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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/10/2025, n. 2987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2987 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 381/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. GU RO Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 381/2024 l' 08.03.2024 promosso con atto di citazione in appello da in persona dell'Amministratore Unico signora Parte_1 Parte_2
(C.F. e P.IVA ) con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 7, P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Rizzi del Foro di Milano (C.F. C.F._1
– PEC: , presso la quale in Milano, Via Boccaccio
[...] Email_1
n. 45, è elettivamente domiciliato giusta procura speciale in allegato all'atto di citazione di primo grado;
1 appellante contro
(c.f./P.i.v.a. Controparte_1
), in persona del Curatore dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Enrica Ba P.IVA_3 CP_2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Verona, la quale chiede di ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla procedura all'indirizzo PEC
e al n. di fax. 045.8350402, giusta procura ad litem che si Email_2
deposita su file separato, da considerarsi in calce al presente atto appellato
Oggetto: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)”; appello avverso la sentenza n. 1608/2023 pubbl. il 14.08.2023 del Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
NEL MERITO - Dichiarare nulla e/o annullata e per l'effetto revocare, dichiarandola di nessuna efficacia, l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. immediatamente esecutiva del tribunale di Verona del
17/1/ -1/2/2022, in quanto emessa in assenza dei presupposti, in quanto priva di qualsiasi supporto probatorio e comunque infondata in fatto ed in diritto. - Respingere tutte le domande proposte dal convenuto in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto. - In CP_1
accoglimento dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. svolta da Parte_1
accertare e dichiarare che la convenuta è stata inadempiente agli obblighi di cui ai contratti di appalto relativi ai prodotti indicati nelle fatture azionate e meglio descritti in narrativa dell'atto di citazione in opposizione, tra cui agli obblighi di consegna dei materiali nei formati attualmente
2 in uso full HD e con files aperti. - Accertare e dichiarare che la convenuta non ha fornito la prova delle prestazioni rese e del costo da applicarsi in relazione a quanto esposto alle fatture 54 e 57 del 12 luglio 2019. - Condannare il alla restituzione, in tutto o Controparte_1
in parte, della somma già pagata da in esecuzione dell'ordinanza ingiunzione del Parte_1
17/01/2022 pari a complessivi € 28.805,72 e di quella ulteriore già pagata da Parte_1
in esecuzione della sentenza impugnata pari a € 13.298 oltre a interessi, spese legali e CTU
[...]
(doc. 1). IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO - Statuire che per il IV sono Parte_3
dovuti da 3.000,00 come da CTU e, per l'effetto, condannare il Parte_1 CP_3
alla restituzione della somma di € 4.000,00 più interessi moratori dalla data del
[...]
pagamento. - Liquidare gli interessi legali in lugo di quelli moratori per i motivi indicati in narrativa e/o comunque rimodulare la loro decorrenza come da nostro motivo di impugnazione numero cinque. IN VIA ISTRUTTORIA - Alla luce delle risultanze della CTU già effettuata dall'Ing. nonché alla luce dei docc. 11 (mai contestato) allegato al fascicolo Persona_1
della e confermato dai docc. 20 e 38 di controparte, oltre che dal doc. 40 della CP_1
controparte da cui risulta l'avvenuta consegna del videoclip in HD (versione Parte_4
non definitiva), si chiede di estendere l'indagine peritale anche ai quattro videoclip di causa di cui all'ordinanza ingiunzione e cioè , “A un passo da te”, “Ma che ci faccio Parte_4
Pers ancora qui” e . - Senza inversione dell'onere della prova, ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi: 1) Vero che il “rotoscope” è un procedimento unicamente produttivo, non destinato al pubblico, posto in essere per riprendere determinati movimenti di attori in carne ed ossa da destinarsi ad essere utilizzati quale modello per creare le movenze dei personaggi di una serie animata, nella specie la serie “DR” di . 2) Vero che, in relazione alla Persona_3
predetta serie animata, ha realizzato tre tornate di rotoscope per le quali ha CP_1
3 firmato i relativi contratti, ha fornito la documentazione dovuta che il teste meglio indicherà, ha consegnato tutti i materiali in alta e bassa qualità con il relativo hard disc al termine di tutte le riprese ed è stata regolarmente pagata. 3) Vero che, in base agli accordi e come effettuato in adempimento dei contratti allegati sub docc. 1, 2 e 3 al fascicolo di , che si Parte_1
rammostrano al teste, i rotoscope dovevano essere consegnati sia in bassa qualità a mezzo file
Wetransfer alla fine di ogni giornata di set, sia in HD (alta definizione) tramite hard disc spedito da a al termine di tutte le riprese. 4) Vero che la qualità HD era CP_1 Parte_1
necessaria per la migliore definizione dei personaggi da animare, che –in base allo stile di animazione prescelto dal regista- doveva essere realistico e fluido. 5) Vero che CP_1
ha consegnato i rotoscope del 2017 unicamente in bassa definizione. 6) Vero che i rotoscope del
2017 contenevano scene che richiedevano particolare fluidità dei movimenti come ad es.: episodio 01 con il personaggio che cantava sul palco;
episodio 11 con l'intera Persona_4
sequenza di che canta “Ti lascio vivere”; episodio 16 intera sequenza di scene d'amore tra Per_5
DR e sul brano musicale “Torno a settembre”; episodio 26 con alcune camminate tratte Per_6
Con da episodi vari. 7) Vero che la mancata consegna dei materiali in ha portato la società che realizzava l'animazione (China Bejing) a commettere continui errori che il teste esemplificherà, con conseguente continua richiesta di correzioni, ritardi realizzativi e vanificazione della funzione del rotoscope. 8) Vero che ha dovuto far rifare integralmente alla società Parte_1
di animazione l'episodio 11 a causa della impossibilità per la società di animazione di lavorare a regola d'arte sui file in bassa qualità. 9) Vero che il ha dovuto eliminare dalla Parte_1
serie animata l'episodio 16 a causa della impossibilità per la società di animazione di lavorare a regola d'arte sui file in bassa qualità.
Per l'appellata :
4 In via pregiudiziale: dichiararsi che il valore della presente controversia è di € 52.450,00 ovvero in subordine di € 52.437,35 e in ogni caso appartenente allo scaglione del DM 55/2014 relativo alle cause da €.52.001,00 a €.260.000,00. Nel merito, in via principale: - rigettarsi l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi la sentenza impugnata n.
1608/2023 del Tribunale di Verona;
- condannarsi l'appellante alla rifusione di spese e competenze del grado, secondo i parametri ministeriali previsti per lo scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00, oltre ad accessorie come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona, notificatole da Controparte_1
(successivamente dichiarata fallita) con il quale contestava il credito monitoriamente azionato relativo alla realizzazione dei prodotti video commissionati all'opposta, eccependo l' inadempimento di per non aver sottoscritto i contratti con i quali erano stati Controparte_1
di volta in volta commissionate le riprese video, regolarizzata la documentazione inerente alla liberatoria ed alle posizioni previdenziali dei modelli apparsi nelle immagini video e soprattutto per non avere consegnato tutto il materiale di girato e montato, conformemente agli accordi negoziali ormai radicati da tempo, materiale che doveva essere consegnato nei formati modificabili ed in HD.
Si costituiva il che contestava la prospettazione attorea, Controparte_5
negava di avere concordato la consegna di specifici materiali secondo i formati indicati in atto di citazione, evidenziava di aver comunque eseguito a regola d'arte le riprese video commissionatele, con conseguente messa in onda o pubblicazione del video da parte del
[...]
concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
5 La causa era istruita documentalmente e con l'espletamento di CTU ed era decisa con la sentenza impugnata con la quale il giudice così statuiva: “revoca il decreto ingiuntivo n. 596/2020 emesso dal Tribunale di Verona in data 14.02.2020; conferma l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. immediatamente esecutiva emessa in data 17.01.2022 e depositata in data 01.02.2022 (n. cronol.
