, in subordine, accertare e dichiarare la non veridicità della somma ingiunta, con conseguente rettifica del presunto saldo a debito per
l'odierno opponente.
- Condannare l'odierno convenuto, alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore costituito che dichiara di non averne riscossi.
Per PARTE OPPOSTA:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito
In via preliminare:
Rigettare l'eccezione di incompetenza perché inammissibile inefficace
e comunque infondata e concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. attesa la palese infondatezza dell'opposizione e comunque non fondata su prova scritta e o di pronta soluzione e per tutti i motivi esposti in atti.
2 di 9 In via principale e nel merito:
Voglia il Giudice adito rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Voglia il Giudice adito condannare gli odierni opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per lite temeraria nelle misura equitativa che riterrà di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese legali, competenze professionali, oltre ad accessori come per legge.
Chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova
1 Vero che il Sig. ha chiesto di dilazionare il Parte_1 pagamento nei confronti della con rate mensili di € 2000. CP_1
2 Vero che la ditta BA TO e LO opera come agente della nella zona della Sicilia dal 2018. CP_1
3 Vero che i pagamenti eseguiti dal Sig. sono stati Parte_1 fatti sulla coordinate bancarie delle come da contabili che si CP_1 rammostrano.
4 Vero che la dicitura della causale dei pagamenti di acconto fatta dal
Sig. a favore della contiene la dicitura Parte_1 CP_1 come da acconto come da accordo con il Vs collaboratore LO
BA”.
5 Vero che il Sig. ha effettuato pagamenti a favore Parte_1 della sulla banca Crèdit Agricole filiale di Via Samoggia CP_1 di Reggio Emilia Agenzia n.3.
Si indicano a testi salvo altri Testimone_1
anche a conferma dei documenti n. 1 2 3 5 6 7 8 9.
[...]
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
, quale titolare dell'omonima impresa individuale agricola,
[...] proponeva tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1381/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 11 ottobre 2024, con il quale gli era stato ingiunto di pagare a la somma di € Controparte_1
3 di 9 27.729,53, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di prezzo per la fornitura di prodotti destinati all'agricoltura.
A sostegno dell'opposizione e della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, , in via preliminare, eccepiva Parte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Ragusa e, nel merito, contestava sia la sussistenza del contratto con sostenendo di avere intrattenuto Controparte_1 rapporti commerciali esclusivamente con il CP_2 [...]
sia la quantificazione del credito azionato Controparte_3 in via monitoria.
2. si costituiva con comparsa depositata in data Controparte_1
12 marzo 2025, e chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione, con condanna ex art. 96 c.p.c.
3. Confermata con decreto ex art. 171 bis c.p.c. la data della prima udienza, e scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 29 maggio 2025, celebrata mediante trattazione da remoto ex art. 127 bis c.p.c., le parti, raccolto l'invito del giudice ex art. 281 sexies c.p.c., precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discutevano oralmente la causa, che, dunque, veniva rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata e dev'essere, pertanto, rigettata. ha chiesto ed ottenuto nei confronti di Controparte_1 Parte_1
decreto ingiuntivo per l'importo complessivo di € 27.729,53 a
[...] saldo di fatture emesse per la vendita di prodotti destinati all'agricoltura (cfr. estratto conto sub doc. 2 dell'opposta).
1.1. In via preliminare, deve rilevarsi come sia destituita di fondamento l'eccezione sollevata dall'opponente d'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale.
L'attore opponente (ma convenuto in senso Parte_1 sostanziale nel presente giudizio), ha dedotto che la competenza
4 di 9 territoriale spetterebbe al Tribunale di Ragusa, nel cui circondario, segnatamente a Modica, non solo vi è la propria sede legale, ma è anche stato stipulato l'accordo di fornitura del mangime e si trova la sede del fornitore dei beni, ossia il Controparte_4
[...]
