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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/05/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2620/2020, avente ad oggetto: occupazione di immobile senza titolo, vertente
TRA
, in persona dell'amministratore p.t., Parte_1
rapp.to e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Roberto
Caracciolo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina (LT), alla via
Triboniano n. 14
ATTORE
E
e di in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Roberto Perrino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina alla via Duca del Mare n. 24;
NONCHÉ
, in persona del Controparte_3
legale rapp.te p.r., rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Agrippina Porcelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Bassiano alla p.zza Matteotti n. 15
CONVENUTI
CONCLUSIONI Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
citava in giudizio la e di
[...] Controparte_1 Controparte_2
e il , al fine di
[...] Controparte_3
sentirli condannare al rilascio dell'immobile occupato senza titolo, sito in
Bassiano alla via Carpinetana - loc.tà Le Cornette consistenti in un edificio distinto in catasto al fg. 11 p.lla 29 sub 2 ctg. D/8 nonché ulteriori aree limitrofe, distinte in catasto al fg.11 p.lla 29 sub 1 (corte del fabbricato), fg.11
p.lla 29 sub 3 ctg. D/6 (ex campo da tennis) e fg. 11 p.lla 152 di are 34.45
(seminativo/area verde), nonché al pagamento dell'indennità di occupazione quantificata in euro 300.000,00 nei confronti della prima ed euro 50.000,00 dal
2.3.2018 in solido con la seconda.
A tal fine, deduceva che, a seguito di molteplici vicende giudiziarie, alla data del 1.4.2010 la era da considerarsi occupante senza titolo delle CP_2
predette unità, che con atto notarile del 2.3.2018 la affittava il ramo CP_2
d'azienda avente ad oggetto attività di ristorazione al
[...]
, il quale doveva ritenersi altresì occupante Controparte_3
senza titolo.
Si costituiva in giudizio la chiedendo Parte_2
preliminarmente di essere autorizzata alla chiamata in causa dei comunisti del comprensorio, danti causa del contratto di compravendita del 15.10.2010.
Nel merito deduceva di aver corrisposto dal 2011 al 2015 la somma complessiva di euro 33.000,00, a titolo di indennità, pari al canone mensile di euro 500,00 già in precedenza corrisposto dalla originaria Controparte_4
conduttrice. In via riconvenzionale chiedeva il rimborso delle spese per l'affitto d'azienda per € 70.000,00 comprensiva della quota per il pregresso avviamento commerciale per € 50.000,00 a suo tempo pagato alla e per essa alla CP_4
dante causa Aurora s.r.l., oltre agli interessi commerciali sul deposito garanzia infruttifero effettuato dalla deducente con assegni circolari per € 60.000,00; la
- 2 - restituzione della indennità di occupazione già versate al comprensorio, oltre interessi;
nonché l'attuale indennità per avviamento commerciale acquisito a far data dall'affitto aziendale alla data dell'eventuale rilascio e nella misura prevista per legge da calcolarsi sulla base della indennità di occupazione;
oltre il risarcimento del danno per la lesione del diritto derivante dal contratto di fitto d'azienda i oltre i costi sostenuti per le migliorie. CP_3
Si costituiva in giudizio il Controparte_3
eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva,
[...]
essendo estraneo alle vicende giudiziarie tra le altre parti in causa. Nel merito rappresentava di aver sottoscritto con la regolare contratto di affitto CP_2 di ramo d'azienda per il quale era corrisposto un canone di euro 1.500,00, non potendosi pertanto qualificare occupante sine titulo, essendo altresì il contratto anteriore alla sentenza dichiarativa della nullità della scrittura privata di compravendita.
Prodotta documentazione, espletata prova testimoniale, la causa, sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del 15.10.2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. era riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di integrazione del contraddittorio/chiamata ex art. 106 c.p.c. chiesta dalla parte Controparte_2 nei confronti dei quotisti venditori, esulando l'accertamento della validità della predetta vendita dall'oggetto del presente giudizio ed essendo già intervenuta sul punto sentenza del Tribunale di Latina n. 2773/2018.