548/2022 del 01/02/2022 Rep. 372/2022); dichiara tenuta e condanna parte opponente
[...]
a pagare alla parte opposta l'ulteriore Parte_1 Controparte_1
somma di € 13.298,00 (€ 10.900,00 oltre i.v.a.), oltre ad interessi moratori ex art. 1284 quarto comma c.c. dalla data della domanda di ingiunzione e fino al saldo effettivo, per le ragioni indicate in parte motiva;
dispone la parziale compensazione delle spese processuali, nella misura di un quarto;
dunque, dovuti i tre quarti delle spese processuali da parte opponente
[...]
n favore di parte opposta condanna Parte_1 Controparte_1
la parte opponente a pagare a parte opposta Parte_1 [...]
e spese di lite, che si liquidano già operata la compensazione parziale, nella Controparte_1
somma finale di € 4.378,91 per compensi (quivi già incluse le spese generali, dunque non da ricalcolare ulteriormente). Sui compensi, IVA e Cassa. PONE le spese relative al compenso del perito d'ufficio definitivamente a carico di parte opponente . Parte_1
Il primo giudice qualificava la vicenda negoziale quale contratto d'appalto avente ad oggetto la realizzazione di riprese video da parte di in bonis, concluso per fatti Controparte_1
concludenti, senza forma scritta, mediante accettazione in via orale o esecuzione immediatamente susseguente alle richieste della parte proponente;
affermava che il titolo negoziale fosse valido ed efficace, anche considerato che l'opponente non aveva invocato alcuna nullità contrattuale, in relazione alla mancata conclusione del contratto in forma scritta, contestando piuttosto l'inadempimento contrattuale dell'appaltatrice.
6 Riteneva, con riferimento all'eccepita inosservanza da parte di degli obblighi CP_1
relativi alla mancata consegna del materiale girato e montato nelle dimensioni e nei formati richiesti, che non fosse stata acquisita la prova di una specifica pattuizione in tal senso e concludeva, in relazione alle prestazioni dedotte nelle fatture azionate in monitorio nn. 50, 51,
52 e 53, che “non vi era contestazione di parte opponente in ordine alla effettiva esecuzione dei videoclip, alla buona realizzazione dell'opera, che risulta accettata senza obiezione anche in relazione al materiale di consegna emergente dallo scambio di e-mail or ora richiamato, alla determinazione del corrispettivo, siccome evincibile pure dal contenuto del doc. 7 di parte convenuta opposta” e per l'effetto confermava l'ordinanza 186 ter c.p.c. con la quale era stato ingiunto a di pagare immediatamente la somma di € 23.790,00 (€ 19.500,00 Parte_1
oltre i.v.a.), oltre interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. con riferimento alle fatture nn. 50, 51,
52 e 53 del 12.07.2019.
Con riguardo alle prestazioni dedotte nelle ulteriori fatture (n. 54, 55,56,57) aventi ad oggetto il
“Trailer DR per i Mondiali” , il cd. “Ultimo Rotoscoping” e il “ IV Rotoscooping” affermava che le riprese erano state concretamente eseguite, richiamava la documentazione in atti (in ispecie il doc. 7 di parte opposta – mail nella quale la società committente, a fronte della pretesa di
[...]
in bonis di ricevere un compenso di 25 mila euro, aveva riconosciuto la Controparte_1
minor somma di € 7.000,00 oltre i.v.a.) ; dichiarava che nulla era dovuto per il credito relativo all'acquisto della telecamera stante l'assenza di pattuizioni scritte e la strumentalità di tale bene all'esercizio dell'attività dedotta in contratto e per l'effetto condannava a Parte_1
pagare al l'ulteriore somma di € 13.298,00 (€ 10.900,00 oltre Controparte_1
i.v.a.) in relazione alle fatture 54, 55 e 57 del 12.07.2019, oltre ad interessi moratori ex art. 1284 quarto comma c.c. dalla data della domanda di ingiunzione e fino al saldo effettivo.
7 Avverso la predetta sentenza propone appello la quale censura: i) l'errata Parte_1
qualificazione del contratto e dei relativi obblighi, in particolare dell'obbligo di redazione del contratto in forma scritta;
ii) l'omessa valutazione delle prove documentali in atti, per non aver il primo giudice considerato che in base ad una prassi contrattuale invalsa tra le parti era desumibile l'obbligo dell'appaltatrice di consegnare i video e i files nei formati richiesti nonché del materiale girato e montato;
iii) l'illegittima quantificazione del credito per il IV Parte_3
in difformita' rispetto alla relazione tecnica del ctu;
iv) l'omessa ammissione di prove indispensabili ai fini della decisione, sollecitando, in particolare, l'estensione dell'indagine peritale anche con riferimento ai quattro videoclip, anch'essi non coperti da contratto scritto;
v) la liquidazione, da parte del giudice in sentenza, degli interessi moratori ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 c.c. sostenendo che, essendo stato revocato il decreto ingiuntivo, andava espunta la richiesta di ex art. 1284 comma 4 c.c. degli interessi di mora Controparte_6
con decorrenza data della domanda.
Si costituiva in giudizio il fallimento di il quale contestava Controparte_1
le deduzioni di controparte, reiterando le argomentazioni già svolte in primo grado e chiedeva la conferma della sentenza impugnata, ribadendo la validità del contratto, ancorchè non formalizzato per iscritto, il difetto di prova circa l'esistenza di altre obbligazioni contrattuali addebitabili a affermava la correttezza della quantificazione del credito relativo CP_1
al videoclip “IV Rotoscoping” richiamando la documentazione in atti (in particolare il doc. 7 di parte convenuta recante il riconoscimento di debito per tale prestazione limitatamente all'importo di euro 7.000,00); evidenziava che il primo giudice aveva errato nell'attribuzione del valore della causa, che doveva essere parametrata non allo scaglione compreso tra euro 26.000,00 ed euro
52.000,00 bensì collocata in quello successivo, essendo il credito ingiunto pari ad euro 52.450,00
8 oltre IVA.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 18.09.2025 che si svolgeva in forma cartolare, previo rigetto dell'istanza di sospensiva e concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
1.Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che
“le prestazioni indicate nelle fatture azionate in monitorio sono state eseguite sulla base di un contratto concluso per fatti concludenti, senza forma scritta, mediante accettazione in via orale o esecuzione immediatamente susseguente alle richieste di parte proponente;
ritenuto che
il titolo negoziale sotteso alla vertenza in esame sia valido ed efficace;
peraltro la stessa opponente, pur a fronte delle difese sviluppate in ordine alla necessità di forma scritta, non invoca alcuna nullità contrattuale, contestando piuttosto un inadempimento contrattuale di in bonis”. CP_1
Sostiene l'appellante che essendosi il contratto concluso per fatti concludenti lo stesso doveva essere disciplinato per relationem conformemente agli altri contratti conclusi nello stesso periodo.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha “ritenuto che in assenza di un contratto avente forma scritta con puntuale indicazione degli obblighi posti a carico dell'appaltatore ed a fronte di puntuali contestazioni di fatto sollevate da parte della convenuta opposta in comparsa di costituzione (cfr. pag. 11 ultimo capoverso e p. 12 primo capoverso), non vi è prova -né sono stati formulati idonei mezzi di prova al riguardo - in ordine all'esatto contenuto del materiale che l'appaltatore avrebbe dovuto restituire alla committente…”
Sostiene l'appellante che tale statuizione non si confronta con la produzione documentale in atti e, nello specifico, con i pregressi contratti inter partes (docc. 1,2,3,10 fasc. appellante) le cui
9 clausole contrattuali prevedono tutte che la consegna del materiale avvenga “ su file in full hd apple pro res 422 HQ pal 25 fps progressivo e archiviate su supporto Hard Disc e relativo backup”, e che la consegna del supporto HD avvenga “unitamente ai materiali girati ma eventualmente scartati dal premontati (quindi tutti i materiali, girato e montato)”.
Tali clausole inoltre erano previste anche nella bozza di contratto (non sottoscritta dall'appaltatrice) relativa alle prestazioni di cui è causa (doc. 11) il cui contenuto non è stato contestato da . Parte_1
3.Con il terzo motivo parte appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui, nella quantificazione del credito relativo al “IV rotoscoping”, non tiene conto della valorizzazione operata dal CTU, bensì ha fatto riferimento ad una mail interna della contabilità della società
, nella quale si legge “4° Preventivo in sospeso perché noi Parte_1 Parte_3
abbiamo detto ok per 7.000 + iva e loro ne chiedevano 25.000 + iva” (doc. 7 fasc. appellata).