Senonché, la competenza territoriale del Tribunale prescelto dalla parte opposta dev'essere confermata ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c., che fanno riferimento al criterio di collegamento costituito dal forum destinatae solutionis, dovendo a riguardo osservarsi che, in tema di obbligazioni ed al fine della determinazione della competenza territoriale, la disciplina dell'art. 1182, comma 3, c.c. prevede che i crediti liquidi ed esigibili
(come quelli per cui è controversia, avente ad oggetto il pagamento di fatture per la vendita di beni mobili) debbano adempiersi al domicilio che il creditore aveva al momento della scadenza dell'obbligazione di pagamento, domicilio che, nel caso di specie, coincide con la sede dalla società opposta, sita in Reggio Emilia, ossia in Comune compreso nel circondario di questo Tribunale.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale.
1.2. Con il primo motivo di opposizione il ha eccepito il Pt_1 difetto di legittimazione attiva di sostenendo di avere Controparte_1 intrattenuto il rapporto contrattuale non con la società opposta, bensì con Controparte_3
Il motivo è infondato.
Anzitutto, giova premettere che tale doglianza non si sostanzia nel difetto di legittimazione attiva in senso stretto, ma, più esattamente, nella mancanza di titolarità della pretesa sostanziale dedotta in giudizio dall'opposta.
Infatti, come è noto, la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare
5 di 9 esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza.
In altri termini, la legittimazione ad agire ordinaria consente di agire in giudizio solo per un diritto di cui l'agens si proclama titolare e, pertanto, si fonda sulla sola allegazione fatta in domanda, sicché, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data, richiede di verificare – anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo e in via preliminare al merito – la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta: vale a dire, tra chi propone la domanda e che nella domanda stessa è “proclamato” titolare del diritto (c.d. legitimatio ad causam attiva) e tra colui contro il quale la domanda è proposta e che nella domanda stessa è
“proclamato” soggetto passivo del diritto o, comunque, responsabile di aver leso di quel diritto (c.d. legitimatio ad causam passiva).
Diversamente, tutte le questioni sull'effettiva titolarità del diritto riguardano il “merito”.
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che chi sostiene la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio e, conseguentemente, il difetto della titolarità dell'attore o propria rispetto ai diritti e agli obblighi che a quel rapporto si ricollegano, solleva in realtà una questione di merito sulla effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto controverso (e, dunque, sull'identificabilità o meno dell'attore o del convenuto nel soggetto, rispettivamente, avente diritto alla prestazione richiesta dall'attore o tenuto alla stessa) e chiede che questa si risolva con una pronuncia di rigetto della domanda proposta dall'attore: ossia, non solleva un problema di legittimazione, attinente alla regolare costituzione del
6 di 9 processo (Cass. 14177/2011, Cass. 11284/2010, Cass. 27346/2009,
Cass. 12832/2009, Cass. 8699/2009, Cass. 23670/2008, Cass.
11321/2007, Cass. 5695/2000, Cass. 4364/1998, Cass. 6916/1997,
Cass. S.U. 8573/1990, Cass. 1751/1989, Cass. 7634/1986, Cass.
2206/1970).
Pertanto, poiché la legittimazione attiva si determina sulla base della sola domanda spiegata dall'opposta, che, nel caso di specie, è volta ad ottenere dall'opponente il pagamento del prezzo della compravendita, non viene in rilievo l'ipotesi di difetto di legittimazione attiva, ma il , con tale mera difesa (Cass. 15759/2014), ha Pt_1 piuttosto introdotto una questione sulla titolarità della posizione soggettiva attiva vantata in giudizio, che, essendo un elemento costitutivo della domanda ed attenendo al merito della decisione, spetta all'opposta allegare e provare (Cass. S.U. 2951/2016).
Tanto chiarito, deve ritenersi provata l'esistenza del rapporto contrattuale tra e , che, dopo aver Controparte_1 Parte_1 ricevuto per quattro anni (dal 2019 al 2023) la merce con D.D.T. intestati all'odierna opposta e recanti soltanto l'indicazione della come mittente (cfr. doc. 1 Controparte_3 dell'opposta), la quale risulta effettivamente essere agente di dal 2018 (cfr. doc. 8 dell'opposta), ha parzialmente Controparte_1 saldato le fatture azionate in via monitoria in adempimento di un piano di rateizzazione concesso a fronte di due solleciti di pagamento, non contestando nulla circa l'esistenza del contratto ma, anzi, effettuando numerosi bonifici di € 2.000,00 a favore di CP_1 con l'eloquente causale «accordo con il vostro collaboratore
[...]