In ordine alla domanda proposta dal nei Parte_1
confronti del va Controparte_3
dichiarata cessata la materia del contendere.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere ricorre ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione.
Secondo consolidata giurisprudenza la cessazione della materia del
- 3 - contendere può essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Nella specie è stata confermata dai rispettivi procuratori l'intervenuta transazione e la sopravvenuta carenza di interesse dell'attore alla prosecuzione del giudizio nei loro confronti.
Tale dichiarazione è idonea a sorreggere una pronuncia di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, posto che “in tema di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare i fatti per i quali è sopravvenuta l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia” (Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012,
n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650, Cass. civile, sez. I,
30 maggio 2003, n. 8822).
Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” , quando “non siano le parti stesse a richiedere congiuntamente la compensazione di dette spese” (cfr. in tal senso:
Cass. Civ. sez. II n. 8428/2014, Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483;
Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass. 2005, f. 6;
Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8;
Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734 in Giust. civ. Mass. 1998, 789;
Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006).
Nel caso di specie le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'espressa richiesta delle parti in tal senso.
Deve pertanto procedersi all'esame nel merito delle domande,
- 4 - principale e riconvenzionale, proposte reciprocamente dal
[...]
Parte_3
Deve trovare parziale accoglimento la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione da parte delle a far Controparte_2
data dal 1.1.2011 sino al 1.3.2018.
La occupava i locali in virtù di contratto di affitto di Controparte_2 ramo d'azienda stipulato con la Aurora s.r.l. mentre il contratto di locazione originario, sublocato dalla alla Aurora s.r.l. risulta pacificamente CP_4
disdettato e risolto, dandosi espressamente atto nell'atto di transazione del 2007 che la sarebbe stata occupante nelle more della stipula della CP_4
compravendita (poi dichiarata nulla dal Tribunale).
Pertanto subentrando la nella posizione della Controparte_2 CP_4
come da atto di riconoscimento del 4.6.2010, la stessa deve ritenersi occupante senza titolo, non essendo più in essere l'originario contratto di locazione ed avendo ad oggetto gli ulteriori contratti intervenuti unicamente i beni per l'esercizio dell'attività aziendale.
La peraltro, subentrando alla posizione della Controparte_2 CP_4 in ordine alla compravendita, accettava espressamente l'alea dell'esito dei giudizi in materia allora pendenti (art. c. atto del 4.6.2010).
Pertanto deve ritenersi che la sia subentrata nella Controparte_2
posizione della in qualità di occupante sine titulo e sia tenuta al CP_4
pagamento della relativa indennità fino alla data di stipula della compravendita, compravendita che non si è mai perfezionata, essendo stata poi dichiarata nulla quella avente ad oggetto parte delle quote dei comunisti del Comprensorio.
Quanto all'esercizio dell'attività subentrava nella qualità di cessionaria (e non mera affittuaria) nella posizione dell'Aurora s.r.l. unicamente con riferimento ai beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa (a sua volta affittati successivamente al dal 2.3.2018). Controparte_3
La deve pertanto ritenersi occupante senza titolo a far Controparte_2
data dal 1.4.2010 data cui può farsi risalire l'inizio dell'attività aziendale.
Tuttavia nessuna pronuncia deve adottarsi in ordine al rilascio, non
- 5 - essendo più la convenuta nella disponibilità dell'immobile ed essendo, in ordine all'occupazione dello stesso, intervenuta transazione con stipula di nuovo contratto di locazione con il . Controparte_3
Parte convenuta ha versato in atti le ricevute di Controparte_2 pagamento relative all' “affitto” al per i mesi da luglio a Parte_1
dicembre 2010 per complessivi euro 3.900,96, aventi ad oggetto unicamente l'immobile.