Deduce l'appellante che tale mail si limita a valutare un raffronto tra preventivi e che nulla ha a che fare con il valore dei materiali successivamente consegnati in formati inutilizzabili e stimati dal CTU in € 3.000,00 .
4. Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha respinto le istanze istruttorie e, in particolare, l'istanza di estensione della consulenza tecnica alla valorizzazione dei quattro videoclip realizzati nel 2016/2017.
5. Con il quinto motivo l'appellante censura la liquidazione in sentenza degli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. sostenendo che essendo stato revocato il decreto ingiuntivo e che per “domanda” può eventualmente ritenersi quella di cui alla comparsa di costituzione per il “trailer mondiali”, mentre per la restante somma relativa al quarto rotoscoping la decorrenza non può che essere quella della pubblicazione della sentenza.
10 6. Il primo motivo di appello non è fondato.
Sostiene l'appellante che il contratto che ha dato origine alle pretese creditorie di cui è causa si è concluso per fatti concludenti e che lo stesso va contestualizzato nell'ambito di una serie di contratti stipulati e in corso tra le parti nel medesimo periodo, nei quali era espressamente previsto che il materiale video venisse consegnato nel formato di files aperti e modificabili e comprendente tutto il materiale (girato e montato); sosteneva, , dunque, che Parte_1
aveva fatto affidamento sulle prassi contrattuali in essere tra le parti e che controparte si era resa inadempiente nella consegna del materiale, avvenuta solo in determinati formati tecnici e non in quelli necessari per utilizzi normali, oltre che solo nella versione montata, senza consegna di tutto il girato.
Tale motivo di appello presenta profili di inammissibilità in quanto non si traduce in una specifica censura nella ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice – omettendo di indicare le violazioni di legge rilevanti ai fini della decisione – ed è parimenti infondato.
È appena il caso di osservare che l'avere l'appellante fatto affidamento sulle prassi contrattuali che da sempre le due società avevano in corso non si confronta con la vicenda contrattuale di cui
è causa, caratterizzata dall'essere il contratto concluso per fatti concludenti, senza forma scritta
– peraltro non richiesta ad substantiam, mediante esecuzione delle prestazioni conseguente alle richieste della committente.
Che tra le parti il contratto non sia stato formalizzato per iscritto risulta documentalmente dalla mancata sottoscrizione del doc. 11 (fasc. appellante primo grado) – trattasi della mail inviata in data 24.06.2019 dall'Avv. Rizzi per – contenente la bozza di contratto di Parte_1
commissione per la realizzazione dei videoclip “A un passo da te”, “Ma che ci faccio ancora
Pers Pa qui”, , e Album “ Migliori”. Parte_4
11 Deve osservarsi che in tale documento dà atto che i videoclip sono già stati Parte_1
realizzati e pubblicati e che tale bozza contrattuale prevedeva quali parti contraenti non
[...]
bensì (società riferibile a e CP_1 Controparte_7 Parte_6 [...]
. Parte_1
Sul punto deve confermarsi la sentenza appellata avendo il primo giudice correttamente affermato che il contratto si è validamente formato per fatti concludenti e che la mancata sottoscrizione della bozza contrattuale (che peraltro, ripetesi, indicava altra parte contraente,
Cont ovvero la ) non rileva quale motivo di inadempimento contrattuale, stante la pacifica insussistenza di un obbligo a contrarre, peraltro neppure dedotto.
7. Il secondo motivo di appello non è fondato.
Sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe omesso di valutare le prove documentali
(docc. 1,2,3,10) da cui era desumibile che i pregressi contratti stipulati tra le parti prevedevano invariabilmente l'obbligo per di consegnare il materiale “su file in full hd apple CP_1
pro res 422 HQ pal 25 fps progressivo e archiviate su supporto Hard Disc e relativo backup”, quindi in formato alta qualità broadcast nonché la consegna del suddetto supporto HD
“unitamente ai materiali girati ma eventualmente scartati dal premontato” (quindi tutti i materiali, girato e montato).
Le stesse condizioni prevedeva il contratto non firmato, relativo alle prestazioni di cui è controversia, ovvero la consegna di “tutto il girato (anche non montato, completo di tutte le parti sia audio sia video e della sincronizzazione)” nonché “in FORMATI DIGITALI (1 file prores
422 HQ;
1 file DVCPRO, 1 file H264, 1 file IMX, 1 file MXF. FRAMES SIZES accettate
1920X1080 (full HD) nonché i files che dovranno esserci consegnati in 16:9 anamorfico e in
HDLa consegna dei formati digitali dovrà avvenire su supporto DVD DATI o chiavetta USB
12 formattata sia per PC e sia per MAC o su ftp o link we transfer o simili” (artt. 6 e 7 doc. 11 cit.).
Il richiamo ai pregressi rapporti contrattuali e alla relativa regolamentazione è privo di pregio in quanto smentita dall'evidenza di un rapporto contrattuale- quello in esame- che ha pacificamente avuto esecuzione de facto , non essendo in contestazione che il materiale video è stato realizzato e consegnato e che è stato approvato da (v. p. 1 atto appello). Parte_1
Non possono essere evocati, a colmare la mancata sottoscrizione del contratto, i pregressi rapporti contrattuali, avendo gli stessi avuto un proprio decorso e attuazione, mentre la mancata contestazione della bozza contrattuale (v.p. 7 appello) non equivale – per evidenti ragioni di tipo logico, ancor prima che giuridico - ad adesione del predetto testo contrattuale.
Né tale adesione è desumibile dalla comunicazione mail con la quale l'Avv. Pizzamiglio (legale di comunica al legale di controparte “la disponibilità alla sottoscrizione degli CP_1
accordi mancati con pagamento contestuale alla firma e consegna del materiale girato dopo il pagamento” (doc. 20 appellata); trattandosi di comunicazione che va interpretata non già come volontà di sottoscrivere la bozza contrattuale, quanto piuttosto quale disponibilità condizionata all'avverarsi di eventi che -evidentemente- non essendosi realizzati ne hanno causato il mancato perfezionamento.
Neppure carattere concludente può attribuirsi alle comunicazioni mail (vedasi doc. 38 e 40 fasc. appellata) da cui sarebbe desumibile l'esistenza di specifici accordi tra le parti circa le dimensioni e i formati del materiale girato e montato da consegnare.
In particolare, il doc. 38 (fasc. appellata) riguarda una mail proveniente da Controparte_8
(legale rappresentante di a in cui scrive : “prevedo se per te va CP_1 Parte_7
bene, di consegnare il montaggio della conferenza integrale , le interviste di te e Tes_1
mercoledì 16 dicembre (compreso, come sempre, tutto il girato su copia hard disc)”; mentre il
13 doc. 40 (fasc. appellata) , riguardante la consegna del video e proveniente dal Parte_4
riporterebbe le specifiche tecniche dei files conformi , in tesi dell'appellante, alle CP_8
pregresse pattuizioni contrattuali.
Invero, tali comunicazioni, non essendosi tradotte in specifiche pattuizioni tra le parti, non confermano l'impegno contrattuale di alla consegna di tutto il materiale (girato CP_1
e montato) nei formati indicati nei pregressi contratti ovvero in quello indicato nella citata bozza contrattuale.
Va ulteriormente osservato che la prova degli esatti eventuali diversi termini dell'accordo e del contenuto delle prestazioni a carico di in assenza di un contratto di forma scritta, CP_1
potevano essere offerte con il contributo della prova testimoniale.
Tuttavia, la prova articolata da e sollecitata anche in questo giudizio non è Parte_1
concludente (vedasi memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2) stante la non rilevanza dei capitoli
1, 2, 4, 5 , 6,7, 8, 9 e la genericità del capitolo 3 (“vero che, in base agli accordi e come effettuato in adempimento dei contratti allegati sub docc. 1, 2 e 3 al fascicolo di , che si Parte_1
rammostrano al teste, i rotoscope dovevano essere consegnati sia in bassa qualità a mezzo file
Wetransfer alla fine di ogni giornata di set, sia in HD -alta definizione- tramite hard disc spedito da a al termine di tutte le riprese ?”) che non reca una adeguata CP_1 Parte_1
specificazione sul piano temporale e soggettivo degli asseriti accordi.