» (cfr. contabili sub doc. 9 dell'opposta). Controparte_3
1.3. Con il secondo motivo di opposizione ha Parte_1 contestato la quantificazione degli interessi moratori per non essere mai stata messa in mora.
Il motivo è manifestamente infondato, avendo Controparte_1 prodotto una prima raccomandata in data 27 febbraio 2023 (ricevuta
7 di 9 in data 28 febbraio 2023), con cui, nell'accettare la proposta di rateizzazione con bonifici mensili di € 2.000,00 a decorrere dal 31 marzo 2023, veniva comunque richiesta l'applicazione degli interessi di mora (cfr. doc. 6 dell'opposta), ed una seconda raccomandata in data 12 luglio 2024 (ricevuta in data 25 luglio 2024), con cui, contestando il mancato pagamento di due mensilità concordate, era stato sollecitato il rispetto degli accordi ed anticipata, in caso contrario, l'intenzione di procedere giudizialmente al recupero del credito (cfr. doc. 7 dell'opposta).
Dalle superiori considerazioni consegue il rigetto dell'opposizione.
2. Sussistono i presupposti per applicare il disposto di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., come da sollecitazione effettuata dalla parte opposta.
Trattasi di pronuncia che può essere adottata d'ufficio e che è connotata dalla natura di sanzione per il comportamento processuale della parte.
Infatti, se è indubitabile che agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta riprovevole, è anche vero che, nel caso in esame, a fronte del palese intento dilatorio e strumentale dell'opposizione, sussistono con evidenza i presupposti per emettere nei confronti della parte opponente la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata: infatti,
l'infondatezza dei motivi dell'opposizione, apertamente contrastanti con le risultanze documentali offerte dalla controparte, disvela l'inopinata scelta di dare corso al giudizio pur potendosene agevolmente prevedere l'esito sfavorevole.
Accertata quindi la responsabilità, si deve condannare l'opponente al pagamento a favore dell'opposta di una somma pari alla metà di quella liquidata per compenso (accessori esclusi), e dunque in € 2.630,00, utilizzando quale parametro quello delle spese di lite, come suggerito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
17902/2019 e Cass. 26435/2020, secondo cui la condanna ex art. 96,
8 di 9 comma 3, c.p.c., può essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza;
cfr. Cass.
21570/2012, secondo cui è legittima, congrua e ragionevole una pronuncia di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. anche ad una somma pari al triplo delle spese di lite).
3. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€
1.701,00) ed introduttiva (€ 1.204,00) ed i parametri minimi delle fase di trattazione (€ 903,00) e decisionale (€ 1.453,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, tenuto conto del deposito di una sola memoria integrativa, dell'assenza di attività istruttoria, del modulo decisorio semplificato e della mancata redazione di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1381/2024 emesso dal giudice unico del
Tribunale intestato che, per l'effetto, conferma in ogni sua parte, dichiarandolo esecutivo;
2. condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese del presente giudizio, che liquida in € 5.261,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
3. condanna a pagare a la Parte_1 Controparte_1 somma di € 2.630,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Così deciso in Reggio Emilia il 30 maggio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3881/2024 R.G. promossa da
C.F. e P. IVA Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], quale P.IVA_1 titolare dell'omonima impresa individuale agricola;
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Caccamo come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modica (RG), Via Fosso Tantillo n. 10
- attore opponente - contro
C.F. , con sede in Reggio Emilia, Controparte_1 P.IVA_2
Via Del Paracadutista n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Tamburoni come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Poviglio (RE), Via Romana n. 19
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento somme;
vendita di bene mobile.