Ha altresì dedotto di aver corrisposto i canoni sino all'anno 2015, tuttavia non fornisce prova dell'avvenuto pagamento, non assurgendo a documento comprovante il pagamento il partitario depositato in atti, privo di qualunque attestazione di conformità.
Orbene il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori comporta che incomba al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533).
Difatti “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (Corte di
Cassazione, Sez. III, sen. n.826 del 20.01.2015)
In ordine alle somme maturate nel periodo successivo al 1.3.2018, va osservato che dal 2.3.2018 gli immobili sono entrati nella disponibilità del
, i quali transigevano Controparte_3
la lite, corrispondendo la somma forfettaria di euro 30.000,00 per il periodo di propria occupazione, periodo in cui l'occupazione della era Controparte_2
solo formale in quanto loro dante causa.
In virtù dell'unicità dell'obbligazione solidale deve ritenersi che detta somma sia liberatoria anche nei confronti della condebitrice solidale e satisfattiva del periodo in oggetto, forfettariamente quantificato.
- 6 - Rappresenterebbe, difatti, un'illegittima locupletazione da parte del proprietario la corresponsione di una duplice voce indennitaria per il medesimo fatto e periodo occupativo.
La giurisprudenza di legittimità prevalente (arg. ex Cass. 14222/2012;
Cass. 20823/2015) ha sempre ritenuto che, in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, l'esistenza di un danno subito dal proprietario, sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, costituisca oggetto di una presunzione iuris tantum, la quale non può operare ove risulti positivamente accertato che il dominus si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione.
Con la recente pronuncia n. 33645 del 15 novembre 2022 le Sezioni
Unite hanno chiarito che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.”
Venendo dunque alla quantificazione economica dell'indennità di occupazione, va fatta applicazione del principio sancito dalla Suprema Corte, secondo cui: “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (Corte di cassazione, SS.UU. n.
33645/2022, Cass. 9137/2013).
Sotto tale profilo, appare equo parametrare il risarcimento del danno ispirandosi all'importo del valore medio locatizio dell'immobile rapportato alla media della durata del periodo in oggetto pari ad euro 650,00 mensili, con decorrenza dal 1.1.2011 sino alla data del 1.3.2018, per complessivi euro
55.900,00.
- 7 - Sulle predette somme vanno calcolati gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo, in quanto è pacifico che “l'indennità di occupazione immobiliare costituisce l'oggetto di un'obbligazione extracontrattuale, connessa all'occupazione di fatto di un immobile (nella specie, un appartamento); ne consegue che gli interessi sulle somme liquidate
a tale titolo decorrono dalla data del verificarsi del danno e, quindi, dalle scadenze mensili di occupazione” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 15/05/2013 n.
11736).
Devono invece essere rigettate le domande riconvenzionali proposte da
Controparte_2
Ed invero in ordine alla domanda di rimborso delle spese di affitto di azienda per euro 70.000,00 e avviamento commerciale di euro 50.000,00, va osservato che la stessa parte deduce di aver stipulato contratto di affitto/cessione d'azienda con l'Aurora s.r.l. in vista della compravendita di quote poi dichiarata nulla dal Tribunale con sentenza n. 2773/2018. Orbene il contratto risulta stipulato inter partes e non risulta essere stato oggetto di contestazione giudiziale, peraltro dalle allegazioni delle parti appare che la abbia avuto il godimento dell'azienda, tanto poi da trasmetterlo Controparte_2
al a sua volta, per cui non si ravvisa alcuna ragione per Controparte_3 cui debba esserle restituita la somma pagata per l'esercizio di un azienda che è stata posta nelle condizioni di esercitare.
Tanto era confermato dalla prova testimoniale espletata.
Il teste , commercialista del Testimone_1 Controparte_3 riferiva “so per certo che prima dell'odierno ristorante il il ristorante CP_3 era condotto da So che c'erano altri gestori prima ma sul punto CP_2
non ho avuto modo di consultare documentazione. esercitava attività CP_2 di ristorazione nell'immobile con contratto parziale di affitto essendo all'epoca proprietaria di alcune quote del comprensorio. La ha stipulato con CP_2
il ristorante il castagno affitto di ramo di azienda e non solo dell'immobile.