La circostanza dedotta dall'appellante secondo cui la consegna del materiale nei termini indicati sarebbe stata necessaria per il suo normale utilizzo e pertanto essenziale ai fini dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali è da un lato indimostrata, dall'altra smentita dall'accettazione senza riserve del materiale al momento della consegna, evidenziandosi che la prima richiesta del materiale in determinati formati e dimensioni risale al 2019, a distanza di due anni dalle relative
14 consegne.
8. Il terzo motivo e il quarto motivo di appello, sono esaminati unitariamente in quanto vertenti su questioni connesse e non sono fondati.
L'appellante censura la sentenza per aver quantificato il credito relativo al IV Rotoscoping in termini non conformi alla espletata CTU ovvero valorizzando una mail interna dell'ufficio contabilità dell'appellante che avrebbe riconosciuto per tale prestazione l'importo di euro
7.000,00 oltre IVA mentre la consulenza tecnica quantifica il credito nella misura di euro
3.000,00.
Inoltre, l'appellante, sollecita un'estensione del quesito peritale finalizzato a quantificare anche il credito relativo ai quattro videoclip, per i quali, parimenti, difettava il contratto scritto.
8.1. Deve premettersi che le prestazioni concretamente eseguite da e sulla cui CP_1
esecuzione non vi è contestazione, trattandosi di circostanza ammessa dall'appellante (“i video commissionati a sono stati realizzati ed approvati”, p. 1 atto appello) sono le CP_1
seguenti:
- n.4 videoclip realizzati nel 2016 e nel 2017 ( fatture di vendita n.50-51-52-53 del 12/07/2019);
- sequenze video e audio utilizzate nella quarta sessione di rotoscoping , necessarie all'animazione dell'opera DR, attività svolta tra il 30 giugno e il 2 ottobre 2017 (fattura n.54 del 12/07/2019);
- trailer “DR per i mondiali” e c.d. Ultimo rotoscoping con riprese eseguite in due giornate (1
e del 8 Novembre 2018), acquisto di una telecamera (fatture n.55-56-57 del 12/07/2019).
Ciò premesso, in relazione ai quattro videoclip realizzati nel 2016 e 2017 era stato concordato un corrispettivo di euro 19.500,00 oltre IVA che non è stato specificamente contestato, dovendosi
Cont rimarcare che (vedasi doc. 7 fasc. primo grado) ha confermato il sospeso nei Parte_1
15 confronti di nei seguenti termini: Video parte spettante CP_1 CP_9 Parte_4
al Clan pari al 50%) euro 6.000 oltre IVA;
Video “Un passo da te” (parte spettante al Clan pari al 50%) euro 4.000 oltre IVA;
Videoclip “Ma che ci faccio ancora qui” ” (parte spettante al Clan pari al 50%) euro 5.250 oltre IVA;
Videoclip “Eva” (parte spettante al pari al 50%) euro Pt_1
4.250 oltre IVA;
il tutto complessivamente per euro 19.500 oltre IVA che corrisponde all'importo delle fatture 50-51-52 e 53 del 12.07.2019 e che è stato oggetto dell'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. del 17.01.2022.
Ne consegue – così venendo al quarto motivo di appello- la superfluità dell'estensione del quesito peritale volto alla determinazione del credito, in parte qua, essendo lo stesso già puntualmente determinato nel quantum e non contestato.
8.2. Con riferimento alle sequenze video e audio utilizzate nella quarta sessione di rotoscoping , necessarie all'animazione dell'opera DR, (fattura n.54 del 12/07/2019 dell'importo di euro
28.600,00 oltre IVA ) il credito va quantificato in euro 7.000,00 oltre IVA, dovendosi valorizzare il cit. doc. 7 recante il riconoscimento di debito da parte di (“preventivo in sospeso perché Pt_1
noi abbiamo detto ok per 7.000 oltre IVA e loro ne chiedevano euro 25.000,00 oltre IVA”).
Sostiene l'appellante che tale mail avrebbe rilevanza interna all'ufficio contabilità di e che Pt_1
si limiterebbe a operare un raffronto tra preventivi;
inoltre, il valore con cui doveva conformarsi il primo giudice era quello stimato dal CTU, pari a euro 3.000,00.
Tale doglianza è priva di pregio posto che il CTU valorizza in euro 3.000,00 (v.p. 6 elaborato ) la prestazione relativa al c.d Ultimo Rotoscoping (attività svolta nelle giornate 1 e 8 novembre
2018) mentre l'attività oggetto del riconoscimento del debito contenuto nella mail citata si riferisce ad altra attività, ovvero quella relativa alla quarta sessione di rotoscoping, svolta tra il
30 giugno e il 02 ottobre 2017; inoltre essa è smentita dal chiaro tenore letterale del doc. 7 che
16 non si limita ad operare un raffronto fra preventivi, recando, invece, un chiaro riconoscimento del debito.
8.3 Con riferimento al trailer “DR per i mondiali” non possono che richiamarsi le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sul punto non contestate e condivise dal collegio (“ si sono rinvenuti i file in estensione .Mov full hd;
detto materiale viene valorizzato in misura pari ad €. 900,00 oltre ad Iva se dovuta”, pag. 6 atto elaborato peritale) e pertanto con riferimento a tale prestazione va confermato il credito dell'appellata pari ad euro 900,00 oltre IVA.
9. Con il quinto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui liquida gli interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda di ingiunzione e fino al saldo effettivo evidenziando che il decreto ingiuntivo è stato revocato con la sentenza e che gli interessi devono farsi decorrere dalla comparsa di costituzione per il trailer mondiali ovvero dalla pubblicazione della sentenza.
La censura non ha pregio e ciò per l'assorbente considerazione che gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. decorrono dalla data della proposizione del ricorso (Cass. Ordinanza n. del 14/05/2021) , coincidente nella fattispecie con la proposizione del ricorso monitorio , a nulla rilevando che il decreto ingiuntivo (non il ricorso introduttivo) sia stata revocato e non avendo fondamento normativo gli ulteriori criteri indicati dall'appellante in via alternativa (comparsa di risposta/pubblicazione della sentenza).
10. Nel costituirsi in giudizio l'appellata ha segnalato – senza che peraltro ciò si sia tradotto in uno specifico motivo di impugnazione incidentale- che la causa in primo grado è stata iscritta a ruolo nel valore compreso tra euro 26.000,00 e euro 52.000,00, dovendo invece ricondursi la stessa nello scaglione successivo (euro 52.001,00 euro 260.000,00) e che la sentenza appellata liquidava somme per capitale, interessi e spese maggiori allo scaglione indicato dall'appellante
17 in sede di dichiarazione di valore.
Conclude l'appellante nel richiedere che le spese processuali del presente grado siano liquidate secondo lo scaglione compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00.
Su tale questione si è recentemente espressa la Corte di Cassazione affermando che «la dichiarazione del difensore, attinente alla determinazione del contributo unificato, è ininfluente sul valore della domanda, in quanto è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, ma, ove sia errata, può costituire una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese processuali dell'impugnazione proposta dalla parte che voglia emendare l'errore in cui ha indotto il giudice adito nella determinazione dello scaglione applicabile per liquidare le spese nel provvedimento da lui emesso» (Cass. ord. 13145/2025).
La nota di iscrizione a ruolo del presente giudizio indica quale valore della controversia l'importo di euro 42.103,72 e il versamento del contributo unificato per euro 777,00.
Il valore così indicato è corretto in quanto la somma che ha formato oggetto di impugnazione
(valore di riferimento quando l'appello è rigettato , vedasi Cass. ord. 13145/2025 cit.) ammonta in linea capitale ad euro 37.088,00 (ovvero euro 23.790,00 pari al valore della somma portata dall'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. a cui va sommato l'importo di euro 13.298,00 accertato con la sentenza di primo grado) a cui sommati gli interessi moratori si attesta su un valore riconducibile allo scaglione compreso tra euro 26.000,00 e euro 52.000,00.