1 di 9 CONCLUSIONI
Per PARTE OPPONENTE:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa e previa acquisizione al procedimento del fascicolo monitorio:
- in via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia e rimettere le parti dinnanzi al Tribunale territorialmente competente, nel caso di specie il Tribunale di Ragusa;
- ancora in via preliminare, alla luce di quanto esposto ritenere e dichiarare insussistente la pretesa creditoria dell'opposta in quanto priva di legittimazione attiva, non potendo la Soc. TA vantare alcun diritto creditorio nei confronti di parte opponente;
- nel merito, accogliere la presente opposizione per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui in premessa, dichiarando il decreto ingiuntivo opposto nullo e privo di alcun effetto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, dichiarando conseguentemente che nulla è dovuto a parte opposta;
- nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori richieste, in subordine, accertare e dichiarare la non veridicità della somma ingiunta, con conseguente rettifica del presunto saldo a debito per
l'odierno opponente.
- Condannare l'odierno convenuto, alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore costituito che dichiara di non averne riscossi.
Per PARTE OPPOSTA:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito
In via preliminare:
Rigettare l'eccezione di incompetenza perché inammissibile inefficace
e comunque infondata e concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. attesa la palese infondatezza dell'opposizione e comunque non fondata su prova scritta e o di pronta soluzione e per tutti i motivi esposti in atti.
2 di 9 In via principale e nel merito:
Voglia il Giudice adito rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Voglia il Giudice adito condannare gli odierni opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per lite temeraria nelle misura equitativa che riterrà di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese legali, competenze professionali, oltre ad accessori come per legge.
Chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova
1 Vero che il Sig. ha chiesto di dilazionare il Parte_1 pagamento nei confronti della con rate mensili di € 2000. CP_1
2 Vero che la ditta BA TO e LO opera come agente della nella zona della Sicilia dal 2018. CP_1
3 Vero che i pagamenti eseguiti dal Sig. sono stati Parte_1 fatti sulla coordinate bancarie delle come da contabili che si CP_1 rammostrano.
4 Vero che la dicitura della causale dei pagamenti di acconto fatta dal
Sig. a favore della contiene la dicitura Parte_1 CP_1 come da acconto come da accordo con il Vs collaboratore LO
BA”.
5 Vero che il Sig. ha effettuato pagamenti a favore Parte_1 della sulla banca Crèdit Agricole filiale di Via Samoggia CP_1 di Reggio Emilia Agenzia n.3.
Si indicano a testi salvo altri Testimone_1
anche a conferma dei documenti n. 1 2 3 5 6 7 8 9.
[...]
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
, quale titolare dell'omonima impresa individuale agricola,
[...] proponeva tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1381/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 11 ottobre 2024, con il quale gli era stato ingiunto di pagare a la somma di € Controparte_1
3 di 9 27.729,53, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di prezzo per la fornitura di prodotti destinati all'agricoltura.
A sostegno dell'opposizione e della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, , in via preliminare, eccepiva Parte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Ragusa e, nel merito, contestava sia la sussistenza del contratto con sostenendo di avere intrattenuto Controparte_1 rapporti commerciali esclusivamente con il CP_2 [...]
sia la quantificazione del credito azionato Controparte_3 in via monitoria.
2. si costituiva con comparsa depositata in data Controparte_1
12 marzo 2025, e chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione, con condanna ex art. 96 c.p.c.
3. Confermata con decreto ex art. 171 bis c.p.c. la data della prima udienza, e scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 29 maggio 2025, celebrata mediante trattazione da remoto ex art. 127 bis c.p.c., le parti, raccolto l'invito del giudice ex art. 281 sexies c.p.c., precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discutevano oralmente la causa, che, dunque, veniva rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata e dev'essere, pertanto, rigettata. ha chiesto ed ottenuto nei confronti di Controparte_1 Parte_1
decreto ingiuntivo per l'importo complessivo di € 27.729,53 a
[...] saldo di fatture emesse per la vendita di prodotti destinati all'agricoltura (cfr. estratto conto sub doc. 2 dell'opposta).
1.1. In via preliminare, deve rilevarsi come sia destituita di fondamento l'eccezione sollevata dall'opponente d'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale.