Credo che esercitasse l'attività di ristorazione da circa 5/6 anni CP_2 prima della data di cessione del ramno di azienda al castagno”. Precisava di
- 8 - essere a conoscenza dei dettagli in quanto aveva seguito la trattativa per quantificare il canone locatizio del solo immobile e scorporarlo da quanto dovuto per l'affitto dei beni aziendali.
Del tutto inconferente è il richiamo all'avviamento commerciale, in quanto trattandosi di contratto di affitto d'azienda, detta voce non è prevista, riguardando unicamente la mera locazione di immobile ad uso diverso.
In ordine alla restituzione degli interessi del deposito garanzia infruttifero con assegni circolari per € 60.000,00, oltre ad evidenziarsi l'uso improprio dello strumento il quale costituisce mezzo di pagamento corrente e non di garanzia, non vi è prova dell'esistenza dei titoli né dell'emittente, essendo l'unico importo corrispondente menzionato nel contratto di transazione tra l'odierna attrice e l'allora occupante (atto di transazione Controparte_4
del 5.6.2007) e successivamente nell'atto di ricognizione del 4.6.2010 ove la dichiara di subentrare nell'acquisto dei beni immobili, previo Controparte_2
deposito in forma fiduciaria di due assegni circolari di euro 60.000,00 di cui non sono indicati gli estremi e né fornita copia.
In assenza di prova dell'effettivo rilascio e della loro attuale esistenza non è possibile accogliere la domanda di restituzione formulata.
Del tutto sfornita di riscontro è la domanda di risarcimento del danno per la lesione del diritto derivante dal contratto di fitto d'azienda con i CP_3 posto che il contratto, sempre inter partes, è stato sin dall'origine regolarmente adempiuto senza che venissero sollevate contestazioni in tal senso ed avendo la regolarmente percepito il canone pattuito per l'affitto Controparte_2 dell'azienda (scorporato del canone per la locazione del solo immobile in cui era esercitata l'attività).
Infine per quanto riguarda le migliorie va osservato che trattandosi di occupante senza titolo non può applicarsi la disciplina in tema di migliorie dettata per il possessore né quella per la locazione.
Secondo recente giurisprudenza “la previsione di cui all'articolo 1150 del codice civile, la quale attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni
- 9 - straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa- è di natura eccezionale e non può essere pertanto applicata in via analogica al detentore qualificato, qual è il promissario acquirente di bene oggetto di contratto preliminare di compravendita, cui pertanto non spetta né il diritto all'indennità per i miglioramenti previsto dall'articolo 1150 del codice civile né quello di ritenzione previsto dall'articolo 1152 del codice civile, dalla legge attribuiti unicamente al possessore di buona fede, e non anche al detentore ancorché qualificato”. (Corte di Cassazione civile, Ordinanza del 13 ottobre
2022 n. 29924).
Per quanto riguarda le migliorie nel contratto di locazione, oltre ad esserne il contratto presupposto necessario, è altresì prescritto dalla legge il consenso del locatore.
Difatti eventuali migliorie apportate alla cosa locata dal conduttore legittimano a esigere la corresponsione di un indennizzo solo a fronte della rigorosa dimostrazione dell'autorizzazione ricevuta e dell'entità delle migliorie.
Solo in presenza del consenso del locatore all'esecuzione dell'intervento, l'inquilino può ottenere a titolo di indennizzo il pagamento della differenza tra ciò che ha speso e il valore del miglioramento esistente al tempo della riconsegna del bene, avuto riguardo anche al valore dell'immobile prima della miglioria, non comportando comunque il diritto al compenso, anche se autorizzate dal locatore, quelle modifiche che non apportano un oggettivo incremento del valore dell'immobile.