11. Conclusivamente l'appello va respinto e la sentenza appellata confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti, applicati nella misura media, secondo lo scaglione di pertinenza (euro 26.000,00 e euro
52.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un
18 ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado che liquida in euro 6.946,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina GU RO
19
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 381/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. GU RO Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 381/2024 l' 08.03.2024 promosso con atto di citazione in appello da in persona dell'Amministratore Unico signora Parte_1 Parte_2
(C.F. e P.IVA ) con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 7, P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Rizzi del Foro di Milano (C.F. C.F._1
– PEC: , presso la quale in Milano, Via Boccaccio
[...] Email_1
n. 45, è elettivamente domiciliato giusta procura speciale in allegato all'atto di citazione di primo grado;
1 appellante contro
(c.f./P.i.v.a. Controparte_1
), in persona del Curatore dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Enrica Ba P.IVA_3 CP_2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Verona, la quale chiede di ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla procedura all'indirizzo PEC
e al n. di fax. 045.8350402, giusta procura ad litem che si Email_2
deposita su file separato, da considerarsi in calce al presente atto appellato
Oggetto: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)”; appello avverso la sentenza n. 1608/2023 pubbl. il 14.08.2023 del Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
NEL MERITO - Dichiarare nulla e/o annullata e per l'effetto revocare, dichiarandola di nessuna efficacia, l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. immediatamente esecutiva del tribunale di Verona del
17/1/ -1/2/2022, in quanto emessa in assenza dei presupposti, in quanto priva di qualsiasi supporto probatorio e comunque infondata in fatto ed in diritto. - Respingere tutte le domande proposte dal convenuto in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto. - In CP_1
accoglimento dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. svolta da Parte_1
accertare e dichiarare che la convenuta è stata inadempiente agli obblighi di cui ai contratti di appalto relativi ai prodotti indicati nelle fatture azionate e meglio descritti in narrativa dell'atto di citazione in opposizione, tra cui agli obblighi di consegna dei materiali nei formati attualmente
2 in uso full HD e con files aperti. - Accertare e dichiarare che la convenuta non ha fornito la prova delle prestazioni rese e del costo da applicarsi in relazione a quanto esposto alle fatture 54 e 57 del 12 luglio 2019. - Condannare il alla restituzione, in tutto o Controparte_1
in parte, della somma già pagata da in esecuzione dell'ordinanza ingiunzione del Parte_1
17/01/2022 pari a complessivi € 28.805,72 e di quella ulteriore già pagata da Parte_1
in esecuzione della sentenza impugnata pari a € 13.298 oltre a interessi, spese legali e CTU
[...]
(doc. 1). IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO - Statuire che per il IV sono Parte_3
dovuti da 3.000,00 come da CTU e, per l'effetto, condannare il Parte_1 CP_3
alla restituzione della somma di € 4.000,00 più interessi moratori dalla data del
[...]
pagamento. - Liquidare gli interessi legali in lugo di quelli moratori per i motivi indicati in narrativa e/o comunque rimodulare la loro decorrenza come da nostro motivo di impugnazione numero cinque. IN VIA ISTRUTTORIA - Alla luce delle risultanze della CTU già effettuata dall'Ing. nonché alla luce dei docc. 11 (mai contestato) allegato al fascicolo Persona_1
della e confermato dai docc. 20 e 38 di controparte, oltre che dal doc. 40 della CP_1
controparte da cui risulta l'avvenuta consegna del videoclip in HD (versione Parte_4
non definitiva), si chiede di estendere l'indagine peritale anche ai quattro videoclip di causa di cui all'ordinanza ingiunzione e cioè , “A un passo da te”, “Ma che ci faccio Parte_4
Pers ancora qui” e . - Senza inversione dell'onere della prova, ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi: 1) Vero che il “rotoscope” è un procedimento unicamente produttivo, non destinato al pubblico, posto in essere per riprendere determinati movimenti di attori in carne ed ossa da destinarsi ad essere utilizzati quale modello per creare le movenze dei personaggi di una serie animata, nella specie la serie “DR” di . 2) Vero che, in relazione alla Persona_3
predetta serie animata, ha realizzato tre tornate di rotoscope per le quali ha CP_1
3 firmato i relativi contratti, ha fornito la documentazione dovuta che il teste meglio indicherà, ha consegnato tutti i materiali in alta e bassa qualità con il relativo hard disc al termine di tutte le riprese ed è stata regolarmente pagata. 3) Vero che, in base agli accordi e come effettuato in adempimento dei contratti allegati sub docc. 1, 2 e 3 al fascicolo di , che si Parte_1
rammostrano al teste, i rotoscope dovevano essere consegnati sia in bassa qualità a mezzo file
Wetransfer alla fine di ogni giornata di set, sia in HD (alta definizione) tramite hard disc spedito da a al termine di tutte le riprese. 4) Vero che la qualità HD era CP_1 Parte_1
necessaria per la migliore definizione dei personaggi da animare, che –in base allo stile di animazione prescelto dal regista- doveva essere realistico e fluido. 5) Vero che CP_1
ha consegnato i rotoscope del 2017 unicamente in bassa definizione. 6) Vero che i rotoscope del
2017 contenevano scene che richiedevano particolare fluidità dei movimenti come ad es.: episodio 01 con il personaggio che cantava sul palco;
episodio 11 con l'intera Persona_4
sequenza di che canta “Ti lascio vivere”; episodio 16 intera sequenza di scene d'amore tra Per_5
DR e sul brano musicale “Torno a settembre”; episodio 26 con alcune camminate tratte Per_6
Con da episodi vari. 7) Vero che la mancata consegna dei materiali in ha portato la società che realizzava l'animazione (China Bejing) a commettere continui errori che il teste esemplificherà, con conseguente continua richiesta di correzioni, ritardi realizzativi e vanificazione della funzione del rotoscope. 8) Vero che ha dovuto far rifare integralmente alla società Parte_1
di animazione l'episodio 11 a causa della impossibilità per la società di animazione di lavorare a regola d'arte sui file in bassa qualità. 9) Vero che il ha dovuto eliminare dalla Parte_1
serie animata l'episodio 16 a causa della impossibilità per la società di animazione di lavorare a regola d'arte sui file in bassa qualità.
Per l'appellata :
4 In via pregiudiziale: dichiararsi che il valore della presente controversia è di € 52.450,00 ovvero in subordine di € 52.437,35 e in ogni caso appartenente allo scaglione del DM 55/2014 relativo alle cause da €.52.001,00 a €.260.000,00. Nel merito, in via principale: - rigettarsi l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi la sentenza impugnata n.
1608/2023 del Tribunale di Verona;
- condannarsi l'appellante alla rifusione di spese e competenze del grado, secondo i parametri ministeriali previsti per lo scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00, oltre ad accessorie come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona, notificatole da Controparte_1
(successivamente dichiarata fallita) con il quale contestava il credito monitoriamente azionato relativo alla realizzazione dei prodotti video commissionati all'opposta, eccependo l' inadempimento di per non aver sottoscritto i contratti con i quali erano stati Controparte_1
di volta in volta commissionate le riprese video, regolarizzata la documentazione inerente alla liberatoria ed alle posizioni previdenziali dei modelli apparsi nelle immagini video e soprattutto per non avere consegnato tutto il materiale di girato e montato, conformemente agli accordi negoziali ormai radicati da tempo, materiale che doveva essere consegnato nei formati modificabili ed in HD.
Si costituiva il che contestava la prospettazione attorea, Controparte_5
negava di avere concordato la consegna di specifici materiali secondo i formati indicati in atto di citazione, evidenziava di aver comunque eseguito a regola d'arte le riprese video commissionatele, con conseguente messa in onda o pubblicazione del video da parte del
[...]
concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
5 La causa era istruita documentalmente e con l'espletamento di CTU ed era decisa con la sentenza impugnata con la quale il giudice così statuiva: “revoca il decreto ingiuntivo n. 596/2020 emesso dal Tribunale di Verona in data 14.02.2020; conferma l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. immediatamente esecutiva emessa in data 17.01.2022 e depositata in data 01.02.2022 (n. cronol.