L'attore opponente (ma convenuto in senso Parte_1 sostanziale nel presente giudizio), ha dedotto che la competenza
4 di 9 territoriale spetterebbe al Tribunale di Ragusa, nel cui circondario, segnatamente a Modica, non solo vi è la propria sede legale, ma è anche stato stipulato l'accordo di fornitura del mangime e si trova la sede del fornitore dei beni, ossia il Controparte_4
[...]
Senonché, la competenza territoriale del Tribunale prescelto dalla parte opposta dev'essere confermata ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c., che fanno riferimento al criterio di collegamento costituito dal forum destinatae solutionis, dovendo a riguardo osservarsi che, in tema di obbligazioni ed al fine della determinazione della competenza territoriale, la disciplina dell'art. 1182, comma 3, c.c. prevede che i crediti liquidi ed esigibili
(come quelli per cui è controversia, avente ad oggetto il pagamento di fatture per la vendita di beni mobili) debbano adempiersi al domicilio che il creditore aveva al momento della scadenza dell'obbligazione di pagamento, domicilio che, nel caso di specie, coincide con la sede dalla società opposta, sita in Reggio Emilia, ossia in Comune compreso nel circondario di questo Tribunale.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale.
1.2. Con il primo motivo di opposizione il ha eccepito il Pt_1 difetto di legittimazione attiva di sostenendo di avere Controparte_1 intrattenuto il rapporto contrattuale non con la società opposta, bensì con Controparte_3
Il motivo è infondato.
Anzitutto, giova premettere che tale doglianza non si sostanzia nel difetto di legittimazione attiva in senso stretto, ma, più esattamente, nella mancanza di titolarità della pretesa sostanziale dedotta in giudizio dall'opposta.
Infatti, come è noto, la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare
5 di 9 esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza.
In altri termini, la legittimazione ad agire ordinaria consente di agire in giudizio solo per un diritto di cui l'agens si proclama titolare e, pertanto, si fonda sulla sola allegazione fatta in domanda, sicché, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data, richiede di verificare – anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo e in via preliminare al merito – la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta: vale a dire, tra chi propone la domanda e che nella domanda stessa è “proclamato” titolare del diritto (c.d. legitimatio ad causam attiva) e tra colui contro il quale la domanda è proposta e che nella domanda stessa è
“proclamato” soggetto passivo del diritto o, comunque, responsabile di aver leso di quel diritto (c.d. legitimatio ad causam passiva).
Diversamente, tutte le questioni sull'effettiva titolarità del diritto riguardano il “merito”.
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che chi sostiene la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio e, conseguentemente, il difetto della titolarità dell'attore o propria rispetto ai diritti e agli obblighi che a quel rapporto si ricollegano, solleva in realtà una questione di merito sulla effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto controverso (e, dunque, sull'identificabilità o meno dell'attore o del convenuto nel soggetto, rispettivamente, avente diritto alla prestazione richiesta dall'attore o tenuto alla stessa) e chiede che questa si risolva con una pronuncia di rigetto della domanda proposta dall'attore: ossia, non solleva un problema di legittimazione, attinente alla regolare costituzione del
6 di 9 processo (Cass. 14177/2011, Cass. 11284/2010, Cass. 27346/2009,
Cass. 12832/2009, Cass. 8699/2009, Cass. 23670/2008, Cass.
11321/2007, Cass. 5695/2000, Cass. 4364/1998, Cass. 6916/1997,
Cass. S.U. 8573/1990, Cass. 1751/1989, Cass. 7634/1986, Cass.
2206/1970).
Pertanto, poiché la legittimazione attiva si determina sulla base della sola domanda spiegata dall'opposta, che, nel caso di specie, è volta ad ottenere dall'opponente il pagamento del prezzo della compravendita, non viene in rilievo l'ipotesi di difetto di legittimazione attiva, ma il , con tale mera difesa (Cass. 15759/2014), ha Pt_1 piuttosto introdotto una questione sulla titolarità della posizione soggettiva attiva vantata in giudizio, che, essendo un elemento costitutivo della domanda ed attenendo al merito della decisione, spetta all'opposta allegare e provare (Cass. S.U. 2951/2016).