Il consenso, la cui prova grava sul conduttore, ha dunque la funzione di limitare il diritto all'indennità alle sole ipotesi in cui il locatore, per avere autorizzato il conduttore all'esecuzione delle opere, abbia avuto modo di apprezzarne la natura e la consistenza anche economica degli interventi e deve consistere in una chiara e univoca manifestazione di volontà intesa come approvazione dei miglioramenti eseguiti, non essendo sufficiente la sola conoscenza dell'esecuzione dell'intervento migliorativo o la mancata opposizione del locatore.
- 10 - La semplice eventuale conoscenza dei mutamenti arrecati alla cosa e la concomitante inerzia del locatore non costituiscono consenso alle modifiche poste in essere dal conduttore e non danno diritto di pretendere l'indennità
(Cass. sent. n. 2494 del 30.01.2009).
Nel caso di specie, anche volendo ritenere analogicamente applicabile la fattispecie in materia locatizia, non appare provato il consenso del locatore alle migliorie dedotte.
Tanto era riferito dal teste legale del in Tes_2 Parte_1 relazione alle vicende giudiziarie trascorse “ricordo che diffidai la società CP_2 dall'effettuare i lavori di ristrutturazione perché non autorizzati. Feci un
[...]
accesso agli atti al comune di Bassiano per verificare la firma sulla DIA. I lavori partirono ma mi sembra che furono bloccati perché privi di autorizzazione. Si trattava di lavori interni e qualcosa di esterno ma non ricordo precisamente. … per quanto ricordi non era in stato di abbandono né fatiscente, era sempre stata esercitata attività di ristorazione nei detti locali”.
Gli unici lavori di cui risulta provata la realizzazione e determinati dall'urgenza sono quelli relativi alla copertura del solaio interessato dalle infiltrazioni.
Tanto ha riferito il teste “ho effettuato dei lavori di Testimone_3 ristrutturazione presso il locale adibito a ristorante per la valle … quando CP_2 ho fatto il sopralluogo circa 4/5 anni fa c'era solo un problema di infiltrazioni dal solaio. Per cui ho provveduto a rifare il tetto e la guaina di impermeabilizzazione con relativa copertura. … prima che entrassi io c'era un altra ditta ma non so che lavori stessero svolgendo … io avevo la DIA per il tetto, per altri lavori non so dire. I miei lavori sono stati fatti tuti in regola”.
Orbene trattandosi di lavori di utilità, derivanti da necessità di provvedere ad eliminare fenomeni infiltrativi, potrebbero essere riconducibili allo schema della negotiorum gestio o comunque all'indebito arricchimento, domande tuttavia non formulate nel presente giudizio.
Pertanto devono rigettarsi tutte le domande riconvenzionali proposte in quanto non provate.
- 11 - Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 52.001,00 e 260.000,00) concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
Seguono la soccombenza anche le spese del sequestro in corso di causa.
Secondo la giurisprudenza “le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che
l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole”. (Corte di
Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9785 del 25/03/2022).
Sono integralmente compensate le spese di lite tra Parte_1
ed in
[...] CP_3 Controparte_3 ragione dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la chiesta applicazione dell'art. 96 c.p.c., in relazione all'esito della lite, nonché per l'insussistenza, nell'interpretazione avvallata dalla pronuncia della Corte Cost. n. 152/2016, di mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass. Civ. 21570/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere tra
[...]
; Parte_4
- 12 - b) condanna e di in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma di euro 55.900,00, a titolo di indennità di
[...]
occupazione, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, come meglio specificato in motivazione;
c) rigetta le domande riconvenzionali proposte da e di Controparte_1
Controparte_2
d) dichiara compensate le spese di lite tra e Parte_1
; Controparte_3
e) condanna e di alla Controparte_1 Controparte_2
refusione delle spese di lite in favore di che Parte_1
si liquidano in complessivi euro 10.295,00 di cui euro 2.608,00 per compensi del procedimento di sequestro ed euro 545,00 per spese ed euro 7.052,00 per compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso in Latina il 6.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
- 13 -