548/2022 del 01/02/2022 Rep. 372/2022); dichiara tenuta e condanna parte opponente
[...]
a pagare alla parte opposta l'ulteriore Parte_1 Controparte_1
somma di € 13.298,00 (€ 10.900,00 oltre i.v.a.), oltre ad interessi moratori ex art. 1284 quarto comma c.c. dalla data della domanda di ingiunzione e fino al saldo effettivo, per le ragioni indicate in parte motiva;
dispone la parziale compensazione delle spese processuali, nella misura di un quarto;
dunque, dovuti i tre quarti delle spese processuali da parte opponente
[...]
n favore di parte opposta condanna Parte_1 Controparte_1
la parte opponente a pagare a parte opposta Parte_1 [...]
e spese di lite, che si liquidano già operata la compensazione parziale, nella Controparte_1
somma finale di € 4.378,91 per compensi (quivi già incluse le spese generali, dunque non da ricalcolare ulteriormente). Sui compensi, IVA e Cassa. PONE le spese relative al compenso del perito d'ufficio definitivamente a carico di parte opponente . Parte_1
Il primo giudice qualificava la vicenda negoziale quale contratto d'appalto avente ad oggetto la realizzazione di riprese video da parte di in bonis, concluso per fatti Controparte_1
concludenti, senza forma scritta, mediante accettazione in via orale o esecuzione immediatamente susseguente alle richieste della parte proponente;
affermava che il titolo negoziale fosse valido ed efficace, anche considerato che l'opponente non aveva invocato alcuna nullità contrattuale, in relazione alla mancata conclusione del contratto in forma scritta, contestando piuttosto l'inadempimento contrattuale dell'appaltatrice.
6 Riteneva, con riferimento all'eccepita inosservanza da parte di degli obblighi CP_1
relativi alla mancata consegna del materiale girato e montato nelle dimensioni e nei formati richiesti, che non fosse stata acquisita la prova di una specifica pattuizione in tal senso e concludeva, in relazione alle prestazioni dedotte nelle fatture azionate in monitorio nn. 50, 51,
52 e 53, che “non vi era contestazione di parte opponente in ordine alla effettiva esecuzione dei videoclip, alla buona realizzazione dell'opera, che risulta accettata senza obiezione anche in relazione al materiale di consegna emergente dallo scambio di e-mail or ora richiamato, alla determinazione del corrispettivo, siccome evincibile pure dal contenuto del doc. 7 di parte convenuta opposta” e per l'effetto confermava l'ordinanza 186 ter c.p.c. con la quale era stato ingiunto a di pagare immediatamente la somma di € 23.790,00 (€ 19.500,00 Parte_1
oltre i.v.a.), oltre interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. con riferimento alle fatture nn. 50, 51,
52 e 53 del 12.07.2019.
Con riguardo alle prestazioni dedotte nelle ulteriori fatture (n. 54, 55,56,57) aventi ad oggetto il
“Trailer DR per i Mondiali” , il cd. “Ultimo Rotoscoping” e il “ IV Rotoscooping” affermava che le riprese erano state concretamente eseguite, richiamava la documentazione in atti (in ispecie il doc. 7 di parte opposta – mail nella quale la società committente, a fronte della pretesa di
[...]
in bonis di ricevere un compenso di 25 mila euro, aveva riconosciuto la Controparte_1
minor somma di € 7.000,00 oltre i.v.a.) ; dichiarava che nulla era dovuto per il credito relativo all'acquisto della telecamera stante l'assenza di pattuizioni scritte e la strumentalità di tale bene all'esercizio dell'attività dedotta in contratto e per l'effetto condannava a Parte_1
pagare al l'ulteriore somma di € 13.298,00 (€ 10.900,00 oltre Controparte_1
i.v.a.) in relazione alle fatture 54, 55 e 57 del 12.07.2019, oltre ad interessi moratori ex art. 1284 quarto comma c.c. dalla data della domanda di ingiunzione e fino al saldo effettivo.
7 Avverso la predetta sentenza propone appello la quale censura: i) l'errata Parte_1
qualificazione del contratto e dei relativi obblighi, in particolare dell'obbligo di redazione del contratto in forma scritta;
ii) l'omessa valutazione delle prove documentali in atti, per non aver il primo giudice considerato che in base ad una prassi contrattuale invalsa tra le parti era desumibile l'obbligo dell'appaltatrice di consegnare i video e i files nei formati richiesti nonché del materiale girato e montato;
iii) l'illegittima quantificazione del credito per il IV Parte_3
in difformita' rispetto alla relazione tecnica del ctu;
iv) l'omessa ammissione di prove indispensabili ai fini della decisione, sollecitando, in particolare, l'estensione dell'indagine peritale anche con riferimento ai quattro videoclip, anch'essi non coperti da contratto scritto;
v) la liquidazione, da parte del giudice in sentenza, degli interessi moratori ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 c.c. sostenendo che, essendo stato revocato il decreto ingiuntivo, andava espunta la richiesta di ex art. 1284 comma 4 c.c. degli interessi di mora Controparte_6
con decorrenza data della domanda.
Si costituiva in giudizio il fallimento di il quale contestava Controparte_1
le deduzioni di controparte, reiterando le argomentazioni già svolte in primo grado e chiedeva la conferma della sentenza impugnata, ribadendo la validità del contratto, ancorchè non formalizzato per iscritto, il difetto di prova circa l'esistenza di altre obbligazioni contrattuali addebitabili a affermava la correttezza della quantificazione del credito relativo CP_1
al videoclip “IV Rotoscoping” richiamando la documentazione in atti (in particolare il doc. 7 di parte convenuta recante il riconoscimento di debito per tale prestazione limitatamente all'importo di euro 7.000,00); evidenziava che il primo giudice aveva errato nell'attribuzione del valore della causa, che doveva essere parametrata non allo scaglione compreso tra euro 26.000,00 ed euro
52.000,00 bensì collocata in quello successivo, essendo il credito ingiunto pari ad euro 52.450,00
8 oltre IVA.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 18.09.2025 che si svolgeva in forma cartolare, previo rigetto dell'istanza di sospensiva e concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
1.Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che
“le prestazioni indicate nelle fatture azionate in monitorio sono state eseguite sulla base di un contratto concluso per fatti concludenti, senza forma scritta, mediante accettazione in via orale o esecuzione immediatamente susseguente alle richieste di parte proponente;
ritenuto che
il titolo negoziale sotteso alla vertenza in esame sia valido ed efficace;
peraltro la stessa opponente, pur a fronte delle difese sviluppate in ordine alla necessità di forma scritta, non invoca alcuna nullità contrattuale, contestando piuttosto un inadempimento contrattuale di in bonis”. CP_1
Sostiene l'appellante che essendosi il contratto concluso per fatti concludenti lo stesso doveva essere disciplinato per relationem conformemente agli altri contratti conclusi nello stesso periodo.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha “ritenuto che in assenza di un contratto avente forma scritta con puntuale indicazione degli obblighi posti a carico dell'appaltatore ed a fronte di puntuali contestazioni di fatto sollevate da parte della convenuta opposta in comparsa di costituzione (cfr. pag. 11 ultimo capoverso e p. 12 primo capoverso), non vi è prova -né sono stati formulati idonei mezzi di prova al riguardo - in ordine all'esatto contenuto del materiale che l'appaltatore avrebbe dovuto restituire alla committente…”
Sostiene l'appellante che tale statuizione non si confronta con la produzione documentale in atti e, nello specifico, con i pregressi contratti inter partes (docc. 1,2,3,10 fasc. appellante) le cui
9 clausole contrattuali prevedono tutte che la consegna del materiale avvenga “ su file in full hd apple pro res 422 HQ pal 25 fps progressivo e archiviate su supporto Hard Disc e relativo backup”, e che la consegna del supporto HD avvenga “unitamente ai materiali girati ma eventualmente scartati dal premontati (quindi tutti i materiali, girato e montato)”.
Tali clausole inoltre erano previste anche nella bozza di contratto (non sottoscritta dall'appaltatrice) relativa alle prestazioni di cui è causa (doc. 11) il cui contenuto non è stato contestato da . Parte_1
3.Con il terzo motivo parte appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui, nella quantificazione del credito relativo al “IV rotoscoping”, non tiene conto della valorizzazione operata dal CTU, bensì ha fatto riferimento ad una mail interna della contabilità della società
, nella quale si legge “4° Preventivo in sospeso perché noi Parte_1 Parte_3
abbiamo detto ok per 7.000 + iva e loro ne chiedevano 25.000 + iva” (doc. 7 fasc. appellata).