Tanto chiarito, deve ritenersi provata l'esistenza del rapporto contrattuale tra e , che, dopo aver Controparte_1 Parte_1 ricevuto per quattro anni (dal 2019 al 2023) la merce con D.D.T. intestati all'odierna opposta e recanti soltanto l'indicazione della come mittente (cfr. doc. 1 Controparte_3 dell'opposta), la quale risulta effettivamente essere agente di dal 2018 (cfr. doc. 8 dell'opposta), ha parzialmente Controparte_1 saldato le fatture azionate in via monitoria in adempimento di un piano di rateizzazione concesso a fronte di due solleciti di pagamento, non contestando nulla circa l'esistenza del contratto ma, anzi, effettuando numerosi bonifici di € 2.000,00 a favore di CP_1 con l'eloquente causale «accordo con il vostro collaboratore
[...]
» (cfr. contabili sub doc. 9 dell'opposta). Controparte_3
1.3. Con il secondo motivo di opposizione ha Parte_1 contestato la quantificazione degli interessi moratori per non essere mai stata messa in mora.
Il motivo è manifestamente infondato, avendo Controparte_1 prodotto una prima raccomandata in data 27 febbraio 2023 (ricevuta
7 di 9 in data 28 febbraio 2023), con cui, nell'accettare la proposta di rateizzazione con bonifici mensili di € 2.000,00 a decorrere dal 31 marzo 2023, veniva comunque richiesta l'applicazione degli interessi di mora (cfr. doc. 6 dell'opposta), ed una seconda raccomandata in data 12 luglio 2024 (ricevuta in data 25 luglio 2024), con cui, contestando il mancato pagamento di due mensilità concordate, era stato sollecitato il rispetto degli accordi ed anticipata, in caso contrario, l'intenzione di procedere giudizialmente al recupero del credito (cfr. doc. 7 dell'opposta).
Dalle superiori considerazioni consegue il rigetto dell'opposizione.
2. Sussistono i presupposti per applicare il disposto di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., come da sollecitazione effettuata dalla parte opposta.
Trattasi di pronuncia che può essere adottata d'ufficio e che è connotata dalla natura di sanzione per il comportamento processuale della parte.
Infatti, se è indubitabile che agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta riprovevole, è anche vero che, nel caso in esame, a fronte del palese intento dilatorio e strumentale dell'opposizione, sussistono con evidenza i presupposti per emettere nei confronti della parte opponente la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata: infatti,
l'infondatezza dei motivi dell'opposizione, apertamente contrastanti con le risultanze documentali offerte dalla controparte, disvela l'inopinata scelta di dare corso al giudizio pur potendosene agevolmente prevedere l'esito sfavorevole.
Accertata quindi la responsabilità, si deve condannare l'opponente al pagamento a favore dell'opposta di una somma pari alla metà di quella liquidata per compenso (accessori esclusi), e dunque in € 2.630,00, utilizzando quale parametro quello delle spese di lite, come suggerito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
17902/2019 e Cass. 26435/2020, secondo cui la condanna ex art. 96,
8 di 9 comma 3, c.p.c., può essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza;
cfr. Cass.
21570/2012, secondo cui è legittima, congrua e ragionevole una pronuncia di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. anche ad una somma pari al triplo delle spese di lite).
3. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€
1.701,00) ed introduttiva (€ 1.204,00) ed i parametri minimi delle fase di trattazione (€ 903,00) e decisionale (€ 1.453,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, tenuto conto del deposito di una sola memoria integrativa, dell'assenza di attività istruttoria, del modulo decisorio semplificato e della mancata redazione di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1381/2024 emesso dal giudice unico del
Tribunale intestato che, per l'effetto, conferma in ogni sua parte, dichiarandolo esecutivo;
2. condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese del presente giudizio, che liquida in € 5.261,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
3. condanna a pagare a la Parte_1 Controparte_1 somma di € 2.630,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Così deciso in Reggio Emilia il 30 maggio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
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