Deduce l'appellante che tale mail si limita a valutare un raffronto tra preventivi e che nulla ha a che fare con il valore dei materiali successivamente consegnati in formati inutilizzabili e stimati dal CTU in € 3.000,00 .
4. Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha respinto le istanze istruttorie e, in particolare, l'istanza di estensione della consulenza tecnica alla valorizzazione dei quattro videoclip realizzati nel 2016/2017.
5. Con il quinto motivo l'appellante censura la liquidazione in sentenza degli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. sostenendo che essendo stato revocato il decreto ingiuntivo e che per “domanda” può eventualmente ritenersi quella di cui alla comparsa di costituzione per il “trailer mondiali”, mentre per la restante somma relativa al quarto rotoscoping la decorrenza non può che essere quella della pubblicazione della sentenza.
10 6. Il primo motivo di appello non è fondato.
Sostiene l'appellante che il contratto che ha dato origine alle pretese creditorie di cui è causa si è concluso per fatti concludenti e che lo stesso va contestualizzato nell'ambito di una serie di contratti stipulati e in corso tra le parti nel medesimo periodo, nei quali era espressamente previsto che il materiale video venisse consegnato nel formato di files aperti e modificabili e comprendente tutto il materiale (girato e montato); sosteneva, , dunque, che Parte_1
aveva fatto affidamento sulle prassi contrattuali in essere tra le parti e che controparte si era resa inadempiente nella consegna del materiale, avvenuta solo in determinati formati tecnici e non in quelli necessari per utilizzi normali, oltre che solo nella versione montata, senza consegna di tutto il girato.
Tale motivo di appello presenta profili di inammissibilità in quanto non si traduce in una specifica censura nella ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice – omettendo di indicare le violazioni di legge rilevanti ai fini della decisione – ed è parimenti infondato.
È appena il caso di osservare che l'avere l'appellante fatto affidamento sulle prassi contrattuali che da sempre le due società avevano in corso non si confronta con la vicenda contrattuale di cui
è causa, caratterizzata dall'essere il contratto concluso per fatti concludenti, senza forma scritta
– peraltro non richiesta ad substantiam, mediante esecuzione delle prestazioni conseguente alle richieste della committente.
Che tra le parti il contratto non sia stato formalizzato per iscritto risulta documentalmente dalla mancata sottoscrizione del doc. 11 (fasc. appellante primo grado) – trattasi della mail inviata in data 24.06.2019 dall'Avv. Rizzi per – contenente la bozza di contratto di Parte_1
commissione per la realizzazione dei videoclip “A un passo da te”, “Ma che ci faccio ancora
Pers Pa qui”, , e Album “ Migliori”. Parte_4
11 Deve osservarsi che in tale documento dà atto che i videoclip sono già stati Parte_1
realizzati e pubblicati e che tale bozza contrattuale prevedeva quali parti contraenti non
[...]
bensì (società riferibile a e CP_1 Controparte_7 Parte_6 [...]
. Parte_1
Sul punto deve confermarsi la sentenza appellata avendo il primo giudice correttamente affermato che il contratto si è validamente formato per fatti concludenti e che la mancata sottoscrizione della bozza contrattuale (che peraltro, ripetesi, indicava altra parte contraente,
Cont ovvero la ) non rileva quale motivo di inadempimento contrattuale, stante la pacifica insussistenza di un obbligo a contrarre, peraltro neppure dedotto.
7. Il secondo motivo di appello non è fondato.
Sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe omesso di valutare le prove documentali
(docc. 1,2,3,10) da cui era desumibile che i pregressi contratti stipulati tra le parti prevedevano invariabilmente l'obbligo per di consegnare il materiale “su file in full hd apple CP_1
pro res 422 HQ pal 25 fps progressivo e archiviate su supporto Hard Disc e relativo backup”, quindi in formato alta qualità broadcast nonché la consegna del suddetto supporto HD
“unitamente ai materiali girati ma eventualmente scartati dal premontato” (quindi tutti i materiali, girato e montato).
Le stesse condizioni prevedeva il contratto non firmato, relativo alle prestazioni di cui è controversia, ovvero la consegna di “tutto il girato (anche non montato, completo di tutte le parti sia audio sia video e della sincronizzazione)” nonché “in FORMATI DIGITALI (1 file prores
422 HQ;
1 file DVCPRO, 1 file H264, 1 file IMX, 1 file MXF. FRAMES SIZES accettate
1920X1080 (full HD) nonché i files che dovranno esserci consegnati in 16:9 anamorfico e in
HDLa consegna dei formati digitali dovrà avvenire su supporto DVD DATI o chiavetta USB
12 formattata sia per PC e sia per MAC o su ftp o link we transfer o simili” (artt. 6 e 7 doc. 11 cit.).
Il richiamo ai pregressi rapporti contrattuali e alla relativa regolamentazione è privo di pregio in quanto smentita dall'evidenza di un rapporto contrattuale- quello in esame- che ha pacificamente avuto esecuzione de facto , non essendo in contestazione che il materiale video è stato realizzato e consegnato e che è stato approvato da (v. p. 1 atto appello). Parte_1
Non possono essere evocati, a colmare la mancata sottoscrizione del contratto, i pregressi rapporti contrattuali, avendo gli stessi avuto un proprio decorso e attuazione, mentre la mancata contestazione della bozza contrattuale (v.p. 7 appello) non equivale – per evidenti ragioni di tipo logico, ancor prima che giuridico - ad adesione del predetto testo contrattuale.
Né tale adesione è desumibile dalla comunicazione mail con la quale l'Avv. Pizzamiglio (legale di comunica al legale di controparte “la disponibilità alla sottoscrizione degli CP_1
accordi mancati con pagamento contestuale alla firma e consegna del materiale girato dopo il pagamento” (doc. 20 appellata); trattandosi di comunicazione che va interpretata non già come volontà di sottoscrivere la bozza contrattuale, quanto piuttosto quale disponibilità condizionata all'avverarsi di eventi che -evidentemente- non essendosi realizzati ne hanno causato il mancato perfezionamento.
Neppure carattere concludente può attribuirsi alle comunicazioni mail (vedasi doc. 38 e 40 fasc. appellata) da cui sarebbe desumibile l'esistenza di specifici accordi tra le parti circa le dimensioni e i formati del materiale girato e montato da consegnare.
In particolare, il doc. 38 (fasc. appellata) riguarda una mail proveniente da Controparte_8
(legale rappresentante di a in cui scrive : “prevedo se per te va CP_1 Parte_7
bene, di consegnare il montaggio della conferenza integrale , le interviste di te e Tes_1
mercoledì 16 dicembre (compreso, come sempre, tutto il girato su copia hard disc)”; mentre il
13 doc. 40 (fasc. appellata) , riguardante la consegna del video e proveniente dal Parte_4
riporterebbe le specifiche tecniche dei files conformi , in tesi dell'appellante, alle CP_8
pregresse pattuizioni contrattuali.
Invero, tali comunicazioni, non essendosi tradotte in specifiche pattuizioni tra le parti, non confermano l'impegno contrattuale di alla consegna di tutto il materiale (girato CP_1
e montato) nei formati indicati nei pregressi contratti ovvero in quello indicato nella citata bozza contrattuale.
Va ulteriormente osservato che la prova degli esatti eventuali diversi termini dell'accordo e del contenuto delle prestazioni a carico di in assenza di un contratto di forma scritta, CP_1
potevano essere offerte con il contributo della prova testimoniale.
Tuttavia, la prova articolata da e sollecitata anche in questo giudizio non è Parte_1
concludente (vedasi memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2) stante la non rilevanza dei capitoli
1, 2, 4, 5 , 6,7, 8, 9 e la genericità del capitolo 3 (“vero che, in base agli accordi e come effettuato in adempimento dei contratti allegati sub docc. 1, 2 e 3 al fascicolo di , che si Parte_1
rammostrano al teste, i rotoscope dovevano essere consegnati sia in bassa qualità a mezzo file
Wetransfer alla fine di ogni giornata di set, sia in HD -alta definizione- tramite hard disc spedito da a al termine di tutte le riprese ?”) che non reca una adeguata CP_1 Parte_1
specificazione sul piano temporale e soggettivo degli asseriti accordi.
La circostanza dedotta dall'appellante secondo cui la consegna del materiale nei termini indicati sarebbe stata necessaria per il suo normale utilizzo e pertanto essenziale ai fini dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali è da un lato indimostrata, dall'altra smentita dall'accettazione senza riserve del materiale al momento della consegna, evidenziandosi che la prima richiesta del materiale in determinati formati e dimensioni risale al 2019, a distanza di due anni dalle relative
14 consegne.
8. Il terzo motivo e il quarto motivo di appello, sono esaminati unitariamente in quanto vertenti su questioni connesse e non sono fondati.
L'appellante censura la sentenza per aver quantificato il credito relativo al IV Rotoscoping in termini non conformi alla espletata CTU ovvero valorizzando una mail interna dell'ufficio contabilità dell'appellante che avrebbe riconosciuto per tale prestazione l'importo di euro
7.000,00 oltre IVA mentre la consulenza tecnica quantifica il credito nella misura di euro
3.000,00.
Inoltre, l'appellante, sollecita un'estensione del quesito peritale finalizzato a quantificare anche il credito relativo ai quattro videoclip, per i quali, parimenti, difettava il contratto scritto.
8.1. Deve premettersi che le prestazioni concretamente eseguite da e sulla cui CP_1
esecuzione non vi è contestazione, trattandosi di circostanza ammessa dall'appellante (“i video commissionati a sono stati realizzati ed approvati”, p. 1 atto appello) sono le CP_1
seguenti:
- n.4 videoclip realizzati nel 2016 e nel 2017 ( fatture di vendita n.50-51-52-53 del 12/07/2019);
- sequenze video e audio utilizzate nella quarta sessione di rotoscoping , necessarie all'animazione dell'opera DR, attività svolta tra il 30 giugno e il 2 ottobre 2017 (fattura n.54 del 12/07/2019);
- trailer “DR per i mondiali” e c.d. Ultimo rotoscoping con riprese eseguite in due giornate (1
e del 8 Novembre 2018), acquisto di una telecamera (fatture n.55-56-57 del 12/07/2019).
Ciò premesso, in relazione ai quattro videoclip realizzati nel 2016 e 2017 era stato concordato un corrispettivo di euro 19.500,00 oltre IVA che non è stato specificamente contestato, dovendosi
Cont rimarcare che (vedasi doc. 7 fasc. primo grado) ha confermato il sospeso nei Parte_1
15 confronti di nei seguenti termini: Video parte spettante CP_1 CP_9 Parte_4
al Clan pari al 50%) euro 6.000 oltre IVA;
Video “Un passo da te” (parte spettante al Clan pari al 50%) euro 4.000 oltre IVA;
Videoclip “Ma che ci faccio ancora qui” ” (parte spettante al Clan pari al 50%) euro 5.250 oltre IVA;
Videoclip “Eva” (parte spettante al pari al 50%) euro Pt_1
4.250 oltre IVA;
il tutto complessivamente per euro 19.500 oltre IVA che corrisponde all'importo delle fatture 50-51-52 e 53 del 12.07.2019 e che è stato oggetto dell'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. del 17.01.2022.
Ne consegue – così venendo al quarto motivo di appello- la superfluità dell'estensione del quesito peritale volto alla determinazione del credito, in parte qua, essendo lo stesso già puntualmente determinato nel quantum e non contestato.
8.2. Con riferimento alle sequenze video e audio utilizzate nella quarta sessione di rotoscoping , necessarie all'animazione dell'opera DR, (fattura n.54 del 12/07/2019 dell'importo di euro
28.600,00 oltre IVA ) il credito va quantificato in euro 7.000,00 oltre IVA, dovendosi valorizzare il cit. doc. 7 recante il riconoscimento di debito da parte di (“preventivo in sospeso perché Pt_1
noi abbiamo detto ok per 7.000 oltre IVA e loro ne chiedevano euro 25.000,00 oltre IVA”).
Sostiene l'appellante che tale mail avrebbe rilevanza interna all'ufficio contabilità di e che Pt_1
si limiterebbe a operare un raffronto tra preventivi;
inoltre, il valore con cui doveva conformarsi il primo giudice era quello stimato dal CTU, pari a euro 3.000,00.
Tale doglianza è priva di pregio posto che il CTU valorizza in euro 3.000,00 (v.p. 6 elaborato ) la prestazione relativa al c.d Ultimo Rotoscoping (attività svolta nelle giornate 1 e 8 novembre
2018) mentre l'attività oggetto del riconoscimento del debito contenuto nella mail citata si riferisce ad altra attività, ovvero quella relativa alla quarta sessione di rotoscoping, svolta tra il
30 giugno e il 02 ottobre 2017; inoltre essa è smentita dal chiaro tenore letterale del doc. 7 che
16 non si limita ad operare un raffronto fra preventivi, recando, invece, un chiaro riconoscimento del debito.
8.3 Con riferimento al trailer “DR per i mondiali” non possono che richiamarsi le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sul punto non contestate e condivise dal collegio (“ si sono rinvenuti i file in estensione .Mov full hd;
detto materiale viene valorizzato in misura pari ad €. 900,00 oltre ad Iva se dovuta”, pag. 6 atto elaborato peritale) e pertanto con riferimento a tale prestazione va confermato il credito dell'appellata pari ad euro 900,00 oltre IVA.
9. Con il quinto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui liquida gli interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda di ingiunzione e fino al saldo effettivo evidenziando che il decreto ingiuntivo è stato revocato con la sentenza e che gli interessi devono farsi decorrere dalla comparsa di costituzione per il trailer mondiali ovvero dalla pubblicazione della sentenza.
La censura non ha pregio e ciò per l'assorbente considerazione che gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. decorrono dalla data della proposizione del ricorso (Cass. Ordinanza n. del 14/05/2021) , coincidente nella fattispecie con la proposizione del ricorso monitorio , a nulla rilevando che il decreto ingiuntivo (non il ricorso introduttivo) sia stata revocato e non avendo fondamento normativo gli ulteriori criteri indicati dall'appellante in via alternativa (comparsa di risposta/pubblicazione della sentenza).
10. Nel costituirsi in giudizio l'appellata ha segnalato – senza che peraltro ciò si sia tradotto in uno specifico motivo di impugnazione incidentale- che la causa in primo grado è stata iscritta a ruolo nel valore compreso tra euro 26.000,00 e euro 52.000,00, dovendo invece ricondursi la stessa nello scaglione successivo (euro 52.001,00 euro 260.000,00) e che la sentenza appellata liquidava somme per capitale, interessi e spese maggiori allo scaglione indicato dall'appellante
17 in sede di dichiarazione di valore.
Conclude l'appellante nel richiedere che le spese processuali del presente grado siano liquidate secondo lo scaglione compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00.
Su tale questione si è recentemente espressa la Corte di Cassazione affermando che «la dichiarazione del difensore, attinente alla determinazione del contributo unificato, è ininfluente sul valore della domanda, in quanto è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, ma, ove sia errata, può costituire una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese processuali dell'impugnazione proposta dalla parte che voglia emendare l'errore in cui ha indotto il giudice adito nella determinazione dello scaglione applicabile per liquidare le spese nel provvedimento da lui emesso» (Cass. ord. 13145/2025).
La nota di iscrizione a ruolo del presente giudizio indica quale valore della controversia l'importo di euro 42.103,72 e il versamento del contributo unificato per euro 777,00.
Il valore così indicato è corretto in quanto la somma che ha formato oggetto di impugnazione
(valore di riferimento quando l'appello è rigettato , vedasi Cass. ord. 13145/2025 cit.) ammonta in linea capitale ad euro 37.088,00 (ovvero euro 23.790,00 pari al valore della somma portata dall'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. a cui va sommato l'importo di euro 13.298,00 accertato con la sentenza di primo grado) a cui sommati gli interessi moratori si attesta su un valore riconducibile allo scaglione compreso tra euro 26.000,00 e euro 52.000,00.
11. Conclusivamente l'appello va respinto e la sentenza appellata confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti, applicati nella misura media, secondo lo scaglione di pertinenza (euro 26.000,00 e euro
52.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un
18 ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado che liquida in euro 6.946,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina GU RO
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